§ 4.6.24 - L.R. 30 dicembre 1998, n. 38.
Disciplina della valutazione di impatto ambientale.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 beni ambientali
Data:30/12/1998
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Ambito di applicazione).
Art. 3.  (Effetti dello studio di sostenibilità ambientale previsto dalla legge urbanistica regionale).
Art. 4.  (Verifica e valutazione di sostenibilità dei Progetti Urbanistici Operativi).
Art. 5.  (Sostenibilità ambientale inerente a piani e programmi).
Art. 6.  (Studio di impatto ambientale relativo a progetti assoggettati a procedura statale).
Art. 7.  (Studio di impatto ambientale relativo a progetti assoggettati a procedura regionale).
Art. 8.  (Norme specifiche per la realizzazione di opere pubbliche).
Art. 9.  (Fase preliminare-scoping).
Art. 10.  (Procedura di verifica-screening).
Art. 11.  (Avvio del procedimento e partecipazione pubblica).
Art. 12.  (Comitato tecnico regionale).
Art. 13.  (Istruttoria e procedimento).
Art. 13 bis.  (Impatti ambientali interregionali)
Art. 14.  (Funzioni dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente Ligure).
Art. 15.  (Effetti della Valutazione di Impatto Ambientale).
Art. 16.  (Norme tecniche e modifiche degli allegati).
Art. 17.  (Semplificazione delle procedure).
Art. 18.  (Opposizione).
Art. 19.  (Sanzioni).
Art. 20.  (Norma transitoria per piani e programmi).
Art. 21.  (Abrogazione di leggi e modifica dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1987 n. 7).
Art. 22.  (Norma finanziaria).


§ 4.6.24 - L.R. 30 dicembre 1998, n. 38.

Disciplina della valutazione di impatto ambientale.

(B.U. 20 gennaio 1999, n. 1).

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. In attuazione della normativa statale vigente in materia nonché delle direttive della Unione Europea, la Regione Liguria con la presente legge disciplina la valutazione di impatto ambientale, di seguito definita VIA, al fine di:

     a) garantire la tutela, singolarmente e nelle loro interazioni, degli elementi di seguito riportati:

     1) l'uomo, la fauna e la flora;

     2) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima ed il paesaggio;

     3) i beni materiali ed il patrimonio culturale e ambientale;

     b) garantire e promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali relativi alla procedura di VIA;

     c) favorire il coordinamento e la semplificazione delle valutazioni e delle procedure di VIA.

     2. A tal fine la VIA considera preventivamente gli effetti diretti, indiretti e dovuti all'azione cumulativa di progetti, opere, impianti pubblici o privati.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione).

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i progetti di opere e di impianti ricompresi negli allegati 1, 2 e 3.

     2. Sono sottoposti alla procedura statale i progetti di opere e di impianti ricompresi nell'allegato 1, nonché le opere o gli impianti di cui agli allegati 2 e 3 che costituiscono modifica di progetti già sottoposti a procedura di VIA nell'ambito del Ministero dell'Ambiente.

     3. Sono sottoposti alla procedura regionale i progetti di opere e di impianti ricompresi nell'allegato 2.

     4. Sono altresì sottoposti alla procedura regionale i progetti di opere e di impianti ricompresi nell'allegato 3 qualora:

     a) ricadano anche parzialmente all'interno delle aree naturali protette, come definite dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni; in tal caso le relative soglie dimensionali risultano ridotte del 50 per cento rispetto a quanto previsto nel medesimo allegato 3;

     b) ricadano all'interno di aree carsiche, come definite dalla legge regionale 3 aprile 1990 n. 14 (norme per la tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia); in tal caso le relative soglie dimensionali risultano ridotte del 30 per cento rispetto a quanto previsto nel medesimo allegato 3;

     c) non ricadano in aree naturali protette ma la struttura competente in materia di VIA ne abbia verificato, secondo le modalità di cui all'articolo 10 e sulla base degli elementi indicati nell'allegato 5, la necessità in relazione alle caratteristiche del progetto stesso e della zona interessata.

     5. Non sono sottoposti alla procedura di VIA i lavori e gli interventi che non determinano effetti sull'ambiente quali:

     a) i lavori di manutenzione ordinaria;

     b) i lavori di manutenzione straordinaria;

     c) gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per la salvaguardia dell'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia a seguito di calamità per le quali sia dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 (istituzione del servizio nazionale della protezione civile);

     d) le modifiche non sostanziali come definite dalle norme tecniche di cui all'articolo 16;

     e) (Omissis) [1].

     6. La Giunta regionale, su conforme parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 12, può escludere dalla procedura di VIA e sottoporre, su richiesta del committente, alla procedura di ECO-AUDIT la modifica sostanziale di impianti produttivi. In questo caso gli esiti della procedura di ECO-AUDIT di cui al regolamento CEE n. 1836/93 devono essere trasmessi alla Regione.

     7. Le procedure di VIA relative ad opere le quali non siano previste dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non possono avere corso.

     8. In caso di procedure di accordo di programma o conferenze di servizio, attivate per opere di cui al comma 7, le procedure di VIA e di screening possono avere corso a seguito dell'attivazione delle procedure concertative.

     Il parere vincolante viene reso all'interno del procedimento ed ha efficacia a condizione che l'intera procedura abbia esito favorevole.

 

CAPO II

VIA SU PIANI E PROGRAMMI

 

     Art. 3. (Effetti dello studio di sostenibilità ambientale previsto dalla legge urbanistica regionale). [2]

     (Omissis)

 

     Art. 4. (Verifica e valutazione di sostenibilità dei Progetti Urbanistici Operativi). [3]

     (Omissis)

 

     Art. 5. (Sostenibilità ambientale inerente a piani e programmi). [4]

     (Omissis)

 

CAPO III

VIA SUI PROGETTI

 

     Art. 6. (Studio di impatto ambientale relativo a progetti assoggettati a procedura statale).

     1. Lo studio di impatto ambientale, di seguito denominato SIA, dei progetti assoggettati alla procedura statale di cui all'articolo 2 comma 2 deve contenere le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 (norme tecniche per la redazione degli studi di impatti ambientali e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, adottate ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377).

