§ 1.6.54 - L.R. 7 febbraio 2012, n. 2.
Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.6 finanze e patrimonio
Data:07/02/2012
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Ambito di applicazione)
Art. 3.  (Patrimonio appartenente agli enti del settore regionale allargato ed agli enti strumentali)
Art. 4.  (Regolamento attuativo)
Art. 5.  (Beni regionali)
Art. 6.  (Classificazione dei beni e sue variazioni)
Art. 7.  (Destinazione dei beni demaniali e patrimoniali)
Art. 8.  (Amministrazione e gestione dei beni demaniali e patrimoniali)
Art. 9.  (Relazione al Consiglio regionale)
Art. 10.  (Fondi di gestione)
Art. 11.  (Demanio regionale)
Art. 12.  (Discipline speciali)
Art. 13.  (Utilizzazione dei beni demaniali)
Art. 14.  (Tutela dei beni)
Art. 15.  (Sdemanializzazione)
Art. 16.  (Funzioni dominicali sul demanio marittimo)
Art. 17.  (Funzioni in materia di demanio idrico)
Art. 18.  (Rinvio)
Art. 19.  (Patrimonio regionale)
Art. 20.  (Utilizzazione dei beni patrimoniali)
Art. 21.  (Oggetto)
Art. 22.  (Concessione di coltivazione)
Art. 23.  (Accesso ai fondi e pubblica utilità)
Art. 24.  (Pertinenze)
Art. 25.  (Cessazione della concessione)
Art. 26.  (Custodia e gestione temporanea)
Art. 27.  (Vigilanza)
Art. 28.  (Inventari)
Art. 29.  (Inventario dei beni demaniali)
Art. 30.  (Inventario dei beni immobili patrimoniali)
Art. 31.  (Beni mobili)
Art. 32.  (Inventario dei beni mobili patrimoniali)
Art. 33.  (Consegnatari dei beni mobili)
Art. 34.  (Aggiornamento del valore dei beni)
Art. 35.  (Acquisizione in proprietà di beni)
Art. 36.  (Donazioni ed altre liberalità)
Art. 37.  (Locazioni, concessioni e comodati passivi)
Art. 38.  (Alienazione dei beni immobili)
Art. 39.  (Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari)
Art. 40.  (Programmi per l’alienazione e la valorizzazione di immobili non strumentali di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali, delle [...]
Art. 41.  (Ulteriori modalità di gestione, valorizzazione e dismissione dei beni regionali)
Art. 42.  (Valorizzazione e dismissione di beni immobili pubblici mediante conferimento a fondi comuni di investimento immobiliare)
Art. 43.  (Permuta di beni immobili)
Art. 44.  (Advisor immobiliare)
Art. 45.  (Dichiarazione di fuori uso di beni mobili)
Art. 46.  (Alienazione e cessione di beni mobili)
Art. 47.  (Uso particolare di beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili)
Art. 48.  (Ulteriori forme di uso particolare dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili)
Art. 49.  (Locazioni attive e altri titoli di disponibilità)
Art. 50.  (Contratti di valorizzazione)
Art. 51.  (Norme transitorie)
Art. 52.  (Abrogazioni)
Art. 53.  (Norma finanziaria)
Art. 54.  (Entrata in vigore del Capo II del Titolo III)


§ 1.6.54 - L.R. 7 febbraio 2012, n. 2.

Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio

(B.U. 15 febbraio 2012, n. 1)

 

TITOLO I

FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1. (Finalità) [1]

     1. La presente legge disciplina la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale e i contratti di acquisizione e di disposizione dei beni, in armonia con la disciplina comunitaria e statale vigente, nel rispetto dell’autonomia patrimoniale del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione)

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano al demanio e al patrimonio della Regione Liguria e al demanio marittimo qualora acquisito a seguito dell’attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni ed integrazioni nonché, con esclusione di quanto disposto dal Titolo III, al patrimonio degli enti appartenenti al settore regionale allargato, come individuati dall’articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2006) e successive modificazioni e integrazioni e degli enti strumentali della Regione Liguria. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 1995, n. 10 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle altre aziende del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili, e le norme in materia di edilizia residenziale pubblica [2].

     2. Gli organi regionali e i dirigenti regionali, indicati nei successivi articoli, debbono intendersi sostituiti con gli organi e i dirigenti corrispondenti degli enti interessati, individuati in base ai rispettivi ordinamenti.

     3. Gli enti di cui al comma 1, nel rispetto della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 4, possono disciplinare la materia del patrimonio in relazione ai profili organizzativi e contabili propri dei rispettivi ordinamenti.

 

     Art. 3. (Patrimonio appartenente agli enti del settore regionale allargato ed agli enti strumentali)

     1. Al fine di ottimizzare l’amministrazione del patrimonio degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali della Regione Liguria, la Giunta regionale stabilisce indirizzi in materia di acquisizione, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare dei suddetti enti.

     2. Gli enti di cui al comma 1 e le società controllate direttamente ed indirettamente dalla Regione sono tenuti a comunicare annualmente alla struttura regionale di cui all’articolo 8, comma 1, i dati relativi ai beni del proprio patrimonio, secondo le modalità e le tempistiche indicate dal regolamento di cui all’articolo 4.

     3. Sono fatte comunque salve le disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica.

 

     Art. 4. (Regolamento attuativo) [3]

     1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce la disciplina esecutiva ed attuativa della presente legge.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 5. (Beni regionali) [4]

     1. I beni di proprietà della Regione, disciplinati dalla presente legge, costituiscono il demanio e il patrimonio regionale ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

     2. Il regime giuridico dei beni del demanio e del patrimonio regionale si applica anche ai diritti demaniali su beni altrui e ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti ai sensi dell’articolo 825 del codice civile.

 

     Art. 6. (Classificazione dei beni e sue variazioni) [5]

     1. Alla classificazione dei beni regionali si provvede all’atto dell’acquisizione assegnandoli ad una delle categorie di cui agli articoli 11 e 19 avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione dei singoli beni, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di cui all’articolo 4.

     2. La classificazione di un bene è modificata nel caso di variazione dei relativi presupposti secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 4.

     3. Può essere modificata anche la classificazione di singoli beni che costituiscano pertinenza di complessi immobiliari appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile regionale qualora risulti essere venuto meno il collegamento funzionale di tali beni con le finalità del complesso cui appartengono.

     4. Il regolamento di cui all’articolo 4 stabilisce le modalità di ricognizione periodica dei valori dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio regionale.

