§ 3.4.2 - Legge Regionale 10 agosto 1974, n. 10.
Interventi della Regione per il trasporto in abbonamento dei lavoratori molisani.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.4 trasporti e comunicazioni
Data:10/08/1974
Numero:10


Sommario
Art. 1.      Nei confronti dei lavoratori residenti nel Molise che utilizzano in abbonamento autoservizi extraurbani di linea per recarsi al posto di lavoro, è applicato dalle imprese concessionarie uno [...]
Art. 2.      I lavoratori che intendono usufruire dell'abbonamento scontato, di cui al precedente articolo, debbono avanzare mensilmente domanda alle ditte esercenti almeno 3 giorni prima della validità del [...]
Art. 3.      Il rilascio da parte delle aziende concessionarie degli abbonamenti scontati è subordinato alla condizione che il richiedente documenti di viaggiare per motivi di lavoro.
Art. 4.      Gli abbonamenti scontati di cui all'articolo 1 possono essere richiesti per l'esecuzione da un minimo di 15 coppie di corse ad un massimo di 30 coppie di corse da utilizzare nel periodo di un [...]
Art. 5.      Con apposito decreto del Presidente della Giunta, da emanarsi entro i primi quindici giorni dalla data di promulgazione della presente legge, saranno stabilite le modalità e le procedure che le [...]
Art. 6.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in via presuntiva per l'anno 1974 in L. 80.000.000 si fa fronte mediante il prelevamento del Cap. 3648 del bilancio 1974 "Fondo [...]
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello fissato [...]


§ 3.4.2 - Legge Regionale 10 agosto 1974, n. 10. [1]

Interventi della Regione per il trasporto in abbonamento dei lavoratori molisani.

(B.U. n. 26 del 26 agosto 1974).

 

Art. 1.

     Nei confronti dei lavoratori residenti nel Molise che utilizzano in abbonamento autoservizi extraurbani di linea per recarsi al posto di lavoro, è applicato dalle imprese concessionarie uno sconto del 50% da calcolarsi sul costo degli abbonamenti e tessere a tariffa preferenziale.

     Il costo dello sconto, quale onere sociale, è a carico della Regione.

     Le somme scontate sono mensilmente rimborsate a ciascuna impresa concessionaria, su presentazione di un elenco in cui, a fianco dei nominativi dei lavoratori beneficiari, siano indicati gli importi degli abbonamenti e gli sconti applicati ai sensi della presente legge.

     Il rimborso è disposto con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

 

     Art. 2.

     I lavoratori che intendono usufruire dell'abbonamento scontato, di cui al precedente articolo, debbono avanzare mensilmente domanda alle ditte esercenti almeno 3 giorni prima della validità del titolo di viaggio.

     Le istanze, sia per il rilascio che per il rinnovo mensile degli abbonamenti, devono essere redatte su appositi moduli, predisposti dalla Giunta Regionale e forniti gratuitamente ai richiedenti dalle imprese concessionari.

 

     Art. 3.

     Il rilascio da parte delle aziende concessionarie degli abbonamenti scontati è subordinato alla condizione che il richiedente documenti di viaggiare per motivi di lavoro.

     La formalità di cui al presente articolo deve essere assolta dagli utenti interessati all'atto della prima richiesta dell'abbonamento, nonchè all'inizio di ogni anno solare se trattasi di lavoratori dipendenti.

 

     Art. 4.

     Gli abbonamenti scontati di cui all'articolo 1 possono essere richiesti per l'esecuzione da un minimo di 15 coppie di corse ad un massimo di 30 coppie di corse da utilizzare nel periodo di un mese.

 

     Art. 5.

     Con apposito decreto del Presidente della Giunta, da emanarsi entro i primi quindici giorni dalla data di promulgazione della presente legge, saranno stabilite le modalità e le procedure che le ditte concessionarie devono seguire per ottenere il rimborso di cui al precedente articolo 1, comma 3°.

 

     Art. 6.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in via presuntiva per l'anno 1974 in L. 80.000.000 si fa fronte mediante il prelevamento del Cap. 3648 del bilancio 1974 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso" e l'iscrizione del nuovo capitolo di spesa n. 3445 "Interventi della Regione per il trasporto in abbonamento dei lavoratori molisani", con una dotazione di L. 80.000.000.

     Per gli anni successivi l'onere sarà previsto con la stessa legge approvativa dei rispettivi bilanci di previsione.

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello fissato per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.