     2. Il committente, in relazione alle informazioni contenuto nello studio, nel caso ritenga che alcuni elementi debbano essere coperti da segreto industriale o commerciale, può essere autorizzato ad esporli in una relazione a parte e chiedere che essa non venga divulgata.

 

     Art. 7. (Studio di impatto ambientale relativo a progetti assoggettati a procedura regionale).

     1. Lo SIA dei progetti assoggettati alla procedura regionale di cui all'articolo 2 commi 3 e 4 deve avere i contenuti indicati nelle norme tecniche di cui all'articolo 16. In particolare per quanto attiene la documentazione relativa all'impatto acustico, questa deve essere sottoscritta da tecnico competente in acustica ambientale come definito dall'articolo 2 comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico).

     2. Il committente, in relazione alle informazioni contenute nello studio, nel caso ritenga che alcuni elementi debbano essere coperti da segreto industriale o commerciale, può essere autorizzato ad esporli in una relazione a parte e chiedere che essa non venga divulgata.

 

     Art. 8. (Norme specifiche per la realizzazione di opere pubbliche). [5]

     (Omissis)

 

CAPO IV

PROCEDIMENTO

 

     Art. 9. (Fase preliminare-scoping).

     1. Per i progetti di cui all'articolo 7 è facoltà del proponente richiedere alla struttura regionale competente l'avvio di una fase preliminare volta alla definizione delle informazioni, comprese nell'allegato 4. La fase preliminare serve ad individuare, in contraddittorio tra la struttura regionale competente e il proponente, quali informazioni devono essere fornite nello SIA.

 

     Art. 10. (Procedura di verifica-screening).

     1. Sono sottoposti alla procedura di screening, relativa alla verifica sulla necessità della VIA, i progetti di cui all'allegato 3, salvo quanto disposto dall'articolo 2 comma 4. La richiesta del proponente contiene una descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente, secondo quanto indicato nell'allegato 5.

     1 bis. Dell’avvenuta trasmissione della richiesta di cui al comma 1 è dato avviso a cura del proponente nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Dell’avvenuta trasmissione e dell’avvio del procedimento è data notizia mediante inserimento nel sito web della Regione nonché nell’albo pretorio on line dei comuni interessati, con indicazione del proponente, dell’oggetto, della localizzazione e la relativa documentazione progettuale e ambientale è messa a disposizione per la consultazione on line. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui sopra, chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni [6].

     2. La Giunta regionale sulla base della verifica effettuata dalla struttura regionale competente, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, si pronuncia con riferimento agli elementi di cui all'allegato 5 e ai criteri di cui all'articolo 16 [7].

     3. Nel caso di esclusione dal procedimento di VIA possono essere individuate eventuali prescrizioni per le mitigazioni degli impatti e per il monitoraggio delle opere o degli impianti, indicando le schede ed i soggetti tenuti al controllo degli adempimenti dati e al monitoraggio conseguente.

     4. Nel caso in cui la Regione ritenga che il progetto vada sottoposto a VIA si applica la procedura di cui all'articolo 13 ed il procedimento deve concludersi entro quaranta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 11 comma 2.

     5. L'esito della procedura e il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché in forma integrale nel sito web della Regione [8].

 

     Art. 11. (Avvio del procedimento e partecipazione pubblica).

     1. Lo SIA è depositato dal proponente presso la struttura regionale competente in materia di VIA, per la formulazione del parere di competenza, nel caso di procedura statale, o per la pronuncia di VIA, nel caso di procedura regionale. Per la procedura regionale una copia del SIA è depositata presso la segreteria del Comune o dei Comuni interessati al progetto soggetto a VIA, una presso la Provincia interessata dall'intervento ed una presso gli Enti gestori di aree naturali protette qualora l'intervento ricada in tali aree.

     2. Il procedimento si intende avviato alla data di pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani a diffusione nazionale o regionale da parte del proponente. La pubblicazione deve avvenire entro e non oltre una settimana dalla presentazione del progetto alla Regione.

     3. Chiunque può prendere visione dello SIA, e può presentare, in caso di procedura statale, nel termine di trenta giorni dalla data di cui al comma 2, osservazioni scritte al Ministero dell'Ambiente e per conoscenza alla Regione, e, nel caso di procedura di competenza regionale, nel termine di quarantacinque giorni, alla Regione.

     4. La seduta preliminare del Comitato tecnico di cui all'articolo 12, durante la quale vengono illustrati il progetto e lo SIA dell'intervento, ha carattere pubblico.

     5. La Regione favorisce, di intesa con i Sindaci dei Comuni interessati, inchieste pubbliche, con particolare riguardo ai progetti assoggettati a procedura regionale.

     6. Qualora le inchieste di cui al comma 5 non abbiano luogo, il proponente può, anche su propria richiesta, essere chiamato ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato osservazioni sul progetto.

     7. Gli atti conclusivi dell'inchiesta o del contraddittorio vengono acquisiti e valutati al fine dell'emissione della decisione di VIA.

     8. Il proponente, i Sindaci ed i Presidenti dei Consigli di circoscrizione interessati possono richiedere alla Regione l'illustrazione del progetto da parte del progettista in una riunione pubblica alla quale partecipa il proponente.

 

     Art. 12. (Comitato tecnico regionale).

     1. Fino all'emanazione della legge regionale sul riordino dei Comitati tecnici regionali a carattere consultivo, è istituito il Comitato tecnico per la VIA, quale organo tecnico consultivo a supporto della Giunta regionale.

     2. Il Comitato, previa verifica delle fasi istruttorie, esprime parere sulla VIA delle opere proposte.

     3. Il Comitato valuta i risultati dell'inchiesta di cui all'articolo 11 comma 5 ai fini della pronuncia di cui all'articolo 13.

