§ 4.9.40 - L.R. 9 settembre 1998, n. 31.
Norme in materia di trasporto pubblico locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.9 trasporti, porti e comunicazioni
Data:09/09/1998
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Bacini di traffico).
Art. 3.  (Programmazione regionale).
Art. 4.  (Servizi minimi).
Art. 5.  (Contratti di servizio).
Art. 6.  (Trasporti ferroviari ed elicotteristici
Art. 7.  (Servizi di trasporto pubblico autorizzati).
Art. 8.  (Riassetto organizzativo e regime transitorio).
Art. 9.  (Tariffe).
Art. 10.  (Sostituzione del soggetto gestore).
Art. 11.  (Subconcessioni e convenzioni).
Art. 12.  (Divieto di distrazione dal servizio pubblico di linea).
Art. 13.  (Osservatorio Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti).
Art. 14.  (Conferimenti
Art. 14 bis.  (Interventi sostitutivi per procedure di gara).
Art. 15.  (Impianti fissi).
Art. 16.  (Interventi sostitutivi).
Art. 17.  (Interventi per il trasporto pubblico locale).
Art. 18.  (Fondo Regionale Trasporti).
Art. 18 bis.  (Servizio di trasporto ferroviario di cui all’articolo 8 d.lgs. 422/1997. Proroga del periodo transitorio).
Art. 18 ter.  (Gestione unica).
Art. 19.  (Norma finanziaria).
Art. 20.  (Abrogazione di norme).


§ 4.9.40 - L.R. 9 settembre 1998, n. 31.

Norme in materia di trasporto pubblico locale.

(B.U. 23 settembre 1998, n. 12).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 4 della legge 10 aprile 1981, n. 151 (legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli interventi nel settore) e del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) disciplina il trasporto pubblico locale, al fine di:

     a) assicurare un sistema coordinato ed integrato capace di garantire il diritto dei cittadini alla mobilità;

     b) promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale;

     c) concorrere alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione dei consumi energetici ed alla vivibilità delle aree urbane;

     d) incentivare il riassetto organizzativo del sistema dei trasporti pubblici locali in un'ottica di miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio;

     e) favorire la razionalizzazione e l'efficacia della spesa.

     2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 avviando iniziative atte a garantire:

     a) il miglioramento della mobilità urbana da raggiungere attraverso lo sviluppo di un sistema integrato dei trasporti pubblici di linea e non di linea, l'incremento delle interconnessioni tra trasporti pubblici e trasporti privati;

     b) l'integrazione tariffaria tra i modi, i tipi ed i vettori del trasporto, anche favorendo l'introduzione di tecnologie innovative;

     c) il confronto e la concorrenzialità tra le aziende;

     d) i flussi delle informazioni tra le aziende, tra le aziende e gli Enti locali, tra le aziende e i cittadini.

 

     Art. 2. (Bacini di traffico).

     1. Ai fini della presente legge per bacino di traffico si intende l'unità territoriale entro la quale si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità.

     2. I piani di bacino sono predisposti, in coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti, dalle Province e, ove esistenti, dalle città metropolitane, ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 del D.Lgs. 422/1997.

     3. Il piano di bacino persegue un sistema di trasporto che integri le diverse modalità, favorendo in particolare modo quelle a minor impatto sotto il profilo ambientale, che sia coordinato alle previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale, e che risponda ai fabbisogni di mobilità, con particolare attenzione alle persone non deambulanti, riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche, sociali e culturali di fruibilità dei servizi.

     Il piano di bacino deve altresì specificare le risorse necessarie alla sua attuazione, le sue fonti di finanziamento ed i tempi di erogazione sia per interventi di investimenti, sia per i servizi pubblici a carico degli Enti locali eventualmente integrativi rispetto a quelli a carico della Regione.

     4. I servizi ferroviari di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 422/1997 costituiscono un'unica rete di trasporto operante in tutto il territorio regionale.

 

     Art. 3. (Programmazione regionale).

     1. La Regione, sentiti gli Enti locali interessati, sulla base di criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità, approva il Piano regionale dei trasporti con cui:

     a) definisce i limiti territoriali dei bacini di traffico;

     b) fissa i criteri programmatici e direttivi per l'elaborazione dei piani di bacino di traffico, da parte degli Enti Locali;

     c) fornisce gli indirizzi per assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie modalità, favorendo in particolar modo quelle a minor impatto sotto il profilo ambientale;

     d) definisce eventuali bacini di traffico per i servizi di trasporto aereo e per i servizi di trasporto marittimo, che, altrimenti, sono individuati nelle singole linee.

