§ 46.2.G - Legge 18 gennaio 1977, n. 9.
Norme in materia di organico e di avanzamento dei sottufficiali dell'Aeronautica militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.2 aeronautica militare
Data:18/01/1977
Numero:9


Sommario
Art. 1.      L'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, stabilito dall'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 363, è così modificato:
Art. 2.      Per gli anni dal 1977 al 1981 il numero delle promozioni al grado di maresciallo di 1ª classe dell'Armata aeronautica, ruolo specialisti, è fissato in 800 unità all'anno, ivi comprese quelle [...]
Art. 3.      Il quarto e quinto comma dell'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 363, sono abrogati con effetto dal 1° luglio 1976.
Art. 4.      All'onere derivante dalla presente legge negli anni finanziari 1976 e 1977, valutato rispettivamente in lire 270.000.000 e in L. 1.500.000.000, si farà fronte mediante corrispondenti riduzioni [...]


§ 46.2.G - Legge 18 gennaio 1977, n. 9. [1]

Norme in materia di organico e di avanzamento dei sottufficiali dell'Aeronautica militare.

(G.U. 28 gennaio 1977, n. 26)

 

     Art. 1.

     L'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, stabilito dall'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 363, è così modificato:

     marescialli di 1ª classe e aiutanti di battaglia 4.640

     marescialli di 2ª classe 5.610

     marescialli di 3ª classe 5.620

     sergenti maggiori 9.630

     L'organico predetto sarà raggiunto alle date indicate nella tabella allegata alla presente legge.

     L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale mansioni di ufficio dell'Aeronautica militare è stabilito in 1.900 unità a decorrere dal 1° ottobre 1976.

 

          Art. 2.

     Per gli anni dal 1977 al 1981 il numero delle promozioni al grado di maresciallo di 1ª classe dell'Armata aeronautica, ruolo specialisti, è fissato in 800 unità all'anno, ivi comprese quelle derivanti dalle vacanze organiche. Per gli stessi anni il numero delle promozioni a sergente maggiore è fissato in 1.300 all'anno.

     Le promozioni di cui al precedente comma saranno disposte con decorrenza dalla data del verificarsi delle vacanze organiche ovvero al 31 dicembre di ciascun anno.

     La consistenza complessiva dei sergenti e dei sottufficiali in servizio permanente dei ruoli naviganti e specialisti dell'Aeronautica militare non potrà comunque superare fino al 31 dicembre 1981 le 35.000 unità e a tale consistenza si fa riferimento ai fini della determinazione del limite di cui al secondo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1079.

 

          Art. 3.

     Il quarto e quinto comma dell'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 363, sono abrogati con effetto dal 1° luglio 1976.

     All'assorbimento dei soprannumeri nei gradi di maresciallo di 1ª classe e di sergente maggiore esistenti alla predetta data nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, nonchè di quelli che verranno a determinarsi per effetto delle promozioni di cui all'art. 2 si provvederà, a partire dal 1° gennaio 1988, con il 20 per cento di tutte le vacanze che, annualmente, per qualsiasi causa si verificheranno nel grado di maresciallo di 1ª classe. Fino alla data del 31 dicembre 1981, nell'organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio, quale fissato al precedente art. 1, saranno lasciati scoperti 400 posti.

 

          Art. 4.

     All'onere derivante dalla presente legge negli anni finanziari 1976 e 1977, valutato rispettivamente in lire 270.000.000 e in L. 1.500.000.000, si farà fronte mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anzidetti anni finanziari.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     TABELLA

 

GRADO

Organico al

 

31-12-1977

31-12-1978

31-12-1979

31-12-1980

31-12-1981

M.llo 1a cl. e A.B.

4.000

4.220

4.510

4.640

4.640

M.llo 2a cl.

4.090

4.090

4.110

4.410

4.660

M.llo 3a cl.

4.280

4.280

4.500

4.600

4.750

Serg. maggiore

11.830

11.810

11.480

11.150

10.950

Totale

24.200

24.400

24.600

24.800

25.000

GRADO

Organico al

 

31-12-1982

31-12-1983

31-12-1984

31-12-1985

31-12-1986

M.llo 1a cl. e A.B.

4.640

4.640

4.640

4.640

4.640

M.llo 2a cl.

4.900

5.100

5.300

5.450

5.610

M.llo 3a cl.

4.900

5.100

5.300

5.450

5.620

Serg. maggiore

10.660

10.360

10.060

9.860

9.630

Totale

25.100

25.200

25.300

25.400

25.500

 


[1] Legge abrogata dall'art. 77 della L. 10 maggio 1983, n. 212.