§ 4.1.34 - L.R. 2 maggio 1991, n. 6.
Norme per l'aggiornamento e l'applicazione del piano territoriale di coordinamento paesistico.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:02/05/1991
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Procedimento di formazione).
Art. 2.  (Rapporti del P.T.C.P. con piani e programmi di settore).
Art. 3.  (Altre varianti di iniziativa regionale).
Art. 4.  (Varianti connesse all'approvazione di strumenti urbanistici generali).
Art. 5.  (Deroghe).
Art. 6.  (Modalità di definizione).
Art. 7.  (Indirizzi esplicativi ed applicativi del P.T.C.P.).
Art. 8.  (Disciplina paesistica degli strumenti urbanistici generali).
Art. 9.  (Progetto di recupero paesistico-ambientale).
Art. 10.  (Strumenti urbanistici attuativi prescritti dal P.T.C.P.).
Art. 11.  (Disposizioni transitorie relative alle aree assoggettate dal P.T.C.P. al regime normativo di trasformazione).
Art. 12.  (Varianti a P.T.C., diversi da quello paesistico).


§ 4.1.34 - L.R. 2 maggio 1991, n. 6. [1]

Norme per l'aggiornamento e l'applicazione del piano territoriale di coordinamento paesistico.

(B.U. 22 maggio 1991, n. 7).

 

CAPO I

VARIANTI AL PIANO TERRITORIALE

DI COORDINAMENTO PAESISTICO

 

Art. 1. (Procedimento di formazione).

     1. Il disposto di cui all'articolo 4 quattordicesimo comma della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 non si applica al Piano territoriale di coordinamento paesistico (P.T.C.P.) approvato a norma di essa.

     2. Con riferimento al P.T.C.P. il disposto di cui all'articolo 4 tredicesimo comma della legge regionale n. 39/1984 si applica soltanto nei confronti delle varianti che:

     a) apportino modifiche alle norme di attuazione del P.T.C.P. intendendosi in tal caso interessati tutti i Comuni, le Province e le Comunità Montane della Liguria;

     b) investano parti del territorio incluse nei parchi, nelle riserve naturali, nelle aree protette e nei sistemi di aree di interesse naturalistico ambientale istituiti o da istituirsi ad opera delle rispettive leggi regionali, intendendosi in tal caso interessati soltanto i Comuni, le Province e le Comunità Montane competenti per territorio nonché l'ente e l'organismo preposto alla gestione o al coordinamento di tali aree a norma delle leggi medesime.

     3. Le varianti diverse da quelle indicate al secondo comma seguono Ia procedura di formazione stabilita negli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

 

     Art. 2. (Rapporti del P.T.C.P. con piani e programmi di settore).

     1. I piani ed i programmi di settore che comportino varianti al P.T.C.P. seguono le procedure indicate nelle leggi che li riguardano integrate dagli adempimenti previsti dalla presente legge all'articolo 1 secondo comma e all'articolo 3 a seconda che rientrino nei casi ivi rispettivamente indicati.

     2. L'atto con cui si dà inizio al procedimento reca le specifiche valutazioni di ammissibilità delle modifiche sotto il profilo degli interessi paesistici.

     3. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nei confronti degli altri successivi piani territoriali di coordinamento.

 

     Art. 3. (Altre varianti di iniziativa regionale).

     1. Le varianti al P.T.C.P. di iniziativa regionale diverse da quelle di cui all'articolo 1 secondo comma sono adottate, nel rispetto dello schema di orientamento già approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore incaricato, sentito il Comitato Tecnico Urbanistico.

     2. Le varianti di cui al primo comma:

     a) sono trasmesse al Comune od ai Comuni compresi nell'ambito territoriale interessato, come individuato dal P.T.C.P., per gli adempimenti di cui all'articolo 4 ottavo e nono comma della legge regionale n. 39/1984; la deliberazione comunale ivi prevista è trasmessa alla Regione entro il termine all'uopo stabilito dalla Giunta regionale all'atto dell'adozione del progetto di variante e, comunque, non oltre il limite massimo previsto dall'articolo 4 nono comma della legge regionale 39/1984 come modificato dalla legge regionale 7 luglio 1987, n. 22;

     b) sono approvate dal Consiglio regionale a norma dell'articolo 4 decimo e undicesimo comma della legge regionale 39/1984.

     3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per il recepimento nel contesto del P.T.C.P. della localizzazione di nuove grandi infrastrutture di interesse statale, ferme restando le disposizioni del Piano stesso agli effetti della definizione del relativo progetto.

