§ 4.3.23 - L.R. 12 gennaio 2000, n. 5.
Nuove norme in materia di promozione culturale.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.3 cultura e istruzione
Data:12/01/2000
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Obiettivi.
Art. 3.  Attività culturali.
Art. 4.  Delibera di programmazione culturale triennale.
Art. 5.  Attribuzioni delle funzioni amministrative e deleghe.
Art. 6.  Istituzione del Comitato tecnico-scientifico.
Art. 7.  Composizione del Comitato tecnico-scientifico.
Art. 8.  Funzioni.
Art. 9.  Decisioni, indennità, segreteria del Comitato tecnico- scientifico.
Art. 10.  Interventi diretti della Regione.
Art. 11.  Presentazione delle proposte. Requisiti.
Art. 12.  Promozione di manifestazioni culturali di interesse locale.
Art. 13.  Programmi degli Enti delegati.
Art. 14.  Patrocinio per eventi culturali di eccezionale urgenza.
Art. 15.  Registro regionale delle associazioni culturali.
Art. 16.  Obblighi dei beneficiari.
Art. 17.  Regolarità contabile e vigilanza.
Art. 18.  Abrogazione di norme.
Art. 19.  Prima applicazione.
Art. 20.  Norma finanziaria.
Art. 21.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.3.23 - L.R. 12 gennaio 2000, n. 5.

Nuove norme in materia di promozione culturale.

(B.U. n. 1 del 15 gennaio 2000).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. La presente legge, in attuazione degli articoli 3 e 4 dello statuto, disciplina le attività di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 19771 n. 616, in armonia con i principi stabiliti dalla legge n. 142/1990 e con quelli della legge regionale n. 34 del 29 settembre 1999.

 

     Art. 2. Obiettivi.

     1. Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle iniziative di promozione educativa e culturale nell'ambito del proprio territorio, la Regione:

     a) promuove e organizza attività culturali, direttamente o in collaborazione con altri soggetti;

     b) sostiene le attività culturali e le manifestazioni di interesse regionale promosse da enti pubblici, da associazioni, fondazioni, istituzioni e cooperative culturali, da enti nazionali con sede legale nella Regione;

     c) favorisce iniziative culturali di carattere locale promosse e realizzate dagli enti locali territoriali e dall'associazionismo culturale;

     d) istituisce la "Fondazione Molise – Cultura. [1]

 

     Art. 3. Attività culturali.

     1. Le attività ed i servizi culturali, di cui la presente legge promuove e favorisce lo sviluppo, riguardano le aree disciplinari seguenti:

     a) storico-umanistica e delle tradizioni popolari;

     b) editoria;

     c) arti visive;

     d) comunicazione;

     e) teatro;

     f) musica;

     g) danza;

     h) cinema ed audiovisivi;

     i) area di interesse scientifico ed ambientale.

 

     Art. 4. Delibera di programmazione culturale triennale.

     1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui al successivo art. 6, approva la programmazione triennale, che aggiorna annualmente entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento [2].

     2. Il Consiglio regionale approva la programmazione triennale entro sessanta giorni dal ricevimento dell'atto deliberativo della Giunta regionale di cui al comma 1, che deve pervenire entro i primi sei mesi del primo anno del triennio. Trascorso infruttuosamente tale termine la programmazione si intende approvata [3].

     3. La programmazione triennale:

     a) determina gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità e le modalità di intervento in campo culturale;

     b) stabilisce i criteri per l'individuazione delle iniziative di preminente interesse regionale;

     c) stabilisce, in misura non superiore al 60%, la quota degli stanziamenti destinata ad interventi di preminente interesse regionale;

     d) individua la quota da trasferire agli enti delegati per interventi di preminente interesse locale.

     4. L'aggiornamento annuale della delibera di programmazione culturale è corredato da una relazione tecnico-finanziaria sugli interventi attuati l'anno precedente, sia dalla Regione sia dagli enti delegati, in cui sia compreso:

     a) il rendiconto delle attività organizzate;

     b) il consuntivo analitico delle spese sostenute dai singoli beneficiari;

     c) l'analisi degli esiti conseguiti in termini di efficacia nell'attuazione globale del programma.

