§ 2.6.1 - Legge Regionale 21 gennaio 1975, n. 10.
Norme per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di competenza degli enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.6 acque minerali e termali
Data:21/01/1975
Numero:10


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Le opere ammissibili a contributo sono le seguenti:
Art. 3.      I contributi annui costanti vengono concessi nella misura percentuale necessaria a coprire tutte le spese per l'ammortamento del mutuo alle condizioni praticate dalla Cassa Depositi e Prestiti [...]
Art. 4.      I contributi in annualità sono corrisposti direttamente agli istituti mutuanti ovvero agli enti interessati con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.
Art. 5.      Le domande per la concessione dei contributi sono presentate nei modi e nei termini stabiliti dalla Giunta Regionale.
Art. 6.      L'approvazione dei progetti delle opere e la concessione dei relativi contributi hanno luogo con deliberazione della Giunta in conformità ai programmi approvati dal Consiglio Regionale.
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.      I mutui contratti per la realizzazione delle iniziative ammesse a contributo ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge, possono essere garantiti, per capitali ed interessi, dalla [...]
Art. 10.      Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi iscritti negli appositi capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario 1974, a norma della legge 27 febbraio [...]
Art. 11.      I provvedimenti adottati in materia dopo il 1° gennaio 1974 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, potranno essere adeguati, con deliberazione della Giunta regionale, alle nuove [...]
Art. 12.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38 - secondo comma - dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 2.6.1 - Legge Regionale 21 gennaio 1975, n. 10.

Norme per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di competenza degli enti locali. [1]

(B.U. n. 4 del 27 gennaio 1975).

 

Art. 1. [1]a

     Per la esecuzione delle opere pubbliche indicate nel successivo articolo 2 di interesse delle Province, dei Comuni e loro consorzi, delle Comunità Montane, delle istituzioni pubbliche di assistenza e loro consorzi anche se non previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, nonchè di altri Enti senza finalità di lucro, nonchè Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la Regione, per le materie trasferite ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, concede contributi annui costanti ovvero contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile ovvero interviene in modo diretto, anche partecipando a consorzi con gli Enti destinatari dei finanziamenti per la esecuzione delle opere medesime [1]b.

     Le spese ammissibili a contributo sono, oltre quelle per lavori, anche quelle per espropriazioni, per revisione prezzi, per oneri fiscali, nonchè le spese per progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo da determinarsi in base alle vigenti tariffe professionali.

     Sono altresì ammissibili a contributo le spese per l'effettuazione di accertamenti e saggi di carattere geologico e geognostico, per studi, ricerche e prove di laboratorio relativi alle opere di cui al successivo articolo 2.

 

     Art. 2.

     Le opere ammissibili a contributo sono le seguenti:

     a) - costruzione, ammodernamento e sistemazione di strade provinciali e comunali classificate o classificabili tali.

     b) - costruzione, completamento, ampliamento e sistemazione degli acquedotti;

     c) - costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento degli edifici destinati a ospedali, convalescienziari, luoghi di cura, ambulatori, nonchè di edifici destinati all'assistenza della prima infanzia, al ricovero degli invalidi e vecchi indigenti ed in genere a finalità di assistenza e beneficenza pubblica;

     d) - costruzione, completamento, ampliamento, adattamento e riattamento, miglioramento ed arredamento principale di edifici, comprese le palestre e gli impianti sportivi, destinati alle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche;

     e) - costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento, di fognature, impianti di depurazione delle acque, impianti di trattamento dei rifiuti solidi, mattatoi, cimiteri ed altre opere igieniche;

     f) - costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di porti e approdi di seconda categoria dalla seconda classe in poi, anche se non classificati;

     g) - costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i Comuni e loro frazioni;

     h) - costruzione, completamento, ampliamento, miglioramento di sedi municipali;

     i) - costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di edifici pubblici di proprietà di, Province, Comuni ed Istituzioni pubbliche di assistenza e loro consorzi anche se non previste dalla legge 17.7.1890, n. 6972 e successive modificazioni;

     l) - costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento delle opere destinate allo svolgimento di attività sportive, turistiche e termali;

     m) - acquisto di fabbricati da adibire a sede di servizi di competenza degli Enti locali [2];

     n) - costruzione, completamento, ampliamento e riattamento degli edifici di culto e delle pertinenti opere parrocchiali [2]a.

