§ 2.1.28 - Legge Regionale 2 settembre 1982, n. 19.
Istituzione del Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli, Abruzzo - Campania - Molise (CIFDA - ACM).


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:02/09/1982
Numero:19


Sommario
Art. 1.      Al fine di sviluppare la divulgazione agricola, ed in applicazione del regolamento C.E.E. 270/79, la Regione aderisce alla istituzione del "Consorzio Interregionale per la Formazione dei [...]
Art. 2.      Il funzionamento del Consorzio di cui all'art. 1 è regolamentato dallo Statuto di cui all'allegato "A" della presente legge, elaborato d'intesa con la Regione Abruzzo e con la Regione Campania e [...]
Art. 3.      Alla designazione dei rappresentanti della Regione Molise nel Consiglio Generale del Consorzio si provvede ai sensi dell'art. 6, lettera q) dello Statuto Regionale.
Art. 4.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.1.28 - Legge Regionale 2 settembre 1982, n. 19. [1]

Istituzione del Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli, Abruzzo - Campania - Molise (CIFDA - ACM).

(B.U. n. 19 del 16 settembre 1982).

 

Art. 1.

     Al fine di sviluppare la divulgazione agricola, ed in applicazione del regolamento C.E.E. 270/79, la Regione aderisce alla istituzione del "Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli, Abruzzo - Campania - Molise (CIFDA - ACM)".

 

     Art. 2.

     Il funzionamento del Consorzio di cui all'art. 1 è regolamentato dallo Statuto di cui all'allegato "A" della presente legge, elaborato d'intesa con la Regione Abruzzo e con la Regione Campania e nel rispetto delle linee direttive in proposito emanate dalla C.E.E..

 

     Art. 3.

     Alla designazione dei rappresentanti della Regione Molise nel Consiglio Generale del Consorzio si provvede ai sensi dell'art. 6, lettera q) dello Statuto Regionale.

 

     Art. 4.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     A partire dal 1982 le stesse leggi approvative di bilancio determineranno le quote annuali di spese da porsi a carico della Regione Molise.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

Allegato "A"

STATUTO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE PER LA FORMAZIONE

DEI DIVULGATORI AGRICOLI FRA LE REGIONI ABRUZZO,

CAMPANIA E MOLISE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

     Articolo 1. Costituzione, oggetto, denominazione, sede e durata del Consorzio.

     Tra le Regioni Abruzzo, Campania e Molise, di seguito denominate: "Enti" è costituito un Consorzio che assume i compiti e le funzioni di "Centro interregionale per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei divulgatori agricoli".

     Il Consorzio opera come strumento di attuazione del Regolamento C.E.E. n. 270 del 6 febbraio 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, nonchè delle altre iniziative di interesse comune degli Enti consorziati nel campo della formazione e dell'aggiornamento dei tecnici agricoli.

     Il Consorzio è denominato: "Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli - CIFDA" - ed ha sede legale in Eboli, Borgo Cioffi (Salerno).

     Il Consorzio ha la durata di anni 20 con possibilità di proroga, sempre che permangono gli scopi per i quali il Consorzio è costituito, approvata dagli Enti Consorziati su proposta del Consiglio Generale del Consorzio stesso.

 

     Articolo 2. Scopi del Consorzio.

     Il Consorzio, senza fini speculativi, nell'ambito delle direttive stabilite dal Comitato interregionale per lo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, persegue le seguenti finalità:

     - la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei divulgatori agricoli, polivalenti e specializzati, e del personale direttivo in materia di divulgazione, da inserire in servizi di divulgazione;

     - l'aggiornamento e perfezionamento di divulgatori già in servizio presso gli Enti consorziati, gli Enti locali, gli Enti di sviluppo nonchè presso:

     a) associazioni interaziendali;

     b) associazioni fra produttori;

     c) organizzazioni professionali;

     d) organizzazioni cooperative agricole;

     e) altri enti ed istituzioni operanti in agricoltura;

     - la realizzazione di ogni altra iniziativa riguardante la divulgazione agricola affidatagli dal "Comitato interregionale per lo sviluppo o della divulgazione agricola" con particolare riferimento alla selezione e formazione dei formatori.

