§ 2.9.7 - Legge Regionale 10 Febbraio 1978, n. 5.
Interventi a favore della cooperazione agricola.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.9 lavoro, cooperazione e formazione professionale
Data:10/02/1978
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Finalità e beneficiari.
Art. 2.  Adeguamento degli interventi ai programmi regionali - Criteri selettivi.
Art. 3.  Interventi per l'incentivazione delle strutture e delle attrezzature a carattere collettivo.
Art. 4.  Credito di esercizio.
Art. 4 bis. 
Art. 5.  Estensione dei benefici previsti.
Art. 6.  Estensione dei benefici alle cooperative costituite dai soggetti e per le materie indicate nell'art. 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285.
Art. 7.  Contributi sulle spese di avviamento e di gestione.
Art. 7 bis. 
Art. 8.  Contributi per le attività di divulgazione e propaganda.
Art. 9.  Passività onerose.
Art. 10.  Norme procedurali e divieti di cumulo.
Art. 11.  Misura dei tassi di interesse e fondo interbancario di garanzia.
Art. 12.  Disposizioni finanziarie.
Art. 13.  Variazioni al bilancio 1977.
Art. 14.  Disposizioni finali.
Art. 15.  Entrata in vigore.


§ 2.9.7 - Legge Regionale 10 Febbraio 1978, n. 5. [1]

Interventi a favore della cooperazione agricola.

(B.U. n. 3 del 16 febbraio 1978).

 

Art. 1. Finalità e beneficiari.

     La Regione Molise assume le iniziative ed adotta i provvedimenti intesi a promuovere e sostenere la cooperazione agricola, come strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi programmatici di progresso economico-sociale dell'agricoltura e di partecipazione delle categorie agricole al processo di qualificazione produttiva.

     Le provvidenze contributive e creditizie previste dalla presente legge sono concesse alle cooperative agricole e loro consorzi, costituiti fra imprenditori agricoli nelle forme e con le modalità stabilite dalle norme di legge vigenti, con preferenza a favore di organismi a prevalente partecipazione di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e fittavoli.

 

     Art. 2. Adeguamento degli interventi ai programmi regionali - Criteri selettivi.

     Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati in base ai criteri seguenti:

     a) rispondenza delle iniziative alle scelte contenute nei programmi e nei progetti regionali di sviluppo;

     b) coordinamento delle iniziative in modo da favorire un equilibrato sviluppo degli investimenti per settori di produzione ed una conveniente distribuzione territoriale degli stessi. A tale scopo, l'ammissibilità ai benefici delle iniziative di cui al successivo art. 3 deve tenere rigorosamente conto degli impianti e delle dotazioni esistenti, nonchè della loro capacità produttiva e di utilizzazione;

     c) sufficiente garanzia della redditività degli investimenti e durevole contributo all'effetto economico perseguito dai programmi.

     In particolare e nel rispetto dei suddetti criteri, ai fini delle priorità, si terrà inoltre conto:

     1° delle più urgenti necessità delle zone depresse per una adeguata valorizzazione dei prodotti di maggior rilievo economico-sociale;

     2° dell'opportunità di favorire le iniziative che, unitamente alla lavorazione e trasformazione, prevedono - anche se in tempi successivi - il confezionamento e la distribuzione diretta dei prodotti al consumo;

     3° dell'opportunità di favorire le iniziative di organismi associativi di grado superiore, laddove queste possono utilmente integrare e perfezionare sotto il profilo tecnologico e commerciale l'attività degli organismi di primo grado.

     Fino a quando non saranno adottati specifici programmi e progetti regionali di sviluppo, gli interventi di cui alla presente legge dovranno essere armonizzati con le "Linee programmatiche di sviluppo" approvate dal Consiglio Regionale.

 

     Art. 3. Interventi per l'incentivazione delle strutture e delle attrezzature a carattere collettivo.

