§ 3.4.16 - Legge Regionale 31 agosto 1981, n. 18.
Modifiche ed integrazioni alle disposizioni della legge regionale 25 marzo 1981, n. 6 relativa a "interventi regionali a favore dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.4 trasporti e comunicazioni
Data:31/08/1981
Numero:18


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni degli artt. 5, 6, 9, 10 e 12 della legge regionale 25 marzo 1981, n. 6 sono abrogate e sostituite da quelle contenute nei seguenti artt. 2, 3, 4, 5 e 6.
Art. 2.  Contributi per investimenti.
Art. 3.  Assegnazione ed erogazione dei contributi per investimenti.
Art. 4.  Documenti di viaggio.
Art. 5.  Rilascio degli abbonamenti.
Art. 6.  Prezzo dei biglietti di andata e ritorno e degli abbonamenti.
Art. 7.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.4.16 - Legge Regionale 31 agosto 1981, n. 18. [1]

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni della legge regionale 25 marzo 1981, n. 6 relativa a "interventi regionali a favore dei pubblici servizi di trasporto".

(B.U. n. 18 del 16 settembre 1981).

 

Art. 1.

     Le disposizioni degli artt. 5, 6, 9, 10 e 12 della legge regionale 25 marzo 1981, n. 6 sono abrogate e sostituite da quelle contenute nei seguenti artt. 2, 3, 4, 5 e 6.

 

     Art. 2. Contributi per investimenti. [2]

     Nel quadro dei provvedimenti volti alla riorganizzazione dei servizi di pubblico trasporto la Regione concede contributi per il raggiungimento delle seguenti finalità:

     a) Costituzione e primo funzionamento di consorzi per la gestione di autoservizi di trasporto pubblico;

     b) Costruzione ed ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, tecnologie di controllo, officine deposito con le relative attrezzature e di sedi anche mediante la stipulazione di appositi contratti di locazione finanziaria;

     c) Acquisizione, attraverso la stipulazione di appositi contratti di locazione finanziaria, di autobus urbani, suburbani ed interurbani di prima immatricolazione che rispondano alle norme di unificazione previste dalle vigenti disposizioni di legge.

     I contributi di cui al precedente comma sono assegnati dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, sulla base di un piano di riparto, nei limiti dei finanziamenti previsti dalla legislazione regionale e nel rispetto dei seguenti criteri:

     1) Il riconoscimento in via prioritaria degli interventi connessi all'assunzione di nuovi servizi di pubblico trasporto e dalla ristrutturazione e potenziamento delle autolinee esistenti;

     2) La destinazione alla costruzione ed ammodernamento di sedi o di officine depositi di una somma non superiore al 25% dei finanziamenti annui previsti;

     3) L'accoglimento di richieste per la costruzione, il completamento e l'ammodernamento delle infrastrutture fino ad un contributo massimo di L. 10.000.000 per ogni autobus immatricolato per il servizio di pubblico trasporto.

 

     Art. 3. Assegnazione ed erogazione dei contributi per investimenti. [3]

     I contributi di cui al precedente art. 2 consistono:

     1) per le opere di cui alla lettera b) del precedente art. 2 in un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% della spesa ammissibile per le richieste avanzate dalle aziende private; del 60% per le richieste avanzate dalle cooperative e del 100% per le istanze delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e loro Consorzi;

     2) per l'acquisto del materiale rotabile di cui alla lettera c) del precedente art. 2, mediante stipulazione di appositi contratti di locazione finanziaria, in un contributo in annualità rapportato globalmente al 75% della spesa ammissibile per le richieste avanzate dalle aziende private; al 90% per le richieste avanzate dalle Cooperative ed al 100% per le istanze delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e loro Consorzi.

     Per l'acquisizione di autobus a grande capacità, dotati di dispositivi per agevolare il superamento delle barriere architettoniche da parte degli handicappati non deambulanti, il contributo di cui al precedente punto 2 è integrato con un ulteriore contributo in conto capitale pari alla differenza di costo rispetto agli autobus non dotati dei suddetti dispositivi.