     2. Il Consiglio regionale con riferimento ai servizi minimi, in relazione alle disponibilità di bilancio, tenuto conto dei piani di bacino, sentiti contestualmente gli Enti titolari di funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali, le associazioni degli Enti Locali, le organizzazioni sindacali e il Comitato Regionale per i Problemi del Consumo e dell'Utenza, approva un programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale.

     3. Il programma triennale individua:

     a) la rete e l'organizzazione dei servizi;

     b) i criteri per l'integrazione tra modi di trasporto, in particolare tra ferrovia e gomma;

     c) le modalità di determinazione delle tariffe;

     d) i criteri per l'integrazione tariffaria;

     e) le risorse da destinare al trasporto pubblico di interesse locale e regionale, specificando l'entità di quelle relative a ciascun bacino ed al trasporto ferroviario;

     f) le modalità di attuazione e di revisione dei contratti di servizio pubblico;

     g) il sistema di monitoraggio dei servizi;

     h) i criteri per la riduzione della congestione, dell'inquinamento acustico, atmosferico ed ambientale;

     i) i criteri per le autorizzazioni di cui all'articolo 7.

 

     Art. 4. (Servizi minimi).

     1. Per ciascun bacino di traffico, al fine di consentire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e degli obiettivi di rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi di cui al comma 2 dell'articolo 9, i servizi di trasporto pubblico locale relativi ai livelli minimi, stabiliti ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 422/1997 e, comunque, l'oggetto dell'intesa di cui al comma 5, costituiscono l'unità di gestione da porre a gara in un'unica soluzione fatta eccezione per i servizi di Metropolitana, che possono essere banditi separatamente [1].

     2. I servizi minimi sono organizzati in reti di trasporto pubblico locale estese ai bacini di traffico territorialmente definiti.

     3. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio della Regione, sono definiti di concerto con gli Enti locali titolari delle funzioni amministrative, sulla base del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 3.

     4. I servizi minimi tengono conto:

     a) dell'integrazione tra le reti dei trasporti;

     b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;

     c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali e sportivi;

     d) delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.

     5. In relazione alle disponibilità del bilancio regionale, alle disponibilità conseguenti agli impegni assunti nei piani di bacino e alle ulteriori risorse integrative degli Enti Locali, per ciascun bacino di traffico dei trasporti su gomma, la Regione, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui al comma 2 dell'articolo 16 del D.Lgs 422/1997, stipula con gli Enti Locali interessati accordi di programma di norma di validità triennale che definiscono quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale [2].

     6. Gli accordi di programma di cui al comma 5, in ordine agli interventi in conto capitale:

     a) individuano gli obiettivi di investimento per il rinnovo del materiale rotabile, per gli impianti fissi di trasporto e per le tecnologie di controllo;

     b) determinano i limiti percentuali dei relativi interventi posti a carico della Regione e degli Enti locali.

     7. Gli accordi di programma di cui al comma 5 sono stipulati ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali) e successive modifiche e integrazioni.

     8. Al fine di assicurare la necessaria pianificazione e integrazione tra i servizi dei diversi bacini, gli accordi di programma di cui al comma 5 sono stipulati d'intesa con gli Enti contermini cui sono trasferite funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 14.

     9. Gli accordi di programma di cui al comma 5 devono essere stipulati entro il 30 settembre dell'anno che precede il periodo di validità; decorso inutilmente tale termine la Regione definisce quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale sulla base delle risorse iscritte a bilancio di previsione dell'anno corrente.

     10. Nella determinazione di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale si devono osservare i seguenti criteri:

     a) ricorso alle modalità e alle tecniche più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione a quelle delle persone con ridotta capacità motoria;

     b) scelta, tra le soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che, a minore impatto ambientale, comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità.

     11. I costi del trasporto di cui alla lettera b) del comma 10 ai fini della individuazione della quantità e della qualità dei servizi, devono essere comprensivi anche di quelli derivanti dalle misure contro l'inquinamento e la congestione del traffico.

     12. I servizi che si svolgono parzialmente in Regioni limitrofe sono determinati previe intese con le Regioni interessate, approvate dalla Regione.

 

     Art. 5. (Contratti di servizio).

     1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati è regolato mediante contratti di servizio, predisposti sulla base di un contratto-tipo approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sentiti gli Enti titolari delle relative funzioni amministrative e le organizzazioni sindacali [3].

     2. L'aggiudicazione avviene sulla base di quanto previsto dalla direttiva 93/38/CEE del 14 giugno 1993 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi).

