§ 3.2.37 - L.R. 23 gennaio 1984, n. 6.
Norme in materia di bonifica integrale.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:23/01/1984
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Classificazione e declassificazione dei comprensori di bonifica integrale).
Art. 3.  (Consorzi di bonifica integrale. Composizione e compiti).
Art. 4.  (Costituzione dei Consorzi di bonifica integrale).
Art. 5.  (Consorzi di bonifica integrale di secondo grado).
Art. 6.  (Natura dei Consorzi di bonifica integrale. Loro potere impositivo).
Art. 7.  (Fusione, scissione, soppressione e modifiche territoriali dei Consorzi di bonifica integrale).
Art. 8.  (Amministrazione dei Consorzi).
Art. 9.  (Piano generale di bonifica).
Art. 10.  (Spesa per le opere pubbliche di bonifica).
Art. 11.  (Ultimazione della bonifica).
Art. 12.  (Obblighi dei proprietari consorziati).
Art. 13.  (Interventi sostitutivi per inadempienza dei proprietari consorziati).
Art. 14.  (Oneri a carico dei proprietari consorziati).
Art. 15.  (Piano di riparto delle spese).
Art. 16.  (Concorso nelle spese consortili).
Art. 17.  (Rinvio).
Art. 18.  (Sostituzione di norme).
Art. 19.  (Modifica alla l.r. 20 novembre 1979, n. 41).
Art. 20.  (Comprensori di bonifica integrale ed interregionale).
Art. 21.  (Ripianamento delle passività dei Consorzi di bonifica integrale).
Art. 22.  (Norme finanziarie).
Art. 23.  (Urgenza).


§ 3.2.37 - L.R. 23 gennaio 1984, n. 6.

Norme in materia di bonifica integrale.

(B.U. 15 febbraio 1984, n. 7).

 

Art. 1. (Finalità).

     La presente legge nell'ambito delle finalità di cui all'art. 857 del Codice Civile ed all'art. 1, 2° comma del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, disciplina gli interventi in materia di bonifica integrale finalizzati al miglioramento del reddito dell'agricoltura, allo sviluppo della produzione agricola, all'irrigazione, all'assetto del territorio, alla difesa e conservazione del suolo e dell'ambiente.

     Tali finalità sono perseguite nel quadro della programmazione nazionale e regionale, dei piani di sviluppo economico-sociale delle Comunità montane, dei piani di sviluppo agricolo delle Comunità montane e dei Consorzi di Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura, dei piani di sistemazione di bacino idrografico o di altra unità idrografica definita, dei piani territoriali di coordinamento concernenti l'assetto idrogeologico del territorio e la tutela del patrimonio ambientale.

 

     Art. 2. (Classificazione e declassificazione dei comprensori di bonifica integrale).

     Alla classificazione, declassificazione ed alla delimitazione dei comprensori di bonifica integrale nonché alle successive modificazioni provvede il Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentito il parere delle Comunità montane, dei Consorzi di Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura, delle associazioni sindacali e professionali di categoria e dei Consorzi di bonifica interessati.

     Tali pareri devono essere comunicati entro sessanta giorni dalla richiesta della Giunta regionale trascorsi inutilmente i quali s'intendono espressi.

     Nella delimitazione dei comprensori si tiene conto in particolare della necessità di attuare interventi coordinati e funzionali nell'ambito di unità idrografiche definite.

 

     Art. 3. (Consorzi di bonifica integrale. Composizione e compiti).

     I proprietari di immobili che traggono beneficio dalla bonifica, ricadenti nei singoli comprensori di bonifica integrale classificati a norma dell'art. 2 della presente legge, fanno parte dei relativi Consorzi.

     Ai Consorzi di bonifica integrale compete l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica.

 

     Art. 4. (Costituzione dei Consorzi di bonifica integrale).

     Alla costituzione dei Consorzi di bonifica integrale provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, cui abbia rivolto istanza almeno il dieci per cento dei proprietari dei terreni interessati che rappresentino almeno il dieci per cento della superficie del territorio classificato.

     In assenza di iniziative degli interessati il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può procedere alla costituzione d'ufficio dei Consorzi qualora riconosca la necessità e l'urgenza di provvedere.

