§ 3.2.83 - L.R. 30 novembre 2001, n. 42.
Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:30/11/2001
Numero:42


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Distretto agricolo florovivaistico).
Art. 3.  (Comitato di distretto).
Art. 4.  (Funzioni del Comitato).
Art. 5.  (Programma del Distretto).
Art. 6.  (Progetti finanziabili).
Art. 6 bis.  (Aiuti a favore dei produttori floricoli)
Art. 7.  (Soggetti beneficiari).
Art. 8.  (Sede e spese di funzionamento).
Art. 9.  (Norma finanziaria).
Art. 10.  (Norma transitoria).


§ 3.2.83 - L.R. 30 novembre 2001, n. 42.

Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente.

(B.U. 5 dicembre 2001, n. 12).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Liguria valorizza e sostiene la filiera del florovivaismo costituita dalla produzione, confezionamento, commercializzazione, distribuzione e promozione dei prodotti del comparto.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57 (disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati)), il "Distretto agricolo florovivaistico del Ponente", di seguito denominato "Distretto".

 

     Art. 2. (Distretto agricolo florovivaistico).

     1. Il Distretto è costituito dai territori delle province di Imperia e Savona in quanto presentano le seguenti caratteristiche:

     a) la significativa presenza della superficie agraria dedicata al florovivaismo;

     b) la significativa presenza delle imprese agricole, commerciali e artigiane impegnate nella filiera florovivaistica;

     c) l’esistenza di centri e di strutture per la ricerca, dimostrazione, assistenza tecnica, formazione professionale rivolti agli addetti della filiera;

     d) attività locali a sostegno del processo d’innovazione tecnologica e organizzativa delle imprese della filiera;

     e) radicata presenza di realtà organizzative tra operatori della filiera.

 

     Art. 3. (Comitato di distretto).

     1. E’ istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Comitato del Distretto.

     2. Il Comitato è così costituito:

     a) due esperti designati rispettivamente dalle Province di Imperia e di Savona;

     b) un esperto designato dalla Regione;

     c) due esperti designati da Unioncamere;

     d) (Omissis) [1];

     e) un esperto designato dall’Istituto Regionale per la floricoltura;

     e bis) un esperto designato dal Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - Unità di Ricerca per la Floricoltura e le Specie Ornamentali di Sanremo (CRA–FSO), ex Istituto Sperimentale per la Floricoltura [2];

     e ter) un esperto designato dal Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola di Albenga (CeRSAA) [3];

     f) un esperto designato dall’ente gestore del Mercato dei Fiori di Sanremo;

     g) tre esperti designati dalle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;

     h) due esperti designati congiuntamente dalle organizzazioni di categoria dei commercianti florovivaistici;

     i) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni di categoria degli esportatori fiori;

     j) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni delle imprese artigiane del settore impiantistico e strutture;

     k) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni degli ottenitori di materiale vegetale;

     l) due esperti designati congiuntamente dalle associazioni delle cooperative operanti nel settore florovivaistico;

     m) un esperto designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;

     n) un esperto designato congiuntamente dagli Istituti tecnici agrari presenti sul territorio delle province di Imperia e Savona [4];

     o) un esperto designato dal Presidente della Società Cooperativa Ortofrutticola di Albenga.

     3. Le designazioni devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data d’entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla nomina integrando, ove necessario, le designazioni pervenute.

     4. Il Comitato disciplina le modalità del proprio funzionamento attraverso un regolamento interno approvato a maggioranza dai suoi componenti; tale regolamento definisce inoltre i compiti e le procedure funzionali del Consiglio Direttivo.

     5. Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Consiglio direttivo, che è composto da sette membri compresi il Presidente ed il Vice Presidente [5].

     6. Alle riunioni del Comitato possono partecipare altri esperti del settore florovivaistico invitati di volta in volta dal Presidente.

 

     Art. 4. (Funzioni del Comitato).

     1. Il Comitato costituisce la sede di confronto tra le istituzioni locali e i soggetti pubblici e privati operanti nella filiera sulle politiche del florovivaismo e in particolare:

     a) elabora il programma del distretto di cui all’articolo 5;

     b) formula proposte alla Giunta regionale in merito alle politiche florovivaistiche;

     c) formula proposte alle amministrazioni locali per la definizione dei programmi che interessano il comparto florovivaistico;

     d) favorisce la più ampia conoscenza e la migliore utilizzazione a livello locale degli strumenti di sostegno e di sviluppo del florovivaismo;

     d bis) realizza direttamente azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma del Distretto di cui all’articolo 5 [6].

 

     Art. 5. (Programma del Distretto).

     1. Il Comitato predispone il programma del Distretto, che indica, sulla base di un’analisi della situazione esistente e delle potenzialità di sviluppo, gli obiettivi e gli interventi necessari per lo sviluppo del Distretto.

     2. Gli obiettivi e gli interventi riguardano principalmente:

     a) le azioni tese all’introduzione nelle imprese della filiera delle innovazioni di prodotto e di processo fornite dalla più moderna tecnologia;

     b) la creazione e l’ampliamento di servizi d’assistenza tecnica, divulgazione e informazione nonché di promozione e marketing;

     c) l’introduzione di sistemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale;

     d) ogni altra iniziativa finalizzata allo sviluppo di singoli segmenti e dell’insieme della filiera florovivaistica.

     3. Il programma può individuare interventi straordinari finalizzati al sostegno e allo sviluppo della filiera florovivaistica.

     4. La Giunta regionale verifica la conformità e la coerenza del programma rispetto alla normativa vigente e alla programmazione regionale e lo approva entro sessanta giorni dal suo ricevimento; la Regione può estendere ad altre zone al di fuori del Distretto le azioni o le direttive previste o derivanti dal programma del Distretto.