     A tal fine il Consorzio:

     a) formula il programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione del "Comitato interregionale per lo sviluppo della divulgazione agricola" sulla base di un'analisi delle esigenze di formazione espresse dagli Enti consorziati;

     b) progetta ed attua le singole iniziative in programma, in stretto collegamento con i servizi di divulgazione degli Enti consorziati, con il contributo delle Università e dei Centri di Ricerca anche esteri;

     c) valuta le iniziative e le sperimentazioni didattiche, anche attraverso incontri periodici con i divulgatori e responsabili dei servizi di divulgazione;

     d) concorre, con gli enti consorziati, all'attività di studio ed alla verifica delle idoneità delle tecniche di divulgazione;

     e) adotta, nell'ambito dei criteri definiti in sede di Comitato Interregionale e tenuto conto dei profili professionali previsti dagli Enti consorziati, indirizzi uniformi per la selezione dei partecipanti ai corsi e dei formatori e per la scelta dell'altro personale docente, che potrà provenire anche dall'estero, impiegato dal Consorzio interregionale;

     f) definisce l'eventuale articolazione territoriale e funzionale delle attività del Consorzio, con particolare riferimento ai corsi di specializzazione ed ai periodi di stages;

     g) assume ogni altra iniziativa necessaria alla realizzazione delle attività formative (ivi compresa l'organizzazione di viaggi di studio e stages all'estero) e la raccolta di una documentazione specializzata sulla divulgazione ed informazione agricola.

     Il Consorzio può provvedere, altresì, su iniziativa degli enti consorziati interessati, allo svolgimento di attività formative collegate a quelle di cui al precedente comma e di altre concernenti l'applicazione delle direttive comunitarie socio-strutturali, con particolare riferimento a corsi per informatori socio-economici.

 

     Articolo 3. Strutture.

     Per lo svolgimento dei compiti istituzionali il Consorzio si avvale, sulla base di specifica convenzione, principalmente delle strutture della scuola di Borgo Cioffi di Eboli (SA) ed eventualmente di altre strutture ubicate nel territorio degli enti consorziati.

     Per il proprio funzionamento il Consorzio si avvale principalmente dei servizi che potranno essere assicurati dall'Ente con il quale sarà sottoscritta la convenzione e del personale comandato dalle Regioni Consorziate.

     Nell'accertata impossibilità di soddisfare tutte le esigenze attraverso le soluzioni indicate potrà procedersi, con le modalità di cui al successivo art. 6, all'utilizzazione di personale esterno.

Titolo II

ORGANI ISTITUZIONALI

     Articolo 4. Organi del Consorzio.

     Gli organi sociali del Consorzio sono:

     a) il Consiglio generale;

     b) il Comitato direttivo;

     c) il Presidente del Consorzio;

     d) il Collegio dei revisori dei conti.

 

     Articolo 5. Composizione e funzionamento del Consiglio generale.

     Il Consiglio generale è composto da:

     a) tre rappresentanti di ciascun Ente consorziato, e cioè:

     - il componente della Giunta Regionale preposto all'Agricoltura o un funzionario da lui designato;

     - un funzionario scelto tra quelli preposti alla divulgazione agricola;

     - un funzionario scelto tra quelli preposti alla formazione professionale;

     b) un rappresentante di ciascuna delle tre organizzazioni professionali e delle tre organizzazioni cooperative del settore agricolo, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     c) un rappresentante designato dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

     I rappresentanti di cui al punto b) sono designati dalle rispettive organizzazioni a livello nazionale.

     Ogni componente del Consiglio generale ha diritto ad un solo voto.

     Il Consiglio generale è convocato dal Presidente del Consorzio con lettera raccomandata indicante il luogo e la data della riunione, nonchè l'ordine del giorno dei lavori ed inviata sia ai componenti del Consiglio che agli Enti ed Organizzazioni da essi rappresentate, almeno 10 giorni prima della riunione, con possibilità di convocazione telegrafica in caso di urgenza, da effettuarsi con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

     Le riunioni del Consiglio generale sono valide, in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 dei suoi componenti ed in seconda allorché intervenga la maggioranza dei suoi componenti.

     Di norma il Consiglio generale delibera a maggioranza semplice dei votanti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità nelle votazioni palesi; per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie, i regolamenti interni e lo scioglimento del Consorzio è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

     Il Consiglio generale si riunisce almeno due volte all'anno per deliberare sui bilanci; si riunirà altresì ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno.

     Il Presidente è tenuto a convocare senza indugi il Consiglio allorché gliene sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, da parte del Collegio dei revisori dei conti o da almeno la metà dei componenti il Comitato direttivo, oppure da 1/3 dei componenti il Consiglio, oppure da uno degli Enti consorziati.

     Altre norme relative al funzionamento del Consiglio generale potranno essere determinate con regolamento interno.

     Il Consiglio dura in carica 5 anni. Esso decade, comunque, allo scadere di ogni legislatura regionale restando in carica fino alla nomina dei nuovi rappresentanti.

 

     Articolo 6. Compiti del Consiglio generale.

     Il Consiglio generale definisce le linee programmatiche e gli indirizzi generali dell'attività del Consorzio.

