§ 2.4.23 - L.R. 11 maggio 2009, n. 18.
Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.4 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:11/05/2009
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Principi)
Art. 2.  (Sistema educativo regionale)
Art. 3.  (Finalità)
Art. 4.  (Soggetti del Sistema educativo regionale)
Art. 5.  (Funzioni della Regione)
Art. 6.  (Funzioni delle Province)
Art. 7.  (Funzioni dei Comuni)
Art. 8.  (Interventi educativi per la prima infanzia)
Art. 9.  (Sezioni primavera)
Art. 10.  (Scuole dell’infanzia)
Art. 11.  (Sostegno all’autonomia delle ISA)
Art. 12.  (Promozione delle reti tra ISA)
Art. 13.  (Sostegno alle scuole di montagna)
Art. 14.  (Quota oraria)
Art. 15.  (Definizione)
Art. 16.  (Attribuzione di funzioni)
Art. 17.  (Tipologie di percorsi di formazione professionale)
Art. 18.  (Organismi formativi)
Art. 19.  (Attuazione degli interventi)
Art. 20.  (Realizzazione dell’attività formativa)
Art. 21.  (Integrazione del sistema formativo con il sistema impresa)
Art. 22.  (Tirocini curriculari
Art. 23.  (Poli formativi tecnico-professionali)
Art. 24.  (Centri di formazione integrata)
Art. 25.  (Progetti multisettoriali)
Art. 26.  (Integrazione tra istruzione e formazione professionale)
Art. 27.  (Programmazione delle qualifiche degli istituti professionali)
Art. 28.  (Percorsi triennali integrati)
Art. 29.  (Percorsi triennali in Formazione Professionale)
Art. 30.  (Percorsi biennali in Formazione Professionale)
Art. 31.  (Percorsi formativi e crediti )
Art. 32.  (Esperienze formative in contesti di lavoro)
Art. 33.  (Formazione superiore)
Art. 34.  (Centri regionali di alta formazione ed Istituti Tecnici Superiori)
Art. 35.  (Istruzione e formazione tecnica superiore)
Art. 36.  (Percorsi di specializzazione post qualifica e post diploma)
Art. 37.  (Sostegno all’alta formazione)
Art. 38.  (Formazione in apprendistato)
Art. 39.  (Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale)
Art. 40.  (Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere)
Art. 41.  (Apprendistato di alta formazione e ricerca)
Art. 42.  (Apprendimento per tutta la vita)
Art. 43.  (Educazione non formale dei minori)
Art. 44.  (Educazione permanente degli adulti)
Art. 45.  (Formazione continua)
Art. 46.  (Interventi per ridurre il disagio)
Art. 47.  (Interventi per persone disabili)
Art. 48.  (Integrazione scolastica e formativa)
Art. 49.  (Accompagnamento lavorativo dei soggetti svantaggiati)
Art. 50.  (Prevenzione della dispersione scolastica)
Art. 51.  (Integrazione tra politiche educative, sociali e sanitarie)
Art. 52.  (Definizione e finalità)
Art. 53.  (Interventi per l’orientamento)
Art. 54.  (Reti per l’orientamento)
Art. 55.  (Strumenti regionali di pianificazione)
Art. 56.  (Piano regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro)
Art. 57.  (Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e formativa)
Art. 58.  (Piano regionale di edilizia scolastica)
Art. 59.  (Strumenti di attuazione di livello regionale)
Art. 60.  (Standard regionali)
Art. 61.  (Partecipazione alla programmazione regionale)
Art. 62.  (Piano operativo provinciale di istruzione e formazione professionale)
Art. 63.  (Piano provinciale di dimensionamento della rete scolastica)
Art. 64.  (POF delle ISA)
Art. 65.  (Programmazione coordinata)
Art. 66.  (Conferenza regionale per il Sistema educativo regionale)
Art. 67.  (Partenariato)
Art. 68.  (Associazionismo scolastico)
Art. 69.  (Comitato regionale per l’istruzione e la formazione)
Art. 70.  (Sostegno all'azione educativa delle famiglie)
Art. 71.  (Consulta regionale delle ISA)
Art. 72.  (Consulta regionale degli studenti)
Art. 73.  (Intese per la continuità del diritto all’istruzione)
Art. 74.  (Centro di servizio)
Art. 75.  (Accreditamento regionale)
Art. 76.  (Riconoscimento di attività formative)
Art. 77.  (Standard di competenze)
Art. 78.  (Qualificazione del sistema)
Art. 79.  (Riconoscimenti e certificazioni)
Art. 80.  (Riconoscimento dei titoli)
Art. 81.  (Standard formativi e certificazioni)
Art. 82.  (Libretto formativo)
Art. 83.  (Osservatorio sul Sistema educativo regionale)
Art. 84.  (Repertorio regionale delle professioni)
Art. 85.  (Sistema informativo regionale)
Art. 86.  (Sistema di valutazione e monitoraggio)
Art. 87.  (Vigilanza)
Art. 88.  (Revoca dei finanziamenti)
Art. 89.  (Controlli sulle attività formative)
Art. 90.  (Esami e commissioni)
Art. 91.  (Innovazione e qualificazione delle risorse umane)
Art. 92.  (Formazione degli insegnanti, dei formatori, dei tutor)
Art. 93.  (Metodologie didattiche nel sistema formativo)
Art. 94.  (Modifica all’articolo 9 della l.r. 15/2006)
Art. 95.  (Modifica all’articolo 14 della l.r. 15/2006)
Art. 96.  (Inserimento di articolo nella l.r. 15/2006)
Art. 97.  (Modifiche all’articolo 40 della l.r. 15/2006)
Art. 98.  (Modifiche all’articolo 41 della l.r. 15/2006)
Art. 99.  (Modifiche all’articolo 42 della l.r. 15/2006)
Art. 100.  (Sostituzione dell’articolo 43 della l.r. 15/2006)
Art. 101.  (Modifiche all’articolo 44 della l.r. 15/2006)
Art. 102.  (Modifiche all’articolo 45 della l.r. 15/2006)
Art. 103.  (Modifiche all’articolo 47 della l.r. 15/2006)
Art. 104.  (Modifiche all’articolo 51 della l.r. 15/2006)
Art. 105.  (Modifiche all’articolo 52 della l.r. 15/2006)
Art. 106.  (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 30/2008)
Art. 107.  (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 30/2008)
Art. 108.  (Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 30/2008)
Art. 109.  (Modifiche all’articolo 37 della l.r. 30/2008)
Art. 110.  (Modifiche all’articolo 49 e all’articolo 51 della l.r. 30/2008)
Art. 111.  (Modifiche all’articolo 52 della l.r. 30/2008)
Art. 112.  (Modifiche all’articolo 59 della l.r. 30/2008)
Art. 113.  (Ulteriori modifiche alla l.r. 30/2008)
Art. 114.  (Modifiche degli articoli 2 e 4 della l.r. 30/2007)
Art. 115.  (Modifiche all’articolo 11 alla l.r. 30/2007)
Art. 116.  (Modifiche all’articolo 14 della l.r. 30/2007)
Art. 117.  (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 30/2007)
Art. 118.  (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 30/2007)
Art. 119.  (Modifiche alla l.r. 25/1996)
Art. 120.  (Abrogazione di norme)
Art. 121.  (Informazione e comunicazione)
Art. 122.  (Norme transitorie)
Art. 123.  (Conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato)
Art. 124.  (Norma finanziaria)


§ 2.4.23 - L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento

(B.U. 20 maggio 2009, n. 8)

 

TITOLO I

PRINCIPI E FUNZIONI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

 

CAPO I

PRINCIPI E FINALITÀ

 

Art. 1. (Principi)

     1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell’articolo 2, comma 2, lettera l), dello Statuto, pone la persona al centro delle politiche educative, dell'istruzione e della formazione e garantisce la piena realizzazione della libertà individuale e dell’integrazione sociale, nonché il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. La Regione garantisce altresì l’esercizio del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione secondo le vigenti disposizioni normative.

     2. La Regione concorre a garantire i livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione quale fondamento necessario per il conseguimento del successo scolastico e formativo e per l'inserimento nel mondo del lavoro, in condizioni di pari opportunità di genere, etnia, scelte civili e religiose.

     3. La Regione determina l’allocazione delle funzioni amministrative in coerenza con il principio di sussidiarietà previsto dall’articolo 118, comma 1, della Costituzione e favorisce l’integrazione di sistema e gli apporti funzionali di soggetti del terzo settore e di privati.

     4. La Regione, ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione, riconosce il ruolo prioritario della famiglia nel processo educativo dei figli e riconosce altresì la funzione delle associazioni dei genitori all’interno della Sistema educativo regionale di istruzione e formazione, anche al fine della valorizzazione delle differenze e delle identità individuali.

 

     Art. 2. (Sistema educativo regionale)

     1. La presente legge disciplina il Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, delle disposizioni comunitarie e nazionali ed in correlazione con le politiche regionali relative al diritto allo studio, al lavoro, all'inclusione e alla promozione sociale.

     2. Ai fini della presente legge, il “Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento” (di seguito Sistema educativo regionale) è costituito dall’insieme dei percorsi, dei servizi e delle opportunità educative di istruzione e di istruzione e formazione professionale erogati dalle Istituzioni scolastiche e dagli organismi formativi, funzionale all’espansione e alla conseguente generalizzazione dell’offerta formativa e di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita, nonché gli interventi relativi a supportare le persone nella formulazione e nell’attuazione consapevole delle proprie scelte formative e professionali.

     3. La Regione e gli Enti locali sostengono la valorizzazione dell'autonomia scolastica e perseguono il rafforzamento dell'offerta formativa, anche attraverso azioni di orientamento scolastico-formativo e professionale, favorendo inoltre l'articolazione del sistema educativo nel suo complesso nell'intero territorio regionale, con particolare attenzione alle aree deboli ed ai territori montani.

 

     Art. 3. (Finalità)

     1. La Regione, in conformità alle disposizioni nazionali generali in materia, istituisce un unico Sistema educativo regionale con l’obiettivo di integrare i diversi percorsi educativi e realizzare le seguenti finalità:

     a) sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli organismi formativi affinché ogni singola persona possa trovare nel Sistema educativo regionale le risposte formative adatte alla propria realizzazione;

     b) facilitare l’accesso al Sistema educativo regionale, attraverso un ambiente di apprendimento aperto tutta la vita (longlife learning) e settori di apprendimento ampi e gratificanti (widelife learning);

     c) favorire l'interazione del Sistema educativo regionale mediante il rafforzamento dei collegamenti tra ricerca, alta formazione ed innovazione per lo sviluppo delle imprese e mediante lo sviluppo della cooperazione, della mobilità e degli scambi a livello europeo;

     d) promuovere standard di qualità dell’offerta formativa mediante l’innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione, lo sviluppo e l’innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell’offerta;

     e) favorire la crescita della cultura tecnica e professionale sviluppando in particolare la formazione professionale quale servizio di interesse generale volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta;

     f) agevolare il percorso formativo ed il successivo inserimento in attività lavorative di soggetti a rischio di esclusione sociale o con disabilità particolari e promuovere la realizzazione di iniziative per favorire ed accompagnare l’inserimento sociale e lavorativo dei soggetti a rischio di marginalità e a rischio di esclusione, integrate con le politiche sociali e del lavoro;

     g) supportare interventi finalizzati al miglioramento qualitativo del Sistema educativo regionale.

 

     Art. 4. (Soggetti del Sistema educativo regionale)

     1. Sono soggetti attivi del Sistema educativo regionale, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, sulla base dei principi di sussidiarietà e adeguatezza:

     a) la Regione, titolare delle funzioni di cui all’articolo 5;

     b) le Province, che svolgono le funzioni di cui all’articolo 6;

     c) i Comuni, che svolgono le funzioni di cui all’articolo 7;

     d) le istituzioni scolastiche autonome (ISA);

     e) gli organismi di formazione accreditati secondo quanto disposto dall’articolo 75;

     f) la comunità scolastica, formata dagli studenti, dai docenti e dagli operatori del Sistema educativo regionale e dalle famiglie.

 

CAPO II

RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

 

     Art. 5. (Funzioni della Regione)

     1. La Regione svolge le seguenti funzioni:

     a) programmazione, indirizzo, coordinamento ed attuazione delle politiche di intervento che attengono ad esigenze di carattere unitario su base regionale;

     b) definizione degli indirizzi per la programmazione, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, del Sistema educativo regionale, della rete scolastica, dell’offerta complessiva e coordinata d’istruzione e formazione;

     c) suddivisione, sulla base anche delle proposte degli Enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti territoriali ottimali funzionali al miglioramento dell'offerta formativa complessiva;

     d) definizione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e in riferimento al Sistema educativo regionale, dei requisiti di accesso, degli standard qualitativi, delle linee guida di valutazione e di certificazione degli esiti e dei risultati nonché delle figure professionali, delle qualifiche e delle qualificazioni corrispondenti;

     e) promozione del coordinamento e dell’integrazione tra l’Università e il sistema impresa, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e l’attivazione di reti di Istituzioni scolastiche autonome (ISA) e organismi formativi per iniziative di formazione superiore o di poli formativi;

     f) attuazione, in raccordo con le istituzioni scolastiche ed universitarie, di programmi di aggiornamento e specializzazione per educatori, formatori ed insegnanti nonché promozione di azioni di sistema e sviluppo della qualità per le ISA e gli organismi formativi accreditati;

     g) adozione di un sistema di monitoraggio e valutazione del Sistema educativo regionale nelle sue diverse articolazioni ed in particolare dell’efficacia dei risultati raggiunti dalle singole ISA e dagli organismi formativi;

     h) promozione di strumenti per l’adeguamento e lo sviluppo qualitativo degli edifici scolastici e collaborazione con i Comuni e le Province nella programmazione dell’edilizia scolastica;

     i) collaborazione con le articolazioni territoriali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, anche attraverso specifici accordi e intese;

     j) coordinamento e valutazione, attraverso gli strumenti di programmazione e secondo le proprie competenze, del Sistema educativo regionale, mantenendo l’organizzazione diretta degli interventi di valenza o interesse regionale e delle azioni sperimentali nonché delle iniziative di studio, ricerca ed informazione necessarie per l’attuazione delle proprie competenze;

     k) definizione, attraverso il Piano regionale di cui all’articolo 57, degli obiettivi formativi del sistema e determinazione dei fabbisogni professionali per attivare i percorsi di formazione professionale di cui all'articolo 17;

     l) sostegno agli interventi di accompagnamento e affiancamento alla corrente programmazione del sistema educativo;

     m) definizione dell’offerta formativa complessiva al fine di rispondere al diritto di scelta degli alunni, compatibilmente con le esigenze programmatorie e con gli ordinamenti in atto, con l’obiettivo di realizzare la complementarietà tra la formazione professionale e l’istruzione secondaria superiore.

 

     Art. 6. (Funzioni delle Province)

     1. Le Province sono titolari delle funzioni conferite dalla normativa statale vigente in materia scolastica, in particolare in relazione alla scuola secondaria superiore, nonché delle funzioni conferite dalla presente legge in materia di formazione professionale, orientamento e politiche per il lavoro, sulla base delle indicazioni stabilite dalla programmazione regionale.