 

     Art. 5. Attribuzioni delle funzioni amministrative e deleghe.

     1. Le funzioni amministrative relative agli interventi di preminente interesse regionale di cui alla lettera b) dell'art. 4, come indicati dalla delibera triennale di promozione culturale, sono esercitate dalla Giunta regionale.

     2. Tutte le funzioni amministrative relative alle restanti iniziative sono delegate alle Province ed ai Comuni che vi provvedono nel rispetto della delibera triennale di promozione culturale e secondo i rispettivi programmi locali.

 

TITOLO II

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

 

     Art. 6. Istituzione del Comitato tecnico-scientifico.

     1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, istituisce presso l'assessorato alla "Cultura" un Comitato tecnico-scientifico per la promozione culturale di interesse regionale, con funzioni consultive.

 

     Art. 7. Composizione del Comitato tecnico-scientifico.

     1. Il Comitato è presieduto dall'assessore alla "Cultura", o da un suo delegato, ed è composto dal presidente dell'IRESMO e da cinque membri, scelti tra esperti delle aree disciplinari di cui all'art. 3, accorpate nel seguente modo:

     a) storico-umanistica;

     b) arti visive;

     c) teatro, musica, danza e tradizioni popolari;

     d) interesse scientifico ed ambientale;

     e) comunicazione, cinema ed audiovisivi, editoria.

     2. Non possono far parte del Comitato tecnico-scientifico i legali rappresentanti di organismi, enti, istituzioni e cooperative culturali fruenti di contributi derivanti dalla presente legge regionale.

 

     Art. 8. Funzioni.

     1. Il Comitato è organo di consulenza tecnica della Giunta regionale e si avvale del lavoro istruttorio predisposto dalle strutture operative regionali.

In particolare:

     a) formula proposte per l'impostazione della delibera triennale in merito agli indirizzi generali per lo sviluppo delle attività culturali;

     b) elabora la proposta di programma annuale delle attività culturali regionali individuando altresì i parametri di valutazione delle stesse per l'attribuzione dei benefici;

     c) esprime parere obbligatorio, non vincolante, in merito al riconoscimento di interesse regionale delle attività e delle manifestazioni culturali proposte dall'assessorato distinguendole eventualmente da quelle di interesse locale, che vengono delegate alle Province;

     d) propone i coefficienti di commisurazione dei contributi in relazione al possesso dei parametri di cui al punto a);

     e) esprime pareri sui programmi annuali presentati dalle Province.

 

     Art. 9. Decisioni, indennità, segreteria del Comitato tecnico- scientifico.

     1. Il Comitato adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice degli intervenuti, con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Ogni decisione del Comitato deve essere accompagnata da una motivazione.

     2. Ai componenti competono per ogni seduta le indennità previste dall'articolo i della legge regionale n. 7/1983.

     3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario dell'assessorato alla "cultura" di livello non inferiore alla sesta qualifica funzionale.

     4. Ai lavori del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il dirigente del servizio, nonché, su richiesta del Comitato, i funzionari responsabili delle procedure istruttorie delle iniziative sottoposte ad approvazione.

     5. E' facoltà del Comitato, qualora se ne ravvisi la necessità, consultare i rappresentanti dei soggetti richiedenti i benefici della presente legge.

 

TITOLO III

 

     Art. 10. Interventi diretti della Regione.

     1. Gli interventi diretti della Regione Molise ed inclusi nel Piano annuale in materia di "promozione culturale" possono comprendere:

     a) indagini conoscitive e iniziative di studio, ricerca, documentazione e divulgazione nell'ambito delle aree disciplinari di cui all'art. 3;

     b) pubblicazioni in forma diretta, tramite l'IRESMO, di libri o materiali illustrativi di particolare rilevanza aventi per oggetto la cultura molisana;

     c) iniziative di cooperazione e scambi culturali in collaborazione con le istituzioni statali, con le altre regioni o con altri enti pubblici o privati;

     d) manifestazioni culturali ed artistiche di carattere internazionale, nel proprio territorio ed all'estero;

     e) iniziative culturali che promuovano la conoscenza e la divulgazione del patrimonio culturale ed artistico molisano;

     f) iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori culturali; acquisizione di archivi privati di interesse storico-culturale.

