§ 2.8.5 - L.R. 1 giugno 1993, n. 23.
Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.8 cooperazione
Data:01/06/1993
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Istituzione dell'albo).
Art. 3.  (Requisiti per l'iscrizione).
Art. 4.  (Adempimenti successivi all'iscrizione).
Art. 5.  (Cancellazione).
Art. 6.  (Raccordo con i servizi socio-sanitari ed educativi).
Art. 7.  (Raccordo con le attività di formazione professionale).
Art. 8.  (Raccordo con le politiche attive del lavoro).
Art. 9.  (Convenzioni).
Art. 10.  (Contenuti degli schemi di convenzione-tipo).
Art. 11.  (Durata delle convenzioni).
Art. 12.  (Modalità di stipula della convenzione).
Art. 13.  (Determinazione dei corrispettivi).
Art. 14.  (Forme di controllo e di tutela dell'utenza).
Art. 14 bis.  (Convenzioni per l’affidamento di beni e servizi)
Art. 15.  (Tipologie di intervento).
Art. 16.  (Soggetti beneficiari e modalità di interventi).
Art. 17.  (Interventi per l'abbattimento dei tassi di interesse).
Art. 18.  (Fondi a sostegno della cooperazione sociale)
Art. 19.  (Fondo di sperimentazione).
Art. 19 bis.  (De minimis)
Art. 20.  (Costituzione).
Art. 21.  (Compiti della commissione).
Art. 22.  (Norma transitoria).


§ 2.8.5 - L.R. 1 giugno 1993, n. 23. [1]

Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.

(B.U. 16 giugno 1993, n. 11).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     (Omissis)

 

TITOLO I

ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

 

     Art. 2. (Istituzione dell'albo).

     (Omissis)

 

     Art. 3. (Requisiti per l'iscrizione).

     (Omissis)

 

     Art. 4. (Adempimenti successivi all'iscrizione).

     (Omissis)

 

     Art. 5. (Cancellazione).

     (Omissis)

 

TITOLO II

RACCORDO CON L'ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI, DI FORMAZIONE

PROFESSIONALE E DI SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE

 

     Art. 6. (Raccordo con i servizi socio-sanitari ed educativi).

     (Omissis)

 

     Art. 7. (Raccordo con le attività di formazione professionale).

     (Omissis)

 

     Art. 8. (Raccordo con le politiche attive del lavoro).

     (Omissis)

TITOLO III

CONVEZIONI TRA COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI ED ENTI PUBBLICI

 

     Art. 9. (Convenzioni).

     (Omissis)

 

     Art. 10. (Contenuti degli schemi di convenzione-tipo).

     (Omissis)

 

     Art. 11. (Durata delle convenzioni).

     (Omissis)

 

     Art. 12. (Modalità di stipula della convenzione).

     (Omissis)

 

     Art. 13. (Determinazione dei corrispettivi).

     (Omissis)

 

     Art. 14. (Forme di controllo e di tutela dell'utenza).

     (Omissis)

 

          Art. 14 bis. (Convenzioni per l’affidamento di beni e servizi)

     (Omissis)

 

TITOLO IV

NORME DI INCENTIVAZIONE

 

     Art. 15. (Tipologie di intervento).

     (Omissis)

 

     Art. 16. (Soggetti beneficiari e modalità di interventi).

     (Omissis)

 

     Art. 17. (Interventi per l'abbattimento dei tassi di interesse).

     (Omissis)

 

     Art. 18. (Fondi a sostegno della cooperazione sociale) [2]

     (Omissis)

 

     Art. 19. (Fondo di sperimentazione).

     (Omissis)

 

     Art. 19 bis. (De minimis)

     (Omissis)

 

TITOLO V

COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE SOCIALE

 

     Art. 20. (Costituzione).

     1. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta del presidente della giunta è istituita presso la presidenza della Giunta regionale la commissione per la cooperazione sociale della quale fanno parte:

     a) l’Assessore delegato competente, che la presiede [3];

     b) (Omissis) [4];

     c) il Dirigente della struttura regionale competente [5];

     d) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o suo delegato;

     e) il direttore dell'agenzia regionale dell'impiego o suo delegato;

     f) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti con comprovata esperienza nel settore sociale designati dalle associazioni regionali delle cooperative più rappresentative che risultino aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni;

     g) tre esperti in materia di cooperazione sociale;

     h) (Omissis) [6];

     i) (Omissis) [7];

     l) (Omissis) [8].

     1 bis. (Omissis) [9].

     2. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

     3. La Commissione è convocata dal Presidente o dal suo delegato permanente.

     4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno cinque componenti [10].

     5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

     6. In caso di assenza dei componenti effettivi partecipano alla seduta i membri supplenti.

     6 bis. I componenti di cui alle lettere f) e g) del comma 1 che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con deliberazione della Giunta regionale e sostituiti [11].

     7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un funzionario incaricato dal Presidente.

 

     Art. 21. (Compiti della commissione).

     (Omissis)

 

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 22. (Norma transitoria).

     (Omissis)

 


[1] Abrogata dall'art. 44 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42, ad eccezione dell'art. 20 abrogato a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 4, della stessa L.R. 42/2012.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47.

[4] Lettera abrogata dall'art. 7 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47.

[5] Lettera già sostituita dall'art. 19 della L.R. 10 febbraio 1999, n. 5 e così ulteriormente sostituita dall'art. 7 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47.

[6] Lettera abrogata dall'art. 7 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47.

[7] Lettera abrogata dall'art. 7 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47.

[8] Lettera abrogata dall'art. 7 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47.

[9] Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 10 febbraio 1999, n. 5 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47.

[10] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 10 febbraio 1999, n. 5.

[11] Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 10 febbraio 1999, n. 5.