§ 1.5.117 - L.R. 29 dicembre 2010, n. 23.
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:29/12/2010
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010))
Art. 2.  (Interpretazione autentica del paragrafo 4.2.5 della deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 2009, n. 26)
Art. 3.  (Ulteriori modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale))
Art. 4.  (Disposizioni in materia di accreditamento dei presidi sanitari e socio-sanitari pubblici e privati)
Art. 5.  (Disposizioni urgenti e transitorie in materia di Servizio idrico integrato e Servizio di gestione integrata dei rifiuti)
Art. 6.  (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza nella Regione Liguria))
Art. 7.  (Ulteriori modifiche alla legge regionale 29 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la [...]
Art. 8.  (Norme in materia di patrimonio regionale)
Art. 9.  (Modalità attuative dell’articolo 14 bis della legge regionale 1 giugno 1993, n. 23 (Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale) e successive modifiche e [...]
Art. 10.  (Integrazione dell’articolo 23 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione [...]
Art. 11.  (Progetti di investimento cofinanziati nella sanità)
Art. 12.  (Soppressione delle Comunità montane e delega di funzioni regionali)
Art. 13.  (Consorzio di Bonifica e Irrigazione del Canale Lunense)
Art. 14.  (Ulteriori modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria))
Art. 15.  (Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3. (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali))
Art. 16.  (Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38. (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari))
Art. 17.  (Abrogazione di norme)
Art. 18.  (Entrata in vigore)


§ 1.5.117 - L.R. 29 dicembre 2010, n. 23.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011

(B.U. 29 dicembre 2010 n. 18)

 

     Art. 1. (Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010))

     1. (Omissis) [1].

     2. (Omissis) [2].

 

     Art. 2. (Interpretazione autentica del paragrafo 4.2.5 della deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 2009, n. 26)

     1. Il sistema di controllo previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale 26/2009 (Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2009-2011. Legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale), articolo 3, commi 2 e 3), al paragrafo 4.2.5 (Il controllo di gestione), è inteso quale sistema di monitoraggio sulla dimensione economica e di processo dei servizi di trasporto, nell’ambito dell’Osservatorio Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti previsto dalla l.r. 31/98 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 3. (Ulteriori modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale))

     1. (Omissis) [3].

     2. (Omissis) [4].

 

     Art. 4. (Disposizioni in materia di accreditamento dei presidi sanitari e socio-sanitari pubblici e privati)

     1. Le funzioni in materia di accreditamento dei presidi sanitari e socio sanitari pubblici e privati sono svolte dall’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) che si avvale a tal fine della Commissione tecnica di cui all’articolo 13 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento dei presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997) e successive modifiche e integrazioni.

     2. I costi di funzionamento di tale Commissione sono a carico dell’ARS.

     3. La Giunta regionale disciplina con proprio atto la composizione della Commissione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. (Disposizioni urgenti e transitorie in materia di Servizio idrico integrato e Servizio di gestione integrata dei rifiuti)

     1. A far data dalla scadenza del termine di cui all’articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e successive modifiche e integrazioni), nelle more della emanazione della legge regionale di riforma del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell’articolo 1, comma 1 quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e Regioni), convertito con modificazioni della legge 26 marzo 2010, n. 42, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, in via transitoria, le funzioni già di competenza delle Autorità d’ambito territoriale ottimale sono assegnate alle Province che subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle stesse [5].

     2. Fino alla data del 31 dicembre 2013 [6]:

     a) le Province provvedono alla predisposizione e approvazione degli atti necessari alla gestione dei servizi in conformità ai principi sanciti dalla vigente normativa;

     b) i Comuni, sino alla individuazione della gestione unitaria a livello di ambito, provvedono ad assicurare la continuità della gestione della fornitura del servizio locale di gestione dei rifiuti acquisito il parere favorevole della Provincia che ne verifica la sostenibilità economica e finanziaria [7].

     3. I Sindaci dei Comuni di ogni Provincia riuniti in Conferenza esprimono parere obbligatorio e vincolante sui seguenti atti necessari per la gestione dei servizi:

     a) i piani d’ambito territoriale, le modifiche e gli stralci degli stessi;

     b) la forma di gestione e affidamento dei servizi per la gestione unitaria nell’ambito territoriale ottimale;

     c) la determinazione della tariffa di ambito e la relativa articolazione;

     d) il Regolamento di servizio e la Carta del servizio per quanto concerne il Servizio idrico integrato;

     e) i programmi annuali di investimento per quanto concerne il Servizio idrico integrato;

     f) gli strumenti di regolazione del rapporto con il Gestore per quanto concerne il Servizio idrico integrato.

