§ 3.9.13 - Legge Regionale 2 settembre 1977, n. 30.
Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1977, n. 9 - Rifinanziamento della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10 e successive [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.9 lavori pubblici, viabilità e acquedotti
Data:02/09/1977
Numero:30


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza degli Enti Locali sono concessi contributi in annualità sui mutui che gli Enti medesimi dovranno contrarre per il finanziamento delle spese [...]
Art. 3.      L'onere derivante alla Regione per le annualità da concedersi agli Enti Locali per effetto della presente legge è coperto con parte dei fondi attribuiti ai sensi dell'art. 9 della legge 16 [...]
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.9.13 - Legge Regionale 2 settembre 1977, n. 30. [1]

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1977, n. 9 - Rifinanziamento della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni - Norme per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di competenza degli Enti locali.

(B.U. n. 17 del 16 settembre 1977).

 

Art. 1.

     (Omissis) [2]

     Il secondo comma dello stesso articolo è soppresso.

     L'art. 2 della citata legge 25 marzo 1977, n. 9 è soppresso.

     L'art. 3 della medesima legge è anch'esso soppresso.

 

     Art. 2.

     Per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza degli Enti Locali sono concessi contributi in annualità sui mutui che gli Enti medesimi dovranno contrarre per il finanziamento delle spese per la realizzazione delle opere programmate.

 

     Art. 3.

     L'onere derivante alla Regione per le annualità da concedersi agli Enti Locali per effetto della presente legge è coperto con parte dei fondi attribuiti ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Al bilancio regionale dell'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti note di variazioni:

     Titolo II - Rubrica VIII - Settore V

     L'iscrizione nel nuovo Capitolo di bilancio 1035 "Contributi in annualità per l'esecuzione di Opere Pubbliche d'interesse degli Enti Locali piano previsto della legge regionale 25 marzo 1977, n. 9" con uno stanziamento di competenza di L. 693.823.205 ed una dotazione di cassa di L. 340.000.000.

     Titolo I - Rubrica XVII - Settore I

     Soppressione del Cap. 2562 "Quote interessi per ammortamento mutuo da contrarsi ai sensi della legge regionale 25 marzo 1977, n. 9" con una riduzione di previsione di spese di competenza di L. 653.823.205 e di dotazione di cassa di L. 300.000.000.

     Titolo III

     Soppressione del Cap. 2680 "Quota capitale ammortamento mutuo in corso di concessione (legge regionale 25 marzo 1977, n. 9)" con la conseguente riduzione dello stanziamento di competenza di L. 40.000.000 e della dotazione di cassa di L. 40.000.000.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] Modifica, cancellando le parole: "mediante la contrazione di un mutuo passivo di pari importo", il primo comma dell'art. 1 della L.R. 25 marzo 1977, n. 9.