     4. Il Comitato tecnico regionale, nominato dal Presidente della Giunta regionale, è composto:

     a) dal Direttore del dipartimento ambiente e territorio con funzioni di Presidente;

     b) dal Dirigente della struttura VIA o della struttura tutela paesistica con funzioni di Vicepresidente;

     c) dai dirigenti o loro delegati delle strutture competenti in materia di:

     1) pianificazione territoriale;

     2) trasporti;

     3) attività produttive;

     4) assetto idrogeologico;

     5) igiene;

     6) turismo;

     7) affari giuridici in materia ambientale;

     8) agricoltura;

     d) da esperti di provata esperienza nelle seguenti materie:

     1) chimica;

     2) ingegneria;

     3) geologia;

     4) oceanografia;

     5) scienze naturali;

     6) agronomia;

     7) economia;

     8) architettura;

     9) igiene;

     10) tossicologia;

     11) fisica;

     12) meteorologia;

     13) sociologia;

     e) dai rappresentanti delle Province interessate per territorio e da un esperto designato quale rappresentante delle Associazioni ambientaliste.

     5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente della struttura competente per la VIA con qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

     6. I membri di cui alle lettere c) e d) durano in carica cinque anni.

     7. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza almeno della maggioranza dei componenti chiamati a partecipare e si articolano in sedute preliminari e decisorie.

     8. I pareri sono adottati a maggioranza dei due terzi dei componenti presenti aventi diritto al voto.

     9. Per la partecipazione alle riunioni, ai sopralluoghi ed alle incombenze del Comitato, ai componenti esterni all'Amministrazione regionale è corrisposto il compenso previsto dalla tabella B della legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione).

     10. I termini del procedimento di VIA sono sospesi per tutto il mese di agosto.

 

     Art. 13. (Istruttoria e procedimento).

     1. L'istruttoria sullo SIA è condotta dalla Regione tramite il responsabile del procedimento che dispone gli accertamenti ed acquisisce i pareri necessari. La mancata espressione del parere non è a causa ostativa alla prosecuzione dell'istruttoria.

     2. Il responsabile del procedimento, sentito il Comitato di cui all'articolo 12, può richiedere l'integrazione dello SIA, a cura e spese del proponente entro il termine di quarantacinque giorni dall'inizio del procedimento, per i progetti di cui agli allegati 2 e 3.

     3. I termini dell'istruttoria riprendono a decorrere dal ricevimento delle integrazioni richieste. Se le integrazioni non vengono inviate entro il termine perentorio indicato nella richiesta, il procedimento è archiviato.

     4. Le Amministrazioni pubbliche consultate sono tenute a fornire il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta per quanto concerne i progetti di cui all'allegato 1 ovvero entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del progetto per quanto concerne i progetti di cui agli allegati 2 e 3.

     La mancata espressione del parere nei termini non è causa ostativa alla prosecuzione dell'istruttoria.

     5. I pareri espressi dalle Amministrazioni pubbliche sono comprensivi di tutti gli aspetti, non solo ambientali, di specifica competenza.

     6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'inizio del procedimento, può assumere un atto interlocutorio sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nel parere espresso dal Comitato tecnico di cui all'articolo 12; tale atto comporta l'interruzione dei termini procedimentali.

     7. L'istruttoria deve essere conclusa entro quarantacinque giorni per le opere di cui all'allegato 1 e novanta giorni per quelle di cui agli allegati 2 e 3. Il Comitato tecnico si esprime rispettivamente entro cinquanta giorni e cento giorni dall'inizio del procedimento.

     8. I termini di cui al comma 7 per la conclusione dell'istruttoria delle opere di cui agli allegati 2 e 3, nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamento o indagini complesse, possono essere prolungati fino ad un massimo di centocinquanta giorni.

     9. La decisione sulla VIA è assunta dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'inizio del procedimento per le opere e gli impianti di cui all'allegato 1 ed entro trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria per le opere o per gli impianti di cui agli allegati 2 e 3.

 

     Art. 13 bis. (Impatti ambientali interregionali) [9]

     1. Nel caso di progetti sottoposti alla procedura di VIA che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, l’autorità competente effettua la procedura di VIA ed esprime il parere di compatibilità ambientale d’intesa con le regioni interessate, qualora tali progetti non siano di competenza dello Stato, ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Nel caso di progetti sottoposti alla procedura di VIA che possano avere impatti rilevanti ed effetti ambientali negativi e significativi sull’ambiente di regioni confinanti, l’autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri di tali regioni, nonché degli enti locali interessati [10].

 

     Art. 14. (Funzioni dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente Ligure).

     1. L'Agenzia Regionale per l'Ambiente Ligure, di seguito definita ARPAL, fornisce supporto tecnico per l'espletamento dell'istruttoria in attuazione dell'articolo 2 comma 3 della legge regionale 27 aprile 1995 n. 39 (istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure), su richiesta del responsabile del procedimento, partecipando in questi casi ai lavori del Comitato in qualità di correlatore.

     2. Gli esiti della procedura di VIA sono comunicati all'ARPAL al fine dei controlli ambientali e della verifica di conformità della realizzazione del progetto con le prescrizioni contenute nella pronuncia o nel provvedimento di screening. In caso di difformità del progetto, l'ARPAL provvede ad informare la Provincia ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 19.

 

     Art. 15. (Effetti della Valutazione di Impatto Ambientale).

     1. La Giunta regionale, sulla base del parere reso dal Comitato tecnico di cui all'articolo 12, determina il periodo di validità della decisione di VIA per i progetti di cui agli allegati 2 e 3. Tale periodo non può essere inferiore a tre anni e può essere prorogato, previa verifica del quadro di riferimento programmatico di cui alle norme tecniche dell'articolo 16 e dell'applicazione della miglior tecnologia.

     2. La VIA delle opere di cui agli allegati 2 e 3 viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

     3. L'atto contenente il parere di competenza regionale in merito alla VIA per le opere di cui all'allegato 1 viene inviato alla Commissione del Ministero dell'Ambiente ai fini della pronuncia di competenza.

     4. Per le opere da sottoporre alla procedura di VIA non possono essere rilasciate dalla Regione, dagli Enti locali o da pubblici uffici, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, anche parziali, prima della positiva conclusione della procedura. In ogni caso, fino alla pronuncia di VIA, tali atti non producono effetti.