     4. Eventuali varianti al P.T.C.P., fermo restando il disposto di cui al secondo comma, concertate dalla Regione con altre amministrazioni pubbliche in sede di applicazione dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 dovranno essere evidenziate in modo esplicito e giustificate puntualmente secondo le modalità e gli strumenti di cui al presente Capo.

 

     Art. 4. (Varianti connesse all'approvazione di strumenti urbanistici generali).

     1. In sede di adozione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti i Comuni sono tenuti a giustificare puntualmente e ad indicare esplicitamente le modifiche alle indicazioni di livello locale del P.T.C.P. che, nel rispetto delle corrispondenti indicazioni di livello territoriale, siano necessarie in rapporto alle esigenze generali della pianificazione territoriale e, comunque, in coerenza con le finalità proprie di tutela paesistico-ambientale del P.T.C.P.

     2. A tal fine gli adempimenti di deposito e pubblicità degli atti dei piani regolatori generali e delle loro varianti espletati a norma della vigente legislazione urbanistica assorbono quelli previsti dall'articolo 4 ottavo e nono comma della legge regionale n. 39/1984.

     3. Agli adempimenti di deposito e pubblicità degli atti ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma sono assoggettati anche i programmi di fabbricazione e le loro varianti quando comportino la necessità di modificare le indicazioni di livello locale del P.T.C.P.

     4. Le varianti di cui al presente articolo sono approvate, a norma della legge regionale 24 maggio 1972, n. 8 e successive modificazioni, unitamente agli strumenti urbanistici generali od alle loro modifiche parziali, su conforme parere del Consiglio regionale limitato alle varianti stesse.

     5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti dei seguenti strumenti urbanistici, qualora gli stessi comportino modifica delle indicazioni di livello locale del P.T.C.P.:

     a) varianti agli strumenti urbanistici generali connesse a strumenti urbanistici attuativi non soggetti ad approvazione regionale, a termini dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24, in deroga al disposto del terzo comma dello stesso articolo;

     b) varianti agli strumenti urbanistici generali per il loro adeguamento agli «standard» urbanistici di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 24/1987 in deroga al disposto dell'articolo 30 secondo comma della stessa;

     c) strumenti urbanistici generali e loro varianti adottate e trasmesse alla Regione per l'approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge, escluso quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

     6. Non possono essere apportate a norma del presente articolo varianti spazialmente riduttive e/o sostitutive delle seguenti indicazioni di livello locale del P.T.C.P.:

     a) di conservazione relative a tutti gli assetti;

     b) di mantenimento relative:

     1) all'assetto insediativo, limitatamente ai complessi definiti come valori d'immagine ed ai nuclei isolati;

     2) all'assetto geomorfologico;

     3) all'assetto vegetazionale;

     c) di trasformazione relative a tutti gli assetti;

     d) relative alle cave a cielo aperto ed in sotterraneo.

 

     Art. 5. (Deroghe).

     1. Il P.T.C.P. prevede i casi e le condizioni in cui è consentita la realizzazione di opere o di interventi in deroga alle rispettive indicazioni. Rientrano nel campo di applicazione delle deroghe disciplinate dal presente articolo gli interventi per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili la cui approvazione sotto il profilo urbanistico-edilizio ed ambientale comporta dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge [2].

     2. Le deroghe di cui al primo comma sono assentite con deliberazione della Giunta regionale su richiesta del soggetto interessato e sentito il Comune o i Comuni compresi nell'ambito territoriale d'intervento.

     3. L'assenso previsto dal secondo comma sostituisce, a tutti gli effetti ed ove necessario, l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni e, sempre che il Comune si sia espresso in senso favorevole, il nulla osta prescritto dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357.

     4. Le opere pubbliche di cui all'articolo 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 diverse da quelle previste dall'articolo 3 terzo comma della presente legge possono essere realizzate in deroga alle indicazioni del P.T.C.P.; in tal caso l'atto d'intesa, per quanto di competenza della Regione, è sempre adottato dalla Giunta regionale ed è comprensivo dell'assenso alla deroga e dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 1497/1939.

     5. I provvedimenti di deroga di cui al presente articolo sono adottati sentito il Comitato tecnico urbanistico salvo che si tratti di casi di somma urgenza e pubblica incolumità previsti dalle norme di attuazione del P.T.C.P.

     5 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei Comuni dotati di piani urbanistici comunali (PUC) approvati ai sensi della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) [3].

 

CAPO II

DEFINIZIONE DELLE INDICAZIONI

DI LIVELLO PUNTUALE DEL P.T.C.P.