     5. Il programma ha durata triennale e può essere aggiornato. Gli aggiornamenti sono soggetti ad approvazione della Giunta regionale; il Comitato provvede altresì a trasmettere alla Regione, entro il primo trimestre dell’anno successivo, una relazione dettagliata sulla fase annuale di attuazione del programma, sulle azioni poste in essere e sugli obiettivi raggiunti. A tale relazione deve essere data adeguata pubblicità.

     6. Il programma costituisce quadro di riferimento per la pianificazione territoriale di livello provinciale e comunale ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale) nonché indicazione per la Regione nei programmi relativi al settore florovivaistico, compresi quelli finalizzati all’attivazione di finanziamenti comunitari e nazionali.

 

     Art. 6. (Progetti finanziabili).

     1. Sono finanziabili studi e progettazioni riguardanti gli obiettivi e gli interventi contenuti nel Programma di cui all’articolo 5.

     2. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili:

     a) agli imprenditori agricoli, singoli o associati, e ai soggetti che trasformano o commercializzano i prodotti agricoli nel limite di 100.000,00 euro per beneficiario e per triennio;

     b) ai restanti beneficiari, di cui all’articolo 7, nei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), ai sensi del Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis) [7].

     3. La Regione direttamente o attraverso suoi Enti strumentali, può realizzare progettazioni specifiche con la completa copertura del costo, nel rispetto delle modalità e dei criteri di cui ai commi 4 e 5.

     4. La Giunta regionale, sentito il Comitato di Distretto, determina le modalità e i tempi per la presentazione delle domande da parte dei soggetti beneficiari, nonché i criteri per l’erogazione dei contributi.

     5. Le domande devono essere presentate alla Regione per il tramite del Comitato di Distretto che esprime motivato parere sulla compatibilità con gli indirizzi del Programma. Nel caso in cui il parere non sia stato espresso entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento della richiesta, lo stesso s’intende favorevole.

     6. Gli interventi di cui alle progettazioni, di carattere strutturale, infrastrutturale e di servizio riguardanti i soggetti operanti della filiera florovivaistica sono finanziati con programmi comunitari, statali e regionali, tenuto conto degli obiettivi e delle priorità indicate dal Programma.

 

     Art. 6 bis. (Aiuti a favore dei produttori floricoli) [8]

     1. La Giunta regionale concede agli imprenditori floricoli, nei limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1535/2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 337 del 21 dicembre 2007, aiuti finalizzati alla copertura degli oneri finanziari relativi a prestiti a breve termine connessi a operazioni di commercializzazione di prodotti floricoli.

     2. Per la gestione dei contributi di cui al comma 1 la Giunta regionale costituisce un apposito fondo presso FI.L.S.E. S.p.A.. A tal fine, i rapporti tra Regione e FI.L.S.E. S.p.A. sono regolati da apposita convenzione.

     3. Il fondo di cui al comma 2 può essere incrementato dal contributo di altri soggetti, pubblici o privati. In tal caso, la convenzione è sottoscritta da tutti i soggetti che contribuiscono alla costituzione o all’incremento del fondo.

 

     Art. 7. (Soggetti beneficiari).

     1. Possono presentare richiesta di contributo per gli interventi di cui all’articolo 6 i seguenti soggetti:

     a) imprenditori della filiera florovivaistica singoli o associati anche in forma cooperativa;

     b) centri di ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica;

     c) associazioni e consorzi di tutela e valorizzazione del prodotto;

     d) enti locali e camere di commercio;

     e) consorzi e società miste fra soggetti di cui alle lettere precedenti.

     2. Possono, altresì, usufruire dei servizi più generali del Distretto, nonché presentare richieste di contributo le imprese florovivaistiche della regione, ancorché non ricomprese nel territorio del Distretto, a condizione che le loro attività produttive e commerciali siano comunque in coerenza con il Programma del Distretto.

 

     Art. 8. (Sede e spese di funzionamento).

     1. La sede del Distretto viene indicata con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     2. Le spese di funzionamento e di attività vengono regolate con atto del Consiglio direttivo. La Regione partecipa alle spese di funzionamento e alle spese per lo svolgimento delle attività del Distretto in linea con il proprio programma di cui all’articolo 5, con un contributo massimo per triennio, secondo i limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), ai sensi del Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 [9].

 

          Art. 9. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 30.000.000, pari a euro 15.493,71, in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, concernenti spese correnti per funzioni normali" dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l’anno finanziario 2001 e istituzione, nel medesimo stato di previsione, dei seguenti capitoli:

     - 6730 "Contributi finalizzati allo sviluppo del florovivaismo" con lo stanziamento di lire 15.000.000, pari a euro 7.746,85, in termini di competenza e di cassa;

     - 6731 "Spese per il funzionamento del Distretto" con lo stanziamento di lire 15.000.000, pari a euro 7.746,85, in termini di competenza e di cassa.

     2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

 

     Art. 10. (Norma transitoria).

     1. Gli effetti degli articoli 6, 7 e 8 comma 2 della presente legge decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame di compatibilità da parte della Commissione dell’Unione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo.


[1] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 2012, n. 31.

[2] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 2012, n. 31.

[3] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 2012, n. 31.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 2012, n. 31.

[5] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 18 marzo 2003, n. 12.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2012, n. 31.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 17 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10. Il comma 2 era stato sostituito dall’art. 1 della L.R. 18 marzo 2003, n. 12.

[8] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 21 ottobre 2009, n. 44.

[9] Comma sostituito dall’art. 1 della L.R. 18 marzo 2003, n. 12, dall'art. 17 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 9 agosto 2012, n. 31.