§ 2.4.19 - L.R. 8 giugno 2006, n. 15.
Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.4 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:08/06/2006
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Principi)
Art. 2.  (Finalità)
Art. 3.  (Tipologia delle azioni)
Art. 4.  (Destinatari)
Art. 5.  (Funzioni dei Comuni)
Art. 6.  (Funzioni delle Province)
Art. 7.  (Competenze delle Istituzioni Scolastiche Autonome)
Art. 8.  (Funzioni della Regione)
Art. 9.  (Tipologia degli interventi regionali)
Art. 10.  (Azioni regionali per le scuole dell’infanzia)
Art. 11.  (Contributo per il merito scolastico)
Art. 12.  (Borse di studio)
Art. 13.  (Interventi a sostegno del diritto allo studio durante tutto l’arco della vita)
Art. 14.  (Progetti multisettoriali)
Art. 15.  (Azioni regionali per gli alunni disabili)
Art. 16.  (Sostegno all’integrazione di alunni stranieri)
Art. 17.  (Azioni per favorire il diritto allo studio e alla formazione delle persone detenute)
Art. 18.  (Interventi per gli alunni ricoverati)
Art. 19.  (Azioni di sostegno per alunni nomadi)
Art. 20.  (Azioni regionali per favorire la sperimentazione di attività scolastiche in zone montane)
Art. 21.  (Obiettivi)
Art. 22.  (Soggetti beneficiari)
Art. 23.  (Tipologia dei Servizi)
Art. 24.  (Servizio di informazione)
Art. 25.  (Servizio di assistenza sanitaria)
Art. 26.  (Servizio di orientamento al lavoro)
Art. 27.  (Sostegno per l’assistenza legale)
Art. 28.  (Prestiti d’onore)
Art. 29.  (Borse di studio)
Art. 30.  (Servizio abitativo)
Art. 31.  (Collegi universitari)
Art. 32.  (Servizio di ristorazione)
Art. 33.  (Centri multimediali)
Art. 34.  (Interventi in favore degli studenti disabili)
Art. 35.  (Viaggi di studio e mobilità studentesca)
Art. 36.  (Facilitazioni per il trasporto)
Art. 37.  (Servizio editoriale e librario)
Art. 38.  (Servizio di promozione culturale, ricreativo e delle attività sportive)
Art. 39.  (Ente di gestione)
Art. 39 bis.  (Servizi collaterali)
Art. 40.  (Organi)
Art. 41.  (Consiglio di Amministrazione)
Art. 42.  (Direttore generale)
Art. 43.  (Revisore dei conti)
Art. 44.  (Indennità)
Art. 45.  (Norme sul personale)
Art. 46.  (Patrimonio e fonti di finanziamento)
Art. 47.  (Bilancio economico di previsione)
Art. 48.  (Bilancio di esercizio)
Art. 49.  (Principi per la redazione dei bilanci)
Art. 50.  (Direttive regionali all’A.R.S.S.U.)
Art. 51.  (Atti soggetti a controllo)
Art. 52.  (Vigilanza della Giunta)
Art. 53.  (Accertamenti)
Art. 54.  (Sanzioni)
Art. 55.  (Definizione)
Art. 56.  (Conferenza regionale per il diritto allo studio)
Art. 57.  (Piano regionale per il diritto allo studio del sistema scolastico e formativo)
Art. 58.  (Piano regionale per il diritto allo studio universitario)
Art. 59.  (Norme di prima applicazione)
Art. 60.  (Disposizioni transitorie per l’A.R.S.S.U.)
Art. 61.  (Norma finanziaria)
Art. 62.  (Abrogazione di norme)
Art. 63.  (Norme di informazione)
Art. 64.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 2.4.19 - L.R. 8 giugno 2006, n. 15.

Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione

(B.U. 14 giugno 2006, n. 9)

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Principi)

     1. La Regione Liguria promuove una rete di azioni volte a garantire a tutti l’accesso e il sostegno per il compimento del cammino educativo fino ai più alti gradi dell’istruzione sia valorizzando la centralità del sistema pubblico dell’istruzione, dell’alta formazione e dell’Università, sia la libertà di scelta delle famiglie.

     2. La Regione, anche attraverso il sistema di Istruzione e Formazione, garantisce il diritto all’apprendimento quale percorso indispensabile per valorizzare il capitale umano e favorire lo sviluppo e la crescita di tutti i cittadini in una dimensione di consapevolezza dell’appartenenza nazionale e regionale al contesto allargato dell’Unione Europea.

     3. La Regione disciplina gli interventi per il diritto allo studio, al fine di garantire il successo scolastico e formativo dei giovani, in attuazione dei principi della Costituzione ed in conformità allo Statuto della Regione.

     4. Gli interventi regionali sono volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono alla piena esigibilità del diritto all’apprendimento e altresì ad assicurare lo sviluppo dell’identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell’uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere. In tale quadro la Regione promuove azioni finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze.

     5. La Regione opera secondo il principio della sussidiarietà previsto dall’articolo 118 della Costituzione.

     6. La Regione e gli Enti locali applicano, nella programmazione degli interventi di rispettiva competenza, il criterio della partecipazione attiva delle Istituzioni Scolastiche Autonome, di seguito definite I.S.A., statali e paritarie, nonché delle Istituzioni Formative accreditate nel sistema regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale con il coinvolgimento delle parti sociali.

 

     Art. 2. (Finalità)

     1. La Regione, al fine di rendere effettivo l’accesso a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, realizza interventi e azioni differenziate per i percorsi scolastici della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria, per l’Università e per i percorsi di formazione lungo tutto l’arco della vita.

     2. Le azioni per il diritto allo studio sono definite, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59), ferme restando le funzioni amministrative attribuite ai Comuni dall’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), in raccordo con le norme del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 (regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59) e della legge 10 marzo 2000 n. 62 (norme per la parità scolastica e disposizioni per il diritto allo studio ed all’istruzione).

     3. La disciplina degli interventi regionali nell’ambito del diritto allo studio universitario è definita secondo le norme della legge 2 dicembre 1991 n. 390 (norme sul diritto agli studi universitari) e successive modifiche ed integrazioni.

     4. La Regione persegue le finalità della presente legge in collaborazione con l’Università, l’Ufficio Scolastico Regionale, le I.S.A., gli Enti locali e con soggetti pubblici e privati del Terzo Settore con competenza in materia di educazione, formazione e assistenza, mediante la stipula di convenzioni e accordi finalizzati al pieno e razionale utilizzo delle risorse umane, delle strutture e dei servizi.

 

TITOLO II

DIRITTO ALLO STUDIO NEI PERCORSI SCOLASTICI E FORMATIVI

 

CAPO I

FUNZIONI

 

     Art. 3. (Tipologia delle azioni)

     1. Sono disciplinate dalla presente legge le azioni che favoriscono:

     a) la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio, nel rispetto delle Autonomie scolastiche, con particolare attenzione ai soggetti appartenenti a famiglie in condizioni svantaggiate;

     b) la realizzazione di una offerta di servizi e di interventi differenziati, al fine di  ampliare la partecipazione delle persone, anche adulte, ai sistemi dell’istruzione e della formazione;

     c) il sostegno al pieno inserimento nei percorsi scolastici degli alunni disabili;

     d) il raccordo con le politiche sociali di inclusione con particolare attenzione all’inserimento scolastico di alunni stranieri;

     e) il riequilibrio dell’offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità o a forte rischio di emarginazione sociale;

     f) il sostegno agli abitanti di zone non adeguatamente servite dal sistema formativo, in cui l’ubicazione dei servizi comporti situazioni di disagio;

     g) lo sviluppo di azioni atte a prevenire e a ridurre la dispersione scolastica;

     h) progetti e  programmi che, nell’ottica interculturale e internazionale, promuovono  l’educazione alla cittadinanza attiva e democratica;

     i) la formalizzazione di accordi interistituzionali fra gli Enti locali, le Aziende sanitarie locali, di seguito definite A.S.L., il sistema d’Istruzione e Formazione ed i servizi sociosanitari, culturali, ricreativi e sportivi;

     j) l’integrazione fra le I.S.A. ed il territorio;

     j bis) la diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico e rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso [1].

 

     Art. 4. (Destinatari)

     1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in favore:

     a) degli studenti del sistema dell’Istruzione, frequentanti scuole pubbliche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, compresi gli alunni della scuola dell’infanzia;

     b) degli studenti dei corsi del sistema di Istruzione e Formazione professionale, di base e superiore, organizzati dalle Istituzioni formative o dagli Enti accreditati ai sensi della legislazione vigente;

     c) dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio, di certificazione di competenze, nonché di formazione continua, anche secondo la normativa indicata dall’Unione Europea.

