§ 3.1.25 - Legge Regionale 3 agosto 1999, n. 24.
Modifiche ed integrazioni all'articolo 3, comma quarto, della Legge Regionale 11 maggio 1990, n. 22, concernente: "Interventi per l'edilizia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica ed edilizia
Data:03/08/1999
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1.
Art. 2.      1. L'articolo 1 della presente legge trova applicazione anche per le istanze presentate a seguito dell'avviso pubblico approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 4006 del 10 settembre [...]
Art. 3.      1. Per le istanze di tutte le categorie d'intervento previsto dalla legge regionale 11 maggio 1990, n. 22, la presentazione/integrazione o rettifica della documentazione finale per l'erogazione [...]


§ 3.1.25 - Legge Regionale 3 agosto 1999, n. 24. [1]

Modifiche ed integrazioni all'articolo 3, comma quarto, della Legge Regionale 11 maggio 1990, n. 22, concernente: "Interventi per l'edilizia abitativa".

(B.U. n. 15 del 16 agosto 1999).

 

Art. 1.

     1. [2]

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 1 della presente legge trova applicazione anche per le istanze presentate a seguito dell'avviso pubblico approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 4006 del 10 settembre 1990.

     2. Le istanze di tutti coloro che risulteranno aver acquistato l'immobile in data successiva al termine previsto per la presentazione delle domande, fissato dall'avviso pubblico richiamato al comma precedente, verranno collocate, ricorrendone tutti gli altri presupposti, in apposita specifica graduatoria aggiuntiva delle domande ammissibili e i benefici della legge regionale dell'11 maggio 1990, n. 22, verranno concessi solo dopo aver esaurito tutte le altre graduatorie.

 

     Art. 3.

     1. Per le istanze di tutte le categorie d'intervento previsto dalla legge regionale 11 maggio 1990, n. 22, la presentazione/integrazione o rettifica della documentazione finale per l'erogazione del contributo deve avvenire perentoriamente entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della struttura regionale competente, da effettuarsi dopo l'approvazione della presente legge regionale.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] Modifica l'art. 3, comma quarto, della L.R. 11 maggio 1990, n. 22.