§ 2.4.1 - Legge Regionale 1 febbraio 1979, n. 6.
Interventi a favore di Comuni e Comunità Montane per la realizzazione di aree da destinare ad insediamenti produttivi relativi ad attività [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.4 industria
Data:01/02/1979
Numero:6


Sommario
Art. 1.      Al fine di favorire un migliore equilibrio nella distribuzione delle attività produttive sul territorio, la Regione concede - nel triennio 1979 - 1981 - a Comuni o a Comunità Montane contributi [...]
Art. 2.      Il Consiglio Regionale determina, su proposta della Giunta, le zone del territorio regionale nelle quali promuovere gli interventi di cui alla presente legge, tenuto anche conto delle [...]
Art. 3.      I contributi regionali sono concessi per consentire agli Enti destinatari di attuare i seguenti interventi:
Art. 4.      Le domande di contributo devono essere presentate alla Giunta Regionale entro il mese di agosto di ogni anno corredate:
Art. 5.      I contributi regionali saranno concessi ai Comuni e alle Comunità Montane secondo il seguente ordine di priorità:
Art. 6.      L'approvazione dei piani e dei progetti esecutivi e l'erogazione dei relativi contributi, è disposta previa istruttoria con decreto del Presidente della Giunta Regionale; l'approvazione equivale [...]
Art. 7.      Gli Enti beneficiari dei contributi concessi a norma della presente legge destinano le somme loro derivate a qualsiasi titolo dall'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 3 per [...]
Art. 8.      La mancata presentazione dei piani, corredati dei progetti esecutivi delle opere entro il termine fissato ai sensi del 2° comma dell'art. 4 della presente legge comporta la decadenza del [...]
Art. 9.      All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con adeguati stanziamenti negli appositi capitoli dei bilanci annuali.
Art. 10.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 2.4.1 - Legge Regionale 1 febbraio 1979, n. 6. [1]

Interventi a favore di Comuni e Comunità Montane per la realizzazione di aree da destinare ad insediamenti produttivi relativi ad attività artigianali o a piccole o medie imprese.

(B.U. n. 3 del 16 febbraio 1979).

 

Art. 1.

     Al fine di favorire un migliore equilibrio nella distribuzione delle attività produttive sul territorio, la Regione concede - nel triennio 1979 - 1981 - a Comuni o a Comunità Montane contributi in conto capitale, fino al 100% della spesa ammessa a contributo, per la realizzazione dei piani relativi ad aree da destinare ad insediamenti produttivi relativi ad attività artigianali o a piccole o medie imprese di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

 

     Art. 2.

     Il Consiglio Regionale determina, su proposta della Giunta, le zone del territorio regionale nelle quali promuovere gli interventi di cui alla presente legge, tenuto anche conto delle indicazioni programmatiche contenute nelle "linee di sviluppo 1977-1980".

 

     Art. 3.

     I contributi regionali sono concessi per consentire agli Enti destinatari di attuare i seguenti interventi:

     a) redazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi ed elaborazione delle eventuali varianti degli strumenti urbanistici comunali necessari per l'attuazione del piano;

     b) acquisizione delle aree comprese nel perimetro del piano;

     c) esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie previste dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847;

     d) realizzazione delle opere di carattere generale necessarie per allacciare le zone comprese nel piano ai servizi pubblici e tecnologici.

     I contributi di cui al precedente comma sono di norma subordinati all'esistenza di richiesta di insediamento nelle aree previste dal piano di attività artigiane o di piccole e medie imprese e sono commisurati al rilievo economico ed occupazionale degli insediamenti stessi.

 

     Art. 4.

