§ 3.1.4 - Legge Regionale 12 febbraio 1979, n. 7.
Piano straordinario di edilizia popolare agevolata e convenzionata Programma 1979-1981.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica ed edilizia
Data:12/02/1979
Numero:7


Sommario
Art. 1.      La Regione Molise, in attesa dell'approvazione di una organica normativa disciplinante l'intervento regionale nel settore dell'edilizia residenziale, considerato che la richiesta di edilizia [...]
Art. 2.      Sono ammessi a fruire del contributo regionale gli Istituti Autonomi Case Popolari operanti nella Regione e le cooperative edilizie a priorità sia divisa che indivisa costituite ai sensi delle [...]
Art. 3.      I contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi anche a cooperative che abbiano già fruito di contributo statale solo per una parte del programma costruttivo presentato.
Art. 4.      Possono altresì beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge, nella stessa misura prevista per le cooperative a proprietà indivisa, gli Istituti Autonomi per le Case Popolari per la [...]
Art. 5.      Per poter beneficiare del contributo regionale gli alloggi dovranno avere inderogabilmente le caratteristiche rispondenti ai requisiti dell'edilizia economica e popolare di cui alla legge n. 408 [...]
Art. 6.      L'accertamento dei requisiti soggettivi richiesti e la rispondenza progettuale alle caratteristiche prescritte dalla vigente legislazione in materia di edilizia agevolata e convenzionata sono [...]
Art. 7.      I requisiti previsti dall'art. 2 per i singoli soci dovranno sussistere anche al momento dell'immissione negli alloggi, con esclusione del limite del reddito annuo per il quale risulta valido [...]
Art. 8.      La Giunta Regionale, con i criteri previsti dalla legge n. 457 del 5 agosto 1978, anche ai fini dell'applicazione della presente legge, propone, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore [...]
Art. 9.      Il programma di attuazione della presente legge, tenuti presente i criteri di cui al precitato articolo 8, sarà effettuato dal Consiglio Regionale in relazione alle sole cooperative indicate [...]
Art. 10.      La domanda di ammissione al contributo dovrà pervenire alla Giunta Regionale entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise [...]
Art. 11.      I criteri preferenziali per l'erogazione del contributo sono, nell'ordine, i seguenti:
Art. 12.      Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base della graduatoria approvata, e nei limiti dell'intervento da realizzare, con proprio decreto concede promessa di contributo in favore della [...]
Art. 13.      Il programma di intervento sarà articolato secondo il seguente schema economico:
Art. 14.      Il contributo regionale sarà erogato nella seguente misura:
Art. 15.      Gli alloggi realizzati col contributo di cui alla presente legge, non potranno essere ceduti, neanche in locazione, nei 15 anni successivi alla data di collaudo finale dell'opera.
Art. 16.      In caso di decesso di uno dei soci nel corso della costruzione, agli aventi titolo spettano tutti i diritti del socio, se hanno i requisiti previsti per legge.
Art. 17.      Per le modalità di applicazione e le procedure di attuazione della presente legge, ove non sia diversamente stabilito e per quanto compatibile, si richiama la normativa statale vigente.
Art. 18.      All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con quota parte dei contributi attribuiti alla Regione per il finanziamento di opere pubbliche inserite nei progetti regionali di sviluppo [...]
Art. 19.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 3.1.4 - Legge Regionale 12 febbraio 1979, n. 7. [1]

Piano straordinario di edilizia popolare agevolata e convenzionata Programma 1979-1981.

(B.U. n. 3 del 16 febbraio 1979).

 

Art. 1.

     La Regione Molise, in attesa dell'approvazione di una organica normativa disciplinante l'intervento regionale nel settore dell'edilizia residenziale, considerato che la richiesta di edilizia pubblica non può essere soddisfatta con il solo intervento dello Stato, in esecuzione di quanto previsto nell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ritenuto indispensabile ampliare l'intervento pubblico nel settore, con la presente legge intende affiancare ai programmi già finanziati ed in corso di finanziamento da parte dello Stato un programma di intervento regionale nel settore dell'edilizia agevolata e convenzionata mediante erogazione di contributi in conto capitale nella misura massima del 40% del costo convenzionalmente stabilito dalla Regione per ogni singolo alloggio al successivo art. 5 della presente legge.

 

     Art. 2.

