§ 5.2.1 - Legge Regionale 11 aprile 1997, n. 9.
Tutela, valorizzazione e gestione del demanio tratturi.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 demanio e patrimonio
Data:11/04/1997
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Demanio tratturi regionale.
Art. 2.  Esercizio delle funzioni in materia di demanio tratturale.
Art. 3.  Ricognizione e reintegra del suolo tratturale.
Art. 4.  Tratturi da conservare al demanio regionale.
Art. 5.  Opere di interesse pubblico insistenti sul demanio regionale.
Art. 6.  Tratturi da sclassificare ed alienare.
Art. 7.  Piano di alienazione.
Art. 8.  Piano di valorizzazione dei tratturi.
Art. 9.  Intese interregionali.
Art. 10.  Vigilanza e sanzioni.
Art. 11.  Fondo per la tutela e valorizzazione del suolo tratturale.
Art. 12.  Norma finanziaria.
Art. 13.  Norme finali e transitorie.


§ 5.2.1 - Legge Regionale 11 aprile 1997, n. 9.

Tutela, valorizzazione e gestione del demanio tratturi.

(B.U. n. 8 del 16 aprile 1997).

 

Art. 1. Demanio tratturi regionale.

     1. I tratturi, tratturelli, bracci e riposi siti nell'ambito del territorio della Regione Molise, in quanto strumentali alle funzioni amministrative trasferite alla Regione, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, costituiscono parte del Demanio Regionale.

 

     Art. 2. Esercizio delle funzioni in materia di demanio tratturale.

     1. Le funzioni amministrative concernenti il demanio Regionale e la gestione di esso sono esercitate dalla Regione.

 

     Art. 3. Ricognizione e reintegra del suolo tratturale.

     1. La Regione provvede, sulla base di titoli probatori, carte descrittive, elenchi, tracce esistenti sul territorio ed ogni altro possibile elemento, all'accertamento, alla ricognizione della consistenza ed alla conseguente reintegra del suolo tratturale, allo scopo di procedere alla sua definitiva destinazione.

 

     Art. 4. Tratturi da conservare al demanio regionale.

     1. I tratturi, in quanto beni di notevole interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico, nonchè utili all'esercizio dell'attività armentizia, vengono conservati al demanio regionale e costituiscono un sistema organico della rete tratturale denominato "Parco dei tratturi del Molise".

     2. I tratturi, come sopra definiti, vengono gestiti ed amministrati dalla Regione nel rispetto dei vincoli disposti dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) [1].

     3. La Giunta Regionale provvederà ad elaborare l'elenco dei suoli tratturali costituenti il "Parco dei tratturi del Molise", così come sopra definito, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale.

 

     Art. 5. Opere di interesse pubblico insistenti sul demanio regionale.

     1. I suoli tratturali, su cui già insistono opere pubbliche, o comunque di pubblico interesse, vengono trasferiti a titolo gratuito agli Enti pubblici e territoriali, salvaguardando la continuità del percorso tratturale o recuperandola con possibili varianti.

     2. Tutti gli oneri connessi alle operazioni di cui al precedente articolo sono a carico degli Enti a cui verranno trasferiti i suoli.

 

     Art. 6. Tratturi da sclassificare ed alienare.

     1. La Giunta Regionale sentiti i Comuni interessati, provvederà ad elaborare l'elenco dei suoli tratturali irrimediabilmente compromessi dalla presenza di manufatti e strutture non amovibili. Per tali suoli si prevede la sdemanializzazione e vendita.

     2. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale dell'elenco di cui al primo comma, il Presidente della Giunta Regionale provvederà alla sclassificazione ed alla  alienazione dei suoli tratturali per i quali è prevista la vendita, salvaguardando la continuità del percorso tratturale, secondo le seguenti priorità:

     a) possessori attuali, o loro eredi, sulla base di titolo legittimo.

     3. Il prezzo di vendita è calcolato sulla base della normativa vigente in materia di esproprio ed è riferito al terreno non migliorato.

 

     Art. 7. Piano di alienazione.

     1. I soggetti di cui all'art. 6 interessati all'acquisto dei terreni tratturali, potranno presentare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al competente Servizio regionale [2].

     2. Entro i sei mesi successivi, tenuto conto delle domande di acquisto pervenute, la Regione elabora il piano di alienazione dei propri terreni, di cui all'articolo 6, comma 1.

     3. Il piano dovrà contenere:

     a) l'elenco degli acquirenti secondo quanto stabilito dal precedente articolo 6;

     b) i prezzi di vendita, stabiliti sulla base del valore dei suoli nudi al momento della compilazione del piano;

     c) una relazione generale.

     4. I possessori dei terreni tratturali che intendono procedere all'acquisto ai sensi della presente legge sono comunque tenuti al pagamento delle somme dovute e non corrisposte per canoni pregressi e sanzioni a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.

     5. Il prezzo di vendita fissato dal precedente comma 3 è decurtato dell'ammontare dei canoni corrisposti con decorrenza dall'inizio del quarto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge [3].

 

     Art. 8. Piano di valorizzazione dei tratturi.

     1. La Giunta Regionale, sentiti i Comuni, le Province, le Comunità Montane interessate nonchè le organizzazioni professionali agricole, naturalistiche e del tempo libero maggiormente rappresentative, provvede all'elaborazione del piano di valorizzazione dei tratturi costituenti il "Parco dei tratturi" che potrà collegarsi con altri piani similari.

     2. Il piano di valorizzazione dei tratturi verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale.

     3. Il piano prevederà le destinazioni, le modalità e gli organi di gestione dei suoli tratturali ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati.

 

     Art. 9. Intese interregionali.

     1. La Regione Molise, ai sensi degli articoli 8 e 66 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, promuove intese con le altre Regioni interessate, al fine di giungere all'adozione di un piano interregionale di valorizzazione dei tratturi, mediante un coordinamento delle rispettive strutture.

 

     Art. 10. Vigilanza e sanzioni.

     1. Ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.

     616, i Comuni territorialmente interessati esercitano le funzioni amministrative relative alla vigilanza sull'integrità e conservazione dei fondi tratturali nonchè sull'osservanza delle utilizzazioni prescritte e delle servitù riconosciute.

     2. Le repressioni degli abusi e l'applicazione delle relative sanzioni sono demandate alla struttura regionale competente al contenzioso, alla quale i Comuni inoltreranno i relativi rapporti.

 

     Art. 11. Fondo per la tutela e valorizzazione del suolo tratturale.

     1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvede con i proventi derivanti dalle entrate annuali per le concessioni e vendite e con altri fondi Comunitari, Nazionali e Regionali.

 

     Art. 12. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con l'istituzione di appositi capitoli di spesa con legge approvativa del bilancio 1997.

     2. Per gli esercizi successivi si provvederà con le relative leggi di bilancio.

 

     Art. 13. Norme finali e transitorie.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere rilasciati rinnovi e nuove concessioni di suoli tratturali solo se conformi alle previsioni dell'elenco formulato ai sensi dell'art. 4 ed al Piano di cui all'art. 8.

     2. Per il raggiungimento dei fondi interclusi sono autorizzati, a titolo gratuito, il passaggio ed il transito, purché ciò non comporti alcuna modifica allo stato dei luoghi [4].

     3. Le concessioni di suoli tratturali preesistenti all'entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi legittime, anche se scadute.

 

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 4 maggio 2021, n. 2.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 4 maggio 2021, n. 2.

[3] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 7 maggio 2003, n. 17.

[4] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 7 maggio 2003, n. 17.