     Rientrano, in particolare, nella competenza del Consiglio generale:

     - l'elezione del Presidente e dei vice Presidenti;

     - la nomina del Comitato direttivo, previa l'elezione dei membri di competenza;

     - la nomina del Collegio dei revisori dei conti;

     - la nomina del direttore del Consorzio;

     - l'approvazione dei programmi di attività del Consorzio;

     - l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

     - l'approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità;

     - l'approvazione dei regolamenti interni;

     - l'approvazione di proposte per modifiche allo statuto del Consorzio, ivi compreso lo scioglimento dello stesso.

     Il Consiglio generale delibera su ogni argomento concernente il Consorzio non attribuito specificamente ad altri organi istituzionali e sottoposto al suo esame dal Presidente attraverso l'inserimento all'Ordine del giorno, nonchè sull'eventuale azione di responsabilità nei confronti del Presidente, del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, anche se l'argomento non è posto all'Ordine del giorno.

 

     Articolo 7. Composizione, durata e funzionamento del Comitato direttivo.

     Il Comitato direttivo è composto da:

     a) tre membri di diritto, il Presidente ed i vice Presidenti del Consorzio;

     b) un membro eletto dal Consiglio generale in seno agli altri rappresentanti degli Enti Consorziati;

     c) un membro eletto dal Consiglio generale in seno ai rappresentanti delle organizzazioni professionali ed uno in seno ai rappresentanti delle associazioni cooperative.

     Il Comitato dura in carica per 5 anni. Esso decade comunque allo scioglimento di ogni legislatura regionale, restando in carica fino all'elezione del nuovo comitato direttivo.

     Il Comitato è convocato dal Presidente anche in località diversa dalla sede legale del Consorzio con un preavviso di almeno tre giorni, normalmente con telegramma.

     Alle riunioni del Comitato direttivo partecipa senza diritto di voto il Direttore del Consorzio e potrà essere chiamato ad assistere il rappresentante del Ministero dell'Agricoltura e Foreste facente parte del Consiglio regionale.

     Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno 2/3 dei suoi componenti.

     Ogni componente del Comitato dispone di un solo voto.

     Le delibere sono validamente assunte con la maggioranza di voti favorevoli dei presenti; nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

     Altre norme relative al funzionamento del Comitato direttivo potranno essere determinate con regolamento interno.

 

     Articolo 8. Compiti del Comitato direttivo.

     Il Comitato direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio. Spetta, tra l'altro, al Comitato direttivo deliberare, circa gli atti e contratti comunque rientranti negli scopi del Consorzio, fatta eccezione di quelli che per legge, o in forza del presente statuto, sono riservati al Consiglio generale.

     In particolare spetta al Comitato direttivo:

     - predisporre:

     a) i programmi di attività del Consorzio;

     b) il bilancio di previsione ed il conto consuntivo relativi a ciascun esercizio finanziario;

     c) i regolamenti interni da sottoporre all'esame ad approvazione del Consiglio regionale;

     - proporre il nominativo del direttore del Consorzio e di altro personale eventualmente necessario, per l'assunzione da parte del Consiglio generale;

     - assumere i provvedimenti necessari per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

     - affidare incarichi specifici per l'attuazione dei programmi del Consorzio;

     - conferire procure sia generali che speciali ed autorizzare il presidente e/o il direttore ad effettuare pagamenti ed a incassare entrate rilasciandone quietanza liberativa.

 

     Articolo 9. Presidente del Consorzio.

     Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio generale tra i suoi componenti nominati in rappresentanza degli Enti consorziati, a maggioranza assoluta dei componenti ed a rotazione. Il Presidente dura in carica 20 mesi. In caso di dimissioni, decadenza o morte del Presidente si procede alla nomina del successore scegliendo tra i rappresentanti dell'Ente consorziato che il cessato Presidente rappresentava.

     Il nuovo Presidente scelto in tal modo resta in carica fino all'originaria scadenza del mandato del predecessore.

     Per sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, il Consiglio generale nomina, a maggioranza dei suoi componenti, due vice- presidenti scegliendoli fra i rappresentanti degli Enti che non esprimono il Presidente stesso.

     In caso di dimissioni, decadenza o morte del vice Presidente si procede alla sua sostituzione con le medesime formalità stabilite per il Presidente dal presente articolo.

 

     Articolo 10. Funzioni del Presidente del Consorzio.

     Il Presidente:

     - ha la rappresentanza legale e giudiziaria del Consorzio;

     - convoca e presiede il Consiglio generale ed il Comitato direttivo;

     - vigila sulle strutture consortili e sulla puntuale esecuzione dei provvedimenti assunti dal Consiglio generale e dal Comitato;

     - risponde al Comitato per ogni adempimento affidatogli o dai regolamenti interni o dal Comitato stesso;

     - stipula contratti e convenzioni deliberate dal Comitato.