     Le domande di contributo devono essere presentate alla Giunta Regionale entro il mese di agosto di ogni anno corredate:

     a) dalla deliberazione dell'Ente in cui sia prevista la redazione del piano e la realizzazione delle opere;

     b) da una planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 delle aree da destinare agli insediamenti produttivi e da un progetto di massima delle opere da realizzare;

     c) da uno stralcio degli strumenti urbanistici vigenti o delle eventuali varianti necessarie, ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 della legge n. 865 del 1971;

     d) da una relazione illustrativa sull'utilità e sulle caratteristiche tecniche delle opere, dalle quali deve risultare altresì una previsione motivata degli insediamenti che s'intendono promuovere e dello sviluppo socio-economico della zona;

     e) una previsione di massima della spesa, suddivisa negli stralci funzionali secondo cui s'intende realizzare il piano di insediamenti produttivi.

     Entro un mese dalla scadenza del termine indicato nel primo comma del presente articolo la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato all'Urbanistica di concerto con l'Assessorato all'Industria e Artigianato, sentita la competente Commissione Consiliare, predispone il riparto dei fondi disponibili e stabilisce il termine entro il quale dovranno essere presentati i progetti esecutivi delle opere attinenti allo stralcio funzionale ammesso a contributo.

     In fase di prima applicazione e limitatamente all'anno 1978, il termine per la presentazione delle domande di cui al primo comma del presente articolo è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 5.

     I contributi regionali saranno concessi ai Comuni e alle Comunità Montane secondo il seguente ordine di priorità:

     a) domande presentate da Comuni per la realizzazione di aree destinate ad insediamenti produttivi per le quali la delibera del Consiglio Regionale di cui all'articolo 2 della presente legge avrà valutato l'incidenza come riferita all'ambito intercomunale;

     b) domande presentate da Comunità Montane per l'esecuzione di piani relativi ad aree destinate agli insediamenti produttivi, per i quali la delibera del Consiglio Regionale di cui all'articolo 2 della presente legge avrà valutato l'incidenza come riferita nell'ambito della Comunità Montana o comunque ad ambito sovracomunale: ai fini dell'ammissibilità delle domande presentate dalle Comunità Montane è necessario che il Comune o i Comuni sul cui territorio dovranno essere realizzate le opere di attuazione dei piani abbiano deliberato la delega all'attuazione del piano stesso a favore della Comunità Montana come previsto dalla legge n. 1102 del 3 dicembre 1971;

     c) domande presentate da Comuni per i quali ricorrono i presupposti di cui alla precedente lettera b), i quali non abbiano delegato la Comunità Montana all'attuazione del piano.

 

     Art. 6.

     L'approvazione dei piani e dei progetti esecutivi e l'erogazione dei relativi contributi, è disposta previa istruttoria con decreto del Presidente della Giunta Regionale; l'approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

     L'erogazione del contributo è così ripartita: 50% all'atto dell'approvazione dei progetti, 40% sulla base degli stati di avanzamento dei lavori ed il restante 10% ad avvenuto collaudo delle opere.

 

     Art. 7.

     Gli Enti beneficiari dei contributi concessi a norma della presente legge destinano le somme loro derivate a qualsiasi titolo dall'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 3 per la realizzazione di ulteriori investimenti produttivi sul territorio comunale.

     La cessione dei terreni acquisiti, ai sensi della presente legge, sarà effettuata a tutte le imprese che intendono realizzare nuove iniziative nelle aree, di cui all'art. 1, sulla base di condizioni preventivamente fissate.

     In ogni caso, le condizioni devono essere tali da costituire una concreta, effettiva integrazione degli incentivi previsti dalle disposizioni vigenti.

 

     Art. 8.

     La mancata presentazione dei piani, corredati dei progetti esecutivi delle opere entro il termine fissato ai sensi del 2° comma dell'art. 4 della presente legge comporta la decadenza del contributo.

     La decadenza o la proroga per comprovati motivi di necessità è pronunciata, previo parere dall'Assessorato all'Urbanistica, con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     La Giunta Regionale tenuto conto dei criteri di cui all'art. 5 della presente legge predispone il nuovo piano di riparto delle somme non utilizzate, sentita la competente Commissione Consiliare.

 

     Art. 9.

     All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con adeguati stanziamenti negli appositi capitoli dei bilanci annuali.

 

     Art. 10.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.