§ 2.3.77 - L.R. 6 dicembre 2012, n. 42.
Testo unico delle norme sul Terzo Settore


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:06/12/2012
Numero:42


Sommario
Art. 1.  (Principi)
Art. 2.  (Oggetto)
Art. 3.  (Definizioni)
Art. 4.  (Soggetti del Terzo Settore)
Art. 5.  (Organizzazioni di volontariato)
Art. 6.  (Associazioni di promozione sociale)
Art. 7.  (Cooperative sociali)
Art. 8.  (Imprese sociali diverse dalle cooperative sociali)
Art. 9.  (Società di mutuo soccorso)
Art. 10.  (Fondazioni con prevalenti finalità sociali)
Art. 11.  (Istituti di patronato con prevalenti finalità sociali)
Art. 12.  (Enti e organismi facenti capo alle confessioni religiose con prevalenti finalità sociali)
Art. 13.  (Registro regionale del Terzo Settore)
Art. 14.  (Disposizioni specifiche per la sezione delle organizzazioni di volontariato)
Art. 15.  (Disposizioni specifiche per la sezione delle cooperative sociali)
Art. 16.  (Disposizioni specifiche per la sezione delle associazioni di promozione sociale e la sezione degli istituti di patronato con prevalenti finalità sociali)
Art. 17.  (Procedimento per l’iscrizione nel Registro regionale)
Art. 18.  (Aggiornamento e cancellazione dal Registro regionale)
Art. 19.  (Commissioni del Terzo Settore)
Art. 20.  (Attività delle Commissioni del Terzo Settore)
Art. 21.  (Soggetti del Terzo Settore iscritti al Registro regionale e operanti nell’ambito della protezione civile)
Art. 22.  (Partecipazione alla funzione sociale)
Art. 23.  (Coordinamento regionale con i comuni e il Terzo Settore)
Art. 24.  (Organismo associativo unitario di rappresentanza dei soggetti del Terzo Settore)
Art. 25.  (Partecipazione del Terzo Settore alla programmazione regionale)
Art. 26.  (Raccordo dell’attività dei soggetti del Terzo Settore con le attività di formazione professionale)
Art. 27.  (Raccordo dell’attività delle cooperative sociali con le politiche attive del lavoro)
Art. 28.  (Azioni e patti per la valorizzazione e il sostegno della sussidiarietà orizzontale)
Art. 29.  (Azioni e patti per la facilitazione dell’impegno dei privati in attività sociali di interesse generale)
Art. 30.  (Azioni e patti per il sostegno dell’impegno dei privati senza finalità di profitto nell’esercizio della funzione sociale)
Art. 31.  (Procedimenti per la conclusione di patti di sussidiarietà)
Art. 32.  (Affidamento di servizi sociali)
Art. 33.  (Accreditamento dei servizi e dei presidi sociali)
Art. 34.  (Clausole sociali e misure di incentivazione agli enti locali per le cooperative sociali)
Art. 35.  (Affidamenti per la fornitura di beni e servizi a cooperative sociali di tipo “B”)
Art. 36.  (Norme di incentivazione e di agevolazione del Terzo Settore)
Art. 37.  (Nuova destinazione dei fondi costituiti presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (FI.L.S.E. S.p.A.))
Art. 38.  (Controlli e vigilanza)
Art. 39.  (Norma finanziaria)
Art. 40.  (Semplificazione)
Art. 41.  (Banca dati del Terzo Settore)
Art. 42.  (Delega di funzioni e avvalimento)
Art. 43.  (Modifiche della l.r. 12/2006)
Art. 44.  (Abrogazione di norme)
Art. 45.  (Norma transitoria)


§ 2.3.77 - L.R. 6 dicembre 2012, n. 42.

Testo unico delle norme sul Terzo Settore

(B.U. 12 dicembre 2012, n. 22)

 

TITOLO I

PRINCIPI E FINALITA’

 

Art. 1. (Principi)

     1. La Regione Liguria riconosce e valorizza la funzione di interesse generale dei soggetti del Terzo Settore quale espressione di partecipazione, solidarietà, libertà, pluralismo e mediazione sociale, in coerenza con i principi della Costituzione.

     2. La Regione, in particolare, promuove lo sviluppo dei soggetti del Terzo Settore salvaguardandone l’autonomia, favorendo il loro apporto all’esercizio della funzione sociale, alla realizzazione di servizi e interventi e al conseguimento di finalità sociali, civili, educative e culturali.

 

     Art. 2. (Oggetto)

     1. Il presente testo unico, in coerenza e in applicazione della normativa nazionale vigente, ha ad oggetto:

     a) il riordino e la revisione delle norme regionali in materia di Terzo Settore;

     b) l’individuazione delle modalità di esercizio della rappresentatività dei soggetti del Terzo Settore;

     c) la definizione delle modalità per l’accreditamento dei servizi e dei presidi sociali;

     d) l’individuazione di modelli di relazione pubblico/privato senza finalità di profitto, in attuazione del principio di sussidiarietà.

 

     Art. 3. (Definizioni)

     1. Ai fini del presente testo unico, si intende per:

     a) attività produttive e marginali: le attività così come definite dal decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995 (Criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato);

     b) bilancio o rendiconto delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale: documenti contabili redatti sulla base di schemi tipo approvati dalla Giunta regionale;

     c) soggetti del Terzo Settore: i soggetti indicati nel titolo II del presente testo unico;

     d) attività di utilità sociale: attività tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva, espletate nei settori sociale, sociosanitario, educativo, ambientale, culturale e di ricerca etica e spirituale, sportivo e ricreativo;

     e) clausole sociali: condizioni relative all’esecuzione di contratti che individuano, anche attraverso reti, azioni tese in generale a fornire risposte ad esigenze sociali, a mettere a disposizione servizi e interventi aventi contenuto o rilevanza sociali nonché a promuovere inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati;

     f) capitale sociale diffuso: l'insieme delle relazioni interpersonali formali ed informali essenziali anche per il funzionamento di società complesse ed altamente organizzate, per la promozione della coesione sociale, della giustizia, del benessere e della prosperità economica.

