§ 2.9.6 - Legge Regionale 28 aprile 1975, n. 31.
Provvedimenti straordinari per la Cooperazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.9 lavoro, cooperazione e formazione professionale
Data:28/04/1975
Numero:31


Sommario
Art. 1.      Al fine di potenziare le strutture cooperative operanti in agricoltura nel territorio della Regione Molise, in relazione ai particolari compiti che le cooperative sono chiamate ad assolvere nel [...]
Art. 2.      Alle cooperative agricole costituite nelle forme di legge e regolamenti iscritte nell'apposito Registro prefettizio, che gestiscono impianti ed attrezzature di raccolta, lavorazione, [...]
Art. 3.      I mutui di cui al precedente articolo, parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento fondiario, sono concessi per importi non superiori al 90% delle predette passività, purchè [...]
Art. 4.      Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi, per i mutui contratti ai sensi della presente legge, è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti di credito [...]
Art. 5.      Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla presente legge devono essere presentate all'Assessorato Regionale all'Agricoltura, che, dopo aver espletato l'istruttoria di rito, le [...]
Art. 6.      Per la copertura degli oneri derivanti dal concorso della Regione nel pagamento degli interessi, sono stanziati al Capitolo 1710 del bilancio regionale L. 30 milioni per ciascuno degli esercizi [...]
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello [...]


§ 2.9.6 - Legge Regionale 28 aprile 1975, n. 31. [1]

Provvedimenti straordinari per la Cooperazione.

(B.U. n. 19 del 30 aprile 1975).

 

Art. 1.

     Al fine di potenziare le strutture cooperative operanti in agricoltura nel territorio della Regione Molise, in relazione ai particolari compiti che le cooperative sono chiamate ad assolvere nel settore della lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, la Regione Molise effettua gli interventi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 2.

     Alle cooperative agricole costituite nelle forme di legge e regolamenti iscritte nell'apposito Registro prefettizio, che gestiscono impianti ed attrezzature di raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, possono essere concessi mutui straordinari, una tantum, assistiti dal concorso della Regione nel pagamento degli interessi, per il consolidamento delle passività onerose per prestiti contratti con istituti bancari per le attività di cui innanzi.

     Il beneficio di cui al precedente comma può essere concesso solo nel caso che le passività da consolidare risultino dal bilancio di detti enti e che il bilancio stesso sia stato approvato entro il 31 agosto 1974 e depositato e pubblicato nei termini di legge.

 

     Art. 3.

     I mutui di cui al precedente articolo, parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento fondiario, sono concessi per importi non superiori al 90% delle predette passività, purchè alla totale estinzione delle medesime concorra, per la restante quota, l'organismo cooperativo, anche con sottoscrizione e versamento di capitale sociale da parte dei soci.

     I mutui sono concessi dagli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, per la durata di anni venti; il tasso di interesse da porre a carico degli organismi cooperativi beneficiari è fissato nella misura del 4%.

 

     Art. 4.

     Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi, per i mutui contratti ai sensi della presente legge, è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti di credito che praticano il tasso di interesse in misura non superiore a quella che per l'anno di concessione è stata determinata per le operazioni di credito agrario di miglioramento.

     L'intervento della Regione è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento, calcolata al tasso di interesse fissato ai sensi del precedente comma, e quella di ammortamento, calcolata al tasso di interesse dovuto dalle cooperative mutuatarie nella misura del 4%.

 

     Art. 5.

     Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla presente legge devono essere presentate all'Assessorato Regionale all'Agricoltura, che, dopo aver espletato l'istruttoria di rito, le inoltrerà alla Giunta Regionale.

     I benefici di cui alla presente legge sono concessi con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

 

     Art. 6.

     Per la copertura degli oneri derivanti dal concorso della Regione nel pagamento degli interessi, sono stanziati al Capitolo 1710 del bilancio regionale L. 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1994.

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.