     L'amministrazione dei Consorzi è affidata inizialmente ad un commissario nominato dalla Giunta regionale assistito dalla consulta prevista dall'art. 11 della l.r. 20 novembre 1979, n. 41 con il compito di provvedere, nel termine fissato nell'atto di nomina, alla predisposizione dello statuto consortile e alla convocazione dell'assemblea degli aventi diritto per l'elezione del Consiglio dei delegati.

     Le spese di costituzione dei Consorzi sono a carico della Regione.

     I provvedimenti di costituzione dei Consorzi di bonifica integrale sono assunti previo parere dei soggetti e degli organismi indicati al 1° comma dell'art. 2 della presente legge, i quali vi provvedono nei termini e nei modi indicati al 2° comma dello stesso art. 2.

 

     Art. 5. (Consorzi di bonifica integrale di secondo grado).

     In un medesimo comprensorio di bonifica possono costituirsi più Consorzi quando occorra formare distinti nuclei di interessi omogenei.

     In tal caso il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, costituisce un Consorzio di secondo grado il quale assicuri la coordinata attività dei Consorzi di primo grado.

     Un Consorzio di secondo grado, oltre che fra Consorzi, può essere costituito fra enti pubblici e fra enti pubblici e privati e Consorzi o altre persone interessate.

     Ai Consorzi di bonifica integrale di secondo grado si applicano il 3°, 4° e 5° comma dell'art. 4. Per la compilazione dello Statuto il Commissario nominato dalla Giunta regionale osserva, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli da 2 a 10 della l.r. 20 novembre 1979, n. 41.

     Per quanto attiene ai controlli, alla vigilanza, all'amministrazione commissariale ed alla proroga delle cariche consorziali dei Consorzi di secondo grado trovano applicazione, in quanto compatibili, gli artt. 10, 10-bis, 11 e 12 della l.r. n. 41/1979 citata.

 

     Art. 6. (Natura dei Consorzi di bonifica integrale. Loro potere impositivo).

     Del territorio dei Consorzi è data notizia al pubblico col mezzo della trascrizione.

     I Consorzi di bonifica integrale, sia di primo, sia di secondo grado, sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dai rispettivi statuti.

     Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 14.

 

     Art. 7. (Fusione, scissione, soppressione e modifiche territoriali dei Consorzi di bonifica integrale).

     Il Consiglio regionale su proposta della Giunta provvede al raggruppamento di uffici, alla fusione, alla scissione ed alla soppressione dei Consorzi di bonifica integrale ed alla modificazione dei loro confini territoriali, previo parere dei soggetti e degli organismi indicati al 19 comma dell'art. 2 della presente legge, i quali vi provvedono nei modi e nei tempi indicati al 2° comma dello stesso art. 2.

     Con i provvedimenti di cui al comma precedente vengono regolati i rapporti amministrativi e patrimoniali fra i Consorzi interessati, il trasferimento e la collocazione del relativo personale.

 

     Art. 8. (Amministrazione dei Consorzi).

     L'amministrazione, il controllo e la vigilanza dei Consorzi di bonifica integrale sono disciplinati dalla l.r. 20 novembre 1979, n. 41 come modificata dalla presente legge.

 

     Art. 9. (Piano generale di bonifica).

     I Consorzi di bonifica integrale provvedono alla redazione del piano generale di bonifica e ai suoi aggiornamenti, in coordinamento con la programmazione regionale, con i piani di sviluppo economico sociale delle Comunità montane, con i piani di sviluppo agricolo delle Comunità montane e dei Consorzi di Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura, con i piani di sistemazione di bacino idrografico o di altra unità idrografica definita, con i piani territoriali di coordinamento concernenti l'assetto idrogeologico del territorio e la tutela del patrimonio ambientale e con gli strumenti urbanistici.

     Il piano generale di bonifica, avuto riguardo alla situazione agricola ed idrografica del comprensorio nonché alle opere di difesa idraulica ricadenti nei bacini interessati:

     a) dispone la ripartizione del comprensorio in zone distinte secondo le possibili utilizzazioni produttive;

     b) individua le opere pubbliche di bonifica e altre opere necessarie per la tutela e lo sviluppo delle proprietà agricole stabilendo le priorità di esecuzione.