     Ai beneficiari della presente legge possono essere concessi contributi in conto capitale e mutui o prestiti integrativi a tasso agevolato, per la parte di spesa ammessa non coperta dal contributo, per le iniziative riguardanti:

     1° la realizzazione e l'ammodernamento delle strutture ed attrezzature a carattere interaziendale destinate all'incremento ed al miglioramento delle produzioni agricole, zootecniche e forestali;

     2° l'acquisto, la realizzazione e l'ammodernamento delle strutture ed attrezzature, anche mobili, occorrenti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali;

     3° la realizzazione e l'ammodernamento di opere a carattere collettivo, destinate alla provvista ed utilizzazione delle risorse irrigue ed alla connessa difesa del suolo, anche mediante interventi di forestazione;

     4° l'acquisto delle macchine ed attrezzature occorrenti per l'organizzazione di servizi collettivi di meccanizzazione agricola, ivi comprese le attrezzature occorrenti per la difesa fitosanitaria.

     La spesa ammessa per gli interventi previsti ai punti 1°, 2° e 3° del presente articolo comprende anche gli oneri per l'acquisto delle aree occorrenti per l'insediamento delle strutture di uso collettivo e per l'esecuzione delle infrastrutture agricole a servizio degli insediamenti stessi, nonchè quelli per la realizzazione delle opere e delle attrezzature per lo smaltimento e la depurazione degli scarichi; I contributi per gli interventi previsti dal presente articolo sono concessi:

     a) in misura non superiore al 50% per gli investimenti di cui ai punti 1° e 2°;

     b) in misura non superiore all'80% per gli investimenti di cui al punto 3°;

     c) in misura non superiore al 35° per gli acquisti di cui al punto 4°.

     E' fatta salva la concessione di contributi in misura maggiore di quella prevista dal terzo comma del presente articolo, qualora ciò sia stabilito da provvedimenti legislativi regionali o nazionali per l'incentivazione di particolari settori produttivi, per l'attuazione di programmi straordinari di intervento e per iniziative ubicate in zone particolarmente svantaggiate.

     I mutui integrativi per l'esecuzione degli interventi di cui ai punti, 1°, 2° e 3° del presente articolo avranno la durata di anni venti. Il preammortamento avrà la durata di anni due. I

     prestiti per gli interventi di cui al punto 4° avranno la durata di anni cinque.

     Ove se ne riconosca la necessità, le predette agevolazioni sono applicabili per la realizzazione nelle zone di consumo, anche al di fuori del territorio regionale, di depositi e di centri di smistamento, mostra e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici ottenuti da organismi cooperativi locali nei centri di produzione ubicati nella Regione.

     Le opere, gli impianti e le attrezzature fisse di cui al primo comma, non possono essere distolti dall'uso per il quale sono stati realizzati per un periodo di anni dieci a decorrere dalla data del loro collaudo.

     Le macchine e le attrezzature mobili non possono essere alienate prima che siano trascorsi cinque anni dalla data del loro collaudo.

     I suddetti vincoli devono essere espressamente menzionati nei provvedimenti di concessione dei contributi in conto capitale. In caso di inosservanza i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi.

 

     Art. 4. Credito di esercizio.

     Le Cooperative agricole e loro Consorzi, le Associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi della legge regionale n. 23 del 28 agosto 1984, possono beneficiare delle agevolazioni stabilite per le operazioni di credito agrario di esercizi, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per i prestiti destinati:

     a) all'acquisto collettivo di mezzi utili alla gestione delle aziende agrarie dei soci;

     b) all'acquisto di mezzi utili per la conduzione associata dei terreni e degli allevamenti;

     c) all'acquisto delle materie prime e sussidiarie occorrenti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali;

     d) all'erogazione di anticipazioni ai soci sui prodotti agricoli conferiti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione collettiva;

     e) all'acquisto di scorte vive e morte per gli allevamenti associati, ai sensi della legge 8 agosto 1957, n. 777 e successive modificazioni ed integrazioni [2].