     1 bis. Le disposizioni di cui alla presente legge possono essere estese anche agli studenti frequentanti istituzioni scolastiche italiane e straniere riconosciute o iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 30 ottobre 1986, n. 738 (Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale), mediante apposita convenzione stipulata tra la Giunta regionale e le istituzioni scolastiche interessate [2].

 

     Art. 5. (Funzioni dei Comuni)

     1. Le funzioni amministrative concernenti gli interventi in materia di diritto allo studio, ai sensi del d.P.R. 616/1977 e del d.lgs. 112/1998, sono esercitate dai Comuni, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche e Formative, nell’ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità previste dalla presente legge.

     2. Sono a carico del Comune di residenza dell’alunno gli interventi di assistenza scolastica, in particolare:

     a) partecipazione alla spesa per i libri di testo;

     b) servizi di mensa;

     c) servizi di trasporto;

     d) servizi individualizzati per persone disabili;

     e) servizi di mediazione culturale;

     f) servizi per la convittualità e la residenzialità degli studenti.

     2 bis. Gli interventi previsti dal comma 2 sono comunque a carico del Comune di dimora dell’alunno non ivi residente nei seguenti casi:

     a) alunni con un genitore appartenente alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine ad ordinamento militare o civile (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Militari delle Capitanerie di Porto) in servizio effettivo nel Comune di Genova ;

     b) alunni appartenenti a nuclei familiari con relazione dei Servizi sociali che chieda l’applicazione di tariffe agevolate per particolari esigenze socio-economiche del nucleo familiare stesso;

     c) alunni in affido familiare presso nuclei familiari residenti nel Comune;

     d) minori inseriti in strutture di accoglienza su disposizione del Tribunale dei minori;

     e) minori ospitati temporaneamente nel Comune per ricoveri ospedalieri e minori loro congiunti;

     f) altre situazioni assimilabili alle precedenti che prevedano la presenza del minore in Comune diverso da quello di residenza [3].

     3. Gli interventi di assistenza scolastica sono organizzati ed erogati in base ad esigenze fissate in armonia con il calendario scolastico.

     4. I destinatari, di cui all’articolo 4, concorrono al costo dei servizi, di cui al comma 2 e al comma 2 bis, in misura differenziata, a seconda delle condizioni economiche. I Comuni determinano le quote di partecipazione alla spesa, sulla base degli indirizzi regionali. Per realizzare servizi efficaci e contenere i costi, i Comuni possono associarsi per l’esercizio delle funzioni, a norma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) e avvalersi delle Comunità Montane [4].

 

     Art. 6. (Funzioni delle Province)

     1. Le Province esercitano le funzioni loro attribuite dall’articolo 139 del d.lgs. 112/1998, secondo le modalità di cui alla presente legge. Le Province, inoltre:

     a) concorrono alla elaborazione del Piano regionale per il diritto allo studio del sistema scolastico e formativo di cui all’articolo 57;

     b) coordinano le azioni dei Comuni, soprattutto in riferimento all’esercizio di funzioni associate.

     2. Le Province assicurano interventi atti a garantire il diritto allo studio e l’integrazione nel sistema scolastico e formativo dei soggetti in situazione di disabilità permanente o temporanea, frequentanti l’istruzione secondaria superiore e l’istruzione e la formazione professionale. Tali interventi possono essere attivati nel quadro di convenzioni o accordi di programma.

     3. Le Province assicurano interventi atti a garantire il diritto allo studio ed il sostegno dei soggetti stranieri o a rischio di esclusione sociale frequentanti l’istruzione secondaria superiore e l’istruzione e la formazione professionale, ivi compreso il servizio di mediazione culturale. Tali interventi possono essere coordinati con quelli degli altri Enti locali, di cui all’articolo 5.

     4. Le Province supportano le reti scolastiche ed i Comuni nella formazione degli adulti, in particolare attraverso il sostegno ai Centri Territoriali Permanenti, di seguito definiti C.T.P., per quanto concerne le funzioni di orientamento scolastico e lavorativo.

     5. Le Province promuovono, secondo le indicazioni contenute nel Piano regionale di cui all’articolo 57, le azioni specifiche di orientamento per gli studenti in uscita dall’istruzione primaria e da quella secondaria, anche in raccordo con il mondo del lavoro e con l’Università.

 

     Art. 7. (Competenze delle Istituzioni Scolastiche Autonome)

     1. Le I.S.A. gestiscono il fondo di emergenza di cui all’articolo 12, comma 6, con l’obiettivo di rispondere efficacemente, in caso di particolari urgenze, alle necessità delle famiglie meno abbienti.

     2. Le I.S.A., in base alle analisi dei bisogni formativi, al fine di superare le situazioni di disagio degli alunni a rischio di dispersione scolastica, programmano interventi sociali e formativi. La Regione provvede a sostenere le iniziative formative per la continuità educativa dei docenti coinvolti nei progetti integrati.

     3. Le I.S.A., in raccordo con gli Enti locali e le A.S.L., possono attivare interventi coordinati di educazione alla salute e di prevenzione dalle dipendenze.

     4. Le I.S.A., all’interno del piano dell’offerta formativa, contribuiscono a:

     a) garantire il diritto allo studio dei singoli alunni;

     b) individuare azioni educative mirate all’integrazione di alunni disabili;

     c) individuare azioni di mediazione culturale per l’accesso e l’integrazione di alunni stranieri e migranti.

     5. (Omissis) [5].

 

     Art. 8. (Funzioni della Regione)

     1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, sostegno e sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge. La Regione realizza, altresì, interventi di rilevanza regionale, direttamente o mediante la concessione di contributi a favore degli Enti locali, delle Istituzioni Scolastiche e Formative, dei soggetti del Terzo Settore e dei privati accreditati ai sensi della normativa vigente e in possesso di specifiche competenze definite nell’ambito del Piano regionale  di cui all’articolo 57.

     2. La Regione attua le azioni necessarie per assicurare il monitoraggio ed il controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

     3. La Regione garantisce le azioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche ed integrazioni, per sostenere i percorsi scolastici e formativi delle persone disabili, e, a tal fine, stipula accordi con i soggetti del sistema integrato sociosanitario ed emana indirizzi per garantire l’applicazione uniforme sul territorio del diritto allo studio per i disabili.

 

CAPO II

INTERVENTI REGIONALI

 

     Art. 9. (Tipologia degli interventi regionali)

     1. La Regione sostiene i Comuni, prioritariamente quelli più deboli, nell’esercizio delle loro funzioni, con l’obiettivo di garantire a tutti i destinatari pari opportunità nell’accesso ai servizi per il diritto allo studio. A tal fine, la Regione ripartisce le risorse, tenuto conto dei seguenti indicatori:

     a) stato economico e patrimoniale del Comune, volume delle entrate, spesa per l’assistenza scolastica;

     b) densità della popolazione, distanze da coprire tra le sedi scolastiche e le frazioni dei piccoli Comuni;

     c) consistenza della popolazione studentesca per fasce d’età;

     d) utilizzo polifunzionale e continuità educativa delle strutture scolastiche e formative;

     e) funzioni associate tra i diversi Comuni o Comunità Montane.

     2. La Regione sostiene azioni programmate dalle Istituzioni Scolastiche e Formative, volte a migliorare i livelli di qualità dell’offerta educativa, attivando progetti sperimentali di sostegno al raccordo tra i diversi gradi e ordini di scuole, all’integrazione con gli Enti locali nonché volti alla valorizzazione della collaborazione tra scuola, famiglie e studenti [6].

     3. La Regione, inoltre, interviene direttamente o attraverso i Comuni e le I.S.A., al fine di:

     a) promuovere e sostenere l’ampliamento ed il miglioramento dell’offerta formativa per i bambini della scuola dell’infanzia;

     b) assegnare contributi per sostenere il successo scolastico e garantire la prosecuzione degli studi agli alunni, capaci e meritevoli, in particolare se privi di mezzi;

     c) sostenere le famiglie nell’esercizio delle proprie responsabilità educative, con particolare riguardo alle condizioni di disagio economico e sociale;

     d) valorizzare i centri di formazione integrata e sostenere i progetti multisettoriali finalizzati all’inserimento scolastico e all’inclusione sociale di soggetti deboli o svantaggiati;

     e) coordinare e promuovere azioni volte al sostegno scolastico degli alunni disabili, stranieri, ricoverati in ospedale, delle famiglie nomadi, nonchè della popolazione detenuta;

     f) favorire la sperimentazione di attività scolastiche in zone montane.

