§ 1.10.19 - Legge Regionale 8 maggio 1980, n. 12.
Stato giuridico e trattamento economico del personale.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:08/05/1980
Numero:12


Sommario
Art. 18.  Segnalazione dell'infermità o infortunio che si ritiene per causa di servizio.
Art. 19.  Procedimento per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio.
Art. 20.  Equo indennizzo e rimborso spese di cura.
Art. 21.  Modalità e procedure per la concessione dell'equo indennizzo.
Art. 22.  Liquidazione dell'equo indennizzo.
Art. 23.  Aggravamento sopravvenuto della menomazione.
Art. 24.  Cumulo dell'equo indennizzo con ulteriori menomazioni dell'integrità fisica o con la pensione privilegiata.
Art. 25.  Rinvio.
Art. 32.  Comando.
Art. 38. 
Art. 44.  Compenso per partecipazione a commissioni.


§ 1.10.19 - Legge Regionale 8 maggio 1980, n. 12.

Stato giuridico e trattamento economico del personale. [1]

(B.U. n. 10 del 16 maggio 1980).

Titolo I

ORDINAMENTO E FUNZIONI DEL PERSONALE

 

     Artt. 1. - 3. [1]

Titolo II

ACCESSO AGLI IMPIEGHI REGIONALI

 

     Artt. 4. - 10. [1]

Titolo III

DIRITTI E DOVERI

 

     Artt. 11. - 17. [1]

 

Art. 18. Segnalazione dell'infermità o infortunio che si ritiene per causa di servizio.

     Il dipendente che contragga un'infermità derivante o meno da infortunio che lo stesso ritenga possa dipendere da causa di servizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al servizio o settore regionale al quale è assegnato, nella quale dovrà specificare la natura dell'infermità, le cause e le circostanze che ne hanno determinato l'insorgere.

     Nel caso di infermità derivante da infortunio, dovranno essere indicati giorno, ora e luogo, la sede anatomica delle ferite e lesioni riportate, le circostanze che vi concorsero e l'eventuale colpa di terzi, precisando, se possibile, i nomi dei testimoni o di chi possa essere accorso subito dopo.

     Il responsabile del servizio o settore regionale di appartenenza, una volta ricevuta l'anzidetta comunicazione, o venuto a conoscenza di un infortunio o infermità che si possano presumere dipendenti da causa di servizio, provvede senza indugio ad effettuare una preliminare istruttoria sul fatto, in contraddittorio con l'interessato, che potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale di sua fiducia, raccogliendo tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermità e la sua entità, e provvedendo altresì ad accertare le circostanze che hanno concorso al verificarsi dell'evento nonchè ad acquisire gli elementi di giudizio che possano risultare utili ai fini di un eventuale riconoscimento dell'infermità stessa da causa di servizio.

     Analoga procedura sarà seguita nel caso di decesso che possa presumersi dipendente da causa di servizio.

     Esperiti gli anzidetti accertamenti, tutti gli atti, corredati da una circostanziata relazione, debbono essere trasmessi, al servizio personale per l'inserimento nel fascicolo personale del dipendente.

 

     Art. 19. Procedimento per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio.

     Il dipendente, o in caso di suo decesso gli aventi diritto, che intendano chiedere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o del decesso, debbono presentare domanda, inoltrandola al servizio personale, entro i seguenti termini:

     1) in caso di infermità derivante da infortunio: sei mesi dalla data dell'infortunio o da quella in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'infermità stessa. Nel caso di ulteriori manifestazioni di infermità conseguenti all'infortunio, la domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui tali infermità si sono manifestate;

     2) in caso di infermità non derivanti da infortunio: sei mesi dal loro insorgere.

     Le domande di riconoscimento della causa di servizio dovranno contenere l'indicazione della natura dell'infermità, le cause che la produssero, le circostanze che vi concorsero e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica; ad esse può essere allegata la documentazione che i proponenti riterranno opportuno produrre.

