§ 3.8.11 - L.R. 24 marzo 1999, n. 9.
Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal Decreto Legislativo 31 marzo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 industria
Data:24/03/1999
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della legge).
Art. 2.  (Raccordo e cooperazione funzionale con gli Enti locali e le categorie produttive).
Art. 3.  (Disciplina degli interventi di sostegno alle imprese).
Art. 4.  (Programmazione negoziata).
Art. 5.  (Funzioni regionali).
Art. 6.  (Funzioni delegate).
Art. 7.  (Garanzia per le imprese artigiane).
Art. 8.  (Funzioni della Regione).
Art. 9.  (Funzioni degli enti locali e delle autonomie funzionali).
Art. 10.  (Aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate).
Art. 11.  (Fondo unico regionale per l'industria).
Art. 12.  (Sistemi produttivi locali).
Art. 13.  (Funzioni regionali).
Art. 14.  (Funzioni regionali).
Art. 15. 
Art. 16.  (Procedure semplificate per le attività produttive).
Art. 17.  (Procedimento mediante autocertificazione e silenzio assenso).
Art. 18.  (Procedimento mediante conferenza di servizi).
Art. 19.  (Pronuncia sulla conformità).
Art. 20.  (Funzioni regionali).
Art. 21.  (Funzioni della Regione).
Art. 22.  (Funzioni della Regione).
Art. 23.  (Funzioni in materia di turismo e industria alberghiera).
Art. 24.  (Ruolo della Regione).
Art. 25.  (Funzioni della Regione in materia di istruzione scolastica).
Art. 26.  (Funzioni delle Province e dei Comuni).
Art. 27.  (Funzioni della Regione in materia di formazione professionale).
Art. 28.  (Accreditamento delle strutture formative).
Art. 29.  (Norma finanziaria).
Art. 30.  (Integrazioni alla l.r. 52/1993).
Art. 31.  (Riordino e semplificazione delle normative di settore).
Art. 32.  (Esercizio delle funzioni regionali).
Art. 33.  (Potere sostitutivo).
Art. 34.  (Attribuzione delle risorse finanziarie, strumentali e umane agli enti locali).
Art. 35.  (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali).
Art. 36.  (Decorrenza delle funzioni degli enti locali).
Art. 37.  (Abrogazione di norme).


§ 3.8.11 - L.R. 24 marzo 1999, n. 9.

Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale".

(B.U. 14 aprile 1999, n. 6).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto della legge).

     1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), definisce, previa individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, la disciplina generale e l'attribuzione agli enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, delle funzioni e dei compiti conferiti alla Regione, nel settore dello sviluppo economico e delle attività produttive e nelle materie "Istruzione scolastica" e "Formazione professionale", dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59).

     2. Il settore sviluppo economico e attività produttive comprende, in particolare, oltre alla materia "agricoltura e foreste", già disciplinata con legge regionale 3 aprile 1998 n. 16 (attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143, in materia di funzioni conferite alla Regione in agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione), le materie "artigianato", "industria", "miniere e risorse geotermiche", "ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", "fiere e mercati e commercio", "turismo ed industria alberghiera".

 

     Art. 2. (Raccordo e cooperazione funzionale con gli Enti locali e le categorie produttive).

     1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni ad essa conferite, opera in raccordo e collaborazione con gli Enti locali, le autonomie funzionali nonché con le forze economiche e sociali e gli altri soggetti che concorrono allo sviluppo del sistema economico produttivo ligure, promuovendo forme di cooperazione funzionale con tali soggetti.

     2. La Regione, nell'ambito del progetto "Liguria in rete", coordina e promuove lo sviluppo dei sistemi informativi integrati sul territorio e la realizzazione di sportelli polifunzionali.

 

     Art. 3. (Disciplina degli interventi di sostegno alle imprese).

     1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 (interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997 n. 59), la Regione disciplina, in attuazione dei principi contenuti nel decreto stesso, i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive.

 

     Art. 4. (Programmazione negoziata).

     1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo economico e occupazionale e di valorizzazione delle risorse locali, promuove l'applicazione degli strumenti della programmazione negoziata d'intesa con gli enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) attraverso atti di concertazione con le organizzazioni economiche e sociali.