     2. Le Province, in particolare, svolgono le seguenti funzioni:

     a) concorrono con la Regione agli atti di programmazione e di indirizzo relativi alla formazione professionale e sono titolari delle funzioni relative alla pianificazione, organizzazione e gestione delle attività formative ad eccezione di quelle direttamente esercitate dalla Regione;

     b) coordinano e promuovono interventi di formazione e educazione non formale, secondo le linee programmatiche regionali;

     c) approvano, previa concertazione con le ISA del secondo ciclo e secondo quanto previsto nel Piano regionale di cui all’articolo 56, i Piani provinciali di cui all’articolo 63, nonché le proposte di cui all’articolo 61;

     d) provvedono, in attuazione del Piano regionale di cui all’articolo 57 relativamente al secondo ciclo, alla modifica del dimensionamento delle ISA, alla istituzione, trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi e sezioni di qualifica;

     e) sostengono con specifici interventi, le iniziative dei Comuni, delle singole istituzioni scolastiche e degli organismi formativi, nel rispetto delle pari opportunità, relative a interventi integrati di orientamento scolastico e professionale nonché a interventi multidisciplinari di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;

     f) coordinano e promuovono, al fine di garantire ad ogni persona il diritto all’apprendimento, servizi di supporto organizzativo al servizio scolastico o formativo per gli alunni disabili o in situazione di svantaggio frequentanti il secondo ciclo di istruzione o la formazione professionale;

     g) collaborano con l’Osservatorio regionale di cui all’articolo 83 secondo le indicazioni regionali e attraverso gli strumenti dettati dalla normativa vigente, anche in collegamento con le azioni relative alle politiche del lavoro;

     h) collaborano all’elaborazione delle opportunità di apprendimento degli adulti ai sensi di quanto disposto dall’articolo 44, comma 2.

     3. In attuazione della normativa comunitaria e nazionale, le Province forniscono alla Regione le informazioni e i dati relativi alle attività di competenza per consentire l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, mediante il sistema di monitoraggio condiviso.

 

     Art. 7. (Funzioni dei Comuni)

     1. I Comuni sono titolari delle funzioni in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale di minori ed adulti e provvedono alla programmazione e organizzazione del primo ciclo del sistema di istruzione, secondo le indicazioni della normativa statale in materia. Sono altresì responsabili dei servizi relativi al diritto allo studio per i minori residenti, secondo la normativa regionale vigente in materia.

     2. I Comuni, in particolare, svolgono le seguenti funzioni:

     a) provvedono, in attuazione dei Piani provinciali di programmazione e di organizzazione della rete scolastica di cui all’articolo 63, relativamente alle scuole dell’infanzia e il primo ciclo, all’individuazione delle relative sedi nell’ambito delle ISA, all’istituzione, trasferimento e soppressione di scuole in attuazione delle disposizioni provinciali e secondo i criteri e le disposizioni dettati dalla programmazione regionale;

     b) garantiscono, al fine di assicurare ad ogni persona il diritto al percorso educativo previsto dalla normativa statale e regionale in materia, i servizi di supporto organizzativo del servizio scolastico per gli alunni disabili o in situazione di svantaggio frequentanti il primo ciclo di istruzione;

     c) provvedono a forme integrate di servizi educativi, sociali, sportivi e culturali, presenti sul territorio e, in stretto collegamento con le famiglie, ad ogni altra iniziativa volta a prevenire i fenomeni di dispersione scolastica;

     d) danno attuazione al Piano generale triennale di edilizia scolastica e di utilizzo delle strutture e degli edifici scolastici;

     e) collaborano all’elaborazione delle opportunità di apprendimento degli adulti ai sensi di quanto disposto dall’articolo 44, comma 2;

     f) collaborano con le Province alla fase di elaborazione dei Piani provinciali secondo quanto disposto dall’articolo 57, comma 3.

     3. I Comuni possono conferire funzioni inerenti i servizi educativi e scolastici ai sensi delle disposizioni della legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni).

 

TITOLO II

SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 

CAPO I

SISTEMA EDUCATIVO DELL’INFANZIA

 

     Art. 8. (Interventi educativi per la prima infanzia)

     1. La Regione incentiva gli interventi educativi per la prima infanzia, volti alla completa realizzazione dei diritti della persona, al fine di assicurare il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini e persegue l'obiettivo della massima diffusione degli interventi, garantendo la diversificazione dell'offerta educativa nel rispetto della libertà di scelta della famiglia.

     2. I servizi educativi per la prima infanzia rivolti ai bambini in età compresa da tre mesi a tre anni, sono disciplinati dalle vigenti disposizioni regionali.

 

     Art. 9. (Sezioni primavera)

     1. Nel rispetto della autonomia di ogni singola scuola, la Regione sostiene la diffusione ed il rafforzamento di progetti per la continuità educativa ed il raccordo fra i servizi socio-educativi e la scuola dell'infanzia finalizzati al miglioramento qualitativo dell’offerta.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione realizza, tenendo conto di quanto disposto dalla vigente normativa statale, un’offerta educativa integrativa per i bambini dai due ai tre anni (Sezioni Primavera), attuata e gestita nell’ambito delle scuole dell’infanzia, d’intesa con le articolazioni territoriali del MIUR, sentite le rappresentanze degli Enti Locali, con priorità per le zone prive di servizi socio educativi per l’infanzia o per le zone di particolare disagio sociale ed educativo dei piccoli comuni e delle periferie urbane.

     3. I criteri e le modalità di attuazione di quanto disposto al comma 2 sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.

     4. Al fine di qualificare e rendere continuativa e stabile l’offerta educativa di cui al comma 2, la Regione attua percorsi formativi per il personale dedicato alle Sezioni Primavera tesi a valorizzarne le competenze e specializzarne l’attività, anche promuovendo azioni sperimentali per l’individuazione di figure professionali educative specifiche.

 

     Art. 10. (Scuole dell’infanzia)

     1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, è parte integrante del Sistema educativo regionale e concorre all'educazione e allo sviluppo del bambino, nel rispetto delle identità individuali, culturali e religiose.

     2. Le famiglie sono coinvolte nell'elaborazione, nell'attuazione e nella verifica del progetto educativo, anche attraverso la partecipazione agli organismi rappresentativi.

     3. La Regione promuove e sostiene l'estensione della presenza delle scuole dell’infanzia, privilegiando le aree territoriali carenti.

     4. Le scuole dell’infanzia, promosse o gestite dallo Stato, da enti pubblici, privati o no-profit, costituiscono un unico sistema regionale di offerta per l’infanzia e sono regolate dalla normativa nazionale vigente.

     5. La Regione, ai sensi di quanto disposto al comma 4, prevede modalità di raccordo delle scuole dell’infanzia con le scuole del primo ciclo onde facilitare, nei medesimi ambiti territoriali, la continuità educativa.

 

CAPO II

SOSTEGNO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME

 

     Art. 11. (Sostegno all’autonomia delle ISA)

     1. La Regione, in attuazione di quanto disposto al Titolo I, Capo I e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dallo Stato, persegue l’obiettivo del massimo ampliamento della fruizione del Sistema educativo regionale e dell’innalzamento del livello di qualità, coordinando la propria azione con Province, Comuni e ISA.

     2. La Regione, attraverso gli strumenti della programmazione, svolge le seguenti attività:

     a) realizzazione di progetti specifici volti a migliorare la qualità dell’offerta formativa ed educativa;

     b) determinazione del calendario scolastico;

     c) assunzione di iniziative volte a promuovere e sostenere la continuità tra i diversi gradi e ordini di scuole, nonché forme di collaborazione tra scuole e famiglie;

     d) sostegno al mantenimento del servizio scolastico in zone territorialmente disagiate ed a rischio di decremento demografico;

     e) realizzazione di progetti di qualificazione e aggiornamento del personale docente.

     3. La Regione, fermo restando quanto disposto dall’articolo 9, comma 2, della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione), sostiene l’autonomia delle istituzioni scolastiche concorrendo alla realizzazione di azioni, non curricolari, programmate dalle ISA stesse e volte a migliorare i livelli di qualità dell’offerta educativa, e prioritariamente:

     a) l’integrazione degli alunni più fragili, disabili, immigrati;

     b) la prevenzione ed educazione alla salute, il raccordo educativo con la famiglia, il sostegno e il recupero dei ragazzi a rischio esclusione sociale;

     c) l’innovazione, sperimentazione e ricerca in ambito didattico e formativo;

     d) le iniziative di scambi culturali e la mobilità internazionale.

 

     Art. 12. (Promozione delle reti tra ISA)

     1. La Regione e gli Enti locali sostengono l'azione delle ISA volta a realizzare percorsi formativi, anche personalizzati, coerenti con le attitudini personali, rispettosi delle scelte delle famiglie, adeguati all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro nonché progetti innovativi volti al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi d'apprendimento e d'insegnamento.

     2. Al fine di potenziare l'autonomia scolastica e ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), la Regione e gli Enti locali, d'intesa con le articolazioni territoriali del MIUR, incentivano, anche attraverso gli strumenti di programmazione, la costituzione di reti e di consorzi tra ISA, favorendone le relazioni con gli Enti locali.

     3. La costituzione di reti di cui al comma 2 è prioritariamente finalizzata ad iniziative volte alla innovazione e all’unificazione nelle attività di formazione e aggiornamento dei docenti, alla razionalizzazione dei servizi gestionali, a particolari sperimentazioni didattiche e formative, a scambi internazionali nonché finalizzata alla costituzione di poli formativi tecnico-professionali di cui all’articolo 23.

 

     Art. 13. (Sostegno alle scuole di montagna)

     1. La Regione individua come scuole di montagna i plessi scolastici di scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado ubicati nei Comuni di cui al Titolo IV della l.r. 24/2008 ovvero appartenenti agli ambiti montani definiti dall’allegato “A” della l.r. 24/2008.

     2. La Regione individua, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dallo Stato, i criteri specifici per l’offerta formativa delle scuole di montagna e fissa i parametri minimi per il mantenimento del servizio fra i criteri del Piano di dimensionamento della rete scolastica di cui all’articolo 57.

     3. La Regione può identificare, anche sulla base di specifiche intese con le articolazioni territoriali del MIUR, quote di organico del personale della scuola da destinare al funzionamento delle scuole di montagna.

     4. La Regione sostiene specifici progetti promossi dalle ISA per ottimizzare il servizio scolastico nelle scuole di montagna anche attraverso l’uso di tecnologie e di strategie didattiche ed organizzative innovative, utilizzando a tal fine sia le quote di flessibilità dell’orario scolastico disponibili sia articolazioni particolari del calendario scolastico.

     5. La Regione promuove le iniziative che migliorano la qualità dell’offerta formativa anche attraverso la gestione associata di determinati servizi scolastici.

 

     Art. 14. (Quota oraria)

     1. La Regione, in riferimento a quanto disposto dalla vigente normativa statale, individua gli indirizzi relativi alle attività curricolari da svolgersi nell’ambito della quota oraria dei curricoli riservata alle Regioni.

     2. La Giunta regionale approva, sulla base dei criteri stabiliti nel Piano triennale di cui all’articolo 56, con propria deliberazione, la determinazione degli indirizzi di cui al comma 1.

     3. Le ISA gestiscono autonomamente le quote orarie di cui al comma 1.

 

CAPO III

FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 15. (Definizione)

     1. La formazione professionale è un servizio di interesse pubblico organizzato in un sistema di interventi che compongono un’offerta diversificata sul territorio di opportunità formative volte ad impartire conoscenze teoriche e pratiche necessarie per uno sviluppo professionale e per un inserimento nel mercato del lavoro.

     2. Essa è articolata in un complesso di interventi volti all'orientamento, al primo inserimento, al perfezionamento e alla qualificazione professionale, alla formazione continua, permanente e ricorrente e a quella conseguente a riconversione di attività produttive.

     3. La formazione professionale è realizzata attraverso percorsi formativi che consistono in un insieme organico di distinte attività teoriche, pratiche e di esperienze di lavoro finalizzate al conseguimento di uno specifico livello professionale.

 

     Art. 16. (Attribuzione di funzioni)

     1. La Regione orienta ed indirizza il sistema della formazione professionale per realizzare le seguenti finalità intervenendo a sostegno dei soggetti che promuovono e gestiscono le attività formative:

     a) assicurare attività di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e riconversione professionale sulla base di sistematiche rilevazioni del contesto economico ed occupazionale e delle connesse esigenze formative;

     b) assicurare la coerenza delle iniziative con le prospettive di crescita socio-economica e di occupazione nel quadro degli obiettivi della programmazione e nel rispetto delle intese regionali di concertazione con le parti sociali;

     c) agevolare il percorso formativo ed il successivo inserimento in attività lavorative di soggetti a rischio di esclusione sociale o con disabilità particolari;

     d) promuovere standard di qualità dell’offerta formativa mediante l’innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione, lo sviluppo e l’innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell’offerta.

     2. Le Province, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, lettera a), svolgono le funzioni relative alle attività amministrative, gestionali e di supporto concernenti la formazione professionale, ad eccezione di quelle di competenza regionale, ai sensi di quanto disposto all’articolo 5, comma 1.

 

     Art. 17. (Tipologie di percorsi di formazione professionale)

     1. La Regione, attraverso il Piano triennale regionale di cui all’articolo 56, definisce gli obiettivi formativi e determina i fabbisogni professionali per attivare i percorsi di formazione professionale, secondo le seguenti tipologie:

     a) formazione iniziale, orientata ai soggetti in possesso di diploma della scuola del primo ciclo, secondo le seguenti tipologie:

     1) finalizzata all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e formazione secondo le disposizioni statali, capace di offrire qualifiche professionali di base diversificate anche per la durata dei percorsi e svolta interamente nei percorsi della formazione professionale, in modalità integrata tra l’istruzione e la formazione professionale o totalmente realizzata in percorsi d’istruzione;

     2) orientata a giovani o adulti che abbiano interrotto gli studi del secondo ciclo svolta attraverso percorsi di formazione specifica per favorire l’acquisizione di una qualifica e di competenze utili per l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;

     b) formazione superiore, secondo diversi livelli:

     1) percorsi di specializzazione post qualifica o post diploma finalizzati all’inserimento o alla progressione lavorativa;

     2) percorsi di formazione tecnica superiore, orientata a soggetti in possesso di titolo di studio del secondo ciclo, tesa ad offrire un ulteriore diploma professionale, sviluppati congiuntamente tra il sistema della formazione professionale, il sistema scolastico, l’Università e il mondo delle imprese;

     3) percorsi di alta formazione post laurea finalizzata al conseguimento di una specializzazione settoriale collegata al mondo del lavoro;

     c) attività formativa nell'ambito dei contratti di apprendistato, svolta con strumenti di formazione formale e non formale, in stretto collegamento tra organismi di formazione professionale e imprese, per valorizzare la specifica preparazione nei luoghi di lavoro;

     d) formazione per tutto l’arco della vita:

     1) formazione continua orientata a lavoratori per azioni di riqualificazione, specializzazione e aggiornamento delle competenze richieste dai processi di riconversione o innovazione produttiva e organizzativa e per favorire l'adattabilità del lavoratore;

     2) formazione permanente, rivolta alle persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, per l'acquisizione di competenze professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità occupazionali;

     e) formazione per fasce deboli, per garantire le condizioni necessarie all'integrazione nei percorsi formativi o nei percorsi scolastici, svolta in percorsi differenziati e con criteri atti alle diverse tipologie di difficoltà:

     1) attività formativa rivolta a soggetti con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, anche in base a quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

     2) attività formativa e socializzante per persone in situazioni di emarginazione o disagio a rischio di esclusione sociale.

 

     Art. 18. (Organismi formativi)

     1. Ai fini della presente legge, si intendono per organismi formativi i soggetti e gli enti, pubblici o privati, accreditati secondo le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, per una o più delle tipologie formative di cui all’articolo 17, che concorrono alla realizzazione dei Piani dell’offerta formativa.

     2. Gli organismi di cui al comma 1 devono avere la formazione tra le proprie finalità istituzionali in via esclusiva o principale.

     3. Gli organismi formativi godono di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione.

 

     Art. 19. (Attuazione degli interventi)

     1. I percorsi formativi sono articolati in uno o più cicli, organizzati in relazione alla preparazione di base degli utenti e ai risultati professionali che si intendono raggiungere, assicurando l'unitarietà metodologica tra le varie materie oggetto di formazione.

     2. Al termine del percorso formativo è rilasciato un attestato di qualifica, di specializzazione o di frequenza ovvero è rilasciata la certificazione delle competenze, secondo le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV.