 

TITOLO II

SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

 

     Art. 4. (Soggetti del Terzo Settore)

     1. Sono individuati quali soggetti del Terzo Settore, per le finalità di cui al presente testo unico e in coerenza con la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali):

     a) le organizzazioni di volontariato;

     b) le associazioni di promozione sociale;

     c) le cooperative sociali;

     d) le imprese sociali diverse dalle cooperative sociali;

     e) le società di mutuo soccorso.

     2. Sono individuati quali soggetti del Terzo Settore, solo se caratterizzati da prevalenti finalità sociali di interesse generale, anche:

     a) le fondazioni;

     b) gli istituti di patronato;

     c) gli enti e gli organismi facenti capo alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

     3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 partecipano, sulla base del principio di sussidiarietà e secondo le modalità previste dalle norme sulle procedure della programmazione regionale e locale, all’esercizio delle funzioni sociali pubbliche di programmazione, progettazione e attuazione nonché di coordinamento di interventi nei settori in cui essi operano.

     4. La Regione riconosce il valore di reti di collaborazione tra soggetti anche diversi iscritti al Registro regionale di cui all’articolo 13.

 

     Art. 5. (Organizzazioni di volontariato)

     1. Ai fini del presente testo unico, sono considerati soggetti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) e successive modificazioni ed integrazioni, ossia gli organismi dotati di autonomia giuridica e amministrativa, liberamente costituiti al fine di svolgere attività di volontariato in modo personale, spontaneo, gratuito, verso terzi, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

     2. L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Nella prestazione del servizio l’organizzazione deve avvalersi in modo determinante e prevalente dell’attività volontaria dei propri associati, ai quali può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previamente stabiliti dall'organizzazione di appartenenza.

     3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.

     4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

     5. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti:

     a) l'assenza di fini di lucro;

     b) la democraticità della struttura, desumibile anche dal rapporto fra il numero dei componenti dell’organo direttivo e il numero degli associati;

     c) l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;

     d) i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi;

     e) i loro obblighi e diritti;

     f) l'obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;

     g) le modalità di approvazione del bilancio o del rendiconto da parte dell'assemblea degli aderenti.

     6. Le organizzazioni di volontariato assicurano i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

     7. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui all’articolo 13, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire, ai sensi dell’articolo 17 della l. 266/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

     8. Fermo restando il carattere prevalente e determinante dei volontari, di cui al comma 2, le organizzazioni di volontariato, ai sensi della l. 266/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

     9. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate, ovvero in strutture private.

     10. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

     a) contributi degli aderenti;

     b) contributi di privati;

     c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

     d) contributi di organismi internazionali;

     e) donazioni e lasciti testamentari;

     f) rimborsi derivanti da convenzioni con lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici, ai sensi dell’articolo 7 della l. 266/1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

     g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

     11. La Regione riconosce il valore delle organizzazioni di volontariato a carattere regionale a rete presenti con proprie articolazioni territoriali autonome. L’iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato a carattere regionale può estendersi alle articolazioni territoriali autonome aventi i requisiti di cui alla l. 266/1991 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine l’istanza di iscrizione disciplinata all’articolo 17 è corredata dall’elenco delle rispettive articolazioni territoriali e sottoscritta anche dai legali rappresentanti delle singole articolazioni.

 

     Art. 6. (Associazioni di promozione sociale)

     1. Ai fini del presente testo unico, sono considerati soggetti del Terzo Settore le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), ossia le associazioni, i movimenti e i gruppi aventi i requisiti di cui ai commi seguenti, che operano senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità della persona umana e costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale, a favore dei loro associati o di terzi.

     2. Ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3, della l. 383/2000, non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela di interessi economici degli associati. Non sono, altresì, considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni, comunque denominate, che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

     3. Possono essere iscritte nel Registro regionale di cui all’articolo 13 esclusivamente le associazioni di promozione sociale costituite mediante atto scritto avente data certa, nel quale è indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

     a) la denominazione e l'oggetto sociale;

     b) l'assenza di fini di lucro e la previsione che eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;

     c) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;

     d) l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale;

     e) le modalità di scioglimento dell'associazione e il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo l'eventuale liquidazione, a fini di utilità sociale.

     4. Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. In caso di particolare necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

     5. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell’attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi. La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell’ente con cui viene stipulata la convenzione medesima.

     6. Per espletare le attività svolte anche in base alle convenzioni di cui al titolo IV, i lavoratori, che facciano parte di associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale di cui all’articolo 13, hanno diritto di usufruire di forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

     7. Nelle sedi delle associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale è consentita l'apertura e l'esercizio di un punto di somministrazione, riservato ai soci, di alimenti e bevande secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni, e nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e locali che disciplinano tali attività.

     8. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per lo svolgimento delle loro attività le risorse economiche derivanti da:

     a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi, eredità e donazioni;

     b) contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

     c) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;

     d) proventi derivanti dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

     9. La Regione riconosce il valore delle associazioni di promozione sociale a carattere regionale a rete, presenti con proprie articolazioni territoriali autonome. L’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale a carattere regionale può estendersi alle articolazioni territoriali autonome aventi i requisiti di cui alla l. 383/2000. A tal fine l’istanza di iscrizione disciplinata all’articolo 17, comma 1, è corredata dall’elenco delle rispettive articolazioni territoriali, sottoscritta anche dai legali rappresentanti delle singole articolazioni.

 

     Art. 7. (Cooperative sociali)

     1. Ai fini del presente testo unico, sono considerati soggetti del Terzo Settore le cooperative sociali, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modificazioni ed integrazioni, le quali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:

     a) la gestione di servizi sociosanitari ed educativi;

     b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

     2. Nelle cooperative sociali che svolgono le attività di cui al comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate, ai sensi dell’articolo 4 della l. 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli ulteriori soggetti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri assunto ai sensi del medesimo articolo 4 della l. 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Le persone svantaggiate di cui al comma 2 devono costituire almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al 70 per cento da cooperative sociali.

     5. Alle cooperative sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla l. 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, le norme relative agli specifici settori in cui le stesse cooperative operano.

 

     Art. 8. (Imprese sociali diverse dalle cooperative sociali)

     1. Ai fini del presente testo unico, sono considerati soggetti del Terzo Settore le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell’impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118), ossia tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale e in assenza di scopo di lucro, e che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, del d.lgs. 155/2006.