     2. La Regione inserisce gli atti di programmazione negoziata da essa sottoscritti tra le azioni e le iniziative attuative dei piani e dei programmi regionali, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in coerenza con la programmazione e la pianificazione comunale e provinciale, nonché con la normativa della valutazione di impatto ambientale.

     3. La Regione raccorda la programmazione dell'intervento dei fondi strutturali comunitari con gli strumenti della programmazione negoziata.

 

TITOLO II

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

CAPO I

ARTIGIANATO

 

     Art. 5. (Funzioni regionali). [1]

 

     Art. 6. (Funzioni delegate). [2]

 

     Art. 7. (Garanzia per le imprese artigiane). [3]

 

CAPO II

INDUSTRIA

 

     Art. 8. (Funzioni della Regione).

     1. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti la materia dell'industria, ad essa conferite ai sensi degli articoli 19, 23, 26, 48, 49 del d.lgs. 112/1998.

     2. In particolare, sono di competenza della Regione le funzioni concernenti:

     a) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese e per la creazione di nuove imprese;

     b) il concorso all'elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali in materia di industria;

     c) la proposta di adozione di criteri per l'attuazione delle misure di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415 (modifiche della legge 10 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

     d) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse;

     e) l'attuazione di programmi comunitari;

     f) la gestione del fondo unico regionale per l'industria di cui all'articolo 11;

     g) il coordinamento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, in attuazione dell'articolo 23 del d.lgs. 112/1998;

     h) la concessione di contributi per programmi di ricerca e di trasferimento tecnologico.

     3. La Regione, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, può attivare collaborazioni funzionali con gli enti locali, con le CCIAA e con società partecipate dalla Regione. Le modalità e le condizioni delle collaborazioni sono indicate nell'ambito di convenzioni che precisano, altresì, gli obiettivi, i soggetti coinvolti, gli oneri a carico di ciascun soggetto e la durata.

     4. Le collaborazioni funzionali con le CCIAA possono avere ad oggetto, in particolare, la gestione di osservatori settoriali dell'andamento economico del sistema delle imprese e del tessuto produttivo ligure.

     5. La Giunta regionale definisce le modalità di subentro della Regione alle Amministrazioni statali nelle convenzioni di cui all'articolo 19, comma 12, del d.lgs. 112/1998, ne individua i necessari adeguamenti e definisce le loro modalità di stipulazione.

 

     Art. 9. (Funzioni degli enti locali e delle autonomie funzionali).

     1. Sono di competenza delle Province le funzioni amministrative previste all'articolo 19, comma 9, del d.lgs. 112/1998.

     2. Sono di competenza dei Comuni le funzioni amministrative previste all'articolo 23, comma 1, del d.lgs. 112/1998, di cui al capo V.

     3. Sono di competenza delle CCIAA le funzioni amministrative previste all'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 112/1998.

     4. I Comuni individuano le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate di cui all'articolo 26, comma 1, del d.lgs. 112/1998, che possono beneficiare degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 10, comma 4. Qualora l'individuazione comporti variante allo strumento urbanistico comunale, il Sindaco convoca una conferenza di servizi per l'approvazione, con le procedure di cui all'articolo 18, della variante stessa.

     5. Le funzioni in merito alla autorizzazione ambientale unica, disciplinata secondo le linee della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, sono attribuite ai Comuni con le modalità e le eccezioni previste nella legge regionale di attuazione del d.lgs. 112/1998 nel settore ambiente.

 

     Art. 10. (Aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate).

     1. La Regione promuove la realizzazione di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate, al fine di favorire l'insediamento di attività produttive in condizioni di compatibilità ambientale.

     2. Si definiscono ecologicamente attrezzate le aree che presentino un sistema coordinato di collegamenti a reti ed infrastrutture atte a garantire la prevenzione integrata dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del terreno e che siano dotate della strumentazione o degli spazi per il collegamento alle reti di monitoraggio e controllo delle emissioni nell'ambiente e dei fenomeni atmosferici.

     3. La Regione, ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, definisce:

     a) i parametri di riferimento e gli standard che qualificano le aree in relazione alla dotazione di infrastrutture e di sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente;

     b) le forme di gestione delle infrastrutture e dei servizi da realizzarsi in tali aree;

     c) le modalità di acquisizione degli immobili compresi nelle aree industriali.