 

     Art. 7. (Destinazione dei beni demaniali e patrimoniali)

     1. I beni demaniali e patrimoniali indisponibili possono essere destinati:

     a) all’uso generale secondo la natura e le caratteristiche del bene;

     b) all’uso diretto da parte dell’Amministrazione regionale;

     c) ad un uso particolare compatibilmente con la natura e col rispetto della pubblica destinazione secondo quanto stabilito dagli articoli 47 e seguenti.

     2. I beni appartenenti al demanio regionale, ad esclusione del demanio marittimo, idrico ed aeroportuale, purché non essenziali per lo svolgimento delle attività della Regione, possono essere trasferiti in proprietà ai comuni, alle province ed alle città metropolitane con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa statale e della presente legge.

     3. I beni appartenenti al demanio marittimo possono essere assegnati in consegna ai sensi degli articoli 34 del codice della navigazione e 36 del regolamento per la navigazione marittima a comuni, province ed enti del settore regionale allargato per usi di pubblico interesse.

     4. I beni immobili demaniali e patrimoniali trasferiti ai sensi della presente legge restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici.

     5. Nel caso previsto dal comma 2 sui beni immobili trasferiti è apposto un vincolo di destinazione all’uso indicato, soggetto a trascrizione nei pubblici registri a cura e spese del beneficiario.

 

     Art. 8. (Amministrazione e gestione dei beni demaniali e patrimoniali)

     1. La struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio esercita le funzioni dominicali relative ai beni di cui all’articolo 5 secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 4, ferme restando le competenze tecniche attribuite ad altre strutture regionali in materia di beni demaniali e di patrimonio indisponibile forestale.

     2. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio provvede alla stipulazione degli atti di cui agli articoli 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Il regolamento di cui all’articolo 4 disciplina i casi e le modalità di delega alla stipula degli atti da parte del dirigente.

     3. Tutti gli atti pubblici di compravendita immobiliare di cui alla presente legge e gli atti ad essi prodromici sono ricevuti dall’Ufficiale rogante di cui agli articoli 30 e seguenti della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni) e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 9. (Relazione al Consiglio regionale)

     1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria una relazione sull’amministrazione e sulla gestione dei beni demaniali e patrimoniali della Regione Liguria e degli enti di cui all’articolo 3, comma 1.

     2. Dalla relazione di cui al comma 1 sono esclusi i beni destinati ad edilizia residenziale pubblica come individuati dalla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo) e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 10. (Fondi di gestione)

     1. Al fine di provvedere alla valorizzazione, dismissione e gestione di immobili la cui riqualificazione e rifunzionalizzazione assuma rilevanza strategica per l’economia e la società ligure, la Giunta regionale può avvalersi della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (FI.L.S.E. S.p.A.) o di società da questa controllate, anche costituendo presso le stesse appositi fondi ovvero utilizzando altri strumenti di gestione patrimoniale secondo le modalità previste nel regolamento di cui all’articolo 4.

     2. La Giunta regionale fornisce le indicazioni necessarie per l’operatività dei fondi, per l’utilizzo degli strumenti di gestione di cui al comma 1, e svolge le funzioni dominicali in relazione agli immobili afferenti i predetti fondi.

     3. Le società di cui al comma 1 presentano alla struttura regionale di cui all’articolo 8, comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, una rendicontazione sull’attività svolta nel corso dell’anno precedente; tale rendicontazione confluisce nella relazione di cui all’articolo 9.

 

TITOLO III

DEMANIO

 

CAPO I

NORME GENERALI E COMUNI

 

     Art. 11. (Demanio regionale)

     1. Il demanio regionale è costituito dai seguenti beni, se appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo:

     a) le strade, le autostrade e le strade ferrate e le relative pertinenze;

     b) gli aerodromi e le relative pertinenze;

     c) il lido, la spiaggia, i porti, le rade, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente col mare, i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo e le relative pertinenze;

     d) tutte le acque sotterranee e le acque superficiali ancorché non estratte dal sottosuolo anche raccolte in invasi e cisterne compresi gli alvei e le rive che delimitano le stesse nonché le relative pertinenze;

     e) gli acquedotti di proprietà regionale, le opere idrauliche e di bonifica, le infrastrutture idriche e le relative pertinenze;

     f) gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia;

     g) le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;

     h) gli altri beni assoggettati dalle leggi vigenti al regime del demanio pubblico.

 

     Art. 12. (Discipline speciali)

     1. I beni del demanio regionale restano assoggettati alle disposizioni del codice civile, del codice della navigazione e delle leggi statali e regionali di settore, nonché alla normativa comunitaria con particolare riguardo a quella posta a tutela della concorrenza.

 

     Art. 13. (Utilizzazione dei beni demaniali)

     1. I beni del demanio regionale possono essere utilizzati per finalità pubbliche diverse da quelle che ne hanno determinato la demanialità, purché esse siano compatibili con la natura del bene e siano funzionali al conseguimento di finalità di tutela del territorio, del paesaggio, dell’ambiente e dell’economia ligure.

     2. Sui beni del demanio regionale non possono essere costituiti diritti a favore di terzi, salvo il caso di autorizzazione all’uso temporaneo ovvero di concessioni in uso dei beni stessi, purché da ciò non derivi alcun pregiudizio alla continuità della loro funzione pubblica.

     3. Gli articoli 47 e seguenti e il regolamento di cui all’articolo 4 disciplinano regole e procedure per l’attribuzione dei beni demaniali a soggetti pubblici o privati mediante concessione, tenuto conto della rilevanza dell’utilizzo proposto.

     4. Le autorizzazioni all’uso temporaneo di beni demaniali sono disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 4.

 

     Art. 14. (Tutela dei beni)

     1. Per la tutela dei beni del demanio regionale, ai sensi dell’articolo 823 del codice civile, si procede di norma in via amministrativa mediante provvedimenti di autotutela decisoria ed esecutiva secondo la procedura definita dal regolamento di cui all’articolo 4, salvo quanto previsto da norme speciali di settore. Il relativo atto, notificato ai soggetti interessati, intima il ripristino della situazione di diritto o di fatto ed indica, in caso di inosservanza, i successivi adempimenti dell’Amministrazione regionale volti ad assicurare la tutela del bene.

     2. I soggetti concessionari di beni demaniali sono tenuti, pena decadenza della concessione, a fornire notizia alla Regione, entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 4, circa le situazioni che determinano la necessità di agire in difesa della proprietà e del possesso del bene demaniale.

     3. Ove il bene del demanio regionale sia assegnato a qualsiasi titolo agli enti locali, l’azione di autotutela è esercitata dall’ente assegnatario, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 4.