     4. La Regione sostiene le Province nell’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 6, con particolare riferimento ai progetti che prevedono una compartecipazione nel finanziamento.

     5. La Regione favorisce altresì processi di internazionalizzazione del sistema scolastico ligure e forme di integrazione con l’internazionalizzazione dell’Università.

     5 bis. La Regione promuove la conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico e rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali, a favore del personale docente e non docente, delle famiglie e degli studenti [7].

 

CAPO III

INTERVENTI DIRETTI

 

     Art. 10. (Azioni regionali per le scuole dell’infanzia)

     1. La Regione, per incrementare l’offerta educativa sul territorio ligure e facilitare la possibilità di accesso, promuove la stipula di convenzioni tra Enti locali e scuole paritarie dell’infanzia, secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale.

     2. La Regione contribuisce in via integrativa agli interventi oggetto delle convenzioni di cui al comma 1. Per particolari situazioni straordinarie può erogare direttamente i contributi alle scuole, sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale.

     3. La Regione contribuisce a sostenere le scuole paritarie per l’infanzia gestite direttamente dai Comuni o convenzionate, per l’attuazione di progetti finalizzati sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale.

     4. La Regione, al fine di sostenere la qualità dell’offerta formativa nella scuola dell’infanzia, promuove il coordinamento pedagogico–didattico tra le scuole dell’infanzia stesse, anche attraverso forme di sostegno.

     5. La Regione sostiene con specifici interventi i Comuni che intendono istituire nuove scuole per l’infanzia nel proprio territorio, ove l’offerta complessiva non sia soddisfacente e promuove la sperimentazione di forme innovative in continuità educativa tra le scuole dell’infanzia e gli asili nido, in particolare dei piccoli Comuni.

 

     Art. 11. (Contributo per il merito scolastico)

     1. La Regione può erogare contributi per gli studenti più meritevoli, residenti in Liguria e frequentanti Istituzioni anche formative, della scuola secondaria superiore statale e paritaria, al fine di rendere esigibile il diritto allo studio per ogni studente.

     2. La Giunta regionale definisce:

     a) l’entità del contributo, differenziato per fasce di reddito;

     b) i livelli di merito minimi per concorrere all’erogazione;

     c) la situazione reddituale annua massima del nucleo familiare cui appartiene l’alunno, al di sopra della quale non è possibile ricevere alcun contributo.

     3. L’identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 (definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997 n. 449) e successive modifiche ed integrazioni. Il numero dei figli o la presenza di alunni o di familiari disabili contribuisce a determinare, aumentandola, la soglia massima reddituale, definita ai sensi del comma 2.

     4. Il contributo per il merito scolastico è cumulabile con una eventuale borsa di studio di cui all’articolo 12 [8].

 

     Art. 12. (Borse di studio)

     1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all’istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, la Regione nei limiti delle risorse disponibili istituisce borse di studio da erogarsi nella misura massima del 70 per cento delle spese sostenute dalle famiglie e certificate, relative a [9]:

     a) iscrizione e contributi relativi alla frequenza scolastica;

     b) attività integrative inserite nel Piano dell’offerta formativa, contributi di laboratorio, spese di trasporto e di mensa scolastica;

     c) libri di testo.

     1 bis. Il Piano regionale di cui all'articolo 57 può prevedere, in analogia a quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia di estinzione di crediti e di rimborsi di modesta entità, importi minimi di contributo liquidabili. Il contributo erogabile non può comunque essere inferiore a euro 20,00 [10].

     2. La borsa di studio viene attribuita alle famiglie degli alunni su graduatorie decrescenti e differenziate in base alla percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili e certificate sulla situazione reddituale del nucleo familiare. A tal fine la Giunta regionale definisce:

     a) l’entità massima della borsa di studio, di importo differenziato per i diversi ordini di scuola;

     b) la soglia reddituale al di sotto della quale si determina la priorità in graduatoria e per la quale non viene applicata ai richiedenti la percentuale di incidenza;

     c) la soglia massima reddituale.

     3. Le graduatorie di cui al comma 2 sono da riferirsi ad ognuna delle tipologie di spesa definite dal comma 1, lettere a), b) e c). Le risorse destinate a ciascuna tipologia di intervento sono indicate nel Piano regionale di cui all’articolo 57 anche in riferimento alle risorse vincolate trasferite dallo Stato. La concorrenza su più graduatorie non può, comunque, portare al superamento dell’entità massima della borsa di studio e non è consentita la partecipazione contestuale nelle graduatorie di cui al comma 1, lettere a) e b). La Giunta regionale annualmente ripartisce le risorse riferite alle borse di studio tra le diverse graduatorie [11].

     4. L’identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 109/1998 e successive modifiche e integrazioni. Il numero dei figli o la presenza di alunni o di familiari disabili contribuisce a determinare, riducendola, la situazione reddituale riconosciuta ai fini del calcolo di cui al comma 2.

     5. Le borse di studio, di cui alla l. 62/2000 e i fondi per i libri di testo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 n. 320 (regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 27 della L. 23 dicembre 1998 n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo), sono erogati secondo le disposizioni ministeriali e le indicazioni del presente articolo.

     6. Al fine di agevolare le famiglie di cui al comma 1, nonché per interventi straordinari tesi al superamento di situazioni di particolare disagio economico, la Regione assegna annualmente alle Istituzioni scolastiche che lo richiedono un fondo di emergenza per anticipare le borse di studio o per adottare interventi particolari di cui all’articolo 9, comma 3. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione e l’entità del fondo.

     7. La Regione, nella gestione dei contributi in riferimento alle graduatorie di cui al comma 1, si può avvalere anche degli Enti locali o delle I.S.A..

 

     Art. 13. (Interventi a sostegno del diritto allo studio durante tutto l’arco della vita)

     1. La Regione Liguria contribuisce a sostegno del diritto allo studio durante tutto l’arco della vita, a favore dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio e di certificazione di competenze.

     2. La Giunta regionale stabilisce:

     a) l’entità del contributo, differenziato per fasce di reddito;

     b) i livelli di continuità formativa minimi per concorrere all’erogazione;

     c) la situazione reddituale annua massima dello studente al di sopra della quale non è possibile ricevere alcun contributo.

     3. L’identificazione della situazione reddituale è determinata secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni. Il numero dei figli o la presenza di alunni o di familiari disabili contribuisce a determinare, aumentandola, la soglia massima reddituale, definita ai sensi del comma 2.

     4. La Regione realizza  un coordinamento permanente dell’offerta formativa per gli adulti, sostiene l’esperienza dei C.T.P. e favorisce la realizzazione di integrazione tra Istituzioni scolastiche che attuino corsi serali, C.T.P. e sistema della formazione professionale.

 

     Art. 14. (Progetti multisettoriali) [12]

     1. La Regione, attraverso il Sistema educativo regionale, definisce i Centri di formazione integrata quali strumenti di formazione globale atti a prevenire ed abbattere la dispersione scolastica, nonchè volti al recupero di minori a rischio di esclusione sociale.

     2. I Centri di formazione integrata operano anche attraverso progetti multisettoriali, annuali o pluriennali, capaci di coinvolgere i minori al di fuori del tempo scuola e tesi all’integrazione degli interventi territoriali a sostegno della crescita dei minori a rischio.

     3. Quanto disposto ai commi 1 e 2 è normato nella legge regionale sul Sistema educativo regionale di istruzione, formazione ed orientamento.

 

     Art. 15. (Azioni regionali per gli alunni disabili)

     1. La Regione, al fine di garantire l’integrazione nel sistema scolastico e formativo di alunni disabili, sentita la Consulta regionale per i problemi dell’handicap, emana indirizzi agli Enti locali ed alle A.S.L. competenti per coordinarne le azioni specifiche sulla base di protocolli d’intesa.

     2. La Regione, attraverso la programmazione pluriennale, definisce la natura e la quantità di risorse che il sistema integrato sociosanitario deve impegnare per contribuire a rendere effettivo il diritto all’integrazione scolastica e formativa degli alunni disabili o non autosufficienti. In tale quadro e nell’ottica di tali obiettivi, con riferimento agli alunni disabili sensoriali, la Regione promuove l’utilizzo dei linguaggi dedicati.

     3. In particolare, per gli alunni disabili la cui famiglia si trovi nella situazione economica per aver diritto alla borsa di studio di cui all’articolo 12, quest’ultima può essere utilizzata per ulteriori interventi speciali.

