§ 3.4.13 - Legge Regionale 9 giugno 1978, n. 15.
Interventi nel settore dei trasporti.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.4 trasporti e comunicazioni
Data:09/06/1978
Numero:15


Sommario
Art. 1.      Per assicurare il regolare esercizio dei servizi di trasporto pubblico, nonchè l'applicazione del nuovo contratto nazionale di lavoro (T.U. 4 giugno 1976), la Regione concede alle Imprese e alle [...]
Art. 2.      Per i servizi svolti nell'anno 1977, alle Aziende concessionarie di linee regionali viene riconosciuto un contributo chilometrico straordinario di esercizio.
Art. 3.      La Giunta Regionale, nel quadro degli accordi definiti presso il Ministero del Lavoro sulle modalità di applicazione del nuovo contratto di lavoro - T.U. 4 giugno 1976 - è autorizzata a [...]
Art. 4.      Sui contributi liquidabili ai sensi del precedente articolo 1 possono essere corrisposte anticipazioni alle ditte beneficiarie.
Art. 5.      All'erogazione dei contributi e delle anticipazioni provvede la Giunta, su proposta dell'Assessore ai Trasporti, sulla base di periodici di riscontri effettuati dall'Ufficio Regionale Trasporti [...]
Art. 6.      Sono escluse dalle provvidenze previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge le autolinee a contratto, con oneri assunti direttamente a carico del committente, quelle da gran turismo e le [...]
Art. 7.      In caso di variazione o di sostituzione della ditta concessionaria, regolarmente autorizzata, i contributi vengono proporzionalmente assegnati alle ditte cointeressate.
Art. 8.      I contributi previsti dagli artt. 1 e 2 e 4 della presente legge sono concessi alle Imprese, alle Cooperative ed ai Consorzi che:
Art. 9.      Le Ditte che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge debbono inoltrare domanda al Presidente della Giunta Regionale per il tramite dell'Assessorato ai Trasporti.
Art. 10.      La Giunta si riserva la facoltà di stabilire variazioni nel percorso e nei programmi di esercizio delle singole linee di competenza regionale in dipendenza di esigenze di coordinamento tra più [...]
Art. 11.      L'efficacia della legge regionale 13 agosto 1977, n. 24, viene a cessare alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 12.      I viaggiatori dei mezzi di pubblico trasporto delle linee di competenza regionale sprovvisti di valido documento di viaggio sono tenuti, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa [...]
Art. 13.      Al fine di assicurare la continuità del potenziamento e del rinnovo del parco autobus, di cui alle leggi regionali n. 13 del 21 gennaio 1975 e n. 5 del 21 gennaio 1977, è autorizzata la spesa di [...]
Art. 14.      Per tutti i casi di inadempimento delle Aziende beneficiarie nei confronti della Regione, al fine di consentire alla Regione stessa il recupero dei contributi versati per l'acquisto dei mezzi e [...]
Art. 15.      Per l'intervento previsto dal precedente art. 13 la Giunta Regionale provvede all'assegnazione dei contributi alle Imprese concessionarie di linee regionali, che hanno eseguito investimenti [...]
Art. 16.      La misura del contributo è stabilita in ragione del cinquanta per cento del prezzo dell'investimento risultante dalle fatture quietanzate dal venditore del mezzo o, se inferiore, del prezzo [...]
Art. 17.      Le Imprese interessate sono tenute a presentare le domande di contributo per il tramite dell'Assessorato ai Trasporti entro il 40° giorno dalla data di pubblicazione della presente legge sul [...]
Art. 18.      Le Ditte ammesse a contributo sono tenute a documentare al predetto Assessorato l'acquisto dei veicoli entro il 31 dicembre di ogni anno decadendo, in mancanza, da qualsiasi diritto e pretesa al [...]
Art. 19.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato presuntivamente in L. 1.474.000.000 per l'anno 1978, si provvede con quota parte del contributo statale concesso alla [...]
Art. 20.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 3.4.13 - Legge Regionale 9 giugno 1978, n. 15. [1]

Interventi nel settore dei trasporti.

(B.U. n. 11 del 16 giugno 1978).

 

Art. 1.

     Per assicurare il regolare esercizio dei servizi di trasporto pubblico, nonchè l'applicazione del nuovo contratto nazionale di lavoro (T.U. 4 giugno 1976), la Regione concede alle Imprese e alle Cooperative che svolgono servizi di autolinee in concessione di competenza regionale contributi chilometrici annuali, a partire dal 1978, in relazione alle percorrenze risultanti dai disciplinari di concessione e dagli atti autorizzativi.