     3. All'aggiudicazione segue il provvedimento di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale.

     4. L'atto di concessione definisce:

     a) il periodo di validità del contratto;

     b) le caratteristiche dei servizi offerti e i programmi d'esercizio;

     c) l'importo, al netto dei ricavi del traffico, dovuto per le prestazioni del contratto a fronte degli obblighi di servizio e le relative modalità di pagamento;

     d) le modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto;

     e) le modalità di revisione, di revoca e decadenza della concessione;

     f) la struttura tariffaria da adottare;

     g) l'eventuale autorizzazione a subconcedere servizi e stipulare convenzioni con gli standard di servizio e le garanzie, secondo quanto stabilito dall'articolo 11;

     h) le modalità del servizio con l'eventuale utilizzazione di veicoli della categoria Ml di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada);

     i) i fattori di qualità e comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di tutela ambientale, di informazione all'utenza, di regolarità, di età, manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli;

     j) gli obiettivi di efficienza e le penalità in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;

     k) l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei due livelli dei rispettivi contratti collettivi di lavoro;

     l) l'obbligo di conseguire la sicurezza degli ambienti di lavoro;

     m) l'obbligo di provvedere alla certificazione dei bilanci e, di tenere la contabilità separata ai sensi dell'articolo 1 comma 5 del regolamento CEE n. 1893/91;

     n) le garanzie che devono essere prestate dal concessionario;

     o) le fasce orarie garantite al concessionario del servizio di trasporto pubblico locale rispetto ad eventuali ulteriori servizi di trasporto;

     p) i dati di trasporto necessari alla programmazione regionale e le loro modalità di fornitura.

     5. I contratti relativi ai servizi per ciascuno dei bacini di traffico dei trasporti su gomma devono essere stipulati tre mesi prima dell'inizio del periodo di validità.

     6. Le Province ed il Comune di Genova trasmettono alla Regione, entro quattro mesi dalla scadenza di ciascuna annualità di validità dei contratti di servizio, i dati richiesti per l'alimentazione dell'Osservatorio Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'articolo 13 e i dati previsti dai contratti di servizio al fine di consentire le analisi ed i confronti sulle attività svolte dai singoli soggetti gestori.

     7. Restano ferme le deroghe in materia di trasporti di cui all'articolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane).

 

     Art. 6. (Trasporti ferroviari ed elicotteristici [4]).

     1. La Regione individua i soggetti gestori dei servizi di trasporto ferroviario, con le modalità di cui all'articolo 5 ove compatibili [5].

     2. La Regione concede i servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 422/1997, almeno sette mesi prima dell'inizio del periodo di validità dei contratti.

     2 bis. In conformità a quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), la Regione subdelega l’individuazione dei soggetti gestori dei servizi elicotteristici alla Provincia nella quale ha sede la base aeroportuale di partenza [6].

     2 ter. In caso di ritardo o di omissione nell’emanazione dei singoli atti, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro congruo termine, si sostituisce all’ente delegato nell’emanazione degli atti stessi [7].

     2 quater. In caso di persistente inattività dell’ente delegato o di ripetuto esercizio del potere sostitutivo la Giunta regionale può disporre la revoca della subdelega [8].

 

     Art. 7. (Servizi di trasporto pubblico autorizzati).

     1. Ulteriori servizi di trasporto pubblico rispetto a quelli concessi ai sensi dall'articolo 5 possono essere autorizzati a favore di imprese di trasporto in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448 (regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), nonché a favore di imprese di trasporto marittimo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’esercizio del trasporto pubblico di persone via mare, a seguito della presentazione di apposita istanza, qualora non venga comunicato all'interessato un motivato provvedimento di diniego entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta [9].

     2. Nei Comuni montani e nei territori a domanda debole, al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze di mobilità, gli enti cui sono trasferite le funzioni amministrative possono autorizzare i Comuni ad effettuare servizi integrativi di quelli di cui all'articolo 5, utilizzando veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone.

     2 bis. Al fine di perseguire il decongestionamento del traffico cittadino e la riduzione dell’inquinamento atmosferico ed ambientale, opera il “car sharing”, di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente del 20 dicembre 2000, quale servizio complementare del trasporto pubblico di linea in cui le autovetture sono destinate ad essere utilizzate da più persone dietro pagamento di una quota proporzionale al tempo d’uso ed ai chilometri percorsi [10].

     2 ter. I Comuni disciplinano le modalità di utilizzo del servizio e possono consentire, per il servizio stesso, l’utilizzo delle corsie preferenziali di marcia [11].

     2 quater. Al fine di perseguire il decongestionamento del traffico cittadino e la riduzione dell’inquinamento atmosferico ed ambientale opera il bike sharing, quale servizio complementare del trasporto pubblico di linea [12].

 

     Art. 8. (Riassetto organizzativo e regime transitorio).

     1. I Comuni e le Province, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano la forma di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, attraverso un confronto comparativo da effettuare sulla base del criterio della economicità di gestione, nonché rispondente al soddisfacimento dei bisogni e del diritto alla mobilità dei cittadini.

