§ 3.4.14 - Legge Regionale 26 gennaio 1980, n. 5.
Ristrutturazione tariffe degli automezzi pubblici di linea e sanzioni per irregolarità del trasporto.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.4 trasporti e comunicazioni
Data:26/01/1980
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di favorire il coordinamento e l'integrazione dei servizi di trasporto pubblico attraverso un trattamento tariffario uniforme, su tutte le autolinee di competenza regionale, si [...]
Art. 2.  Calcolo prezzo biglietto.
Art. 3.  Documenti di viaggio.
Art. 4.  Rimborso costo biglietti e abbonamenti.
Art. 5.  Bagagli.
Art. 6.  Validità su altre autolinee.
Art. 7.  Coordinamento.
Art. 8.  Gradualità.
Art. 9.  Presentazione domanda.
Art. 10.  Libera circolazione.
Art. 11.  Sanzioni per irregolarità del trasporto.
Art. 12.  Norme finanziarie.
Art. 13.  Pubblicazione.


§ 3.4.14 - Legge Regionale 26 gennaio 1980, n. 5. [1]

Ristrutturazione tariffe degli automezzi pubblici di linea e sanzioni per irregolarità del trasporto.

(B.U. n. 2 del 1 febbraio 1980).

 

Art. 1.

     Allo scopo di favorire il coordinamento e l'integrazione dei servizi di trasporto pubblico attraverso un trattamento tariffario uniforme, su tutte le autolinee di competenza regionale, si applica la tariffa chilometrica ordinaria n. 1 - classe 2a - vigente per le ferrovie dello Stato.

     Sono escluse le autolinee di gran turismo.

 

     Art. 2. Calcolo prezzo biglietto.

     Il prezzo del biglietto ordinario e degli abbonamenti viaggiatori è calcolato in base alle distanze risultanti dalla tabella polimetrica approvata per ciascuna autolinea ed è determinato secondo i seguenti criteri:

     1) I biglietti vengono rilasciati soltanto per le relazioni tra fermate per le quali è autorizzato il frazionamento di tariffa;

     2) Per ogni relazione il prezzo è calcolato in base alle distanze risultanti dal percorso diretto, con esclusione delle eventuali diramazioni;

     3) Qualora per un centro abitato esista una sola fermata con frazionamento di tariffa, il prezzo relativo a detta fermata si applica a tutte quelle facoltative comprese nello stesso centro.

 

     RAGAZZI

     Per i ragazzi con altezza fino a m. 1, accompagnati da persona adulta, si applica la metà del prezzo stabilito per gli adulti.

     Il trasporto degli infanti, fino a 4 anni, che non occupano posto a sedere, è gratuito.

     Ai biglietti di abbonamento non si applica la riduzione per ragazzi.

 

     AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO PER I CIECHI

     Hanno diritto al trasporto gratuito sulle autolinee, fino ad un massimo di due, di competenza della Regione Molise, i ciechi assoluti o con residuo visivo fino ad un dodicesimo in entrambi gli occhi ottenuto con correzioni di lenti, purchè provvisti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla Regione previa esibizione di documentazione atta a comprovare lo stato di cecità totale ovvero parziale nonchè lo svolgimento da parte degli interessati di un'attività di studio o lavorativa a carattere continuativo che giustifichi l'utilizzo dei mezzi pubblici di linea per raggiungere dai centri di residenza le sedi di lavoro o di studio.

     La tessera rilasciata al cieco assoluto dà diritto al trasporto gratuito di un accompagnatore.

     Per gli spostamenti occasionali (viaggi di corsa semplice o di andata e ritorno) i soggetti di cui sopra beneficiano di una riduzione del 50% sul costo del biglietto ordinario.

 

     ARROTONDAMENTO

     I prezzi dei documenti di viaggio con frazione inferiore a L. 50 sono arrotondati alle 100 lire inferiori, quelli con frazioni non inferiori a L. 50 sono arrotondati alle 100 lire superiori.

     I prezzi di cui ai comma precedenti sono comprensivi di IVA ove occorra.

 

     Art. 3. Documenti di viaggio.

     Sono ammessi i documenti di viaggio per biglietti di corsa semplice, di andata e ritorno per lo stesso giorno di rilascio nonchè per abbonamenti aventi le validità previste dalle norme già in vigore.

     Sugli abbonamenti devono essere indicate le corse per le quali gli abbonamenti medesimi sono validi nonchè i giorni di non utilizzo specificati dall'utente al momento dell'acquisto.

     Gli abbonati devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento con fotografia rilasciata dall'Impresa concessionaria al prezzo di L. 500 cadauno.

 

     Art. 4. Rimborso costo biglietti e abbonamenti.

     E' ammessa, su richiesta degli interessati, il rimborso del costo degli abbonamenti, dei biglietti di corsa semplice e di quelli A.R. prima dell'utilizzo e nella misura dell'80% del prezzo di vendita.

 

     Art. 5. Bagagli.

     Ciascun viaggiatore ha diritto di portare con se gratuitamente un solo bagaglio di dimensioni non superiore a cm. 50x30x25 e di peso non superiore a Kg. 10.

     Per ogni ulteriore bagaglio e per quelli che eccedono le dimensioni o il peso di cui al comma precedente, il viaggiatore è tenuto ad acquistare il biglietto il cui prezzo è fissato in L. 10 Kg/Kg con tassazione di 10 in 10 chilogrammi al netto nei primi 10 chilogrammi che devono essere trasportati in franchigia.

     Il prezzo minimo è di L. 200.

