§ 1.5.91 - L.R. 28 aprile 2008, n. 10.
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:28/04/2008
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni sul trattamento di trasferta del personale)
Art. 2.  (Modificazioni all’articolo 6 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007))
Art. 3.  (Modifiche al comma 1 bis dell’articolo 18 della legge regionale 20 giugno 1994, n. 26 (Norme sulla dirigenza e sull’ordinamento degli uffici regionali))
Art. 4.  (Norma di interpretazione autentica)
Art. 5.  (Inquadramento personale regionale)
Art. 6.  (Disposizioni in materia di contratti di lavoro flessibile e di lavoro autonomo)
Art. 7.  (Disposizioni in materia di pubblico impiego)
Art. 8.  (Assunzione vincitori concorsi pubblici)
Art. 9.  (Norme per la stabilizzazione del personale precario della Regione)
Art. 10.  (Vice dirigenza)
Art. 11.  (Norme per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro negli enti strumentali della Regione)
Art. 12.  (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 14/2007)
Art. 13.  (Disposizioni inerenti i documenti contabili ed i relativi controlli di enti regionali)
Art. 14.  (Modificazioni all’articolo 9 della l.r. 1/2006)
Art. 15.  (Differimento di applicazione di norme)
Art. 16.  (Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale))
Art. 17.  (Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 (Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente) e successive modificazioni)
Art. 18.  (Modifiche alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 5 (Procedure per l’adozione degli strumenti di programmazione delle Comunità montane))
Art. 19.  (Abrogazione dell’articolo 20 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 6 (Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi))
Art. 20.  (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 20 (Norme per favorire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a [...]
Art. 21.  (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario regionale)
Art. 22.  (Interventi per l’operatività della Ferrovia Genova Casella S.r.l.)
Art. 23.  (Modifiche alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme e interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione))
Art. 24.  (Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura))
Art. 25.  (Modifiche alla legge regionale 24 luglio 2001, n. 22 (Norme per la valorizzazione del tempo libero e dell'educazione permanente degli adulti))
Art. 26.  (Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie))
Art. 27.  (Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (Disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro))
Art. 28.  (Proroga della disciplina transitoria dell’apprendistato professionalizzante)
Art. 29.  (Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))
Art. 30.  (Modifiche alla legge regionale 20 novembre 1979 n. 41 (Norme provvisorie per l’elezione degli organi e per il controllo dei consorzi di bonifica integrale))
Art. 31.  (Disposizioni in materia di definanziamento)
Art. 32.  (Norme in materia di partecipazioni pubbliche)
Art. 33.  (Partecipazione alla Fondazione SLALA)
Art. 34.  (Riorganizzazione Sviluppo Genova S.p.A.)
Art. 35.  (Partecipazioni alla Società Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente I.P.L.A. S.p.A.)
Art. 36.  (Modifica alla legge regionale 9 aprile 1985, n. 17 (Partecipazione della Regione Liguria ad una società di progettazione informatica))
Art. 37.  (Modifica alla legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (Costituzione della società Finanziaria ligure per lo sviluppo economico – FILSE S.p.A.))
Art. 38.  (Esercizio del controllo analogo)
Art. 39.  (Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell’innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione))
Art. 40.  (Modifica alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria))
Art. 41.  (Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione))
Art. 42.  (Revisore unico dei conti)
Art. 43.  (Modifica all’articolo 101 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed [...]
Art. 44.  (Regime transitorio per l’esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di rilievo regionale ed interregionale)
Art. 45.  (Modifiche all’articolo 97 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed [...]
Art. 46.  (Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica)
Art. 47.  (Copertura spese)
Art. 47 bis.  (Norme finali)
Art. 48.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.5.91 - L.R. 28 aprile 2008, n. 10.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008.

(B.U. 29 aprile 2008, n. 4)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE

 

Art. 1. (Disposizioni sul trattamento di trasferta del personale)

     1. Le vigenti disposizioni che prevedono indennità di trasferta, sia all’interno che all’esterno del territorio nazionale, non sono applicabili al personale dirigente e non dirigente.

     2. Le spese di viaggio per servizio effettuate con mezzo aereo sono rimborsate al personale regionale, dirigente e non dirigente, nel limite del costo della classe economica.

 

     Art. 2. (Modificazioni all’articolo 6 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007))

     1. (Omissis) [1].