     5. Le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta rilasciati in difformità alle disposizioni di cui al comma 4 sono nulli di diritto in caso di pronuncia di VIA negativa.

     6. I progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale, prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'opera o dell'impianto.

     7. Gli esiti della procedura di VIA sono comunicati al proponente, al Comune e alla Provincia interessati per territorio e all'ARPAL.

 

     Art. 16. (Norme tecniche e modifiche degli allegati).

     1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce le norme tecniche contenenti i criteri e le metodologie da seguire per l'elaborazione degli SIA, nonché i criteri per la verifica di cui all'articolo 2 comma 4 lettera c) e di cui all'articolo 4 comma 4.

     2. Con deliberazione della Giunta regionale può essere modificato l'allegato 1 della presente legge in caso di modifiche o integrazioni della normativa nazionale in materia di VIA.

     3. Il Consiglio regionale delibera le modifiche degli allegati 2, 3, 4, 5 della presente legge, in caso di modifiche o integrazioni della normativa nazionale in materia di VIA, nonché le soglie limite inerenti le potenzialità e le dimensioni dei progetti e delle opere di cui agli allegati 2 e 3.

 

     Art. 17. (Semplificazione delle procedure).

     1. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui alle norme in attuazione degli articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59), per quanto attiene gli impianti soggetti alle procedure di VIA, la domanda di autorizzazione può essere proposta contemporaneamente all'attivazione delle procedure di VIA e la pronuncia di compatibilità o lo screening positivo vengono rilasciati, come previsto agli articoli 10 e 13 ed inviati all'Ente competente ai fini del rilascio successivo di ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e concessione necessaria per la realizzazione e la gestione dell'impianto.

     2. La VIA sostituisce il parere di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 (attuazione delle direttive numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 CEE concernenti norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183).

 

     Art. 18. (Opposizione).

     1. Avverso la delibera della Giunta regionale relativa alla VIA sui progetti di opere di cui agli allegati 2 e 3, nonché avverso la delibera relativa alla necessità di sottoporre a VIA i progetti di cui all'allegato 3, è ammesso ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

     2. Sul ricorso si pronuncia la Giunta, sentite le strutture regionali che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla data di notifica del ricorso; entro i successivi trenta giorni la Giunta deve pronunciarsi con decisione motivata. Ove la Giunta non si pronunci nei termini prescritti, il ricorso si intende rigettato.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 19. (Sanzioni).

     1. Chiunque realizza un'opera o un impianto oggetto della presente legge senza aver ottenuto la prescritta valutazione positiva di impatto ambientale è punito, fatte salve le sanzioni disposte in materia edilizia, con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 30.000.000 a 90.000.000, secondo la gravità della violazione, ed è altresì tenuto alla immediata cessazione dell'attività intrapresa, nonché alla messa in pristino.

     2. Il committente che, nella realizzazione di un progetto, non ottempera alle prescrizioni contenute nella deliberazione di pronuncia di compatibilità, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000.000 a 30.000.000 secondo la gravità della violazione ed è altresì tenuto, prima dell'inizio attività, alle modifiche necessarie all'ottemperanza delle prescrizioni stesse.

     3. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2, provvede la Provincia, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione, o di Enti da essa individuati, delegati o subdelegati) che ne destina gli introiti al finanziamento delle attività dell'ARPAL.

 

     Art. 20. (Norma transitoria per piani e programmi).

     1. Fino all'approvazione dei PUC, gli SUA o programmi di opere ad essi assimilati che comportino la realizzazione di opere assoggettate a VIA ai sensi dell'articolo 2, possono essere corredati dello studio di cui all'articolo 4 comma 2 che viene valutato dalla Regione nei modi indicati dai commi seguenti.

     2. Qualora l'approvazione dello SUA e delle eventuali varianti al vigente strumento urbanistico generale od il controllo dello SUA competa alla Provincia ai sensi della vigente legislazione urbanistica:

     a) è trasmesso alla Regione ai fini della valutazione dello studio di sostenibilità ambientale di cui è corredato prima dell'inoltro alla Provincia per l'assunzione delle determinazioni di sua competenza;

     b) la Regione si pronuncia nei modi ed agli effetti di cui all'articolo 4 commi 4, 5, 6 e 7.

     3. Qualora l'approvazione dello SUA competa alla Regione ai sensi della vigente legislazione urbanistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 commi 4, 5, 6 e 7 della presente legge regionale, salvo quanto di seguito stabilito:

     a) il parere sotto il profilo urbanistico e di sostenibilità ambientale è reso, fino all'emanazione della legge regionale sul riordino dei Comitati tecnici regionali a carattere consultivo, dal Comitato tecnico misto di cui all'articolo 62 della l.r. 36/1997, entro novanta giorni dall'inizio della procedura;

     b) l'approvazione dello strumento e la pronuncia di sostenibilità ambientale sono disposte dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'espressione del parere di cui alla lettera a), fatta salva la previa acquisizione del conforme parere del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 4 comma 4 della legge regionale 2 maggio 1991 n. 6 (norme per l'aggiornamento e l'applicazione del piano territoriale di coordinamento paesistico) in caso di SUA comportante variante al vigente piano territoriale di coordinamento paesistico.

     4. All'approvazione dei PTC di cui al comma 1 lettera b) numeri 1) e 2) dell'articolo 76 della l.r. 36/1997 possono essere attribuiti gli effetti di cui all'articolo 13 comma 3 della legge regionale medesima, qualora gli stessi siano corredati da documentazione idonea a dimostrare la sostenibilità ambientale delle opere previste in detti piani, ricomprese negli allegati 2 e 3 della presente legge.

     5. Fino all'entrata in vigore della legge regionale sul riordino degli organi tecnici collegiali in materia di territorio, le funzioni consultive obbligatorie svolte dal Comitato tecnico per l'Ambiente previsto dalla legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 (norme a tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) sono svolte dal Comitato di cui all'articolo 12 della presente legge.

 

     Art. 21. (Abrogazione di leggi e modifica dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1987 n. 7).