     Sono ammessi a fruire del contributo regionale gli Istituti Autonomi Case Popolari operanti nella Regione e le cooperative edilizie a priorità sia divisa che indivisa costituite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di edilizia economica e popolare, che abbiano sede nel territorio della Regione Molise e che siano state costituite ed omologate prima del 31 marzo 1978, siano rette e disciplinate dai principi della mutualità senza fini di speculazione e siano costituite esclusivamente da soci che abbiano i requisiti soggettivi necessari per essere assegnatari di alloggi economici e popolari, ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1978, n. 1035 e successive modificazioni.

     I limiti massimi dei redditi per fruire del contributo regionale sono fissati in L. 6.000.000, L. 8.000.000 e Lire 1O.000.000. Ai fini della determinazione dei limiti del reddito si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dalla dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare per l'anno 1978 e relativa ai redditi conseguiti nell'anno 1977.

     Ai fini della determinazione del limite massimo del reddito complessivo, il reddito del nucleo familiare è diminuito di L. 500.000 per ogni figlio che risulti essere a carico.

     Agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrono redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 75% (settantacinque per cento).

     Viene escluso dal contributo regionale il socio nel cui nucleo familiare vi siano componenti proprietari, nel comune di residenza, di alloggio adeguato, intendendosi per tale quello che, non essendo stato dichiarato antigienico dalle competenti autorità, abbia i seguenti requisiti:

     a) un numero di vani che, rapportato al numero delle persone costituenti il nucleo familiare, sia superiore a 0,5.

     Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dal capo- famiglia, dal coniuge, dai figli naturali riconosciuti e adottivi e dagli ascendenti diretti con lui conviventi da almeno un biennio;

     b) non consenta un reddito catastale rivalutato che, dedotte le spese nella misura massima del 25%, sia superiore a L. 200.000.

     Gli interventi previsti dalla presente legge devono essere realizzati su aree comprese nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni, su quelle delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ovvero convenzionati ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

 

     Art. 3.

     I contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi anche a cooperative che abbiano già fruito di contributo statale solo per una parte del programma costruttivo presentato.

     Per beneficiare del contributo regionale la cooperativa dovrà dimostrare:

     a) di aver realizzato la parte di programma già finanziato con contributo statale;

     b) di avere già impegnato con fondi propri, per la parte del programma non coperto dal finanziamento, almeno il 25 per cento, se cooperativa a proprietà divisa, o almeno il 10 per cento, se cooperativa proprietà indivisa, del costo convenzionale stabilito all'art. 5.

     Tale accertamento dovrà derivare dall'analisi di un computo metrico estimativo che sarà presentato a cura della cooperativa ai competenti uffici della Regione per i successivi provvedimenti in ordine al contributo regionale.

     I contributi sono commisurati alla parte da costruire non coperta da finanziamenti statali e comunque agevolati e sempre che gli alloggi abbiano i requisiti previsti dalla presente legge.

 

     Art. 4.

     Possono altresì beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge, nella stessa misura prevista per le cooperative a proprietà indivisa, gli Istituti Autonomi per le Case Popolari per la realizzazione dei programmi costruttivi finanziati con i fondi ANIA assegnati alla Regione Molise per il triennio 1976-1978.

     Le richieste dell'I.A.C.P. saranno prioritariamente soddisfatte nell'assegnazione dei fondi nei limiti necessari per l'utilizzazione dei fondi ANIA.

     Il contributo verrà determinato sulla base dei programmi esecutivi predisposti dal I.A.C.P. con i costi e con le modalità previste dalla legge 8 agosto 1977, n. 513, precisando che, ai fini dell'altezza virtuale, alle superfici utili nette abitabili, potrà essere aggiunta quella del piano terreno per una superficie utile netta non superiore a 20 mq. per alloggio.

     Sono ammessi altresì a fruire del contributo regionale, nella misura prevista per le cooperative a proprietà indivisa, le cooperative edilizie, costituite esclusivamente tra appartenenti alle forze armate e di polizia, già in parte finanziate ai sensi dell'art. 7 comma 3 della legge 16 ottobre 1975, n. 492.

     I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre forme di agevolazioni, ad eccezione di quanto previsto al comma precedente del presente articolo. [2]

 

     Art. 5.

     Per poter beneficiare del contributo regionale gli alloggi dovranno avere inderogabilmente le caratteristiche rispondenti ai requisiti dell'edilizia economica e popolare di cui alla legge n. 408 del 2 luglio 1949, art. 5.

     Il costo posto a base della determinazione del contributo regionale è quello fissato per la Regione Molise dal Ministero dei LL.PP. ai fini della realizzazione dei programmi costruttivi previsti dalla legge n. 513 dell'8 agosto 1977, corrispondente a L. 175.000 al mq. come specificato nella circolare del Ministero ai LL.PP. numero 19612 del 17 novembre 1977.