 

     Art. 3. (Modifiche al comma 1 bis dell’articolo 18 della legge regionale 20 giugno 1994, n. 26 (Norme sulla dirigenza e sull’ordinamento degli uffici regionali))

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4. (Norma di interpretazione autentica)

     1. L’articolo 2, comma 3, lettera b), della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) si interpreta nel senso che la retribuzione di posizione e di risultato previste dalla contrattazione collettiva vigente per l’area della dirigenza per la posizione dirigenziale corrispondente all’incarico attribuito, sono corrisposte utilizzando il relativo fondo costituito per il personale dirigente ai sensi della contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il personale dirigenziale del Comparto Regioni-Autonomie locali.

 

     Art. 5. (Inquadramento personale regionale) [3]

     1. E’ fatta salva la posizione economica acquisita, alla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito dello svolgimento effettivo delle mansioni relative alla qualifica e alla categoria precedentemente posseduta da dipendenti regionali che abbiano partecipato ad una procedura selettiva per il passaggio dalla settima all’ottava qualifica funzionale, successivamente annullata con provvedimento giurisdizionale.

 

     Art. 6. (Disposizioni in materia di contratti di lavoro flessibile e di lavoro autonomo)

     1. Le disposizioni di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), si applicano alle strutture della Regione Liguria.

     2. (Omissis) [4].

     3. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), nonché i contratti relativi agli uffici di diretta collaborazione degli organi ed organismi politico-istituzionali di cui all’articolo 5 della l.r. 38/1990 ed agli uffici stampa di cui all’articolo 2 della legge regionale 11 marzo 2004, n. 3 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Liguria) e di cui all’articolo 15 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria). Nei casi di cui al presente comma non è possibile dare luogo a forme di stabilizzazione dei rapporti di lavoro.

     4. Le disposizioni di cui all’articolo 7 del d.lgs. 165/2001, come modificato dalla l. 244/2007, si applicano alle strutture della Regione Liguria.

     5. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 gli organismi di controllo interno, i nuclei di valutazione, gli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo 1, comma 5, della l. 144/1999, nonché gli uffici di diretta collaborazione degli organi ed organismi politico-istituzionali di cui all’articolo 5 della l.r. 38/1990.

     6. (Omissis) [5].

 

     Art. 7. (Disposizioni in materia di pubblico impiego)

     1. Ai fini della corresponsione della retribuzione individuale di anzianità prevista dall’articolo 6 della l.r. 14/2007, l’anno di anzianità di cui al medesimo articolo è soddisfatto anche per il personale assunto al 2 gennaio 2006.

     2. L’articolo 2 della l.r. 14/2007 si applica anche, per quanto compatibile, al personale non dirigente dipendente dalla Regione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

     3. (Omissis) [6].

 

     Art. 8. (Assunzione vincitori concorsi pubblici)

     1. Allo scopo di assicurare il concorso agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, i vincitori dei concorsi pubblici possono essere assunti, nel periodo compreso tra la data di approvazione delle graduatorie ed il termine di scadenza di validità delle graduatorie stesse, anche separatamente e con qualunque decorrenza anche diversificata.

     2. Il presente articolo si applica ai concorsi pubblici le cui graduatorie non sono state ancora approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. (Norme per la stabilizzazione del personale precario della Regione)

     1. Fatti salvi i divieti previsti dall’articolo 3, comma 94, lettera b), ultimo periodo, della l. 244/2007, la Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone, sentite le organizzazioni sindacali, nell’ambito della programmazione triennale 2008, 2009 e 2010, un piano per la progressiva stabilizzazione del personale già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e che, nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia espletato attività lavorativa presso la Regione per almeno dodici mesi, anche non continuativi.

     2. Nelle more delle procedure di stabilizzazione la Regione continua ad avvalersi del personale di cui al comma 1 nonché di quello già destinatario degli altri processi di stabilizzazione indicati nell’articolo 8 della l.r. 1/2006 e nell’articolo 4 della l.r. 14/2007.

 

     Art. 10. (Vice dirigenza) [7]

     1. Nell’ambito del processo complessivo di riorganizzazione dell’Ente e comunque nell’anno 2008, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa della Liguria e la Giunta regionale, con provvedimento assunto d’intesa, previa concertazione con le Rappresentanze Sindacali, istituiscono l’area della Vice dirigenza, tenuto anche conto dei principi di cui al d.lgs. 165/2001.

     2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono definite in particolare le modalità di conferimento, le attribuzioni della Vice dirigenza nonché la tipologia di atti che i dirigenti possono delegare.

     3. Alla Vice dirigenza può accedere il personale di categoria D dipendente della Regione Liguria con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti per accedere alla dirigenza.

