§ 3.1.17 - Legge Regionale 11 maggio 1990, n. 22.
Interventi per l'edilizia abitativa.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica ed edilizia
Data:11/05/1990
Numero:22


Sommario
Art. 1.      1. Con la presente legge la Regione intende promuovere un programma di interventi nel settore dell'edilizia agevolata nonchè favorire il recupero, l'acquisto e la costruzione di alloggi, [...]
Art. 2.      1. Sono ammesse a fruire del contributo in conto capitale le cooperative edilizie, a proprietà divisa ed indivisa, che abbiano sede nel territorio della Regione, siano rette dai principi della [...]
Art. 3.      1. Possono altresì beneficiare del contributo in conto capitale limitatamente alla prima casa, i privati che realizzino interventi di recupero, acquisto e costruzione di alloggi purchè non [...]
Art. 4.      1. Al fine di incentivare il recupero di centri storici, la Regione interviene a favore dei proprietari ed usufruttuari con la concessione di un contributo in conto interesse pari al 50% del [...]
Art. 5.      1. La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione, in applicazione del precedente articolo, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approva uno schema di [...]
Art. 6.      1. Per gli interventi di costruzione ed acquisto, il costo globale d'intervento posto a base della determinazione del contributo regionale è quello fissato dal Ministero dei lavori pubblici ai [...]
Art. 7.      1. Il competente settore dell'Edilizia Residenziale accerta i requisiti soggettivi ed oggettivi, quantifica il contributo regionale, rilascia alle cooperative edilizie, a lavori ultimati e [...]
Art. 8.      1. I requisiti previsti per i soci delle cooperative edilizie all'art. 2 devono sussistere anche al momento del rilascio delle certificazioni indicate al comma 1 dell'art. 6. Tali certificazioni [...]
Art. 9.      1. La Giunta Regionale, per la prima applicazione della presente legge, adotta sentita la competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla data di scadenza dell'avviso pubblico, le [...]
Art. 10.      1. I lavori di costruzione non iniziati all'entrata in vigore della presente legge sono affidati dalle cooperative edilizie ad imprese di costruzione iscritte all'Albo Nazionale Costruttori [...]
Art. 11.      1. La domanda di ammissione al contributo è presentata alla Regione- Settore edilizia residenziale- entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale della [...]
Art. 12.      1. I criteri preferenziali per la formazione delle graduatorie delle cooperative edilizie, sono, nell'ordine, i seguenti:
Art. 13.      1. Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle graduatorie approvate e nei limiti dell'intervento da realizzare, concede con decreto promessa di contributo.
Art. 14.      1. Per le cooperative edilizie il programma d'intervento viene articolato secondo il seguente schema economico, ulteriormente specificato nell'allegata tabella B:
Art. 15.      1. Per le cooperative edilizie, il contributo regionale viene erogato nella seguente misura:
Art. 16.      1. Gli alloggi che beneficiano del contributo di cui alla presente legge non possono essere ceduti nè locati nei dieci anni successivi alla data del decreto del Presidente della Giunta Regionale [...]
Art. 17.      1. In caso di decesso del beneficiario, agli altri componenti il nucleo familiare, aventi titolo, spettano i diritti dello stesso beneficiario, anche se privi dei prescritti requisiti soggettivi.
Art. 18.      1. Per le modalità di applicazione e le procedure d'attuazione della presente legge, ove non sia diversamente stabilito, si rinvia alla normativa statale vigente, in quanto compatibile.
Art. 19.      1. La regione può destinare quota dei fondi del progetto regionale di sviluppo "Valorizzazione Integrata Territoriale" di cui all'art. 44 testo unico delle leggi sul Mezzogiorno per incentivare [...]
Art. 20.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1990, si fa fronte con lo stanziamento di lire 3 miliardi previsto nel capitolo di bilancio n. 18235.
Art. 21.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 3.1.17 - Legge Regionale 11 maggio 1990, n. 22. [1]

Interventi per l'edilizia abitativa.

(B.U. n. 9 del 16 maggio 1990).

 

Art. 1.

     1. Con la presente legge la Regione intende promuovere un programma di interventi nel settore dell'edilizia agevolata nonchè favorire il recupero, l'acquisto e la costruzione di alloggi, mediante la concessione di finanziamenti i cui importi e modalità di erogazione sono stabiliti dalle disposizioni della presente legge, nel rispetto della normativa vigente in materia.

