§ 1.4.7 - L.R. 4 novembre 1991, n. 20.
Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.4 gruppi consiliari
Data:04/11/1991
Numero:20


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.  [3]
Art. 4.  [6]
Art. 5. 
Art. 6.  [8]
Art. 7.  [9]
Art. 8.  [10]
Art. 8 bis. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 


§ 1.4.7 - L.R. 4 novembre 1991, n. 20.

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari.

(B.U. 16 novembre 1991, n. 22).

 

     Art. 1.

     All'assegnazione dei mezzi finanziari e del personale necessario per il funzionamento dei Gruppi Consiliari si provvede, in attuazione dello Statuto della Regione Molise e del Regolamento Interno, secondo le modalità stabilite dalla presente legge [1].

 

     Art. 2.

     Ciascun Gruppo Consiliare ha diritto all'assegnazione a cura dell'Ufficio di Presidenza, di una sede adeguata anche in relazione alla consistenza numerica.

     L'Ufficio di Presidenza provvede, con spese a carico dei fondi di bilancio del Consiglio Regionale, all'allestimento, arredamento ed attrezzature di dette sedi e ne verifica annualmente la congruità, sentiti i Presidenti dei Gruppi Consiliari.

     I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi Consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili.

     [L'Ufficio di Presidenza provvede altresì alle spese postali, telefoniche e di cancelleria, nei limiti stabiliti annualmente con apposita deliberazione e regolamenta l'accesso dei Gruppi al servizio stampa del Consiglio Regionale]. [2]

 

     Art. 3. [3]

     1. I gruppi consiliari sono articolazioni organizzative del Consiglio regionale ai fini dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'Assemblea legislativa, connotati, unicamente per lo svolgimento di tale attività, come organi del Consiglio regionale. Ai fini dello svolgimento di attività diverse da quelle di cui al precedente periodo, i gruppi consiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e, pertanto, tali attività sono svolte in regime privatistico.

     2. Per il funzionamento di ciascun gruppo consiliare, costituito a norma del regolamento interno del Consiglio, è previsto un contributo annuo fisso, al netto delle spese per il personale, in ragione di euro 5000,00 per ogni consigliere aderente al gruppo, cui si aggiunge una somma di euro 0, 05 per abitante della regione risultante dall'ultimo censimento. Le spese assunte ai sensi del presente articolo possono essere coperte utilizzando quota del contributo di cui agli articoli 4 e 6 [4].

     3. Nel caso di variazione, durante la legislatura, della composizione dei gruppi consiliari, anche con costituzione di nuovi gruppi, o nel caso di fusione di due o più gruppi consiliari, il contributo di cui al comma 2 è rideterminato o attribuito in proporzione al periodo di riferimento, senza maggiori oneri per il bilancio regionale. Le conseguenti modificazioni nell'assegnazione del contributo, nonché gli eventuali conguagli rispetto a quanto già corrisposto in precedenza, decorrono dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.

     4. È esclusa in ogni caso la contribuzione a gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti all'esito delle elezioni o che si siano ridotti ad un unico componente nel corso della legislatura.

     5. Il presidente del gruppo misto è responsabile della gestione del contributo le attività istituzionali comuni e per la rendicontazione prevista dal successivo articolo 8. Se al gruppo misto aderisce un solo consigliere il contributo di cui al presente articolo e quello previsto all'articolo 6 sono erogati nella misura del 50 per cento [5].

     6. Il contributo di cui all'articolo 3 è riconosciuto a decorrere dalla data della prima seduta del Consiglio regionale ad inizio legislatura e fino al termine della legislatura.

     7. Ai fini del riconoscimento del diritto alla sua percezione, il contributo è ripartito su base mensile.

     8. Il contributo è erogato in rate quadrimestrali anticipate ed è accreditato in un conto corrente bancario intestato al presidente del gruppo.

     9. Il contributo assegnato è destinato agli scopi istituzionali riferiti alla attività del Consiglio regionale e alle relative funzioni di studio, editoria e comunicazione, nonché per l'apertura di uffici territoriali funzionali ai predetti scopi. È esclusa in ogni caso la possibilità di finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o dei movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti politici. Valgono, altresì, le prescrizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4, 5 e 6 dell'allegato "A" del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012 concernente "Recepimento delle linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213", pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013.