     4. Alla Vice dirigenza, in attesa di uno specifico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, si applicano i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto “Regioni-Autonomie Locali”.

 

     Art. 11. (Norme per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro negli enti strumentali della Regione)

     1. Gli enti strumentali della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono predisporre, sentite le organizzazioni sindacali, nell’ambito della programmazione triennale 2008, 2009 e 2010, un piano per la progressiva stabilizzazione del personale già utilizzato alla data di entrata in vigore della presente legge con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e con altre forme di lavoro flessibile e che, alla stessa data, abbia già espletato attività lavorativa presso i medesimi per almeno dodici mesi, anche non continuativi, nel triennio precedente, nonché del personale già utilizzato in regime convenzionale per un periodo stabile e continuativo di almeno cinque anni [8].

     2. Nelle more delle procedure di stabilizzazione gli enti strumentali della Regione continuano ad avvalersi del personale di cui al comma 1.

     3. Gli enti strumentali della Regione aventi natura di ente pubblico economico possono procedere all’assunzione di personale che svolge attività lavorativa presso i medesimi in virtù delle convenzioni di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196) e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Nelle more delle procedure di cui al comma 3, le convenzioni stipulate ai sensi del citato articolo 10 del d.lgs. 468/1997 proseguono fino al 31 dicembre 2008.

 

     Art. 12. (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 14/2007)

     1. (Omissis) [9].

     2. (Omissis) [10].

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

     Art. 13. (Disposizioni inerenti i documenti contabili ed i relativi controlli di enti regionali)

     1. L’Istituto Regionale per la Floricoltura, il Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense, l’Agenzia Liguria Lavoro, il Centro Regionale per la Ricerca e l’Innovazione e le Aziende Regionali Territoriali per l’Edilizia delle Province di Genova, Savona, Imperia e La Spezia adottano il regime di contabilità economico-patrimoniale a partire dall’anno successivo all’approvazione da parte della Giunta regionale degli schemi di cui al comma 2.

     2. Gli enti di cui al comma 1 predispongono lo schema di bilancio economico-patrimoniale e lo trasmettono alla Regione entro il 31 dicembre 2008 ai fini dell’approvazione da parte della Giunta regionale.

     3. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio, a pena di decadenza, sono inviati entro dieci giorni dalla loro approvazione alla Giunta regionale. La Giunta regionale può annullare tali atti entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine gli atti si intendono approvati. La Giunta potrà comunque formulare se necessario specifiche raccomandazioni [11].

     4. Il termine di cui al comma 3 è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

     5. Nelle more dell’adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale, per gli enti di cui al comma 1, rimane in vigore il sistema di contabilità finanziaria e sono sottoposti alla verifica della Giunta regionale i seguenti documenti: il bilancio di previsione, l’assestamento ed il conto consuntivo. I termini di cui ai commi 3 e 4 sono applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche all’Agenzia Regionale per la Promozione Turistica, all’Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari ed all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure.

 

     Art. 14. (Modificazioni all’articolo 9 della l.r. 1/2006)

     1. (Omissis) [12].

 

     Art. 15. (Differimento di applicazione di norme)

     1. Sino all’approvazione degli specifici regolamenti attuativi della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari) continuano a trovare applicazione le sanzioni amministrative contenute nella legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), nella legge regionale 6 giugno 1989, n. 14 (Norme per l’attuazione dei prezzi concordati per le strutture ricettive gestite da imprese turistiche) e nella legge regionale 25 maggio 1992, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) ed è conseguentemente sospesa l’applicazione degli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68 della l.r. 2/2008.

 

     Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale)) [13]

     1. (Omissis) [14].

 

     Art. 17. (Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 (Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente) e successive modificazioni)

     1. (Omissis) [15].

     2. (Omissis) [16].

 

     Art. 18. (Modifiche alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 5 (Procedure per l’adozione degli strumenti di programmazione delle Comunità montane)) [17]

     1. All’articolo 1, comma 1, della l.r. 5/2005 le parole “2002 – 2005” sono soppresse.

     2. (Omissis) [18].

 

     Art. 19. (Abrogazione dell’articolo 20 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 6 (Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi))

     1. L’articolo 20 della l.r. 6/1997 è abrogato.

 

     Art. 20. (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 20 (Norme per favorire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune, attraverso la concessione di contributi in conto capitale))

     1. (Omissis) [19].