     2. Per l'anno 1989, l'applicazione della presente legge è limitata agli interventi di recupero, acquisto e costruzione di alloggi.

     3. Gli interventi di recupero vanno attuati nelle zone di recupero individuate con delibere dei Consigli comunali, ai sensi dell'art. 27 della legge 457/1978.

     4. In carenza di deliberazione comunale di cui al comma 3, gli interventi finanziabili possono attuarsi soltanto nella zona A degli strumenti urbanistici.

 

     Art. 2.

     1. Sono ammesse a fruire del contributo in conto capitale le cooperative edilizie, a proprietà divisa ed indivisa, che abbiano sede nel territorio della Regione, siano rette dai principi della mutualità e siano costituite da soci in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, ai sensi della legislazione vigente in materia.

     2. In conformità a quanto stabilito dalla deliberazione C.I.P.E del 30 marzo 1989 per poter fruire del contributo regionale i limiti massimi di reddito sono suddivisi per fasce così ripartite: L. 21.000.000, L. 25.000.000 e Lire 30.000.000.

     3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto del reddito complessivo del nucleo familiare, quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi di ciascuno dei componenti di esso prima dell'emanazione del bando regionale.

     4. Ai fini della determinazione del limite massimo di reddito complessivo, il reddito del nucleo familiare è diminuito di L. 1.000.000 per ogni figlio a carico. Agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito complessivo, concorrano redditi da lavoro dipendente, questi ultimi, effettuata la detrazione per i figli a carico, sono nella misura del 60%.

     5. E' escluso dal contributo regionale il richiedente il cui nucleo familiare comprende proprietari di altro alloggio nel territorio nazionale.

     6. Gli interventi previsti dal presente articolo sono realizzati nelle aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni nonchè in quelle individuate ai sensi dell'art 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     7. Le cooperative beneficianti del contributo regionale non potranno essere sciolte prima che siano trascorsi dieci anni dalla data di esecutività del decreto del Presidente della Giunta Regionale di liquidazione finale del contributo.

 

     Art. 3.

     1. Possono altresì beneficiare del contributo in conto capitale limitatamente alla prima casa, i privati che realizzino interventi di recupero, acquisto e costruzione di alloggi purchè non fruiscano di altri finanziamenti agevolati, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2.

     2. Possono fruire dei benefici della presente legge i comproprietari di alloggio incluso tra quelli soggetti a recupero ai sensi dell'art. 27 della legge 457/1978 titolari di quota che non sia superiore a 95 metri quadrati.

     3. Sono ammessi interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente anche in deroga all'art. 16, ultimo comma della citata legge 457/1978.

     4. Per quanto attiene l'acquisto possono beneficiare del contributo coloro che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui all'art. 10 - 1° comma - possono produrre l'atto pubblico o il preliminare di acquisto stipulati in data non anteriore all'1 gennaio 1989 limitatamente alla prima applicazione della presente legge. L'alloggio per il quale, al momento della presentazione dell'istanza, è stato esibito il preliminare di compravendita, può essere acquistato anche successivamente alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande e, comunque, non oltre il 30 dicembre 1997. L'alloggio da acquistare deve rispettare le tipologie di cui all'art. 16 comma 3 della legge 457/1978 e del D.M. LL. PP. n. 308/SEGR. del 19 luglio 1988 per quanto inerente le superfici non residenziali, salvo che si tratti di alloggi in centri storici. L'alloggio da costruire deve parimenti rispettare le tipologie dell'art. 16 - comma 3 - della legge 457/1978 e del DM.LL. PP. n. 308/SEGR. del 19 luglio 1988 per quanto inerente le superfici non residenziali, salvo che si tratti di alloggi in centri storici [2].

     5. Ai fini della concessione del contributo per l'acquisto costruzione e recupero dell'alloggio, si assegna alle seguenti categorie il punteggio indicato a fianco di ciascuna di esse:

     a) sfrattati con sentenza esecutiva anteriore alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico - punti 2 -;

     b) collocati in alloggi provvisori a cura della pubblica Amministrazione - punti 2 -;

     c) coppie di nuova formazione che abbiano contratto matrimonio tra il 1° gennaio 1988 e la data di scadenza del bando - punti 1 -;

     d) anziani che abbiano compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico, pur avendo persone a carico - punti 1 - Sono assegnati ulteriori punti 2 qualora risultino a carico portatori di handicap;

     e) richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare da più di due anni nel "centro storico" - zona A - destinato al recupero abitativo e che intendono acquistare l'alloggio in cui abitano - punti 2 -.