     Si effettuano gli arrotondamenti di cui al precedente art. 2.

     I prezzi come sopra determinati costituiscono il corrispettivo del solo trasporto bagagli, pacchi o colli, escluso qualsiasi altro onere dovuto a titolo diverso.

 

     Art. 6. Validità su altre autolinee.

     La Giunta Regionale assume le iniziative necessarie perché gli abbonamenti rilasciati da un'Impresa concessionaria siano resi validi anche per le autolinee gestite da altre Imprese sulla medesima tratta, rilasciando le relative autorizzazioni su richiesta delle Imprese interessate.

     Analoga iniziativa sarà presa dalla Giunta Regionale per l'estensione dei benefici della legge n. 10 del 10 agosto 1974 in favore degli utenti - in abbonamento, che ne hanno diritto - dei servizi ferroviari dello Stato nella Regione.

 

     Art. 7. Coordinamento.

     La Giunta Regionale avvalendosi delle facoltà già attribuite al Ministero dei Trasporti dall'art. 70 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 e D.L. 16 aprile 1948, n. 539; trasferite alla Regione ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, approva, sulla base degli indirizzi generali di politica tariffaria della Regione, le direttive degli Enti Locali per il coordinamento tariffario dei servizi di trasporto comunali con quelli di competenza regionale.

     Per i servizi extraurbani che hanno stretta connessione con altri servizi pubblici di trasporto, la Giunta Regionale, su proposta anche dei Comuni o delle Imprese concessionarie, può stabilire in alternativa quanto previsto dagli articoli precedenti, documenti di viaggio e tariffe diverse, ma non superiori a quelle risultanti dall'applicazione della tariffa unica prevista dalla presente legge, nei seguenti modi:

     1) per tratti comuni con autolinee urbane ove si verifichino sperequazioni tariffarie;

     2) quando si ravvisi l'esigenza di un coordinamento tariffario con altri servizi pubblici di trasporto della zona anche per favorirne l'interscambio.

 

     Art. 8. Gradualità.

     In sede di prima applicazione della presente legge nuovi prezzi dei biglietti nonchè quelli degli abbonamenti non potranno superare di oltre il 30% le tariffe in atto.

     Eventuali ulteriori differenze, fino al raggiungimento della tariffa ferroviaria, saranno coperti con aumenti graduali semestrali non superiori del 30% sull'ultimo prezzo pagato.

     I prezzi degli abbonamenti e dei biglietti di viaggio in atto praticati che risultino superiori a quelli calcolati in base alle disposizioni di cui ai precedenti articoli, non subiscono variazioni. Ulteriori aumenti potranno essere consentiti solo per conseguire l'allineamento dei prezzi alla tariffa ferroviaria di cui al 1° comma dell'art. 1 della presente legge.

 

     Art. 9. Presentazione domanda.

     Le Imprese concessionarie presenteranno le nuove tabelle polimetriche delle tariffe, per ogni linea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Entro lo stesso termine sono presentate altresì le eventuali proposte ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al precedente art. 7.

 

     Art. 10. Libera circolazione.

     Hanno diritto alla libera circolazione sui servizi di pubblico trasporto per i quali la Regione svolge le funzioni amministrative di cui al D.P.R. 30 gennaio 1972, n. 5 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, solamente coloro che esplicano compiti di servizio attivo su disposizioni dei gestori, limitatamente ai propri servizi, nonchè i funzionari regionali e statali che svolgono specifici compiti di controllo e vigilanza risultanti da apposita tessera di servizio rilasciata rispettivamente dal Presidente della Giunta Regionale oppure dalle competenti Autorità Ministeriali.

 

     Art. 11. Sanzioni per irregolarità del trasporto.

     Ciascuna Azienda cui è affidata la gestione dei servizi relativi alle autolinee di competenza regionale, propone il "Responsabile dell'esercizio" che deve ottenere il riconoscimento della Regione.

     Il Responsabile dell'esercizio ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizione dell'Autorità di vigilanza, di fornire a questa tutti i dati e gli elementi statistici concernenti il servizio e di fare quant'altro occorra per agevolare i funzionari nell'esercizio del proprio mandato.

     Il Concessionario incorre nella sanzione pecuniaria nel caso in cui siano violate le condizioni stabilite dai vigenti disciplinari di concessione o atti autorizzativi.

     La misura della sanzione è prevista da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 500.000 ed è rapportata alla gravità della violazione.

     I fatti che comportano le violazioni di cui al precedente 3° comma sono contestati al Concessionario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente un termine non inferiore a giorni 30 per la presentazione delle controdeduzioni alla Giunta Regionale.

     Trascorso il termine assegnato senza che l'interessato abbia proposto controdeduzioni, il Presidente della Giunta Regionale commina, con proprio Decreto, la sanzione disciplinare.

     Sulle controdeduzioni si pronuncia, nel termine di 30 giorni, la Giunta Regionale e in caso di rigetto il Presidente della stessa emette il Decreto con relativa sanzione pecuniaria.

 

     Art. 12. Norme finanziarie.

     Nel bilancio per l'esercizio 1980 ed in quelli per gli esercizi successivi viene descritto alla parte "Entrate" un capitolo denominato "Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative nelle materie di competenza regionale per irregolarità del trasporto" sul quale affluiranno i versamenti delle pene pecuniarie riscossi direttamente dalla Regione ovvero dalle Imprese di trasporto a mente rispettivamente del precedente art. 11 e del 3° comma dell'art. 12 della legge regionale 9 giugno 1978, n. 15.

 

     Art. 13. Pubblicazione.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.