§ 57.1.48 - D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320.
Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:05/08/1999
Numero:320


Sommario
Art. 1.  Beneficiari
Art. 2.  Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente
Art. 3.  Ripartizione dei fondi tra le regioni
Art. 4.  Disposizione finanziaria


§ 57.1.48 - D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320.

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo

(G.U. 16 settembre 1999, n. 218)

 

     Art. 1. Beneficiari

     1. Possono accedere al beneficio della fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo gli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e che appartengano a nuclei familiari il cui reddito annuo, determinato a norma dell'articolo 2, sia equivalente o inferiore a trenta milioni di lire.

     2. Gli studenti della scuola secondaria superiore possono accedere al beneficio della fornitura anche in comodato dei libri di testo alle condizioni di cui al comma 1.

     3. Il beneficio è richiesto da chi esercita la potestà genitoriale.

     4. Le scuole comunicano al comune le richieste degli studenti in possesso dei requisiti ai fini dell'attivazione dei benefici di cui al presente decreto. Ai fini dell'erogazione del beneficio il comune può avvalersi della collaborazione delle scuole. [1]

     5. Per la fornitura di libri agli alunni delle scuole elementari seguita ad applicarsi l'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

 

          Art. 2. Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente

     1. La valutazione della situazione economica equivalente del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

     2. La situazione economica equivalente del nucleo familiare si ottiene sommando:

     a) tutti i redditi netti dei diversi componenti il nucleo familiare quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;

     b) il reddito delle attività finanziarie.

     3. Dalla cifra risultante a norma del comma 2 si detraggono:

     a) L. 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione e non possegga altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza; tale importo è elevato a L. 3.500.000 qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale in altri comuni; non può essere detratta alcuna cifra nel caso in cui il canone di locazione è corrisposto a società le cui quote sono intestate in tutto o in parte a membri del nucleo familiare;

     b) L. 1.000.000 per il secondo figlio, L. 1.500.000 per il terzo figlio e L. 2.000.000 per ciascuno dei figli successivi al terzo, ove i figli siano a carico del richiedente;

     c) L. 2.000.000 per ciascun ulteriore componente del nucleo familiare esclusi il coniuge ed i figli che sia a carico del richiedente; detta cifra è aumentata a L. 3.000.000 nel caso si tratti di invalido totale;

     d) L. 2.000.000, aggiuntivi alla cifra di cui alla lettera b) per ciascun figlio riconosciuto con handicap grave a norma dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità superiore al 66%. La stessa cifra si aggiunge nel caso uno dei genitori dell'alunno versi nella stessa situazione di handicap o di invalidità che determini impossibilità di produrre reddito. [2]

     4. Il richiedente attesta la situazione economica equivalente del nucleo familiare con dichiarazione sostitutiva a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa su modello conforme all'allegato B.

     5. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite. Sono fatte salve tutte le ulteriori modalità e prescrizioni dettate dalle leggi regionali a norma dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

 

          Art. 3. Ripartizione dei fondi tra le regioni

     1. Le somme oggetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono ripartite tra le regioni in ragione della percentuale di famiglie con reddito netto fino a 30 milioni rilevata dall'Istat sulla base dell'analisi dei consumi, secondo quanto indicato alle allegate tabelle A (1) e A (2). [3]

     1 bis. Ai fini della ripartizione di cui al comma 1, le somme indicate nelle predette tabelle si intendono modificate in relazione agli ultimi dati disponibili rilevati dall'ISTAT ed in proporzione alle disponibilità annuali iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno. I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del dirigente preposto al competente Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. [4]

     2. Le somme di cui al comma 1 sono erogate alle regioni all'atto della trasmissione dei piani di riparto ai comuni e al Ministero dell'interno da effettuarsi entro il 15 luglio. [5]

     3. Singole regioni, allo scopo di rendere quanto più possibile rapido ed efficace nei confronti delle famiglie le procedure attuative del presente decreto, possono richiedere all'amministrazione dell'interno di rimettere direttamente ai comuni le quote loro assegnate dal piano regionale di riparto. [6]

     4. Ove le regioni non provvedano a trasmettere i piani di riparto, a norma del comma 2, entro il 15 luglio, le somme ripartite a norma del comma 1 sono assegnate ed erogate ai comuni dal Ministero dell'interno sulla base degli indici di degrado e della popolazione residente in età scolare considerati a livello regionale secondo gli ultimi dati disponibili. [7]

     5. Ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le somme di cui al comma 2 del presente decreto sono comunque aggiuntive rispetto a quelle già destinate dalle regioni alla fornitura, anche in comodato, di libri di testo sulla base di legge nazionale o regionale.