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) 20 aprile 1994 n. 22 (disciplina della valutazione di impatto ambientale);

     b) 20 aprile 1995 n. 31 (modificazioni alla legge regionale 20 aprile 1994 n. 22 (disciplina della valutazione di impatto ambientale).

     2. (Omissis). [11]

 

     Art. 22. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO 1 [12]

Opere ed impianti sottoposti a VIA di competenza statale (art.2, comma 2)

 

     1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, nonché terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto.

     2) Installazioni relative a:

     - centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;

     - centrali per la produzione dell’energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti;

     - impianti per l’estrazione dell’amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell’amianto e dei prodotti contenenti amianto;

     - centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).

     3) Impianti destinati:

     - al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;

     - alla produzione o all’arricchimento di combustibili nucleari;

     - al trattamento di combustibile nucleare irradiato o di residui altamente radioattivi;

     - allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati;

     - esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi;

     - esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o di residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.

     4) Elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri.

     5) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio.

     6) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:

     - per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie [1] di seguito indicate:

 

[1] Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacità produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un’unica riga.

 

Classe di prodotto

Soglie (Gg/anno)

a) Idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)

200

b) Idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi

200

c) Idrocarburi solforati

100

d) Idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati

100

e) Idrocarburi fosforosi

100

f) Idrocarburi alogenati

100

g) Composti organometallici

100

h) Materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)

100

i) Gomme sintetiche

100

 

 

 

     - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie [2] di seguito indicate:

 

[2] Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacità produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un’unica riga.

 

Classe di prodotto

Soglie (Gg/anno)

j) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile

100

k) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati

100

l) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio

100

 

 

 

     - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) con capacità produttiva complessiva annua superiore a 300 milioni di chilogrammi (intesa come somma delle capacità produttive relative ai singoli composti elencati nella presente classe di prodotto).

     7) Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare.

     7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare.

     7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico.

     8) Stoccaggio:

     - di prodotti chimici, petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000 m3;

     - superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m3;

     - di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 m3;

     - di prodotti petroliferi liquidi di capacità complessiva superiore a 80.000 m3;

     - di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 t.

     9) Condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km;

     - per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici, e;

     - per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO2) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta intermedie.

     10) Opere relative a:

     - tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza;

     - autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l’altro l’arresto e la sosta di autoveicoli;

     - strade extraurbane a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempre che la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km;

     - parcheggi interrati che interessano superfici superiori ai 5ha, localizzati nei centri storici o in aree soggette a vincoli paesaggistici decretati con atti ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO.

     11) Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l’esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.

     12) Interventi per la difesa del mare:

     - terminali per il carico e lo scarico degli idrocarburi e sostanze pericolose;

     - piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi;

     - condotte sottomarine per il trasporto degli idrocarburi;

     - sfruttamento minerario piattaforma continentale.

     13) Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d’invaso superiore ad 1.000.000 m3, nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d’invaso superiore a 100.000 m3.

     14) Trivellazioni in profondità per lo stoccaggio dei residui nucleari.

     15) Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell’intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 s.m., comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.

     16) Opere ed interventi relativi a trasferimenti d’acqua che prevedano o possano prevedere trasferimento d’acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183.
     17) Stoccaggio di gas combustibile e di CO2 in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi.

     17-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato o impianti di cattura nei quali il quantitativo complessivo annuo di CO2 catturato è pari ad almeno 1,5 milioni di tonnellate, ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

     18) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

 

 

ALLEGATO 2 [13]

Opere e Impianti sottoposti a V.I.A. regionale

(art. 2, comma 3)

 

     a) Recupero di suoli dal mare per una quantità che superi i 10.000 mc..

     b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo, comprese le ricariche artificiali delle acque freatiche.

     c) Impianti industriali destinati:

     1) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

     2) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.

     d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione e recupero di prodotti chimici, produzione di pesticidi, di antiparassitari, di prodotti farmaceutici, di elastomeri e perossidi, di mastici, di pitture e vernici, di inchiostri da stampa, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

     e) (Omissis) [14];

     f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974 n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 mc.

     g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.

     h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.

     i) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 152/2006); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc [15].

     j) Impianti di smaltimento rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/ giorno (operazioni di cui all'allegato B lettera D15 del decreto legislativo n. 152/2006) [16].

     k) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti quali definiti all'articolo 2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE.

     l) Cave e torbiere con più di 500.000 mc/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha.

     m) Attività di coltivazione di minerali solidi.

     n) Attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma.

     o) Estrazione a terra di petrolio e gas naturale a fini commerciali, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 mc al giorno per il gas naturale.

     p) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare od accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 5 m e/o di capacità superiore a 10.000 mc.

     q) Impianti per la produzione di energia di nuova realizzazione o ristrutturazione o riconversione con potenza termica superiore a 20 MW, non ricompresi nell'allegato 1.

     r) Eletrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km.

     s) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

     1) 85.000 posti per polli da ingrasso o 60.000 posti per galline;

     2) 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 Kg.) o 900 posti per scrofe.

     t) (Omissis) [17];

     u) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all’allegato C, lettera R1, della parte IV del d.lgs.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni [18];

     v) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 tonnellate/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all’allegato C, lettera R1, della parte IV del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni [19].

     w) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B del decreto legislativo n. 152/2006 punti D13, D14) [20].

     x) Impianti di smaltimento rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4 , D6, D7 e D12 del decreto legislativo n. 152/2006) [21].

     x bis) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 mc.

     x ter) impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali , nonché concentrati o materie prime seconde attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrochimici.

     x quater) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell’acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi [22];

     x quinquies) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro, per la fabbricazione di:

- prodotti di base fitosanitari e di biocidi;

- prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;

- esplosivi [23];

     x sexies) Attività minerarie per la ricerca, la coltivazione ed il trattamento minerallurgico delle sostanze minerali di miniera ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno) e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le pertinenziali discariche di residui derivanti dalle medesime attività e dalle relative lavorazioni i cui lavori interessino direttamente aree di superficie complessiva superiore a 20 ettari [24].

     x septies) Impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento, sulla terraferma, in aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale, con potenza superiore a 20 kW [25].