     4. La Regione, attraverso gli atti della programmazione sociosanitaria, promuove azioni sperimentali da realizzarsi con la partecipazione, oltre che delle Istituzioni Scolastiche, dei soggetti del Terzo Settore e degli Enti di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 16. (Sostegno all’integrazione di alunni stranieri)

     1. La Regione indirizza e coordina gli interventi degli Enti locali volti all’integrazione scolastica degli alunni stranieri e può sostenerne le iniziative, anche di mediazione culturale, secondo le linee dettate dal Piano regionale di cui all’articolo 57.

     2. Le azioni di cui al comma 1 possono essere promosse e gestite dalle singole Istituzioni Scolastiche, dagli Enti locali o dai soggetti del Terzo settore e possono svolgersi sia nell’ambito del tempo scuola, sia al di fuori del normale percorso scolastico.

     3. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio degli alunni stranieri, la Regione promuove protocolli d’intesa con le A.S.L., i Comuni e l’Ufficio Scolastico Regionale per garantire le prestazioni sanitarie ed assistenziali di base relative al percorso scolastico e formativo.

     4. La Regione favorisce, altresì, l’attivazione di iniziative al fine di consentire il completamento del percorso formativo prescelto dai giovani stranieri, anche nell’ambito di progetti internazionali.

 

     Art. 17. (Azioni per favorire il diritto allo studio e alla formazione delle persone detenute)

     1. La Regione, al fine di agevolare l’inserimento sociale di chi si trova in situazione di detenzione, attraverso le linee dettate dal Piano regionale di cui all’articolo 57 e mediante apposita convenzione con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, opera a sostegno dei corsi di istruzione e di formazione che si svolgono nelle Case Circondariali e negli Istituti di pena del territorio ligure, anche con azioni di supporto mediante attrezzature didattiche permanenti.

     2. La Regione effettua un costante monitoraggio sulla frequenza delle persone ristrette ai corsi scolastici di diverso ordine e grado organizzati dai C.T.P. e dalle Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo di Istruzione e Formazione.

 

     Art. 18. (Interventi per gli alunni ricoverati)

     1. La Regione, al fine di garantire i percorsi formativi agli alunni ricoverati in ospedale o in regime di day hospital, può prevedere interventi finalizzati ad integrare quanto disposto dalla normativa nazionale, relativi alla didattica in ospedale e in ambito domiciliare o con altre iniziative didattiche e culturali mirate.

     2. A tal fine, la Regione stipula protocolli d’intesa con le A.S.L., le Aziende ospedaliere e l’Ufficio Scolastico Regionale.

 

     Art. 19. (Azioni di sostegno per alunni nomadi)

     1. La Regione incentiva e sostiene i progetti degli Enti locali, delle Istituzioni Scolastiche, del Terzo Settore, finalizzati ad agevolare il diritto allo studio degli alunni nomadi in età scolare ed adulti di cui alla normativa regionale in materia secondo le indicazioni contenute nel Piano regionale di cui all’articolo 57.

 

     Art. 20. (Azioni regionali per favorire la sperimentazione di attività scolastiche in zone montane)

     1. Al fine di favorire la permanenza sul territorio degli allievi, delle allieve e delle famiglie nelle zone montane o svantaggiate e con l’obiettivo di evitare lo spopolamento, la Regione Liguria può sostenere progetti sperimentali, presentati da Enti locali in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale, volti a realizzare attività scolastiche.

     2. Il Piano regionale di cui all’articolo 57 determina i criteri, gli interventi e le procedure per la concessione dei relativi finanziamenti.

 

TITOLO III

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 21. (Obiettivi)

     1. Il sistema organico di interventi per raggiungere le finalità di cui alla presente legge persegue i seguenti obiettivi:

     a) attuare un sistema organico di strutture, servizi e benefici soprattutto per favorire l’accesso e la frequenza degli studenti universitari ai più alti gradi dell’istruzione e della ricerca, con particolare riferimento a coloro che, con accertata capacità, sono privi o carenti di mezzi;

     b) promuovere l’integrazione e la partecipazione alle attività universitarie degli studenti disabili;

     c) agevolare l’integrazione delle esperienze didattiche, in particolare attraverso il sostegno alla partecipazione degli studenti a programmi di mobilità regionale, nazionale ed internazionale;

     d) promuovere progetti di dimensione europea orientati a favorire la qualificazione del sistema universitario ligure;

     e) assicurare il sostegno agli studenti, nei servizi previsti dalla presente legge, anche nelle sedi universitarie decentrate;

     f) implementare le attività culturali e i servizi formativi già fruibili da parte degli studenti presso le singole facoltà universitarie;

     g) assicurare il coinvolgimento degli studenti nelle procedure di monitoraggio e di controllo della qualità dei servizi offerti e dell’efficacia gestionale degli stessi.

     2. La Regione promuove e sostiene le azioni contemplate dall’Unione Europea finalizzate al raggiungimento dei più alti e qualificati gradi degli studi e della ricerca. Collabora con Enti e Istituzioni alla realizzazione di una politica di prossimità e di sviluppo attraverso l’utilizzo ottimale dei Centri e delle Reti ufficiali di informazione. Cura, altresì, la diffusione e la divulgazione delle informazioni sulle opportunità offerte dall’Europa a favore degli studenti e dei cittadini.

     3. La Regione si avvale dell’Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari, di seguito definita A.R.S.S.U., come normata al Titolo IV.

 

     Art. 22. (Soggetti beneficiari)

     1. Hanno diritto di usufruire dei servizi di cui al presente Titolo tutti gli studenti, anche lavoratori, regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Genova, alle Accademie di Belle Arti, ai Conservatori di Musica, agli Istituti superiori di grado universitario riconosciuti, aventi sede legale in Liguria e che rilasciano titoli aventi valore legale, a dottorati di ricerca e a corsi di specializzazione.

     2. Sono destinatari, a pieno diritto, gli studenti dell’Unione Europea, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della l. 390/1991 e, in virtù del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e del relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, gli studenti provenienti da nazioni non appartenenti all’Unione Europea. Pari diritto compete agli studenti cui lo Stato italiano riconosce lo status di apolide o rifugiato politico.

     3. La Regione può stipulare convenzioni con altre istituzioni di alta cultura attraverso le quali estendere i benefici del presente Titolo ad altri studenti.

     4. La Regione può stipulare convenzioni con altre Regioni  al fine di garantire agli studenti universitari liguri fuori sede servizi e provvidenze non inferiori a quanto disposto dalla presente legge.

 

CAPO II

SERVIZI E BENEFICI

 

     Art. 23. (Tipologia dei Servizi)

     1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 21, eroga i seguenti servizi e benefici:

     a) informazione sugli interventi relativi al diritto allo studio universitario;

     b) assistenza sanitaria in raccordo con le A.S.L.;

     c) orientamento al lavoro;

     d) sostegno per l’assistenza legale;

     e) prestiti d’onore;

     f) borse di studio;

     g) servizio abitativo;

     h) collegi universitari;

     i) servizio di ristorazione;

     j) centri multimediali;

     k) interventi in favore degli studenti disabili;

     l) viaggi di studio e mobilità studentesca;

     m) facilitazioni per il trasporto;

     n) servizio editoriale e librario.

     2. La Regione, direttamente o attraverso l’A.R.S.S.U., dispone ogni altro servizio atto a realizzare il diritto allo studio universitario in quanto compatibile con la l. 390/1991 e con la programmazione regionale di cui all’articolo 58.

     3. La Regione collabora, altresì, con l’Università per la realizzazione di servizi culturali e sportivi ai sensi dell’articolo 12 della l. 390/1991.

     4. Gli interventi di cui alle lettere g), i), j), k), l), m) e n) possono essere svolti con il concorso alla spesa da parte degli studenti secondo le norme dettate dal Piano regionale di cui all’articolo 58.

 

     Art. 24. (Servizio di informazione)

     1. Il servizio di informazione è organizzato al fine di fornire indicazioni circa gli interventi al diritto allo studio universitario e sulle opportunità logistiche e formative presenti sul territorio regionale, nazionale ed europeo.

     2. Tale servizio può anche essere decentrato in modo da assicurare una presenza informativa in tutte le Province.

 

     Art. 25. (Servizio di assistenza sanitaria)

     1. L’assistenza sanitaria di primo intervento, all’interno delle strutture universitarie di riferimento, è assicurata, ai sensi dell’articolo 7 della l. 390/1991, mediante convenzioni da stipulare tra Regione, Università e A.S.L. competenti per territorio.

 

     Art. 26. (Servizio di orientamento al lavoro)

     1. Il servizio di orientamento al lavoro ha l’obiettivo di favorire l’informazione circa le opportunità offerte dal mercato del lavoro in funzione dei diversi corsi universitari, agevolando il collegamento tra percorsi di studio e percorsi di lavoro, tramite l’accesso a banche dati, anche sovraregionali.