 

     Art. 21. (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario regionale) [20]

     1. La Regione, al fine di potenziare ed ammodernare il servizio ferroviario regionale, può procedere, in deroga a quanto previsto dall’articolo 7 della l.r. 14/2007, ad acquisire materiale rotabile, anche avvalendosi, per l’espletamento delle procedure di acquisto ad evidenza pubblica, dei soggetti gestori del servizio; a tal fine, la Regione stipula con i soggetti medesimi apposita convenzione che preveda l’acquisizione della proprietà del materiale rotabile direttamente in capo alla Regione stessa.

     2. Il materiale rotabile di cui al comma 1 può essere assegnato in concessione al gestore del servizio ferroviario regionale, per un periodo non superiore alla durata del contratto di servizio stipulato col gestore medesimo, con provvedimento del Direttore generale competente in materia di demanio e patrimonio, su proposta del Direttore generale competente in materia di trasporti.

     3. La concessione di cui al comma 2 può avvenire senza corrispettivo di canone ed ogni onere, diretto o indiretto, per la gestione e la conservazione del materiale medesimo, è a carico del concessionario. Le disposizioni contenute nella concessione integrano il contratto di servizio stipulato dalla Regione con il soggetto gestore.

     4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 21/2007.

 

     Art. 22. (Interventi per l’operatività della Ferrovia Genova Casella S.r.l.)

     1. Al fine di garantire l’operatività della Ferrovia Genova Casella S.r.l. la Giunta regionale è autorizzata a compiere gli adempimenti necessari per la ricostituzione e l’aumento del capitale sociale con la sottoscrizione di quote fino ad un valore di euro 100.000,00 anche utilizzando le risorse all’uopo destinate nell’ambito del Fondo Investimenti Regionali, nonché ad approvare le modifiche statutarie.

 

     Art. 23. (Modifiche alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme e interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione))

     1. (Omissis) [21].

     2. (Omissis) [22].

     3. All’articolo 41, comma 4, della l.r. 15/2006 le lettere d bis) e d ter) sono soppresse.

     4. La disposizione di cui al comma 3 produce i propri effetti a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di amministrazione dell’Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (ARSSU).

     5. (Omissis) [23].

 

     Art. 24. (Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura))

     1. (Omissis) [24].

     2. (Omissis) [25].

     3. Il comma 7 dell’articolo 9 della l.r. 33/2006 è abrogato.

     4. All’articolo 11, comma 1, della l.r. 33/2006 le parole “sentito il Comitato tecnico scientifico regionale” sono soppresse.

     5. Il comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 33/2006 è abrogato.

 

     Art. 25. (Modifiche alla legge regionale 24 luglio 2001, n. 22 (Norme per la valorizzazione del tempo libero e dell'educazione permanente degli adulti))

     1. All’articolo 6, comma 3, lettera b), della l.r. 22/2001 le parole "da un rappresentante per ciascuna Provincia;" sono sostituite dalle parole "da un rappresentante dell'UPI regionale;".

     2. All’articolo 6, comma 3, lettera c), della l.r. 22/2001, le parole "tre esperti" sono sostituite dalle parole "due esperti".

     3. Il comma 5 dell’articolo 6 e il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 22/2001 sono abrogati.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo producono i propri effetti a decorrere dal primo rinnovo del Comitato tecnico regionale per la valorizzazione del tempo libero.

     5. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 22/2001 è soppressa.

     6. Sono fatte salve le domande di contributo relative all'attività delle bande corali e musicali già presentate per l'anno 2008 alla Regione e alle Province, ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 22/2001.

 

     Art. 26. (Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie)) [26]

     [1. Il comma 6 dell'articolo 5 e la lettera d), comma 1, dell'articolo 42 della l.r. 6/2002 sono abrogati.

     2. Le disposizioni di cui al presente articolo producono i propri effetti a decorrere dal primo rinnovo del Comitato regionale per lo sport.]

 

     Art. 27. (Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (Disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro)) [27]

     1. (Omissis) [28].

 

     Art. 28. (Proroga della disciplina transitoria dell’apprendistato professionalizzante)

     1. Per l’anno 2008, in attesa dell’emanazione della legge regionale applicativa del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) è prorogata la disciplina transitoria dell’apprendistato professionalizzante prevista dall’articolo 15 della l.r. 1/2006.

 

     Art. 29. (Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))

     1. (Omissis) [29].

 

     Art. 30. (Modifiche alla legge regionale 20 novembre 1979 n. 41 (Norme provvisorie per l’elezione degli organi e per il controllo dei consorzi di bonifica integrale))

     1. (Omissis) [30].

     2. (Omissis) [31].

