§ 1.11.1 - Legge Regionale 2 settembre 1977, n. 26.
Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.11 enti dipendenti o a partecipazione regionale
Data:02/09/1977
Numero:26


Sommario
Art. 1.      Ai sensi dell'art. 49 dello Statuto Regionale, è costituito l'Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise, con sede in Campobasso.
Art. 2.      Le attività dell'Istituto sono le seguenti:
Art. 3.      Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale propone all'approvazione del Consiglio lo Statuto disciplinante la composizione, le modalità di composizione, di [...]
Art. 4.      Il personale amministrativo dell'Istituto è costituito da dipendenti regionali.
Art. 5.      L'Istituto provvede alla sua attività:
Art. 6.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con quota parte dei Fondi assegnati alla Regione con l'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 7.      La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 1.11.1 - Legge Regionale 2 settembre 1977, n. 26. [1]

Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise.

(B.U. n. 17 del 16 settembre 1977).

 

Art. 1.

     Ai sensi dell'art. 49 dello Statuto Regionale, è costituito l'Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise, con sede in Campobasso.

     Il suo funzionamento è regolato dalla presente legge, da uno statuto e da un regolamento.

 

     Art. 2.

     Le attività dell'Istituto sono le seguenti:

     a) promuovere, svolgere e coordinare ricerche, studi e pubblicazioni su tutto ciò che attiene alla storia della Regione, dalle più antiche fasi dell'insediamento umano all'epoca contemporanea;

     b) proporre opportune iniziative per un rapporto, sul piano educativo, tra beni culturali e istituzioni universitarie, scolastiche, di educazione permanente e di formazione professionale;

     c) proporre alla Regione la costituzione e il potenziamento di biblioteche di interesse regionale.

     L'Istituto è organo di consulenza degli Enti locali per quanto attiene alle indagini, alla valorizzazione e al restauro del patrimonio storico, nonchè alla tutela, valorizzazione e conservazione dei centri storici.

 

     Art. 3.

     Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale propone all'approvazione del Consiglio lo Statuto disciplinante la composizione, le modalità di composizione, di elezione e di funzionamento degli organi dell'Istituto di Studi Storici.

     Lo Statuto di cui al comma precedente dovrà comunque garantire l'autonomia operativa dell'Istituto nell'ambito delle funzioni scientifiche.

 

     Art. 4.

     Il personale amministrativo dell'Istituto è costituito da dipendenti regionali.

 

     Art. 5.

     L'Istituto provvede alla sua attività:

     a) con il contributo annuale della Regione, iscritto nel Bilancio regionale;

     b) con contributi e donazioni di Enti pubblici e di soggetti privati;

     c) con i proventi derivanti dalle attività dell'Istituto.

 

     Art. 6.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con quota parte dei Fondi assegnati alla Regione con l'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 al Titolo I - Sezione II - Rubrica 4 - Settore II viene iscritto il nuovo capitolo di spesa n. 805: "Costituzione di un Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise" con una dotazione di competenza di L. 10.000.000 e di cassa di L. 1.000.000 previa riduzione del Cap. 2596 della competenza 1977 "Oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso".

     Agli oneri per gli esercizi successivi si provvederà con appositi stanziamenti previsti dai relativi bilanci.

 

     Art. 7.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 16 della L.R. 17 dicembre 2004, n. 33.