     2. Il servizio, oltre che alla generalità degli studenti universitari, può essere rivolto altresì ai diplomati del secondo ciclo del sistema di Istruzione e Formazione ed ai laureati.

     3. Il servizio è svolto in stretta collaborazione con l’Università e con le Province, con ulteriore ausilio da parte di Enti ed Istituti specializzati per sviluppare iniziative concertate, coinvolgendo il sistema della formazione professionale, il sistema delle imprese e le rappresentanze dei lavoratori.

 

     Art. 27. (Sostegno per l’assistenza legale)

     1. L’A.R.S.S.U. sostiene gli studenti fuori sede, in collaborazione con le Associazioni di categoria, per l’assistenza legale, in caso di controversie con i proprietari di immobili presi in locazione e fornisce la consulenza per l’applicazione della normativa di cui all’articolo 5 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), relativamente ai contratti di locazione di natura transitoria per studenti.

 

          Art. 28. (Prestiti d’onore)

     1. Il prestito d’onore è assegnato mediante concorso per titoli relativi al merito scolastico ed al reddito, secondo i criteri fissati dalla normativa nazionale e secondo le indicazioni del Piano regionale di cui all’articolo 58.

     2. L’ammontare dei contributi che l’A.R.S.S.U. può utilizzare per finanziare i prestiti d’onore è fissato annualmente nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 58, comma 3, tenendo anche conto del principio del cofinanziamento regionale stabilito dalla normativa nazionale.

     3. L’A.R.S.S.U., anche in collaborazione con l’Università, gestisce le azioni per assegnare prestiti e, nell’ambito di convenzioni con aziende ed istituti di credito, può attivare altre forme di prestito a favore degli studenti.

 

     Art. 29. (Borse di studio)

     1. Le borse di studio vengono attribuite per pubblico concorso annuale. L’importo delle borse di studio è determinato dall’A.R.S.S.U. sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4 della l. 390/1991.

     2. Ciascuna borsa di studio non è cumulabile con altre, ad ogni titolo attribuite, con l’eccezione di quanto previsto all’articolo 7, comma 1, lettera d), della l. 390/1991.

 

     Art. 30. (Servizio abitativo)

     1. Il servizio abitativo è organizzato al fine di consentire la partecipazione alle attività didattiche degli studenti residenti fuori sede in possesso dei requisiti di merito e di reddito determinati dalla normativa statale di riferimento e dalla programmazione regionale.

     2. L’assegnazione delle residenze universitarie o delle strutture abitative nella disponibilità dell’A.R.S.S.U. avviene mediante pubblico concorso annuale. Lo studente assegnatario dell’alloggio è tenuto a concorrere al costo del servizio. Per gli studenti beneficiari di borse di studio, tale costo può essere detratto dalla borsa stessa.

     3. La partecipazione dello studente al costo può essere graduata per merito e reddito, prevedendo comunque una contribuzione minima definita dalla programmazione regionale, che deve inoltre prevedere:

     a) le tariffe per la fruizione del servizio, differenziate per reddito;

     b) i criteri e le modalità di ammissione, priorità e riserve di assegnazione dei posti alloggio;

     c) le modalità di accesso ai servizi abitativi degli studenti provenienti da Università di altre regioni o partecipanti a programmi di mobilità studentesca.

     4. Ove la domanda di servizi abitativi superi il numero degli alloggi disponibili, l’A.R.S.S.U può assegnare contributi per partecipare al costo del canone di locazione.

     5. Gli alloggi nella disponibilità dell’A.R.S.S.U., rimasti liberi a seguito dell’esaurimento della graduatoria degli aventi diritto a norma dei commi precedenti, verranno assegnati ad altri studenti universitari secondo procedure coerenti con il presente articolo.

     6. Le strutture adibite ad alloggi possono essere messe a disposizione da Enti pubblici o soggetti privati ovvero gestite da essi, mediante apposita convenzione con l’A.R.S.S.U., che si fa garante della qualità del servizio. L’Azienda medesima può altresì stipulare convenzioni per la messa a disposizione delle Università, anche europee, e di altri enti delle proprie strutture abitative a supporto di attività didattiche, formative e culturali.

     7. L’utilizzazione delle strutture abitative è disciplinata da apposito regolamento, approvato dall’Azienda, che stabilisce, in particolare, diritti ed obblighi degli studenti alloggiati. L’alloggio assegnato, convenzionato o accordato, deve essere ubicato nel territorio del Comune sede del corso o nel territorio di Comuni limitrofi.

     8. L’A.R.S.S.U., mediante specifiche iniziative, favorisce l’incontro fra la libera offerta abitativa e gli studenti alla ricerca di alloggio.

 

     Art. 31. (Collegi universitari)

     1. Al fine di organizzare una offerta residenziale più diffusa sul territorio, la Regione riconosce i collegi universitari quali strutture di accoglienza collettiva per studenti e può sostenerne l’attività secondo le indicazioni del Piano regionale di cui all’articolo 58.

     2. L’A.R.S.S.U. può stipulare convenzioni con i collegi di cui al comma 1 per le finalità di cui all’articolo 30, comma 6.

     3. La Giunta regionale definisce i parametri organizzativi e strutturali minimi dei collegi universitari.

 

     Art. 32. (Servizio di ristorazione)

     1. Il servizio di ristorazione è organizzato in modo da attuare una razionale diffusione delle strutture sul territorio, prevedendo una pluralità di forme di ristorazione; può essere gestito direttamente o mediante appalti o convenzioni. Esso è regolamentato in modo da consentire idonee forme di controllo anche da parte degli studenti.

     2. L’A.R.S.S.U. stabilisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzazione del servizio, nonché la partecipazione degli utenti al costo dello stesso, al fine di garantire l’economicità della gestione.

     3. L’A.R.S.S.U. medesima, previa convenzione, può consentire l’utilizzo del servizio ristorativo a soggetti pubblici e privati, operanti nella formazione superiore, a fronte di un corrispettivo a copertura dei costi sostenuti.

 

     Art. 33. (Centri multimediali)

     1. La Regione, di concerto con l’Università, può istituire presso sedi universitarie centri multimediali a vantaggio degli studenti, soprattutto per consentire l’uso di nuove tecnologie con un concorso di spesa accessibile e rapportato alle fasce di reddito.

     2. I centri multimediali sono organizzati e gestiti dall’A.R.S.S.U..

 

     Art. 34. (Interventi in favore degli studenti disabili)

     1. L’A.R.S.S.U., ad integrazione degli interventi erogati ai sensi della l. 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni, interviene con forme di ausilio strumentale per le attività didattiche oppure con appositi contributi per l’acquisto di attrezzature specifiche nonché con un sistema di comodato d’uso di attrezzature informatiche per gli studenti disabili.

     2. L’A.R.S.S.U., in collaborazione con l’Università e le A.S.L., interviene con forme adeguate per garantire agli studenti disabili, in particolare non residenti, la possibilità di raggiungere e frequentare le sedi e le attività didattiche.

 

     Art. 35. (Viaggi di studio e mobilità studentesca)

     1. La Regione, d’intesa con l’Università, promuove e sostiene progetti tesi ad ampliare le conoscenze e le esperienze formative degli studenti universitari italiani e stranieri attraverso reciproci scambi internazionali o viaggi per studio o ricerca, anche al fine di creare un raccordo con analoghi percorsi eventualmente già avviati in fase scolastica. In tale ambito la Regione può, inoltre, prevedere interventi specifici di sostegno alla mobilità studentesca.

     2. Per i progetti di cui al comma 1, è prevista, di norma, la compartecipazione alla spesa sia da parte degli studenti sia da parte dell’Università, secondo le linee previste dal Piano regionale di cui all’articolo 58.

     3. Sono realizzati interventi volti a favorire l’iscrizione e la proficua frequenza ai corsi universitari di studenti stranieri provenienti da paesi od aree geografiche di particolare interesse per la Regione Liguria.

 

     Art. 36. (Facilitazioni per il trasporto)

     1. L’A.R.S.S.U. può stipulare apposite convenzioni con i servizi di pubblico trasporto o in concessione definendo tariffe preferenziali e agevolate a favore degli studenti.

     2. L’Azienda può, altresì, concedere contributi agli studenti sulle spese sostenute per la fruizione di servizio di trasporto.

 

     Art. 37. (Servizio editoriale e librario)

     1. Il servizio editoriale e librario è finalizzato a favorire, anche tramite iniziative da svolgere in collaborazione con l’Università, la divulgazione e l’utilizzazione di materiale didattico ad uso universitario.