     I prestiti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo avranno scadenza non superiore ai sei mesi, come previsto all'art. 5 della legge 5 luglio 1928, n. 1760; i prestiti di cui alle lettere c) e d) avranno scadenza all'epoca nella quale la vendita dei prodotti può aver luogo senza danno per i produttori e comunque non superiore ai dodici mesi; i prestiti di cui alla lettera e) avranno la durata prevista dalla legge 8 agosto 1957, n. 777, e successive modificazioni.

     Per consentire la conservazione e la tempestiva immissione sul mercato dei prodotti agricoli e zootecnici da sottoporre ad invecchiamento, i prestiti di cui alle lettere c) e d) del presente articolo possono essere prorogati fino ad un massimo di ventiquattro mesi in favore di aziende agricole colpite da calamità naturali.

     Le domande intese ad ottenere i prestiti di cui alle precedenti lettere a) e b), e quelle per i prestiti di cui alle lettere c), d) ed e) di importo inferiore a L. 20.000.000, sono presentate direttamente agli istituti ed enti esercenti il credito agrario convenzionati con la Regione.

     Le domande intese ad ottenere i prestiti di cui alle lettere c), d) ed e) per operazioni di importo superiore a lire venti milioni devono essere presentate all'Assessorato all'Agricoltura che, previa istruttoria, le sottoporrà all'approvazione della Giunta Regionale. Su conforme deliberazione di quest'ultima, il Presidente emetterà il nulla - osta per la concessione dei prestiti.

 

     Art. 4 bis. [3]

     1. Alle cooperative agricole e loro consorzi, al fine di rendere possibile un equilibrato rapporto tra mezzi propri e capitale investiti, può essere concesso per l'aumento del capitale sociale un contributo in conto capitale del 50% del nuovo capitale effettivamente sottoscritto e versato dai soci.

     L'entità del contributo regionale non potrà comunque superare cinquecento milioni per ogni società interessata".

     2. I benefici di cui al comma precedente saranno attribuiti alle cooperative ed ai loro consorzi che, dimostreranno di avere attuato o di avere in procinto di attuare programmi di attività in linea con quanto previsto dalla P.A.C., dal Piano Agricolo Nazionale e con gli indirizzi di programma agricolo regionale, mirati alla produzione, alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agro - alimentari di qualità.

 

     Art. 5. Estensione dei benefici previsti.

     In conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della legge 30 aprile 1976, n. 386, le incentivazioni per gli interventi previsti dall'art. 3 ed i crediti di esercizio di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 4 della presente legge possono essere concessi anche all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise.

     I benefici di cui al precedente comma possono essere concessi anche alle Società nelle quali l'ERSAM, insieme ad altri Enti di Sviluppo, a finanziarie pubbliche e ad Enti aventi finalità di sviluppo agricolo ed alle Cooperative Agricole e loro Consorzi, detiene la maggioranza del capitale sociale [4].

 

     Art. 6. Estensione dei benefici alle cooperative costituite dai soggetti e per le materie indicate nell'art. 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

     Gli interventi previsti nei precedenti articoli vengono estesi con priorità anche alle cooperative costituite dai soggetti e per le materie indicate nell'art. 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285.

 

     Art. 7. Contributi sulle spese di avviamento e di gestione.

     Alle cooperative agricole e loro consorzi che assumono le iniziative e gestiscono le attività previste dall'articolo 3 della presente legge può essere concesso, nei primi tre anni di attività, un contributo fino a un massimo del 75% della spesa occorrente per l'utilizzazione di un'unità adibita alla direzione o all'assistenza tecnica o ai servizi contabili e amministrativi, in possesso almeno di titolo di studio medio-superiore.

     Alle cooperative agricole e loro consorzi che attuano le iniziative di cui al punto 2) del precedente articolo 3 possono essere concessi contributi fino ad un massimo del 30% delle spese di gestione per operazioni di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici. La misura percentuale dei contributi da concedere ed i settori produttivi che ne dovranno beneficiare in relazione a particolari situazioni di crisi saranno determinati, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare entro il 31 marzo di ciascun anno, per l'esercizio precedente [5].