     6. Per le coppie di anziani è riservata un'aliquota del 3% sulla complessiva disponibilità dell'apposito capitolo di bilancio istituito con la presente legge. In caso di mancata utilizzazione totale o parziale, le somme residue vengono trasferite nel medesimo capitolo del bilancio successivo.

     7. Soddisfatte le priorità di cui ai punti a, b, c, d ed e del comma 5 del presente articolo, la graduatoria, per distinte categorie di intervento, viene formulata dando preferenza ai soggetti il cui reddito familiare, calcolato secondo le modalità stabilite ai commi 4 e 5 dell'art. 2, risulti essere più basso.

 

     Art. 4.

     1. Al fine di incentivare il recupero di centri storici, la Regione interviene a favore dei proprietari ed usufruttuari con la concessione di un contributo in conto interesse pari al 50% del tasso di riferimento previsto dalla normativa in materia a carico del beneficiario, per la durata di 15 anni e, previa stipula di convenzione con istituti di credito autorizzati a concedere mutui fondiari, fermo comunque il rispetto del principio contenuto nell'art. 109, comma 3°, del DPR 616/1977.

     2. Il costo dell'intervento sarà determinato sulla base di perizia giurata redatta in base al prezzario della Camera di Commercio competente per territorio e, in carenza, sulla base del prezzario adottato dalla Regione.

     3. La spesa ammissibile non potrà comunque superare 60 milioni per alloggio.

     4. Per la concessione del contributo regionale si prescinde dai requisiti oggettivi previsti dall'art. 16, comma 3, della legge 457 del 5 agosto 1978 e dal decreto Ministeriale del 19 luglio 1988.

     5. Il contributo di cui al presente articolo viene corrisposto a condizione che gli interessati stipulino apposita convenzione secondo i criteri previsti dal successivo articolo 5 - comma 1.

     6. Nell'esame delle richieste di finanziamento verrà data precedenza ai richiedenti che posseggono l'unica abitazione nei centri storici.

     7. Per poter fruire dei benefici previsti dal presente articolo non si tiene conto dei limiti massimi di reddito previsti dalla deliberazione C.I.P.E in materia di edilizia residenziale pubblica.

 

     Art. 5.

     1. La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione, in applicazione del precedente articolo, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approva uno schema di convenzione disciplinante rapporti tra regione e privati.

     2. I principi informativi della convenzione devono riguardare:

     a) la determinazione del canone locativo;

     b) la determinazione del prezzo di vendita degli immobili oggetto di recupero;

     c) il diritto eventuale di prelazione da parte del Comune sia per l'acquisto della proprietà risanata, sulla base della capitalizzazione del reddito, sia per la locazione del canone fissato;

     d) l'acquisizione degli immobili le cui convenzioni vengono risolte;

     e) le modalità di trascrizione delle convenzioni nei registri immobiliari.

 

     Art. 6.

     1. Per gli interventi di costruzione ed acquisto, il costo globale d'intervento posto a base della determinazione del contributo regionale è quello fissato dal Ministero dei lavori pubblici ai fini della realizzazione dei programmi costruttivi previsti dalla citata legge n. 457/1978 e corrisponde a L. 830.300 per ogni metro quadrato di abitazioni realizzate in zone sismiche ed a L. 786.600 ad ogni metro quadrato di abitazioni realizzate in zone non sismiche, cosi come previsto dal DM 17 luglio 1988 ed ulteriormente specificato nell'allegata tabella A.

     2. Per la determinazione della somma ammessa a contributo, il costo globale d'intervento di cui al comma 1 è moltiplicato per la superficie complessiva costituita per ogni alloggio da:

     1) superficie utile abitabile massima di mq. 95,00;

     2) superficie non residenziale risultante dal 40% della superficie utile abitabile di cui al punto 1 e da un massimo di mq 18,00 per autorimessa.

     3. Ai fini della concessione dei benefici previsti dalla presente legge, il limite della superficie utile indicata al n. 1 del precedente comma è tassativo, fatta eccezione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 e per l'acquisto delle abitazioni nei centri storici - zona A -. Le eventuali superfici di cui al n. 2 del precedente comma, che, per il rispetto di norme e prescrizioni degli strumenti urbanistici risultino eccedere, come superficie non residenziale, il 40% della superficie utile, ed il massimo di mq. 18,00, per autorimessa, non concorreranno nella determinazione del contributo regionale concedibile [3].