     4. Qualora gli enti locali di cui al comma 3 non esercitino l’azione di autotutela il Presidente della Giunta regionale invita per iscritto l’ente inadempiente a voler provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni entro il quale l’ente potrà far pervenire alla Regione una memoria scritta contenente le proprie motivazioni. Decorsi i trenta giorni, il Presidente della Regione adotta i provvedimenti per l’esercizio delle azioni di autotutela.

     5. E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione e dei soggetti di cui al comma 3 di valersi dei mezzi ordinari a tutela della proprietà e del possesso dei beni.

 

     Art. 15. (Sdemanializzazione)

     1. Fatte salve le vigenti disposizioni di legge settoriali, il passaggio dei beni dal demanio regionale al patrimonio della Regione avviene mediante provvedimento della Giunta regionale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nel sito internet della Regione e mediante affissione all’albo pretorio del Comune ove si trova il bene.

     2. (Omissis) [6].

     3. (Omissis) [7].

     4. E’ fatto salvo quanto disposto in tema di sdemanializzazioni dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO ED IDRICO

 

     Art. 16. (Funzioni dominicali sul demanio marittimo) [8]

     1. La Regione esercita le funzioni dominicali sul demanio marittimo finalizzate a garantire la conservazione dei beni demaniali ed il loro miglior utilizzo rispondente all’interesse pubblico, anche attraverso azioni di valorizzazione.

     2. L’esercizio delle funzioni dominicali avviene nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e di salvaguardia e tutela del paesaggio secondo le indicazioni previste negli atti di programmazione e di pianificazione territoriale regionali, nonché secondo i criteri della gestione integrata della costa.

     3. Il regolamento di cui all’articolo 4 fissa i criteri e le modalità di gestione per l’esercizio delle funzioni dominicali, con particolare riferimento al regime delle concessioni demaniali marittime.

 

     Art. 17. (Funzioni in materia di demanio idrico) [9]

     1. La Regione esercita le funzioni connesse alla titolarità dei beni del demanio idrico trasferiti in proprietà per effetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri assunti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del d.lgs. 85/2010.

     2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) la funzionalità idraulica e la salvaguardia ambientale anche ai fini della conservazione della biodiversità;

     b) la conformità agli strumenti di pianificazione di bacino;

     c) la tutela della risorsa idrica ai fini di un utilizzo razionale e sostenibile nel rispetto degli strumenti di pianificazione di settore.

     3. In sede di rilascio delle concessioni del demanio idrico l’Autorità competente procede nel rispetto dei criteri fissati al comma 2.

     4. Il regolamento di cui all’articolo 4 stabilisce i criteri, gli indirizzi e le procedure per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la definizione dei canoni e delle spese istruttorie.

 

     Art. 18. (Rinvio)

     1. Le disposizioni di cui al presente Capo di applicano salva la compatibilità con le diverse disposizioni statali e regionali di settore.

 

TITOLO IV

PATRIMONIO INDISPONIBILE E DISPONIBILE

 

CAPO I

NORME GENERALI E COMUNI

 

     Art. 19. (Patrimonio regionale)

     1. Il patrimonio regionale è costituito dai beni mobili ed immobili non facenti parte del demanio, appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo, e si distingue in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.

     2. Il patrimonio indisponibile è costituito dai beni mobili ed immobili delle categorie indicate dall’articolo 826, commi 2 e 3, del codice civile, destinati ad un pubblico servizio, nonché dai beni mobili od immobili diretti al perseguimento di specifiche finalità pubbliche di interesse regionale e da tutti gli altri beni definiti tali dalle leggi vigenti.

     3. Le acque minerali sorgenti e termali esistenti nel territorio della Regione appartengono al patrimonio indisponibile regionale.

     4. Ai beni costituenti il patrimonio indisponibile regionale si applicano le forme di tutela di cui all’articolo 14.

     5. Gli altri beni materiali ed immateriali di proprietà della Regione costituiscono il patrimonio disponibile regionale.

 

     Art. 20. (Utilizzazione dei beni patrimoniali)

     1. I beni facenti parte del patrimonio indisponibile regionale possono essere attribuiti a soggetti pubblici e privati mediante concessione ai sensi degli articoli 47 e seguenti e di quanto disposto dal regolamento di cui all’articolo 4, tenuto conto della destinazione del bene e dell’interesse pubblico.

     2. Il regolamento di cui all’articolo 4 disciplina i procedimenti per la disposizione dei beni facenti parte del patrimonio disponibile.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE MINERALI

 

     Art. 21. (Oggetto)

     1. La Regione promuove la razionale utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, tutelando e valorizzando al contempo:

     a) l’assetto ambientale ed idrogeologico dei territori interessati;

     b) l’utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse idriche presenti sul territorio regionale;

     c) il complessivo sviluppo sostenibile, sia economico che sociale dei territori interessati.

     2. Il presente Capo disciplina la coltivazione e l’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, presenti nella Regione.

     3. La coltivazione si esercita attraverso lo strumento della concessione a titolo oneroso ed a tempo determinato.

 

     Art. 22. (Concessione di coltivazione)

     1. La coltivazione dei giacimenti di acque minerali, di sorgente e termali, che abbiano ottenuto il riconoscimento, è subordinata al conseguimento della relativa concessione, la cui durata massima non può essere superiore ai trenta anni ed è anche proporzionata all’ammontare degli investimenti programmati.

     2. La concessione di cui al comma 1 è rilasciata dal dirigente competente in materia di demanio e patrimonio a soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 4, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica.

     3. La concessione non può essere rilasciata:

     a) qualora il richiedente sia in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o in altra situazione equiparata ai sensi dell’ordinamento civilistico vigente;

     b) qualora sia iniziata, a carico del richiedente, alcuna delle procedure di cui alla lettera a);

     c) qualora il richiedente abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incide sulla sua moralità professionale;

     d) qualora il richiedente risulti non avere ottemperato agli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro ovvero agli obblighi derivanti dai relativi contratti collettivi di lavoro applicabili.

     4. La concessione deve contenere gli elementi previsti dal comma 3 dell’articolo 47 e quelli indicati nel regolamento di cui all’articolo 4.

     5. La coltivazione del giacimento deve essere mantenuta in attività durante il periodo della concessione. Qualora ricorrano fondati motivi la Regione può consentirne la sospensione fermo restando l’obbligo del concessionario di garantire la regolare manutenzione delle opere e degli impianti.

     6. Il concessionario deve corrispondere alla Regione un canone annuo anticipato di euro 30,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie compresa nell’area della concessione. Il concessionario, inoltre, dovrà corrispondere alla Regione un diritto proporzionale annuo pari a euro 1,00 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti. Tale diritto non è dovuto per le quantità di acqua o derivati imbottigliati con sistemi di vuoto a rendere. Gli importi previsti dal presente comma possono essere aggiornati con successivi provvedimenti della Giunta regionale.