     3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Consorzi di bonifica e d’irrigazione adeguano ove necessario il proprio Statuto.

     4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 31. (Disposizioni in materia di definanziamento)

     1. Per i progetti finanziati o cofinanziati con risorse regionali senza vincolo di destinazione, per i quali gli impegni regionali siano stati assunti in data antecedente al 31 dicembre 2002 e per i quali non sia stata effettuata la consegna dei lavori, viene disposta la decadenza del finanziamento secondo i seguenti criteri:

     a) definanziamento automatico immediato degli interventi di importo pari o superiore a euro 100.000,00 in assenza dell’inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici dell’ente beneficiario alla data del 31 dicembre 2007;

     b) definanziamento automatico immediato degli interventi di importo inferiore a euro100.000,00 in caso di difformità dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o in assenza dello studio di fattibilità alla data del 31 dicembre 2007.

     2. Ai soggetti beneficiari di finanziamenti per i progetti di cui al comma 1 che, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, attestino mediante apposita dichiarazione il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) o b) del comma 1, è concesso un termine di dodici mesi, non ulteriormente prorogabile, per la consegna lavori; detto termine decorre dalla comunicazione dell’esito positivo della verifica effettuata sulle dichiarazioni prodotte ed alla scadenza del medesimo si provvede al definanziamento automatico dell’intervento qualora non sia stata effettuata la consegna lavori.

     3. I soggetti beneficiari di finanziamenti a carico del bilancio regionale che abbiano fruito della facoltà di sospensione del termine di consegna lavori ai sensi dell’articolo 15, comma 3, della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)) e dell’articolo 22, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2007, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2007)), sono tenuti a comunicare alla Regione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, lo stato di avanzamento delle procedure di esproprio e la tempistica relativa all’acquisizione della disponibilità del bene immobile; l’omessa o tardiva comunicazione comporta la decadenza della predetta facoltà di sospensione del termine.

     4. Per i progetti finanziati o cofinanziati con risorse regionali con vincolo di destinazione, per i quali siano stati assunti gli impegni entro il 31 dicembre 2004 e per i quali non sia stata effettuata la consegna dei lavori da parte dei soggetti beneficiari, è avviata apposita procedura di verifica al fine di accertare l’effettiva realizzabilità dell’intervento.

     5. La procedura di verifica di cui al comma 4 viene successivamente avviata anche per gli interventi finanziati con risorse vincolate con impegni a carico del bilancio regionale assunti nel 2005 e nel 2006.

     6. Per tutti i progetti finanziati con impegni di spesa regionale assunti fino al 31 dicembre 2004, per i quali i lavori risultino consegnati, ma di cui i soggetti beneficiari non abbiano ancora trasmesso la rendicontazione, è fatto obbligo agli stessi di trasmettere alla Regione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge:

     a) lo stato di avanzamento lavori e la tempistica prevista per la conclusione degli stessi, relativamente agli interventi in corso;

     b) la rendicontazione finale, in ottemperanza alle norme vigenti in materia, relativamente agli interventi conclusi.

     7. L’obbligo per i soggetti beneficiari di finanziamenti a carico del bilancio regionale di cui al comma 6 deve essere ottemperato entro il 1 marzo 2009 per gli interventi finanziati con impegno di spesa a carico del bilancio regionale assunto nel 2005 ed entro il 1 marzo 2010 per quelli il cui impegno sia stato assunto nel 2006. A partire dal 1 gennaio 2010 l’obbligo di cui al comma 6 deve essere ottemperato entro il 1 marzo di ogni anno per tutti gli interventi i cui termini di definanziamento previsti dalla legge scadono nell’anno precedente.

     8. Dall’anno 2008 i soggetti attuatori beneficiari di investimenti finanziati o cofinanziati con risorse a carico del bilancio regionale debbono procedere alla consegna dei lavori entro ventiquattro mesi dalla data di assunzione dell’atto di impegno del finanziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali.

     9. Il mancato rispetto dei termini previsti al comma 8 comporta il definanziamento automatico dei progetti interessati.

     10. Le risorse derivanti da decadenza del finanziamento e da rinunce sono reiscritte, relativamente ai fondi vincolati, nel bilancio regionale ai sensi degli articoli 44 e 45 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), e, nel rispetto della normativa statale, vengono utilizzate per il finanziamento di nuovi interventi nell’ambito delle procedure di programmazione settoriali poste in essere dalla Regione Liguria, con priorità per i progetti per i quali sia accertata l’immediata cantierabilità.