     4. Il costo da porre a base della determinazione del contributo regionale per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui alle lettere c, d, e dell'art. 31 della legge 457/1978, è quello stabilito nel titolo II del decreto del Ministero dei LL. PP. del 19 luglio 1988.

     5. Il costo da porre a base della determinazione del contributo regionale, per interventi di manutenzione di cui alle lettere a e b dell'art. 31 della legge 457/1978, è quello fissato dal Ministero dei LL. PP. nel Titolo III del citato D.M. 19 luglio 1988.

     6. Il contributo per recupero, acquisto o costruzione di alloggi di superfici inferiori a quanto disposto dai nn. 1 e 2 del precedente 2 comma è concesso in proporzione alle superfici medesime; tenuto conto delle fasce di reddito, il contributo concedibile è comunque inferiore alla somma spesa e documentata [4].

     7. Gli alloggi da acquistare o da costruire debbono ricadere in zone omogenee destinate all'edilizia residenziale, ovvero in zona agricola.

     In questa ultima ipotesi il contributo è riferito solo alla parte residenziale dell'alloggio.

 

     Art. 7.

     1. Il competente settore dell'Edilizia Residenziale accerta i requisiti soggettivi ed oggettivi, quantifica il contributo regionale, rilascia alle cooperative edilizie, a lavori ultimati e previo sopralluogo, il certificato di conformità delle abitazioni al progetto approvato, riconosce il possesso, da parte dei soci della cooperativa, dei previsti requisiti.

     2. La carenza delle caratteristiche tecniche e costruttive e dei requisiti di cui al comma precedente determina l'esclusione dal contributo regionale ovvero la revoca.

     3. L'esclusione o la revoca dal contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

 

     Art. 8.

     1. I requisiti previsti per i soci delle cooperative edilizie all'art. 2 devono sussistere anche al momento del rilascio delle certificazioni indicate al comma 1 dell'art. 6. Tali certificazioni sono richieste entro 6 mesi dalla ultimazione dei lavori, pena la revoca del finanziamento, nelle forme previste al comma 3 dell'art. 6, e l'incameramento della polizza fidejussoria di cui al comma 1 dell'art. 13. Tuttavia, per ciò che riguarda il limite del reddito complessivo del nucleo familiare resta valido quanto stabilito all'art. 2.

     2. Le cooperative edilizie per l'assegnazione degli alloggi, redigono una graduatoria comprendente i soci effettivi e quelli supplenti e la trasmettono, unitamente all'istanza di finanziamento, alla Regione.

     3. Nel corso del programma costruttivo e comunque prima dell'erogazione finale del contributo e del rilascio delle certificazioni di cui al comma precedente, qualora un socio assegnatario abbia perso i requisiti previsti o receda dall'assegnazione subentra il primo dei soci esclusi, tenuto conto della graduatoria di cui al comma 2. In tal caso la Regione ridetermina, ove necessario, il contributo da recuperare. I recedenti non potranno usufruire di altre agevolazioni creditizie in materia di edilizia residenziale pubblica.

     4. Quando non vi sia subingresso, la quota di contributo relativa ai soci esclusi viene recuperata sulla quota di saldo del contributo regionale.

 

     Art. 9.

     1. La Giunta Regionale, per la prima applicazione della presente legge, adotta sentita la competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla data di scadenza dell'avviso pubblico, le linee generali d'intervento nel settore dell'edilizia residenziale e i criteri per la ripartizione delle risorse tra i vari tipi di intervento.

 

     Art. 10.

     1. I lavori di costruzione non iniziati all'entrata in vigore della presente legge sono affidati dalle cooperative edilizie ad imprese di costruzione iscritte all'Albo Nazionale Costruttori Edili o alla Camera di Commercio per importi e specializzazioni adeguate ai lavori che si desumono dal programma costruttivo.

     2. Unitamente alla richiesta di erogazione del contributo regionale le cooperative edilizie presentano il certificato di iscrizione all'Albo dell'impresa appaltatrice rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della richiesta di contributo.

 

     Art. 11.