     7. La Regione dà comunicazione ai comuni, alla Provincia e alla Camera di Commercio interessati per territorio dell’assentimento in concessione del giacimento.

     8. Il concessionario qualora la concessione venga meno per qualsiasi motivo, deve fare consegna alla Regione del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze.

     9. Il concessionario presenta annualmente alla Regione, con le modalità previste nel regolamento di cui all’articolo 4, una relazione sull’andamento dell’attività produttiva e il programma dei lavori e degli investimenti che intende effettuare nell’anno successivo.

     10. La concessione non è trasferibile ad altro soggetto senza la preventiva autorizzazione della Regione Liguria rilasciata secondo quanto indicato dal regolamento di cui all’articolo 4 [10].

 

     Art. 23. (Accesso ai fondi e pubblica utilità)

     1. I proprietari e possessori di fondi compresi nel perimetro della concessione non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alle apposizioni di termini relativi ed ai lavori necessari per lo sfruttamento del giacimento, ivi comprese le opere di nuova captazione. E’ fatto salvo il diritto al risarcimento spettante per gli eventuali danni subiti.

     2. Entro il perimetro della concessione le specifiche opere per la protezione igienico-sanitaria e idrogeologica, per la captazione, l’adduzione e il contenimento delle acque, come individuate dalla Regione, sono considerate di pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 24. (Pertinenze)

     1. Costituiscono pertinenze tutti gli impianti fissi interni ed esterni per la captazione e condotta dell'acqua allo stabilimento di produzione, i macchinari per il sollevamento dell'acqua stessa, le opere e gli impianti destinati alla raccolta e distribuzione dell'acqua nonché le vasche, gli impianti, le opere e le attrezzature necessarie per la conservazione del fango. Costituiscono altresì, pertinenza i beni indicati nell'articolo 23, comma 1, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione nelle miniere del Regno) e successive modificazioni e integrazioni per quanto non espressamente indicato nel capoverso precedente.

     2. Non costituiscono pertinenze le attrezzature separabili dal giacimento senza alcun pregiudizio anche di carattere esclusivamente economico e gli impianti ed edifici di natura esclusivamente alberghiera, sanitaria e produttiva.

 

     Art. 25. (Cessazione della concessione)

     1. La concessione cessa:

     a) per scadenza del termine;

     b) per rinuncia;

     c) per decadenza;

     d) per revoca.

     2. La rinuncia è comunicata alla Regione secondo le modalità previste nel regolamento di cui all’articolo 4.

     3. La decadenza è pronunciata, secondo il procedimento previsto dal regolamento di cui all’articolo 4, dal dirigente competente in materia di demanio e patrimonio qualora il concessionario:

     a) non adempia a specifici obblighi stabiliti nel provvedimento di concessione, a pena di decadenza;

     b) non risulti più in possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della concessione;

     c) non abbia corrisposto, per almeno due annualità, il canone concessorio;

     d) non abbia mantenuto in attività, per oltre tre mesi, il giacimento oggetto della concessione, in assenza di un giustificato motivo comunicato alla Regione secondo le modalità previste nel regolamento di cui all’articolo 4;

     e) non ottenga ovvero perda le autorizzazioni sanitarie e di altro carattere, necessarie per l’esercizio dell’attività di estrazione di acque minerali o termali.

     4. La revoca della concessione è pronunciata dal dirigente di cui al comma 3 qualora sussistano motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto, o di nuova valutazione dell’interesse originario.

 

     Art. 26. (Custodia e gestione temporanea)

     1. Successivamente alla cessazione della concessione, per qualsiasi causa, il dirigente competente in materia di demanio e patrimonio adotta i provvedimenti più opportuni per la custodia e gestione temporanea del bene e impartisce le opportune cautele per la rimozione, da parte del concessionario cessato, degli oggetti destinati alla coltivazione e separabili senza pregiudizio delle risorse.

     2. Qualora sia presentata una unica istanza per un nuovo conferimento della concessione, il dirigente di cui al comma 1 può affidare, in via temporanea e precaria e comunque per non oltre un anno, la custodia e la gestione dei beni e delle relative pertinenze al richiedente. Qualora siano presentate più istanze per un nuovo conferimento della concessione, il dirigente di cui al comma 1 può affidare, in via temporanea e precaria e comunque per non oltre un anno, la custodia e la gestione dei beni e delle relative pertinenze a uno dei richiedenti che offra adeguate garanzie tecniche ed economiche sulla base dei criteri individuati nel regolamento di cui all’articolo 4. L’incarico di custodia non costituisce titolo preferenziale per l’assentimento della concessione [11].

 

     Art. 27. (Vigilanza)

     1. Il compito di vigilare sul corretto utilizzo delle fonti e sulla buona conservazione delle pertinenze di cui all’articolo 24 è affidato al Comune nel quale ricadono territorialmente i giacimenti di cui all’articolo 22. I rapporti tra Regione e Comune sono disciplinati da apposita convenzione.

     2. L’attività di vigilanza può essere svolta in forma associata tra i comuni per i quali sono state attivate o previste le forme associative delle funzioni ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dell’articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 [12].

     3. I soggetti competenti individuati ai sensi dei commi 1 e 2 inviano alla Regione annualmente una relazione sull’attività svolta e sullo stato delle fonti e delle pertinenze, da inserire nel documento di cui all’articolo 9, secondo quanto indicato nel regolamento di cui all’articolo 4.

     4. Il canone concessorio di cui all’articolo 22, comma 6, è corrisposto a titolo di rimborso spese per le attività di vigilanza sostenute dai soggetti individuati ai sensi dei commi 1 e 2.

 

TITOLO V

SCRITTURE PATRIMONIALI

 

     Art. 28. (Inventari)

     1. I beni di proprietà della Regione sono iscritti in appositi inventari, tenuti ed aggiornati, anche nella forma del supporto informatico, dalla struttura competente in materia di demanio e patrimonio, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 33, comma 3.

     2. Al fine dell’iscrizione delle variazioni negli inventari, tutti gli atti di acquisto e di alienazione di beni mobili ed immobili ed ogni altro atto che comporti modificazione dello stato patrimoniale della Regione sono comunicati alla struttura competente in materia di demanio e patrimonio nei termini stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 4.

 

     Art. 29. (Inventario dei beni demaniali)

     1. L’inventario dei beni immobili del demanio regionale contiene, di norma, i seguenti dati:

     a) classificazione;

     b) numero progressivo e data di carico;

     c) descrizione e caratteristiche del bene;

     d) estensione, ubicazione ed altri dati catastali;

     e) titolo di provenienza;

     f) valore d’acquisizione o di stima;

     g) eventuali concessioni assentite;

     h) elementi eventualmente individuati dal regolamento di cui all’articolo 4.