     2. I servizi pubblici locali gestiti dai Comuni e dalle Province a mezzo di aziende speciali, consorzi o di società per azioni a totale capitale pubblico locale, che eserciscono servizi pubblici locali in concessione rispondenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 1974, n. 5 (contributi per operazioni di subentro nelle concessioni di autoservizi pubblici di linea), agli obiettivi previsti dalle linee programmatiche per il riordinamento degli autoservizi pubblici di linea per la Liguria, sono confermati dalla Regione fino al 31 dicembre 2007, alle medesime società ed Aziende speciali che ne facciano richiesta, previa stipula dei contratti di servizio di cui all'articolo 5 [13].

     2 bis. Il termine di cui al comma 2 è prorogato di due anni in favore dei soggetti che entro il 31 dicembre 2007 soddisfino una delle condizioni previste dall’articolo 18, comma 3 ter lettere a) e b) del d.lgs. 422/1997 [14].

     3. Trascorso il periodo transitorio di cui ai commi 2 e 2 bis, i servizi vengono affidati tramite le procedure concorsuali di cui all'articolo 5 [15].

     4. Per la scelta dei soci privati delle società miste si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533 (regolamento recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli Enti locali).

     5. Gli accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 5, in via di prima approvazione, devono essere definiti entro il 30 novembre 1998.

     6. In sede di prima applicazione della presente legge, sono demandati alla Regione l'individuazione della rete dei servizi minimi relativamente ai singoli bacini di traffico e gli interventi di cui al comma 2, sentiti gli Enti cui sono state trasferite le funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 14.

     7. Nell’attesa dell’approvazione del Piano regionale dei trasporti, dal 1° gennaio 2010 i bacini di traffico del trasporto su gomma sono definiti, in riferimento ai comprensori individuati dalla legge regionale 30 agosto 1974 n. 28 (delega delle funzioni amministrative in materia di autolinee in concessione alle amministrazioni provinciali), fatte salve le normative e le condizioni contrattuali attualmente vigenti per il personale dipendente delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale, come segue [16]:

     a) Bacino I: comprensorio F

     b) Bacino S: comprensorio A e S

     c) Bacino GU: Comune di Genova

     d) Bacino L: comprensorio L.

Mentre per quanto riguarda i comprensori G (escluso il Comune di Genova) e T, viene individuato il Bacino TG a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge [17].

 

     Art. 9. (Tariffe).

     1. Nel rispetto dei principi di integrazione ed uniformità tra i diversi modi, tipi e vettori di trasporto, la Regione stabilisce i criteri di politica tariffaria, tenuto conto:

     a) dell'utilizzazione del trasporto da parte dell'utente;

     b) della lunghezza dei percorsi, ove possibile;

     c) del comfort dei servizi offerti, ove possibile;

     d) dei costi del servizio, a fronte degli obblighi relativi.

     2. A partire dal 1° gennaio 2000, deve essere assicurato il conseguimento del rapporto dello 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura. Tale rapporto può variare in relazione a particolari obblighi di servizio individuati nel contratto di servizio.

     3. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale e le agevolazioni tariffarie sono determinate in armonia con i criteri di cui al comma 1 e sulla base di quanto stabilito nel contratto di servizio.

     4. In riferimento agli obblighi di servizio di cui all'articolo 17 del D.Lgs 422/1997, hanno diritto alla libera circolazione:

     a) gli operatori in servizio dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Guardia Forestale, della Polizia Provinciale, della Polizia Municipale, della Polizia Penitenziaria e dei Vigili del Fuoco [18];

     b) i dipendenti della Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, incaricati della vigilanza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) dotati di apposita tessera di servizio rilasciata dalla Regione;

     c) i dipendenti regionali della struttura competente per materia [19];

     c bis) i dipendenti degli enti incaricati della vigilanza e del controllo dotati di apposita tessera fino a un massimo di cinque persone per ente [20];

     d) i minori di età che non superino il metro e quindici centimetri di altezza;

     e) i Cavalieri di Vittorio Veneto e i non vedenti.

     4 bis. La Regione autorizza la libera circolazione sui servizi ferroviari regionali agli Agenti ed Ufficiali di P.S. appartenenti ai corpi della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato ed altre forze di polizia attraverso intese con i rispettivi Comandi, che dovranno essere recepite nei contratti di servizio [21].

     5. Possono essere stabilite ulteriori agevolazioni o esenzioni tariffarie con particolare riguardo per cittadini disabili o appartenenti a fasce socialmente deboli; gli oneri per tali eventuali agevolazioni devono trovare copertura con la previsione di specifici corrispettivi nell'ambito del contratto di servizio.