     4. La Conferenza è presieduta da Presidente della Provincia o Assessore delegato; l’avviso di convocazione deve essere ricevuto con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione e deve recare, oltre all’indicazione del luogo e della data di convocazione, anche l’indicazione specifica dell’atto che si intende approvare.

     5. La Conferenza è validamente costituita e le decisioni sono assunte con il voto favorevole di tanti Comuni, che rappresentano almeno la metà più uno del numero dei Comuni della Provincia e la metà più uno del numero degli abitanti della Provincia. I Sindaci possono delegare a partecipare alla Conferenza un Assessore.

     6. I Sindaci partecipano alla Conferenza e votano nella stessa senza necessità di preventiva deliberazione degli organi comunali. In tal caso il parere espresso in sede di Conferenza è ratificato successivamente.

     7. Fatta salva una diversa determinazione del piano d’ambito, le procedure connesse alla realizzazione di interventi per la gestione dei rifiuti urbani già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono portate a compimento dagli enti che le hanno avviate.

 

     Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza nella Regione Liguria))

     1. (Omissis) [8].

     2. (Omissis) [9].

     3. (Omissis) [10].

     4. (Omissis) [11].

     5. (Omissis) [12].

     6. (Omissis) [13].

     7. (Omissis) [14].

     8. In fase di prima applicazione delle modifiche alla l.r. 59/2009 di cui alla presente legge:

     a) la Giunta regionale approva il Sistema di misurazione e valutazione della performance entro il 31 gennaio 2011 ed il termine per l’approvazione del Piano della performance è posticipato al 31 marzo 2011;

     b) l’Organismo indipendente di valutazione è nominato dalla Giunta regionale a far data dal 1° Gennaio 2011 e provvede alla valutazione dei risultati per l’anno 2010 secondo il Manuale di valutazione della dirigenza di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2008, n. 1783.

 

     Art. 7. (Ulteriori modifiche alla legge regionale 29 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell’andamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – legge finanziaria 2004), concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico – edilizi)

     1. (Omissis) [15].

     2. (Omissis) [16].

 

     Art. 8. (Norme in materia di patrimonio regionale) [17]

     (Omissis).

 

     Art. 9. (Modalità attuative dell’articolo 14 bis della legge regionale 1 giugno 1993, n. 23 (Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale) e successive modifiche e integrazioni)

     1. Ai sensi dell’articolo 14 bis della l.r. 23/1993 e successive modifiche e integrazioni, la Regione e gli enti del settore regionale allargato riservano, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche e integrazioni, alle cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) della l.r. 23/1993 una quota pari ad almeno il 5 per cento delle forniture di beni o di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.

     2. Ai fini di cui al comma 1, anche allo scopo di agevolare la corretta attuazione della norma e la sua verifica, la Regione e gli enti del settore regionale allargato possono individuare specifiche categorie merceologiche e di servizi, anche caratterizzate da elevato contenuto professionale, ritenute particolarmente adatte allo scopo, da riservare interamente agli affidamenti di cui al medesimo comma.

     3. In applicazione e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 69 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche e integrazioni la Regione e gli enti del settore regionale allargato possono valorizzare negli affidamenti, di qualunque importo, delle forniture di beni e di servizi e delle realizzazione di opere e lavori pubblici la fissazione di condizioni particolari attinenti a esigenze sociali.

 

     Art. 10. (Integrazione dell’articolo 23 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio) e successive modifiche e integrazioni)

     1. (Omissis) [18].

 

     Art. 11. (Progetti di investimento cofinanziati nella sanità)

     1. Per i progetti di investimento nella sanità già cofinanziati o da cofinanziare con risorse a carico del bilancio regionale il termine di consegna dei lavori è subordinato a quanto stabilito dalla normativa statale.

 

     Art. 12. (Soppressione delle Comunità montane e delega di funzioni regionali)

     1. Le Comunità montane costituite ai sensi della legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni) e successive modifiche e integrazioni sono soppresse alla data del 1° maggio 2011.

     2. Gli organi delle Comunità montane restano in carica fino al 30 aprile 2011 per garantire il regolare espletamento delle funzioni proprie, delegate e trasferite dalla Regione e dagli enti locali con riferimento all’ordinaria amministrazione. La straordinaria amministrazione può essere svolta limitatamente alle attività già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge nonché alle attività strumentali necessarie a garantire la continuità delle funzioni, previo nulla osta della Giunta regionale.

     3. A seguito della soppressione delle Comunità montane, a decorrere dal 1° maggio 2011 cessano le deleghe di funzioni attribuite dalla Regione alle Comunità montane costituite ai sensi della l.r. 24/2008 e successive modifiche e integrazioni.