     Il progetto del piano generale di bonifica, adottato dal competente organo del Consorzio, è depositato presso la sede del Consorzio presso ogni Comune interessato per la durata di trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

     Dell'avvenuto deposito viene data notizia a cura del Consorzio, mediante avviso affisso all'albo pretorio dei Comuni interessati territorialmente e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

     Entro trenta giorni dal termine di deposito di cui al 3° comma gli interessati possono presentare osservazioni al Consorzio il quale entro i successivi sessanta giorni provvede all'esame delle osservazioni ed alle eventuali modificazioni al piano.

     Alla scadenza del suddetto termine, il Consorzio trasmette il piano alla Regione, corredandolo delle osservazioni e delle proprie controdeduzioni.

     Il Consiglio regionale su proposta della Giunta, verificata la conformità agli strumenti citati al 1° comma del presente articolo, approva il piano decidendo sulle eventuali osservazioni.

     Il provvedimento di approvazione del piano generale di bonifica ha valore di dichiarazione di pubblica utilità per le opere individuate e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

     In caso di inerzia del Consorzio nella redazione del piano, la Giunta regionale fissa un termine al Consorzio stesso per provvedere, scaduto il quale nomina un Commissario per i necessari adempimenti.

     Analogamente si provvede nel caso in cui la Giunta regionale, ritenendo necessario l'aggiornamento del piano, abbia invitato il Consorzio a provvedervi entro un termine prefissato.

 

     Art. 10. (Spesa per le opere pubbliche di bonifica).

     La spesa per l'esecuzione e per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica individuate dal piano generale di bonifica è a carico della Regione.

     Gli interventi di cui al comma precedente sono affidati di norma in concessione dalle Comunità montane o dai Consorzi Comuni territorialmente competenti ai Consorzi di bonifica integrale.

     Le somme relative all'intervento assegnato in concessione sono così erogate:

     a) un acconto del quaranta per cento ad intervenuta approvazione del progetto;

     b) altro acconto del cinquanta per cento in corso d'opera, quando i lavori o le forniture hanno raggiunto il quaranta per cento dell'ammontare dell'intervento concesso;

     c) il saldo ad approvazione degli atti di collaudo.

     La ripartizione fra gli enti delegati delle somme relative all'esecuzione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, avviene a norma dell'art. 18 della l.r. 12 gennaio 1978, n. 6.

     Per l'esecuzione delle opere pubbliche e le espropriazioni per pubblica utilità degli immobili a tale fine necessari si applicano le norme vigenti in materia.

     In caso di mancata costituzione dei Consorzi nei comprensori di bonifica integrale classificati, le Comunità montane ed i Consorzi di Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura provvedono ad eseguire e mantenere in esercizio le opere pubbliche di bonifica direttamente o mediante concessione a Comuni e ad altri enti pubblici.

     Successivamente alla dichiarazione finale di ultimazione della bonifica prevista dal successivo art. 11, la Regione può ulteriormente intervenire nelle spese solo per le opere di ricostruzione degli impianti meccanici necessari per l'irrigazione dei terreni.

 

     Art. 11. (Ultimazione della bonifica).

     Il Presidente della Giunta regionale dichiara ultimata la bonifica in tutto o in parte purché, in quest'ultimo caso, i lotti siano utilmente funzionali. Dalla data del relativo decreto le opere s'intendono consegnate al Consorzio di bonifica integrale.

 

     Art. 12. (Obblighi dei proprietari consorziati).

     I proprietari consorziati hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scolo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche di bonifica.

     Le opere di interesse privato di cui al comma precedente sono individuate dal piano generale di bonifica di cui all'art. 9.

     Per la realizzazione delle opere di cui al 1° comma del presente articolo, i proprietari consorziati possono ottenere prioritariamente i contributi previsti dalle leggi regionali in materia di miglioramento fondiario.

 

     Art. 13. (Interventi sostitutivi per inadempienza dei proprietari consorziati).

     Il Consorzio di bonifica integrale, qualora i proprietari consorziati omettano di eseguire lavori di loro spettanza ai sensi del precedente art. 12, deve provvedere, a richiesta anche di uno solo degli interessati, all'esecuzione d'ufficio in nome e per conto degli interessati stessi.