     Limitatamente alle imprese private, per l'acquisto del materiale rotabile, in alternativa al sistema della locazione finanziaria, possono essere concessi contributi in conto capitale in base alle disposizioni stabilite dalla preesistente legge regionale in misura non superiore al 40% della spesa ammissibile.

     Le operazioni di locazione finanziaria per l'acquisizione del materiale rotabile di cui al punto c) del precedente art. 2 sono affidate alla Finmolise S.p.A. mediante apposita convenzione, da approvarsi dal Consiglio Regionale entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

     In tale convenzione dovranno essere definiti:

     a) la procedura e le modalità per la presentazione delle domande;

     b) la durata, i canoni, le scadenze, le condizioni e le clausole dei contratti di locazione finanziaria nei quali dovrà prevedersi il diritto della Regione a rivalersi delle somme erogate alla Finmolise in dipendenza della fidejussione di cui alla successiva lettera e) anche mediante compensazione con quanto dovuto ai locatari per contributi o sovvenzioni disposti dalla presente o da altre leggi regionali;

     c) le modalità di erogazione alla Finmolise del contributo in annualità assegnato ai locatari per il pagamento dei canoni della locazione finanziaria comprese eventuali anticipazioni;

     d) le tipologie, i prezzi e le modalità di fornitura dei veicoli nonchè il capitolato degli allestimenti delle carrozzerie;

     e) le modalità, i termini ed i limiti di operatività della garanzia fidejussoria regionale che la Giunta è autorizzata a concedere alla Finmolise S.p.A. per le obbligazioni derivanti ai locatari dalla stipulazione dei contratti di locazione finanziaria;

     f) gli obblighi, i divieti e le relative sanzioni a carico dei locatari in relazione all'utilizzo dei veicoli acquisiti in locazione finanziaria.

     La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a concedere garanzia fidejussoria per le obbligazioni assunte dalla Finmolise al fine di acquisire i mezzi finanziari necessari per l'acquisto del materiale rotabile da cedere in locazione finanziaria.

     L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo è disposta mediante decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore competente, se delegato, nella misura massima del 50% sulla base delle obbligazioni assunte ed il saldo a seguito della certificazione delle spese sostenute per le finalità di cui ai punti a) e b) del precedente art. 2 e con le modalità stabilite nella convenzione Regione - Finmolise S.p.A. per le finalità di cui al punto c) dello stesso articolo 2).

 

     Art. 4. Documenti di viaggio. [4]

     I documenti di viaggio previsti all'art. 3 della legge regionale 26 gennaio 1980, n. 5 sono sostituiti dai seguenti:

     - biglietti ordinari di corsa semplice;

     - biglietti ordinari di andata e ritorno;

     - abbonamenti settimanali e mensili.

     Gli abbonamenti possono essere "normali", cioè validi per la effettuazione di una coppia di corse al giorno nel periodo di validità, ovvero "a vista" cioè utilizzabili per un numero illimitato di corse nell'arco del periodo di validità.

     L'abbonamento settimanale è valido dal lunedì alla domenica senza limitazioni di orario ed è di due tipi: uno utilizzabile per 5 giorni, l'altro per 6 giorni.

     L'abbonamento mensile è valido per l'intera durata del mese, comprese le festività ove richieste e compatibilmente con la esistenza del servizio, senza limitazione di orario, con inizio di validità dal 1° giorno del mese stesso.

     Il computo del numero minimo di giorni di validità degli abbonamenti mensili viene eseguito formalmente deducendo dal numero totale dei giorni del mese le domeniche, le festività infrasettimanali nonchè un giorno per ogni settimana intera (dal lunedì alla domenica) compresa nel mese più un ulteriore giorno.

     Sugli abbonamenti settimanali e mensili "a vista" devono risultare i giorni di non utilizzo annullati dall'utente al momento del primo utilizzo.

     Gli abbonamenti mensili sono in vendita dal giorno 24 del mese precedente al giorno 3 del mese di validità.

