§ 57.8.12 – L. 30 ottobre 1986, n. 738.
Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.8 riconoscimento dei titoli di studio
Data:30/10/1986
Numero:738


Sommario
Art. 1.      1. Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, è riconosciuto altresì nella Repubblica [...]
Art. 2. 
Art. 3.      1. In prima applicazione della presente legge, il collegio del Mondo Unito di Duino-Aurisina, di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo [...]
Art. 4.      1. Alle istituzioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni contenute nella legge 30 ottobre 1940, n. 1636, e nella legge 19 gennaio 1942, n. 86


§ 57.8.12 – L. 30 ottobre 1986, n. 738.

Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale.

(G.U. 6 novembre 1986, n. 258).

 

     Art. 1.

     1. Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, è riconosciuto altresì nella Repubblica italiana quale diploma di istruzione secondaria di secondo grado avente valore legale ove ricorrano le condizioni previste dalla presente legge.

     2. Ai fini dell'iscrizione alle università ed agli istituti di istruzione superiore, il diploma di baccellierato internazionale è equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Quando tra gli esami superati per il suo conseguimento non sia compreso quello di lingua italiana, l'immatricolazione è subordinata al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità saranno stabilite caso per caso dalle competenti autorità accademiche.

 

          Art. 2. [1]

     1. Il diploma di baccellierato internazionale, per avere il riconoscimento previsto dal precedente art. 1, deve essere conseguito presso i collegi del Mondo Unito o presso altre istituzioni scolastiche italiane e straniere, la cui idoneità sarà accertata con la iscrizione nell'elenco di cui al successivo comma 2.

     2. Il Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri precedentemente fissati su parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cura la formazione di un elenco, da aggiornare ogni tre anni, nel quale sono iscritti quei collegi del Mondo Unito e quelle istituzioni scolastiche italiane e straniere che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra e che dimostrino, attraverso la documentazione relativa ai piani di studio, alle strutture utilizzate ed ai requisiti professionali del personale direttivo e docente impiegato, di essere idonei a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.

     3. L'elenco, oltre ad indicare la denominazione ufficiale e la sede del collegio o dell'istituzione, preciserà le affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano.

     4. L'iscrizione è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, il quale acquisirà, per la determinazione delle affinità, il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

     5. L'iscrizione nell'elenco può essere sospesa o revocata, con decreto motivato del Ministro della pubblica istruzione, quando sia stata accertata la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di idoneità, o quando risultino violazioni delle disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti, o quando sussistano gravi ragioni di ordine morale o didattico.

 

          Art. 3.

     1. In prima applicazione della presente legge, il collegio del Mondo Unito di Duino-Aurisina, di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, è iscritto nell'elenco di cui al precedente art. 2 senza l'osservanza della procedura relativa ai preliminari accertamenti previsti dallo stesso articolo.

     2. Al predetto collegio si applica quanto disposto dal precedente art. 2 in materia di sospensione o di revoca dell'iscrizione.

 

          Art. 4.

     1. Alle istituzioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni contenute nella legge 30 ottobre 1940, n. 1636, e nella legge 19 gennaio 1942, n. 86.

     2. E' abrogato l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.


[1] Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1 della L. 17 febbraio 1992, n. 202.