     2. Può essere istituito un servizio di prestito di testi universitari a favore di studenti carenti di mezzi, con particolare riguardo a quelli che fruiscono dei servizi di cui all’articolo 29.

 

     Art. 38. (Servizio di promozione culturale, ricreativo e delle attività sportive)

     1. L’A.R.S.S.U., in collaborazione con l’Università e con le associazioni studentesche, ai sensi dell’articolo 12 della l. 390/1991, promuove e sostiene iniziative tese all’arricchimento culturale e sportivo della comunità studentesca ed alla sua integrazione con le comunità locali, nel rispetto della pluralità degli orientamenti culturali.

     2. L’A.R.S.S.U. favorisce, altresì, la partecipazione studentesca a spettacoli teatrali, musicali, cinematografici, mostre, nonché il noleggio o l’acquisto di strumenti o sussidi multimediali. Inoltre, in raccordo con l’Università e gli Istituti superiori convenzionati, concede ad associazioni e cooperative studentesche contributi per lo svolgimento di iniziative culturali aventi carattere di interesse generale.

     3. L’A.R.S.S.U., anche a supporto delle iniziative del Centro Universitario Sportivo, può promuovere o sostenere iniziative di carattere sportivo tese al più largo coinvolgimento della popolazione studentesca, con prevalenti finalità non agonistiche.

 

TITOLO IV

AZIENDA REGIONALE PER I SERVIZI SCOLASTICI ED UNIVERSITARI

 

     Art. 39. (Ente di gestione)

     1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 25 della l. 390/1991 e per la realizzazione dei servizi di cui alla presente legge, è istituita l’Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari, ente del settore regionale allargato, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, contabile e gestionale e di proprio personale.

     2. Al fine di ottimizzare l’erogazione dei servizi, l’A.R.S.S.U. organizza la gestione dei medesimi tenendo conto dei processi di autonomia gestionale, amministrativa ed accademica che si sviluppano nelle sedi decentrate dell’Università.

     3. L’A.R.S.S.U. determina i requisiti di merito, le condizioni economiche degli studenti e le procedure di selezione per l’accesso ai servizi e ai benefici di cui alla presente legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale nel rispetto ed in applicazione di quanto disposto dalla normativa statale ed in particolare dall’articolo 4 della legge 390/1991 [13].

     4. Il funzionamento dell’A.R.S.S.U. è disciplinato dall’apposito regolamento di organizzazione.

 

     Art. 39 bis. (Servizi collaterali) [14]

     1. Oltre alle funzioni di cui all’articolo 39, l’A.R.S.S.U. collabora con la Regione al fine di gestire e organizzare servizi collaterali al diritto allo studio, anche svolgendo un ruolo di supporto per Province, Comuni, ISA, studenti e famiglie.

     1 bis. L’A.R.S.S.U. fornisce supporto alla Regione per interventi di alta formazione, anche mediante la collaborazione e la partecipazione a bandi e progetti comunitari, nazionali e regionali [15].

     1 ter. L’A.R.S.S.U. svolge, altresì, funzioni in materia di orientamento e formazione nei limiti e secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale [16].

 

     Art. 40. (Organi)

     1. Sono organi dell’A.R.S.S.U.:

     a) il Consiglio di Amministrazione;

     b) il Direttore generale;

     c) il revisore dei conti [17].

     2. In conformità ai principi di separazione dei compiti tra Organo di indirizzo e Organo di gestione, i poteri di indirizzo e di controllo spettano al Consiglio di amministrazione e la gestione amministrativa è attribuita al Direttore Generale.

 

     Art. 41. (Consiglio di Amministrazione)

     1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di consulenza e di indirizzo in materia di attuazione del diritto allo studio da parte della Regione Liguria, vigila sulla rispondenza delle attività strumentali alle finalità istituzionali dell’A.R.S.S.U., agli obiettivi programmati ed agli indirizzi stabiliti dalla Regione, segnala alla Giunta regionale eventuali problematiche insorgenti nello svolgimento delle stesse.

     2. Il Consiglio, inoltre, approva i seguenti provvedimenti:

     a) (Omissis) [18];

     b) (Omissis) [19];

     c) il bilancio d’esercizio;

     d) (Omissis) [20];

     e) la Carta dei Servizi;

     f) i bandi di concorso relativi all’assegnazione dei servizi e dei benefici;

     g) i regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi e dei benefici;

     h) (Omissis) [21];

     i) (Omissis) [22];

     j) l’acquisizione dei beni immobili [23];

     k) (Omissis) [24].

     3. (Omissis) [25].

     4. Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

     a) il Presidente, nominato ai sensi dell’articolo 25 della l. 390/1991, con decreto del Presidente della Giunta regionale, d’intesa con il Rettore dell’Università scelto tra docenti ordinari [26];

     b) due rappresentanti designati dalla Regione [27];

     c) un rappresentante dei docenti e ricercatori dell’Università scelto dal Senato accademico [28];

     d) un rappresentante degli studenti universitari scelto dai rappresentanti dei corsi di laurea [29];

     d bis) (Omissis) [30];

     d ter) (Omissis) [31].

     5. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. I componenti di cui alle lettere a) e b) restano in carica tre anni e possono essere riconfermati consecutivamente per una sola volta [32].

     6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo Presidente, che lo convoca di propria iniziativa o su richiesta del Direttore generale o di almeno due Consiglieri, fissando l’ordine del giorno delle relative sedute. Il Direttore generale partecipa, di norma, alle sedute del Consiglio.

 

     Art. 42. (Direttore generale)

     1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell’Azienda e adotta ogni atto conseguente alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge [33].

     1 bis. Il Direttore generale propone alla Giunta regionale l’approvazione della dotazione organica dell’ente, delle sue modificazioni e del regolamento del personale nonché i piani di attività annuali e pluriennali [34].

     2. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale. Il rapporto di lavoro è esclusivo ed a tempo pieno, regolato da un contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile per una sola volta.

     3. La nomina del Direttore generale è effettuata dalla Giunta regionale tra soggetti in possesso del diploma di laurea che abbiano maturato in posizione dirigenziale un’esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa o una specifica competenza in materia. Non si applica la procedura di cui alla legge regionale 14 dicembre 1993 n. 55 (norme in materia di nomine di competenza della Regione).

     4. Per i dipendenti della Regione e degli Enti regionali, la nomina a Direttore generale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico stesso.

     5. Il Presidente della Giunta regionale stipula il contratto con il Direttore generale e lo risolve nei casi previsti dalla normativa in materia di Enti regionali o dal contratto.

 

     Art. 43. (Revisore dei conti) [35]

     1. Il Revisore dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell’A.R.S.S.U., valutandone la conformità dell’azione e dei risultati alle norme che disciplinano l’attività dell’Azienda, ai programmi, ai criteri ed alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione.

     2. Il Revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e successive modifiche ed integrazioni e dura in carica tre anni. Può essere riconfermato una sola volta.

 

     Art. 44. (Indennità)

     1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta, nella misura stabilita dalla tabella B della legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 “Disciplina degli enti strumentali della Regione” e alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 “Norme per l’attuazione dei programmi di investimento in sanità per l’ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico”).

     2. Al Revisore dei conti è corrisposto un compenso mensile determinato su base annua pari a quanto previsto dall’articolo 37, commi 2 e 3 e dall’articolo 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994 n. 645 (regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti) maggiorato del compenso previsto dall’articolo 37, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 (Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti) [36].

     3. Si applicano le disposizioni della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa).

 

     Art. 45. (Norme sul personale)

     1. L’A.R.S.S.U. dispone di personale proprio al quale si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico, di previdenza e quiescenza previsti per il personale della Regione [37].

     2. L’A.R.S.S.U. applica le forme di reclutamento previste dalla contrattazione collettiva e dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

 

     Art. 46. (Patrimonio e fonti di finanziamento)

     1. L’A.R.S.S.U. dispone di beni mobili e immobili a titolo di proprietà o in concessione d’uso. I beni immobili possono essere alienati previa autorizzazione della Giunta regionale. Il ricavato della vendita è destinato prioritariamente a interventi di edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario.

     2. Le fonti di finanziamento dell’A.R.S.S.U. sono:

     a) finanziamento ordinario annuale della Regione;

     b) gettito di tasse regionali vincolate al diritto allo studio universitario;

     c) proventi derivanti dalla prestazione di servizi;

     d) proventi della gestione patrimoniale;

     e) contributi di soggetti pubblici e privati per scopi istituzionali;

     f) trasferimenti per l’attuazione di programmi di edilizia per il diritto allo studio universitario;

     g) donazioni, eredità e legati;

     h) ogni altro introito derivante dalle attività poste in essere;

     i) trasferimento dei Fondi statali;

j) accensione di mutui, previa autorizzazione della Giunta regionale.