     10 bis. Le risorse originariamente discrezionali derivanti da decadenza del finanziamento, nonché da rinunce, revoche e dai ribassi d’asta, sono destinate al finanziamento di Programmi di intervento a favore dei comuni con priorità ai settori nei quali è stato attuato il recupero delle stesse [32].

     10 bis 1. Ove necessario, le risorse di cui al comma 10 bis sono destinate alla costituzione di un apposito fondo, denominato Fondo di rotazione per lo sviluppo e la coesione, finalizzato a far fronte agli interventi previsti nel Programma Attuativo Regionale FAS 2007-2013, nelle more dell’erogazione dei relativi finanziamenti da parte dello Stato [33].

     10 ter. La Giunta regionale definisce le modalità di istituzione ed utilizzo del fondo di cui al comma 10 bis, nonché i criteri e le modalità di selezione degli interventi da finanziare nei Programmi indicati nel medesimo comma [34].

     11. Dall’anno 2008, per poter accedere a finanziamenti a carico del bilancio regionale, è fatto obbligo ai beneficiari di produrre una documentazione tecnico-amministrativa che comprovi l’avvenuta approvazione di un progetto preliminare, ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

     12. In deroga alla normativa vigente, la Giunta regionale può procedere ad una ridefinizione delle modalità e delle percentuali di erogazione dei finanziamenti; in ogni caso, l’erogazione di un eventuale acconto prima della consegna lavori non può essere superiore al 20 per cento dell’importo dell’opera ed è finalizzata alla redazione dei livelli di progettazione funzionali all’appalto dei lavori, alle spese tecniche connesse e agli oneri relativi all’acquisizione delle aree e degli immobili nonché ad eventuali indennizzi.

     13. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora la mancata consegna dei lavori derivi dall’esistenza di procedimenti giudiziari in corso.

 

     Art. 32. (Norme in materia di partecipazioni pubbliche)

     1. Ai fini di contenimento della spesa pubblica e in conformità ai principi di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, l’organo di gestione delle società partecipate in cui la Regione detenga, direttamente o indirettamente, la totalità della partecipazione non può essere costituito da più di tre componenti di nomina regionale [35].

     2. Nelle società a partecipazione mista della Regione, di Enti locali ed altri soggetti pubblici o privati, il numero massimo di componenti designati dagli Enti locali, compresi i componenti designati dalla Regione, non può essere superiore a cinque.

     3. La Regione pubblica sul proprio sito informatico l’elenco delle società partecipate, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, gli incarichi di amministratore e l’ammontare dei relativi compensi con aggiornamento semestrale dei dati.

     4. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali a quanto previsto dal presente articolo entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 33. (Partecipazione alla Fondazione SLALA)

     1. La Regione, al fine dello svolgimento di attività di studio e promozione del sistema logistico integrato del nord ovest d’Italia, partecipa, anche tramite la Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FILSE s.p.a., alla Fondazione SLALA, costituita mediante la trasformazione della società SLALA s.r.l. utilizzando le risorse già impiegate per la partecipazione al capitale della società.

     2. La legge regionale 8 maggio 1985, n. 40 (Interventi regionali per favorire l’integrazione e lo sviluppo dei sistemi infrastrutturali di trasporto) è abrogata.

 

     Art. 34. (Riorganizzazione Sviluppo Genova S.p.A.) [36]

     (Omissis).

 

     Art. 35. (Partecipazioni alla Società Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente I.P.L.A. S.p.A.)

     1. La Regione, tramite la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A., partecipa alla Società Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente I.P.L.A. S.p.A., acquisendo azioni fino al 15 per cento del capitale sociale, anche utilizzando le risorse all’uopo destinate nell’ambito del Fondo Investimenti Regionali.

 

     Art. 36. (Modifica alla legge regionale 9 aprile 1985, n. 17 (Partecipazione della Regione Liguria ad una società di progettazione informatica))

     1. (Omissis) [37].

     2. All’articolo 2, comma 2, della l.r. 17/1985, le parole “dal Presidente della Giunta regionale o altro membro della Giunta nonché” sono soppresse.

     3. (Omissis) [38].

     4. L’articolo 3 della l.r. 17/1985 è abrogato.

 

     Art. 37. (Modifica alla legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (Costituzione della società Finanziaria ligure per lo sviluppo economico – FILSE S.p.A.))

     1. (Omissis) [39].

     2. (Omissis) [40].