     4. A far data dal 1° maggio 2011, le deleghe di funzioni in materia di agricoltura ai Consorzi di Comuni di cui alla l.r. 12 gennaio 1978, n. 6 (Delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana) e successive modifiche e integrazioni sono ritirate.

     5. Fino al 30 aprile 2011 le Comunità montane e i Consorzi di Comuni di cui al comma 4 continuano a svolgere le funzioni di cui ai commi 3 e 4.

     6. Il personale delle Comunità montane e dei Consorzi di Comuni di cui al comma 4 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2010, che svolge le attività relative all’esercizio delle deleghe di funzioni regionali, può essere trasferito alla Regione o all’Ente cui sono conferite le funzioni medesime ai sensi di legge, con la dotazione finanziaria necessaria per lo svolgimento delle funzioni in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.

     7. La spesa per il personale trasferito ai sensi del comma 6 non è computata ai fini del rispetto dei vincoli derivanti dalle rispettive discipline di contenimento della spesa di personale stabilite dalla vigente normativa.

     8. Entro il mese di febbraio 2011, con legge regionale, sono stabilite le necessarie disposizioni di attuazione e la disciplina degli effetti conseguenti alla soppressione, con particolare riferimento alle procedure per la liquidazione, al trasferimento delle funzioni e del personale e alle modalità di definizione della dotazione finanziaria per l’esercizio delle funzioni delegate.

 

     Art. 13. (Consorzio di Bonifica e Irrigazione del Canale Lunense)

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad iniziare le procedure previste dall’articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 6 (Norme in materia di bonifica integrale) per l’ampliamento del comprensorio del Consorzio di Bonifica e Irrigazione del Canale Lunense.

 

     Art. 14. (Ulteriori modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria))

     1. (Omissis) [19].

     2. (Omissis) [20].

     3. (Omissis) [21].

     4. (Omissis) [22].

     5. (Omissis) [23].

 

     Art. 15. (Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3. (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali)) [24]

     1. (Omissis) [25].

     2. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 3/1987 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

 

     Art. 16. (Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38. (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari))

     1. (Omissis) [26].

     2. (Omissis) [27].

 

     Art. 17. (Abrogazione di norme)

     1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) è abrogato.

     2. La legge regionale 20 maggio 1996, n. 23 (Interventi regionali per l’incentivazione ed il consolidamento delle attività della pesca e dell’acquacoltura marittima) e successive modifiche e integrazioni è abrogata.

     3. La legge regionale 4 luglio 2001, n. 19 (Norme per la disciplina dell’attività degli operatori del turismo subacqueo) e successive modifiche e integrazioni è abrogata.

     4. L’articolo 13 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009) è abrogato.

 

     Art. 18. (Entrata in vigore)

     1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.


[1] Modifica il comma 1 dell’art. 20 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63.

[2] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63.

[3] Modifica il comma 5 bis dell’art. 87 della L.R. 7 dicembre 2006, n. 41.

[4] Inserisce l'art. 56 bis nella L.R. 7 dicembre 2006, n. 41.

[5] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

[6] Alinea così modificato dall'art. 21 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

[7] Lettera così modificata dall'art. 21 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

[8] Sostituisce la lettera d) del comma 1 dell’art. 2 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 59.

[9] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 59.

[10] Sostituisce la lettera c) del comma 2 dell’art. 4 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 59.

[11] Sostituisce la lettera c) del comma 2 dell’art. 14 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 59.

[12] Sostituisce la lettera k) del comma 2 dell’art. 14 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 59.

[13] Sostituisce la lettera j) del comma 2 dell’art. 15 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 59.

[14] Sostituisce il capo VI della L.R. 4 dicembre 2009, n. 59.

[15] Modifica il comma 1 dell’art. 6 della L.R. 29 marzo 2004, n. 5.

[16] Modifica il comma 4 dell’art. 6 della L.R. 29 marzo 2004, n. 5.

[17] Articolo modificato dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2011, n. 15 e abrogato dall'art. 52 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 2.

[18] Aggiunge il comma 5 bis all'art. 23 della L.R. 17 febbraio 2000, n. 9.

[19] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 11 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25.

[20] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 23 bis della L.R. 17 agosto 2006, n. 25.

[21] Modifica il comma 3 dell’art. 23 bis della della L.R. 17 agosto 2006, n. 25.

[22] Inserisce gli artt. 24 bis e 24 ter nella L.R. 17 agosto 2006, n. 25.

[23] Aggiunge i commi 5 terdecies, 5 quaterdecies e 5 quinquiesdecies all'art. 29 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25.

[24] Articolo così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 12 gennaio 2011, n. 2.

[25] Aggiunge il comma 6 bis all'art. 2 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[26] Sostituisce la lettera f) del comma 3 dell’art. 4 della L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

[27] Modifica il comma 4 dell’art. 8 della L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.