     Ove sia mancata la segnalazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, il servizio personale provvederà a richiedere al responsabile del servizio o settore cui appartiene il dipendente interessato di effettuare l'istruttoria e redigere la relazione di cui al secondo e quarto comma di detto articolo.

     Il dipendente deve quindi essere sottoposto ad accertamento sanitario da una commissione medica costituita con decreto dei Presidente della Giunta Regionale composta da un sanitario designato dalla Giunta Regionale, un sanitario designato dal dipendente e presieduta da un terzo sanitario designato di comune accordo; la designazione verrà richiesta all'ordine dei medici del capoluogo di residenza del dipendente.

     La commissione medica di cui sopra, cui è devoluta la competenza di accertare la dipendenza dell'infermità da causa di servizio, dichiara anche se, a suo giudizio, l'infermità stessa costituisca o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio e se abbia prodotto o meno menomazione dell'integrità fisica e, in caso affermativo, a quale categoria, prevista dalle tabb. A e B annesse al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, è iscrivile la predetta menomazione.

     Il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio è effettuata con provvedimento della Giunta Regionale.

     Qualora il dipendente, già assente per infermità dipendente da causa di servizio, non possa - allo scadere del termine massimo dell'assenza per malattia - riprendere servizio, viene sottoposto a nuovo accertamento sanitario da parte della commissione medica.

     A tale commissione sono demandati anche gli adempimenti previsti dall'art. 85 della legge regionale 31 agosto 1974, n. 11, ai fini della dispensa del dipendente dall'impiego per invalidità permanente nonchè gli eventuali accertamenti ritenuti necessari per constatare l'intervenuta idoneità fisica di cui all'art. 34 della citata legge regionale.

     L'onorario del sanitario designato dal dipendente è a carico dell'interessato, salvo rimborso nel caso la pronuncia della Commissione sia favorevole all'istante.

 

     Art. 20. Equo indennizzo e rimborso spese di cura.

     In conformità alle norme contenute nei DD.PP.RR. 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686 il dipendente, non soggetto all'obbligo dell'iscrizione all'I.N.A.I.L. che, per infermità contratta per causa di servizio, abbia subito una menomazione permanente dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabb. A e B del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, compete un equo indennizzo nonchè il rimborso delle sole spese di cura, comprese quelle termali, per il ricovero in istituti specializzati o per protesi, limitatamente all'eventuale parte eccedente quella a carico di enti o istituti assistenziali o assicurativi ai quali il collaboratore abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

     Per quanto attiene modalità ed organi competenti al riconoscimento dell'equo indennizzo, valgono le norme di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 21. Modalità e procedure per la concessione dell'equo indennizzo.

     Per conseguire l'equo indennizzo il dipendente deve presentare domanda al servizio personale, trasmettendola mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro sei mesi dal giorno in cui gli è comunicata la decisione che riconosce la dipendenza della menomazione dell'integrità fisica da causa di servizio o entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione medesima in conseguenza dell'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui la menomazione dell'integrità fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto di impiego.

     Nel caso di decesso del dipendente o del pensionato prima della scadenza del termine di cui al primo comma, la domanda può essere proposta dagli eredi entro sei mesi dal decesso stesso.

     Qualora la categoria di menomazione non risulti dalla dichiarazione di cui all'art. 19 o la menomazione sia avvenuta successivamente al riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il dipendente che abbia presentato domanda per la concessione dell'equo indennizzo è sottoposto a visita da parte del collegio medico di cui allo stesso articolo.

     Detto collegio redige processo verbale della visita dal quale, oltre le generalità del dipendente e l'esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa della menomazione dell'integrità fisica, deve risultare:

     1) se la menomazione lamentata sia da considerarsi conseguenza dell'infermità dichiarata a suo tempo come dipendente da causa di servizio;

     2) la categoria prevista dalle tabb. A e B annesse al D.P.R. n. 915 del 23 dicembre 1978, cui è ascrivibile la predetta menomazione.

     Il servizio personale rimette tutti gli atti alla Giunta, corredandoli con una relazione nella quale siano riassunti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi e tutte le altre circostanze che possono far ammettere o escludere la concessione dell'equo indennizzo. La relazione deve concludere formulando proposte in ordine all'accoglimento o meno della richiesta e con quali modalità.