     In caso di assoluta inerzia dei proprietari consorziati, la Comunità montana od il Consorzio di Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura competente per territorio, su richiesta del Consorzio di bonifica, può autorizzare il Consorzio stesso ad eseguire d'ufficio le opere occorrenti per completare la funzionalità di reti idrauliche ed irrigue.

     Il Consorzio di bonifica provvede al riparto della spesa fra i proprietari interessati, in ragione del beneficio conseguito. Il relativo credito del Consorzio è equiparato, a tutti gli effetti, agli oneri di cui al successivo art. 14.

 

     Art. 14. (Oneri a carico dei proprietari consorziati).

     I proprietari di beni immobili agricoli ed extra agricoli che traggono beneficio dall'attività consortile, compresi gli enti pubblici per i beni di loro appartenenza, sono tenuti a contribuire alle spese di esercizio e di funzionamento dei Consorzi di bonifica integrale.

     La ripartizione della quota di spesa è effettuata dal Consorzio in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presunti del beneficio conseguibile e in via definitiva, con eventuali conguagli, in ragione dei benefici conseguiti per effetto dell'attività consortile a seguito della dichiarazione di ultimazione dell'ultimo lotto di bonifica ai sensi dell'art. 11.

     I contributi dei proprietari di cui al 1° comma costituiscono oneri reali sugli immobili dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per le imposte erariali, prendendo grado immediatamente dopo tali imposte.

     I Consorzi provvedono alla riscossione delle quote di spesa gravanti sui proprietari con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette.

 

     Art. 15. (Piano di riparto delle spese).

     I consorzi di bonifica integrale provvedono al riparto ed alla riscossione delle quote di spesa gravanti sui beneficiari, ai sensi del precedente art. 14.

     La deliberazione consortile di approvazione del piano di riparto della spesa sia provvisoria sia definitiva, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 10 della l.r. 20 novembre 1979, n. 41, deve essere pubblicata a cura del Consorzio all'albo pretorio dei Comuni interessati territorialmente per trenta giorni consecutivi.

     Contro la deliberazione di cui al comma precedente può essere presentato ricorso al Presidente della Giunta regionale entro i venti giorni successivi all'avvenuta pubblicazione.

 

     Art. 16. (Concorso nelle spese consortili).

     La Regione, in considerazione delle finalità di pubblico interesse perseguite dai Consorzi di bonifica integrale e dell'opportunità di contenere entro i limiti di sopportabilità economica la partecipazione contributiva dei proprietari consorziati, può concorrere fino al sessanta per cento del maggiore onere derivante a carico dei proprietari consorziati a seguito di ciascun futuro aggiornamento della quota di spesa dovuta ai sensi del precedente art. 14.

     I contributi sono corrisposti complessivamente al Consorzio di bonifica interessato che emetterà i relativi ruoli tenuto conto del contributo regionale a vantaggio di ciascun proprietario consorziato.

     La Giunta regionale concede i contributi di cui al presente articolo nel corso dell'anno finanziario successivo a quello per il quale il Consorzio di bonifica approva l'aggiornamento dell'onere dovuto dai proprietari consorziati.

 

     Art. 17. (Rinvio).

     In materia di bonifica integrale trova ancora applicazione il r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni fatta eccezione per le disposizioni espressamente sostituite dal successivo art. 18 e per quelle altre in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 18. (Sostituzione di norme).

     Le disposizioni della presente legge sostituiscono:

     a) gli artt. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 1° comma, 18, 19, 20, 21, 38, 41, 1° comma, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 1° comma, 63, 64, 65, 66, 68 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni;

     b) ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

 

     Art. 19. (Modifica alla l.r. 20 novembre 1979, n. 41). [1]

 

     Art. 20. (Comprensori di bonifica integrale ed interregionale).

     Qualora gli atti di cui alla presente legge interessino il territorio di altra Regione si applicano le disposizioni dell'art. 73, 1° e 2° comma del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 21. (Ripianamento delle passività dei Consorzi di bonifica integrale).

     La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei Consorzi di bonifica integrale, per l'estinzione delle passività risultanti a loro carico alla data del 31 dicembre 1982.

 

     Art. 22. (Norme finanziarie).

     (Omissis).

 

     Art. 23. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Aggiunge l'art. 10 bis alla L.R. 20 novembre 1979, n. 41.