 

     Art. 38. (Esercizio del controllo analogo)

     1. La Giunta regionale approva specifici indirizzi e direttive programmatiche cui la Finanziaria ligure per lo sviluppo economico – FILSE S.p.A. si attiene nella gestione delle società a capitale interamente pubblico dalla stessa controllate ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del Codice civile, nonché delle società a capitale interamente pubblico dalla stessa partecipate, operanti in specifici settori di interesse regionale.

     2. Al fine di garantire, sulle società di cui al comma 1, l’esercizio da parte della Regione, tramite FILSE S.p.A., di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi la Giunta regionale approva uno schema di convenzione da stipularsi con FILSE S.p.A. in riferimento ad ogni società.

     3. Nelle società di cui al comma 1, a partecipazione pubblica plurima, il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi è esercitato dalla Regione, anche in forma associata, previe intese tra i soci, fatte salve specifiche norme di settore.

     4. La Regione può affidare incarichi direttamente, tramite convenzione anche di durata pluriennale, alle società di cui al comma 1, soggette a controllo analogo da parte di Regione, ai sensi dei commi 2 e 3.

     5. Gli enti, le aziende, le agenzie regionali e le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione possono affidare, tramite specifiche convenzioni, prestazioni finalizzate alla produzione di beni e servizi alla FILSE S.p.A. e alle società di cui al comma 1 [41].

 

     Art. 39. (Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell’innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione))

     1. (Omissis) [42].

     2. L’articolo 6 della l. r. 2/2007 è abrogato.

     3. All’articolo 21, comma 3, lettera a) della l.r. 2/2007, le parole “e per la definizione del Piano operativo annuale, di cui all’articolo 6” sono soppresse.

     4. (Omissis) [43].

     5. (Omissis) [44].

 

     Art. 40. (Modifica alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria))

     1. (Omissis) [45].

     2. (Omissis) [46].

 

     Art. 41. (Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione))

     1. (Omissis) [47].

     2. (Omissis) [48].

     3. (Omissis) [49].

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo producono i propri effetti a decorrere dal primo rinnovo dell’incarico di revisori dei conti dei diversi enti regionali.

 

     Art. 42. (Revisore unico dei conti)

     1. La Giunta regionale è autorizzata a modificare gli statuti degli enti ove partecipa, al fine della riduzione ad una unità del numero dei revisori dei conti.

     2. Le disposizioni di cui al presente articolo producono i propri effetti a decorrere dal primo rinnovo dell’incarico di revisore dei conti dei diversi enti regionali.

 

     Art. 43. (Modifica all’articolo 101 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia” e successive modificazioni)

     1. (Omissis) [50].

 

     Art. 44. (Regime transitorio per l’esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di rilievo regionale ed interregionale)

     1. Nelle more della operatività dei distretti idrografici, di cui al Titolo II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in conformità all’articolo 117, comma 3 della Costituzione, la Regione assicura, ai fini della tutela del territorio e delle collettività interessate, la continuità nell’esercizio delle funzioni già svolte dalle autorità di bacino ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), nel rispetto dei provvedimenti, anche legislativi, già assunti in base alla normativa previgente.

     2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, l’Autorità di bacino di rilievo regionale, di cui all’articolo 96 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e l’Autorità di bacino di rilievo interregionale del Fiume Magra, istituita, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183), con Protocollo d’intesa con la Regione Toscana approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Liguria 4 febbraio 1997 n. 10, proseguono nello svolgimento delle funzioni già esercitate. Per l’Autorità di bacino interregionale del Fiume Magra tale continuità è definita d’intesa con la Regione Toscana.

 

     Art. 45. (Modifiche all’articolo 97 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))

     1. (Omissis) [51].

     2. (Omissis) [52].

 

     Art. 46. (Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica) [53]

     1. Fino all’emanazione della normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai piani, ai programmi e alle loro varianti individuati all’articolo 6, commi 2, 3 e 3 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, il cui procedimento sia stato avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni in materia di VAS previste nello stesso d. lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 47. (Copertura spese)

     1. La copertura per le spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l’anno finanziario 2008.

 

     Art. 47 bis. (Norme finali) [54]

     1. In assenza di diversa, specifica disciplina regolamentare interna, adottata ai sensi della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria) e, in ogni caso, sino all’adozione della medesima, in materia di organizzazione e di personale continuano ad applicarsi al Consiglio regionale – Assemblea legislativa le disposizioni di legge regionale.

     2. Il comma 2 e il comma 6 dell’articolo 6 sono soppressi.

 

     Art. 48. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis)


[1] Modifica il comma 1 dell'art. 6 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14.