     4. La Regione, sulla base delle indicazioni fornite dai Comuni ai sensi dell'articolo 9, comma 4, sentite le Province interessate, approva un piano di interventi da realizzarsi nell'ambito delle aree stesse e le relative modalità attuative, tenuto conto delle risorse attivabili sulla base della normativa e della programmazione vigenti.

     5. La Regione, per la predisposizione e la gestione del piano di cui al comma 4, si avvale della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.A., anche al fine di garantire il necessario coordinamento con le analoghe iniziative di altri soggetti.

 

     Art. 11. (Fondo unico regionale per l'industria).

     1. I fondi statali relativi all'industria confluiscono in un unico fondo regionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 112/1998.

     2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sulla base della assegnazione dei fondi da parte dello Stato, definisce il riparto tra le diverse tipologie di intervento delle risorse finanziarie del fondo regionale di cui al comma 1.

 

     Art. 12. (Sistemi produttivi locali).

     1. La Regione riconosce, quali ambiti di prioritario interesse per lo sviluppo economico locale, i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese prevalentemente piccole e medie, e i distretti industriali caratterizzati dalla concentrazione e dalla specializzazione di sistemi di imprese.

     2. [4].

     3. La Regione, ai fini della realizzazione degli interventi nell'ambito dei distretti industriali, coordina le risorse finanziarie comunitarie, statali, regionali e locali.

 

CAPO III

MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE

 

     Art. 13. (Funzioni regionali).

     1. Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative relative:

     a) ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma;

     b) alla polizia mineraria su terraferma;

     c) alla concessione e all'erogazione degli ausilii finanziari previsti a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonché degli ausilii disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie;

     d) alla determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche e collaudi, entro i limiti fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera 1), del d.lgs. 112/1998;

     e) alla determinazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, entro i limiti fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera c), del d.lgs. 112/1998;

     f) agli adempimenti, secondo la vigente normativa, inerenti la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui all'articolo 34 del d.lgs. 112/1998, a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO IV

COOPERAZIONE

 

     Art. 14. (Funzioni regionali).

     1. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti la cooperazione, ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 112/1998.

     2. In particolare, sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:

     a) la promozione e l'incentivazione della cooperazione;

     b) le agevolazioni per gli investimenti produttivi, per i servizi e l'innovazione;

     c) gli interventi per l'accesso al credito e per favorire la capitalizzazione delle cooperative.

     3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate secondo la legislazione vigente.

 

CAPO V [5]

SPORTELLO UNICO

 

     Art. 15. [6]

     (Omissis)

 

CAPO VI [7]

PROCEDURE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

     Art. 16. (Procedure semplificate per le attività produttive). [8]

     1. Per la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione, la rilocalizzazione e la riconversione di impianti produttivi, si seguono le procedure semplificate di cui al presente capo [9].

     2. Ai fini della presente legge per impianti produttivi si intendono le costruzioni od impianti destinati ad attività industriali, artigianali o commerciali, ivi comprese quelle turistico-ricettive, dirette alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.

     3. Resta salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59), nonché dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (attuazione delle direttive 19/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).

     4. Ove sia stata positivamente esperita la procedura di VIA, le forme di pubblicità stabilite dagli articoli 17 e 18 sono escluse.

 

     Art. 17. (Procedimento mediante autocertificazione e silenzio assenso). [10]

     1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, che non richiedano il rilascio di autorizzazioni o nulla osta, in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, il procedimento amministrativo ha inizio presso la struttura di cui all'articolo 15, di seguito denominata "Struttura", mediante presentazione da parte dell'impresa di un'unica domanda contenente la richiesta dell'eventuale titolo edilizio necessario, corredata da autocertificazioni attestanti la conformità del progetto alla vigente disciplina territoriale ed urbanistico-edilizia, alla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti, di tutela sanitaria, di tutela ambientale, sottoscritte da professionisti abilitati unitamente al legale rappresentante dell'impresa.

     2. L'autocertificazione non può riguardare gli impianti di cui all'articolo 27 del d.lgs. 112/1998, nonché le ipotesi per le quali la normativa comunitaria preveda la necessità di un'apposita autorizzazione.