     Per la determinazione della somma ammessa a contributo, tale costo va moltiplicato per la superficie utile complessiva costituita da:

     1) superficie utile abitabile convenzionalmente stabilita in mq. 100 per ogni alloggio;

     2) 60% della superficie netta complessiva delle pertinenze non residenziali che comunque non può superare il 50% della superficie utile abitabile nella misura massima ammessa a contributo.

     L'eventuale superficie che, per il rispetto di norme e prescrizioni degli strumenti urbanistici, risulti eccedente la percentuale del 50% stabilito per le pertinenze, resta a carico dell'assegnatario.

     Il limite di mq. 110 è tassativo per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge.

     Per gli alloggi aventi superfici inferiori a mq. 100 i relativi importi saranno ridotti proporzionalmente in ragione del metro quadrato in rapporto alla superficie convenzionale dell'alloggio e delle pertinenze non residenziali.

     Il costo totale, così come determinato nei precedenti commi, è aumentato di un'aliquota uguale al 20% per oneri per acquisizione aree, spese tecniche, spese generali, spese di collaudo e quota del costo di costruzione.

     Detta percentuale è comprensiva anche degli oneri per spese per opere di urbanizzazione e di edilizia sociale da determinarsi in misura non superiore a quella stabilita nelle deliberazioni adottate dai Comuni ai sensi dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in mancanza, in misura non superiore al 10% del costo totale ammesso a contributo.

     Tutti gli altri oneri, a qualsiasi titolo sostenuti graveranno sulla cooperativa.

 

     Art. 6.

     L'accertamento dei requisiti soggettivi richiesti e la rispondenza progettuale alle caratteristiche prescritte dalla vigente legislazione in materia di edilizia agevolata e convenzionata sono demandate all'Ufficio Tecnico del competente Assessorato nella persona del responsabile di settore, il quale provvede a rilasciare il certificato di conformità delle abitazioni stesse e la dichiarazione di riconoscimento del possesso dei requisiti da parte dei soci delle cooperative.

     Il rispetto delle caratteristiche tecniche costruttive e dei requisiti soggettivi richiesti, salvo il disposto dell'art. 7, previsti dalla presente legge è tassativo e la mancata osservanza comporta l'automatica decadenza del contributo regionale.

     La decadenza, sulla base delle certificazioni dell'Ufficio competente, è pronunciata con provvedimento della Giunta Regionale.

 

     Art. 7.

     I requisiti previsti dall'art. 2 per i singoli soci dovranno sussistere anche al momento dell'immissione negli alloggi, con esclusione del limite del reddito annuo per il quale risulta valido quanto precisato dal suddetto art. 2.

     Gli alloggi verranno assegnati sulla base di una graduatoria di priorità stabilita dai vari sodalizi.

     Nell'eventualità che uno o più soci assegnatari del contributo abbiano perso i requisiti stessi, e quindi il diritto all'assegnazione, subentrano nella stessa i soci che risultino i primi esclusi nell'ordine stabilito dalla graduatoria di priorità formulata a suo tempo dalla cooperativa beneficiaria.

     Per le cooperative con alloggi pari al numero dei soci, o in caso di impossibilità di subingresso, la quota di contributo relativa ai soci decaduti verrà recuperata sulla quota di saldo del contributo regionale.

 

     Art. 8.

     La Giunta Regionale, con i criteri previsti dalla legge n. 457 del 5 agosto 1978, anche ai fini dell'applicazione della presente legge, propone, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Consiglio regionale che approva:

     a) le linee generali d'intervento nel settore dell'edilizia residenziale secondo gli obiettivi delle linee programmatiche regionali 1977-1980 o secondo gli obiettivi indicati in programmi regionali di sviluppo di successiva approvazione;

     b) i criteri per la ripartizione delle risorse tra i vari tipi di intervento;

     c) il riparto degli interventi nel territorio regionale sulla base dell'accertato fabbisogno abitativo.

 

     Art. 9.

     Il programma di attuazione della presente legge, tenuti presente i criteri di cui al precitato articolo 8, sarà effettuato dal Consiglio Regionale in relazione alle sole cooperative indicate all'art. 2.

 

     Art. 10.