     La Giunta può acquisire sulle proposte del servizio personale il parere di organi tecnici.

 

     Art. 22. Liquidazione dell'equo indennizzo.

     L'equo indennizzo è riconosciuto e liquidato secondo equità con provvedimento della Giunta Regionale in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica ed in conformità all'allegato C annesso alla presente legge.

     L'indennizzo viene liquidato in base alla retribuzione prevista dalle norme vigenti alla data del provvedimento di liquidazione.

     L'età ed il livello alle quali si ha riguardo ai fini della liquidazione stessa sono quelle che l'impiegato aveva al momento dell'evento dannoso.

     L'indennizzo è ridotto del 25% se il dipendente ha superato i cinquanta anni di età e del 50% se ha superato i sessanta.

     Va dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal dipendente e in virtù di assicurazione a carico della Regione.

     Nulla può essere liquidato al dipendente se la menomazione dell'integrità fisica sia stata contratta per dolo o colpa grave di lui.

 

     Art. 23. Aggravamento sopravvenuto della menomazione.

     Entro cinque anni dalla data della liquidazione dell'equo indennizzo, la Regione, nel caso di aggravamento della menomazione dell'integrità fisica per la quale sia stato concesso, può provvedere, su richiesta del dipendente, e per una sola volta, alla revisione dell'indennizzo già concesso.

     In tale ipotesi il dipendente è sottoposto agli accertamenti sanitari previsti per la prima concessione dell'equo indennizzo.

 

     Art. 24. Cumulo dell'equo indennizzo con ulteriori menomazioni dell'integrità fisica o con la pensione privilegiata.

     L'equo indennizzo è ridotto della metà se il dipendente consegue anche la pensione privilegiata.

     Nel caso inoltre in cui il dipendente riporti, per causa di servizio, altra menomazione dell'integrità fisica, si procede alla liquidazione del nuovo indennizzo se la menomazione complessiva dell'integrità fisica rientra in una classe di invalidità superiore a quella precedentemente determinata.

     Dal nuovo indennizzo è detratto quanto in precedenza liquidato.

 

     Art. 25. Rinvio.

     Per tutto quanto non previsto, valgono le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato in materia di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e di equo indennizzo.

     Si intendono estese alla legislazione regionale tutte le modifiche che le predette norme possano subire.

 

     Artt. 26. - 31. [1]

 

     Art. 32. Comando.

     E' consentito, su assenso dell'impiegato interessato, il comando di personale presso altre regioni e presso gli Enti Locali e gli Enti destinatari di deleghe di funzioni amministrative, per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalità e per consentire l'interscambio di esperienze, la formazione e l'aggiornamento professionale.

     E' parimenti consentito, con gli stessi criteri, il comando presso la Regione di impiegati di altre Regioni o di Enti Locali.

     Ove il comando comporti utilizzo dell'impiegato in uffici regionali aventi sede in comune diverso da quello dell'ufficio di provenienza, è corrisposto il trattamento di missione fino ad un massimo di 240 giorni, con i criteri e gli importi previsti dall'ordinamento dell'ente di appartenenza del singolo impiegato comandato.

     Il provvedimento che dispone il comando di personale deve indicarne la durata, che non potrà essere comunque superiore a 24 mesi; detto comando, su assenso dell'impiegato interessato, può essere peraltro, alla scadenza, ulteriormente prorogato nei limiti massimi sopra specificati.

 

     Artt. 33. - 37. [1]

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Capo I

ORGANI COLLEGIALI

 

     Art. 38. [1]

Capo II

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 

     Artt. 39. - 41. [1]

Titolo V

TRATTAMENTO ECONOMICO

Capo I

 

     Artt. 42. - 43. [1]

 

     Art. 44. Compenso per partecipazione a commissioni.