 

     Art. 9. (Società di mutuo soccorso)

     1. Ai fini del presente testo unico, sono considerati soggetti del Terzo Settore le associazioni di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso) e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Le società di mutuo soccorso partecipano all’esercizio della funzione sociale, valorizzando il capitale sociale delle comunità locali di appartenenza, quali soggetti specificamente votati alla solidarietà e alla mutualità nell’ambito delle formazioni sociali di cui costituiscono espressione.

     3. I processi e i provvedimenti relativi alla programmazione e progettazione sociale locale valorizzano il ruolo delle società di mutuo soccorso anche attraverso progetti sperimentali di impegno di tali soggetti in patti di sussidiarietà ai sensi degli articoli 28, 29, 30 e 31.

     4. La tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle società di mutuo soccorso è disciplinata dalla legge regionale 21 marzo 1994, n. 13 (Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale) e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 10. (Fondazioni con prevalenti finalità sociali)

     1. Ai fini del presente testo unico, sono considerati soggetti del Terzo Settore le fondazioni disciplinate dal codice civile, il cui statuto preveda, in via prevalente anche se non esclusiva, finalità sociali di interesse generale.

     2. La Regione esercita il controllo e la vigilanza sulle fondazioni ai sensi e nelle forme di cui agli articoli 25 e 27 del codice civile e della legge regionale 1 marzo 2011, n. 3 (Disciplina regionale di organizzazione per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private) e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 11. (Istituti di patronato con prevalenti finalità sociali)

     1. Ai fini del presente testo unico, sono considerati soggetti del Terzo Settore gli istituti di patronato e di assistenza sociale disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina degli istituti di patronato e di assistenza sociale) e successive modificazioni ed integrazioni, il cui statuto preveda, in via prevalente anche se non esclusiva, finalità sociali di interesse generale ulteriori rispetto alla mera erogazione di servizi per gruppi predefiniti di individui.

 

     Art. 12. (Enti e organismi facenti capo alle confessioni religiose con prevalenti finalità sociali)

     1. Ai fini del presente testo unico, sono considerati soggetti del Terzo Settore, in attuazione dell’articolo 18 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti e gli organismi facenti capo alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese in attuazione dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione, il cui statuto preveda, in via prevalente anche se non esclusiva, finalità sociali di interesse generale.

 

TITOLO III

REGISTRO REGIONALE DEL TERZO SETTORE

 

     Art. 13. (Registro regionale del Terzo Settore)

     1. E’ istituito presso la Regione il Registro regionale del Terzo Settore, suddiviso in specifiche sezioni, così denominate:

     a) sezione delle organizzazioni di volontariato;

     b) sezione delle associazioni di promozione sociale;

     c) sezione delle cooperative sociali con parte dedicata alle imprese sociali diverse dalle cooperative sociali;

     d) sezione delle società di mutuo soccorso;

     e) sezione delle fondazioni con prevalenti finalità sociali;

     f) sezione degli istituti di patronato con prevalenti finalità sociali;

     g) sezione degli enti e organismi facenti capo alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese con prevalenti finalità sociali.

     2. Possono presentare istanza di iscrizione nella corrispondente sezione del Registro i soggetti del Terzo Settore aventi sede legale in Liguria, che risultino, ad esclusione delle cooperative sociali e delle imprese sociali diverse dalle cooperative sociali, costituiti ed effettivamente operanti da almeno un anno.

     3. La verifica delle dichiarazioni e delle autocertificazioni prodotte ai fini dell’iscrizione e della permanenza nel Registro avviene attraverso controlli a campione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. L’iscrizione di un soggetto in una sezione del Registro regionale di cui al presente testo unico è incompatibile con l’iscrizione nelle altre sezioni dello stesso Registro.

     5. La Regione provvede alla pubblicazione annuale del Registro regionale nel sito web della Regione Liguria.

     6. La Regione, gli enti locali e gli enti del settore regionale allargato di cui all’articolo 25, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – legge finanziaria 2006) e successive modificazioni ed integrazioni, valorizzano il Registro regionale e la Banca dati del Terzo Settore di cui all’articolo 41 per la stipula di contratti, convenzioni e patti con le organizzazioni del Terzo Settore, per la concessione di incentivi e agevolazioni e, in genere, quali strumenti per l’esercizio delle proprie funzioni con riferimento ai valori sociali e per la promozione del capitale sociale diffuso nei territori di competenza.

 

     Art. 14. (Disposizioni specifiche per la sezione delle organizzazioni di volontariato)

     1. Il bilancio o rendiconto delle organizzazioni di volontariato indica separatamente, in due distinte voci, le attività prevalenti e le attività commerciali e produttive marginali, anche ai fini dell’applicabilità dell’articolo 8, comma 4, della l. 266/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Le organizzazioni di volontariato con bilancio complessivo annuale inferiore ad euro 10.000,00 sono tenute alla predisposizione del solo rendiconto. La Giunta regionale, ove necessario, provvede alla revisione di tale importo.

 

     Art. 15. (Disposizioni specifiche per la sezione delle cooperative sociali)

     1. La sezione delle cooperative sociali si articola nelle seguenti parti:

     a) parte “A”, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi sociosanitari ed educativi;

     b) parte “B”, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

     c) parte “C”, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al 70 per cento da cooperative sociali;

     d) parte “D”, nella quale sono iscritte le imprese sociali diverse dalle cooperative sociali.

     2. Le cooperative che gestiscono servizi sociosanitari ed educativi e che siano anche finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate possono essere, a richiesta, iscritte contemporaneamente nelle parti “A” e “B”, purché il loro statuto preveda espressamente entrambe le finalità.

 

     Art. 16. (Disposizioni specifiche per la sezione delle associazioni di promozione sociale e la sezione degli istituti di patronato con prevalenti finalità sociali)

     1. La sezione del Registro relativa alle associazioni di promozione sociale è suddivisa in due parti così distinte:

     a) parte "A", nella quale sono iscritte le associazioni operanti a livello regionale o infraregionale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della l. 383/2000;

     b) parte "B", nella quale sono iscritte le articolazioni territoriali delle associazioni iscritte nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale e i circoli a esse affiliati. Ai fini dell’iscrizione, tali articolazioni territoriali producono gli atti che hanno consentito l'iscrizione al Registro nazionale e idonea documentazione in cui siano indicate le attività svolte nel territorio ligure, le sedi operative, i responsabili delle cariche associative, le modalità di formazione e di approvazione del bilancio o rendiconto.