 

     Art. 20. (Realizzazione dell’attività formativa)

     1. Le attività di formazione professionale sono realizzate:

     a) mediante affidamento a organismi formativi accreditati di cui all’articolo 18, nei casi in cui l’attività formativa sia finanziata, anche parzialmente, con contributi pubblici e sia conforme agli standard di cui all’articolo 60;

     b) mediante riconoscimento, ai sensi dell’articolo 76, dell’attività formativa svolta da organismi di formazione, ancorchè non accreditati, nei casi in cui essa non usufruisca di alcun finanziamento pubblico e sia conforme agli standard di cui all’articolo 60;

     c) mediante affidamento ad imprese che, con il contributo finanziario pubblico, svolgono attività di formazione continua di cui all’articolo 45 rivolta al personale di appartenenza o finalizzata all’inserimento lavorativo nella propria organizzazione aziendale, sulla base di accordi specifici.

 

     Art. 21. (Integrazione del sistema formativo con il sistema impresa)

     1. L’integrazione del sistema formativo con il sistema impresa è tesa ad una migliore comprensione dei processi lavorativi ed è attuata anche attraverso le azioni di alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 32, i percorsi di formazione superiore di cui all'articolo 33 e le diverse azioni di apprendistato.

     2. L'integrazione di cui al comma 1 è finalizzata in particolare a:

     a) sistematizzare e consolidare sul Piano tecnico e scientifico l’esperienza professionale maturata nel luogo di lavoro;

     b) comprendere le misure relative all’organizzazione del lavoro, alla prevenzione ed alla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;

     c) rafforzare le competenze di base, trasversali e trasferibili possedute dal soggetto;

     d) sviluppare le competenze professionali in relazione alle innovazioni in atto che riguardano il settore produttivo.

 

     Art. 22. (Tirocini curriculari [1])

     1. E' tirocinio curriculare l'attività svolta, in situazione non produttiva, durante il percorso formativo presso imprese, istituzioni pubbliche o studi professionali finalizzata ad integrare e verificare con attività pratiche le conoscenze acquisite in aula o in laboratorio [2].

     2. I soggetti attuatori dei progetti formativi stipulano convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 per garantire lo svolgimento dei tirocini che costituiscono parte integrante del percorso formativo; possono essere altresì stipulate convenzioni con gli enti bilaterali delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o con le singole imprese per disciplinare le modalità con le quali deve essere svolto il tirocinio.

     3. La Regione e le Province, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei percorsi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, possono promuovere e sostenere iniziative per lo svolgimento di attività di tirocinio.

     4. La Regione e le Province possono attribuire il valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso delle iniziative di tirocinio utilizzabili nell’inserimento lavorativo.

 

     Art. 23. (Poli formativi tecnico-professionali)

     1. Al fine di assicurare una maggiore stabilità e qualità dell’offerta formativa nonché una corrispondenza con i fabbisogni professionali del mercato del lavoro e superare la frammentarietà e precarietà degli interventi, la Regione istituisce Poli formativi tecnico professionali, di seguito denominati Poli formativi, quali filiere formative tematicamente omogenee e strutturalmente policentriche che collegano livelli diversi di qualifiche, titoli di studio superiori, diplomi di formazione superiore e titoli di alta formazione.

     2. I Poli formativi contribuiscono ad organizzare una rete stabile di cooperazione tra la Regione, le Province, il mondo delle imprese, le parti sociali, l’Università e i centri di ricerca, le articolazioni territoriali del MIUR, gli Istituti scolastici e gli organismi di formazione professionale, che assicuri sistematicità e continuità nella individuazione, preparazione e immissione nel mercato del lavoro regionale delle figure professionali richieste, in aree e settori individuati come strategici ai fini dello sviluppo territoriale regionale. In particolare sono obiettivi specifici dei Poli formativi:

     a) la sperimentazione di azioni formative innovative in raccordo con la ricerca scientifica e tecnologica;

     b) il collegamento tra le figure professionali e i fabbisogni formativi delle imprese con particolare riferimento al trasferimento tecnologico della innovazione;

     c) la promozione di progetti pilota di istruzione e formazione integrata e la diffusione dei risultati a livello multiregionale;

     d) il riconoscimento reciproco dei crediti formativi tra istruzione, formazione professionale, università ed imprese.

     3. I Poli formativi sono istituiti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di cui all’articolo 69, a seguito di un accordo quadro o convenzione tra i soggetti promotori e le istituzioni coinvolte.

 

     Art. 24. (Centri di formazione integrata)

     1. Sono Centri di formazione integrata le ISA e gli organismi formativi che operano quali strumenti di formazione globale e di recupero sociale, per prevenire situazioni di dispersione scolastica o di estremo disagio.

     2. I Centri di cui al comma 1 operano a servizio del territorio a livello sovracomunale e per le scuole di ogni ordine e grado o gli organismi formativi, anche nel contesto di interventi ed azioni di diritto allo studio e alla formazione.

     3. I rapporti dei Centri di cui al comma 1 con gli Enti locali sono definiti con apposite convenzioni alle quali partecipano almeno cinque Comuni e la Provincia territorialmente competente.

     4. La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità per il riconoscimento dei centri di formazione integrata secondo i seguenti indirizzi:

     a) presenza di un progetto formativo indirizzato al recupero e alla integrazione di minori in situazioni di disagio;

     b) attenzione alle attività, anche al di fuori del tempo curricolare, volte all’inserimento scolastico-formativo e sociale delle fasce deboli;

     c) presenza di operatori qualificati secondo la normativa vigente e utilizzo di locali e attrezzature idonee alle attività scolastiche, formative e ricreative.

     5. I centri di cui al presente articolo sono riconosciuti dalla Giunta regionale che può contribuire alle spese di funzionamento e di investimento degli stessi.

 

     Art. 25. (Progetti multisettoriali)

     1. La Regione approva e sostiene i progetti multisettoriali finalizzati ad armonizzare le politiche scolastiche e formative con quelle sociali, favorendo forme di modulazione dei percorsi educativi per assicurare, con interventi plurimi e azioni di prevenzione, sostegno e recupero, l’inserimento scolastico di soggetti deboli a rischio di dispersione scolastica, secondo progetti finalizzati alla massima integrazione e al successo scolastico e formativo.

     2. I progetti multisettoriali sono gestiti da ISA o organismi formativi, in partenariato con soggetti pubblici, privati o del Terzo Settore e si concretizzano in un progetto educativo complessivo, in conformità ai piani per l’offerta educativa e formativa previsti dalla programmazione territoriale.

     3. I progetti multisettoriali possono essere annuali o pluriennali, in coerenza con la programmazione dell’anno scolastico e si articolano in azioni diversificate da compiersi non solo nel tempo scuola; le attività compiute al di fuori del tempo scuola possono essere riconosciute come crediti spendibili nei percorsi scolastici e formativi.

     4. I progetti multisettoriali possono coinvolgere anche allievi di corsi, istituzioni ed organismi diversi.

     5. La Regione, attraverso la Provincia competente per territorio, può concorrere al finanziamento di progetti di adeguamento strutturale di sedi di organismi di formazione accreditati ai sensi dell’articolo 75, adibite o da destinare a progetti multisettoriali.

 

SEZIONE II

PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE

 

     Art. 26. (Integrazione tra istruzione e formazione professionale)

     1. Al fine di ridurre la dispersione scolastica degli alunni più deboli, per realizzare un raccordo continuativo tra apprendimento teorico e pratico e al fine di sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, scientifica e professionale, la Regione e le Province promuovono l'integrazione tra l'istruzione e la formazione professionale.

     2. L'integrazione di cui al comma 1 è volta a consentire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l’esercizio del diritto-dovere alla formazione fino alla maggiore età, anche attraverso il reciproco riconoscimento dei crediti formativi e il passaggio tra i diversi possibili percorsi, al fine di favorire il raggiungimento di una qualifica o di un diploma per tutti, attraverso il completamento e l'arricchimento dei percorsi formativi.

     3. I percorsi di qualificazione professionale, comunque articolati, sono finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale corrispondente al secondo livello europeo e permettono la prosecuzione in percorsi finalizzati al conseguimento di diploma professionale o in percorsi di istruzione scolastica secondaria con opportune azioni di accompagnamento.

     4. La Regione emana appositi indirizzi per percorsi assistiti onde permettere agli studenti la prosecuzione degli studi, nel sistema scolastico o in quello formativo, finalizzata al conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale coerente con il percorso effettuato. A tal fine, le ISA e gli organismi formativi prevedono interventi personalizzati nell’ambito di Laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA) e strutturano i piani personalizzati degli studi in unità di apprendimento (UA).

     5. La Giunta regionale approva specifiche linee guida al fine di dare applicazione e garantire l'omogenea attuazione sul territorio di quanto disposto dal presente articolo, prevedendo azioni di coordinamento tra gli organismi formativi e gli istituti di istruzione professionale anche finalizzate ad interventi di formazione congiunta per gli operatori.

     6. La Regione cura la realizzazione e l’aggiornamento dell’anagrafe regionale di coloro che frequentano i percorsi formativi attraverso il sistema informativo di cui all’articolo 85 e le attività di monitoraggio sulla realizzazione dei percorsi.

 

     Art. 27. (Programmazione delle qualifiche degli istituti professionali)

     1. La programmazione delle qualifiche professionali viene effettuata dalla Regione, sentite le Province, sulla base dei fabbisogni professionali del territorio regionale e considerando l’offerta scolastica e formativa di istruzione e formazione professionale complessiva.

     2. Il Laboratorio delle professioni di cui all’articolo 84, comma 3, supporta tecnicamente la Regione nella predisposizione di quanto previsto al comma 1.

     3. Nella programmazione delle figure professionali e nella definizione dei relativi profili si tiene conto dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni vigenti in materia.

     4. La Giunta regionale attribuisce agli istituti di istruzione professionale la competenza a rilasciare il titolo di qualifica professionale triennale secondo la programmazione regionale e definisce altresì il numero di corsi attivabili sulla base delle richieste della popolazione, dell’offerta scolastica e formativa complessiva, dei possibili inserimenti lavorativi.

     5. Gli istituti di istruzione professionale al fine dell’inserimento nella programmazione delle qualifiche professionali devono essere accreditati secondo quanto previsto dall’articolo 75.

 

     Art. 28. (Percorsi triennali integrati)

     1. La Regione e le Province, anche sulla base di intese con l'amministrazione scolastica, promuovono accordi tra gli istituti professionali o tecnici e gli organismi formativi accreditati per la definizione di curricoli triennali integrati e articolati in struttura modulare fra l'istruzione e la formazione professionale, destinati agli alunni che desiderano raggiungere una qualifica professionale triennale.

     2. Gli accordi di cui al comma 1 possono essere pluriennali, prevedono la realizzazione di un progetto formativo flessibile, anche personalizzato, comprendente stages professionalizzanti, e definiscono gli elementi per l’effettuazione dei corsi, secondo gli orientamenti organizzativi e formativi predisposti dalla Giunta regionale con apposite linee guida.

     3. La programmazione regionale definisce l’istituzione dei corsi integrati commisurandoli al numero di corsi professionali autorizzati ai sensi dell’articolo 27 e assegna la titolarità del rilascio della qualifica professionale all’istituto professionale o organismo formativo, secondo il percorso formativo predisposto.

     4. I corsi integrati sono inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) dell’Istituto professionale di riferimento.

     5. Le intese di cui al comma 1, prevedono altresì la possibilità di inserire stabilmente nel monte ore in organico di istituto, per determinate classi di concorso, le ore necessarie allo svolgimento dei corsi di cui al comma 4.

 

     Art. 29. (Percorsi triennali in Formazione Professionale)

     1. I percorsi di qualificazione professionale triennali mirano ad una formazione culturale ampia dei giovani di età inferiore a diciotto anni, in riferimento a specifiche aree professionali e con l’obiettivo del conseguimento di una qualifica professionale.

     2. I percorsi triennali sono proposti e organizzati dagli organismi formativi accreditati di cui all’articolo 18 e consentono l’adempimento dell’obbligo di istruzione ove le strutture rispondano ai requisiti previsti dalle vigenti normative statali.

     3. La Regione elabora apposite linee guida per i percorsi formativi finalizzati al rilascio della qualifica professionale da parte degli organismi formativi.

 

     Art. 30. (Percorsi biennali in Formazione Professionale)

     1. Al fine di recuperare i giovani che, pur avendo adempiuto all’obbligo di istruzione, non hanno conseguito una qualifica o un titolo di studio superiore, la Regione e le Province promuovono l’istituzione di percorsi di formazione professionale di durata biennale.

     2. I percorsi di cui al comma 1 hanno la finalità di promuovere l’inserimento lavorativo dei giovani e, attraverso il riconoscimento di crediti formativi acquisiti anche nei precedenti percorsi, di agevolarli nel conseguimento di una qualifica professionale.

     3. La Regione, attraverso gli strumenti di programmazione, emana indirizzi alle Province per l’attuazione dei percorsi biennali di cui al comma 1, attuati dagli organismi formativi accreditati.

 

     Art. 31. (Percorsi formativi e crediti )

     1. La Regione, d’intesa con le articolazioni territoriali del MIUR, nel rispetto delle prerogative delle ISA e delle disposizioni vigenti in materia, definisce i crediti formativi acquisibili e spendibili, a condizione di reciprocità, nell’ambito dei diversi percorsi di istruzione e formazione professionale per agevolare eventuali passaggi da un percorso all’altro.

     2. Ciascuna attività formativa è strutturata in unità formative di apprendimento cui corrisponde un numero di crediti formativi commisurato a durata, livello formativo e pertinenza delle unità rispetto alle competenze che compongono il profilo.

     3. Nell’ambito di ogni percorso formativo è previsto il rilascio, su modello unico regionale, di:

     a) una attestazione relativa al percorso svolto, se interrotto prima del termine, rilasciata dall’organismo di formazione attuatore che certifichi le competenze acquisite;

     b) una qualifica professionale corrispondente alla figura professionale di riferimento, rilasciata dall’amministrazione competente, al termine dell’intero percorso, previo espletamento di un esame finale.

 

     Art. 32. (Esperienze formative in contesti di lavoro)

     1. L’alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica attuata durante lo svolgimento del percorso formativo del secondo ciclo ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53).

     2. L'esito positivo del percorso in alternanza scuola-lavoro deriva da una specifica azione valutativa che può comportare l'attribuzione di crediti formativi spendibili dallo studente nei percorsi di istruzione e formazione professionale e nella formazione superiore.

     3. Lo stage, ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53) e nel d.lgs. 77/2005, è attività formativa necessaria nei percorsi di istruzione e formazione professionale per l'acquisizione della qualificazione professionale.

     4. Per effettuare l’attività formativa di cui al comma 3 è comunque necessaria la presenza di un progetto formativo e di un tutor aziendale. Sono escluse attività che presentino rischi per la salute e la sicurezza della persona.

     5. Lo svolgimento degli stage non può superare i sei mesi nell'ambito del percorso formativo e comunque deve essere commisurato all’intera durata del corso.

 

SEZIONE III

FORMAZIONE SUPERIORE

 

     Art. 33. (Formazione superiore)

     1. La Regione promuove un’offerta formativa diversificata e rispondente ai fabbisogni espressi dal sistema socio-economico regionale attraverso il sistema regionale di formazione professionale superiore, finalizzato a potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani e degli adulti, ampliando e riqualificando l’offerta formativa ed articolandola mediante i seguenti interventi:

     a) percorsi di formazione integrata superiore;

     b) percorsi di specializzazione professionale post qualifica e post diploma [3];

     c) (Omissis) [4].

     2. La Regione definisce, attraverso protocolli d’intesa con l’Università e il partenariato socio-istituzionale, i crediti formativi che si possono acquisire e le modalità della loro certificazione e spendibilità.