 

 

ALLEGATO 3 [26]

Opere ed impianti soggetti a V.I.A. regionale in relazione

alle caratteristiche del progetto e della zona interessata

(art. 2, comma 4 lett. a, b e c)

 

     1 Agricoltura, silvicoltura ed acquacoltura.

     1a) Progetti di ricomposizione rurale che interessano una superficie superiore a 200 ha;

     1b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni naturali o seminaturali alla coltivazione agricola intensiva con superficie superiore a 10 ha;

     1c) Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre;

     1d) Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo;

     1e) Impianti di allevamento intensivo di animali, tranne quanto indicato nell'allegato 2;

     1f) Pescicoltura intensiva.

     2 Industria estrattiva.

     2a) Cave, attività minerarie a cielo aperto e torbiere, tranne quanto indicato in allegato 2;

     2b) Attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie;

     2b) bis attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma;

     2c) Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale;

     2d) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi.

     2e) Trivellazioni in profondità in particolare :

     - trivellazioni geotermiche,

     - trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua ,

     escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo [27].

     3 Industria Energetica.

     3a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda ;

     3b) Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore a 20 km; trasporto di energia elettrica mediante linee aeree con tensione nominale d'esercizio superiore a 100 KV e lunghezza superiore a 3 Km;

     3c) Stoccaggio in superficie di gas naturale superiore a 1000 mc istantanei;

     3d) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei superiori a 5000 tonnellate istantanee;

     3e) Stoccaggio in superficie di combustibili fossili superiori a 5000 tonnellate istantanee;

     3f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;

     3g) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza superiore a 100 kW [28];

     3h) Impianti per la produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento del vento con potenza nominale superiore a 1 MW, al di fuori delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico [29];

     3i) Impianti fotovoltaici a terra con potenza nominale superiore a 200 kW [30].

     4 Produzione e trasformazione dei metalli.

     4a) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;

     4b) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

     4c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

     - laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

     - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW;

     - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

     4d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

     4e) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia, ecc.) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;

     4f) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc;

     4g) Costruzione e montaggio di autoveicoli e motoveicoli e costruzione dei relativi motori;

     4h) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;

     4i) Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili;

     4j) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici;

     4k) Costruzione di materiale ferroviario che superi 10.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

     4l) imbutitura di fondo con esplosivi [31];

     5 Industria dei prodotti minerali.

     5a) Cokerie (distillazione a secco del carbone);

     5b) Impianti destinati alla fabbricazione di cemento in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 t/giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;

     5c) Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti a base di amianto non ricompresi negli altri allegati;

     5d) Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro con capacità di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno;

     5e) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali;

     5f) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura: in particolare tegole, mattoni refrattari, piastrelle, gres e porcellane.

     6 Industria Chimica.

     6a) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici con capacità complessiva superiore a 1000 t.;

     6b) Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi con potenzialità superiore a 10.000 ton/anno di materie prime lavorate;

     6c) ) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974 n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1000 mc;

     7 Industria dei prodotti alimentari.

     7a) Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;

     7b) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;

     7c) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;

     7d) Industria della birra e del malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;

     7e) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5000 mc di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

     7f) Fabbricazione di dolciumi e sciroppi che superi 50.000 mc/anno di volume;

     7g) Impianti per la macellazione di animali aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno ed impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;

     7h) Industrie per la produzione della fecola;

     7i) Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;

     7k) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole;

     8 Industria tessile, del cuoio, del legno e della carta.

     8a) Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni, di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;

     8b) Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili, la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;

     8c) Impianti per la concia delle pelli e del pellame qualora la capacità superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno;

     8d) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa.

     9 Industria della gomma.

     9a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.

     10 Progetti di infrastruttura.

     10a) Progetti di:

     - sviluppo di nuove aree industriali o cambiamento d'uso di aree che, pur non prevedendo l'installazione di impianti di cui ad altri punti del presente allegato, abbiano estensione superiore a 5 ha;

     - interventi in aree di riconversione per superfici superiori a 2 ha;

     10b) Progetti di riassetto urbano concernenti:

     centri ospedalieri, centri fieristici o direzionali, complessi alberghieri con ingombro superiore a 40.000 mc in volume edificato o superficie trasformata superiore a 3 ha, parcheggi con posti auto superiori a 500, centri commerciali con ingombro superiore a 30.000 mc in volume edificato o superficie trasformata superiore a 2 ha;

     - interventi di edilizia residenziale comportanti edificazioni superiori a 70.000 mc in nuovo volume edificato o superficie territoriale trasformata, escluse le sistemazioni, superiore a 5 ha [32].

     10c) Costruzione di ferrovie, di piattaforme intermodali e di terminaIi intermodali;

     10d) Costruzione di aerodromi;

     10e) Costruzione o ampliamento di:

     - porti, impianti portuali, porti di pesca, porti turistici e porti rifugio;

     - strade:

     a) extraurbane principali e secondarie, e relative gallerie, con lunghezza superiore a 5 km;

     b) urbane con lunghezza superiore a 3 km;

     10f) Costruzione di vie navigabili interne, opere di canalizzazione e di regolazione di corsi d'acqua;

     10g) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, superiori a 1000 mc e altezza superiore a 5 m;

     10h) Derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo;

     10i) Tramvie, metropolitane sopraelevate e sotterranee, funivie o linee simili di tipo particolare esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di persone;

     10j) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere, recupero di terre dal mare;

     10k) Installazione di oleodotti e gasdotti superiori a 5 km, escluse le reti all'interno dei centri abitati;

     10l) Installazione di acquedotti a lunga distanza superiori ai 20 Km.;

     10m) Progetti di estrazione e di ricarica delle acque freatiche non ricompresi negli altri allegati;

     10n) Opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi non ricompresi negli altri allegati.