     2. Nella sezione degli istituti di patronato con finalità di rilevanza sociale sono iscritte le sole articolazioni regionali degli istituti di patronato, ancorché non dotate di propria soggettività giuridica, il cui statuto preveda, anche se non in via esclusiva, finalità di rilevanza sociale ai sensi dell’articolo 11.

 

     Art. 17. (Procedimento per l’iscrizione nel Registro regionale)

     1. L’iscrizione nel Registro regionale avviene a seguito della presentazione alla Regione, da parte dei soggetti interessati, di apposita istanza.

     2. L’istanza è sottoscritta in originale dal legale rappresentante ed è corredata:

     a) dall’atto costitutivo avente data certa, prodotto in originale o copia autenticata;

     b) dallo statuto, prodotto in originale o copia autenticata;

     c) dal bilancio o rendiconto relativo all’ultimo anno di attività, da cui risulti, in particolare, la distinzione delle diverse fonti di entrata;

     d) da un’autocertificazione redatta ai sensi dell’articolo 76 del d.p.r. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente la dichiarazione della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, ivi compreso il rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavoro.

     3. L’iscrizione nel Registro, nella sezione di competenza, avviene entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, previo parere della Commissione competente di cui all’articolo 19, da fornirsi entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende come positivamente espresso.

     4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, quando si renda necessaria la richiesta di chiarimenti o integrazioni.

     5. L’istanza non integrata ai sensi del comma 4 non viene sottoposta alla Commissione competente per l’espressione del parere e si intende rigettata.

     6. L’iscrizione al Registro costituisce presupposto ai fini della stipula di accordi e convenzioni, diversi dagli affidamenti in appalto, concessione ed accreditamento, previsti dal presente testo unico con la Regione, gli enti locali e gli enti del settore regionale allargato, come individuati ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 2/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e per poter accedere ai contributi previsti dal presente testo unico.

     7. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati, ai fini di semplificazione, appositi schemi tipo per l’istanza di iscrizione, il bilancio o rendiconto, l’autocertificazione di cui al comma 2 ed il formulario predisposto per contenere ulteriori informazioni.

 

     Art. 18. (Aggiornamento e cancellazione dal Registro regionale)

     1. La modifica dell’iscrizione nel Registro regionale può essere richiesta in ogni momento dai soggetti interessati.

     2. I soggetti iscritti devono comunque comunicare entro sessanta giorni ogni eventuale variazione dello statuto e di quanto contenuto nell’autocertificazione di cui all’articolo 17, comma 2.

     3. La perdita dei requisiti necessari per l’iscrizione, nonché il mancato rispetto degli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, comporta la cancellazione dal Registro.

     4. La cancellazione avviene previo parere vincolante della Commissione competente ai sensi dell’articolo 19, fatto salvo il riacquisto dei requisiti di legge entro il termine indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, e viene comunicata al soggetto interessato ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 56/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 19. (Commissioni del Terzo Settore)

     1. Per ciascuna sezione del Registro regionale è istituita, presso la Regione, una Commissione, che opera a titolo gratuito e senza rimborso spese.

     2. Le singole Commissioni sono composte da:

     a) l’Assessore competente con funzioni di Presidente o suo delegato;

     b) il dirigente della struttura regionale competente o suo delegato;

     c) tre membri, indicati dall’Organismo associativo unitario di rappresentanza di cui all’articolo 24, esperti nello specifico settore della sezione del Registro.

     3. Le Commissioni possono avvalersi del supporto tecnico-professionale e gratuito di esperti nelle materie di competenza, individuati in un apposito elenco preventivamente dalle stesse approvato.

     4. Le singole Commissioni, almeno una volta l’anno, sono tenute a incontrare le organizzazioni sindacali sulle tematiche relative alla tutela del lavoro.

     5. Le funzioni di segreteria relative alle Commissioni di cui al presente articolo sono garantite dalla competente struttura regionale.

 

     Art. 20. (Attività delle Commissioni del Terzo Settore)

     1. Ciascuna Commissione, per quanto di sua competenza:

     a) esprime il proprio parere in merito:

     1) alle istanze di iscrizione, modifica e cancellazione nel Registro regionale;

     2) a specifici quesiti, proposti dall’ufficio competente;

     3) agli schemi tipo di cui all’articolo 17, comma 7;

     b) predispone convenzioni-tipo da sottoporre agli enti interessati;

     c) promuove iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività del Terzo Settore, anche tramite raccolta e aggiornamento di dati e documenti;

     d) elabora proposte da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale;

     e) promuove iniziative finalizzate alla diffusione di notizie e informazioni relative al Terzo Settore, avvalendosi di strumenti anche telematici.

 

     Art. 21. (Soggetti del Terzo Settore iscritti al Registro regionale e operanti nell’ambito della protezione civile)

     1. I soggetti del Terzo Settore, iscritti al Registro regionale, che operano nell’ambito della protezione civile, con compiti di soccorso e assistenza alla popolazione nonché di previsione, prevenzione ed intervento in caso di eventi calamitosi di origine naturale od antropica, inclusi gli incendi boschivi, devono accreditarsi presso un apposito elenco istituito presso il Dipartimento regionale competente in materia di protezione civile. In tale elenco possono confluire i gruppi e le unità d'intervento comunali ed intercomunali di protezione civile ed antincendio boschivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile), i coordinamenti provinciali del volontariato ligure, nonché le strutture di coordinamento e le componenti volontaristiche delle organizzazioni di livello nazionale partecipanti alla Consulta nazionale del volontariato di protezione civile, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Istituzione della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile).

     2. La Giunta regionale disciplina le modalità e i requisiti per l’accreditamento di cui al comma 1.

     3. L’inserimento nell’elenco di cui al comma 1 è condizione per l’applicazione delle disposizioni di cui al capo V della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle disposizioni previste dalla normativa regionale per il volontariato in materia di antincendio boschivo.