     E' ammesso, su richiesta degli interessati, il rimborso degli abbonamenti mensili all'80% del prezzo di vendita proporzionalmente alla quota non utilizzata, desumibile dai giorni di validità rispetto al giorno in cui viene fatta la richiesta, sempre che la quota di non utilizzo sia inferiore alla metà del periodo di validità.

     E' ammesso il rimborso dei biglietti di corsa semplice e di andata e ritorno su richiesta degli interessati prima dell'utilizzo e nella misura dell'ottanta per cento del prezzo di vendita.

 

     Art. 5. Rilascio degli abbonamenti. [5]

     Gli abbonati devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento con fotografia rilasciata dal concessionario del servizio al prezzo di L. 500 cadauna.

     Il rilascio da parte delle aziende concessionarie degli abbonamenti riservati agli utenti di cui alle leggi regionali 10 agosto 1974, n. 10 e 13 gennaio 1975, n. 1, è subordinato alla condizione che il richiedente documenti di viaggiare per motivi di lavoro o di studio.

     La formalità di cui al precedente comma deve essere svolta dagli utenti interessati all'atto della prima richiesta dell'abbonamento, nonchè all'inizio di ogni anno solare per i lavoratori dipendenti e all'inizio di ogni anno scolastico per gli studenti e per il personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado.

     Alla data di entrata in vigore della presente legge le agevolazioni della legge regionale 10 agosto 1974, n. 10 e dell'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 1, si applicano solo nei confronti di lavoratori e studenti residenti nel Molise che utilizzano, in abbonamento, autoservizi extraurbani di linee interregionali, non di competenza della Regione Molise, nonchè statali e che richiedono abbonamenti mensili da rilasciare con i criteri previsti dal precedente art. 4.

 

     Art. 6. Prezzo dei biglietti di andata e ritorno e degli abbonamenti. [6]

     Il prezzo dei biglietti di andata e ritorno è determinato dal doppio del prezzo in vigore per i biglietti ordinari di corsa semplice scontato del 20%.

     Il livello tariffario degli abbonamenti "normali" e "a vista" di cui al precedente art. 2 è determinato in relazione alla tariffa in vigore per i biglietti ordinari di corsa semplice calcolato rispettivamente su due corse al giorno per i primi e su tre per quelli "a vista", applicando le seguenti percentuali:

     - sessanta per cento per gli abbonamenti ordinari mensili;

     - trenta per cento per gli abbonamenti mensili riservati agli utenti di cui alle leggi regionali 10 agosto 1974, n. 10 e 13 gennaio 1975, n. 1;

     - sessanta per cento per gli abbonamenti ordinari settimanali;

     - quaranta per cento per gli abbonamenti settimanali riservati agli utenti di cui alle leggi regionali 10 agosto 1974, n. 10 e 13 gennaio 1975, n. 1.

     I benefici previsti per i ciechi dall'art. 2 della legge regionale n. 5/1980 sono estesi ai "grandi invalidi".

 

     Art. 7. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] Il presente articolo sostituisce integralmente l'art. 5 della L.R. 25 marzo 1981, n. 6; ne viene mantenuto il testo per consentire la corretta lettura dei riferimenti agli artt. all'interno della presente legge.

[3] Il presente articolo sostituisce integralmente l'art. 6 della L.R. 25 marzo 1981, n. 6; ne viene mantenuto il testo per consentire la corretta lettura dei riferimenti agli artt. all'interno della presente legge.

[4] Il presente articolo sostituisce integralmente l'art. 9 della L.R. 25 marzo 1981, n. 6; ne viene mantenuto il testo per consentire la corretta lettura dei riferimenti agli artt. all'interno della presente legge.

[5] Il presente articolo sostituisce integralmente l'art. 10 della L.R. 25 marzo 1981, n. 6; ne viene mantenuto il testo per consentire la corretta lettura dei riferimenti agli artt. all'interno della presente legge.

[6] Il presente articolo sostituisce integralmente l'art. 12 della L.R. 25 marzo 1981, n. 6; ne viene mantenuto il testo per consentire la corretta lettura dei riferimenti agli artt. all'interno della presente legge.