     3. La procedura prevista dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti:

     a) degli impianti che hanno effettuato positivamente le procedure di screening o di VIA;

     b) di modifiche od ampliamento di impianti che sono stati sottoposti a verifica nell'ambito delle procedure del Regolamento (CEE) n. 1836/93 del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

     4. La Struttura, ricevuta la domanda, la immette nell'archivio informatico pubblicandola all'albo pretorio del Comune per quindici giorni durante i quali i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in Associazioni o Comitati possono trasmettere osservazioni alla Struttura.

     5. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda la Struttura può richiedere, per una sola volta, l'integrazione dei documenti necessari ai fini istruttori, con conseguente sospensione del termine di cui al comma 7 fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.

     6. Quando, in sede di esame della domanda, la Struttura, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni od integrazioni, ravvisi la falsità di una delle autocertificazioni, trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.

     7. La realizzazione del progetto si intende consentita, in conformità alle autocertificazioni prodotte, se la Struttura entro novanta giorni dal ricevimento della domanda ovvero dalla sua integrazione non comunica il proprio motivato diniego.

     8. L'impresa è tenuta a comunicare alla Struttura l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto.

     9. Salvo quanto disposto dal comma 10 l'esecuzione di interventi in violazione delle disposizioni del presente articolo o in difformità dal titolo formatosi, è assoggettata alle sanzioni amministrative previste dalle specifiche normative che regolano le diverse materie.

     10. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni od integrazioni, la Struttura ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contemporanea comunicazione all'interessato.

 

     Art. 18. (Procedimento mediante conferenza di servizi). [11]

     1. Per l'autorizzazione e l'approvazione degli interventi di cui all'articolo 16, ivi compresa l'autorizzazione ambientale di cui all'articolo 9, comma 5, per i quali non trova applicazione l'articolo 17, il procedimento ha inizio mediante presentazione alla Struttura, da parte del richiedente, di apposita istanza recante una dettagliata relazione delle opere e delle attività da realizzare e del loro rapporto con i vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e con le normative vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro e degli impianti.

     2. La Struttura, previa immissione dell'istanza nell'archivio informatico, convoca entro i successivi quindici giorni una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, invitando ogni Amministrazione competente per l'illustrazione del progetto e l'avvio della relativa istruttoria.

     3. Qualora l'approvazione del progetto presentato comporti varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica anche al di fuori dei casi previsti dagli articoli 59 e 84 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale) e successive modificazioni, il Sindaco, su richiesta della Struttura, può motivatamente convocare la Conferenza di servizi di cui al comma 2 entro il termine ivi stabilito [12].

     4. La convocazione della conferenza è resa pubblica mediante avviso affisso all'albo pretorio e divulgato con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, anche al fine della presentazione di eventuali osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse entro i successivi quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto avviso.

     5. Entro il termine di quindici giorni a decorrere dalla data di svolgimento della conferenza istruttoria, la Struttura può richiedere per una sola volta l'integrazione degli atti necessari ai fini istruttori, con conseguente sospensione del termine di cui al comma 6.

     6. Il procedimento è concluso mediante conferenza decisoria da effettuarsi entro il termine di novanta giorni dalla data della conferenza referente.

     7. Nei casi in cui gli impianti produttivi siano soggetti a procedure di impatto ambientale o di screening si applica quanto previsto dall'articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 (disciplina della valutazione di impatto ambientale) e la domanda può essere inoltrata contemporaneamente alla Struttura e alla Regione per le procedure di V.I.A.

     8. Qualora il progetto debba essere sottoposto allo screening ed esso non comporti l'apposizione di prescrizioni ovvero ulteriori procedure di V.I.A., la pronuncia della Giunta regionale sullo screening confluisce nella conferenza di servizi di cui al presente articolo.

     9. Qualora la pronuncia sullo screening contenga prescrizioni che comportino l'adeguamento del progetto, il termine per la conclusione del procedimento di cui al presente articolo è sospeso fino alla consegna degli atti conseguenti all'adeguamento stesso.

     10. Per i progetti sottoposti a V.I.A., ivi compresi quelli conseguenti a screening, il procedimento è concluso mediante conferenza decisoria da effettuarsi entro il termine di centottanta giorni dalla data della conferenza referente.