 

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE DEL TERZO SETTORE ALLA FUNZIONE SOCIALE, CONVENZIONI, AFFIDAMENTI

 

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEL TERZO SETTORE ALLA FUNZIONE SOCIALE

 

     Art. 22. (Partecipazione alla funzione sociale)

     1. I soggetti del Terzo Settore partecipano all’esercizio della funzione sociale secondo quanto previsto dalla l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle fasi di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema integrato di servizi, tramite gli Organismi associativi unitari di rappresentanza regionale e territoriali di cui all’articolo 24.

 

     Art. 23. (Coordinamento regionale con i comuni e il Terzo Settore)

     1. E’ istituito presso la Regione Liguria il Coordinamento regionale con i comuni e il Terzo Settore, che opera a titolo gratuito e senza rimborso spese, quale strumento di confronto in merito alla programmazione che abbia ricadute sul Terzo Settore.

     2. Le modalità di composizione e funzionamento dell’organismo di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

 

     Art. 24. (Organismo associativo unitario di rappresentanza dei soggetti del Terzo Settore)

     1. Per le finalità di cui al presente titolo, la Regione, gli enti locali e gli enti del Settore regionale allargato di cui all’articolo 25, comma 2, della l.r. 2/2006 e successive modificazioni ed integrazioni riconoscono all’Organismo associativo unitario regionale ed agli Organismi associativi unitari territoriali la rappresentanza dei soggetti del Terzo Settore in relazione alla dimensione territoriale e al livello, regionale o sub regionale, di esercizio delle funzioni sociali per cui la rappresentanza è esercitata.

     2. La Giunta regionale definisce la dimensione territoriale degli Organismi di cui al comma 1.

     3. La Giunta regionale riconosce gli Organismi di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri:

     a) adesione all’Organismo associativo, effettuata direttamente o attraverso le rispettive associazioni di categoria o di appartenenza, che ne abbiano la rappresentanza, di almeno il 51 per cento dei soggetti iscritti alle singole sezioni del Registro regionale di cui all’articolo 13;

     b) democraticità della struttura dell’Organismo associativo, rilevabile dalla presenza in statuto di disposizioni che prevedano:

     1) criteri per l’accesso, che consentano l’adesione di tutti i soggetti iscritti al Registro regionale;

     2) forme di elettività degli organi associativi;

     3) modalità di formazione delle deliberazioni associative;

     4) indipendenza dell’Organismo rispetto ai partiti politici;

     5) trasparenza nei confronti degli associati, anche tramite previsione di strumenti di informazione da parte degli organi associativi;

     6) forme di controllo da parte degli associati;

     7) proporzionalità delle quote associative alle effettive capacità dei soci di contribuire ai costi di gestione dell’Organismo associativo.

     4. Gli Organismi associativi di cui al comma 1 devono essere costituiti con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

 

     Art. 25. (Partecipazione del Terzo Settore alla programmazione regionale)

     1. La Regione riconosce come parte sociale i soggetti del Terzo Settore e promuove forme di consultazione attraverso gli Organismi associativi di rappresentanza di cui all’articolo 24, ai fini della partecipazione alla programmazione regionale, anche in materia di servizi alla persona.

     2. In particolare, ai sensi del Piano Sociale Integrato Regionale di cui alla l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, i Comuni, gli Ambiti e i Distretti sociosanitari, per quanto di competenza sociosanitaria, nonché le Aziende sanitarie locali, riconoscono il Terzo Settore quale soggetto che concorre alla programmazione e alla progettazione dei Piani e Programmi, nonché alla realizzazione degli interventi indicati nei piani stessi.

     3. I comuni, gli Ambiti e i Distretti sociosanitari, per quanto di competenza sociosanitaria, le Aziende sanitarie locali, adottano strumenti funzionali e innovativi di regolazione del rapporto di affidamento dei servizi alla persona, privilegiando, nel rispetto della normativa e dei principi nazionali e comunitari, i soggetti del Terzo Settore.

     4. La Regione individua in collaborazione con gli enti locali e le Aziende sanitarie locali, con l’apporto del Terzo Settore, metodi e procedure per la valutazione delle proposte presentate, di cui al presente articolo, che consentano di rilevare, oltre alle condizioni di miglior vantaggio economico, anche ulteriori elementi quali:

     a) formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti;

     b) modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori;

     c) strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;

     d) strumenti di comunicazione e trasparenza per l’informazione e la tutela degli utenti, quali, ad esempio, carta dei servizi, bilancio sociale;

     e) appropriatezza rispetto agli specifici problemi sociali del territorio ed alle risorse sociali della comunità.

 

     Art. 26. (Raccordo dell’attività dei soggetti del Terzo Settore con le attività di formazione professionale)

     1. La Regione riconosce l’importanza della formazione di base e dell'aggiornamento degli operatori dei soggetti del Terzo Settore, sostenendola, ove possibile, anche mediante l’utilizzo di fondi nazionali e comunitari. La Regione provvede, altresì, alla rilevazione e all’analisi di nuovi profili professionali.

     2. La Regione promuove il raccordo tra i soggetti operanti nel settore della formazione di cui alla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni ed integrazioni e i soggetti del Terzo Settore, in armonia con quanto previsto dal titolo II, capo III, sezione VI, della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 27. (Raccordo dell’attività delle cooperative sociali con le politiche attive del lavoro)

     1. La Regione, in armonia con quanto previsto dal titolo III, capo IV, della legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, riconosce, ai sensi dell’articolo 45, comma 1, della Costituzione, le cooperative sociali e le imprese sociali quali soggetti privilegiati per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate allo sviluppo di nuova occupazione:

     a) nel settore dei servizi sociosanitari e educativi;

     b) a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro.