     1. La domanda di ammissione al contributo è presentata alla Regione- Settore edilizia residenziale- entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. Per le cooperative edilizie, di cui al punto 1 -

     comma 1- dell'art. 11, la domanda è corredata da:

     1) elaborati progettuali vistati dal Comune con l'attestazione del rispetto dell'art. 16 - ultimo comma - della legge 5 agosto 1978, n. 457;

     2) elenco aggiornato dei soci effettivi e supplenti;

     3) statuto della cooperativa, atto di costituzione e certificato di iscrizione al Tribunale;

     4) relazione tecnico-finanziaria sul programma in corso di realizzazione, contenente dettagliate indicazioni sulla volumetria e sulla superficie degli edifici, sulle tipologie edilizie e sui relativi oneri di spesa, comprese le spese relative all'acquisizione dell'area e alla progettazione e direzione dei lavori;

     5) concessione edilizia debitamente autenticata;

     6) visti o autorizzazioni abilitati all'inizio dei lavori;

     7) attestato comunale di inizio dei lavori;

     8) perizia giurata del direttore dei lavori o fatture quietanzate, comprovanti una spesa non inferiore al 10% per le cooperative a proprietà indivisa e al 25% per le cooperative a proprietà divisa del costo convenzionale dell'alloggio moltiplicato per il numero degli alloggi previsti dal programma costruttivo della cooperativa.

     3. Per le cooperative edilizie di cui al punto 2 - comma 1 - dell'art. 11, la documentazione da allegare alla domanda e quella di cui al comma 2 del presente articolo con esclusione di quanto previsto ai punti 7 e 8.

     4. Per le cooperative edilizie, di cui al punto 3 - comma 1 - dell'art. 11, la documentazione richiesta oltre a quanto previsto ai punti 2 e 3 del precedente comma 2 deve dimostrare l'effettivo possesso del suolo per consentire, eventualmente, l'immediato inizio dei lavori.

     5. Per le cooperative edilizie, indicate al punto 4 - comma 1 - dell'art. 11, la documentazione da esibire con la domanda deve comprovare l'assegnazione del suolo da parte del Comune, oltre a contenere quanto previsto ai punti 2 e 3 del precedente comma 2.

     6. Per le cooperative edilizie, di cui al punto 5 - comma 1 - dell'art. 11, la documentazione da esibire con la domanda è quella indicata al punto 3 del precedente comma 4 - art. 2-.

     7. Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo non sono ritenute valide.

     8. Il tempestivo inoltro della domanda è comprovato dal timbro postale.

     9. Nei venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto al comma 1, le cooperative di cui ai precedenti commi 2 e 3 presentano, pena il rigetto delle domande, al settore edilizia residenziale - una dichiarazione del Presidente della cooperativa concernente il possesso dei requisiti soggettivi da parte dei soci effettivi e supplenti e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà dei singoli soci dalle quali risulti un reddito familiare non superiore ai limiti fissati al comma 3 dell'art. 2.

     10. La Giunta Regionale, nei successivi quaranta giorni, sulla base delle domande regolarmente pervenute e corredate compila l'elenco delle cooperative edilizie in possesso dei requisiti secondo i criteri preferenziali stabiliti all'art. 11, forma la graduatoria delle cooperative da ammettere al contributo regionale e la trasmette al Consiglio Regionale unitamente a quanto previsto all'art. 8.

     11. Le domande di ammissione a contributo, per quanto concerne gli interventi di cui agli artt. 3 e 4, sono inviate al competente Settore regionale nelle forme e modalità previste dall'avviso pubblico.

 

     Art. 12.

     1. I criteri preferenziali per la formazione delle graduatorie delle cooperative edilizie, sono, nell'ordine, i seguenti:

     1) cooperative edilizie che alla data di presentazione della domanda abbiano iniziato i lavori di costruzione ed abbiano impiegato nella costruzione almeno il 25% dell'importo totale, se a proprietà divisa ed almeno il 10%, se a proprietà indivisa;

     2) cooperative edilizie che abbiano la disponibilità del suolo e della concessione edilizia e di ogni visto o autorizzazione abilitanti all'inizio dei lavori;

     3) cooperative che abbiano la disponibilità del suolo nelle aree indicate al comma 7 dell'art. 2;

     4) cooperative edilizie che abbiano l'assegnazione del suolo con atto deliberativo del Comune;

     5) cooperative edilizie che abbiano il possesso delle aree;

     6) cooperative edilizie che siano legalmente costituite.