     2. Il settore competente dell'assessorato alla "Cultura" provvede:

     a) alla tenuta, aggiornamento e pubblicazione del calendario delle manifestazioni culturali regionali;

     b) alla raccolta ed alla conservazione della memoria delle attività culturali regionali, mediante l'acquisizione dei materiali e la loro elaborazione e riproduzione ai fini di idonea conoscenza e diffusione.

 

TITOLO IV

ATTIVITA' DI INTERESSE REGIONALE

 

     Art. 11. Presentazione delle proposte. Requisiti.

     1. Gli enti pubblici, le fondazioni, le istituzioni, le associazioni e le cooperative culturali aventi sede ed operanti nel territorio regionale presentano, le proposte di attività di interesse regionale all'assessorato alla "cultura" entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui s'intende realizzarle, corredate dell'indicazione dell'eventuale concorso economico di altri enti pubblici e privati.

     2. I soggetti proponenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) documentata continuità almeno triennale dell'attività o particolare valore innovativo dell'iniziativa promossa da organismi composti in prevalenza da giovani;

     b) mancanza di finalità di lucro evincibile dagli statuti dei soggetti promotori e dai rendiconti, anche se interni;

     c) gestione economica sana che preveda un equilibrato rapporto tra finanziamenti, costi complessivi di gestione e spese per la produzione e/o distribuzione della attività;

     d) iscrizione al registro regionale delle associazioni culturali, istituito presso il competente assessorato regionale.

 

TITOLO V

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE LOCALE: DELEGHE

 

     Art. 12. Promozione di manifestazioni culturali di interesse locale.

     1. La Regione Molise, per valorizzare e divulgare in ambiti locali le iniziative riguardanti le aree culturali indicate nell'articolo 3 della presente legge, sostiene le attività che, pur non rivestendo rilevanza regionale, sono svolte, in forma singola o associata, dagli enti locali territoriali e dall'associazionismo culturale e ne delega le funzioni amministrative in base all'articolo 5, comma 2, della legge stessa.

 

     Art. 13. Programmi degli Enti delegati.

     1. Gli Enti delegati, in base alle linee della delibera triennale regionale, adottano il programma annuale tenendo conto delle iniziative di interesse locale proposte da enti, associazioni, fondazioni ed altre organizzazioni culturali e lo trasmettono, per conoscenza, alla Giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

     2. Il programma annuale degli enti delegati deve contenere:

     a) il programma di massima dell'attività corredato di relativo preventivo delle spese da sostenere;

     b) la descrizione dei benefici che l'intervento prevedibilmente comporterà per la comunità locale;

     c) l'indicazione dell'eventuale concorso economico di altri enti pubblici e/o privati per la sua realizzazione;

     d) relazione da cui si evincano gli obiettivi generali con le relative priorità di intervento rispondenti agli indirizzi della delibera triennale regionale.

 

TITOLO VI

 

     Art. 14. Patrocinio per eventi culturali di eccezionale urgenza.

     1. L'assessorato alla "Cultura", nel caso riceva da enti, istituti, associazioni, fondazioni, comitati ed organismi pubblici e privati senza fini di lucro proposte di peculiare rilevanza culturale e di interesse regionale, rientranti negli obiettivi e nei requisiti della delibera triennale, che abbiano carattere di urgenza e che non siano stati prevedibili entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico, può trasmettere le richieste direttamente alla Giunta, che può deliberare un contributo immediato, previo parere della Commissione Consiliare competente. Il parere s'intende espresso in senso favorevole trascorsi trenta giorni dalla richiesta.