     11. La determinazione concordata in sede di conferenza, sostituisce a tutti gli effetti le intese, i concerti, i nulla osta, le autorizzazioni, le approvazioni o gli assensi comunque denominati delle Amministrazioni pubbliche interessate, e contiene anche la pronuncia sulle eventuali osservazioni pervenute.

     12. Nel caso previsto dal comma 3, la determinazione da concordarsi in conferenza è preceduta dall'acquisizione dell'assenso dei competenti organi regionali, provinciali e comunali. In tal caso il termine di cui al comma 6 è aumentato di sessanta giorni.

     13. Delle determinazioni conclusive assunte dalla conferenza dei servizi è data notizia a cura della struttura mediante avviso recante l'indicazione della sede di deposito degli atti approvati, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

 

     Art. 19. (Pronuncia sulla conformità). [13]

     1. I soggetti che intendono avvalersi dei procedimenti semplificati di cui all'articolo 16 per la realizzazione di opere od attività inerenti impianti produttivi, possono richiedere alla Struttura il certificato di conformità dei progetti preliminari con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale ed urbanistica. La Struttura si pronuncia, allo stato degli atti in suo possesso, entro trenta giorni dalla richiesta, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio.

 

CAPO VII

SOSTEGNO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

 

     Art. 20. (Funzioni regionali).

     1. La Regione programma e realizza politiche ed attività di animazione e di promozione economica rivolte al sostegno dei processi di internazionalizzazione e allo sviluppo delle esportazioni per i settori produttivi dell'agricoltura, dell'artigianato, della piccola e media impresa industriale e del turismo.

     2. In particolare, la Regione, in attuazione delle funzioni delegate inerenti lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui agli articoli 19, comma 2, e 48, comma 1, del d.lgs. 112/1998, persegue le seguenti finalità:

     a) la realizzazione di iniziative e progetti organici di promozione finalizzati alla penetrazione di mercati esteri;

     b) l'erogazione di servizi informativi e di assistenza a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese liguri;

     c) la promozione degli investimenti esteri in Liguria.

     2. A tali fini, la Regione stipula accordi con le amministrazioni centrali dello Stato, l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE), le CCIAA, le associazioni delle categorie produttive, gli enti fieristici ed altri soggetti pubblici e privati ritenuti idonei.

 

CAPO VIII

VIGILANZA SULLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

 

     Art. 21. (Funzioni della Regione).

     1. La Giunta regionale esercita il controllo sugli organi delle CCIAA e approva la relazione annuale prevista dall'articolo 37, comma 2, del d.lgs. 112/1998.

     2. I consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, nei casi previsti dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettera e), del d.lgs. 112/1998.

     3. Al fine di consentire alla Regione l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 37 del d.lgs. 112/1998, le CCIAA presentano ogni anno una relazione sull'attività, con particolare riferimento agli interventi attuati, ai programmi realizzati e ai risultati conseguiti.

 

CAPO IX

FIERE, MERCATI E COMMERCIO

 

     Art. 22. (Funzioni della Regione).

     1. Sono di competenza della Regione tutte le funzioni amministrative in materia di fiere e mercati e di commercio, ad eccezione di quelle conservate allo Stato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 112/1998, e di quelle attribuite ai Comuni ai sensi del d.lgs. 112/1998, del d.lgs. 114/1998, del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 (razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), della legge 5 agosto 1981, n. 416 (disciplina delle imprese editrici e provvidenza per l'editoria), della legge regionale 13 luglio 1998, n. 24 (disciplina dei mercati all'ingrosso).

     2. In particolare, spettano alle Regioni le funzioni amministrative concernenti:

     a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale, nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il Comune interessato;

     b) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche regionali e locali;

     c) le competenze già delegate ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del D.P.R. 616/1977;

     d) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese del settore stesso;

     e) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;

     f) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per operatori commerciali con l'estero, di cui all'articolo 35 del D.P.R. 616/1977;

     g) l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;

     h) lo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti agroalimentari locali;

     i) il conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali.

     3. Le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate secondo la legislazione vigente.

 

CAPO X

TURISMO

 

     Art. 23. (Funzioni in materia di turismo e industria alberghiera).