     L'entità del contributo, revisionabile annualmente in dipendenza di aumenti o riduzioni superiori al 10% del costo chilometrico determinato dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento al 1° gennaio di ciascun anno, è fissato per il 1978 in L. 170 autobus/Km.

     Detto contributo viene elevato:

     1) di L. 30 per le aziende titolari di concessioni con percorrenza annua complessiva di tutti i servizi svolti non superiore a 30.000 Km.; per le linee di montagna che abbiano almeno un capolinea in Comuni con altezza superiore a 850 metri s.l.m.; per le linee di collegamento tra i centri urbani ed i propri scali ferroviari in coincidenza con l'arrivo o partenza dei treni, nonchè per le aziende singole o consorziate che hanno un organico del personale, iscritto al libro matricola, superiore a 25 unità, ritenuto necessario per l'espletamento dei servizi concessi dalla Regione Molise;

     2) di L. 60 per le Cooperative ed i Consorzi di Enti locali e per le linee con percorsi che si svolgono, anche se parzialmente, su strade di alta montagna con quote altimetriche non inferiori a 1.200 metri s.l.m.

     Per le aziende che beneficiano di interventi finanziari erogati da altre Regioni, ai fini del trattamento economico del personale aziendale utilizzato per l'espletamento dei servizi concessi dalla Regione Molise, i contributi di cui al presente articolo vengono ridotti del 60 per cento.

     Le maggiorazioni del contributo base non sono tra loro cumulabili.

 

     Art. 2.

     Per i servizi svolti nell'anno 1977, alle Aziende concessionarie di linee regionali viene riconosciuto un contributo chilometrico straordinario di esercizio.

     La misura massima del contributo è fissata in L. 40 autobus/Km., elevabile a L. 60 nel caso ricorrano le condizioni indicate nei punti 1° e 2° del terzo comma del precedente articolo 1.

     La spesa globale per l'intervento suddetto dovrà essere comunque contenuta entro l'importo massimo di L. 350.000.000.

     I contributi previsti dall'art. 1 e dai precedenti commi del presente articolo possono essere concessi alle Imprese il cui conto economico relativo all'intero complesso dei servizi automobilistici regionali esercitati, per ciascun anno di competenza, risulti passivo.

     L'entità del contributo annuale non deve superare i 10/10 del disavanzo ritenuto ammissibile.

 

     Art. 3.

     La Giunta Regionale, nel quadro degli accordi definiti presso il Ministero del Lavoro sulle modalità di applicazione del nuovo contratto di lavoro - T.U. 4 giugno 1976 - è autorizzata a corrispondere per il periodo 1 gennaio 1976 - 31 dicembre 1977 la somma di L. 15.000 ad agente, oltre gli oneri riflessi aziendali, per ogni mensilità contrattuale di effettivo lavoro prestato.

     Le spettanze saranno liquidate alle Aziende datoriali, che abbiano già usufruito dei contributi previsti dalla legge regionale 13 agosto 1977, n. 24, previa contabilizzazione degli importi su appositi modelli predisposti dall'Assessorato competente.

 

     Art. 4.

     Sui contributi liquidabili ai sensi del precedente articolo 1 possono essere corrisposte anticipazioni alle ditte beneficiarie.

     Dette anticipazioni saranno erogate in due soluzioni semestrali pari ciascuna al 35% dell'intero contributo previsto.

     Al conguaglio definitivo si provvederà entro il 40° giorno dell'anno successivo a quello di competenza.

     Eventuali somme erogate in eccedenza, o indebitamente percepite dalle imprese, saranno recuperate in via ordinaria sui successivi contributi regionali.

     Dagli importi assegnati per l'anno 1978 alle singole aziende concessionarie di linee regionali dovranno essere detratte le somme deliberate in via di acconto per lo stesso anno, ai sensi della legge regionale 13 agosto 1977, n. 24, alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5.

     All'erogazione dei contributi e delle anticipazioni provvede la Giunta, su proposta dell'Assessore ai Trasporti, sulla base di periodici di riscontri effettuati dall'Ufficio Regionale Trasporti che, a tal fine, può chiedere in visione ed esaminare direttamente i libri, le contabilità ed i documenti dell'Azienda relativi alla gestione del servizio, nonchè avvalersi di ogni altra forma di accertamento.

 

     Art. 6.

