§ 3.9.11 - Legge Regionale 25 marzo 1977, n. 9.
Rifinanziamento della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni - Norme per agevolare l'esecuzione di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.9 lavori pubblici, viabilità e acquedotti
Data:25/03/1977
Numero:9


Sommario
Art. 1.      Al fine di agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di competenza degli Enti Locali, come previsto dalla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, per [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      Per l'esecuzione delle opere, per gli interventi settoriali, per la concessione dei contributi e per ogni altra formalità, saranno osservate le norme previste dalla legge regionale 21 gennaio [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...]


§ 3.9.11 - Legge Regionale 25 marzo 1977, n. 9. [1]

Rifinanziamento della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni - Norme per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di competenza degli Enti Locali.

(B.U. n. 6 del 1 aprile 1977).

 

Art. 1.

     Al fine di agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di competenza degli Enti Locali, come previsto dalla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno 1976 si prevede un intervento finanziario della Regione per un importo di L. 8.000.000.000 [2].

     (Omissis) [3]

 

     Art. 2. [4]

 

     Art. 3. [5]

 

     Art. 4.

     Per l'esecuzione delle opere, per gli interventi settoriali, per la concessione dei contributi e per ogni altra formalità, saranno osservate le norme previste dalla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 2 settembre 1977, n. 30.

[3] Comma soppresso dall'art. 1 della L.R. 2 settembre 1977, n. 30.

[4] Articolo soppresso dall'art. 1 della L.R. 2 settembre 1977, n. 30.

[5] Articolo soppresso dall'art. 1 della L.R. 2 settembre 1977, n. 30.