     11 Altri progetti.

     11a) Piste permanenti per corse e prove di veicoli a motore;

     11b) Impianti di smaltimento rifiuti:

     1. impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8, D9, D10 e D11 del decreto legislativo n. 152/2006) [33],

     2. impianti di smaltimento rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento e ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo n. 152/2006) [34],

     3. discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 152/2006), comprese le discariche per inerti con capacità complessiva fino a 300.000 mc [35],

     4. impianti di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/ giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B , lettere D2 e da D8 a D11 del decreto legislativo n. 152/2006) [36],

     5. impianti di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 mc oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D15 del decreto legislativo n. 152/2006) [37],

     5 bis.) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all’Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni [38];

     5 ter.) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni [39];

     6. attività di recupero qualora comportino realizzazione di opere e non avvengano all'interno dell'impianto di produzione

     11c) Impianti di depurazione delle acque reflue con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;

     11d) Deposito e trattamento fanghi;

     11e) Immagazzinamento di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli [1];

     11f) Banchi di prova per motori, turbine e reattori quando l'area impegnata supera i 500 mq;

     11g) Impianti per la produzione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

     11h) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;

     11i) Piste da sci, impianti di risalita, funivie e strutture connesse;

     11j) Villaggi di vacanza e complessi alberghieri situati fuori dalle zone urbane e strutture connesse:

     - campeggi o villaggi turistici di superficie superiore a 3 ha;

     - centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc;

     11k) Campi da golf;

     11l) Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente superiori a 3 ha;

     11m) Parchi tematici

     11n) Progetti di cui all'allegato 2 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni.

     11o) stabilimenti di squartamento

[1] Si intende lo stoccaggio dei rottami e delle carcasse in conto terzi, prima dell'avvio allo smaltimento e/o al recupero.

 

ALLEGATO 4

Informazioni che possono essere definite nella fase preliminare

(art. 7)

 

     1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

     - una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

     - una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati;

     - la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili;

     - una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dall'attività del progetto proposto;

     - le relazioni tra il progetto e gli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti.

     2. Illustrazione delle principali soluzioni alternative possibili, con indicazione dei motivi principali della scelta compiuta dal committente tenendo conto dell'impatto sull'ambiente.

     3. Analisi della qualità ambientale con riferimento alle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi fattori.

     4. Descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, del progetto proposto sull'ambiente:

     - dovuti all'esistenza del progetto;

     - dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;

     - dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti, con la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.

     5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

     6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.

     7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

 

 

ALLEGATO 5 [40]

CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 2 COMMA 4 PUNTO C) E ARTICOLO 10

 

     1. Caratteristiche del progetto

Devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:

     - dimensione del progetto (superfici, volumi, potenzialità)

     - utilizzazione delle risorse naturali

     - produzione di rifiuti

     - inquinamento e disturbi ambientali

     - rischio di incidenti

     - impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o agricole.

 

     2. Localizzazione dei progetti

Deve essere tenuta in considerazione la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto dei progetti. Sono da considerarsi aree sensibili:

     - SIC e ZPS in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CE e zone umide;

     - i siti inseriti nell’Anagrafe dei Siti da Bonificare ai sensi del decreto ministeriale 471/1999, ad esclusione delle aree ecologicamente attrezzate di cui alla deliberazione della Giunta regionale 648/2003;

     - le aree in cui si sommano tutti i seguenti requisiti:

     1. zone costiere;

     2. zone montuose o forestali;

     3. zone a forte densità demografica, con esclusione delle aree produttive e delle aree ecologicamente attrezzate;

     4. zone di importanza storica culturale o archeologica.

Nei casi di cui sopra, le relative soglie dimensionali risultano ridotte del 50 per cento rispetto a quanto previsto nell’allegato 3.

 

     3. Caratteristiche dell’impatto potenziale

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

     - della portata dell’impatto (area geografica e densità della popolazione interessata)

     - della natura transfrontaliera dell’impatto

     - dell’ordine di grandezza e della complessità dell’impatto

     - della probabilità dell’impatto

     - della durata, frequenza e reversibilità dell’impatto.

 

Ai fini che qui rilevano si intende per:

zone umide le zone così definite in base al decreto del Presidente della Repubblica 448/1976

zone costiere le zone così definite ai sensi del decreto legislativo 42/2004

zone montuose le zone così definite ai sensi del decreto legislativo 42/2004

zone a forte densità demografica, quantificata in 500 abitanti/kmq sulla base delle caratteristiche demografiche del territorio ligure

zone di importanza storica e culturale quelle individuate come sistemi di manufatti emergenti - SME e nuclei isolati – NI di cui al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico – PTCP approvato con deliberazione consiliare 6 del 26 febbraio 1990, e zone di interesse archeologico così come definite dal decreto legislativo 42/2004.

 

ALLEGATO 6

Definizioni

(artt. 9 e 10)

 

     1) Lo "screening" è l'operazione in base alla quale viene valutato se le caratteristiche del progetto, le sue dimensioni, la sua localizzazione, rispetto a criteri predefiniti, possano produrre un impatto ambientale significativo.

     Utilizzando tale strumento metodologico la struttura regionale competente assume sullo specifico piano o progetto, caso per caso, la decisione se debba essere effettuato lo svolgimento della procedura di V.I.A., sulla base di una relazione con i contenuti di cui all'allegato 5.

     2) Lo "scoping" è la fase successiva allo screening, che si attua una volta definita la necessità dello svolgimento di una procedura di V.I.A., al fine di identificare gli argomenti che devono essere considerati nello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.). Lo strumento scoping è quindi teso ad individuare, in contraddittorio tra struttura regionale competente e proponente, quali informazioni devono essere fornite nello SIA, ed in particolare l'individuazione degli impatti ambientali, specialmente quelli importati, i tipi di alternative da considerare, le misure per mitigare gli impatti. Nella fase di scoping vengono considerate informazioni relative a:

     - il tipo di progetto che si intende realizzare;

     - le caratteristiche e le motivazioni dell'opera;

     - la relazione con gli strumenti di pianificazione e di programmazione esistenti;

     - le aree interessate con una breve descrizione dello stato di fatto delle risorse e dei vincoli;

     - le alternative (progettuali e di localizzazione) da analizzare;

     - i metodi di analisi e prevenzione degli impatti che si intendono utilizzare;

     - i componenti, i fattori e il tipo di dati da utilizzare;

     - la previsione di massima degli impatti ed in particolare degli impatti chiave;

     - le possibilità di mitigare o eliminare gli impatti;

     - la normativa specifica di riferimento;

     - l'elenco degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del piano o progetto.

