§ 2.1.154 - L.R. 20 dicembre 2018, n. 28.
Diffusione delle tecniche in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:20/12/2018
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Diffusione di tecniche salvavita)
Art. 2.  (Destinatari)
Art. 3.  (Campagne informative ed educative)
Art. 4.  (Premialità)
Art. 5.  (Iniziative di formazione)
Art. 6.  (Forme di collaborazione)
Art. 7.  (Modifica alla legge regionale 2 settembre 1976, n. 26 (Assistenza alla famiglia, alla maternità, all’infanzia, all’età evolutiva))
Art. 8.  (Ulteriore requisito per l’accreditamento delle strutture sociali e sociosanitarie)
Art. 9.  (Modifica alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari))
Art. 10.  (Modifica alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e promozione))
Art. 11.  (Clausola valutativa)
Art. 12.  (Norma finale)
Art. 13.  (Norma finanziaria)


§ 2.1.154 - L.R. 20 dicembre 2018, n. 28.

Diffusione delle tecniche in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare

(B.U. 21 dicembre 2018, n. 19)

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Diffusione di tecniche salvavita)

1. La Regione Liguria favorisce la diffusione della conoscenza delle procedure idonee per effettuare la disostruzione delle vie aeree soprattutto in età pediatrica, delle tecniche salvavita di rianimazione cardiopolmonare al fine di prevenire la morte per soffocamento accidentale sia di soggetti in età pediatrica che di adulti. A tal fine promuove azioni di sensibilizzazione attraverso campagne informative ed educative, nonché percorsi formativi rivolti a coloro che abbiano in custodia i minori o che operino in ambiti frequentati da minori.

2. La Regione valorizza l’attività dei soggetti del Terzo Settore che operano in ambito sociosanitario per la sensibilizzazione e la promozione della cultura delle tecniche salvavita e di disostruzione delle vie aeree.

 

     Art. 2. (Destinatari)

1. Le norme contenute nella presente legge sono rivolte alle famiglie dei minori, al personale scolastico docente e non docente e ai collaboratori che operano:

a) nei servizi educativi per l’infanzia;

b) negli asili nido pubblici e privati;

c) nelle scuole per l’infanzia;

d) nelle scuole dell’obbligo;

e) nelle scuole secondarie di secondo grado.

2. Nelle scuole secondarie di secondo grado possono essere attivati dalla Regione, d’intesa con le istituzioni scolastiche, corsi sulle tecniche di disostruzione delle vie aeree e di rianimazione cardiopolmonare di base rivolte agli studenti frequentanti l’ultimo anno.

3. Le iniziative di cui alla presente legge possono, inoltre, essere estese a:

a) operatori del Terzo Settore di cui alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni che operino in collaborazione con le istituzioni scolastiche;

b) operatori in campo sociosanitario;

c) operatori e soggetti coinvolti nelle attività delle associazioni sportive dilettantistiche.

 

     Art. 3. (Campagne informative ed educative)

1. La Regione promuove campagne informative ed educative per favorire e diffondere la cultura della rianimazione cardiopolmonare, della disostruzione delle vie aeree e degli elementi di primo soccorso.

2. La Regione, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le associazioni dei medici pediatri, le associazioni di volontariato, i soggetti pubblici o privati che si occupano di infanzia e i rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche, organizza incontri, convegni e manifestazioni o collabora alla realizzazione di campagne di sensibilizzazione organizzate da soggetti esterni, diffondendo informazioni utili per la prevenzione di cui al comma 1.

3. Al fine di raggiungere la massima diffusione delle tecniche salvavita, la Regione promuove campagne di informazione e di educazione, anche avvalendosi delle strutture regionali, dell’ufficio stampa, del sito internet istituzionale, nonché collabora per la realizzazione degli interventi formativi da parte dei soggetti di cui al comma 2, previa stipula di protocolli di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

 

     Art. 4. (Premialità)

1. La Regione prevede una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell’erogazione di contributi a favore degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e delle scuole dell’obbligo che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche salvavita, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico e la rianimazione cardiopolmonare tenuti dai centri di formazione che risultano accreditati dalla Regione Liguria.

 

     Art. 5. (Iniziative di formazione)

1. La Regione promuove iniziative di formazione in materia di tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree principalmente in ambito pediatrico e di rianimazione cardiopolmonare, di uso di defibrillatori e degli elementi di primo soccorso.

2. I corsi formativi per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero sono svolti da tutti i soggetti qualificati e dai centri di formazione accreditati dalla Regione Liguria.

3. I corsi sono realizzati secondo le disposizioni statali vigenti e le linee guida internazionali scientificamente riconosciute.

 

     Art. 6. (Forme di collaborazione)

1. Al fine della realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, la Regione promuove forme di collaborazione e favorisce la stipula di intese con le istituzioni scolastiche, le associazioni dei medici pediatri, le associazioni di volontariato e i soggetti pubblici o privati di cui all’articolo 2.

2. Per la realizzazione dei corsi formativi di cui all’articolo 4, la Regione promuove la stipula di convenzioni e intese con i soggetti e i centri di formazione accreditati.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL’ORDINAMENTO REGIONALE

 

     Art. 7. (Modifica alla legge regionale 2 settembre 1976, n. 26 (Assistenza alla famiglia, alla maternità, all’infanzia, all’età evolutiva))

1. Dopo l’ultimo capoverso del primo comma dell’articolo 8 della l.r. 26/1976 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“– conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico, di rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali.”.

 

     Art. 8. (Ulteriore requisito per l’accreditamento delle strutture sociali e sociosanitarie)

1. Ai fini dell’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8, comma 3, della legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private) e successive modificazioni e integrazioni si tiene conto tra gli ulteriori requisiti da prevedere nei successivi aggiornamenti delle procedure di accreditamento, della qualificazione del personale, con particolare riferimento alla conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in età adulta e pediatrica, di rianimazione cardiopolmonare, dell’uso del defibrillatore e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali.

 

     Art. 9. (Modifica alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari))

1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

“l bis) promozione di iniziative volte a diffondere la conoscenza da parte degli utenti e degli operatori del sistema regionale integrato degli interventi sociali e sociosanitari delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico e rianimazione cardiopolmonare, dell’uso del defibrillatore semiautomatico e degli elementi di primo soccorso.”.

 

     Art. 10. (Modifica alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e promozione))

1. Dopo la lettera j) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

“j bis) la diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico e rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso.”.

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“5 bis. La Regione promuove la conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico e rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali, a favore del personale docente e non docente, delle famiglie e degli studenti.”.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 11. (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa valuta l’attuazione della presente legge e i risultati conseguiti nella realizzazione delle finalità descritte all’articolo 1. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal secondo anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale Assemblea Legislativa una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi, contenente in particolare:

a) i dati relativi alla quantità di corsi realizzati ai sensi dell’articolo 5 e alla partecipazione ai medesimi;

b) il grado di diffusione delle iniziative informative ed educative di cui all’articolo 3 svolte sul territorio e il livello di partecipazione raggiunto;

c) il ruolo svolto dai soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi ai sensi dell’articolo 6;

d) le modalità di utilizzo dei contributi e delle premialità erogate in attuazione dell’articolo 4;

e) eventuali criticità riscontrate e soluzioni adottate.

 

     Art. 12. (Norma finale)

1. Le modalità di attuazione della presente legge sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge stessa.

 

     Art. 13. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 40.000,00 per l’anno 2019, si provvede con le risorse allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” del bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2019-2021.

2. Agli oneri derivanti per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio nei limiti delle disponibilità di risorse della Missione e del Programma individuate al comma 1.