     5 bis. Al fine di promuovere l'organizzazione integrata dei servizi di trasporto pubblico ferroviario e di quelli su gomma dei singoli bacini di trasporto che presentino condizioni di domanda e offerta adeguate, la Regione, attraverso gli accordi con gli Enti concedenti previsti al comma 5 dell'articolo 4, definisce adeguate modalità di intervento organizzativo ed economico. A tal fine, su richiesta degli enti concedenti, con la legge annuale di bilancio, definisce la quota di partecipazione necessaria nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 18 [22].

 

     Art. 10. (Sostituzione del soggetto gestore). [23]

     1. Qualora, all'esito delle procedure concorsuali, l'erogazione del servizio sia stata attribuita ad un'impresa diversa da quella che lo gestiva in precedenza, tutto il personale in forza presso quest'ultima ha diritto a proseguire il rapporto di lavoro nell'ambito dell'impresa subentrante.

     2. Tale prosecuzione del rapporto di lavoro obbliga l'impresa aggiudicataria:

     a) a mantenere lo stesso trattamento economico e normativo posseduto in vigore al momento del passaggio, almeno per la durata della concessione;

     b) ad applicare, nel rispetto della legislazione vigente, i contratti Collettivi Nazionali del settore di riferimento e i Contratti Aziendali con l'utilizzo del personale nell'ambito del medesimo Bacino.

     3. Con le procedure di gara di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 14:

     a) si individuano i beni mobili ed immobili funzionali all'esercizio da trasferire al soggetto aggiudicatario;

     b) si stabiliscono le modalità ed il titolo del trasferimento;

     c) si determina il valore dei detti beni, al netto delle quote della contribuzione erogata dalla finanza regionale, sia per investimenti sia per ammortamenti.

     4. Il bando di gara definisce le modalità per garantire che alla fine del periodo contrattuale si assicuri al nuovo soggetto subentrante la disponibilità dell'accesso alla rete, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per il servizio.

     5. Il gestore che cessa dal servizio è tenuto a restituire alla Regione il finanziamento ricevuto per l'acquisto dei beni mobili ed immobili non più ritenuti funzionali all'esercizio del trasporto, rivalutato degli interessi legali, ovvero la corrispondente percentuale del valore di mercato, se ad essa più favorevole. Nei contratti di fornitura in corso subentra il soggetto aggiudicatario.

     6. E' esclusa qualsivoglia forma di indennizzo a favore del gestore che cessa dal servizio.

 

     Art. 11. (Subconcessioni e convenzioni).

     1. Nell'ambito dei livelli minimi di servizi di cui all'articolo 4, il servizio di trasporto pubblico locale garantisce il soddisfacimento delle esigenze di mobilità nei territori a domanda debole, nelle zone decentrate od in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali, nonché in particolari periodi, con gli strumenti di cui al comma 2.

     2. Il contratto di cui all'articolo 5, al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze di mobilità in tutto il territorio regionale, specifica l'entità massima dei servizi di trasporto pubblico locale che l'aggiudicatario, mantenendo un'ampia prevalenza, può:

     a) sub-concedere;

     b) esercire attraverso apposite convenzioni con titolari di licenza di taxi o di autorizzazioni al noleggio con conducente e loro forme associative.

     3. L'aggiudicatario nel caso di subconcessione:

     a) applica le procedure previste per gli appalti di pubblici servizi;

     b) garantisce il mantenimento dei livelli qualitativi sottoscritti con il contratto di servizio;

     c) rimane unico responsabile e garante del rispetto degli oneri di trasporto assunti;

     d) assicura il rispetto delle tariffe di cui all'articolo 9.

     4. L'impresa sub-concessionaria deve soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dei trasporti 448/1991 nonché assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavoro.

     5. Il cambiamento del soggetto gestore a seguito di scadenza o decadenza dal contratto comporta la contestuale cessazione del rapporto di subconcessione; è esclusa qualsivoglia forma di indennizzo a favore dell'impresa subconcessionaria da parte dell'ente concedente.

 

     Art. 12. (Divieto di distrazione dal servizio pubblico di linea).

     1. I veicoli acquistati con il contributo della Regione o dello Stato, trascorso il periodo transitorio di cui al comma 2 dell'articolo 8, non possono essere distratti dal servizio, pubblico di linea.

     2. Le aziende aggiudicatarie sono tenute ad apporre, sul frontale e sulle fiancate dei veicoli adibiti a servizio di trasporto pubblico locale, lo stemma della Regione e la scritta "Regione Liguria".

 

     Art. 13. (Osservatorio Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti).

     1. Nell'ambito delle attività in materia di trasporti pubblici locali della Regione, è istituito l'Osservatorio Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti di seguito definito "O.R.I.T.".