 

     Art. 47. (Bilancio economico di previsione)

     1. L’A.R.S.S.U. applica la contabilità economico- patrimoniale e adotta ogni anno un bilancio economico di previsione al fine di formulare previsioni, con riferimento all’anno ed in coerenza con le scelte di programmazione, relativamente ai risultati da conseguire, alle attività da realizzare ed ai fattori produttivi da utilizzare, alle risorse finanziarie da acquisire e da impiegare, agli investimenti da compiere.

     2. Il bilancio economico di previsione, predisposto dal Direttore generale dell’Azienda, è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’anno finanziario a cui il bilancio si riferisce [38].

     3. (Omissis) [39].

     4. L’A.R.S.S.U. è soggetta al vincolo di bilancio da raggiungersi attraverso l’equilibrio di costi e di ricavi.

     5. Al bilancio economico di previsione deve essere allegata una relazione illustrativa che evidenzi le ipotesi ed i parametri su cui si fondano le previsioni, le azioni preordinate agli obiettivi fissati, i risultati attesi, i criteri di misurazione adottati.

 

     Art. 48. (Bilancio di esercizio)

     1. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Azienda.

     2. Il bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce.

     3. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

     4. La struttura del bilancio d’esercizio deve conformarsi allo schema approvato dalla Giunta regionale.

     5. L’Azienda, nella rilevazione dei dati gestionali, applica un sistema di contabilità analitica per centri di costo.

 

     Art. 49. (Principi per la redazione dei bilanci)

     1. Per la redazione dei bilanci si applicano i principi stabiliti dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

 

     Art. 50. (Direttive regionali all’A.R.S.S.U.)

     1. La Giunta regionale impartisce all’A.R.S.S.U. direttive relativamente a:

     a) criteri per la determinazione dei requisiti di merito e delle condizioni economiche per l’accesso agli interventi e ai servizi attribuibili per concorso;

     b) limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi delle borse di studio e dei prestiti d’onore;

     c) indirizzi per la realizzazione dei piani di edilizia universitaria;

     d) indirizzi e criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi;

     e) linee di condotta per l’avvio e la gestione dei servizi di cui all’articolo 23;

     f) indirizzi ed indicazioni per ogni servizio utile all’attuazione di interventi per il diritto allo studio.

 

     Art. 51. (Atti soggetti a controllo)

     1. La Giunta regionale verifica la conformità alle leggi statali e regionali nonché ai propri indirizzi e direttive sui seguenti atti:

     a) (Omissis) [40];

     b) bilancio d’esercizio;

     c) (Omissis) [41];

     d) approvazione dei contratti collettivi decentrati;

     e) regolamenti.

     2. Gli atti di cui al comma 1, a pena di decadenza, sono inviati entro dieci giorni dalla loro approvazione alla Giunta regionale. La Giunta regionale può annullare gli atti, entro quarantacinque giorni dal loro ricevimento; trascorso tale termine gli atti si intendono vistati.

     3. Il termine di cui al comma 2 è sospeso una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all’A.R.S.S.U.. In tal caso, dal momento della ricezione degli atti richiesti, che devono pervenire entro trenta giorni, a pena di decadenza, il termine per l’annullamento riprende a decorrere. 

     4. La Giunta regionale può annullare in qualunque tempo, d’ufficio o su denuncia, atti illegittimi dell’Azienda. A tale fine, Il Presidente della Giunta regionale può richiedere l’invio di atti non soggetti a controllo ai sensi della presente legge.

 

     Art. 52. (Vigilanza della Giunta)

     1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’amministrazione dell’A.R.S.S.U., mediante:

     a) sostituzione, tramite Commissario ad acta, previa diffida all’organo esecutivo a provvedere, entro congruo termine, all’adozione di atti obbligatori per legge o regolamento, quando se ne ritardi o rifiuti l’adempimento;

     b) scioglimento degli organi collegiali dell’Azienda o revoca del Direttore nei casi previsti dalla normativa in materia di Enti regionali, con contestuale nomina di un Commissario straordinario per un periodo non superiore ai sei mesi.

     2. Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, la Regione può disporre ispezioni e formulare richieste al Revisore dei conti [42].

 

     Art. 53. (Accertamenti)

     1. L’A.R.S.S.U. predispone controlli e verifiche sulle condizioni economiche degli studenti e dei loro nuclei familiari, assegnatari dei benefici di cui alla presente legge, accerta presso l’Università la sussistenza dei requisiti di merito ed invia gli elenchi dei beneficiari delle provvidenze economiche all’Amministrazione dell’Università.

 

     Art. 54. (Sanzioni)

     1. Chiunque, al fine di fruire degli interventi previsti dalla presente legge, faccia uso di dichiarazioni non veritiere, proprie o dei propri congiunti, è soggetto alla revoca del beneficio o del servizio, perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per il futuro ed è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella corrispondente al servizio goduto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 della l. 390/1991, salva l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

     2. All’accertamento ed alla contestazione delle sanzioni provvede l’A.R.S.S.U., nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l’applicazione  delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

     3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dall’A.R.S.S.U. e restano acquisiti al relativo bilancio.

 

TITOLO V

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

 

     Art. 55. (Definizione)

     1. La Regione Liguria, attraverso il metodo della programmazione pluriennale, realizzato anche previa consultazione, negli organismi previsti, delle rappresentanze istituzionali e sociali operanti nel sistema dell’istruzione e della formazione, coordina l’attività per il diritto allo studio per assicurare il massimo possibile di omogeneità nella qualità e nella quantità dei servizi resi in ambito regionale.

     2. Nell’ambito dei predetti organismi, la Regione riferisce, altresì, sugli effetti e sui risultati derivanti dall’applicazione della presente legge ai fini della valutazione e della concertazione di possibili interventi ed indicazioni migliorativi.

     3. La Regione, pur mantenendo l’unitarietà generale per garantire i diritti personali in relazione alle finalità della presente legge e operando per dare uniformità alle azioni, adotta una pianificazione differenziata per il raggiungimento degli obiettivi, in relazione al diritto allo studio per il sistema scolastico e formativo e per quello universitario.

 

     Art. 56. (Conferenza regionale per il diritto allo studio) [43]

     (Omissis).

 

     Art. 57. (Piano regionale per il diritto allo studio del sistema scolastico e formativo)

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ogni tre anni, approva il Piano regionale per il diritto allo studio del sistema scolastico e formativo, con lo scopo di indirizzare le azioni della Regione e coordinare gli interventi degli Enti locali e delle Istituzioni scolastiche.

     2. Il Piano regionale tiene conto delle risultanze della Conferenza regionale, provvede a garantire l’assolvimento del diritto all’istruzione e alla formazione per tutti gli studenti.

     3. In particolare, il Piano regionale di cui al comma 1, deve contenere:

     a) l’analisi della situazione regionale sul diritto allo studio del sistema scolastico;

     b) i macro obiettivi che la Regione si pone per il triennio;

     c) le azioni di indirizzo, coordinamento, supporto e sostegno alle Province sulle funzioni di loro competenza;

     d) i criteri per indirizzare gli interventi a sostegno dei Comuni sulle funzioni di loro competenza;

     e) la pianificazione degli interventi per l’edilizia scolastica con particolare riferimento a quella dei piccoli Comuni;

     f) i criteri per riconoscere e sostenere i progetti proposti dalle I.S.A.;

     g) i criteri per riconoscere e sostenere i Centri di formazione integrata e i progetti multisettoriali;

     h) gli indirizzi generali per gli interventi di valenza regionale.

     4. La Giunta regionale, secondo le linee del Piano triennale per il diritto allo studio, predispone annualmente gli atti necessari per raggiungere gli obiettivi del Piano, definendo i relativi interventi.

     5. Alla scadenza del triennio, il Piano regionale è prorogato fino all’approvazione del nuovo atto da parte del Consiglio regionale.

 

     Art. 58. (Piano regionale per il diritto allo studio universitario)

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il Piano triennale per il diritto allo studio universitario, in coerenza con gli obiettivi, gli indirizzi e le priorità della programmazione nazionale per lo sviluppo universitario.