     2. Per i restanti beni appartenenti al demanio l’inventario reca lo stato descrittivo e di consistenza dei beni stessi, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 4.

 

     Art. 30. (Inventario dei beni immobili patrimoniali)

     1. L’inventario dei beni immobili del patrimonio regionale contiene, di norma, le indicazioni di cui all’articolo 29, comma 1, ed i seguenti dati:

     a) servitù, pesi ed oneri di cui l’immobile sia eventualmente gravato;

     b) finalità cui l’immobile è destinato.

 

     Art. 31. (Beni mobili)

     1. I beni mobili si classificano sulla base delle categorie e dei criteri individuati dal regolamento di cui all’articolo 4.

     2. I beni mobili appartenenti al patrimonio indisponibile possono essere trasferiti in proprietà ad enti pubblici per l’esercizio delle proprie finalità istituzionali con provvedimento della Giunta regionale.

 

     Art. 32. (Inventario dei beni mobili patrimoniali)

     1. I beni mobili patrimoniali sono iscritti negli inventari di cui all’articolo 28 che ne evidenziano i movimenti di carico e scarico, fatto salvo quanto stabilito al comma 2.

     2. I materiali di normale consumo ed i beni durevoli, come individuati dal regolamento di cui all’articolo 4, il cui valore d’acquisto non superi la soglia stabilita dal regolamento medesimo, sono iscritti in appositi elenchi. Fanno eccezione i beni che, pur avendo singolarmente un valore inferiore alla predetta soglia, costituiscono un’universalità di mobili.

     3. L’inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni:

     a) classificazione;

     b) numero progressivo e data di carico;

     c) descrizione del bene secondo la natura e la specie;

     d) destinazione;

     e) valore d’acquisizione o di stima;

     f) elementi eventualmente individuati dal regolamento di cui all’articolo 4.

 

     Art. 33. (Consegnatari dei beni mobili)

     1. I beni mobili della Regione sono dati, di regola, in consegna a dipendenti regionali (consegnatari) che ne divengono responsabili per obbligo di vigilanza. A detti consegnatari si applicano le norme relative agli agenti contabili.

     2. Qualora beni mobili di proprietà regionale siano dati in uso ad altri soggetti pubblici o privati, i dipendenti degli stessi soggetti possono essere nominati consegnatari dei beni utilizzati.

     3. Ogni consegnatario tiene in evidenza, con apposite scritture, i beni mobili secondo le quantità ed i valori nonché le classificazioni stabilite; registra in carico gli oggetti di nuova introduzione e a scarico quelli estratti. A tal fine egli deve tenere l’inventario, il libro giornale, le note di variazione ed i buoni di carico e scarico. La diminuzione, la perdita e l’alienazione a qualsiasi titolo degli oggetti in consegna devono essere giustificate in base alle norme vigenti.

     4. Il regolamento di cui all’articolo 4 stabilisce ulteriori disposizioni circa la classificazione dei beni mobili, la tenuta delle scritture patrimoniali e lo svolgimento dell’incarico di consegnatario.

 

     Art. 34. (Aggiornamento del valore dei beni)

     1. La struttura regionale competente, a scadenze periodiche, con le modalità e le tempistiche previste dal regolamento di cui all’articolo 4, provvede all’aggiornamento del valore dei beni iscritti negli inventari, in armonia con la vigente normativa statale di contabilità pubblica.

     2. Ai fini di cui al comma 1, i valori dei beni immobili di cui agli articoli 29 e 30, nel caso manchi la relativa stima, sono desunti, ove possibile, dai parametri medi forniti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni.

 

TITOLO VI

ACQUISIZIONE DEI BENI

 

     Art. 35. (Acquisizione in proprietà di beni)

     1. L’acquisizione di beni immobili al patrimonio regionale è effettuata mediante provvedimento della Giunta regionale secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 4.

     2. Nel caso di acquisto di beni immobili, il regolamento di cui all’articolo 4 stabilisce i casi in cui si procede mediante trattativa privata ovvero mediante pubblico incanto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rispettivamente ai sensi dell’articolo 92 e dell’articolo 63 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e successive modificazioni e integrazioni.

     3. L’acquisto di beni mobili al patrimonio regionale è effettuato mediante provvedimento della struttura regionale competente in materia di gare e contratti ovvero dell’economo della Giunta regionale ai sensi della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 36. (Donazioni ed altre liberalità)

     1. Le donazioni, le eredità ed i legati in favore della Regione sono accettate o rinunciate con provvedimento della Giunta regionale, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 4.

     2. Le donazioni in denaro sono acquisite al patrimonio della Regione Liguria, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 4.

 

     Art. 37. (Locazioni, concessioni e comodati passivi)

     1. All’acquisizione di beni immobili in locazione, concessione o comodato passivi provvede il dirigente della struttura competente in materia di demanio e patrimonio sulla base delle indicazioni della Giunta regionale, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 4, che definisce anche i casi in cui si ricorre, per le locazioni passive, alla trattativa privata o al pubblico incanto.

 

TITOLO VII

ALIENAZIONI, PERMUTE E VALORIZZAZIONI

 

     Art. 38. (Alienazione dei beni immobili)

     1. L’alienazione dei beni immobili, qualunque sia il loro valore, è disposta dalla Giunta regionale. I beni immobili regionali demaniali, a norma dell’articolo 822 del codice civile, possono essere alienati nei limiti e con le modalità stabilite dalla vigente legislazione in materia.

     2. Il prezzo base dell’immobile da alienare è stabilito mediante stima effettuata dagli uffici regionali, da enti strumentali della Regione, da società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, da Agenzie statali abilitate a tale funzione o da enti o istituti universitari. Allorquando lo richiedano ragioni di urgenza o di complessità della stima, la stessa può essere affidata ad un professionista privato che redige apposita perizia giurata. Il regolamento di cui all’articolo 4 stabilisce le modalità con cui sono effettuate le stime di cui al presente comma.

     3. All’alienazione si provvede mediante pubblico incanto, salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, con le modalità determinate dal regolamento di cui all’articolo 4.

     4. Si può procedere all’alienazione dei beni immobili mediante trattativa privata nei seguenti casi:

     a) quando l’ammontare del prezzo di cui al comma 2 non superi euro 150.000,00, importo che potrà essere aggiornato ai sensi e con le modalità riportate nel regolamento di cui all’articolo 4;

     b) quando il pubblico incanto sia andato deserto, salvo quanto previsto dai commi 8, 9 e 10;

     b bis) quando i beni vengano alienati ad un soggetto privato che opera senza fini di lucro, che intenda utilizzare l’immobile per un uso asservito al perseguimento di finalità istituzionali, di interesse generale o di carattere sociale individuate dalla Regione [13].