     Al fine di consentire la ripresa di determinati settori produttivi in crisi a causa di eventi straordinari, atmosferici e di mercato, individuati annualmente con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, i benefici di cui al precedente comma, fino al 15%, possono essere estesi alle Società nelle quali l'ERSAM insieme ad altri Enti di Sviluppo e finanziarie pubbliche, ed alle cooperative agricole e loro consorzi detiene la maggioranza del capitale azionario [5].

     Al fine di promuovere, sostenere e consolidare il collocamento diretto al consumo dei prodotti agricoli e zootecnici ottenuti nei centri produttivi ubicati nella Regione, possono essere concessi alle cooperative e loro consorzi, per un periodo non superiore a cinque anni, contributi nella misura massima del 3% del valore del prodotto commercializzato direttamente al consumo.

     Il contributo di cui al precedente comma è concesso sulla base di programmi pluriennali presentati dagli organismi cooperativi interessati e sarà determinato annualmente in rapporto al valore dei prodotti venduti direttamente al consumo, risultante dal bilancio dell'esercizio precedente regolarmente approvato e depositato nei termini di legge. Il contributo annuale può essere parzialmente anticipato sulla base di una dichiarazione di attuazione del programma presentata dall'organismo cooperativo.

     I contributi di cui ai primi due commi del presente articolo non sono cumulabili tra di loro.

 

     Art. 7 bis. [6]

     1. Alle cooperative agricole e loro consorzi e alle Associazioni dei produttori riconosciute, che operano nel settore della Zootecnia ed attuano azioni di servizi a favore dei propri soci - sempre che tali azioni non causino un aumento della produzione ma siano destinate alla erogazione di beni occorrenti agli allevamenti, alla raccolta e trasporto nell'ambito regionale, stoccaggio e/o trasformazione dei prodotti presso impianti siti nella regione e che abbiano per obiettivo di contribuire a ripristinare l'equilibrio fra la produzione e la capacità di mercato; di sostenere i redditi degli allevatori e a mantenere in essere una comunità agricola vitale nelle zone di montagna o svantaggiate mediante aiuti alla zootecnia intesi a compensare gli svantaggi naturali; di introdurre sistemi alternativi di alimentazione del bestiame al fine di migliorare il benessere degli animali ed ottenere prodotti di qualità; di promuovere la razionalizzazione di raccolta dei prodotti e la distribuzione agevolata di beni occorrenti alla alimentazione del bestiame per ridurre i costi di produzione - sono concessi:

     a) contributi sulle spese di raccolta, di trasporto e stoccaggio dei prodotti zootecnici dei soci;

     b) contributi da destinare ai propri soci per le spese di acquisto e distribuzione ai medesimi di composti speciali, granelle e foraggere preparate ad uso zootecnico compreso sottoprodotti derivanti da industrie agroalimentari, per l'alimentazione del bestiame.

     2. I contributi di cui alla lettera a) del precedente comma sono concessi fino al massimo del 75% delle spese ritenute ammissibili.

     3. I contributi di cui alla lettera b) del primo comma sono concessi fino al 30% della spesa ritenuta ammissibile.

     4. I contributi possono essere erogati trimestralmente, semprechè il richiedente beneficiario alleghi alla domanda nota di spesa documentata di cui alla lettera a) e copia delle fatture di acquisto di cui ai prodotti della lettera b).

     5. L'istruttoria delle domande è demandata all'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, che propone, per la liquidazione, alla Giunta Regionale l'atto deliberativo, sentita la Commissione Consiliare competente che dovrà esprimersi entro 20 giorni dalla richiesta.