     2. Il Piano contiene:

     a) l’indicazione degli obiettivi generali da perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria, tenendo conto del raccordo con le azioni sul diritto allo studio per il sistema scolastico e formativo e delle azioni messe in atto dalle Province e dagli Enti locali;

     b) le strategie utili al conseguimento degli obiettivi fissati;

     c) la definizione dei criteri per la redazione della Carta dei servizi, in cui sono definiti gli standard qualitativi minimi dei servizi ai quali l’A.R.S.S.U. deve conformarsi;

     d) il piano degli obiettivi per i servizi a cui l’A.R.S.S.U. deve provvedere, ai sensi del titolo IV della presente legge;

     e) il piano degli obiettivi per l’edilizia abitativa universitaria, secondo le disposizioni di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 338 (disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari);

     f) il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di acquisire ed impiegare nel periodo di riferimento.

     3. La Giunta regionale definisce annualmente, in base alle indicazioni del Piano triennale, gli interventi per il diritto allo studio universitario.

     4. La Regione promuove e realizza, anche in collaborazione con l’A.R.S.S.U., con l’Università e le sue sedi decentrate, con le Istituzioni pubbliche interessate, convegni, seminari, ricerche ed indagini demoscopiche riguardanti il diritto allo studio universitario.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 59. (Norme di prima applicazione)

     1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e in attesa dell’approvazione del Piano regionale di cui all’articolo 57, per l’anno 2006 la Giunta regionale predispone gli atti per l’attuazione degli articoli 9 e 10.

     2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale  approva le norme di attuazione dell’articolo 11 e, in particolare, per l’anno 2006:

     a) definisce, quale livello di merito minimo per entrare in graduatoria e concorrere all’erogazione dei contributi per merito scolastico, la media dell’otto; per gli studenti del quinto anno, si considera la media di ammissione all’esame di stato;

     b) definisce in euro quarantamila la situazione reddituale annua massima del nucleo familiare per concorrere all’assegnazione dei contributi per merito scolastico;

     c) definisce l’entità dei contributi differenziata per fascia reddituale familiare annua:

          1. fino a diecimila euro corrisponde un contributo di mille euro;

          2. da diecimilauno a ventimila euro corrisponde un contributo di settecentocinquanta euro;

da ventimilauno a quarantamila euro corrisponde un contributo di cinquecento euro.

     3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale  approva le norme di attuazione dell’articolo 12 e, in particolare, per l’anno 2006:

     a) definisce in euro diecimila la situazione reddituale annua massima del nucleo familiare, quale soglia di bisogno che assegna la priorità assoluta nelle graduatorie;

     b) definisce in euro quarantamila la situazione reddituale annua massima del nucleo familiare, al di sopra della quale non si può richiedere la borsa di studio;

     c) definisce l’importo massimo della borsa di studio, differenziato per i diversi ordini di scuola:

          1. mille euro per le istituzioni scolastiche o formative del secondo ciclo della scuola superiore;

          2. ottocento euro per la scuola secondaria di primo grado;

          3. seicento euro per la scuola primaria;

     d) ripartisce, per l’anno 2006, le risorse riferite alle graduatorie di cui all’articolo 12, comma 1, nelle seguenti misure:

          1. trenta per cento per le spese di cui alla lettera a);

          2. trentacinque per cento per le spese di cui alla lettera b);

          3. trentacinque per cento per le spese di cui alla lettera c).

     4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva le norme di attuazione dell’articolo 13.

     5. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 109/1998 e successive modifiche e integrazioni, ai fini della riduzione del reddito familiare prevista dagli articoli 11, comma 3, 12, comma 4 e 13, comma 3, la Giunta regionale, per l’anno 2006, stabilisce i seguenti parametri:

          1. per i nuclei familiari in cui siano presenti due o più minori, si applica un abbattimento sul reddito ISEE di euro duemilacinquecento per ogni minore a carico oltre il primo;

          2. per i nuclei familiari in cui siano presenti uno o più portatori di handicap, si applica un abbattimento sul reddito ISEE di euro duemilacinquecento per ogni portatore di handicap.

     6. In attesa dell’approvazione del Piano triennale per il Diritto allo Studio Universitario di cui all’articolo 58, la Giunta regionale approva il Piano annuale degli interventi per il 2006.

     7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva:

     a) i criteri e le procedure per il riconoscimento dei Centri di formazione integrata di cui all’articolo 14;

     b) i criteri organizzativi e strutturali per il riconoscimento dei Collegi universitari di cui all’articolo 31.

     8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale attiva le procedure per:

     a) indire la prima Conferenza regionale per il diritto allo studio di cui all’articolo 56;

     b) approvare i Piani triennali per il diritto allo studio di cui agli articoli 57 e 58.

     9. Le nuove disposizioni in materia di attribuzione dei benefici per il diritto allo studio universitario troveranno applicazione a partire dall’anno accademico 2006/2007. Per l’anno accademico 2005/2006 restano in vigore le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 7 agosto 2002 n. 45 (programma regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario anni 2002/2003/2004 di cui all’articolo 21 della legge regionale 3 febbraio 1994 n. 6 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”).

     10. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone ogni altra norma di attuazione.

 

     Art. 60. (Disposizioni transitorie per l’A.R.S.S.U.)

     1. L’A.R.S.S.U. subentra nella titolarità dei beni mobili e immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi, già facenti capo all’E.R.S.U.

     2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, per quanto di competenza, nomina gli organi dell’A.R.S.S.U..

     3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la dotazione organica. Il personale dipendente dell’E.R.S.U. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, è assegnato all’A.R.S.S.U., secondo la dotazione organica in essere e senza soluzione di continuità.

     4. A partire dall’esercizio finanziario 2007, l’A.R.S.S.U. adotta il regime di contabilità economico patrimoniale.

 

     Art. 61. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

     Art. 62. (Abrogazione di norme)

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

     a) legge regionale 20 maggio 1980, n. 23 (norme in materia di assistenza scolastica e promozione del diritto allo studio);

     b) legge regionale 3 febbraio 1994, n. 6 (norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario);

     c) legge regionale 20 marzo 2002, n. 14 (interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie) [44].

     2. Le procedure di spesa disposte sulla base delle leggi di cui al comma 1 si concludono ai sensi della normativa vigente al momento dell’impegno.

 

     Art. 63. (Norme di informazione)

     1. La Regione cura la diffusione della presente legge, promuovendo in particolare un’ampia conoscenza della stessa da parte degli Enti locali, delle I.S.A., dell’Università e la diffusione, per gli specifici collegamenti, anche agli organismi del sistema integrato sociosanitario.

 

     Art. 64. (Dichiarazione d’urgenza)

      (Omissis)

 


[1] Lettera aggiunta dall'art. 10 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 28.

[2] Comma inserito dall'art. 23 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10.

[3] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22.

[4] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22.

[5] Comma abrogato dall'art. 120 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

[6] Comma così sostituito dall'art. 94 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

[7] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 28.

[8] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[9] Alinea così modificato dall'art. 23 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10.

[10] Comma inserito dall'art. 23 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10.

[11] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 95 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

[13] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 26.

[14] Articolo inserito dall'art. 96 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

[15] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22.

[16] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22.

[17] Lettera così sostituita dall'art. 97 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

[18] Lettera abrogata dall'art. 98 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

[19] Lettera abrogata dall'art. 98 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

[20] Lettera abrogata dall'art. 98 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

[21] Lettera abrogata dall'art. 98 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

[22] Lettera abrogata dall'art. 98 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

[23] Lettera così modificata dall'art. 98 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

[24] Lettera abrogata dall'art. 98 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

[25] Comma abrogato dall'art. 98 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

[26] Lettera così modificata dall'art. 98 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

[27] Lettera così modificata dall'art. 98 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

[28] Lettera così sostituita dall'art. 98 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

[29] Lettera così sostituita dall'art. 98 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

[30] Lettera aggiunta dall'art. 9 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 26, già soppressa dall'art. 23 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10, a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di amministrazione dell’Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (ARSSU) e abrogata dall'art. 98 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

[31] Lettera aggiunta dall'art. 9 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 26, già soppressa dall'art. 23 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10, a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di amministrazione dell’Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (ARSSU) e abrogata dall'art. 98 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

[32] Comma già modificato dall'art. 9 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 26 e così ulteriormente modificato dall'art. 98 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

[33] Comma così modificato dall'art. 99 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

[34] Comma inserito dall'art. 99 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

[35] Articolo così sostituito dall'art. 100 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

[36] Comma così modificato dall'art. 101 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

[37] Comma così modificato dall'art. 102 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

[38] Comma così sostituito dall'art. 103 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

[39] Comma abrogato dall'art. 103 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

[40] Lettera abrogata dall'art. 104 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

[41] Lettera abrogata dall'art. 104 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

[42] Comma così modificato dall'art. 105 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

[43] Articolo abrogato dall'art. 120 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

[44] Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 26.