     2. Il finanziamento per le iniziative di cui al presente Titolo VI non può superare il 5% della complessiva somma stanziata.

 

TITOLO VII

 

     Art. 15. Registro regionale delle associazioni culturali.

     1. E' istituito il registro regionale delle associazioni culturali.

     2. Le associazioni culturali operanti nella Regione Molise, per essere iscritte nell'apposito registro, devono inoltrare al Presidente della Giunta regionale domanda sottoscritta dal proprio presidente o dal legale rappresentante, corredata da:

     a) l'atto costitutivo o lo statuto redatti nei termini di legge;

     b) l'elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative;

     c) una dettagliata relazione sull'attività che l'associazione svolge o intende svolgere, con l'indicazione del personale utilizzato, distinto fra dipendenti, volontari e consulenti, e con la dichiarazione di osservanza delle vigenti normative in materia fiscale e previdenziale nei confronti dei dipendenti e dei consulenti artistici scritturati.

     3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il Presidente della Giunta regionale, verificato il possesso dei requisiti previsti, dispone con proprio decreto l'iscrizione nel registro regionale ovvero il diniego motivato dell'iscrizione stessa.

Qualora il Presidente non si sia pronunciato entro il termine indicato, la domanda si intende accolta. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è comunicato alle associazioni culturali richiedenti; è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale ed è trasmesso alla Provincia ed al Comune interessati.

     4. Ogni tre anni le associazioni culturali iscritte nel registro devono chiedere, pena la cancellazione automatica, la conferma dell'iscrizione; la relativa domanda deve essere corredata della documentazione di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo e, qualora siano intervenute modificazioni, anche della documentazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma.

     5. La cancellazione dell'associazione culturale è disposta con decreto motivato dal Presidente della Giunta regionale, per accertata perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione ovvero per richiesta espressa dell'organizzazione interessata.

 

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 16. Obblighi dei beneficiari.

     1. La concessione dei contributi regionali comporta per i beneficiari l'obbligo di realizzare le attività sovvenzionate in modo sostanzialmente conforme a quanto indicato nella relazione e nel preventivo finanziario allegati alla proposta.

 

     Art. 17. Regolarità contabile e vigilanza.

     1. La Regione Molise può disporre forme di vigilanza ed ispezione attraverso le proprie strutture in ordine alle attività ammesse al finanziamento ai sensi della presente legge. In particolare essa verifica il corretto utilizzo dei contributi erogati, disponendo il recupero delle somme utilizzate in modo irregolare.

     2. La segnalazione di eventuali irregolarità sarà fornita al Comitato tecnico-scientifico in sede di valutazione dei programmi presentati per le annualità successive, al fine di valutare l'esclusione dei soggetti che se ne siano resi responsabili.

     3. In caso di parziale realizzazione delle iniziative ammesse a contributo l'assessorato alla "cultura" provvede alla revoca o al recupero parziale del contributo concesso.

 

     Art. 18. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     - n. 32 del 28 aprile 1975, ad oggetto: "Contributi per le attività culturali";

     - n. 7 del 19 maggio 1987, ad oggetto: "Disciplina per la promozione di iniziative di pubblico interesse".

 

     Art. 19. Prima applicazione.

     1. Per l'anno 1999, in sede di prima applicazione della presente legge, le domande intese ad ottenere i benefici in essa previsti per le attività svoltesi nello stesso anno devono essere inoltrate all'assessorato alla "cultura" entro trenta giorni della entrata in vigore della legge stessa.

 

     Art. 20. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con i fondi stanziati al capitolo 15900 nel bilancio di previsione dell'anno 1999.

     2. Agli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di cui all'articolo 8 della presente legge, si provvede con lo stesso stanziamento iscritto al capitolo 15900. del bilancio di previsione 1999; per gli esercizi successivi si provvederà con la stessa legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 21. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 


[1] Lettera aggiunta dall’art. 9 della L.R. 12 aprile 2006, n. 3.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2011, n. 2.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2011, n. 2.