     Sono escluse dalle provvidenze previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge le autolinee a contratto, con oneri assunti direttamente a carico del committente, quelle da gran turismo e le linee occasionali, fatta eccezione dei servizi per gli operai e per gli studenti.

     Possono beneficiare del contributo base ridotto al 50% le linee stagionali, preventivamente autorizzate, anche se si svolgono con frequenza bisettimanale o settimanale, per l'espletamento di servizi turistici a carattere sociale.

 

     Art. 7.

     In caso di variazione o di sostituzione della ditta concessionaria, regolarmente autorizzata, i contributi vengono proporzionalmente assegnati alle ditte cointeressate.

 

     Art. 8.

     I contributi previsti dagli artt. 1 e 2 e 4 della presente legge sono concessi alle Imprese, alle Cooperative ed ai Consorzi che:

     a) abbiano rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali;

     b) applichino ai dipendenti a partire dal 1° gennaio 1978 il nuovo contratto nazionale di lavoro - T.U. 4 giugno 1976;

     c) attuino le disposizioni della Regione in materia tariffaria;

     d) abbiano esercitato regolarmente i servizi nell'anno precedente e proseguono con regolarità l'esercizio dei medesimi in qualità di titolari di concessioni regionali o, comunque, per disposizioni della Regione.

 

     Art. 9.

     Le Ditte che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge debbono inoltrare domanda al Presidente della Giunta Regionale per il tramite dell'Assessorato ai Trasporti.

     Le istanze devono essere integrate con:

     a) il conto economico della gestione relativo all'anno di competenza e comprendente tutte le attività aziendali connesse allo svolgimento di servizi automobilistici regionali;

     b) l'elenco di tutte le autolinee esercitate, sia di concessione regionale che statale o comunali con l'indicazione delle singole risultanze di esercizio;

     c) la copia della dichiarazione annuale presentata all'Ufficio I.V.A. per l'anno di competenza, per le Imprese tenute a tale obbligo, ovvero una dichiarazione resa alla Regione dell'ammontare degli introiti relativi all'anno di competenza se esonerate da tale adempimento ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 663 e successive modifiche e variazioni;

     d) ogni altro documento ritenuto necessario ai fini istruttori;

     e) certificato liberatorio rilasciato dall'Istituto di Previdenza di Roma ovvero dimostrazione di eventuali accordi raggiunti con tale Istituto circa le modalità di estinzione dell'obbligazione contributiva.

     In mancanza si applica il disposto dell'art. 9 della legge n. 889 del 29 ottobre 1971.

 

     Art. 10.

     La Giunta si riserva la facoltà di stabilire variazioni nel percorso e nei programmi di esercizio delle singole linee di competenza regionale in dipendenza di esigenze di coordinamento tra più linee, anche se esercitate da Aziende diverse, nonchè in dipendenza di motivate esigenze dell'utenza o anche su richiesta motivata degli enti locali interessati.

     In questo quadro la Giunta, al fine di perseguire gli obiettivi di razionalizzazione della rete di trasporto regionale, coerentemente con gli indirizzi ed i programmi settoriali che il Consiglio Regionale andrà ad approvare in materia, può fin dall'entrata in vigore della presente legge, per motivi contingenti ed urgenti, stabilire la soppressione, la riduzione e la variazione dei servizi e dei programmi esistenti.

     Le Imprese che dopo il 30° giorno dalla data di notifica dei provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti commi del presente articolo risulteranno inadempienti decadranno da qualsiasi diritto a percepire contributi dalla Regione per l'esercizio delle autolinee.

 

     Art. 11.

     L'efficacia della legge regionale 13 agosto 1977, n. 24, viene a cessare alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 12.

     I viaggiatori dei mezzi di pubblico trasporto delle linee di competenza regionale sprovvisti di valido documento di viaggio sono tenuti, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pari a tre volte il costo del biglietto, con un minimo in ogni caso non inferiore a L. 1.200.

     All'accertamento delle irregolarità di cui al comma precedente provvede il personale delle aziende esercenti purchè rivesta la qualifica di agente giurato ex art. 174 del R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

     Le somme introitate dalle imprese per effetto delle sanzioni amministrative comminate saranno devolute nella misura del 50% all'Amministrazione regionale entro il mese successivo a quello di riscossione.

 

     Art. 13.

     Al fine di assicurare la continuità del potenziamento e del rinnovo del parco autobus, di cui alle leggi regionali n. 13 del 21 gennaio 1975 e n. 5 del 21 gennaio 1977, è autorizzata la spesa di L. 600.000.000.