     2. La Giunta regionale definisce le modalità attuative delle politiche di cui al comma 1, anche attraverso il ricorso ad altri soggetti istituzionali nonché ad enti del settore regionale allargato di cui all’articolo 25, comma 2, della l.r. 2/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 28. (Azioni e patti per la valorizzazione e il sostegno della sussidiarietà orizzontale)

     1. La Regione Liguria, gli enti locali e le Aziende sanitarie locali, anche attraverso i Distretti nell’ambito delle eventuali deleghe di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, della Costituzione, dell’articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni e dell’articolo 1, commi 3 e 4, della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, svolgono le proprie funzioni sociali riconoscendo, valorizzando e sostenendo l’autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali nell’attuazione della funzione sociale pubblica attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, anche mediante forme di collaborazione ai sensi dell’articolo 119 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Le Aziende sanitarie locali, nell’ambito delle proprie funzioni, favoriscono e sostengono, ai sensi dell’articolo 1, comma 18, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo nel loro volontario impegno nella funzione sanitaria e sociosanitaria, in attuazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona ed in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione.

     3. Le azioni istituzionali di cui ai commi 1 e 2 si realizzano principalmente attraverso patti di sussidiarietà nella forma degli accordi di diritto pubblico di cui all’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, così come definiti dagli articoli 30 e 31.

 

     Art. 29. (Azioni e patti per la facilitazione dell’impegno dei privati in attività sociali di interesse generale)

     1. Le azioni di facilitazione dei privati, aventi o non aventi finalità di profitto, alle cui iniziative venga riconosciuta utilità sociale, consistono nella messa a disposizione di informazioni, nell’instaurazione di flussi di comunicazione, nel coordinamento dei servizi e degli interventi sociali pubblici con quelli privati e in ogni altra forma di agevolazione di tali autonome iniziative che non comporti l’attribuzione di fondi o di altre utilità economiche da parte delle Amministrazioni.

 

     Art. 30. (Azioni e patti per il sostegno dell’impegno dei privati senza finalità di profitto nell’esercizio della funzione sociale)

     1. Le azioni per il sostegno dell’impegno dei privati senza finalità di profitto, iscritti nelle competenti sezioni del Registro regionale di cui all’articolo 13, nell’esercizio della funzione sociale ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, consistono nella messa a disposizione, da parte della Regione, degli enti locali, degli enti del settore regionale allargato di cui all’articolo 25, comma 2, della l.r. 2/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, di risorse economiche, organizzative e/o finanziarie a fronte dell’impegno a partecipare ai processi di coprogettazione dei servizi e degli interventi e/o alla loro autonoma realizzazione, anche in collaborazione con le organizzazioni pubbliche, nell’ambito della programmazione sociale locale.

     2. Per accedere al sostegno istituzionale, l’impegno partecipativo di cui al comma 1 deve prevedere la messa a disposizione da parte dei privati senza finalità di profitto di risorse economiche, organizzative e/o finanziarie proprie e/o autonomamente reperite, nella percentuale minima del 30 per cento delle risorse complessive previste per la realizzazione del progetto.

     3. L’impegno di cui al comma 1 è formalizzato attraverso accordi di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 11 della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, quali accordi endoprocedimentali ovvero sostitutivi del provvedimento finale di concessione dei benefici di cui al comma 1. E’ esclusa la corresponsione, sotto qualsiasi forma, di utilità economiche sostanzialmente riconducibili a corrispettivi per la fornitura di servizi o di beni o a trasferimenti connessi alla concessione di pubblici servizi.

     4. L’entità dei contributi di cui al presente articolo, evidenziati in un dettagliato piano economico-finanziario, non può superare il 70 per cento del valore economico complessivo del progetto oggetto di accordo e, comunque, quanto necessario al fine della mera compensazione degli oneri che il partner privato assume, in conformità alla decisione CE del 20 dicembre 2011 (C/2011 9389 – 2012/21/UE) e successive modifiche. Tali contributi vanno attribuiti nel rispetto delle indicazioni date dalla predetta decisione e, in particolare, devono essere definiti nel loro importo massimo al momento della stipula dell’accordo, che deve prevedere anche la verifica ex post delle attività svolte e dei flussi economico-finanziari effettivamente realizzatisi, con garanzia della eventuale restituzione di quanto anticipato in eccesso rispetto allo squilibrio accertato fra i costi sostenuti e gli eventuali ricavi a qualsiasi titolo conseguiti e con restituzione integrale nel caso di mancato raggiungimento della percentuale di cui al comma 2.

 

     Art. 31. (Procedimenti per la conclusione di patti di sussidiarietà)

     1. L’individuazione dei partner nei patti di sussidiarietà di cui agli articoli 28, 29 e 30 e comunque l’attribuzione di qualsiasi tipo di utilità economica avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica, preferibilmente nell’ambito dei processi di programmazione e progettazione sociale locale partecipata, nel rispetto delle norme di cui all’articolo 12, della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali procedure, che escludono erogazioni non collegate all’autonoma realizzazione di specifici obiettivi attraverso interventi o servizi, sono, preferibilmente, di tipo non competitivo e sono caratterizzate dal consenso dei soggetti partecipanti acquisito tramite evidenza pubblica, ai sensi dell’articolo 11, comma 1 bis, della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

CAPO II

CONCESSIONI, APPALTI E ACCREDITAMENTO

 

     Art. 32. (Affidamento di servizi sociali)

     1. L’affidamento dei servizi sociali avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale in tema di servizi pubblici locali e dei principi di sussidiarietà, trasparenza, pubblicità, economicità.

     2. L’affidamento avviene secondo modalità appropriate rispetto alla natura ed alle caratteristiche del servizio e nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni, nelle forme dell’accreditamento ai sensi dell’articolo 33, della concessione o dell’appalto, ferma restando la natura di settore escluso dall’ambito di applicazione del codice degli appalti stabilita dall’allegato II B dell’articolo 20 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. L’affidamento di cui al comma 1 avviene, qualora le caratteristiche del servizio lo consentano, preferibilmente attraverso l’attribuzione del servizio nella sua totalità, allo scopo di ottimizzare la prestazione dello stesso nei confronti della collettività.

     4. In considerazione della specificità della materia dei servizi sociali, le procedure di affidamento di cui al comma 1 valorizzano, nel rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria, anche gli elementi qualitativi dell’offerta, con particolare riferimento agli aspetti che caratterizzano la gestione e la sua qualità, tenendo conto dei contenuti dei progetti che prevedano sinergie con la rete dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.

