§ 3.9.1 - Legge Regionale 26 luglio 1973, n. 14.
Contributi in conto capitale per la manutenzione di strade comunali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.9 lavori pubblici, viabilità e acquedotti
Data:26/07/1973
Numero:14


Sommario
Art. 1.      Per le necessità derivanti dalla manutenzione della rete stradale comunale, urbana ed extraurbana, è concesso ai Comuni della Regione per l'anno 1972 un contributo in conto capitale secondo le [...]
Art. 2.      L'entità del contributo di cui al precedente articolo è commisurata alla lunghezza della rete stradale urbana ed extraurbana classificata comunale.
Art. 3.      Per la concessione del contributo suddetto è autorizzata la spesa di L. 70.000.000 che farà carico al Cap. 216 del bilancio regionale dell'anno 1972.
Art. 4.      Alla liquidazione del contributo provvederà la Giunta Regionale ripartendo la somma stanziata al precedente art. 3 in ragione dell'estensione della rete stradale di cui all'art. 2.
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 38 dello Statuto Regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 3.9.1 - Legge Regionale 26 luglio 1973, n. 14. [1]

Contributi in conto capitale per la manutenzione di strade comunali.

(B.U. n. 21 del 6 agosto 1973).

 

Art. 1.

     Per le necessità derivanti dalla manutenzione della rete stradale comunale, urbana ed extraurbana, è concesso ai Comuni della Regione per l'anno 1972 un contributo in conto capitale secondo le modalità stabilite dai successivi articoli.

 

     Art. 2.

     L'entità del contributo di cui al precedente articolo è commisurata alla lunghezza della rete stradale urbana ed extraurbana classificata comunale.

 

     Art. 3.

     Per la concessione del contributo suddetto è autorizzata la spesa di L. 70.000.000 che farà carico al Cap. 216 del bilancio regionale dell'anno 1972.

 

     Art. 4.

     Alla liquidazione del contributo provvederà la Giunta Regionale ripartendo la somma stanziata al precedente art. 3 in ragione dell'estensione della rete stradale di cui all'art. 2.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 38 dello Statuto Regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.