 

     Art. 4. [6]

     1. È messa a disposizione di ciascun gruppo consiliare, quale personale occorrente per il suo funzionamento, una unità di categoria D, posizione economica D6, per ciascun consigliere iscritto al gruppo, conformemente al parametro definito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012.

     2. Il personale di cui al comma 1 può essere scelto:

a) tra i dipendenti regionali di ruolo;

b) tra i dipendenti degli altri enti pubblici o locali o di amministrazioni dello Stato, a tal fine comandati presso la Regione Molise, aventi qualifica funzionale analoga a quella da ricoprirsi.

     3. Il personale di cui alla lettera a) del comma 2 è assegnato, su richiesta nominativa di ciascun presidente di gruppo, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che provvede preventivamente a verificare la compatibilità dell'assegnazione con le esigenze di servizio degli uffici consiliari. Qualora la richiesta si riferisca a personale in servizio presso altri uffici regionali, il provvedimento è deliberato d'intesa con la Giunta regionale, cui compete la verifica di cui sopra.
     4. La Giunta regionale provvede, altresì, a seguito di richiesta nominativa di ciascun presidente di gruppo, all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa per il comando del personale di cui alla lettera b) del comma 2.

     5. Per l'assegnazione ai gruppi consiliari deve essere formalmente acquisito, a cura del gruppo proponente, l'assenso del dipendente.

     6. I dipendenti assegnati ai gruppi consiliari conservano i diritti ed i doveri del proprio stato giuridico ed economico ed operano alle dipendenze del gruppo consiliare.

 

     Art. 5. [7]

     1. L'orario di servizio del personale di cui all'articolo 4, le modalità per l'effettuazione del lavoro straordinario, delle trasferte e delle missioni, sono disciplinate dai rispettivi presidenti dei gruppi consiliari, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale dipendente della Regione.

     2. Gli oneri relativi alle indennità per missioni affidate dai gruppi consiliari ai propri dipendenti sono totalmente a carico dei gruppi stessi.

 

     Art. 6. [8]

     1. I gruppi consiliari che non intendano avvalersi, per l'intero contingente numerico spettante, o per parte di esso, del personale dell'organico regionale o comandato e messo a disposizione ai sensi dell'articolo 4, ricevono, per ogni unità o quota parte di essa non assegnata, un contributo mensile parametrato alla retribuzione annua di un dipendente regionale di categoria D, posizione economica D6, riconosciuta dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali all'epoca vigente, comprensivo di ogni onere posto a carico del datore di lavoro, di tredicesima mensilità e di trattamento di fine rapporto, con l'esclusione dell'emolumento di cui all'articolo 29-bis della legge regionale 8 aprile 1997, numero 7, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Il contributo di cui comma 1 è riconoscibile a decorrere dalla data della prima seduta del Consiglio regionale e fino al termine della legislatura.

     3. Ai fini del riconoscimento del diritto alla sua percezione, il contributo è ripartito su base mensile.

     4. Il contributo è erogato in rate mensili anticipate ed è accreditato in un conto corrente bancario intestato al presidente del gruppo. Le spese assunte ai sensi del presente articolo possono essere coperte utilizzando quota del contributo di cui all'articolo 3, comma 2.

     5. I gruppi provvedono direttamente, sotto la titolarità e la responsabilità esclusiva del presidente del gruppo, alla stipulazione dei contratti di lavoro subordinato o autonomo, all'affidamento delle consulenze o ad altri rapporti di collaborazione ritenuti occorrenti per il funzionamento del gruppo, accollandosi le spese per la partecipazione del personale a corsi di formazione, convegni o congressi ed i relativi oneri di missione.

 

     Art. 7. [9]

     1. Ciascun gruppo organizza in assoluta autonomia le proprie attività adottando un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione del Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle linee guida recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012. Nello stesso deve essere previsto che il presidente del gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate da altro componente del gruppo espressamente individuato. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

     2. Le operazioni di gestione sono effettuate nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.

     3. Le risorse derivanti da economie registrate annualmente nella gestione dei contributi possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Alla scadenza della legislatura, le somme non impegnate devono essere restituite alla Tesoreria regionale.

     4. I beni durevoli acquistati dal gruppo consiliare sono caricati in apposito inventario e, al termine della legislatura, restituiti al Consiglio regionale unitamente a mobili, apparecchiature e altri oggetti assegnati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, con apposito verbale.