     5. Si procede all’alienazione di beni immobili regionali mediante trattativa privata con un unico interlocutore nei seguenti casi:

     a) quando i beni vengano alienati ad un ente pubblico, che intenda utilizzare l’immobile per un uso asservito al perseguimento di finalità istituzionali, di interesse generale o di carattere sociale individuate dalla Regione [14];

     b) quando i beni vengano alienati a società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione, che intendano utilizzare l’immobile per un uso asservito al perseguimento di finalità statutarie;

     c) (Omissis) [15];

     d) quando i beni vengano alienati ad enti appartenenti al settore regionale allargato o ad enti strumentali della Regione, i quali li utilizzino per il perseguimento di proprie finalità istituzionali anche mediante alienazione o permuta;

     e) nel caso in cui trovi applicazione quanto disposto dai commi 8, 9 e 10.

     6. Nei casi previsti dal comma 5, lettere a) e b), sui beni immobili alienati è apposto un vincolo, almeno ventennale, di destinazione all’uso indicato, soggetto a trascrizione nei pubblici registri a cura e spese dell’acquirente.

     7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all’istituzione di servitù passive ed enfiteusi.

     8. Ad avvenuta approvazione della legge regionale di bilancio, enti pubblici o soggetti privati possono, in relazione ai beni riportati nel Piano di cui all’articolo 39, comma 1, per i quali è prevista l’alienazione e non sia ancora stata avviata la procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 3, ovvero la stessa sia andata deserta, presentare una proposta irrevocabile di acquisto garantita, avente validità non inferiore a centottanta giorni, che è sottoposta ad esame di congruità da parte di uno dei soggetti di cui al comma 2, primo periodo, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della proposta medesima.

     9. Nel caso in cui il valore indicato nella proposta di acquisto di cui al comma 8 risulti congruo, il medesimo costituirà base d’asta ai fini dell’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 3, che sono avviate entro sessanta giorni dal ricevimento dell’esame di congruità delle proposte di cui al comma 8.

     10. Qualora il pubblico incanto sia andato deserto la Regione può alienare il bene al soggetto che ha presentato la proposta irrevocabile d’acquisto di cui al comma 8.

 

     Art. 39. (Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari)

     1. La Giunta regionale, entro il 31 agosto di ogni anno, individua, con proprio provvedimento, le proposte relative ai beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali da inserire nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dei beni immobili di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali della Regione [16].

     2. Per ogni bene vengono riportati i seguenti elementi:

     a) l’ubicazione;

     b) i dati catastali;

     c) la disciplina urbanistico – edilizia, paesistica e territoriale vigente nella relativa area e, in particolare, la destinazione d’uso ammessa e la nuova destinazione d’uso proposta con specificazione dei relativi parametri urbanistico – edilizi, qualora ne sia proposta variante sulla base di quanto disposto dalla vigente disciplina statale e regionale in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico;

     d) il valore del bene;

     e) l’ipotesi di alienazione o di valorizzazione.

     3. Il provvedimento di cui al comma 1 viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e depositato a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale dei comuni interessati per quindici giorni consecutivi, previo avviso da affiggersi all’albo pretorio; nei successivi quindici giorni chiunque può presentare alla Regione osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

     4. Entro il 15 novembre di ogni anno la Giunta regionale approva il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dei beni immobili di proprietà della Regione, di cui all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene allegato al bilancio di previsione del successivo esercizio finanziario. I beni inclusi nel Piano sono alienati con le modalità di cui all’articolo 38.

     5. L’inserimento dei beni nel Piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile ai sensi della vigente disciplina statale in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

     6. Il valore di cui al comma 2, lettera d), di ciascun bene è determinato mediante una stima sintetica al più probabile prezzo di mercato in base ai parametri forniti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare di cui all’articolo 64, comma 3, del d.lgs. 300/1999 e successive modificazioni e integrazioni; qualora il citato Osservatorio non fornisca i dati necessari il valore è desunto dal Conto generale del patrimonio della Regione Liguria, redatto ai sensi della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

     7. Ai fini dell’alienazione dei beni inclusi nel Piano di cui al comma 1 la stima è effettuata dai soggetti di cui all’articolo 38, comma 2.

     7 bis. In casi di particolare necessità ed urgenza, la Giunta regionale può approvare le integrazioni o modificazioni al Piano di cui al comma 1, predisposte sulla base dei criteri e con le modalità stabilite dal presente articolo [17].

     7 ter. Gli enti appartenenti al settore regionale allargato e gli enti strumentali della Regione, qualora intendano inserire beni di proprietà nel Piano di cui al comma 1, lo comunicano alla Regione con le modalità stabilite dalla Giunta regionale [18].

 

     Art. 40. (Programmi per l’alienazione e la valorizzazione di immobili non strumentali di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali, delle province e dei comuni e per il mutamento della destinazione d’uso urbanistica)

     1. Gli immobili non strumentali di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali, nonché delle aziende pubbliche di servizi alla persona, di FI.L.S.E. e delle sue società controllate, in qualità di mandatarie di Regione o di altri enti pubblici, delle province, dei comuni possono essere inseriti in un programma di alienazioni e valorizzazioni immobiliari, approvato ogni anno, rispettivamente, dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, dalla Provincia e dal Comune ed avente ad oggetto i beni immobili non strumentali all’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, ivi compresi quelli per i quali la funzione a servizio pubblico sia venuta meno a seguito di cessazione della relativa funzione [19].

     2. A tali programmi si applicano le disposizioni per la valorizzazione del patrimonio pubblico da alienare previste dalla vigente normativa statale e regionale.

 

     Art. 41. (Ulteriori modalità di gestione, valorizzazione e dismissione dei beni regionali)

     1. La Giunta regionale, tenuto conto della normativa vigente in materia di beni pubblici, con proprio provvedimento individua i beni regionali, nonché quelli del settore regionale allargato ai fini di operazioni di cartolarizzazione, valorizzazione e dismissione e determina i criteri e le modalità con i quali procedere a dette operazioni, anche avvalendosi di soggetti terzi, secondo le procedure individuate nel regolamento di cui all’articolo 4.

     2. Ai trasferimenti effettuati in attuazione del comma 1 si applicano le disposizioni previste dalla legislazione tributaria in materia di trasferimenti o conferimenti di beni degli enti pubblici.