     2. La Giunta Regionale forma la graduatoria tra le cooperative edilizie considerando prioritariamente le domande delle cooperative di cui al punto 1, poi quelle di cui ai punti 2, 3, 4, 5, e 6 del precedente comma.

     3. Qualora il numero delle cooperative edilizie, in possesso dei titoli preferenziali sopra elencati, superi l'ammontare delle somme disponibili, è redatta una graduatoria secondo l'ordine dei seguenti elementi:

     a) data di rilascio della concessione edilizia;

     b) data di disponibilità del suolo;

     c) data di assegnazione del suolo;

     d) data di possesso del suolo;

     e) data di costituzione della cooperativa edilizia.

     4. In sede di prima ripartizione dei fondi, a ciascuna cooperativa può essere assegnato un contributo massimo per 24 alloggi.

     5. Le somme eventualmente non ripartite sono assegnate, secondo i criteri stabiliti, alle cooperative edilizie che, con ulteriore finanziamento, siano in condizioni di completare il programma costruttivo.

 

     Art. 13.

     1. Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle graduatorie approvate e nei limiti dell'intervento da realizzare, concede con decreto promessa di contributo.

     2. Il decreto del Presidente della Giunta Regionale costituisce approvazione del programma d'intervento costruttivo ed equivale, per le cooperative edilizie, a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità delle opere da realizzare.

     3. Le cooperative edilizie per beneficiare del contributo regionale così come previsto all'articolo 14, devono presentare richiesta di erogazione del primo acconto entro dodici mesi dal decreto del Presidente della Giunta Regionale contenente la promessa di contributo.

     4. Sulla base della richiesta di erogazione, il Presidente della Giunta Regionale, o l'Assessore delegato, emette il decreto di concessione e di erogazione del contributo assentito.

     5. Per le cooperative edilizie l'entità di tale erogazione è definita in base all'aliquota del contributo regionale previsto al punto b - comma 1

- dell'art. 14.

 

     Art. 14.

     1. Per le cooperative edilizie il programma d'intervento viene articolato secondo il seguente schema economico, ulteriormente specificato nell'allegata tabella B:

     a) importo in contanti a carico dei singoli soci non inferiore al 25% della cifra risultante dal computo di cui al comma 2 dell'art. 5;

     b) contributi in conto capitale da determinarsi sul costo globale di intervento di cui al comma 2 dell'art. 5 nelle seguenti misure:

     - 30% per soci aventi un reddito netto fino a Lire 21.000.000;

     - 25% per soci aventi un reddito netto compreso tra L. 21.000.001 e L. 25.000.000;

     - 20% per soci aventi un reddito netto compreso tra L. 25.000.001 e L. 30.000.000.

 

     Art. 15.

     1. Per le cooperative edilizie, il contributo regionale viene erogato nella seguente misura:

     a) per il 70% previa dimostrazione, mediante certificazione documentata del direttore dei lavori, di aver impegnato fondi propri per almeno il 30% del costo globale d'intervento per la realizzazione del programma costruttivo per l'erogazione di tale rata, deve essere prodotto dalla cooperativa o dal consorzio, a titolo di garanzia, a favore della Regione, apposita fidejussione di importo non inferiore alla differenza tra il costo globale d'intervento del programma costruttivo e l'ammontare della somma del contributo regionale e della spesa sostenuta; la fidejussione è stipulata con istituti di credito o assicurativi autorizzati dalle vigenti disposizioni di legge;

     b) il residuo 30% viene erogato con decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore delegato, successivamente al collaudo finale dei lavori che sarà effettuato dal Settore Edilizia Residenziale entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ultimazione delle opere.

     2. Lo svincolo della fidejussione è autorizzato contestualmente al pagamento della rata di saldo del contributo regionale.

 

     Art. 16.

     1. Gli alloggi che beneficiano del contributo di cui alla presente legge non possono essere ceduti nè locati nei dieci anni successivi alla data del decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore delegato, di erogazione finale del contributo, per quanto riguarda le categorie Acquisto, Recupero e Costruzione, e alla data del verbale di assegnazione degli alloggi, per quanto riguarda le cooperative edilizie [5].

     2. Il termine indicato nel comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 7/1979 è ridotto a 10 anni dalla data del verbale di assegnazione.

     3. Si può derogare al solo divieto di locazione, comunque nel rispetto della legge sull'equo canone, a seguito di autorizzazione della Giunta Regionale.

