§ 3.1.11 - Legge Regionale 2 marzo 1984, n. 5.
Modifiche alla legge regionale 8 settembre 1983, n. 18 - Integrazioni all'art. 4 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 7 - Piano [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica ed edilizia
Data:02/03/1984
Numero:5


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      La modifica apportata con gli articoli precedenti si applica solo in sede di prima applicazione della presente legge.
Art. 4.      I termini indicati nel secondo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 18/'83 decorrono dalla data di approvazione della presente legge.
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del primo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 3.1.11 - Legge Regionale 2 marzo 1984, n. 5. [1]

Modifiche alla legge regionale 8 settembre 1983, n. 18 - Integrazioni all'art. 4 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 7 - Piano straordinario di edilizia popolare agevolata e convenzionata.

(B.U. n. 5 del 16 marzo 1984).

 

Art. 1.

     (Omissis) [2]

 

     Art. 2.

     (Omissis) [3]

 

     Art. 3.

     La modifica apportata con gli articoli precedenti si applica solo in sede di prima applicazione della presente legge.

 

     Art. 4.

     I termini indicati nel secondo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 18/'83 decorrono dalla data di approvazione della presente legge.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [4]

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del primo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] Integra il primo comma dell'art. 1 della L.R. 8 settembre 1983, n. 18.

[3] Modifica la lettera a) dell'art. 1 della L.R. 8 settembre 1983, n. 18.

[4] Integra il primo comma dell'art. 3 della L.R. 8 settembre 1983, n. 18.