 

     Art. 8. [10]

     1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un rendiconto annuale, debitamente sottoscritto, per consentire la corretta rilevazione dei fatti di gestione e dimostrare la regolare tenuta della contabilità, con indicazione delle risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale e del titolo del trasferimento, nonché delle misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

     2. A fine legislatura, o in caso di scioglimento del gruppo per qualsiasi causa, la presentazione del rendiconto deve avvenire entro trenta giorni dall'evento a cura di colui che rivestiva la carica di presidente del gruppo.

     3. Il rendiconto è articolato secondo il modello di cui all'allegato "B" del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2010 ed è corredato della copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservata a norma di legge.

     4. All'atto del loro ricevimento dai Gruppi consiliari il Presidente del Consiglio trasmette i rendiconti al Collegio dei revisori dei conti per l'emissione dei pareri di cui all'articolo 8-bis, da rilasciarsi entro e non oltre venti giorni. Successivamente informa l'Ufficio di Presidenza, che prende atto dei rendiconti unitamente ai pareri resi dal Collegio dei revisori dei conti, e li fa pervenire, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012 [11].

     4-bis. Il Presidente del Consiglio, ricevute le eventuali richieste di chiarimenti o di elementi integrativi da parte della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, le trasmette, entro 5 giorni, ai gruppi consiliari interessati, per i successivi adempimenti [12].

     5. Il rendiconto rimane allegato alla rendicontazione prevista dall'articolo 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853.

     6. Allo scopo di garantire la massima pubblicità e trasparenza, il rendiconto di esercizio è pubblicato su apposito spazio del sito istituzionale della Regione unitamente alla delibera con la quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti si è espressa sulla regolarità dello stesso.

     7. I libri, le scritture e i documenti contabili sono depositati presso la segretaria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a fine legislatura o all'atto dello scioglimento, per qualsiasi causa, del gruppo, e sono conservati per almeno dieci anni dalla data di deposito.

 

     Art. 8 bis. [13]

     1. I Presidenti dei gruppi consiliari possono avvalersi della consulenza del Collegio dei revisori dei conti della Regione per questioni attinenti alla gestione ovvero alla redazione dei rendiconti e si muniscono del parere del Collegio sul rendiconto.

 

     Art. 9.

     Sono abrogate le seguenti norme:

     a) legge regionale 5 settembre 1978, n. 21;

     b) legge regionale 20 gennaio 1982, n. 4;

     c) legge regionale 29 agosto 1986, n. 13;

     d) legge regionale 7 giugno 1991, n. 6.

 

     Art. 10.

     Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio Regionale, nel quadro della gestione autonoma dei relativi fondi previsti dagli artt. 11 e 12 dello Statuto e dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853.

     Alle spese si provvederà, per l'anno in corso, facendo carico al Capitolo n. 500 - "Contributi per il funzionamento dei Gruppi Consiliari" - del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991, che presenta sufficiente disponibilità e, per gli anni successivi, allo stesso o corrispondente Capitolo.

 

     Art. 11.

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 1 secondo comma della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Tabella "A" [14]

CONTINGENTI NUMERICI E QUALIFICHE DEL PERSONALE DA ASSEGNARE AI GRUPPI CONSILIARI

(Omissis)

 


[1] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 25 luglio 2013, n. 10.

[2] Comma abrogato dall’art. 3 della L.R. 10 gennaio 2005, n. 4.

[3] Articolo sostituito, da ultimo, dall'art. 12 della L.R. 25 luglio 2013, n. 10.

[4] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 4 maggio 2015, n. 9.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 20 dicembre 2013, n. 25.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 25 luglio 2013, n. 10.

[7] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 aprile 2009, n. 14 e così ulteriormente sostituito dall'art. 12 della L.R. 25 luglio 2013, n. 10.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 25 luglio 2013, n. 10.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 25 luglio 2013, n. 10.

[10] Articolo sostituito dall'art. 12 della L.R. 25 luglio 2013, n. 10.

[11] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 4 maggio 2015, n. 9.

[12] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 4 maggio 2015, n. 9.

[13] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 25 luglio 2013, n. 10 e così modificato dall'art. 15 della L.R. 4 maggio 2015, n. 9.

[14] Tabella sostituita dall'art. 2 della L.R. 6 aprile 2009, n. 14.