     2. L'O.R.I.T. è:

     a) sostegno della programmazione della Regione e degli Enti locali nel campo del trasporto;

     b) strumento per la predisposizione del Piano Regionale dei Trasporti, dei Programmi triennali dei servizi di trasporto, degli accordi di programma di cui all'articolo 4, nonché dei criteri di integrazione tra i diversi modi di trasporto;

     c) elemento di supporto per il monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico;

     d) strumento di diffusione dei dati e delle informazioni, in modo particolare agli Enti Locali, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni dei consumatori e degli utenti.

     3. L'O.R.I.T., anche al fine di contribuire alla formazione del Conto Nazionale Trasporti, provvede alla determinazione, complessiva e per singola asta della rete dei servizi regionali, di:

     a) offerta di trasporto, in termini di vetture-chilometro e frequenza;

     b) ore di servizio offerte al pubblico;

     c) stima degli introiti da tariffa;

     d) stima della domanda soddisfatta.

     4. Le aziende esercenti servizi di pubblico trasporto sono tenute a fornire tutti i dati necessari al funzionamento di O.R.I.T. secondo le modalità specificate nell'atto di concessione ai sensi della lettera p), comma 4, articolo 5.

 

     Art. 14. (Conferimenti [24]).

     1. Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e del principio di sussidiarietà, la Regione trasferisce le funzioni ed i compiti in materia di trasporto pubblico locale su gomma, ivi compresi gli impianti filoviari, che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale:

     a) alle Province, per i servizi che si svolgono nel territorio di competenza;

     b) al Comune di Genova, per i servizi che si svolgono unicamente nel territorio comunale, per i quali il Comune assicura l'integrazione con i servizi extraurbani ai sensi del comma 8 dell'articolo 4.

     2. Il trasferimento di cui al comma 1 riguarda tutte le funzioni in materia già attribuite o delegate con legge regionale, nonché quelle conferite alla Regione e non espressamente mantenute in capo alla stessa dalla presente legge e, in particolare:

     a) lo svolgimento delle procedure di gara per l'individuazione del soggetto gestore e per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico di linea;

     b) la concessione del servizio di trasporto pubblico, nel rispetto dei limiti temporali fissati dalla presente legge, relativa ai livelli minimi di servizio stabiliti d'intesa con la Regione, nonché di eventuali servizi aggiuntivi con onere a carico dei bilanci degli Enti fruitori del servizio;

     c) la vigilanza sul rispetto degli oneri di servizio assunti dal soggetto gestore, sul rispetto dei vincoli stabiliti nel contratto di servizio, in particolar modo, sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo;

     d) lo svolgimento delle funzioni in materia di sanzioni e penalità previste nel contratto di servizio in caso di inadempienze

dell'aggiudicatario;

     e) lo svolgimento delle funzioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del D.P.R. 753/1980 relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, della idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni nonché dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare;

     f) le autorizzazioni di cui all'articolo 7.

     3. Gli Enti cui sono trasferite le funzioni amministrative destinano annualmente al trasporto pubblico locale, a copertura degli oneri relativi agli obblighi di servizio, risorse non inferiori agli importi ad essi assegnati ai sensi del secondo comma dell'articolo 17.

     4. Le funzioni di cui al presente articolo, in attesa della eventuale modifica dei bacini di traffico individuati ai sensi del comma 7 dell'articolo 8, sono così conferite:

     a) alla Provincia di Genova, bacini G e T, ad esclusione dei servizi che si svolgono unicamente nel territorio del Comune di Genova;

     b) alla Provincia di Imperia, bacino F e servizi transfrontalieri;

     c) alla Provincia di La Spezia, bacino L;

     d) alla Provincia di Savona, bacini A ed S;

     e) al Comune di Genova, bacino G, per i servizi che si svolgono unicamente nel territorio comunale.

     5. Le funzioni trasferite ai sensi del comma 1 sono conferite a far data dal 1° gennaio 1999.

     5 bis. In conformità a quanto previsto dall’articolo 10 del d.lgs. 422/1997 la Regione subdelega le funzioni ed i compiti in materia di servizi marittimi che non richiedono l’esercizio unitario a livello regionale:

     a) alle Province per i servizi che si svolgono nel territorio di competenza;

     b) al Comune di Genova per i servizi che si svolgono unicamente nel territorio comunale [25].

     5 ter. La subdelega di cui al comma 5 bis riguarda tutte le funzioni ed i compiti in materia di servizi di cabotaggio delegati alla Regione ed in particolare:

     a) lo svolgimento delle procedure di gara per l’individuazione del soggetto gestore e per l’affidamento dei servizi di trasporto marittimo;

     b) la vigilanza sul rispetto degli oneri di servizio assunti dal soggetto gestore, sul rispetto dei vincoli stabiliti nel contratto di servizio, sulla regolarità dell’esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo;

     c) lo svolgimento delle funzioni in materia di sanzioni e penalità previste nel contratto di servizio in caso di inadempienze dell’aggiudicatario;

     d) le autorizzazioni di cui all’articolo 7 [26].