     3. La Regione nell’ambito del Piano di cui all’articolo 56, provvede alla definizione di indirizzi di pianificazione territoriale per i percorsi di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa nazionale vigente.

 

     Art. 34. (Centri regionali di alta formazione ed Istituti Tecnici Superiori)

     1. La Regione, favorisce la costituzione di Centri regionali di alta formazione che possono ottenere il riconoscimento quali Istituti Tecnici Superiori (ITS), secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori), coinvolgendo istituti tecnici, istituti professionali, organismi formativi accreditati che operano nell’ambito della formazione superiore, imprese e università, allo scopo di sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, diffondere la cultura tecnico-scientifica e promuovere l’orientamento dei giovani verso le professioni tecniche.

     2. La costituzione degli ITS è promossa dalla Regione d’intesa con le Province territorialmente competenti e realizzata con la forma della fondazione di partecipazione.

     3. I Centri regionali di alta formazione sono tesi a formare figure professionali a livello post-secondario e si connotano per i seguenti aspetti:

     a) una integrazione dei soggetti istituzionali e delle strutture produttive del territorio valorizzandone il contributo in termini di competenze differenziate;

     b) una corrispondenza con i fabbisogni di professionalità connessi alla programmazione dello sviluppo economico, con particolare attenzione ai settori ove è debole l’offerta formativa;

     c) lo sviluppo della cultura e delle competenze tecnico scientifiche secondo gli obiettivi della comunità europea;

     d) il potenziamento della funzione formativa dell’esperienza di lavoro attraverso un intenso ricorso all’alternanza scuola lavoro;

     e) un’offerta ampia e flessibile costruita anche attraverso il partenariato con le parti sociali.

     4. La Giunta regionale definisce le aree di intervento e le figure professionali di livello post secondario da sviluppare nei percorsi di formazione tecnica superiore, nei Centri regionali di alta formazione.

     5. La Regione, per ogni Centro di alta formazione e per ogni ITS, emana apposite linee guida riguardanti:

     a) gli obiettivi operativi, definiti sulla base delle priorità indicate dalla programmazione regionale;

     b) gli standard organizzativi delle strutture, tali da consentirne la riconoscibilità su tutto il territorio nazionale e dell’Unione europea;

     c) la tipologia e gli indirizzi degli ITS, che assumono, nella loro denominazione, l’indicazione di uno dei settori prioritari per lo sviluppo economico;

     d) la tipologia delle attività, che si realizzano sulla base della programmazione regionale con riferimento alle aree strategiche per lo sviluppo economico del Paese.

     6. Ai fini del rilascio del diploma di tecnico superiore i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d’esame.

     7. Attraverso specifiche convenzioni tra la Regione ed il MIUR, il personale di ruolo del Ministero in servizio presso le Istituzioni Scolastiche può essere utilizzato presso gli ITS per lo svolgimento di funzioni di supporto tecnico, organizzativo, didattico e gestionale.

 

     Art. 35. (Istruzione e formazione tecnica superiore)

     1. La Regione programma, ai sensi dell’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), secondo gli standard previsti all'articolo 9 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008, per rispondere ai fabbisogni formativi riferiti ai settori produttivi individuati per ogni triennio, con accordo in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, secondo le modalità di accesso di cui all’articolo 10 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008.

     2. I corsi di IFTS sono programmati secondo le seguenti priorità:

     a) fabbisogno formativo per lo sviluppo sulla base delle esigenze di innovazione scientifica, tecnologica ed organizzativa delle imprese presenti sul territorio regionale;

     b) coerenza con i percorsi formativi organizzati all’interno dei poli tecnico-professionali;

     c) previsione di inserimenti lavorativi.

     3. Ai fini del rilascio, da parte della Regione, della certificazione di specializzazione tecnica prevista dalla vigente normativa, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.

     4. La Regione definisce le modalità per la costituzione delle commissioni di cui al comma 3 nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la loro certificazione, ai fini della spendibilità, in ambito nazionale e dell’Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi.

 

     Art. 36. (Percorsi di specializzazione post qualifica e post diploma)

     1. La Regione, al fine di completare il percorso formativo professionale e contribuire a fornire competenze professionali accresciute per un migliore e più coerente inserimento nel mondo del lavoro, promuove interventi di specializzazione rivolti a soggetti in possesso di qualifica o di diploma di scuola media superiore [5].

     2. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmati tenuto conto delle esigenze espresse dal mercato del lavoro e dalle analisi elaborate dal Laboratorio delle professioni di domani di cui all’articolo 84, comma 3, e sono mirati a offrire competenze trasversali e di natura specialistica adeguate alle richieste del mercato del lavoro.

 

     Art. 37. (Sostegno all’alta formazione) [6]

     1. La Regione sostiene l’alta formazione come individuata dall’articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell’innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione), al fine di sviluppare percorsi professionali coerenti con le esigenze del mercato del lavoro.

 

SEZIONE IV

APPRENDISTATO

 

     Art. 38. (Formazione in apprendistato) [7]

     1. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente e della contrattazione nazionale, promuove ed incentiva la formazione nell’ambito del contratto di apprendistato allo scopo di contribuire alla crescita professionale delle persone e all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese.

     2. La Regione garantisce la qualità della formazione in apprendistato attraverso la definizione di standard qualitativi relativi a metodologie e contenuti formativi.

     3. Le disposizioni di cui alla presente sezione disciplinano la formazione concernente:

     a) l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247) e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) l’acquisizione delle competenze di base e trasversali per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, di cui all’articolo 4 del d.lgs. 167/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

     c) l’apprendistato di alta formazione e ricerca, di cui all’articolo 5 del d.lgs. 167/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. La Regione promuove l’utilizzo dei Fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) e successive modificazioni ed integrazioni e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e successive modificazioni ed integrazioni, anche mediante la definizione di specifici accordi con i suddetti Fondi per il finanziamento dei percorsi formativi degli apprendisti.

 

     Art. 39. (Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale) [8]

     1. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale a sostegno del diritto alla formazione ed all’occupazione dei giovani ed al fine di contrastarne la dispersione scolastica e l’esclusione sociale.

     2. La Giunta regionale recepisce i criteri e i principi direttivi stabiliti dall’accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e, sentite le associazioni di cui all’articolo 3, comma 2, del d.lgs. 167/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, dispone con proprio atto in merito:

     a) all’assunzione delle qualifiche e dei diplomi professionali di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53) e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) alla previsione di un monte ore di formazione, esterna o interna all’azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del d.lgs. 226/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. La determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale è rinviata ai contratti collettivi, nel rispetto degli standard generali fissati dalla Regione in accordo con gli organismi preposti.

     4. La Giunta regionale regolamenta, nel rispetto dei criteri e principi di cui al comma 2 e sentite le organizzazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

 

     Art. 40. (Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere) [9]

     1. La Giunta regionale disciplina, sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze degli apprendisti, l’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali del contratto di apprendistato professionalizzante e le modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze.

 

     Art. 41. (Apprendistato di alta formazione e ricerca) [10]

     1. La Regione favorisce l'utilizzo del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, ai fini del miglioramento delle competenze nelle imprese e dello sviluppo delle competenze e dei livelli di scolarizzazione degli apprendisti.

     2. La Giunta regionale disciplina, in accordo con le organizzazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali ed altre istituzioni formative o di ricerca, i profili formativi e la durata della formazione nell’ambito del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

 

SEZIONE V

EDUCAZIONE E FORMAZIONE PERMANENTE

 

     Art. 42. (Apprendimento per tutta la vita)

     1. La Regione, allo scopo di concorrere alla progressiva crescita culturale e professionale degli individui e di favorire l’esercizio di una cittadinanza attiva, assicura a tutte le persone, indipendentemente dall’età, dalla condizione occupazionale e dal titolo di studio, l’accesso a forme di apprendimento lungo l’intero arco della vita.

     2. L’apprendimento per tutta la vita si realizza nei sistemi dell’istruzione e della formazione professionale, nel lavoro e nell’educazione non formale attraverso offerte flessibili e diffuse sul territorio, anche tramite iniziative formative proposte dalle associazioni del terzo settore.

 

     Art. 43. (Educazione non formale dei minori)

     1. Per educazione non formale, ai sensi della presente legge, si intende l’insieme di interventi educativi non finalizzati al rilascio di titoli di studio o di attestati professionali, ancorché valutabili secondo quanto stabilito nel sistema generale dei crediti formativi di cui all’articolo 31.

     2. La Regione promuove interventi di educazione non formale dei minori al fine di concorrere ad assicurare lo sviluppo dell’identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell’uguaglianza e delle pari opportunità.

     3. I Comuni possono sostenere il sistema locale di educazione non formale dei minori mediante accordi e intese di rete tra i soggetti pubblici, del terzo settore e privati promotori delle iniziative e ISA.

     4. I Comuni stabiliscono le procedure di adesione alle reti e di promozione e sviluppo delle attività di cui al presente articolo.

     5. La Regione e gli Enti locali valorizzano e sostengono prioritariamente le iniziative ed i progetti realizzati dai soggetti di consolidata esperienza, con finalità non lucrative e operanti specificamente nel campo dell’educazione dei bambini e degli adolescenti.

 

     Art. 44. (Educazione permanente degli adulti)

     1. L'educazione degli adulti, attraverso opportunità di apprendimento, è finalizzata a favorire:

     a) l'acquisizione di competenze personali di base in diversi ambiti e l'arricchimento del patrimonio culturale;

     b) il reinserimento nel sistema formale dell'istruzione e della formazione professionale;

     c) la diffusione e l'estensione delle conoscenze connesse al lavoro o alla vita sociale;

     d) il pieno sviluppo della personalità.

     2. Le opportunità di educazione degli adulti sono offerte da Enti locali, istituzioni scolastiche ed universitarie, Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, organismi formativi, università della terza età e associazioni del terzo settore aventi le finalità di cui al comma 1, che svolgono le attività di educazione non formale rivolte agli adulti, anche attraverso la realizzazione di appositi accordi o convenzioni.

     3. Nell'ambito dell'educazione degli adulti, la Regione e gli Enti locali valorizzano e sostengono le attività delle Università a favore della terza età, comunque denominate, in considerazione della rilevanza che tali soggetti rivestono per l'offerta di educazione non formale, in risposta alla crescente domanda diretta all’acquisizione di conoscenze in campi vari e differenziati del sapere.

 

     Art. 45. (Formazione continua)

     1. Al fine di assicurare il diritto all’apprendimento per tutto l’arco della vita, la Regione sostiene lo sviluppo delle competenze generali e tecnico-professionali dei soggetti occupati, promuovendo gli interventi volti all’adeguamento delle competenze, alla qualificazione e specializzazione professionale, al perfezionamento e alla riqualificazione professionale, anche imprenditoriale, e sostenendo la formazione continua e ricorrente, nonché quella conseguente alla riconversione di attività produttive.

     2. La Regione definisce programmi di formazione continua per il miglioramento della sicurezza e della qualità del lavoro nonchè per il sostegno alla mobilità interaziendale, anche promuovendo il coordinamento dei propri interventi con quelli realizzati nel territorio da altri soggetti pubblici e privati e, in particolare, da parte dei Fondi paritetici interprofessionali.

     3. Nel definire la programmazione, la Regione, in collaborazione con le parti sociali, attribuisce priorità ai settori di attività a rischio occupazionale e alla condizione di svantaggio personale dei lavoratori e in particolare delle lavoratrici.

     4. La formazione continua è promossa anche dai datori di lavoro e comprende:

     a) la formazione rivolta ai lavoratori occupati, dipendenti, autonomi e inquadrati secondo le tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa e ai titolari di piccole e medie imprese;

     b) la formazione finalizzata a contribuire all’invecchiamento attivo della componente anziana della forza lavoro;

     c) la formazione finalizzata al diretto inserimento in azienda.

     5. E’ formazione continua la formazione propedeutica allo sviluppo dell’imprenditorialità e alla creazione di iniziative aziendali e cooperative.

 

SEZIONE VI

INCLUSIONE SOCIALE

 

     Art. 46. (Interventi per ridurre il disagio)

     1. La Regione, al fine di assicurare la pari opportunità e prevenire ogni discriminazione nell’accesso all’istruzione e formazione professionale e al mercato del lavoro, promuove la realizzazione di iniziative per favorire ed accompagnare l’inserimento sociale e lavorativo dei soggetti a rischio di marginalità e a rischio di esclusione, in raccordo con gli interventi di cui alla legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro).

     2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate al recupero di soggetti in condizione svantaggiata tramite interventi educativi, formativi e di accompagnamento all’inserimento lavorativo e integrati con le politiche sociali e del lavoro.

 

     Art. 47. (Interventi per persone disabili)

     1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera f), la Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, valorizzano le iniziative delle istituzioni scolastiche, degli organismi formativi accreditati e delle imprese a favore delle persone disabili.

     2. La Regione e gli Enti locali sostengono, in particolare, l'inserimento nelle diverse tipologie formative in relazione a quanto previsto dall’articolo 17 della l. 104/1992, attraverso le azioni, i criteri e le modalità definiti dalla programmazione regionale,.

     3. L'inserimento nelle attività di formazione professionale, in relazione alle diverse capacità ed esigenze della persona disabile, valutate dalle Aziende sanitarie locali (ASL), è effettuato attraverso la formazione iniziale e la formazione specializzata e mista.

     4. Le attività formative di cui al comma 2 sono svolte, nell'ambito del Piano operativo provinciale di cui all’articolo 62, dagli organismi formativi accreditati ai sensi dell’articolo 75.

     5. Alla realizzazione degli interventi di inserimento formativo di cui al comma 2, contribuiscono la Regione e gli Enti locali con i finanziamenti destinati alla formazione ed agli interventi di natura socio-assistenziale.

     6. La Regione, d’intesa con le articolazioni territoriali del MIUR, può collaborare a progetti speciali per favorire interventi relativi alla formazione di insegnanti di sostegno per studenti con gravi disabilità.

     7. La Regione e le Province, fermo restando quanto previsto dal Capo IV, al fine di supportare l’inserimento sociale e lavorativo dei soggetti disabili, realizzano:

     a) interventi integrati di orientamento, formazione, accompagnamento al lavoro;

     b) percorsi individuali, personalizzati e flessibili, di accoglienza, orientamento e accompagnamento in impresa.

 

     Art. 48. (Integrazione scolastica e formativa)

     1. La Regione emana direttive alle ASL per l’istituzione di Commissioni multidisciplinari ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35 comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289) allo scopo di provvedere alla diagnosi funzionale per ogni ragazzo disabile.

     2. La Regione emana indirizzi alle Province e ai Comuni per la necessaria integrazione scolastica e formativa degli studenti frequentanti rispettivamente la scuola primaria o secondaria di primo grado o la scuola secondaria superiore e collabora altresì alla realizzazione degli interventi nel contesto del diritto allo studio.

     3. La Regione emana indirizzi alle Province e alle ASL per integrare azioni formative e sociosanitarie a vantaggio degli studenti disabili al fine del loro inserimento lavorativo o del conseguimento della autonomia funzionale.

 

     Art. 49. (Accompagnamento lavorativo dei soggetti svantaggiati)

     1. La Regione sostiene ed incentiva la formazione e l’occupazione dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro secondo quanto disposto dalla l.r. 30/2008.

     2. La Regione prevede forme specifiche di accompagnamento lavorativo per soggetti in condizioni di svantaggio sociale ed in particolare, oltre che per le persone disabili, per detenuti ed ex detenuti, immigrati, tossicodipendenti.

 

     Art. 50. (Prevenzione della dispersione scolastica)

     1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, la Regione e gli Enti locali sostengono progetti finalizzati a perseguire la continuità didattica e a contrastare l’abbandono scolastico, attraverso l’arricchimento dell’offerta formativa con iniziative finalizzate all’orientamento scolastico e professionale ed integrando le politiche scolastiche con quelle giovanili e culturali.