     5. La Giunta regionale definisce schemi tipo relativi agli accordi di cui al presente capo.

 

     Art. 33. (Accreditamento dei servizi e dei presidi sociali)

     1. In conformità a quanto previsto dalla normativa regionale, ai fini della promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari, i soggetti del Terzo Settore possono divenire fornitori di servizi pubblici attraverso il processo di accreditamento previsto dall’articolo 48 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. L’accreditamento per i servizi ed i presidi è di competenza dei comuni singoli o associati a livello distrettuale ai sensi di quanto disposto dalla l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i Distretti in cui è articolato il Comune di Genova, l’accreditamento è di competenza del Comune capoluogo per il proprio territorio e dei restanti diversi comuni associati nei rispettivi Distretti.

     3. La Giunta regionale, in collaborazione con il Coordinamento regionale con i comuni e il Terzo Settore istituito ai sensi dell’articolo 23, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce le tipologie di servizi sociali accreditabili, i relativi standard quantitativi e qualitativi, i contenuti fondamentali dell’accordo di accreditamento e quelli relativi al rapporto contrattuale di cui al presente articolo, nonché le modalità relative alla presa in carico professionale degli utenti al fine di assicurare che la loro ammissione al servizio avvenga nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per l’integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della l. 328/2000 con la garanzia della tutela dei loro diritti, della costante adeguatezza e della qualità dei servizi.

     4. L’accreditamento ha efficacia a tempo indeterminato ed è condizionato al rispetto dell’accordo di accreditamento, al permanere in capo al titolare del servizio dei requisiti previsti dalle leggi e dalle altre norme nazionali e regionali e all’adesione dello stesso soggetto accreditato alle variazioni dell’accordo di accreditamento ritenute opportune da parte del soggetto pubblico.

     5. In nessun caso l’accreditamento comporta l’automatica assunzione di oneri economici da parte delle Amministrazioni interessate; esse possono stipulare specifici accordi contrattuali con i soggetti accreditati, al fine di porre in tutto o in parte il costo del servizio a loro carico.

     6. Gli accordi contrattuali vengono stipulati previe procedure ad evidenza pubblica non competitive con tutti i soggetti già accreditati che ne facciano richiesta, senza indicare volumi predefiniti di prestazioni erogabili; definiscono nel dettaglio gli obblighi di pubblico servizio e prevedono altresì l’applicazione di tariffe standard, differenziate in rapporto alle caratteristiche dei servizi e del territorio, che i soggetti stipulanti si impegnano a praticare alla generalità degli utenti.

     7. Gli accordi contrattuali prevedono anche, in capo ai soggetti erogatori, l’obbligo di praticare agli utenti presi in carico dal Servizio sociale pubblico tariffe differenziate da questo stabilite in relazione alle diverse situazioni economico-sociali, con assunzione, in tal caso, da parte dell’ente pubblico della differenza rispetto alla tariffa standard e ferma restando la permanenza del rischio imprenditoriale in capo al soggetto accreditato per la quota a carico degli utenti.

     8. Il controllo della spesa pubblica in rapporto alle disponibilità finanziarie avviene attraverso l’autorizzazione per l’ammissione al servizio degli utenti presi in carico.

 

     Art. 34. (Clausole sociali e misure di incentivazione agli enti locali per le cooperative sociali)

     1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 69 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione, gli enti locali e gli enti del settore regionale allargato, di cui all’articolo 25 della l.r. 2/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, possono inserire negli affidamenti, di qualunque importo, delle forniture di beni e di servizi e della realizzazione di opere e lavori pubblici, clausole sociali quali modalità di esecuzione dei contratti, anche al fine della promozione dell’inserimento lavorativo di persone in stato di svantaggio o, comunque, di debolezza o fragilità sociale.

     2. I disciplinari di gara prevedono, al fine della scelta del soggetto aggiudicatario, una congrua valutazione delle proposte di clausole sociali, fermo restando il divieto previsto dall’articolo 5, comma 4, ultimo periodo, della l. 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. I capitolati prevedono idonee modalità di verifica della corretta attuazione delle clausole sociali in sede di esecuzione del contratto.

     4. La Regione può promuovere e sostenere gli enti locali e gli altri enti pubblici infraregionali, compresi quelli economici, che riservano alle cooperative sociali di tipo “B” quote dell'importo complessivo degli affidamenti ai terzi delle forniture di beni e servizi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 della l. 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 35. (Affidamenti per la fornitura di beni e servizi a cooperative sociali di tipo “B”)

     1. La Regione Liguria e gli enti del settore regionale allargato, di cui all’articolo 25 della l.r. 2/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, destinano, ai sensi dell’articolo 5 della l. 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, alle cooperative sociali di tipo “B” una quota pari ad almeno il 5 per cento delle forniture di beni o di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.

     2. A tal fine possono individuare specifiche categorie merceologiche e di servizi, anche caratterizzate da elevato contenuto professionale, ritenute particolarmente adatte allo scopo, da riservare interamente agli affidamenti di cui al comma 1.

 

TITOLO V

NORME DI INCENTIVAZIONE E AGEVOLAZIONE DEL TERZO SETTORE

 

     Art. 36. (Norme di incentivazione e di agevolazione del Terzo Settore)

     1. La Regione sostiene e promuove l’attività dei soggetti del Terzo Settore anche attraverso gli interventi e gli incentivi previsti dal presente testo unico.

     2. La Regione individua modalità e criteri attuativi delle iniziative a sostegno del Terzo Settore, sulla base delle disponibilità annuali di bilancio.

 

     Art. 37. (Nuova destinazione dei fondi costituiti presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (FI.L.S.E. S.p.A.))

     1. Le risorse ancora disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, sui fondi costituiti presso FI.L.S.E. S.p.A., ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera d), dell’articolo 16, comma 8, dell’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge regionale 1 giugno 1993, n. 23 (Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale) e successive modificazioni ed integrazioni e dell’articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 30 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate alla costituzione di fondi, gestiti da FI.L.S.E. S.p.A. e finalizzati ad interventi a sostegno di quanto previsto dalla presente legge.

     2. La Giunta regionale disciplina le modalità per l’ammissione ai contributi, i criteri di assegnazione e le modalità di rendicontazione della gestione dei fondi, nonché i criteri per la stipula delle convenzioni con gli istituti di credito.