 

     Art. 3.

     I contributi annui costanti vengono concessi nella misura percentuale necessaria a coprire tutte le spese per l'ammortamento del mutuo alle condizioni praticate dalla Cassa Depositi e Prestiti all'atto della promessa.

     I contributi in conto capitale vengono concessi nella misura del 70% elevabile fino al 100% della spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione delle opere per settori e per obiettivi fissati in sede di bilancio di previsione.

 

     Art. 4.

     I contributi in annualità sono corrisposti direttamente agli istituti mutuanti ovvero agli enti interessati con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.

     I contributi in conto capitale sono corrisposti agli Enti concessionari sulla base degli stati di avanzamento dei lavori certificati dal direttore dei lavori stessi.

 

     Art. 5.

     Le domande per la concessione dei contributi sono presentate nei modi e nei termini stabiliti dalla Giunta Regionale.

     La Giunta propone al Consiglio regionale i programmi di ripartizione dei fondi disponibili.

     Sulla base della delibera consiliare di approvazione il Presidente della Giunta formula la promessa di contributo ed indica i termini entro i quali l'Ente deve presentare a pena di decadenza la documentazione tecnico- amministrativa necessaria per la formale concessione del contributo.

     La decadenza è pronunciata con decreto del Presidente della Giunta.

 

     Art. 6.

     L'approvazione dei progetti delle opere e la concessione dei relativi contributi hanno luogo con deliberazione della Giunta in conformità ai programmi approvati dal Consiglio Regionale.

     L'approvazione dei progetti relativi alle opere ammesse a contributo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere stesse.

 

     Art. 7. [3]

 

     Art. 8. [4]

 

     Art. 9.

     I mutui contratti per la realizzazione delle iniziative ammesse a contributo ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge, possono essere garantiti, per capitali ed interessi, dalla Regione.

     La concessione della garanzia disposta con delibera della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente.

 

     Art. 10.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi iscritti negli appositi capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario 1974, a norma della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e nei capitoli corrispondenti per i successivi esercizi finanziari, da prelevare sui fondi assegnati alla Regione in base all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 [5].

     Le somme stanziate in bilancio, se non impegnate nell'anno di riferimento, possono essere utilizzate nei tre esercizi successivi.

 

     Art. 11.

     I provvedimenti adottati in materia dopo il 1° gennaio 1974 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, potranno essere adeguati, con deliberazione della Giunta regionale, alle nuove misure dei contributi previsti all'articolo 3, se più favorevoli.

 

     Art. 12.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38 - secondo comma - dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] L'art. 1 della L.R. 4 aprile 1975, n. 27, stabilisce che, per accelerare l'attuazione delle opere previste dal programma 1974-1975 delle opere pubbliche di competenza della Regione e degli Enti locali, la Regione realizza gli interventi secondo le procedure, i tempi e le modalità di finanziamento indicati dagli articoli della stessa L.R. 27/75 in sostituzione di quelli ordinari previsti dalla presente legge regionale.

[1]1a Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi art. 4, L.R. 12 aprile 1995, n. 14.

[1]1b Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 1986, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 14 aprile 2000, n. 24. Si intendono Enti ecclesiastici quelli civilmente riconosciuti ai sensi della L. n. 222 del 22 maggio 1985.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 1976, n. 41.

[2]2a Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 1986, n. 4.

[3] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 14 luglio 1979, n. 19.

[4] Articolo soppresso dall'art. 1 della L.R. 4 febbraio 1975, n. 17.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 febbraio 1975, n. 17.