     2. La Regione e le Province promuovono interventi di assistenza agli studenti nel cambio indirizzo all'interno del ciclo secondario del sistema dell'istruzione e della formazione, al fine di agevolare l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta e di evitare l'interruzione o la dispersione in un nuovo percorso scolastico.

     3. La Regione e gli Enti locali sostengono la continuità didattica fra i diversi ordini e gradi di scuola, attraverso l'incentivazione di azioni volte a rendere efficaci i rapporti in verticale e in orizzontale e di progettazione di percorsi didattici comuni a diversi gradi di scuole.

     4. La Regione e gli Enti locali sostengono le iniziative di collaborazione tra le istituzioni scolastiche e le realtà culturali e giovanili operanti sul territorio, anche attraverso l’apertura dei locali scolastici, le attività interdisciplinari ed extrascolastiche, l'educazione alla cittadinanza attiva, con particolare riferimento ai valori della legalità, della tolleranza e della mondialità.

 

     Art. 51. (Integrazione tra politiche educative, sociali e sanitarie)

     1. La Regione e gli Enti locali perseguono l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, al fine di:

     a) sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi e di cura;

     b) prevenire il disagio giovanile;

     c) favorire i percorsi di accompagnamento dei ragazzi in difficoltà e l'inserimento delle persone disabili o in condizioni di disagio sociale all'interno dei percorsi scolastici e formativi;

     d) favorire l’integrazione degli stranieri immigrati all'interno dei percorsi scolastici e formativi.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la realizzazione di specifici accordi tra i servizi sociali territoriali, le ASL e le ISA, finalizzati ad azioni di coordinamento degli interventi e delle risorse, nonché di monitoraggio delle relative attività.

     3. La Regione promuove interventi finalizzati al recupero scolastico e al reinserimento in formazione di adolescenti con problemi di disagio sociale, psichico, fisico o collegato a dipendenze, secondo la progettazione delle singole ISA, anche avvalendosi del Servizio sanitario regionale.

     4. La Regione sostiene progetti scolastici in materia di educazione alla salute, di informazione sui danni derivanti dall’alcolismo, dal tabagismo, dall’uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope nonchè sulle patologie correlate.

     5. Le attività di informazione e prevenzione di cui al comma 4 si inquadrano nello svolgimento dell’attività educativa e sono programmate dalle ISA all’interno del POF.

     6. La Regione sostiene l'istituzione, all'interno delle ISA, dei Centri di Informazione e Consulenza (CIC) di cui all’articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) rivolti agli studenti delle scuole secondarie.

     7. La Regione promuove, a sostegno delle attività di cui al presente articolo, accordi e convenzioni con le ASL, gli Enti locali e le articolazioni territoriali del MIUR, nonchè le necessarie attività formative.

 

CAPO IV

ORIENTAMENTO ALL’ISTRUZIONE, ALLA FORMAZIONE E AL LAVORO

 

     Art. 52. (Definizione e finalità)

     1. E' orientamento l'attività volta a fornire informazioni e supportare l’utente nella scelta dei percorsi di istruzione e di formazione, nelle scelte universitarie e di alta formazione, nonché nell’individuazione di opportunità lavorative, quali risultano dalle trasformazioni delle figure professionali derivanti dai nuovi processi di lavoro.

     2. La Regione, le Province e le istituzioni scolastiche e formative sostengono interventi e servizi di orientamento al fine di sostenere le persone nella formulazione ed attuazione consapevole delle proprie scelte formative e professionali.

 

     Art. 53. (Interventi per l’orientamento)

     1. Le Province garantiscono, in raccordo con le prestazioni del Sistema regionale dei Servizi al lavoro di cui al Titolo II, Capo I, della l.r. 30/2008, gli interventi e i servizi per l’orientamento, realizzati anche con il concorso dei soggetti pubblici e privati che attuano le politiche integrate dell’educazione, dell’istruzione, della formazione e del lavoro, che riguardano:

     a) l'educazione alla scelta, che consiste in attività finalizzate a favorire la comprensione di interessi, attitudini ed inclinazioni degli studenti, nel contesto della scuola secondaria di primo e secondo grado, in stretto raccordo con le attività di orientamento scolastico ed universitario, in vista di un loro inserimento in attività formative o lavorative;

     b) l'educazione alle opportunità professionali, che consiste in attività finalizzate alla conoscenza, anche diretta, del mondo del lavoro per favorire l'inserimento di giovani non occupati in relazione alle loro inclinazioni e capacità professionali;

     c) l’informazione a giovani e adulti disoccupati che intendono riqualificarsi o specializzarsi, in relazione a riconversioni produttive in atto o a persone che abbiano necessità di reinserirsi nel sistema formativo o nel mondo produttivo;

     d) l’informazione a soggetti disabili o a soggetti in situazione di ex tossicodipendenza o comunque a rischio di emarginazione per favorire il loro inserimento nel sistema formativo o nel mercato del lavoro.

     2. L'attività di orientamento si articola in una serie di interventi, programmati e realizzati anche in stretta collaborazione con le Province, le articolazioni territoriali del MIUR e con l’Università, con i quali la Regione può sottoscrivere apposite convenzioni.

     3. Gli interventi di orientamento informativo, gratuiti per l'utenza, consistono:

     a) in azioni svolte direttamente anche all'interno di percorsi formativi;

     b) nella diffusione periodica di materiale di informazione anche attraverso audiovisivi e trasmissioni radiotelevisive e nella consulenza individuale;

     c) nell'informazione sistematica svolta nelle istituzioni scolastiche e formative;

     d) nell’informazione collettiva svolta in occasioni pubbliche specifiche;

     e) nell’informazione erogata dal Sistema dei servizi al lavoro, in attuazione dell’articolo 24, comma 5, lettera a), della l.r. 30/2008.

 

     Art. 54. (Reti per l’orientamento)

     1. La Regione garantisce il diritto all’orientamento quale processo dinamico e continuo dell’individuo per l’intero arco educativo e professionale.

     2. La Regione favorisce il coordinamento tra i sistemi titolari di competenze in materia di orientamento attivando:

     a) un livello di confronto permanente tra i sistemi dell’istruzione, della formazione e del mondo produttivo per la realizzazione di un programma comune di intervento;

     b) azioni e interventi per sostenere e favorire il raccordo e l’integrazione delle iniziative e delle risorse a livello territoriale.

 

TITOLO III

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE

 

CAPO I

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI LIVELLO REGIONALE

 

     Art. 55. (Strumenti regionali di pianificazione)

     1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge sono attuate secondo gli indirizzi e i criteri contenuti negli strumenti di pianificazione territoriale di cui al presente articolo.

     2. Sono strumenti di pianificazione:

     a) il Piano regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro di cui all’articolo 56;

     b) il Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e formativa di cui all’articolo 57;

     c) il Piano regionale di edilizia scolastica di cui all’articolo 58;

     d) gli indirizzi di programmazione relativi all’utilizzo dei fondi regionali, nazionali e comunitari nelle aree di intervento di cui alla presente legge.

     3. La Regione effettua il monitoraggio, il controllo e la valutazione delle attività inerenti le proprie funzioni nonché la valutazione degli esiti del sistema generale di educazione, istruzione e formazione, orientamento.

 

     Art. 56. (Piano regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro)

     1. Il Piano triennale regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro è approvato, su proposta della Giunta, dal Consiglio regionale-Assemblea legislativa ed ha lo scopo di integrare le politiche dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro.

     2. Il Piano regionale di cui al comma 1 contiene:

     a) l'analisi della situazione economica, produttiva ed occupazionale, anche con specifico riferimento all'evoluzione delle professionalità, ripartita per ogni provincia e per comparto produttivo e le conseguenti valutazioni in ordine ai prevedibili sviluppi dei singoli comparti;

     b) le strategie e le linee di intervento complessivo per il Sistema educativo regionale e per le politiche di promozione occupazionale, con particolare riguardo alle situazioni di svantaggio sociale e alle iniziative di collocamento mirato, in una logica di raccordo fra i soggetti deputati a garantire il diritto alla formazione e al lavoro;

     c) le indicazioni per l’integrazione del sistema di istruzione, di formazione professionale e del lavoro;

     d) gli strumenti di valutazione, i criteri e le modalità per le verifiche di efficienza ed efficacia del Sistema educativo regionale;

     e) i criteri per la definizione degli ambiti territoriali di riferimento per l’offerta formativa complessiva;

     f) la programmazione degli interventi in base alle esigenze emergenti nel territorio regionale;

     g) gli obiettivi, le priorità, le tipologie, i destinatari degli interventi regionali;

     h) i settori economici e produttivi di intervento ed i criteri di preferenza per l’accesso ai benefici relativamente alle politiche del lavoro e della sicurezza e qualità del lavoro;

     i) i criteri di riparto dei fondi alle Province;

     j) i criteri relativi alle attività da svolgersi nell’ambito della quota oraria dei curricoli rimessa alle ISA;

     k) i criteri generali per il riparto tra le varie tipologie di intervento, le varie categorie dei beneficiari ed i diversi soggetti attuatori delle risorse finanziarie del Fondo regionale per l’occupazione di cui all’articolo 15 della l.r. 30/2008, nonché del Fondo regionale per l’occupazione delle persone disabili di cui all’articolo 60 della l.r. 30/2008, prevedendo, a parità di condizioni, un’equa ripartizione tra i generi;

     l) l’individuazione delle misure finanziarie di sostegno ai soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione degli interventi ed i criteri per la ripartizione delle risorse;

     m) le linee guida per la formazione dei piani provinciali;

     n) gli orientamenti, indirizzi e scelte per la formazione superiore, suddivisi per tipologie e diversificazione di interventi nonché la pianificazione territoriale degli interventi di cui all’articolo 33, comma 1, lettera a);

     o) l'indicazione dell'entità, della tipologia e della dislocazione territoriale degli interventi necessari per favorire lo sviluppo previsto;

     p) gli standard di erogazione dei servizi relativi alle diverse tipologie di utenza del Laboratorio delle Professioni di domani di cui all’articolo 84, comma 3;

     q) la comparazione tra i risultati ottenuti e le esigenze del sistema economico relativa all’azione svolta e la determinazione delle priorità, degli obiettivi e delle strategie di integrazione delle politiche formative e del lavoro;

     r) i criteri generali per l’organizzazione del Sistema dei servizi al lavoro ed in particolare per la definizione dei bacini di utenza dei Centri per l’impiego, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle Regione e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

     s) gli standard di erogazione dei servizi al lavoro per ciascuna tipologia di utenza nonché i criteri per l'individuazione delle prestazioni specialistiche da erogarsi presso taluni Centri per l'impiego, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione stabiliti dallo Stato;

     t) gli standard minimi professionali del personale da destinare alle attività dei Centri per l'impiego nonché gli standard logistici e le caratteristiche minime delle attrezzature e delle sedi, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione stabiliti dallo Stato;

     u) i criteri generali per la stipula di accordi di collaborazione tra soggetti pubblici, privati e parti sociali per le finalità di cui alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro);

     v) le attività di orientamento professionale e del laboratorio delle Professioni di domani di cui all’articolo 84, comma 3;

     w) gli interventi di interesse regionale nelle materie di competenza del Piano;

     x) le azioni e gli interventi sperimentali, i settori di intervento e tempi di realizzazione degli stessi, gli indicatori di verifica, la determinazione delle relative risorse e della ripartizione delle stesse per tipologie di intervento.

     3. La Regione approva il Piano sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i seguenti organismi, che possono riunirsi anche in seduta congiunta:

     a) il Comitato regionale interistituzionale di cui all’articolo 69;

     b) la Commissione regionale di Concertazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 1998, n.27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro);

     c) il Comitato istituzionale regionale di cui all'articolo 8 della l.r. 27/1998;

     d) il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 27, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro);

     e) la Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).

     4. Il Piano mantiene la sua validità fino all’entrata in vigore del nuovo Piano.

     5. In relazione alle politiche dell'occupazione, la Regione e le Province indicono congiuntamente Conferenze Provinciali a cui partecipano i soggetti sociali ed istituzionali attivi sul mercato del lavoro, come momento propedeutico alla formulazione delle analisi di valutazione di cui al comma 2.

 

     Art. 57. (Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e formativa)

     1. Il Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e formativa costituisce atto generale di programmazione regionale, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa statale.

     2. La Regione definisce i criteri sulla base dei quali le Province elaborano i Piani provinciali di cui all’articolo 63, in particolare relativamente a:

     a) la definizione degli ambiti territoriali ottimali, anche di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, che mettono in relazione l’offerta formativa scolastica globale con le necessità della popolazione, tenendo conto della realtà geografica, economica, demografica e socioculturale;

     b) le indicazioni rispetto ai parametri numerici degli alunni, nell’ambito dei limiti fissati dalla normativa statale, tenendo conto delle linee tendenziali e della morfologia dei diversi territori;

     c) le indicazioni particolari e differenziate per gli accorpamenti per le scuole del primo o del secondo ciclo e per quelle di valenza regionale;

     d) le eventuali condizioni per richiedere particolari deroghe;

     e) le indicazioni specifiche per le scuole di montagna di cui all’articolo 13 e per le scuole situate in zone disagiate;

     f) le azioni di verifica del Piano.

     3. Le Province adottano i Piani provinciali di cui all’articolo 63 redatti secondo i criteri di cui al comma 1 e li trasmettono alla Regione.

     4. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, previa verifica della rispondenza dei Piani provinciali ai criteri di cui al comma 1 e della conformità alla normativa statale, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 69, approva il Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e formativa entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello della sua entrata in vigore.

     5. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, in caso di inerzia delle Province nell’adozione del Piano di cui all’articolo 63, esercita il potere sostitutivo ai sensi di quanto disposto dall’articolo 63 dello Statuto, previa assegnazione alla Provincia inadempiente di un termine entro il quale provvedere. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa, con le stesse procedure, in caso di non conformità dei Piani provinciali alle norme statali o regionali o ai criteri di cui al comma 1, apporta agli stessi i necessari adeguamenti.

     6. L'istituzione di indirizzi scolastici e formativi che, per la natura specialistica o rara, assumono valenza sovraprovinciale, è effettuata direttamente dal Piano regionale.

 

     Art. 58. (Piano regionale di edilizia scolastica)

     1. La Regione sostiene i Comuni e le Province per assicurare l’adeguamento degli edifici scolastici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche, riqualificando il patrimonio esistente, promuovendo l’innovazione tecnologica e rispondendo al fabbisogno dell’utenza in riferimento alla programmazione della rete scolastica.

     2. I programmi triennali di intervento e i Piani annuali di attuazione di cui all’articolo 3 della legge regionale 4 novembre 2004, n.19 (Norme per l’edilizia scolastica) sono predisposti in raccordo con quanto disposto dal Piano regionale di cui all’articolo 57.

 

     Art. 59. (Strumenti di attuazione di livello regionale)

     1. La Giunta regionale provvede alla programmazione e alla definizione delle modalità di attuazione di azioni relative:

     a) alla sperimentazione ed all'avvio di attività innovative;

     b) agli interventi che possono essere adeguatamente svolti, per specializzazione e bacino d'utenza, esclusivamente a livello regionale;

     c) al coordinamento, indirizzo, monitoraggio e controllo delle funzioni trasferite ai Comuni o alle Province, o di competenza delle istituzioni scolastiche e degli organismi formativi.

     2. La Giunta regionale, nel rispetto del Piano regionale di cui all’articolo 56, definisce la disciplina di attuazione dei programmi comunitari.

 

     Art. 60. (Standard regionali)

     1. La Giunta regionale definisce, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato, gli standard regionali per il Sistema educativo regionale, in particolare per la formazione professionale, al fine di garantire che le prestazioni formative siano fruite in condizioni di efficacia e di qualità uniformi ed elevate su tutto il territorio regionale.

     2. La Giunta regionale definisce, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato, gli standard qualitativi delle azioni in integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale e fra la formazione professionale ed il mondo delle imprese.