     6. La misura percentuale dei contributi e la necessità della loro erogazione saranno determinati, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, sentite le maggiori organizzazioni agricole operanti nella Regione, dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per gli anni a seguire, ove la Giunta Regionale intendesse modificare la misura o il criterio di erogazione, dovrà determinarlo entro il 31 dicembre dell'anno precedente con le stessa modalità.

     7. I contributi di cui ai punti a) e b), non sono cumulabili con quelli previsti dal II comma modificato dell'art. 7 della legge regionale 5/78, se non per la parte eccedente risultante di maggiore entità.

 

     Art. 8. Contributi per le attività di divulgazione e propaganda. [7]

     1) Per le iniziative relative a programmi di divulgazione, informazione e propaganda per la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, può essere concesso un contributo in conto capitale fino al 75% della spesa ammissibile e, comunque, per un importo annuo non superiore a 150 milioni e per non più di tre anni consecutivi. Il contributo di cui al precedente comma è concesso alle Cooperative agricole e loro Consorzi nonchè alle Società nelle quali, l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise, insieme ad altri Enti di Sviluppo e finanziarie pubbliche ed alle Cooperative agricole e loro consorzi, detengano singolarmente o congiuntamente la maggioranza del capitale azionario.

     2) Per la partecipazione a mostre, fiere e rassegne volte alla valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, il contributo può essere elevato fino al 90% della spesa ammissibile e, comunque, per un importo non superiore a 50 milioni per ogni iniziativa.

     3) Alle organizzazioni regionali delle cooperative agricole aderenti agli organismi nazionali giuridicamente riconosciuti ai sensi dell'art. 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, che contino, nella Regione Molise, fra i propri associati non meno di 7 cooperative agricole con numero minimo di 500 soci complessivi ed un fatturato non inferiore a 3.000 milioni di lire, è concessa una sovvenzione ordinaria annuale per lo svolgimento dei compiti di istituto e per l'attuazione di programmi intesi a promuovere e a sostenere la cooperazione agricola per le seguenti iniziative:

     a) la diffusione dei principi cooperativi e l'attività promozionale;

     b) l'organizzazione di servizi per l'assistenza tecnica e contabile alle cooperative;

     c) la formazione e l'aggiornamento dei quadri dirigenti delle cooperative;

     d) le attività indicate nel precedente comma.

     La sovvenzione di cui trattasi è disposta in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative agricole aderenti a ciascuna organizzazione, al numero complessivo dei soci ed al volume di attività delle cooperative stesse operanti in ambito regionale fino al massimo dell'80% della spesa ammissibile e, comunque, per un importo non superiore a 100 milioni per ciascuna organizzazione.

     Al fine di ottenere le sovvenzioni previste, le organizzazioni regionali delle cooperative sono tenute a presentare domanda alla Giunta Regionale, tramite l'Assessorato all'Agricoltura, entro il 31 dicembre di ogni anno.

 

     Art. 9. Passività onerose.

     Gli interventi previsti dalla legge regionale 28 aprile 1975, n. 31, ferme restando le altre condizioni e modalità in essa stabilite, possono essere effettuati per il consolidamento delle passività in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte prima del 31 dicembre 1976, purchè il bilancio sia stato approvato entro il 30 giugno 1977 e depositato e pubblicato nei termini di legge.

     Alle cooperative agricole e loro consorzi e alle Società di cui al secondo comma del precedente articolo 5, può essere concesso - una tantum - un mutuo per il consolidamento delle passività onerose.

     I mutui sono concessi dagli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, per la durata di anni 15, al tasso vigente per le operazioni di credito di miglioramento fondiario.

     Possono essere ammesse a beneficiare del consolidamento:

     a) passività onerose nei confronti di Istituti di credito, e di altri Enti Pubblici;

     b) maggiori oneri sopportati per la realizzazione di opere, limitatamente alla parte eccedente l'ammontare di finanziamenti ottenuti con la concessione di contributi e mutui integrativi;

     c) pagamento di interessi passivi per finanziamenti che non hanno beneficiato di tasso agevolato.