     La partecipazione di dipendenti regionali anche in servizio presso gli Organi regionali di controllo, per designazione, nomina, nulla osta o proposta dell'Amministrazione Regionale, a Consigli di Amministrazione, Comitati, Commissioni giudicatrici, Collegi, Commissioni consultive, Collegi o Uffici di Revisione dei Conti comunque operanti nell'ambito dell'Amministrazione Regionale stessa o di altri enti, è disciplinata dall'art. 78 delle leggi regionali 31 agosto 1974, nn. 11 e 12 e dall'art. 1 della legge regionale 18 aprile 1978, n. 9, le eventuali ore di straordinario prestate per detto titolo non concorrono al raggiungimento del limite individua annuo autorizzato.

     La designazione, nomina, nulla osta o proposta è fatta dalla Giunta Regionale sulla base di elenchi di personale specificatamente idoneo e secondo criteri di rotazione, gli uni e gli altri determinati ed individuati previo parere del Consiglio di Amministrazione del personale.

Capo II

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE DI TRASFERIMENTO

E PRIMA SISTEMAZIONE

 

     Artt. 45. - 52. [2]

 

 

     Artt. 53. - 54. [1] [2]a

 

     Artt. 55. - 56. [2]

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Artt. 57. - 71. [1]

 

Tabella "A" [1]

 

Tabella "B" [1]

 

Tabella "C"

AMMONTARE DEL MASSIMO E DEL MINIMO DELL'EQUO INDENNIZZO PER I VARI LIVELLI

FUNZIONALI DEGLI IMPIEGATI DELLA REGIONE

(Omissis)

 

Tabella "D" [1]

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera f) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione degli artt. da 18 a 25, 32, da 44 a 52, 55 e 56 e della Tabella C.

[1] Legge abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera f) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione degli artt. da 18 a 25, 32, da 44 a 52, 55 e 56 e della Tabella C.

[1] Legge abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera f) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione degli artt. da 18 a 25, 32, da 44 a 52, 55 e 56 e della Tabella C.

[1] Legge abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera f) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione degli artt. da 18 a 25, 32, da 44 a 52, 55 e 56 e della Tabella C.

[1] Legge abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera f) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione degli artt. da 18 a 25, 32, da 44 a 52, 55 e 56 e della Tabella C.

[1] Legge abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera f) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione degli artt. da 18 a 25, 32, da 44 a 52, 55 e 56 e della Tabella C.

[1] Legge abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera f) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione degli artt. da 18 a 25, 32, da 44 a 52, 55 e 56 e della Tabella C.

[1] Legge abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera f) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione degli artt. da 18 a 25, 32, da 44 a 52, 55 e 56 e della Tabella C.

[1] Legge abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera f) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione degli artt. da 18 a 25, 32, da 44 a 52, 55 e 56 e della Tabella C.

[2] L'art. 21, comma 1, lettera c) della L.R. 12 aprile 1999, n. 12 abroga interamente il capo II del Titolo V.

[1] Legge abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera f) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione degli artt. da 18 a 25, 32, da 44 a 52, 55 e 56 e della Tabella C.

[2]2a L'art. 21, comma 1, lettera c) della L.R. 12 aprile 1999, n. 12 abroga interamente il capo II del Titolo V, peraltro i presenti articoli erano già stati abrogati dalla L.R. 8 aprile 1997, n. 7.

[2] L'art. 21, comma 1, lettera c) della L.R. 12 aprile 1999, n. 12 abroga interamente il capo II del Titolo V.

[1] Legge abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera f) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione degli artt. da 18 a 25, 32, da 44 a 52, 55 e 56 e della Tabella C.

[1] Legge abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera f) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione degli artt. da 18 a 25, 32, da 44 a 52, 55 e 56 e della Tabella C.

[1] Legge abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera f) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione degli artt. da 18 a 25, 32, da 44 a 52, 55 e 56 e della Tabella C.

[1] Legge abrogata dall'art. 47, secondo comma, lettera f) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, ad eccezione degli artt. da 18 a 25, 32, da 44 a 52, 55 e 56 e della Tabella C.