     Il Presidente può assumere, in via eccezionale e d'urgenza, iniziative rientranti nella competenza del Comitato, con l'obbligo di far ratificare le stesse da detto organismo nella riunione immediatamente successiva, da tenersi comunque entro il 30° giorno dall'assunzione dell'iniziativa del Presidente.

 

     Articolo 11. Collegio dei revisori dei conti.

     Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre revisori effettivi:

     - due nominati dal Consiglio generale, di cui uno con funzione di Presidente del Collegio;

     - uno nominato dal Ministero del Tesoro.

     Il Collegio ha la durata di due anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati nella carica.

     I revisori dei conti partecipano alle riunioni del Consiglio Generale ed a quello del Comitato direttivo.

 

     Articolo 12. Compiti del Collegio dei revisori dei conti.

     Il Collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti per tale organo dal Codice Civile.

     In particolare:

     - controlla l'amministrazione del Consorzio;

     - vigila:

     a) sull'osservanza della legge e dello statuto consortile, da parte del Consiglio, del Comitato, del Presidente e del Direttore;

     b) sulla corrispondenza del conto consuntivo al preventivo ed alle scritture contabili e libri contabili;

     - redige annualmente la relazione di competenza a commento del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

 

     Articolo 13. Indennità, compensi e rimborsi spese agli organi istituzionali.

     La misura delle indennità spettanti al Presidente del Consorzio ed ai membri del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, nonchè del gettone di presenza per i componenti del Consiglio generale, è stabilita d'intesa fra le Regioni consorziate.

     Il relativo provvedimento è adottato dalla Regione Campania.

     A tutti i partecipanti alle riunioni consortili sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione nella misura e alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169 e successive modificazioni.

Titolo III

DISPOSIZIONI PATRIMONIALI E FINALI

     Articolo 14. Esercizio finanziario.

     L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

     Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 15 ottobre precedente ed inviato entro 10 giorni agli Enti consorziati.

     Il conto consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo ed inviato entro i 10 giorni successivi agli Enti consorziati.

     Eventuali avanzi di gestione saranno trasferiti al fondo comune di cui al successivo articolo 15.

     I contratti stipulati dal Consorzio non possono avere durata nè creare impegni che eccedono la durata del Consorzio.

 

     Articolo 15. Fondo comune, entrate del Consorzio.

     Il Consorzio costituisce un fondo comune con le quote di adesione degli Enti consorziati ed alimentato da eventuali contributi a detto fondo da parte dello Stato e di altri Enti pubblici, nonchè dagli avanzi di gestione.

     L'utilizzo del fondo comune sarà disciplinato con apposito regolamento interno.

     Le entrate del Consorzio, necessarie per far fronte al fabbisogno finanziario in relazione agli scopi statutari, sono garantite:

     - dai contributi dello Stato e della C.E.E. assegnati per lo svolgimento annuo delle attività programmate dal Consorzio;

     - dal corrispettivo per i servizi svolti su richiesta degli Enti consorziati e di altri Enti ed Organismi;

     - dai contributi degli Enti consorziati a copertura delle maggiori spese sostenute rispetto alle entrate realizzate.

 

     Articolo 16. Obblighi degli Enti consorziati.

     Sono a carico degli Enti consorziati:

     1) un contributo di adesione proporzionale al numero dei divulgatori da formare in ciascuna Regione pari a L. 20 milioni per la Regione Abruzzo, L. 60 milioni per la Regione Campania, L. 10 milioni per la Regione Molise;

     2) contributi a copertura del disavanzo di bilancio, da corrispondersi da parte degli Enti consorziati in proporzione ai servizi fruiti per iniziative riguardanti i rispettivi territori.

     Le modalità ed i tempi di versamento dei finanziamenti di cui al precedente punto 1) sono fissati dal Comitato direttivo del Consorzio.

 

     Articolo 17. Cessazione dal Consorzio.

     La cessazione dal Consorzio ha effetto per l'Ente receduto con la chiusura dell'esercizio in corso se la relativa comunicazione è notificata al Consorzio almeno 4 mesi prima di detto termine.

     All'Ente receduto non spetta chiedere la divisione del fondo comune nè la quota di competenza sullo stesso.

     Al termine della prevista durata o in caso di deliberazione di scioglimento anticipato il Consiglio generale provvede alla nomina di un liquidatore del Consorzio e ne determina le attribuzioni, i poteri ed il compenso.

 

     Articolo 18. Rinvio.

     Per quanto non specificatamente determinato nel presente statuto il Consorzio sarà regolato dalle norme di legge previste per le associazioni sprovviste di personalità giuridica.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.