[2] Modifica il comma 1 bis dell'art. 18 della L.R. 20 giugno 1994, n. 26.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 1 luglio 2008, n. 20.

[4] Comma soppresso dall'art. 47 bis della presente legge, come inserito dall'art. 27 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[5] Comma soppresso dall'art. 47 bis della presente legge, come inserito dall'art. 27 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[6] Modifica il comma 1 bis dell'art. 5 bis della L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

[7] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2017, n. 22. La Corte costituzionale, con sentenza 9 novembre 2018, n. 196, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[8] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 1 luglio 2008, n. 20.

[9] Sostituisce il comma 1 dell'art. 5 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14.

[10] Sostituisce il comma 6 dell'art. 5 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14.

[11] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 49.

[12] Modifica il comma 5 dell'art. 9 della L.R. 24 gennaio 2006, n. 1.

[13] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 2.

[14] Aggiungeva la lettera e bis) al comma 6 dell'art. 18 della L.R. 29 maggio 2007, n. 21.

[15] Sostituisce la lettera b) del comma 2 dell'art. 6 della L.R. 30 novembre 2001, n. 42.

[16] Sostituisce il comma 2 dell'art. 8 della L.R. 30 novembre 2001, n. 42.

[17] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37. Il comma 2 dello stesso art. 34 dispone che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2011, nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.

[18] Modifica il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 21 febbraio 2005, n. 5.

[19] Modifica il comma 1 dell'art. 4 della L.R. 16 novembre 2004, n. 20.

[20] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 7 novembre 2013, n. 33.

[21] Modifica il comma 1 dell'art. 12 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15.

[22] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 12 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15.

[23] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 4 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15.

[24] Modifica il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 31 ottobre 2006, n. 33.

[25] Modifica il comma 3 dell'art. 9 della L.R. 31 ottobre 2006, n. 33.

[26] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 40.

[27] Articolo abrogato dall'art. 120 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

[28] Modifica il testo della L.R. 5 novembre 1993, n. 52.

[29] Modifica il comma 2 dell'art. 26 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 28.

[30] Inserisce il comma 10 bis nell'art. 5 della L.R. 20 novembre 1979 n. 41.

[31] Inserisce i commi 5 bis e 5 ter nell'art. 9 della L.R. 20 novembre 1979 n. 41.

[32] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e così sostituito dall'art. 16 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29. Per la prima applicazione, vedi il comma 2 dello stesso art. 1, L.R. 38/2011.

[33] Comma inserito dall'art. 16 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29.

[34] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38. Per la prima applicazione, vedi il comma 2 dello stesso art. 1, L.R. 38/2011.

[35] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[36] Articolo modificato dall'art. 27 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14, dall'art. 1 della L.R. 20 ottobre 2008, n. 37, dall'art. 20 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63.

[37] Modifica la lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 9 aprile 1985, n. 17.

[38] Modifica il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 9 aprile 1985, n. 17.

[39] Modifica il comma 1 dell'art. 10 della L.R. 28 dicembre 1973, n. 48.

[40] Sostituisce il comma 2 dell'art. 10 della L.R. 28 dicembre 1973, n. 48.

[41] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 20 ottobre 2008, n. 37.

[42] Modifica il comma 1 dell'art. 5 della L.R. 16 gennaio 2007, n. 2.

[43] Modifica la lettera a) del comma 1 dell'art. 26 della L.R. 16 gennaio 2007, n. 2.

[44] Modifica il comma 1 dell'art. 36 della L.R. 16 gennaio 2007, n. 2.

[45] Modifica il comma 3 dell'art. 3 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 42.

[46] Modifica il numero 3 della lettera b) del comma 2 dell'art. 8 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 42.

[47] Modifica gli articoli 3, 5, 8, 17 e 20 della L.R. 28 giugno 1994, n. 28.

[48] Sostituisce la rubrica del Titolo III della L.R. 28 giugno 1994, n. 28.

[49] Sostituisce gli articoli 11, 12, 13 e 15 della L.R. 28 giugno 1994, n. 28.

[50] Sostituisce il comma 5 dell'art. 101 della L.R. 21 giugno 1999, n. 18.

[51] Modifica il comma 15 dell'art. 97 della L.R. 21 giugno 1999, n. 18.

[52] Inserisce il comma 15 bis nell'art. 97 della L.R. 21 giugno 1999, n. 18.

[53] Articolo modificato dall'art. 5 della L.R. 1 luglio 2008, n. 20 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2011, n. 10.

[54] Articolo inserito dall'art. 27 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.