     Le passività ammissibili sono quelle che risultano iscritte nel bilancio dell'ultimo esercizio approvato dall'assemblea dei soci. [8]

 

     Art. 10. Norme procedurali e divieti di cumulo.

     Salvo quanto stabilito al precedente articolo quattro per la concessione dei prestiti di esercizio, le domande intese ad ottenere le provvidenze previste dalla presente legge sono presentate all'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, cui compete la relativa istruzione.

     I provvedimenti di concessione sono emessi dal Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e sentita la competente commissione consiliare.

     I decreti di concessione dei contributi in conto capitale per gli interventi di cui ai punti 1°, 2° e 3° del precedente articolo tre possono prevedere l'erogazione di acconti, fino al massimo dell'80% del contributo, sulla base di certificazioni sullo stato di avanzamento dei lavori rilasciate dalla direzione lavori e convalidate dal competente ufficio dell'Assessorato all'Agricoltura.

     I benefici concessi dalla presente legge non sono cumulabili con altri previsti per le stesse finalità, se non fino all'integrazione della misura del beneficio regionale che risulti di maggiore entità.

 

     Art. 11. Misura dei tassi di interesse e fondo interbancario di garanzia.

     Gli interessi da porre a carico dei beneficiari, per i mutui integrativi di cui all'articolo tre e per i prestiti di cui all'articolo quattro della presente legge, saranno quelli stabiliti dal Ministero per l'Agricoltura e per le Foreste di concerto con il Ministero per il Tesoro, rispettivamente per le operazioni di credito agrario di miglioramento e di credito agrario di esercizio, ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 397.

     I prestiti ed i mutui previsti dalla presente legge sono assistiti, nei casi consentiti, dalla garanzia sussidiaria del "Fondo interbancario di garanzia", di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed all'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Alle cooperative agricole e loro consorzi, che non siano in grado di prestare agli istituti ed enti mutuanti adeguate garanzie, può essere concessa garanzia fideiussoria da parte dell'Ente Regionale di Sviluppo per il Molise, nei limiti e con le modalità stabilite dall'Ente medesimo.

 

     Art. 12. Disposizioni finanziarie.

     Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà destinata quota parte dei fondi che saranno attribuiti alla Regione ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     In relazione a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo due della legge 19 maggio 1976, n. 335, l'ammontare complessivo delle spese derivanti dalla presente legge per l'esercizio 1977 viene fissato in Lire 480.500.000, rinviandosi ai successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.

 

     Art. 13. Variazioni al bilancio 1977.

     Per la copertura degli oneri derivanti alla Regione per l'esercizio finanziario 1977, sono apportate allo stato di previsione della spesa del bilancio 1977 le seguenti variazioni:

     Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 12 - Settore II - Sviluppo della cooperazione.

     Cap. 2210 - Modificare la denominazione originaria con la seguente:

     "Contributi in conto capitale alle cooperative e loro consorzi, all'Ente Regionale di Sviluppo ed alle società dallo stesso promosse per la realizzazione di strutture ed attrezzature per la produzione, per la realizzazione di impianti di trasformazione e commercializzazione di prodotti, per la realizzazione di opere di provvista e di distribuzione irrigua e per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole (art. 3 della legge regionale "Interventi a favore della cooperazione agricola") con uno stanziamento di competenza di Lire 230.500.000 ed una dotazione di cassa di Lire 300.000.000.

     Cap. 2230 - Modificare la nominazione originaria con la seguente:

     "Contributi in annualità per pagamento di interessi sui mutui e sui prestiti contratti dalle cooperative e loro consorzi, dall'Ente Regionale di Sviluppo e dalle società dallo stesso promosse per l'integrazione del contributo in conto capitale di cui al capitolo 2210 (art. 3 della legge regionale "Interventi a favore della cooperazione agricola") con uno stanziamento di competenza di Lire 50.000.000 ed una dotazione di cassa di Lire 165.000.000.