     6. Alla fornitura dei libri acquistati con i fondi a carico dei Ministero della pubblica istruzione si applica lo sconto determinato ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 719.

 

          Art. 4. Disposizione finanziaria

     1. All'onere derivante dal presente decreto, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base 3.1.2.4 - capitolo 1574 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1999.

 

 

     Tabella A(1) [8]

     PIANO DI RIPARTO DEI FONDI DESTINATI ALLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI CHE ADEMPIONO ALL'OBBLIGO SCOLASTICO

     77.468.250 euro (già 150 miliardi di lire)

 

Regioni e Province autonome

Famiglie con reddito fino a euro 15,493,71 (già 30 milioni di lire) (val. %)

Alunni

Alunni meno abbienti

Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome

 

[a]

[b]

[c]

[d]

Piemonte

13,3

140.196

18.646

3.123.275

Valle d'Aosta

15,9

4.040

642

107.597

Lombardia

8,2

303.582

24.894

4.169.776

Bolzano

10,9

18.637

2.031

340.271

Trento

10,9

17.064

1.860

311.552

Veneto

9,1

159.523

14.517

2.431.575

Friuli-Venezia Giulia

16,1

35.777

5.760

964.834

Liguria

15,7

46.353

7.277

1.218.991

Emilia-Romagna

10,6

120.117

12.732

2.132.717

Toscana

11,1

118.923

13.200

2.211.117

Marche

14,1

56.812

8.010

1.341.782

Umbria

11,9

31.577

3.758

629.420

Lazio

15,7

215.788

33.879

5.674.791

Abruzzo

20,4

58.244

11.882

1.990.235

Molise

30,7

15.318

4.703

787.705

Campania

27,2

331.866

90.268

15.120.096

Puglia

24,3

211.628

51.426

8.613.949

Basilicata

30,2

32.239

9.736

1.630.840

Calabria

35,2

113.109

39.814

6.669.031

Sicilia

31,3

273.673

85.660

14.348.259

Sardegna

24,8

87.876

21.793

3.650.437

Totale

-

2.392.342

462.488

77.468.250

 

[a] Distribuzione percentuale delle famiglie che, nell'ambito della Regione di residenza, non superano 15.493,71 euro di reddito netto (già 30 milioni di lire) - ultimo dato ISTAT

[b] Numero alunni.

[c] Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore a 15.493,71 euro (già 30 milioni di lire); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della Regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito precitato.

[d] Somme attribuite alle Regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti.

 

     Tabella A(2) [9]

     PIANO DI RIPARTO DEI FONDI DESTINATI ALLA FORNITURA, ANCHE IN COMODATO, DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

     25.822.750 euro (già 50 miliardi di lire)

 

Regioni e Province autonome

Famiglie con reddito fino a euro 15,493,71 (già 30 milioni di lire) (val. %)

Alunni

Alunni meno abbienti

Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome

 

[a]

[b]

[c]

[d]

Piemonte

13,3

116.703

15.521

1.071.220

Valle d'Aosta

15,9

2.890

460

31.713

Lombardia

8,2

246.232

20.191

1.393.489

Bolzano

10,9

11.500

1.254

86.511

Trento

10,9

12.341

1.345

92.837

Veneto

9,1

138.055

12.563

867.039

Friuli-Venezia Giulia

16,1

32.269

5.195

358.556

Liguria

15,7

41.055

6.446

444.847

Emilia-Romagna

10,6

110.416

11.704

807.761

Toscana

11,1

109.634

12.169

839.873

Marche

14,1

54.453

7.678

529.890

Umbria

11,9

31.029

3.692

254.836

Lazio

15,7

191.158

30.012

2.071.273

Abruzzo

20,4

53.574

10.929

754.275

Molise

30,7

15.075

4.628

319.404

Campania

27,2

247.312

67.269

4.642.580

Puglia

24,3

172.728

41.973

2.896.771

Basilicata

30,2

30.154

9.107

628.488

Calabria

35,2

95.904

33.758

2.329.832

Sicilia

31,3

189.831

52.417

4.100.687

Sardegna

24,8

76.004

18.849

1.300.868

Totale

-

1.978.317

374.160

25.822.750

 

[a] Distribuzione percentuale delle famiglie che, nell'ambito della Regione di residenza, non superano 15.493,71 euro di reddito netto (già 30 milioni di lire) - ultimo dato ISTAT.