     3. Gli interventi di valorizzazione effettuati su beni regionali o di interesse regionale possono essere dichiarati, con provvedimento della Giunta regionale, di preminente interesse regionale.

     4. In relazione agli interventi di cui al comma 3 tutti i pareri, autorizzazioni, assensi in qualsiasi modo indicati, nelle funzioni oggetto di delega o trasferite dalla Regione a province o comuni, sono rilasciati dai competenti uffici regionali. Gli enti locali interessati possono inviare alla Regione apposita relazione che dovrà essere valutata dagli uffici regionali [20].

     5. Gli interventi di valorizzazione possono essere effettuati anche su beni conferiti o trasferiti ai fondi di cui all’articolo 42 ovvero oggetto di altre forme di dismissione o di valorizzazione.

     6. Al fine di effettuare gli interventi di cui al comma 3 la Regione indice apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, cui partecipano la Regione, le altre amministrazioni pubbliche proprietarie dei beni conferiti o trasferiti ai sensi del comma 5 e le altre amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti eventualmente interessati. Nella conferenza di servizi vengono acquisiti le intese, i nulla osta, i concerti o assensi in qualsiasi modo denominati, anche aventi natura di variante urbanistica ai sensi della vigente normativa statale e regionale in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico.

     7. Al fine della valorizzazione di beni regionali la Giunta regionale può promuovere la costituzione di società di trasformazione urbana di cui all’articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e integrazioni ovvero partecipare alla costituzione di tali società conferendo alle stesse i beni immobili regionali interessati dal processo di valorizzazione.

     8. Ai fini dell’applicazione del presente articolo e dell’articolo 40, relativamente ai beni alienati e da alienare da parte degli enti appartenenti al settore regionale allargato inclusa la Regione, la Giunta regionale può avvalersi di ARTE Genova.

 

     Art. 42. (Valorizzazione e dismissione di beni immobili pubblici mediante conferimento a fondi comuni di investimento immobiliare)

     1. Al fine di favorire il processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, la Giunta regionale può promuovere la costituzione di fondi di investimento immobiliare ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai quali possono essere conferiti o trasferiti beni immobili di proprietà della Regione.

     2. Ai fondi di cui al comma 1 possono essere conferiti o trasferiti beni immobili anche di proprietà di altri enti pubblici aventi sede nel territorio regionale qualora questi ne facciano richiesta.

     3. Alla costituzione dei fondi di cui al comma 1, alla definizione delle procedure per la gestione e il funzionamento dei fondi medesimi, all’individuazione dei beni da conferire o trasferire ai fondi, siano essi di proprietà regionale o di altri enti pubblici, provvede la Giunta regionale con proprio provvedimento.

     4. Al conferimento o al trasferimento di beni immobili ai fondi di cui al comma 1, nonché alla gestione dei fondi medesimi e ad ogni altra operazione ad essa conseguente, si applica la vigente normativa tributaria in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

     5. Ai beni trasferiti ai sensi del d.lgs. 85/2010 e successive modificazioni e integrazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 1 [21].

 

     Art. 43. (Permuta di beni immobili)

     1. La Giunta regionale può disporre la permuta di immobili di proprietà regionale con altri immobili quando la particolare situazione dei beni renda la permuta conveniente in relazione alla specificità dei beni permutati e all’interesse pubblico dell’operazione.

     2. Qualora il valore dei beni oggetto di permuta non coincida, si procede a conguaglio.

     3. La permuta è effettuata mediante trattativa diretta secondo le procedure e con le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 4.

     4. I beni immobili inseriti nel Piano di cui all’articolo 39 possono essere permutati anche con le modalità stabilite dall’articolo 38, commi 8, 9 e 10.

 

          Art. 44. (Advisor immobiliare)

     1. La Regione può avvalersi dell’attività di advisor immobiliare conferendola ad una società direttamente o indirettamente controllata dalla Regione medesima o, previo procedimento ad evidenza pubblica, ad altro soggetto operante nel mercato immobiliare secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all’articolo 4.

     2. Ai sensi della presente legge si intende per “advisor immobiliare” un soggetto pubblico o privato, persona fisica o giuridica che soddisfa la richiesta di servizi di investimento e gestione immobiliare.

 

     Art. 45. (Dichiarazione di fuori uso di beni mobili)

     1. I beni mobili non più idonei all’uso loro assegnato sono dichiarati fuori uso con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di demanio e patrimonio, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 4.

 

     Art. 46. (Alienazione e cessione di beni mobili)

     1. I beni mobili dichiarati fuori uso possono essere alienati al termine del procedimento previsto dall’articolo 45, qualora a seguito di accertamento tecnico-economico risulti che gli stessi conservano un valore di mercato.

     2. All’alienazione dei beni di cui al comma 1 e di quelli che comunque non fossero di utilità regionale si provvede ai sensi del regolamento di cui all’articolo 4.

     3. Il prezzo dei beni alienati non può essere inferiore a quello di stima.

 

TITOLO VIII

CONCESSIONI E LOCAZIONI

 

     Art. 47. (Uso particolare di beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili)

     1. L’uso particolare dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili può essere attribuito a soggetti pubblici e privati mediante concessione, tenuto conto della rilevanza, sotto il profilo dell’interesse pubblico, dell’utilizzo proposto del bene.

     2. La concessione è assentita nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 4, fatto salvo quanto previsto da normative speciali statali e regionali.

     3. La Giunta Regionale dispone l’uso particolare dei beni di cui al comma 1 stabilendo, di norma:

     a) la durata della concessione;

     b) il canone concessorio ovvero il canone a base d’asta;

     c) l’uso per il quale il bene viene concesso;

     d) le condizioni per la conservazione in buono stato del bene concesso e per l’esercizio dell’attività cui esso è destinato;

     e) l’ammontare dell’eventuale cauzione che dovrà versare il concessionario.

     4. La concessione è assentita mediante provvedimento del dirigente competente in materia di demanio e patrimonio sulla base delle risultanze del pubblico incanto.

     5. La stima del canone concessorio ovvero del canone a base d’asta viene effettuata dai soggetti di cui all’articolo 38, comma 2, primo periodo.

     6. L’atto di concessione statuisce in ordine all’assunzione da parte del concessionario degli oneri di manutenzione e alle eventuali opere, anche di carattere straordinario, che il concessionario si impegna ad eseguire.

     7. Qualora il concessionario effettui nell’immobile in concessione opere di manutenzione di natura straordinaria, il canone può essere compensato, in parte, dalla realizzazione delle opere stesse secondo le modalità individuate nel regolamento di cui all’articolo 4. Il canone può essere altresì in parte compensato dalla prestazione, ad opera del concessionario, di servizi di supporto all’attività istituzionale regionale o che siano comunque ritenuti di interesse per l’Amministrazione regionale.

