§ 1.11.21 - L.R. 17 dicembre 2004, n. 33.
Riordinamento dell'Istituto regionale per gli studi storici del Molise 'Vincenzo Cuoco' (IRESMO).


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.11 enti dipendenti o a partecipazione regionale
Data:17/12/2004
Numero:33


Sommario
Art. 1 . Istituto regionale per gli studi storici del Molise "Vincenzo Cuoco" (IRESMO).
Art. 2 . Attribuzioni dell'Istituto.
Art. 3 . Statuto e regolamento.
Art. 4 . Organi dell'Istituto.
Art. 5 . Presidente.
Art. 6 . Consiglio direttivo.
Art. 7 . Collegio dei revisori dei conti.
Art. 8 . Comitato scientifico.
Art. 9 . Compensi.
Art. 10 . Struttura organizzativa.
Art. 11 . Dotazione organica.
Art. 12 . Personale.
Art. 13 . Segretario.
Art. 14 . Entrate.
Art. 15 . Norma finanziaria.
Art. 16 . Abrogazioni.
Art. 17 . Norma transitoria.


§ 1.11.21 - L.R. 17 dicembre 2004, n. 33.

Riordinamento dell'Istituto regionale per gli studi storici del Molise 'Vincenzo Cuoco' (IRESMO).

(B.U. 31 dicembre 2004, n. 29).

 

Art. 1. Istituto regionale per gli studi storici del Molise "Vincenzo Cuoco" (IRESMO).

     1. L'Istituto regionale per gli studi storici del Molise "Vincenzo Cuoco" (IRESMO), di seguito denominato: "Istituto", istituito con la legge regionale 2 settembre 1977, n. 26, è strumento di intervento e di programmazione della Regione Molise nel settore storico-culturale.

     2. L'Istituto è dotato di personalità giuridica ed esercita le proprie attività con autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile.

 

     Art. 2. Attribuzioni dell'Istituto.

     1. L'Istituto:

     a) promuove, svolge e coordina ricerche, studi e pubblicazioni su tutto ciò che attiene alla storia della regione, dalle più antiche fasi dell'insediamento umano all'epoca contemporanea;

     b) propone opportune iniziative didattiche di natura storico-culturale da realizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie;

     c) presta la propria collaborazione e consulenza, mediante apposite convenzioni, a soggetti pubblici e privati per quanto attiene alla valorizzazione ed al restauro del patrimonio storico, museale e bibliotecario;

     d) costituisce una biblioteca storica della Regione Molise mediante l'acquisizione di volumi e documenti attinenti alla storia ed alla cultura della regione;

     e) raccoglie, anche attraverso riproduzioni multimediali, la documentazione scritta, iconografica, cartografica, audiovisiva relativa ai beni storico-culturali costituendo banche dati;

     f) realizza il catalogo dei beni culturali della Regione.

 

     Art. 3. Statuto e regolamento.

     1. L'Istituto adotta uno statuto ed un regolamento amministrativo-contabile con i quali stabilisce le norme di funzionamento e di organizzazione disciplinando, in particolare, le attribuzioni degli organi e l'ordinamento dei servizi.

     2. Lo statuto ed il regolamento sono approvati dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio direttivo dell'Istituto che delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti.

 

     Art. 4. Organi dell'Istituto.

     1. Sono organi dell'Istituto:

     a) il Presidente;

     b) il Consiglio direttivo;

     c) il Collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 5. Presidente.

     1. Il Presidente è nominato dal Presidente della Regione su conforme delibera della Giunta regionale [1].

     2. Il Presidente dura in carica 3 anni ed ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

 

     Art. 6. Consiglio direttivo.

     1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell'Istituto e da tre componenti eletti dal Consiglio regionale. In caso di parità di voti la maggioranza è determinata dal voto del Presidente [2].

     2. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni.

 

     Art. 7. Collegio dei revisori dei conti.

     1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, i quali eleggono il Presidente.

     2. Il Collegio resta in carica tre anni.

 

     Art. 8. Comitato scientifico.

     1. È organo consultivo dell'Istituto il Comitato scientifico, composto dal Presidente, da due docenti universitari di ruolo e da una eminente personalità scelta tra esperti di storia – nominati dal Consiglio direttivo dell'Istituto – nonché dal Soprintendente regionale del Ministero per i beni e le attività culturali.

     2. Il Presidente del Comitato scientifico è scelto tra i docenti universitari di ruolo.

     3. La durata in carica del Comitato scientifico è pari a quella del Consiglio direttivo.

     4. Il Presidente del Comitato scientifico è membro di diritto del Consiglio direttivo.

 

     Art. 9. Compensi.

     1. I compensi spettanti al Presidente dell'ente, ai componenti del Comitato direttivo, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori dei conti sono determinati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 10. Struttura organizzativa.

     1. La struttura organizzativa dell'Istituto è articolata in un'unica unità dirigenziale corrispondente ad un "Servizio", ai sensi della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Con apposito atto di organizzazione, la Giunta regionale, su proposta del Consiglio direttivo dell'Istituto, definisce la denominazione, la declaratoria di funzioni e l'articolazione in unità operative organiche della struttura dirigenziale.

 

     Art. 11. Dotazione organica.

     1. La prima dotazione organica dell'Istituto, distinta in qualifiche dirigenziali e qualifiche non dirigenziali, è approvata dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio direttivo.

     2. Le successive variazioni, nel rispetto delle leggi vigenti, sono approvate dalla Giunta regionale, su proposta del Consiglio direttivo, previa analisi dei fabbisogni ed acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.

 

     Art. 12. Personale.

     1. Il personale dell'Istituto è costituito da dipendenti appartenenti al ruolo organico della Regione Molise, assegnati all'Istituto con deliberazione della Giunta regionale.

     1-bis. Il direttore del Servizio regionale competente in materia di politiche culturali è anche direttore dell'IRESMO, senza compensi aggiuntivi [3].

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 non valgono per l'assunzione delle figure professionali previste dagli articoli 7 e 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, delle quali l'Istituto può autonomamente dotarsi.

 

     Art. 13. Segretario.

     1. Il Consiglio direttivo, con l'atto di organizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 10, prevede la figura del Segretario dell'Istituto, e le relative funzioni, scegliendolo tra il personale regionale assegnato dalla Giunta regionale e dotato di competenze tecnico-giuridiche.

 

     Art. 14. Entrate.

     1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Molise è istituito un fondo globale per il funzionamento dell'Istituto.

     2. La Regione può altresì erogare all'Istituto contributi speciali per particolari attività, progetti ed iniziative.

     3. L'Istituto può accettare contributi e donazioni di soggetti pubblici e privati e utilizzare proventi derivanti dalle sue attività.

 

     Art. 15. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con apposita unità previsionale di base da istituire nello stato di previsione delle spese del bilancio regionale.

     2. Per l'esercizio finanziario 2004 si provvede con i residui fondi stanziati sulla U.P.B. n. 200.

 

     Art. 16. Abrogazioni.

     1. È abrogata la legge regionale 2 settembre 1977, n. 26, ed è abrogata ogni altra disposizione normativa in contrasto o incompatibile con la presente legge.

 

     Art. 17. Norma transitoria.

     1. In sede di prima applicazione, gli organi dell'Istituto, di cui agli articoli 4 ed 8, vengono, rispettivamente, nominati ed eletti entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


[1] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 12 settembre 2007, n. 24.

[2] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 12 settembre 2007, n. 24.

[3] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 4 maggio 2015, n. 8.