[b] Numero alunni.

[c] Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore a 15.493,71 euro (già 30 milioni di lire); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della Regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito precitato.

[d] Somme attribuite alle Regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti.

 

 

     Allegato B

     FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DELLA LEGGE N. 15/68 PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE UTILE PER OTTENERE LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

 

Generalità del richiedente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME

 

 

COGNOME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODICE FISCALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residenza anagrafica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIA/PIAZZA

 

 

 

 

 

 

 

N. CIVICO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalità dello studente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME

 

 

COGNOME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE FREQUENTATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Situazione economica del nucleo familiare

 

A - SITUAZIONE ECONOMICA

 

La situazione economica si ottiene sommando:

 

a) tutti i redditi netti dei diversi componenti il nucleo familiare quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali:

£

b) il reddito delle attività finanziarie.

 

B - DETRAZIONI (Importi che possono essere detratti dalla somma del punto A)

2.500.000 - Nucleo familiare residente in abitazione in locazione e non possessore di altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza.

£

(Non può essere detratta alcuna cifra nel caso in cui il canone di locazione è corrisposto a società le cui quote sono intestate, in tutto o in parte, a membri del nucleo familiare).

 

3.500.000 - Nucleo familiare residente in abitazione in locazione e non possessore di altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale in altri comuni.

£

(Non può essere detratta alcuna cifra nel caso in cui il canone di locazione è corrisposto a società le cui quote sono intestate, in tutto o in parte, a membri del nucleo familiare).

 

1.000.000 - Per il secondo figlio

£

1.500.000 - Per il terzo figlio

£

2.000.000 - Per ciascun figlio successivo al terzo

£

2.000.000 - Per ciascun componente del nucleo (esclusi i figli) a carico del richiedente

 

3.000.000 - Nel caso si tratti di invalido totale.

£

2.000.000 - Per ciascun figlio riconosciuto con handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5/2/1992, n. 104) o con invalidità superiore al 66%.

£

2.000.000 - Nel caso in cui ad uno dei genitori sia stata riconosciuta una situazione di handicap o invalidità tale da determinare una impossibilità di produzione di reddito.

£

TOTALE PUNTO B

£

C - SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

£

(Sottrarre dall'importo del punto A il totale del punto B)

 

 

     Il richiedente dichiara di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite.

     Data

     Firma del richiedente


[1] Comma modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226, modifiche annullate dalla Corte Costituzionale con sentenza 21 dicembre 2001, n. 419.

[2] Comma modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226, modifiche annullate dalla Corte Costituzionale con sentenza 21 dicembre 2001, n. 419.

[3] Comma annullato dalla Corte costituzionale con sentenza 21 dicembre 2001, n. 419.

[4] Comma inserito dall'art. 1 del D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226, modifiche annullate dalla Corte Costituzionale con sentenza 21 dicembre 2001, n. 419, e così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 aprile 2006, n. 211.

[5] Comma modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226, modifiche annullate dalla Corte Costituzionale con sentenza 21 dicembre 2001, n. 419.

[6] Comma modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226, modifiche annullate dalla Corte Costituzionale con sentenza 21 dicembre 2001, n. 419.

[7] Comma modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226, modifiche annullate dalla Corte Costituzionale con sentenza 21 dicembre 2001, n. 419.

[8] Tabella annullata dalla Corte costituzionale con sentenza 21 dicembre 2001, n. 419 e così sostituita dall'art. 2 del D.P.C.M. 6 aprile 2006, n. 211.

[9] Tabella annullata dalla Corte costituzionale con sentenza 21 dicembre 2001, n. 419 e così sostituita dall'art. 2 del D.P.C.M. 6 aprile 2006, n. 211.