     3. La Giunta regionale definisce, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione stabiliti dallo Stato, gli standard regionali di funzionamento dei servizi per l’impiego e delle politiche per il lavoro, in integrazione con i sistemi dell’istruzione e della formazione professionale.

 

CAPO II

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

DI LIVELLO NON REGIONALE

 

     Art. 61. (Partecipazione alla programmazione regionale)

     1. Al fine della predisposizione del Piano regionale di cui all’articolo 56, le Province e i Comuni, avvalendosi delle analisi dei fabbisogni professionali e formativi svolte dall’Osservatorio sul Sistema educativo regionale di cui all’articolo 83 e dall’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all’articolo 18 della l.r. 30/2008, individuano la domanda di formazione espressa dal territorio, nell'ambito delle rispettive competenze, identificando le necessità in merito a:

     a) i percorsi di istruzione e formazione;

     b) le iniziative di educazione degli adulti;

     c) gli interventi di orientamento scolastico e professionale;

     d) le azioni per sostenere la continuità tra i diversi ordini e gradi di scuola;

     e) gli interventi per la prevenzione dell'abbandono dei percorsi scolastici e formativi.

     2. Le Province e i Comuni partecipano alla programmazione regionale dell’organizzazione e del dimensionamento della rete ai sensi di quanto disposto dall’articolo 63 e concorrono a definire gli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 56, comma 2, lettera e).

 

     Art. 62. (Piano operativo provinciale di istruzione e formazione professionale)

     1. Sulla base della programmazione regionale, ciascuna Provincia elabora il Piano operativo di istruzione e formazione professionale, annuale o pluriennale, contribuendo anche con risorse proprie alla sua attuazione.

     2. Il Piano di cui al comma 1 contiene:

     a) gli obiettivi e le priorità di intervento a livello provinciale in materia di istruzione e formazione professionale e orientamento;

     b) le risorse finanziarie necessarie;

     c) le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti formativi;

     d) le azioni di orientamento scolastico e professionale programmate anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e formative;

     e) il coordinamento delle politiche per prevenire la dispersione scolastica e per assolvere l’obbligo formativo;

     f) le azioni per sostenere il passaggio tra i percorsi formativi;

     g) le indicazioni tecniche e organizzative per l’attuazione del Piano, nel rispetto delle direttive regionali.

     3. Le Province adottano il Piano, annuale o pluriennale, e lo inviano alla Regione per la verifica di compatibilità con gli indirizzi della programmazione regionale entro il 31 ottobre per la programmazione degli anni successivi. In caso di incompatibilità rispetto agli indirizzi regionali, la Regione, entro un mese dalla data di ricevimento, può rinviare i Piani alle Province al fine di consentirne un riesame.

     4. La Giunta regionale, espletate con esito positivo le verifiche di compatibilità, approva i Piani provinciali e attribuisce le risorse.

     5. Per quanto riguarda le politiche del lavoro, le Province approvano appositi Piani annuali ai sensi di quanto disposto dall’articolo 10 della l.r. 30/2008, provvedendo ad inserire idonee misure di raccordo con il Piano operativo di cui al presente articolo. Qualora il Piano abbia cadenza annuale, le Province possono adottare un unico atto programmatorio.

 

     Art. 63. (Piano provinciale di dimensionamento della rete scolastica)

     1. Sulla base dei criteri regionali di cui all’articolo 57, comma 1 e delle norme statali, le Province adottano il Piano di dimensionamento della rete scolastica provinciale ed in particolare definiscono:

     a) gli ambiti territoriali ottimali, anche di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, nei quali si mettono in relazione l’offerta formativa e scolastica con le necessità della popolazione, tenendo conto della realtà geografica, economica, demografica e socioculturale;

     b) le indicazioni rispetto ai parametri numerici degli alunni, nell’ambito dei limiti fissati dalla normativa statale e regionale, tenendo conto delle linee tendenziali e della morfologia dei diversi territori;

     c) le indicazioni particolari e differenziate per le unificazioni o gli accorpamenti per le scuole statali del primo o del secondo ciclo e per quelle di valenza regionale;

     d) le eventuali motivazioni per richiedere particolari deroghe all’interno della normativa vigente;

     e) le azioni di aggiornamento e di verifica del Piano.

     2. Nell’elaborazione dei Piani le Province tengono conto della realtà scolastica e formativa complessiva esistente nei diversi ambiti, coinvolgendo i Comuni, le articolazioni territoriali del MIUR e le ISA, secondo le specifiche competenze e responsabilità.

 

     Art. 64. (POF delle ISA)

     1. Il POF costituisce lo strumento di raccordo tra il Sistema educativo regionale, gli studenti, le loro famiglie e le ISA e ne sancisce gli impegni reciproci.

     2. Il POF è elaborato e adottato secondo quanto disposto dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

     3. Il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio al fine di ampliare l’offerta formativa anche attraverso accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni, contratti specifici.

 

     Art. 65. (Programmazione coordinata)

     1. La Regione, nell’ottica dell’integrazione dei servizi, emana indirizzi specifici agli Enti Locali e alle ISA al fine di rendere operante uno stabile coordinamento interistituzionale della programmazione degli interventi che riguardano il sistema educativo di istruzione e formazione. A tal fine promuove la convocazione di periodiche conferenze di servizio territoriali.

     2. La Regione sostiene le iniziative che le ISA, anche organizzandosi in rete o su base territoriale, attuano per coordinare la programmazione delle attività curricolari ed extracurricolari al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio offerto, nel raccordo sistematico con l’Ente locale di riferimento per l’erogazione dei servizi di supporto all’azione educativa con l’obiettivo dell’ottimizzazione delle risorse economiche, professionali, strutturali a disposizione.

     3. La Regione definisce, secondo la normativa statale e sulla base della realtà socio-economica ed occupazionale del territorio regionale, con il Piano regionale di cui all’articolo 56 o con specifico atto di programmazione, l’offerta educativa complessiva, conformemente alla distribuzione territoriale degli istituti secondari superiori, per gli indirizzi liceali, tecnici e professionali, al fine di soddisfare le esigenze degli studenti e delle loro famiglie.

     4. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa statale, promuove opportune intese con l’Ufficio Scolastico Regionale onde definire criteri di priorità per l’assegnazione delle risorse umane e finanziarie alle ISA, in coerenza con le disposizioni contenute nei Piani regionali di cui agli articoli 56 e 57.

 

CAPO III

GOVERNANCE, PARTENARIATO E ASSOCIAZIONISMO

 

     Art. 66. (Conferenza regionale per il Sistema educativo regionale)

     1. E' istituita la Conferenza regionale per il Sistema educativo regionale, quale sede di confronto e di raccordo sulle politiche e sulla programmazione inerenti il Sistema educativo regionale nel suo complesso.

     2. La Conferenza ha compiti di proposta in ordine agli indirizzi ed alla programmazione degli interventi del Sistema educativo regionale complessivo verificandone i relativi esiti.

     3. La Conferenza è convocata ogni tre anni ed è composta dai rappresentanti del mondo della scuola, della formazione e dell’Università, dai responsabili amministrativi degli Enti locali e da coloro che operano all’interno del Sistema educativo regionale.
     4. La Giunta regionale definisce le modalità di composizione e organizzazione della Conferenza.

     5. La Conferenza valuta l’attuazione e può elaborare proposte in ordine alla presente legge e alle politiche regionali sul diritto allo studio di cui alla legge regionale 8 giugno 2007, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione).

 

     Art. 67. (Partenariato)

     1. La Regione assicura il coinvolgimento delle parti economiche e sociali e degli altri portatori di interesse nelle fasi di preparazione, attivazione, sorveglianza e valutazione degli ambiti di intervento della presente legge.

     2. La Regione riconosce le Organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative quali interlocutori nelle materie oggetto della presente legge.

 

     Art. 68. (Associazionismo scolastico)

     1. La Regione riconosce alla scuola la capacità di rappresentare lo spazio fisico, psicologico e sociale adatto a creare e ad ospitare forme di associazionismo professionale, culturale e sportivo, che, condividendo il principio della corresponsabilità, cooperino ad implementare l’azione educativa nel rispetto del pluralismo, attivando forme diverse e originali di partecipazione della comunità educativa alla vita scolastica.

     2. L’associazionismo scolastico rappresenta uno strumento utile sia per dare risposte concrete a bisogni e necessità evidenziate dagli studenti e dagli operatori della scuola, sia per valorizzarne le eccellenze.

     3. La Regione può sostenere progetti e iniziative proposte dall’associazionismo scolastico tese a rafforzare il miglioramento della qualità dell’offerta educativa ed in particolare l’aggiornamento e l’innovazione nonchè il rapporto tra scuola e territorio.

 

     Art. 69. (Comitato regionale per l’istruzione e la formazione)

     1. Allo scopo di valorizzare il collegamento e l’integrazione del sistema scolastico e formativo con il territorio e con i soggetti rappresentativi delle realtà istituzionali, economiche e sociali è istituito il Comitato Regionale per l’Istruzione e la Formazione (CRIF) quale soggetto rappresentativo del Sistema educativo regionale.

     2. Il Comitato è composto da:

     a) l’Assessore regionale competente che lo presiede;

     b) gli Assessori provinciali con le deleghe alla scuola e alla formazione;

     c) il Magnifico Rettore dell’Università di Genova, o suo delegato permanente, previa intesa con l’Amministrazione di appartenenza;

     d) il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, previa intesa con l’Amministrazione di appartenenza;

     e) due rappresentanti designati dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);

     f) otto rappresentanti delle associazioni sindacali designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

     g) otto rappresentanti delle associazioni datoriali designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

     h) due rappresentanti designati dalle associazioni degli organismi formativi accreditati;

     i) quattro rappresentanti designati dalle associazioni professionali degli insegnanti maggiormente rappresentative a livello regionale;

     j) quattro rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni degli stessi maggiormente rappresentative a livello regionale;

     k) due rappresentanti designati dalla Consulta regionale delle ISA di cui all’articolo 71;

     l) due rappresentanti designati dalle Consulte regionali del terzo settore e della famiglia di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari);

     m) il Direttore generale dell'Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (ARSSU);

     n) un rappresentante dell’Osservatorio regionale di cui all'articolo 83;

     o) un rappresentante della Consulta per i problemi degli handicappati di cui alla l.r. 19/1994.

     p) due rappresentanti delle associazioni dei gestori delle scuole paritarie;

     q) due rappresentanti delle associazioni più rappresentative dei dirigenti scolastici;

     r) la Consigliera di parità regionale di cui alla legge regionale 1 agosto 2008 n. 26 (Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Regione Liguria).

     3. Il Comitato ha funzioni consultive ed esprime parere in merito al Piano triennale di cui all’articolo 56, al Piano regionale di cui all’articolo 57, al Piano regionale per il diritto allo studio di cui all’articolo 57 della l.r. 15/2006 nonché, qualora richiesto, su ogni altro atto di programmazione attinente alle materie di cui alla presente legge.

     4. Il Comitato può formulare proposte relativamente allo sviluppo del Sistema educativo regionale, in particolare sulla programmazione relativa alla istituzione dei Poli formativi e in merito al sistema di istruzione, formazione e orientamento, alla formazione tecnica superiore, alla formazione in apprendistato e all'educazione degli adulti.

     5. La Giunta regionale nomina il Comitato e approva il regolamento di funzionamento del Comitato stesso.

     6. Le designazioni dei componenti di cui alle lettere e), f), g), h), i), j), k), l), n), e o) del comma 2 devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta da parte della Regione. Trascorso tale termine, il Comitato è nominato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salva l’integrazione con il pervenire delle successive designazioni.

 

     Art. 70. (Sostegno all'azione educativa delle famiglie)

     1. La Regione riconosce il ruolo fondamentale svolto dalle famiglie nell’educazione dei figli e ne promuove il coinvolgimento nei processi di apprendimento e nella vita della scuola. La Regione persegue l'obiettivo dell’innalzamento del livello complessivo di equità del Sistema educativo regionale attraverso l'esercizio della corresponsabilità educativa della scuola o dell’organismo formativo, della famiglia e degli studenti.

     2. Le iniziative, che possono interessare sia il sistema dell'istruzione che gli ambiti di formazione formale, non formale e informale, sono rivolte alle famiglie e possono essere organizzate da ISA, reti di ISA, Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, Istituzioni formative, associazioni di insegnanti, genitori e studenti e organizzazioni del volontariato e terzo settore, prevedendo, nei casi opportuni, la compresenza di genitori, tutori, curatori e figli.

     3. La Regione, ai sensi dell’articolo 5 ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche), partecipa al Forum Regionale delle Associazioni Scolastiche dei Genitori con un suo rappresentante, al fine di valorizzare la componente dei genitori all’interno del Sistema scolastico e formativo e assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche studentesche e scolastiche.

 

     Art. 71. (Consulta regionale delle ISA)

     1. Al fine di rafforzare la collaborazione tra la Regione e le ISA e offrire una rappresentanza istituzionale alle ISA è istituita la Consulta regionale delle ISA, composta da trenta membri individuati all'interno delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie presenti sul territorio regionale secondo i seguenti criteri:

     a) rappresentanza della scuola statale e scuola paritaria;

     b) rappresentanza delle istituzioni del primo e del secondo ciclo dell'istruzione,

     c) rappresentanza delle istituzioni scolastiche presenti nelle diverse Province liguri;

     d) rappresentanza dei dirigenti scolastici e presidenti di Consiglio di Istituto.

     2. La Giunta regionale, sentiti i soggetti interessati, fissa le modalità tecniche per la definizione della composizione della Consulta regionale delle ISA, secondo i criteri di cui al comma 1.

     3. La Consulta regionale delle ISA dura in carica tre anni ed è nominata dal Presidente della Giunta regionale sentite le articolazioni territoriali del MIUR.

     4. La Consulta regionale delle ISA elegge al suo interno un Presidente, si dota di un regolamento operativo, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, può riunirsi autonomamente o venire convocata dall'Assessore regionale competente in ogni occasione reputata necessaria, al fine di acquisire pareri e formulare proposte relativamente alle iniziative regionali connesse al Sistema educativo regionale.

 

     Art. 72. (Consulta regionale degli studenti)

     1. E' istituita la Consulta regionale degli studenti composta da:

     a) i Presidenti delle Consulte provinciali degli studenti, di cui all'articolo 6 del d.P.R. 567/1996;

     b) i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di amministrazione dell’Università e nell’A.R.S.S.U.;

     c) venti rappresentanti degli studenti delle scuole secondarie superiori statali e paritarie tra gli eletti nei consigli di istituto, scelti provincialmente da tutti gli studenti eletti nei Consigli di Istituto con modalità stabilite dalle Province.

     2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     3. La Consulta svolge funzioni propositive e consultive in relazione agli atti di programmazione di competenza regionale.

     4. Le modalità di funzionamento della Consulta di cui al comma 1, sono determinate con apposita deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 73. (Intese per la continuità del diritto all’istruzione)

     1. La Giunta regionale promuove intese con il MIUR, per definire:

     a) le forme di collaborazione tra gli uffici dell’amministrazione regionale e le articolazioni territoriali del MIUR in ordine all’istruttoria per l’attuazione della programmazione e organizzazione scolastica regionale e ai relativi adempimenti per l’assegnazione e la mobilità del personale;

     b) le modalità di integrazione e di condivisione dei sistemi e dei flussi informativi.

     2. La Regione promuove la stipula di accordi con l’amministrazione scolastica statale in merito ai progetti sperimentali d’integrazione scolastica tra i sistemi di istruzione e istruzione e formazione, nonché in merito ai progetti relativi ai percorsi professionalizzanti ed in apprendistato.

 

     Art. 74. (Centro di servizio)

     1. La Regione promuove la costituzione del Centro di servizio per il supporto all’attività dei Poli formativi tecnico-professionali di cui all’articolo 23, degli ITS di cui all’articolo 34 e dei percorsi di formazione o alta formazione integrati.