 

          Art. 14 bis. (Interventi sostitutivi per procedure di gara). [27]

     1. La mancata pubblicazione dei bandi relativi alle procedure di gara di cui all’articolo 14, comma 2, lettera a) e comma 5 ter, lettera a) entro sei mesi decorrenti dalla scadenza dei contratti di servizio in essere costituisce accertata inerzia da parte degli enti cui sono state trasferite le funzioni amministrative [28].

     2. Nel caso di accertata inerzia di cui al comma 1, qualora le amministrazioni inadempienti non provvedano entro il termine di trenta giorni, la Giunta regionale nomina un Commissario “ad acta” a cui sono affidate tutte le funzioni inerenti la gara.

 

     Art. 15. (Impianti fissi).

     1. Spettano al Comune nel cui territorio si sviluppano, le competenze in materia di impianti di mezzi di trasporto con trazione a funi, di tramvie e metropolitane.

     2. Spettano alla Provincia le competenze in materia di impianti di mezzi di trasporto con trazione a funi, di tramvie e metropolitane che si svolgono tra più Comuni facenti parte della medesima Provincia.

     3. Le competenze di cui ai commi 1 e 2 riguardano:

     a) concessione alla costruzione e all'esercizio;

     b) approvazione del progetto;

     c) autorizzazione all'inizio dei lavori;

     d) approvazione del regolamento di esercizio;

     e) apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio;

     f) assenso alla nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio;

     g) espletamento delle verifiche e prove funzionali ai fini della regolarità del servizio.

     4. Le funzioni di cui al comma 3 non riguardano gli aspetti relativi alla sicurezza di competenza degli uffici della Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione.

     5. La definizione dei procedimenti amministrativi in corso rimane di competenza della Regione.

 

     Art. 16. (Interventi sostitutivi).

     1. In caso di accertata inerzia nell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 14, la Regione fissa all'Ente un congruo termine per provvedere.

     2. Qualora l'inerzia dell'Ente cui sono state trasferite le funzioni amministrative perduri dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, la Regione adotta i provvedimenti necessari in sostituzione

dell'amministrazione inadempiente.

 

     Art. 17. (Interventi per il trasporto pubblico locale).

     1. Le risorse destinate per l'anno 1998 a favore del trasporto pubblico locale sono attribuite dalla Giunta regionale ai servizi di competenza regionale, per ciascuno dei bacini di traffico come individuati al comma 7 dell'articolo 8, analogamente ai riparti operati per il triennio 1995-1997, secondo le quote percentuali di seguito indicate:

     a) Bacino F:

     1) servizi urbani del Comune di Imperia 0,77136;

     2) rimanenti servizi urbani ed extraurbani 7,92273;

     b) Bacino A:

     1) servizi urbani ed extraurbani 2,92408;

     c) Bacino S:

     1) servizi urbani del Comune di Sassello 0,00569;

     2) rimanenti servizi urbani ed extraurbani 6,43403;

     d) Bacino G:

     1) servizi urbani del Comune di Genova 57,65870;

     2) rimanenti servizi urbani ed extraurbani 7,47331;

     e) Bacino T:

     1) servizi urbani ed extraurbani 5,99570;

     2) servizi infraregionali 0,05800;

     f) Bacino L:

     1) servizi urbani del Comune di Framura 0,02082;

     2) rimanenti servizi urbani ed extraurbani 10,73558.

     2. Per gli anni successivi al 1998, entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 18, la Giunta regionale assegna, per i singoli bacini di traffico, agli enti titolari di funzioni amministrative le risorse necessarie a far fronte agli oneri dei corrispettivi determinati nell'ambito dei contratti di servizio e derivanti dai servizi minimi.

     2 bis. La Regione, al fine di fare fronte agli oneri derivanti dalla svalutazione monetaria ed agli ulteriori oneri venuti ad incidere sulla gestione dei servizi, può disporre integrazioni di risorse per gli oneri dei corrispettivi di cui al comma 2 [29].

 

     Art. 18. (Fondo Regionale Trasporti).

     1. Le risorse finanziarie relative all'espletamento delle funzioni amministrative di cui al D.Lgs. 422/1997, trasferite dallo Stato, confluiscono annualmente in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio regionale.

     2. Il Fondo Regionale Trasporti Pubblici Locali, oltre che dalle risorse di cui al comma 1, è alimentato da risorse proprie regionali ed il suo ammontare è determinato con legge di bilancio.