     8. In caso di inadempimento anche parziale, degli obblighi del concessionario, o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il dirigente competente in materia di demanio e patrimonio dispone la revoca della concessione secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 4.

     9. (Omissis) [22].

 

     Art. 48. (Ulteriori forme di uso particolare dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili)

     1. I beni demaniali, ad esclusione del demanio marittimo, idrico ed aeroportuale, ed i beni patrimoniali indisponibili possono essere assentiti in concessione, direttamente dalla Giunta regionale, a un ente pubblico o ad un soggetto privato che opera senza fini di lucro, qualora la concessione sia disposta per un uso asservito al perseguimento di finalità istituzionali regionali, di interesse generale o di carattere sociale ritenute rilevanti dalla Regione. La Giunta regionale può stabilire un canone ricognitorio secondo le modalità individuate nel regolamento di cui all’articolo 4.

     2. Qualora il concessionario sia un ente pubblico e la concessione sia disposta esclusivamente per un uso asservito al perseguimento di finalità istituzionali, individuate preventivamente dalla Regione, può non essere previsto canone finché il bene viene utilizzato in base all’indicata destinazione e la concessione è assentita con le modalità di cui al comma 1; il regolamento di cui all’articolo 4 dispone in merito alle modalità di gestione e conservazione dei beni concessi.

     3. Dai rapporti concessori di cui al comma 2, di norma, non possono derivare oneri diretti ed indiretti a carico della Regione.

     4. In caso di inadempimento anche parziale degli obblighi del concessionario, o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il dirigente competente in materia di demanio e patrimonio dispone la revoca della concessione secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 4.

     5. Beni regionali possono essere attribuiti in uso a titolo gratuito, per finalità previamente individuate dalla Regione, ad enti pubblici mediante convenzione secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo 4.

 

     Art. 49. (Locazioni attive e altri titoli di disponibilità)

     1. I beni patrimoniali immobili disponibili possono essere locati a enti pubblici o a soggetti privati mediante provvedimento del dirigente competente in materia di demanio e patrimonio.

     2. La scelta del conduttore avviene mediante pubblico incanto ovvero mediante trattativa privata preceduta da pubblicazione di avviso di selezione secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 4.

     3. Il canone di locazione o il canone a base d’asta è stimato dai soggetti di cui all’articolo 38, comma 2.

     4. Il provvedimento con il quale si dispone la locazione statuisce in ordine all’assunzione da parte del locatario degli oneri di manutenzione e alle eventuali opere, anche di carattere straordinario, che il locatario si impegna ad eseguire.

     5. Qualora il locatario effettui nell’immobile in locazione opere di manutenzione di natura straordinaria, il canone può essere compensato, in parte, dalla realizzazione delle opere stesse secondo le modalità individuate nel regolamento di cui all’articolo 4. Il canone può essere altresì in parte compensato dalla prestazione, ad opera del locatario, di servizi di supporto all’attività istituzionale regionale o che siano comunque ritenuti di interesse per l’Amministrazione regionale.

     6. I beni mobili disponibili possono essere assegnati ai soggetti di cui al comma 1 secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 4.

 

     Art. 50. (Contratti di valorizzazione)

     1. I beni immobili di proprietà della Regione possono essere concessi o locati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore ad anni cinquanta, al fine di operazioni di valorizzazione, riqualificazione e riconversione dei beni medesimi tramite interventi di recupero, restauro e ristrutturazione anche con introduzione di nuove destinazioni d’uso, fermi restando i vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Il canone concessorio o di locazione è determinato tenendo conto degli investimenti effettuati dal concessionario in ragione dell’equilibrio economico-finanziario dell’intervento.

     3. Le varianti di destinazione d'uso di cui al comma 1 sono approvate con le procedure disciplinate dalle disposizioni per la valorizzazione del patrimonio pubblico da alienare previste dalla vigente normativa statale e regionale.

     4. Gli atti di cui al comma 1 sono disposti con provvedimento della Giunta regionale secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all’articolo 4.

 

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 51. (Norme transitorie)

     1. Alle procedure di alienazione o di concessione già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento dell’avvio del relativo procedimento.

     1 bis. Alle concessioni di coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui all’articolo 22 si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo anche se assentite prima della data di entrata in vigore della presente legge [23].

     2. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti statali di attuazione del d.lgs. 85/2010, l’esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo è regolato dalla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modificazioni e integrazioni e dagli atti amministrativi emanati in applicazione di tale legge.

     3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva, anche a stralci, il regolamento regionale di cui all’articolo 4.

     4. Nelle more di approvazione del regolamento di cui al comma 3 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, gli articoli 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 17 bis, 18, 19, 20, 21 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale) e successive modificazioni e integrazioni.

     5. Le funzioni statali esercitate sui beni demaniali e patrimoniali di cui al d.lgs. 85/2010 e successive modificazioni e integrazioni, ad avvenuta emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, vengono esercitate dalla Regione.

 

     Art. 52. (Abrogazioni)

     1. Sono abrogate:

     a) la legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale);

     b) i commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 25 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni) e successive modificazioni e integrazioni;

     c) l’articolo 16 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla finanziaria 2008);

     d) l’articolo 18 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 16 (Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa regionale);

     e) l’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010);

     f) l’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011);

     2. Le norme di cui alla legge regionale 11 agosto 1977, n. 33 (Disciplina delle acque minerali e termali) e successive modificazioni e integrazioni sono abrogate laddove incompatibili con quanto disposto dal Capo II del Titolo IV della presente legge.

 

     Art. 53. (Norma finanziaria)

     (Omissis).

 

     Art. 54. (Entrata in vigore del Capo II del Titolo III)

     1. Il Capo II del Titolo III della presente legge entra in vigore alla data di trasferimento alla Regione Liguria dei beni del demanio marittimo ed idrico ai sensi del d.lgs. 85/2010 e successive modificazioni e integrazioni.


[1] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 3 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 26 aprile 2012, n. 15.

[3] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 3 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

[4] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 3 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

[5] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 3 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

[6] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29.

[7] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29.

[8] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 3 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

[9] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 3 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

[10] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29.

[11] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29.

[12] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

[13] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 26 aprile 2012, n. 15.

[14] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 26 aprile 2012, n. 15.

[15] Lettera modificata dall'art. 4 della L.R. 26 aprile 2012, n. 15 e abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29.

[16] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14.

[17] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

[18] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14.

[19] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

[20] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29.

[21] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 26 aprile 2012, n. 15.

[22] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 26 aprile 2012, n. 15.

[23] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14.