 

TITOLO VI

CONTROLLI E VIGILANZA

 

     Art. 38. (Controlli e vigilanza)

     1. La Regione verifica con controlli secondo le modalità definite dalla Giunta regionale il contenuto delle autocertificazioni presentate ai sensi degli articoli 17 e 18 e la persistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Registro regionale del Terzo Settore.

     2. La Regione esercita sui soggetti del Terzo Settore i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge, attraverso accertamenti documentali, richiesta di dati ed informazioni, visite ed ispezioni.

     3. Per l’effettuazione dei controlli e delle attività di vigilanza la Regione può avvalersi anche degli enti del settore regionale allargato.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 39. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 40. (Semplificazione)

     1. Ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme statali e regionali, la Regione, per l'espletamento dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi previsti nel presente testo unico, non può richiedere al soggetto istante la produzione di documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi che siano già in possesso dell'Amministrazione ovvero che siano detenuti istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni. In tali casi, l'Amministrazione procede d'ufficio all'acquisizione dei documenti previa indicazione da parte del soggetto istante degli elementi indispensabili per il loro reperimento ovvero è tenuta ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'istante.

 

     Art. 41. (Banca dati del Terzo Settore)

     1. E’ istituita la Banca dati del Terzo Settore nella quale vengono conservati i dati relativi al Registro di cui all’articolo 13 e le ulteriori informazioni di cui agli articoli 17 e 18, favorendo l’inserimento e l’aggiornamento informatico dei dati da parte dei soggetti interessati.

 

     Art. 42. (Delega di funzioni e avvalimento)

     1. La Giunta regionale, previa stipulazione di convenzioni, può avvalersi degli enti locali e degli enti del settore regionale allargato, di cui all'articolo 25 della l.r. 2/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’espletamento dei procedimenti istruttori relativi al Registro regionale del Terzo Settore.

 

     Art. 43. (Modifiche della l.r. 12/2006)

     1. (Omissis) [1].

     2. (Omissis) [2].

     3. (Omissis) [3].

 

     Art. 44. (Abrogazione di norme)

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

     a) legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato);

     b) legge regionale 1 giugno 1993, n. 23 (Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale);

     c) articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1994, n. 13 (Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale);

     d) legge regionale 27 febbraio 1996, n. 7 (Modifica alla legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato));

     e) articolo 19 della legge regionale 10 febbraio 1999, n. 5 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal Decreto Legislativo n. 112/98 nelle materie “Tutela della salute” e “Servizi Sociali”);

     f) articolo 25 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 23 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo);

     g) legge regionale 24 dicembre 2004, n. 30 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);

     h) articoli 17, commi 4 e 5, 18, 19, 52 e 60 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari);

     i) articolo 55, comma 1, della legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani);

     j) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge regionale 3 novembre 2009, n. 47 (Semplificazioni normative a vantaggio del terzo settore);

     k) regolamento regionale 14 maggio 1993, n. 1 (Regolamento dell'Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato);

     l) regolamento regionale 20 luglio 1993, n. 2 (Modifica dell’articolo 2 del Regolamento regionale n. 1 del 14 maggio 1993: “Regolamento dell’osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato”);

     m) regolamento regionale 14 marzo 1996, n. 2 (Modifica degli articoli 12 e 13 del Regolamento regionale 14 maggio 1993, n. 1 (Regolamento dell'Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato));

     n) regolamento regionale 20 ottobre 2005, n. 1 (Regolamento di esecuzione di cui all’articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 30 (disciplina delle associazioni di promozione sociale));

     o) regolamento regionale 9 aprile 2008, n. 2 (Modifiche al regolamento regionale 20 ottobre 2005, n. 1 (Regolamento di esecuzione di cui all’articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 30 (disciplina delle associazioni di promozione sociale)).

 

     Art. 45. (Norma transitoria)

     1. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all’articolo 33, comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.

     2. Fino all’approvazione dei provvedimenti di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le norme previgenti.

     3. La Regione e gli enti locali possono procedere a titolo sperimentale all’accreditamento di servizi e presìdi sociali secondo le modalità di cui all’articolo 33. I provvedimenti di accreditamento e i relativi accordi contrattuali eventualmente stipulati devono prevedere la risoluzione o l’adeguamento dei rapporti entro sei mesi dalla data di adozione dei provvedimenti di cui al comma 1.

     4. In attesa dell’insediamento delle Commissioni previste all’articolo 19, per le nuove iscrizioni continuano ad operare:

     a) per gli enti ed organismi facenti capo alle confessioni religiose, enti di patronato e fondazioni, l’Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato attualmente vigente;

     b) per le imprese sociali, la Commissione regionale per la cooperazione sociale attualmente vigente;

     c) per le società di mutuo soccorso, le disposizioni di cui alla l.r. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. Sino alla fine del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico, il criterio di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), si considera soddisfatto anche nel caso in cui all’Organismo associativo unitario di rappresentanza aderiscano, direttamente o attraverso le rispettive associazioni di categoria o di appartenenza, organizzazioni iscritte alle singole sezioni del Registro regionale di cui all’articolo 13 in una percentuale media complessiva, calcolata sulla percentuale di adesioni relativa a ciascuna delle singole sezioni, superiore al 50 per cento.

     6. Le procedure per la concessione e la liquidazione dei contributi richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge a valere sui fondi che vengono soppressi ai sensi dell’articolo 37 sono concluse ai sensi e per gli effetti delle normative previgenti.

     7. Alle obbligazioni in annualità relative a vecchi limiti di impegno ed a corresponsione di differenze tassi, assunte in base alle leggi abrogate, si provvede per la durata residua con i bilanci degli esercizi in cui vengono a scadere. Restano inoltre salve le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla data di entrata in vigore del presente testo unico.


[1] Modifica il comma 1 dell’art. 15 della L.R. 24 maggio 2006, n. 12.

[2] Modifica il comma 6 dell’art. 17 della L.R. 24 maggio 2006, n. 12.

[3] Sostituisce il comma 2 dell’art. 53 della L.R. 24 maggio 2006, n. 12.