     3) Il "monitoraggio" è la fase di controllo e verifica dell'esattezza delle previsioni sugli impatti attesi contenute negli SIA, effettuata, dopo la decisione concernente l'impatto ambientale, sulla realizzazione dell'opera o intervento.

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 36 della L.R. 29 maggio 2007, n. 22.

[2] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 10 agosto 2012, n. 32.

[3] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 10 agosto 2012, n. 32.

[4] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 10 agosto 2012, n. 32.

[5] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 10 agosto 2012, n. 32.

[6] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 10 agosto 2012, n. 32, come modificato dall'art. 2 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 1 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14. La Corte costituzionale, con sentenza 4 luglio 2013, n. 178, ha dichiarato l'illegittimità del primo periodo del presente comma, come inserito dalla L.R. 32/2012, nella parte in cui non prevede che dell’avvenuta trasmissione della richiesta di cui al comma 1 di detta norma sia dato avviso a cura del proponente nell’albo pretorio dei comuni interessati.

[7] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 10 agosto 2012, n. 32.

[8] Comma sostituito dall'art. 18 della L.R. 10 agosto 2012, n. 32, come modificato dall'art. 2 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 1 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14. La Corte costituzionale, con sentenza 4 luglio 2013, n. 178, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nel testo sostituito dall’art. 18, comma 2, della L.R. n. 32 del 2013, nella parte in cui non prevede che l’esito della procedura sia pubblicato in forma integrale nel sito web della Regione.

[9] Articolo inserito dall'art. 18 della L.R. 10 agosto 2012, n. 32.

[10] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14.

[11] Modifica l'art. 10 della L.R. 6 aprile 1987, n. 7.

[12] Allegato sostituito dalla D.G.R. 11 maggio 2012, n. 537 e così collazionato in data 4 ottobre 2012.

[13] Allegato già modificato dalla D.C.R. 12 ottobre 1999, n. 61, dalla D.C.R. 3 ottobre 2000, n. 51, sostituito dalla D.C.R. 12 novembre 2002, n. 59, modificato dalla D.C.R. 5 agosto 2004, n. 19, dalla D.C.R. 15 marzo 2006, n. 7, dalla D.C.R. 24 luglio 2012, n. 14 e così ulteriormente modificato dalla D.C.R. 27 novembre 2012, n. 25.

[14] Lettera soppressa dalla D.C.R. 24 luglio 2012, n. 14.

[15] Lettera così modificata dalla D.C.R. 24 luglio 2012, n. 14.

[16] La D.C.R. 24 luglio 2012, n. 14 ha sostituito il riferimento al d.lgs. 22/1997 con il riferimento al d.lgs. 152/2006.

[17] Lettera soppressa dalla D.C.R. 24 luglio 2012, n. 14.

[18] Lettera così sostituita dalla D.C.R. 24 luglio 2012, n. 14.

[19] Lettera modificata dalla D.C.R. 15 marzo 2006, n. 7 e così sostituita dalla D.C.R. 24 luglio 2012, n. 14.

[20] La D.C.R. 24 luglio 2012, n. 14 ha sostituito il riferimento al d.lgs. 22/1997 con il riferimento al d.lgs. 152/2006.

[21]La D.C.R. 24 luglio 2012, n. 14 ha sostituito il riferimento al d.lgs. 22/1997 con il riferimento al d.lgs. 152/2006.

[22] Lettera aggiunta dalla D.C.R. 24 luglio 2012, n. 14.

[23] Lettera aggiunta dalla D.C.R. 24 luglio 2012, n. 14.

[24] Lettera aggiunta dalla D.C.R. 24 luglio 2012, n. 14.

[25] Lettera aggiunta dalla D.C.R. 27 novembre 2012, n. 25.

[26] Allegato già modificato dalla D.C.R. 12 ottobre 1999, n. 61, dalla D.C.R. 3 ottobre 2000, n. 51, sostituito dalla D.C.R. 12 novembre 2002, n. 59, modificato dalla D.C.R. 5 agosto 2004, n. 19, dalla D.C.R. 15 marzo 2006, n. 7, dalla D.C.R. 24 luglio 2012, n. 14 e così ulteriormente modificato dalla D.C.R. 27 novembre 2012, n. 25.

[27] Punto così modificato dalla D.C.R. 24 luglio 2012, n. 14.

[28] Punto così modificato dalla D.C.R. 24 luglio 2012, n. 14.

[29] Lettera così sostituita dalla D.C.R. 27 novembre 2012, n. 25.

[30] Lettera aggiunta dalla D.C.R. 27 novembre 2012, n. 25.

[31] Punto sostituito dalla D.C.R. 15 marzo 2006, n. 7 e così collazionato in data 4 ottobre 2012.

[32] Punto così modificato dalla D.C.R. 24 luglio 2012, n. 14.

[33] La D.C.R. 24 luglio 2012, n. 14 ha sostituito il riferimento al d.lgs. 22/1997 con il riferimento al d.lgs. 152/2006.

[34] La D.C.R. 24 luglio 2012, n. 14 ha sostituito il riferimento al d.lgs. 22/1997 con il riferimento al d.lgs. 152/2006.

[35] La D.C.R. 24 luglio 2012, n. 14 ha sostituito il riferimento al d.lgs. 22/1997 con il riferimento al d.lgs. 152/2006.

[36] La D.C.R. 24 luglio 2012, n. 14 ha sostituito il riferimento al d.lgs. 22/1997 con il riferimento al d.lgs. 152/2006.

[37] La D.C.R. 24 luglio 2012, n. 14 ha sostituito il riferimento al d.lgs. 22/1997 con il riferimento al d.lgs. 152/2006.

[38] Numero aggiunto dalla D.C.R. 24 luglio 2012, n. 14.

[39] Numero aggiunto dalla D.C.R. 24 luglio 2012, n. 14.

[40] Allegato sostituito dalla D.C.R. 15 marzo 2006, n. 7 e così collazionato in data 4 ottobre 2012.