     4. L'autorizzazione può essere concessa solo in favore di coloro che, per motivi di lavoro o per trasferimento non richiesto, debbano lasciare il luogo di residenza.

     5. Le disposizioni del presente articolo sono estese agli alloggi già realizzati con la legge regionale n. 7 del 12 febbraio 1979.

 

     Art. 17.

     1. In caso di decesso del beneficiario, agli altri componenti il nucleo familiare, aventi titolo, spettano i diritti dello stesso beneficiario, anche se privi dei prescritti requisiti soggettivi.

     2. In caso di forzata alienazione, l'alloggio spetta al socio non assegnatario primo nella graduatoria redatta dalla cooperativa il quale corrisponde agli eredi quanto già anticipato, maggiorato degli interessi di legge. Qualora non vi sia subingresso di uno dei soci non assegnatari, la cessione dell'alloggio puo avvenire previa autorizzazione della Giunta Regionale.

     3. Le disposizioni del presente articolo sono estese agli alloggi già realizzati con la legge regionale n. 7 del 12 febbraio 1979.

 

     Art. 18.

     1. Per le modalità di applicazione e le procedure d'attuazione della presente legge, ove non sia diversamente stabilito, si rinvia alla normativa statale vigente, in quanto compatibile.

 

     Art. 19.

     1. La regione può destinare quota dei fondi del progetto regionale di sviluppo "Valorizzazione Integrata Territoriale" di cui all'art. 44 testo unico delle leggi sul Mezzogiorno per incentivare il recupero ed il ripristino degli immobili situati nei centri storici dei Comuni molisani aventi particolare importanza storico - ambientale, artistica, monumentale e turistica.

     2. L'incentivazione viene promossa attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale concessi ai proprietari ed usufruttuari per gli scopi di cui al comma 1°, fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile, escluso il costo dell'eventuale acquisizione dell'immobile.

     3. La Giunta Regionale assegna i fondi ai Comuni, i quali poi concedono i contributi ai privati per gli interventi da realizzare secondo il piano di recupero di cui alla legge 457 del 1978.

     4. A tali fini i Comuni stipuleranno con i privati apposita convenzione, in conformità di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 5.

     5. Le modalità di gestione ed erogazione dei contributi sono definite dai Comuni sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare Permanente.

 

     Art. 20.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1990, si fa fronte con lo stanziamento di lire 3 miliardi previsto nel capitolo di bilancio n. 18235.

     2. Per gli anni successivi, la legge approvativa del bilancio regionale determina l'ammontare dei fondi destinati al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 21.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

TABELLA "A"

Art. 5 - comma 1.

 

QUADRO ECONOMICO

 

 

                                      Alloggi in    Alloggi in zona

                                     zona sismica     non sismica

Costo di elevazione (C.E.)             L. 437.000       L. 437.000

Costo di costruzione C.E. + 20%         L. 87.400        L. 87.400

Maggiorazione del 50% del C.C.

per spese generali e tecniche,

prospezioni geognostiche,

acquisizione area, spese

promozionali oneri finanziari e

tasse                                  L. 262.200       L. 262.200

Maggiorazione del 10% di C.E. per

abitazioni costruite o progettate

secondo le norme antisismiche           L. 43.700              ---

Costo al mq                            L. 830.300       L. 786.600

Costo di un alloggio da mq. 95,00

- mq. 95,00 per L. 830.300          L. 78.878.500              ---

- mq. 95,00 per L. 786.600                    ---    L. 74.727.000

- pertinenze valutate al 60% garage mq. 18,00 S.n.r. = 38,00 (40% di S.u.)

mq. 56,00 per 60 % = 33,60

mq. 33,60 per L. 830.300            L. 27.898.080              ---

mq. 33,60 per L. 786.600                      ---    L. 26.429.760

Costo totale di un alloggio da

mq. 95,00 più mq. 33,60 di sup.

non res.li                          L.106.776.580   L. 101.156.760

 

 

 

TABELLA "B"

Art. 12.

(Omissis)

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] Comma prima integrato dall'art. 1 della L.R. 3 maggio 1995, n. 17 e successivamente così integrato dall'art. 1 della L.R. 3 agosto 1999, n. 24.

[3] Comma modificato, nel primo periodo, dall'art. 2 della L.R. 3 maggio 1995, n. 17, ed integrato, con il secondo periodo, dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 1995, n. 17.

[4] Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 3 maggio 1995, n. 17.

[5] Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 3 maggio 1995, n. 17.