§ 1.16.4 - Legge Regionale 18 febbraio 1992, n. 6.
Norme di attuazione dei programmi cofinanziati dalla C.E.E.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.16 attuazione delle disposizioni dell'unione europea
Data:18/02/1992
Numero:6


Sommario
Art. 1.      1. Per i provvedimenti di attuazione e di aggiornamento dei programmi e delle schede in essi contenuti cofinanziati dalla Comunità Economica Europea si applicano le procedure di cui all'art. 1 [...]
Art. 2.      1. Le disposizioni di cui all'art. 19 della legge regionale n. 22 del 1990 si applicano anche ai programmi finanziati dalla C.E.E. e, comunque, a tutti i programmi dell'intervento straordinario [...]
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello [...]


§ 1.16.4 - Legge Regionale 18 febbraio 1992, n. 6. [1]

Norme di attuazione dei programmi cofinanziati dalla C.E.E.

(B.U. n. 4 del 29 febbraio 1992).

 

Art. 1.

     1. Per i provvedimenti di attuazione e di aggiornamento dei programmi e delle schede in essi contenuti cofinanziati dalla Comunità Economica Europea si applicano le procedure di cui all'art. 1 comma 2° della legge regionale 9 gennaio 1989, n. 1.

     2. Il parere di cui all'art. 1 comma 2° della legge regionale 1/89 per i provvedimenti attuativi di programmi già approvati dal Consiglio Regionale contenenti l'indicazione analitica degli interventi da effettuare deve essere reso entro 30 giorni dalla data dell'arrivo in Commissione. Trascorso tale termine si prescinde dal parere.

 

     Art. 2.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 19 della legge regionale n. 22 del 1990 si applicano anche ai programmi finanziati dalla C.E.E. e, comunque, a tutti i programmi dell'intervento straordinario di competenza  regionale.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.