     3. Nello stanziamento del Fondo Regionale Trasporti Pubblici Locali confluiscono le economie di spesa conseguenti all'applicazione dei commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1996, n. 13 (attuazione della legge 30 maggio 1995, n. 204 recante interventi urgenti in materia di trasporti.).

     4. Il Fondo Regionale Trasporti Pubblici Locali fa fronte agli oneri dei corrispettivi determinati nell'ambito dei contratti di servizio e derivanti dai servizi minimi, i cui costi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4, sono a carico del bilancio della Regione.

 

          Art. 18 bis. (Servizio di trasporto ferroviario di cui all’articolo 8 d.lgs. 422/1997. Proroga del periodo transitorio). [30]

     1. Il periodo transitorio di affidamento, da parte della Regione, della gestione dei servizi di trasporto ferroviario di cui all’articolo 8 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2007 secondo quanto disposto dall’articolo 18, comma 3 bis del medesimo decreto legislativo [31].

     2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato di due anni qualora i soggetti affidatari del servizio, entro il 31 dicembre 2007, assolvano una delle condizioni previste dall’articolo 18, comma 3 ter lettere a) e b) del d.lgs. 422/1997 [32].

     2 bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione può avviare le procedure concorsuali per l’affidamento di servizi di trasporto ferroviario aventi le caratteristiche di cui all’articolo 18 ter, anche nelle more del perfezionamento delle procedure di trasferimento dei beni mobili ed immobili strumentali al servizio medesimo, trasferiti alla Regione ai sensi del d.lgs. 422/1997 [33].

     2 ter. Per le funzioni istruttorie di carattere tecnico-amministrativo finalizzate al perfezionamento delle procedure di cui al comma 3, la Regione si avvale del soggetto aggiudicatario del servizio di trasporto ferroviario, ferma restando l’adozione dei provvedimenti amministrativi da parte degli enti pubblici competenti [34].

 

     Art. 18 ter. (Gestione unica). [35]

     1. Ferme restando le norme di separazione contabile, possono essere gestite da un unico soggetto le ferrovie con caratteristiche tali da ostacolare la separazione tra gestione del servizio e della rete quali:

     a) assenza di punti di contatto con la rete nazionale;

     b) trazione atipica;

     c) scartamento differente dalla rete nazionale.

 

     Art. 19. (Norma finanziaria). [36]

     (Omissis)

 

     Art. 20. (Abrogazione di norme).

     1. A far data dal 1° gennaio 1999, sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) L.R. 30 agosto 1974, n. 28, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1;

     b) L.R. 28 giugno 1978, n. 33;

     c) L.R. 24 febbraio 1982, n. 10;

     d) L.R. 11 agosto 1982, n. 35;

     e) L.R. 26 gennaio 1983, n. 5;

     f) L.R. 19 aprile 1984, n. 23;

     g) L.R. 23 novembre 1984, n. 50;

     h) il titolo I della L.R. 12 settembre 1996, n. 43.

 

 

 


[1] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 17 giugno 2003, n. 17.

[2] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 17 giugno 2003, n. 17.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[4] Rubrica così modificata dall'art. 3 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 40.

[6] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 40 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[7] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 40.

[8] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 40.

[9] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[10] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 40.

[11] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 40.

[12] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[13] Comma già modificato dall’art. 2 della L.R. 17 giugno 2003, n. 17, dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 2004, n. 11, dall'art. 3 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 40 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[14] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 17 giugno 2003, n. 17, sostituito dall'art. 3 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 40 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[15] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 17 giugno 2003, n. 17.

[16] Alinea così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[17] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 40.

[18] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 40.

[19] Lettera modificata dall’art. 3 della L.R. 17 giugno 2003, n. 17 e così sostituita dall'art. 15 della L.R. 6 novembre 2012, n. 36.

[20] Lettera aggiunta dall'art. 15 della L.R. 6 novembre 2012, n. 36.

[21] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 40.

[22] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 17 giugno 2003, n. 17.

[23] Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.R. 17 giugno 2003, n. 17.

[24] Rubrica così modificata dall'art. 3 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[25] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[26] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[27] Articolo aggiunto dall’art. 5 della L.R. 17 giugno 2003, n. 17.

[28] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2004, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[29] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 40.

[30] Articolo aggiunto dall’art. 6 della L.R. 17 giugno 2003, n. 17 e così sostituito dall'art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 40.

[31] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[32] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[33] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 11 maggio 2009, n. 13.

[34] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 11 maggio 2009, n. 13.

[35] Articolo aggiunto dall’art. 6 della L.R. 17 giugno 2003, n. 17.

[36] Articolo sostituito dall'art. 7 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 40.