§ 2.9.28 - Legge Regionale 3 marzo 2000, n. 15.
Misure urgenti per l'accelerazione dei flussi di spesa corrente delle attività formative regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.9 lavoro, cooperazione e formazione professionale
Data:03/03/2000
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Abrogazione.
Art. 3.  Modalità di erogazione delle anticipazioni.
Art. 4.  Convenzione con la "FINMOLISE - S.p.A.".
Art. 5.  Norma Finanziaria.
Art. 6.  Dichiarazione di urgenza.


§ 2.9.28 - Legge Regionale 3 marzo 2000, n. 15.

Misure urgenti per l'accelerazione dei flussi di spesa corrente delle attività formative regionali.

(B.U. n. 6 del 16 marzo 2000).

 

Art. 1. Finalità.

     Allo scopo di consentire correntezza nella erogazione, da parte degli Enti di Formazione Professionale, delle retribuzioni ed oneri riflessi al personale iscritto all'Albo regionale di cui all'art. 26 della Legge Regionale n. 10/1995 ed impegnato o da impegnare in azioni formative finanziate con risorse comunitarie, nazionali o regionali, la cui copertura derivi dal bilancio regionale, la Regione Molise autorizza la "FINANZIARIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL MOLISE - FINMOLISE - S.p.A." - ad approvvigionarsi sul mercato del credito, per effettuare anticipazioni a favore di detti Enti, per l'attuazione di attività formative regionali.

     Tali anticipazioni non possono superare il 50% (cinquanta per cento) degli importi stabiliti nelle convenzioni stipulate con la Regione dai sopracitati soggetti.

     La Regione garantisce alla "FINMOLISE - S.p.A." i rimborsi dei capitali anticipati nei limiti di un plafond di trentacinque miliardi di lire.

     Per ciascun rimborso, la Regione vincolerà le risorse che lo Stato e la U.E. andranno ad erogare allo stesso titolo delle anticipazioni effettuate, nonché le risorse proprie di bilancio destinate alle attività di formazione professionale.

     La Regione assicurerà altresì alla "FINMOLISE - S.p.A." il rimborso degli interessi e degli oneri dovuti alle aziende di credito, secondo modalità disciplinate con la convenzione di cui al successivo articolo 4.

 

     Art. 2. Abrogazione.

     L'art. 29 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 10 è abrogato.

 

     Art. 3. Modalità di erogazione delle anticipazioni.

     Le operazioni di anticipazione ai soggetti di cui all'articolo 1 sono effettuate su disposizioni, rivolte alla "FINMOLISE - S.p.A." dall'Assessorato Regionale alle Finanze per l'accreditamento immediato delle relative somme alla Tesoreria della Regione Molise.

     La Tesoreria è tenuta ad eseguire i pagamenti con estinzione dei mandati emessi dalla Regione, in favore dei soggetti di cui all'art. 1, alla condizione che gli stessi rilascino contestualmente quietanza, ovvero titolo equipollente.

 

     Art. 4. Convenzione con la "FINMOLISE - S.p.A.".

     Un'apposita convenzione, da approvarsi dalla Giunta Regionale, regolerà i rapporti tra la "FINMOLISE - S.p.A." e la Regione Molise.

 

     Art. 5. Norma Finanziaria.

     1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2000, con la legge approvativa del bilancio sarà determinata l'entità annuale della spesa derivante dall'applicazione della presente legge, da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione delle uscite.

 

     Art. 6. Dichiarazione di urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.