     1. Le funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera conferite dagli articoli 43 e seguenti del d.lgs. 112/1998, sono esercitate dalla Regione e dagli enti locali avuto riguardo a quanto disposto dalle leggi regionali 4 marzo 1982, n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni, 25 maggio 1992, n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e successive modificazioni, 25 gennaio 1993, n. 6 (norme per l'esercizio della professione di guida turistica, guida naturalistica, interprete turistico, accompagnatore turistico), 24 luglio 1997, n. 28 (organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici) e 7 settembre 1988, n. 50 (organizzazione turistica regionale) e successive modificazioni.

 

CAPO XI

ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 24. (Ruolo della Regione).

     1. La Regione esercita le funzioni sue proprie di governo, programmazione, indirizzo, coordinamento, verifica, concorrendo con la partecipazione degli Enti locali, alla realizzazione del processo di integrazione tra il sistema scolastico ed il sistema della formazione professionale attraverso strumenti di concertazione con le istituzioni, i soggetti economici e sociali al fine di rendere l'offerta formativa complessiva rispondente alle esigenze della persona come cittadino e come lavoratore.

 

     Art. 25. (Funzioni della Regione in materia di istruzione scolastica).

     1. Sono di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 138 del d.lgs. 112/1998, in materia di istruzione scolastica le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

     a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione scolastica e formazione professionale;

     b) la programmazione della rete scolastica, sulla base di piani provinciali, coordinata con la programmazione di cui alla lettera a) e tenuto conto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 (regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

     c) la suddivisione del territorio regionale, anche su proposta degli enti locali interessati, in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa e compatibili con i bacini di utenza dei centri per l'impiego di cui alla legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (disciplina, dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e dico; el lavoro);

     d) la determinazione del calendario scolastico;

     e) i contributi alle scuole non statali;

     f) le iniziative e le attività di promozione in materia di istruzione scolastica.

 

     Art. 26. (Funzioni delle Province e dei Comuni).

     1. Sono attribuite alle Province, per quanto riguarda l'istruzione secondaria superiore, ed ai Comuni, per quanto concerne gli altri gradi inferiori di scuola, le funzioni e i compiti amministrativi individuati all'articolo 139 del d.lgs. 112/1998.

 

     Art. 27. (Funzioni della Regione in materia di formazione professionale).

     1. Sono di competenza della Regione in materia di formazione professionale, le funzioni di cui alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni e le funzioni ed i compiti amministrativi relativi:

     a) alle iniziative formative svolte da istituti professionali finalizzate unicamente al rilascio di una qualifica professionale e non al conseguimento di un diploma;

     b) all'istituzione, alla vigilanza, all'indirizzo ed al finanziamento, prima di competenza degli organi centrali e periferici del Ministero della Pubblica Istruzione, riferiti agli istituti di cui alla lettera a).

 

     Art. 28. (Accreditamento delle strutture formative).

     1. I soggetti pubblici e privati e gli istituti scolastici che intendono realizzare attività di formazione professionale e percorsi integrati, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche, devono ottenere l'accreditamento delle proprie sedi operative, secondo le previsioni contenute nella normativa nazionale e regionale.

 

     Art. 29. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 30. (Integrazioni alla l.r. 52/1993). [14]

     (Omissis)

 

     Art. 31. (Riordino e semplificazione delle normative di settore).

     1. La Regione provvede, entro un anno dalla decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti, al riordino delle normative di cui alla presente legge.

     2. Il riordino tende, tra l'altro, a perseguire lo snellimento e la semplificazione delle procedure amministrative e l'accelerazione dei tempi di erogazione dei servizi. La Regione tutela i diritti degli utenti e favorisce l'accesso alle informazioni ed ai servizi, coerentemente con i principi di cui alla legge 241/1990 ed alla legge 15 maggio 1997 n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) e successive modificazioni e integrazioni.

     3. In materia di commercio le disposizioni del d.lgs. 114/1998 sono attuate entro il termine previsto dal decreto stesso.

 

     Art. 32. (Esercizio delle funzioni regionali).

     1. Per le funzioni trasferite dal d.lgs. 112/1998 nelle materie oggetto della presente legge, la Regione, ove necessario per l'esercizio effettivo delle stesse, provvede con apposita legge di disciplina sostanziale.