     La domanda di ammissione al contributo dovrà pervenire alla Giunta Regionale entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise corredata da:

     1) elaborati progettuali;

     2) elenco aggiornato dei soci;

     3) statuto della cooperativa ed atto costitutivo;

     4) relazione tecnico-finanziaria sul programma da realizzare contenente dettagliate indicazioni sulla volumetria e superfici degli edifici, sulla tipologia edilizia e sui relativi oneri di spesa degli stessi, comprese le spese relative all'acquisizione dell'area ed alla progettazione e direzione dei lavori;

     5) documentazione attestante l'ubicazione, la disponibilità dell'area e l'eventuale disponibilità della concessione edilizia;

     6) eventuale dichiarazione di disponibilità alla concessione del finanziamento da parte dell'istituto mutante per la quota non coperta dal contributo regionale e dal 25% che, comunque, resta a carico del socio;

     7) scheda dei dati metrici e parametrici (D.M. 3 ottobre 1975, n. 9816).

     Le domande pervenute oltre il termine di cui al 1° comma del presente articolo, non saranno prese in considerazione.

     Nei successivi 30 giorni, (dal termine di cui al 1° comma), a pena di decadenza della domanda, le cooperative dovranno far pervenire alla Giunta Regionale:

     a) graduatoria di priorità tra i soci per le assegnazioni dei costruendi alloggi;

     b) dichiarazione, da parte del Presidente della Cooperativa, del possesso dei requisiti soggettivi da parte dei soci con allegata documentazione consistente in dichiarazione dei singoli soci e certificazione dei competenti uffici per la determinazione del reddito.

     La Giunta Regionale, nei successivi 30 giorni, sulla base delle domande regolarmente pervenute e delle documentazioni innanzi indicate, compila l'elenco delle cooperative in possesso dei requisiti richiesti e nei limiti delle disponibilità finanziarie, forma la graduatoria delle cooperative da ammettere a contributo regionale all'interno del riparto territoriale effettuato ai sensi della lettera c) del precedente articolo 8 e secondo i criteri preferenziali stabiliti dal successivo articolo 11.

 

     Art. 11.

     I criteri preferenziali per l'erogazione del contributo sono, nell'ordine, i seguenti:

     1) cooperative che alla data di presentazione della domanda abbiano iniziato i lavori di costruzione entro il 31 dicembre 1977 ed abbiano impiegato nella costruzione almeno il 25% dell'importo totale, se a proprietà divisa, o almeno il 10% dell'importo totale, se a proprietà indivisa;

     2) cooperative che oltre alla disponibilità del suolo e della concessione edilizia, siano in possesso della promessa di mutuo per la parte non coperta da contributo regionale, di data anteriore al 31 dicembre 1977, e della quota a carico del socio;

     3) cooperative che abbiano alla data di presentazione della domanda la disponibilità del suolo e la concessione edilizia.

     Nei sessanta giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Regionale di quanto specificato dal precedente articolo 8 e nel rispetto delle relative determinazioni, è formata dalla Giunta Regionale la graduatoria tra le cooperative esaurendo prioritariamente le domande delle cooperative di cui al punto 1), poi quelle di cui al successivo punto 2) e così di seguito, fino alle domande delle cooperative che siano unicamente in possesso dei requisiti previsti per l'ammissibilità a contributo della presente legge.

     Qualora il numero delle cooperative in possesso dei titoli preferenziali previsti, nell'ordine, in ciascuno dei numeri precedenti superi l'ammontare delle somme disponibili, fra le predette cooperative è redatta una graduatoria che terrà conto, nell'ordine dei seguenti elementi:

     a) data di eventuale precedente richiesta, non soddisfatta anche parzialmente, di erogazione di contributo statale;

     b) data di costituzione della cooperativa;

     c) data di rilascio della concessione edilizia;

     d) numero dei soci.

     In sede di prima ripartizione dei fondi, a ciascuna cooperativa potrà essere assegnato un contributo per il numero massimo di 90 alloggi.

     Eventuali residui di somme non ripartite verranno assegnate con i criteri di cui in precedenza e con preferenza a favore di quelle cooperative che con l'ulteriore finanziamento, non superiore al 25% della quota già finanziata, sono in condizioni di completare il programma costruttivo.

 

     Art. 12.

     Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base della graduatoria approvata, e nei limiti dell'intervento da realizzare, con proprio decreto concede promessa di contributo in favore della cooperativa.

     Il decreto del Presidente della Giunta costituisce approvazione del programma di intervento costruttivo ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere cui si riferisce il contributo e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

     La cooperativa, per poter beneficiare del contributo regionale con le modalità previste nel successivo art. 13, dovrà presentare richiesta di erogazione del primo acconto entro dodici mesi dalla data del decreto del Presidente con il quale è stato promesso il contributo regionale.