     2. Attraverso specifiche convenzioni tra la Regione ed il MIUR, personale di ruolo in servizio presso le Istituzioni Scolastiche del Ministero può essere comandato o utilizzato presso il Centro di cui al comma 1.

     3. Il funzionamento del Centro di cui al comma 1 è definito da uno specifico accordo tra la Giunta, l’A.R.S.S.U. e l’Ufficio Scolastico regionale e al suo funzionamento possono contribuire anche le associazioni imprenditoriali e l’Università.

 

TITOLO IV

ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, SISTEMA INFORMATIVO

 

CAPO I

ACCREDITAMENTO

 

     Art. 75. (Accreditamento regionale)

     1. L'accreditamento regionale costituisce il riconoscimento del possesso di requisiti qualitativi essenziali di competenze, di risorse strutturali e strumentali, di processo e di risultati, indispensabili per realizzare attività formative nel territorio regionale finanziate con risorse pubbliche.

     2. La Giunta regionale definisce criteri e requisiti per l’accreditamento degli organismi che erogano formazione professionale, anche tenuto conto delle intese assunte a livello nazionale.

     3. Per lo svolgimento di attività inerenti l’obbligo di istruzione e formazione, la Giunta regionale approva norme specifiche di accreditamento, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazioni stabiliti dallo Stato.

     4. La verifica del possesso dei requisiti per l’accreditamento è effettuata dalla Giunta regionale che provvede anche al controllo del mantenimento nel tempo della permanenza dei requisiti richiesti e dispone le eventuali revoche.

     5. Non sono soggette ad accreditamento le imprese per le attività di stage e tirocinio che si svolgano presso di esse o che svolgono direttamente attività formative per il proprio personale.

 

     Art. 76. (Riconoscimento di attività formative)

     1. Gli organismi non accreditati possono chiedere alle Province competenti per territorio il riconoscimento di attività formative ai fini dell’attribuzione dell’attestazione finale purchè l’attività sia conforme agli obiettivi e alle priorità del Piano triennale di cui all’articolo 56.

     2. La Giunta regionale disciplina i requisiti e le modalità per l’ottenimento del riconoscimento di cui al comma 1.

 

     Art. 77. (Standard di competenze)

     1. La Giunta regionale, con apposito atto, definisce, ai fini dell’accreditamento degli organismi formativi ai sensi dell’articolo 75, i profili professionali, i titoli d’accesso e le competenze di base per le figure professionali del sistema della formazione professionale, in particolare:

     a) il Direttore di centro, a cui è affidata la direzione delle attività formative e dei centri di formazione professionale degli organismi accreditati, provvede alla gestione del centro stesso secondo il progetto educativo adottato;

     b) il coordinatore di corso, scelto tra i docenti-formatori con particolari requisiti, ha il compito di coordinare l’attività didattica del corso secondo il Piano didattico adottato dalla direzione del Centro;

     c) il formatore professionale svolge attività di formazione professionale consistente nell'impartire cognizioni teoriche e pratiche agli allievi secondo il programma approvato con l'istituzione del corso;

     d) il tutor integra l’azione dei formatori con interventi legati alle attività di alternanza scuola-lavoro, nei tirocini formativi e nelle diverse forme di apprendistato.

 

     Art. 78. (Qualificazione del sistema)

     1. La Regione, all’interno della propria programmazione, definisce azioni volte a rafforzare e qualificare il sistema della formazione professionale, ed in particolare:

     a) azioni innovative volte al miglioramento metodologico della didattica, della gestione e delle nuove tecnologie;

     b) formazione e aggiornamento per lo sviluppo di specifiche professionalità o per la riconversione degli operatori;

     c) miglioramento e adeguamento delle strutture, con particolare riferimento alle condizioni di accessibilità ed alla manutenzione straordinaria o alla innovazione di locali destinati alle attività formative.

     2. La Regione può sostenere interventi diretti rivolti agli organismi accreditati finalizzati prioritariamente verso azioni che agevolano l’unificazione e l’accorpamento degli organismi stessi o che innovano e qualificano l’offerta formativa.

 

CAPO II

RICONOSCIMENTO, CERTIFICAZIONI E TITOLI

 

     Art. 79. (Riconoscimenti e certificazioni)

     1. Chiunque svolga un'attività formativa ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite.

     2. Il riconoscimento può essere utilizzato, anche secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, per conseguire un diploma, una qualifica professionale o altro titolo riconosciuto. A tal fine la Regione promuove accordi con le componenti del Sistema educativo e con le parti sociali per la definizione di procedure per il riconoscimento, la certificazione e l’individuazione degli ambiti di utilizzazione delle diverse competenze nonché per il riconoscimento delle competenze acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti per i percorsi formativi.

 

     Art. 80. (Riconoscimento dei titoli)

     1. La Regione, nelle sedi istituzionali di collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali, concorre alla definizione di standard essenziali per la formazione professionale e persegue il riconoscimento nazionale dei titoli, delle qualifiche professionali e delle certificazioni di competenze, attraverso l'individuazione di equivalenze tra i diversi percorsi formativi valide sull'intero territorio nazionale.

     2. La Regione opera per favorire la libera circolazione delle certificazioni in ambito europeo, impegnandosi a ricercare la compatibilità del Sistema regionale con il Quadro delle Qualifiche dell’Area europea dell’Istruzione superiore attraverso l’adozione di appositi descrittori, in relazione alle conoscenze, abilità, competenze, per i diversi cicli scolastici e formativi.

     3. Il Sistema educativo regionale si basa sul riconoscimento delle competenze, classificate e descritte nel repertorio regionale delle figure professionali e delle relative qualifiche.

     4. Fino alla compiuta realizzazione del sistema regionale delle competenze, la Regione garantisce il costante aggiornamento del Repertorio regionale di cui all’articolo 84.

     5. Non sono finanziabili o riconoscibili attività formative inerenti a figure professionali non preventivamente riconosciute dalla Regione ai sensi di quanto previsto al comma 3.

 

     Art. 81. (Standard formativi e certificazioni)

     1. La Regione, attraverso il Sistema educativo regionale stabilisce gli standard di conoscenze, abilità e competenze da conseguire al termine delle attività formative, anche non finalizzate al rilascio di qualifiche professionali o specializzazioni, garantendo il raccordo con il sistema nazionale degli standard minimi di competenze.

     2. Nell’ambito del Sistema educativo regionale sono riconosciuti:

     a) le certificazioni delle competenze e dei titoli acquisiti all’interno dei percorsi scolastici di istruzione professionale;

     b) le certificazioni delle competenze riconosciute con il conseguimento delle qualifiche definite all’interno dei percorsi della formazione professionale e dei titoli acquisiti all’interno di percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale;

     c) i crediti formativi acquisiti nei percorsi dell’istruzione, della formazione e dell’apprendistato, anche al fine di permettere il passaggio tra i diversi percorsi;

     d) le certificazioni delle competenze e dei titoli acquisiti all’interno dei percorsi della formazione integrata superiore.

 

     Art. 82. (Libretto formativo)

     1. Il libretto formativo registra il curriculum dell’allievo, la carriera scolastica e i titoli conseguiti, i corsi di formazione professionale frequentati, le caratteristiche dell’alternanza scuola lavoro, del tirocinio e le qualifiche ottenute.

     2. Nel libretto di cui al comma 1, possono essere iscritti anche gli attestati di frequenza relativi a percorsi dell'educazione non formale, le competenze ed i crediti formativi comunque acquisiti e documentati, compresa la formazione in apprendistato.

     3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le caratteristiche del libretto formativo, unico per tutta la Regione, nonché le modalità per il rilascio dello stesso a tutti coloro che lo richiedono.

 

CAPO III

SISTEMA INFORMATIVO E ANAGRAFI

 

     Art. 83. (Osservatorio sul Sistema educativo regionale)

     1. E’ istituito, presso la Giunta regionale, l’Osservatorio sul Sistema educativo regionale.

     2. L’Osservatorio opera in collegamento con l'A.R.S.S.U., l'Agenzia Liguria Lavoro, le Province, l’Osservatorio regionale di cui all’articolo 18 della l.r. 30/2008 e altri Osservatori ed in particolare svolge le seguenti funzioni:

     a) monitorare le figure professionali per le quali si effettuano attività formative e verificarne la richiesta del mercato del lavoro;

     b) individuare i mutamenti in atto e quelli prevedibili in prospettiva futura nelle professionalità e nella composizione quantitativa e qualitativa della forza lavoro anche con riguardo al Mercato unico europeo;

     c) accertare ed aggiornare costantemente l'andamento delle iscrizioni e degli esiti dei corsi nella scuola di primo e secondo grado e nella formazione professionale;

     d) elaborare e sperimentare gli standard e le metodologie per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi delle politiche formative;

     e) monitorare i successi formativi dei corsi di formazione professionale e l’incidenza delle qualifiche professionali rilasciate sul mercato del lavoro;

     f) identificare azioni innovative nel campo della didattica, della formazione e della ricerca docimologica;

     g) operare il monitoraggio sul sistema regionale del diritto allo studio e sull’efficacia degli interventi messi in atto.

     3. La Regione, attraverso l'Osservatorio, stabilisce collegamenti operativi con i Centri di ricerca, di informazione ed analisi sul sistema educativo generale esistenti a livello regionale, nazionale e comunitario.

     4. La Regione rende accessibile ai soggetti pubblici e privati interessati, anche attraverso pubblicazioni periodiche, le risultanze dell'attività dell'Osservatorio.

 

     Art. 84. (Repertorio regionale delle professioni)

     1. La Regione, al fine di supportare la funzione di governo e programmazione delle politiche della formazione e del lavoro, istituisce, in coerenza con il Repertorio delle Professioni di cui all’articolo 52 del d.lgs. 276/2003, il Repertorio regionale delle figure professionali quale strumento di sistema per il raccordo fra le imprese, i servizi per l’impiego, il sistema regionale dell’istruzione e della formazione professionale e le persone in cerca di occupazione.

     2. Il Repertorio realizza e mette a sistema il complesso delle aree e delle figure professionali in cui si articola il sistema professionale regionale ed è collegato al Repertorio delle figure professionali definito a livello nazionale e contribuisce alla determinazione del sistema regionale di certificazione dei crediti e delle competenze acquisite lungo tutto l’arco della vita e ne facilita l’accumulazione, il trasferimento, la spendibilità. In particolare assolve le seguenti funzioni:

     a) rilevare, analizzare e descrivere, in termini di competenze e di percorsi, le figure professionali operanti sul mercato del lavoro ligure;

     b) conoscere le tendenze in atto, a livello regionale e locale, nell'ambito dei settori economici e delle professioni;

     c) rilevare i fabbisogni occupazionali e formativi, attraverso l'individuazione delle competenze professionali necessarie allo sviluppo del territorio;

     d) offrire uno strumento funzionale alla programmazione delle politiche per l'orientamento, per il sistema di istruzione e formazione e per l'occupazione.

     3. Il Repertorio di cui al comma 1, comprende anche le figure professionali di cui agli articoli 26 e 29.

     4. Al fine di offrire percorsi formativi adeguati all’evoluzione del mercato del lavoro, la Giunta regionale istituisce, avvalendosi dell’Osservatorio di cui all’articolo 83 e dell’Agenzia regionale Liguria Lavoro di cui alla legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l’impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro), il Laboratorio delle professioni di domani con il compito di identificare i profili con le relative competenze ed abilità necessarie di figure professionali innovative e orientate al futuro.

     5. La Giunta regionale approva il Repertorio regionale delle figure professionali e definisce le modalità di funzionamento del Laboratorio di cui al comma 3.

 

     Art. 85. (Sistema informativo regionale)

     1. La Regione supporta il sistema educativo nel suo complesso, sviluppando il Sistema informativo regionale attraverso:

     a) la gestione degli archivi, dei flussi, delle procedure informatizzate, dei sottosistemi e delle reti;

     b) l'analisi, la valutazione e il supporto alle decisioni in ordine alla programmazione;

     c) il supporto alla comunicazione e promozione attraverso la pubblicizzazione dell'offerta formativa;

     d) la gestione, il monitoraggio e il controllo delle attività.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, il Sistema informativo regionale si raccorda e coopera con il Sistema informativo regionale interconnesso per l’occupazione (S.I.R.I.O.) di cui all’articolo 19 della l.r. 30/2008 nonché con i sistemi informativi gestiti da soggetti pubblici, da istituzioni scolastiche parificate e dal sistema camerale contenenti dati attinenti alle materie oggetto della presente legge e garantisce ai soggetti coinvolti lo scambio delle informazioni, anche attraverso la condivisione delle banche dati.

     3. La Regione promuove adeguate misure di semplificazione telematica per perseguire l'efficiente gestione delle prassi procedurali e la tempestiva informazione ai cittadini e agli utenti sui servizi presenti nel territorio.

     4. La Regione può stipulare accordi ed intese con le Province, le Istituzioni scolastiche, gli Enti formativi attuatori e le Università, per l'organizzazione e la gestione dei dati degli studenti, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

 

CAPO IV

VALUTAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 86. (Sistema di valutazione e monitoraggio)

     1. Le funzioni in materia di istruzione e formazione professionale esercitate da Regione e Province ai sensi della presente legge sono oggetto di valutazione, controllo e monitoraggio, sulla base di criteri e modalità definiti dal Piano triennale di cui all’articolo 56.

     2. Il monitoraggio degli interventi avviene mediante la rilevazione, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi di informazioni e dati significativi per la valutazione di efficacia ed efficienza.

     3. La Regione, anche raccordando le proprie metodologie di valutazione con quelle dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) ai sensi di quanto disposto dall’articolo 91, comma 3, al fine di supportare la qualità dell’offerta educativa complessiva, istituisce un sistema regionale di valutazione delle ISA e degli organismi formativi.

 

     Art. 87. (Vigilanza)

     1. La Regione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, vigila sull’utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate.

     2. Ai fini di cui al comma 1, le Province e gli organismi attuatori forniscono le informazioni e i dati di loro competenza, nei termini e secondo le specificazioni tecniche richieste dalla Regione.

     3. La Regione vigila sull'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate alle Province o agli organismi attuatori attraverso verifiche in loco dei sistemi di gestione e di controllo e delle azioni finanziate nonché attraverso il monitoraggio finanziario e fisico delle attività oggetto della presente legge.

     4. E’ istituito un Comitato tecnico di consultazione tra Regione e Province con il compito di formulare proposte e vigilare sull’armonizzazione del Sistema educativo regionale.

 

     Art. 88. (Revoca dei finanziamenti)

     1. La Giunta regionale procede, previa diffida ad adempiere, alla revoca e al conseguente recupero ed eventuale riprogrammazione dei finanziamenti di cui alla presente legge nei seguenti casi:

     a) mancata utilizzazione delle risorse finanziarie nei termini previsti dalla vigente normativa, salva motivata concessione di proroga;

     b) irregolarità nell'impiego dei finanziamenti stessi;

     c) mancato invio della certificazione richiesta.

 

     Art. 89. (Controlli sulle attività formative)

     1. La Regione e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano il controllo sulle attività formative mediante la verifica:

     a) della conformità alle normative di riferimento;

     b) della regolarità di svolgimento delle azioni;

     c) della corretta gestione finanziaria e contabile.

     2. L'attività ispettiva sulle iniziative formative gestite dagli organismi accreditati di cui all’articolo 18 è svolta, di norma, dalle Province ed è diretta:

     a) a verificare se le sedi di svolgimento di attività di formazione professionale posseggano sotto il profilo tecnico-didattico la struttura e l'organizzazione idonee per svolgere attività formativa;

     b) ad accertare che lo svolgimento delle attività sia conforme al progetto e coerente con il finanziamento attribuito;

     c) ad accertare che nello svolgimento delle attività siano stati osservati gli obblighi derivanti da regolamenti comunitari, normativa nazionale o regionale.