     Cap. 2203 - Iscrivere il nuovo capitolo con la denominazione:

     "Contributi in annualità per il pagamento di operazioni di credito agrario di esercizio effettuate da cooperative e loro consorzi e dagli enti previsti dalla legge per l'acquisto di cose utili alla gestione delle aziende e alla conduzione associata dei terreni e degli allevamenti, per l'acquisto di materie prime e sussidiarie per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti, per l'erogazione di anticipazioni ai soci sui prodotti agricoli conferiti e per l'acquisto di scorte vive e morte per gli allevamenti associati (art. 4 della legge regionale "Interventi a favore della cooperazione agricola") con uno stanziamento di competenza di Lire 100.000.000ed una dotazione di cassa di L. 50.000.000.

     Cap. 2204 - Istituire il nuovo capitolo di spesa con la denominazione:

     "Contributi in conto capitale alle cooperative e loro consorzi per la direzione tecnica o i servizi contabili e amministrativi; nelle spese di gestione per operazioni di - trasformazione - commercializzazione dei prodotti; per il sostegno della vendita al consumo dei prodotti, per la divulgazione e propaganda commerciale artt. 6 e 7 della legge regionale "Interventi a favore della cooperazione agricola" con uno stanziamento di competenza di L. 100.000.000 e una dotazione di cassa di L. 80.000.000.

     Sono ridotte le previsioni di spesa iscritte nei seguenti capitoli:

     Cap. 2220 - "Concorso della Regione sugli interessi dei prestiti di conduzione concessi da Istituti ed Enti esercenti il credito agrario alle imprese singole ed associate ed in particolare alle cooperative di trasformazione e commercializzazione (leggi regionali 27 ottobre 1972, n. 19; 3 agosto 1973, n. 15; 5 giugno 1975, n. 45)".

     Stanziamento di competenza: riduzione di L. 100.000.000.

     Dotazione di cassa: riduzione di L. 50.000.000.

     Cap. 2630 - "Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo)".

     Stanziamento di competenza: riduzione di L. 100.000.000

     Dotazione di cassa: riduzione di L. 80.000.000

 

     Art. 14. Disposizioni finali.

     Le opere per la realizzazione degli impianti cooperativi di produzione agricola possono essere dichiarate di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 29 dicembre 1930, n. 1737.

     Sono abrogati tutti i provvedimenti a favore della cooperazione agricola contenuti nelle leggi regionali che risultino in contrasto con quelli previsti dalla presente legge.

     E' abrogata la legge regionale 5 settembre 1984, n. 25 [9].

 

     Art. 15. Entrata in vigore.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 gennaio 1990, n. 2.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 1992, n. 26.

[4] Comma sostituito una prima volta dall'art. 1 della L.R. 5 settembre 1984, n. 25, poi dall'art. 1, primo comma, della L.R. 21 febbraio 1985, n. 5 e successivamente modificato dall'art. 1 della L.R. 24 gennaio 1996, n. 7.

[5] L'art. 1, secondo comma, della L.R. 21 febbraio 1985, n. 5, sostituisce l'originario secondo comma con i presenti commi secondo e terzo, come da avviso di rettifica apparso sul B.U. del 16 marzo 1985, n. 5.

[5] L'art. 1, secondo comma, della L.R. 21 febbraio 1985, n. 5, sostituisce l'originario secondo comma con i presenti commi secondo e terzo, come da avviso di rettifica apparso sul B.U. del 16 marzo 1985, n. 5.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 21 dicembre 1992, n. 26.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 gennaio 1990, n. 2.

[8] L'art. 1, terzo comma, della L.R. 21 febbraio 1985, n. 5, così sostituisce il secondo e ultimo comma del presente articolo, come da avviso di rettifica apparso sul B.U. del 16 marzo 1985, n. 5.

[9] Comma aggiunto dall'art. 1, quarto comma, della L.R. 21 febbraio 1985, n. 5.