     2. Le funzioni delegate alla Regione sono esercitate nei limiti della disciplina statale della materia e del relativo finanziamento, ferma restando la potestà della Regione a provvedere con legge di organizzazione e di spesa.

     3. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni regionali individuate dalla presente legge è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali.

     4. Alle spese occorrenti all'esercizio delle funzioni conferite si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i decreti di cui all'articolo 7 della L. 59/1997. I relativi capitoli di entrata e di spesa sono istituiti con il bilancio dell'anno finanziario in cui decorre l'esercizio delle funzioni.

     5. Il trasferimento di fondi statali nelle materie e per gli interventi oggetto di conferimento, ivi compresi quelli occorrenti per il finanziamento delle convenzioni cui la Regione subentra, saranno allocati nel bilancio regionale in appositi capitoli quando di formalizzeranno i relativi trasferimenti.

 

     Art. 33. (Potere sostitutivo).

     1. In caso di mancata emanazione di atti obbligatori per legge o di inosservanza di direttive regionali aventi contenuto prescrittivo, è esercitato il potere sostitutivo sugli Enti locali secondo le vigenti disposizioni di legge.

 

     Art. 34. (Attribuzione delle risorse finanziarie, strumentali e umane agli enti locali).

     1. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della L. 59/1997, che individuano i beni e le risorse statali, ivi compreso il personale, oggetto di trasferimento, la Regione, entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli enti locali le risorse idonee a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite.

     2. I criteri di riparto tra gli enti locali delle risorse finanziarie e strumentali, sono stabiliti, sentiti gli enti medesimi, con provvedimento amministrativo entro sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della L. 59/1997.

     3. Nei sessanta giorni successivi all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della L. 59/1997, la Regione provvede all'assegnazione all'ente destinatario delle funzioni del personale trasferito dallo Stato, che transita direttamente in tale ente.

 

     Art. 35. (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali).

     1. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati.

     2. Gli enti destinatari della delega sono tenuti a:

     a) trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento delle funzioni delegate;

     b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

     3. In caso di persistente inattività o di reiterate inadempienze, la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, la revoca della delega.

 

     Art. 36. (Decorrenza delle funzioni degli enti locali).

     1. La decorrenza dell'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi delle risorse di cui all'articolo 34 comma 1, salvo quanto disposto dall'articolo 6.

 

     Art. 37. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della L.R. 41/1989:

     a) l'articolo 13 comma 5;

     b) l'articolo 14;

     c) l'articolo 15 comma 1.

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 64 della L.R. 2 gennaio 2003, n. 3.

[2] Articolo abrogato dall’art. 64 della L.R. 2 gennaio 2003, n. 3.

[3] Articolo abrogato dall’art. 64 della L.R. 2 gennaio 2003, n. 3.

[4] Comma abrogato dall’art. 10 della L.R. 13 agosto 2002, n. 33.

[5] Capo abrogato dall'art. 16 della L.R. 5 aprile 2012, n. 10.

[6] Il Capo V è stato abrogato dall'art. 16 della L.R. 5 aprile 2012, n. 10.

[7] Capo abrogato dall'art. 16 della L.R. 5 aprile 2012, n. 10, fatta salva la norma transitoria di cui all'art. 15 della stessa L.R. 10/2012.

[8] Il Capo VI è stato abrogato dall'art. 16 della L.R. 5 aprile 2012, n. 10, fatta salva la norma transitoria di cui all'art. 15 della stessa L.R. 10/2012.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2001, n. 27.

[10] Il Capo VI è stato abrogato dall'art. 16 della L.R. 5 aprile 2012, n. 10, fatta salva la norma transitoria di cui all'art. 15 della stessa L.R. 10/2012.

[11] Il Capo VI è stato abrogato dall'art. 16 della L.R. 5 aprile 2012, n. 10, fatta salva la norma transitoria di cui all'art. 15 della stessa L.R. 10/2012.

[12] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2001, n. 27.

[13] Il Capo VI è stato abrogato dall'art. 16 della L.R. 5 aprile 2012, n. 10, fatta salva la norma transitoria di cui all'art. 15 della stessa L.R. 10/2012.

[14] Articolo abrogato dall'art. 120 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18. Modifica la L.R. 5 novembre 1993, n. 52.