     Di tale stanziamento il 50% è riservato al potenziamento del parco esistente e l'ulteriore 50% alla sostituzione del materiale rotabile vetusto con oltre dodici anni di vita.

 

     Art. 14.

     Per tutti i casi di inadempimento delle Aziende beneficiarie nei confronti della Regione, al fine di consentire alla Regione stessa il recupero dei contributi versati per l'acquisto dei mezzi e del materiale rotabile, nonchè di quelli versati per l'esercizio, sull'autobus acquistato con i contributi concessi dalla Regione e per l'ammontare dei contributi stessi, viene iscritto privilegio di grado successivo a quello che assiste l'eventuale credito del venditore del mezzo.

 

     Art. 15.

     Per l'intervento previsto dal precedente art. 13 la Giunta Regionale provvede all'assegnazione dei contributi alle Imprese concessionarie di linee regionali, che hanno eseguito investimenti acquistando materiale rotabile nuovo di fabbrica, successivamente alla data del 31 dicembre 1976.

     L'assegnazione verrà disposta sulla base di un piano, stabilito dalla Giunta medesima, avendo riguardo ai seguenti criteri:

     - numero degli studenti e dei lavoratori trasportati da ciascuna azienda;

     - percorrenza chilometrica annuale delle linee gestite da ciascuna Azienda;

     - numero degli automezzi con oltre dodici anni di vita utilizzati sulle linee regionali.

 

     Art. 16.

     La misura del contributo è stabilita in ragione del cinquanta per cento del prezzo dell'investimento risultante dalle fatture quietanzate dal venditore del mezzo o, se inferiore, del prezzo dell'investimento risultante dai listini ufficiali dell'industria produttrice per i modelli di serie alla data di acquisto dei veicoli.

     Per le Cooperative la misura del contributo viene elevata al 70%.

     Gli autobus acquistati e immatricolati successivamente al 31 dicembre 1977 devono rispondere alle norme di unificazione stabilite dal D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge n. 493 del 16 ottobre 1975.

 

     Art. 17.

     Le Imprese interessate sono tenute a presentare le domande di contributo per il tramite dell'Assessorato ai Trasporti entro il 40° giorno dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     Le istanze dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:

     1) Elenco del materiale rotabile di proprietà del richiedente alla data del 31 dicembre 1976 con l'indicazione per ciascun veicolo della data di prima immatricolazione;

     2) Elenco delle autolinee regionali esercitate con a fianco indicata la percorrenza annuale chilometrica ed il numero dei pendolari trasportati;

     3) Dichiarazione d'impegno dell'impresa a non alienare, senza l'autorizzazione della Regione, automezzi di proprietà in esercizio sulle linee regionali che abbiano età inferiore a nove anni.

     Dovrà essere fornita, inoltre, l'eventuale altra documentazione che l'Assessorato competente riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria.

 

     Art. 18.

     Le Ditte ammesse a contributo sono tenute a documentare al predetto Assessorato l'acquisto dei veicoli entro il 31 dicembre di ogni anno decadendo, in mancanza, da qualsiasi diritto e pretesa al contributo assegnato.

     La liquidazione del contributo è subordinata all'effettivo acquisto ed immissione sulle linee regionali dei veicoli nonchè all'impegno da parte dell'impresa a non alienare o destinare a diverso uso il mezzo prima del decorso di nove anni dalla data della sua prima immatricolazione riconoscendo, in caso di inadempienza, il diritto della Regione di procedere al recupero del contributo erogato.

     Tale recupero è escluso qualora l'impresa, prima del termine di cui sopra, abbia richiesto ed ottenuto autorizzazione dalla Regione a sostituire l'autoveicolo con altro nuovo.

     Nel caso di rilievo dell'Azienda in base a disposizioni della Regione, o di vendita anticipata dei veicoli autorizzata ai sensi del comma precedente, dal prezzo di stima del materiale rotabile acquistato con l'intervento finanziario regionale, sarà detratto l'importo del contributo al netto delle quote di ammortamento maturate in ragione del 10% annuo.

 

     Art. 19.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato presuntivamente in L. 1.474.000.000 per l'anno 1978, si provvede con quota parte del contributo statale concesso alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Per gli anni successivi sarà provveduto ad iscrivere nei rispettivi bilanci, a carico di appositi capitoli di spesa, gli oneri relativi.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1978, sono introdotte le variazioni di competenza e di cassa descritte nel prospetto "A" annesso alla presente legge.

 

     Art. 20.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

Allegato "A"

(Omissis)

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.