     3. Le Province rilasciano, entro il 31 marzo di ogni anno, una certificazione attestante il regolare svolgimento dell'attività e lo stato di avanzamento della spesa nonché l'approvazione del rendiconto finale per le attività concluse entro l'anno precedente.

     4. Le Province verificano, sulla base di specifiche direttive regionali, il regolare svolgimento dell’attività, lo stato di avanzamento della spesa e l’ammissibilità delle spese sostenute dai soggetti attuatori.

     5. I soggetti attuatori trasmettono all’amministrazione di competenza la certificazione delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, alle scadenze e con le modalità indicate dalla Regione.

     6. Al fine del riconoscimento delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni finanziate e del pagamento dell’eventuale saldo il soggetto attuatore presenta la documentazione giustificativa delle stesse.

     7. La Regione predispone linee guida per la rendicontazione e per le necessarie verifiche da parte delle amministrazioni competenti.

 

     Art. 90. (Esami e commissioni)

     1. L'attestato di qualifica o di specializzazione è rilasciato a seguito di un esame finale sostenuto davanti ad una commissione esaminatrice, nominata dalla Amministrazione che rilascia il titolo professionale, secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale.

     2. Fanno comunque parte della commissione di cui al comma 1:

     a) rappresentanti dell’amministrazione che rilascia il titolo;

     b) rappresentanti dell’organismo attuatore dell’iniziativa;

     c) esperti di settore.

     3. La commissione esaminatrice, dopo aver proceduto allo svolgimento di prove preselettive e tenuto conto degli esiti delle stesse, procede all'esame del candidato. Tale esame comprende almeno una prova orale.

     4. Al termine dell'espletamento delle prove, la commissione redige un verbale, sulla base di specifica modulistica approvata con provvedimento del dirigente regionale competente.

     5. Ai componenti della commissione spetta l’indennità di cui all’articolo 4 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20), come sostituito dall’articolo 119 della presente legge. Gli oneri finanziari connessi all’attività della commissione sono sostenuti dall’organismo attuatore dell’intervento formativo.

     6. La domanda per l'ammissione alle prove finali d'esame può essere presentata anche da coloro che, in qualità di privatisti, abbiano acquisito documentate esperienze formativo-pratiche o lavorative analoghe a quelle previste dalle attività alle cui prove finali chiedono di partecipare.

 

CAPO V

SVILUPPO E INNOVAZIONE

 

     Art. 91. (Innovazione e qualificazione delle risorse umane)

     1. La Regione valorizza la ricerca e l'innovazione didattica e tecnologica per la qualificazione del sistema educativo, di istruzione e formazione, di orientamento, realizzando, mediante la stipula di convenzioni, accordi con l’Agenzia nazionale per il sostegno all’autonomia scolastica (A.N.S.A.S.), con l’Università e con altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali, con le Camere di commercio, con le imprese, singole o associate, e con le associazioni di settore.

     2. La Regione contribuisce alla qualificazione delle risorse umane, con particolare riferimento alle azioni di formazione dei docenti, di aggiornamento dei professionisti, di ricerca per la formazione di figure professionali nell'ambito delle nuove tecnologie, valorizzando il ruolo dell’Università di Genova.

     3. La Regione, attraverso apposite convenzioni, collabora con l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI) anche al fine di monitorare la qualità complessiva dell’offerta formativa e valutare periodicamente il livello di conoscenze, abilità e competenze acquisito dagli studenti.

 

     Art. 92. (Formazione degli insegnanti, dei formatori, dei tutor)

     1. La Regione, gli Enti locali, le ISA e gli organismi formativi accreditati, le associazioni di categoria riconosciute, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle competenze generali dello Stato in materia di formazione iniziale dei docenti del sistema nazionale di istruzione e dei relativi titoli abilitanti, nonché delle materie riservate alla contrattazione, sostengono le attività di qualificazione del relativo personale in servizio.

     2. La Regione valorizza le funzioni di tutoraggio, accompagnamento e mediazione culturale in genere svolte da personale docente dell'istruzione e della formazione professionale e da altre figure professionali specializzate, anche garantendone una adeguata formazione.

     3. La Regione promuove le iniziative di incontro e scambio culturale tra il personale impegnato in attività formative e il personale docente del sistema nazionale di istruzione, in particolare valorizzando progetti di ricerca didattica e di innovazione pedagogica.

     4. La Regione, anche avvalendosi di strutture di ricerca didattica dell'Università o di enti e associazioni inserite nell’albo nazionale, elabora:

     a) programmi di formazione iniziale per chi aspiri a svolgere, nel rispetto delle norme relative alle procedure di assunzione, le funzioni di formatore;

     b) programmi di riqualificazione del personale della formazione professionale ai quali possono partecipare formatori e tutor degli organismi di formazione professionale accreditati;

     c) programmi di aggiornamento unitari per personale della formazione professionale appartenente ad organismi formativi accreditati o personale docente delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo.

 

     Art. 93. (Metodologie didattiche nel sistema formativo)

     1. Le attività formative, nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche e dei centri di formazione professionale, in particolare quelle integrate, sono realizzate, di norma, attraverso fasi di apprendimento teorico, pratico, in simulazione, in tirocinio e in alternanza scuola lavoro. Le fasi di apprendimento possono essere realizzate anche attraverso il ricorso alla metodologia della formazione a distanza.

     2. La Regione, in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (A.N.S.A.S.) e con l’Università, promuove e sostiene azioni di ricerca didattica e sperimentazione di nuove metodologie per l’apprendimento.

     3. La Regione può istituire borse di studio per soggetti laureati che presentino progetti di ricerca per l’innovazione didattica, da realizzarsi anche presso associazioni o altri soggetti senza fini di lucro, che abbiano sede operativa in Liguria.

 

TITOLO V

NORME FINALI

 

CAPO I

MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DI NORME

 

SEZIONE I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15/2006

 

     Art. 94. (Modifica all’articolo 9 della l.r. 15/2006)

     1. (Omissis) [11].

 

     Art. 95. (Modifica all’articolo 14 della l.r. 15/2006)

     1. (Omissis) [12].

 

     Art. 96. (Inserimento di articolo nella l.r. 15/2006)

     1. (Omissis) [13].

 

     Art. 97. (Modifiche all’articolo 40 della l.r. 15/2006)

     1. (Omissis) [14].

 

     Art. 98. (Modifiche all’articolo 41 della l.r. 15/2006)

     1. Al comma 2 dell’articolo 41 della l.r. 15/2006, le lettere a), b), d), h), i) e k) sono abrogate.

     2. Alla lettera j) del comma 2 dell’articolo 41 della l.r. 15/2006, le parole: “e alienazione” sono soppresse.

     3. Il comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 15/2006 è abrogato.

     4. (Omissis) [15].

     5. (Omissis) [16].

     6. (Omissis) [17].

     7. Le lettere d bis) e d ter) del comma 4 dell’articolo 41 della l.r. 15/2006 sono abrogate.

     8. (Omissis) [18].

 

     Art. 99. (Modifiche all’articolo 42 della l.r. 15/2006)

     1. (Omissis) [19].

     2. (Omissis) [20].

 

     Art. 100. (Sostituzione dell’articolo 43 della l.r. 15/2006)

     1. (Omissis) [21].

 

     Art. 101. (Modifiche all’articolo 44 della l.r. 15/2006)

     1. (Omissis) [22].

 

     Art. 102. (Modifiche all’articolo 45 della l.r. 15/2006)

     1. (Omissis) [23].

 

     Art. 103. (Modifiche all’articolo 47 della l.r. 15/2006)

     1. (Omissis) [24].

     2. Il comma 3 dell’articolo 47 della l.r. 15/2006 è abrogato.

 

     Art. 104. (Modifiche all’articolo 51 della l.r. 15/2006)

     1. Al comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 15/2006, le lettere a) e c) sono abrogate.

 

     Art. 105. (Modifiche all’articolo 52 della l.r. 15/2006)

     1. (Omissis) [25].

 

SEZIONE II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30/2008

E ALLA LEGGE REGIONALE 30/2007

 

     Art. 106. (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 30/2008)

     1. (Omissis) [26].

 

     Art. 107. (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 30/2008)

     1. (Omissis) [27].

     2. (Omissis) [28].

     3. (Omissis) [29].

     4. (Omissis) [30].

 

     Art. 108. (Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 30/2008)

     1. (Omissis) [31].

 

     Art. 109. (Modifiche all’articolo 37 della l.r. 30/2008)

     1. (Omissis) [32].

     2. (Omissis) [33].

 

     Art. 110. (Modifiche all’articolo 49 e all’articolo 51 della l.r. 30/2008)

     1. (Omissis) [34].

     2. Al comma 2 dell’articolo 51 della l.r. 30/2008, le parole: “Gli oneri finanziari per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 sono a carico del soggetto utilizzatore.” sono soppresse.

 

     Art. 111. (Modifiche all’articolo 52 della l.r. 30/2008)

     1. (Omissis) [35].

 

     Art. 112. (Modifiche all’articolo 59 della l.r. 30/2008)

     1. (Omissis) [36].

 

     Art. 113. (Ulteriori modifiche alla l.r. 30/2008)

     1. (Omissis) [37].

 

     Art. 114. (Modifiche degli articoli 2 e 4 della l.r. 30/2007)

     1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 30/2007 le parole “, ai sensi dell’articolo 3” sono soppresse.

     2. (Omissis) [38].

 

     Art. 115. (Modifiche all’articolo 11 alla l.r. 30/2007)

     1. (Omissis) [39].

 

     Art. 116. (Modifiche all’articolo 14 della l.r. 30/2007)

     1. (Omissis) [40].

 

     Art. 117. (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 30/2007)

     1. (Omissis) [41].

 

     Art. 118. (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 30/2007)

     1. (Omissis) [42].

 

SEZIONE III

ALTRE MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DI NORME

 

     Art. 119. (Modifiche alla l.r. 25/1996)

     1. (Omissis) [43].

 

     Art. 120. (Abrogazione di norme)

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) la legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (Disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro);

     b) la legge regionale 4 luglio 1994, n. 32 (Integrazione alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 52);

     c) la legge regionale 19 gennaio 1995, n. 5 (Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 5 novembre 1993, n. 52);

     d) la legge regionale 12 settembre 1996, n. 42 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 52);

     e) la legge regionale 4 settembre 1997, n. 37 (Modificazioni alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 52);

     f) i commi 1, 2, 3, 5, 8, 9 dell’articolo 24 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l’impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro);

     g) l’articolo 30 della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel settore “sviluppo economico e attività produttive” e nelle materie “istruzione scolastica” e “formazione professionale”);

     h) il titolo III della legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap), ad esclusione dell’articolo 15;

     i) il comma 5 dell’articolo 7 e l’articolo 56 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme e interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione);

     j) l’articolo 3 e l’articolo 23 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro);

     k) l’articolo 27 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008);

     l) l’articolo 7, l’articolo 53, l’articolo 66, l’articolo 67 e l’articolo 68 della legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro);

     m) nella deliberazione del Consiglio regionale 22 luglio 2008, n. 33 (Piano regionale per il diritto allo studio universitario anni 2008/2010 di cui all’articolo 58 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 “Norme e interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione”), al punto E) Esonero dalla tassa regionale dell’allegato A), le parole “Il rimborso della tassa regionale non è previsto in caso di trasferimento ad altra Università o per intervenuta rinuncia agli studi universitari.” sono soppresse.

 

CAPO II

NORME TRANSITORIE E FINANZIARIE

 

     Art. 121. (Informazione e comunicazione)

     1. La Regione cura l’attività d’informazione e di comunicazione istituzionale dei servizi e delle attività del Sistema educativo regionale per diffonderne la conoscenza al fine di favorire l’accesso alle prestazioni erogate.

     2. Le istituzioni scolastiche e formative assicurano l’attività d’informazione e comunicazione dei servizi e delle attività svolte, con particolare riferimento alle famiglie e agli studenti.

 

     Art. 122. (Norme transitorie)

     1. In sede di prima attuazione della presente legge, le Province possono richiedere un contributo regionale straordinario per la copertura degli oneri relativi all’attuazione di organici progetti diretti all’accompagnamento della trasformazione dei Centri Provinciali di Formazione Professionale.

     2. L’ammontare del contributo di cui al comma 1 è quantificato dalla legge di approvazione del bilancio di previsione.

     3. In sede di prima applicazione, il Consiglio di amministrazione dell’A.R.S.S.U. è nominato, con le procedure di cui all’articolo 41, comma 5, della l.r. 15/2006, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. La Regione, in attuazione delle disposizioni contenute nel d.P.C.M. 25 gennaio 2008, riconosce l’attività svolta a decorrere dall’annualità 2005-2006, dall’Accademia Italiana della Marina Mercantile, sino alla compiuta definizione del relativo ITS.

5. Al personale già trasferito alle Province dalla legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (Disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro) continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale stesso dall’articolo 51 della stessa l.r. 52/1993.

 

     Art. 123. (Conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato)

     1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in conformità alla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

 

     Art. 124. (Norma finanziaria) [44]

     (Omissis)


[1] Rubrica così modificata dall'art. 1 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13.

[3] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33.

[4] Lettera soppressa dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33.

[7] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13.

[11] Sostituisce il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15.

[12] Sostituisce l'art. 14 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15.

[13] Inserisce l'art. 39 bis nella L.R. 8 giugno 2006, n. 15.

[14] Sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'art. 40 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15.

[15] Modifica la lettera a) del comma 4 dell'art. 41 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15.

[16] Modifica la lettera b) del comma 4 dell'art. 41 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15.

[17] Sostituisce le lettere c) e d) del comma 4 dell'art. 41 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15.

[18] Modifica il comma 5 dell'art. 41 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15.

[19] Modifica il comma 1 dell'art. 42 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15.

[20] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 42 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15.

[21] Sostituisce l'art. 43 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15.

[22] Modifica il comma 2 dell'art. 44 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15.

[23] Modifica il comma 1 dell'art. 45 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15.

[24] Sostituisce il comma 2 dell'art. 47 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15.

[25] Modifica il comma 2 dell'art. 52 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15.

[26] Sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30.

[27] Modifica il comma 1 dell'art. 8 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30.

[28] Modifica la lettera a) del comma 2 dell'art. 8 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30.

[29] Aggiunge le lettere d bis), d ter), d quater), d quinquies e d sexies) al comma 2 dell'art. 8 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30.

[30] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 8 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30.

[31] Sostituisce l'art. 10 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30.

[32] Sostituisce il comma 8 dell'art. 37 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30.

[33] Aggiunge la lettera d bis) al comma 11 dell'art. 37 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30.

[34] Modifica il comma 1 dell'art. 49 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30.

[35] Sostituisce il comma 4 dell'art. 52 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30.

[36] Sostituisce la lettera a) dell'art. 59 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30.

[37] Modifica l'art. 6, comma 2, lettera a); l'art. 9, comma 1, l'art. 11, comma 1, lettera g), e comma 2; l'art. 12, comma 1, lettera h), e comma 2; l'art. 18, comma 2 e comma 3 lettera j); l'art. 19 comma 1, l'art. 25 comma 2; l'art. 39, comma 1; l'art. 45, comma 1; l'art. 54 comma 1 e l'art. 56, comma 1 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30.

[38] Modifica la lettera c) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 13 agosto 2007, n. 30.

[39] Modifica il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 13 agosto 2007, n. 30.

[40] Modifica il comma 1 dell'art. 14 della L.R. 13 agosto 2007, n. 30.

[41] Modifica il comma 1 dell'art. 16 della L.R. 13 agosto 2007, n. 30.

[42] Modifica il comma 1 dell'art. 20 della L.R. 13 agosto 2007, n. 30.

[43] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 4 giugno 1996, n. 25.

[44] Il comma 1 del presente articolo è stato sostituito dall'art. 6 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19.