     Detto termine potrà essere prorogato per una sola volta e per un periodo non superiore a quattro mesi.

     Sulla base della richiesta di erogazione il Presidente della Giunta emette decreto definito di concessione del contributo.

 

     Art. 13.

     Il programma di intervento sarà articolato secondo il seguente schema economico:

     a) importo in contanti a carico dei singoli soci non inferiore al 25% dell'importo come specificato al precedente art. 5 se trattasi di cooperative a proprietà divisa e non inferiore al 10% se trattasi di cooperative a proprietà indivisa;

     b) contributo in conto capitale della Regione, da determinarsi sul valore convenzionale di cui al precedente articolo 5 come segue:

     1) per le cooperative a proprietà indivisa nella misura del 40% per soci aventi il reddito di Lire 6.000.000;

     2) per le cooperative a proprietà divisa nella misura del 35% per soci aventi un reddito di Lire 6.000.000, del 30% per soci aventi il reddito di L. 8.000.000 e del 25% per soci aventi il reddito di L. 10.000 000;

     c) la residua parte da coprire con mutuo a totale carico della cooperativa.

 

     Art. 14.

     Il contributo regionale sarà erogato nella seguente misura:

     1) per il 70% previa dimostrazione a mezzo di certificazione del direttore dei lavori con allegata apposita documentazione di avere impegnato nella realizzazione del programma almeno il 30% dell'importo convenzionale del programma costruttivo con fondi propri.

     Per l'erogazione di tale rata dovrà essere prodotto dalla cooperativa contratto di mutuo o, in mancanza, a titolo di garanzia, apposita fidejussione in favore della Regione Molise di importo non inferiore alla quota da mutuare da stipularsi con istituti di credito assicurativi autorizzati dalle vigenti disposizioni di legge.

     Lo svincolo di tale fidejussione sarà autorizzato contestualmente al pagamento della rata di saldo del contributo regionale.

     2) il residuo 30% verrà erogato con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale a collaudo finale dei lavori, da eseguirsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ultimazione dei lavori.

 

     Art. 15.

     Gli alloggi realizzati col contributo di cui alla presente legge, non potranno essere ceduti, neanche in locazione, nei 15 anni successivi alla data di collaudo finale dell'opera. [3]

     Si può derogare al divieto di locazione soltanto a seguito di autorizzazione della Giunta Regionale. L'autorizzazione può essere concessa esclusivamente in favore di coloro che, per trasferimento non richiesto, debbano lasciare, per periodi prolungati, il luogo abituale di residenza.

     Nell'istanza per l'autorizzazione deve essere esplicitamente dichiarato che l'alloggio verrà locato ai sensi delle disposizioni di legge regolanti l'equo canone.

 

     Art. 16.

     In caso di decesso di uno dei soci nel corso della costruzione, agli aventi titolo spettano tutti i diritti del socio, se hanno i requisiti previsti per legge.

     In caso contrario, in base alla graduatoria stilata dalla cooperativa, l'alloggio spetta al socio non assegnatario primo in graduatoria, il quale corrisponderà agli eredi quanto già anticipato per l'alloggio maggiorato degli interessi come per legge.

 

     Art. 17.

     Per le modalità di applicazione e le procedure di attuazione della presente legge, ove non sia diversamente stabilito e per quanto compatibile, si richiama la normativa statale vigente.

 

     Art. 18.

     All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con quota parte dei contributi attribuiti alla Regione per il finanziamento di opere pubbliche inserite nei progetti regionali di sviluppo che saranno finanziati per 4 miliardi per l'anno 1979, 6 miliardi per l'anno 1980 e 5 miliardi per l'anno 1981.

     Per l'anno 1979 la spesa farà carico al nuovo capitolo di bilancio n. 18220 "Contributi in conto capitale alle cooperative per l'esecuzione di un piano straordinario di edilizia economica e popolare con una dotazione di competenza di 4 miliardi ed una di cassa di Lire 250.000.000 con riduzione di pari importo agli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 55400".

     Per gli anni 1980 e 1981 sarà provveduto a stanziare i relativi importi con le stesse leggi approvative dei bilanci.

 

     Art. 19.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

QUADRO ECONOMICO

(Omissis)

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] L'art. 1 della L.R. 8 settembre 1983, n. 18 integra le disposizioni di cui al presente articolo.

[3] Il termine di 15 anni di cui al presente comma è ridotto a 10 anni dalla data del verbale di assegnazione ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L.R. 11 maggio 1990, n. 22.