 

     Art. 6. (Modalità di definizione).

     1. Le indicazioni di livello puntuale del P.T.C.P., quali specificazioni delle relative indicazioni di livello Locale, sono definite mediante:

     a) indirizzi esplicativi ed applicativi del P.T.C.P.;

     b) disciplina paesistica degli strumenti urbanistici generali;

     c) progetti di recupero paesistico-ambientale;

     d) progetti di sistemazione delle aree assoggettate dal P.T.C.P. ad obbligo di strumento urbanistico attuativo;

     e) valutazioni di impatto ambientale redatte in base alla normativa vigente In materia, relative a progetti delle grandi infrastrutture di cui all'art, 32 delle norme di attuazione del P.T.C.P. sempreché conformi alle rispettive indicazioni ovvero ad esse previamente confermate a norma dell'articolo 3 ultimo comma.

 

     Art. 7. (Indirizzi esplicativi ed applicativi del P.T.C.P.).

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentito il Comitato Tecnico Urbanistico, approva indirizzi esplicativi ed applicativi della normativa di P.T.C.P., al fine di assicurarne una uniforme attuazione con particolare riguardo a situazioni omogenee ed a comportamenti diffusi.

     2. Gli indirizzi di cui al primo comma sono vincolanti per i soggetti a cui sono rivolti e, in prima applicazione, sono emanati entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8. (Disciplina paesistica degli strumenti urbanistici generali).

     1. In sede di formazione o revisione degli strumenti urbanistici generali, i Comuni sono tenuti ad includervi specificazioni paesistiche relative all'intero territorio e rapportate alle diverse previsioni urbanistiche.

     2. Costituiscono oggetto delle specificazioni di cui al primo comma i più significativi elementi formali e tipologici che concorrono a caratterizzare le diverse componenti del paesaggio al prioritario scopo di garantire la loro tutela e la pertinente qualificazione degli interventi sullo stesso.

     3. La disciplina paesistica prevista dal presente articolo può essere introdotta anche mediante apposita variante allo strumento urbanistico generale, da elaborarsi in modo da assicurare un organico adeguamento del piano vigente alle indicazioni di livello locale del P.T.C.P., ferma restando la loro immediata prevalenza anche nelle more di tale adeguamento.

     4. Le varianti allo strumento urbanistico generale che introducono o modificano le specificazioni paesistiche di cui al presente articolo sono approvate a norma della vigente legislazione in materia, sentito in ogni caso il Comitato Tecnico Urbanistico.

     5. Le disposizioni di cui al quarto comma di applicano anche nei confronti delle varianti a strumenti urbanistici generali connesse a strumenti urbanistici attuativi non soggetti ad approvazione regionale a termini dell'articolo 8 della legge regionale n. 24/1987, in deroga al disposto del terzo comma di tale articolo.

 

     Art. 9. (Progetto di recupero paesistico-ambientale).

     1. Il progetto di recupero paesistico-ambientale è uno strumento operativo da promuoversi con riferimento a singole situazioni di degrado o nelle quali si renda opportuno addivenire al miglioramento della qualità complessiva dell'ambiente e dei modi della sua fruizione attraverso specifici interventi.

     2. Tale progetto contiene gli elementi grafici, normativi e finanziari necessari per consentire l'attuazione degli interventi individuati dal progetto stesso con riferimento ai diversi assetti previsti dal P.T.C.P., garantendo altresì gli opportuni raccordi con la strumentazione urbanistica comunale.

     3. Il progetto di cui al primo comma è approvato con le procedure stabilite dall'articolo 3, con possibilità di proposta dello stesso da parte delle Province e degli Enti locali interessati.

     4. Le indicazioni del progetto di recupero paesistico-ambientale prevalgono immediatamente sulle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, generali ed attuativi.

     5. Ove occorra e ne sussistano i presupposti, in sede di approvazione del progetto di recupero paesistico-ambientale può essere dichiarata la pubblica utilità nonché l'indifferibilità ed urgenza delle opere dallo stesso previste, in conformità alle leggi vigenti in materia.

 

     Art. 10. (Strumenti urbanistici attuativi prescritti dal P.T.C.P.).

     1. Con riferimento alle aree assoggettate dal P.T.C.P. all'obbligo di strumento urbanistico attuativo, le pertinenti indicazioni di livello puntuale sono definite nell'ambito di tale strumento e sono assorbenti dello studio organico d'insieme di cui all'articolo 32-bis delle norme di attuazione del P.T.C.P. ove prescritto.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Art. 11. (Disposizioni transitorie relative alle aree assoggettate dal P.T.C.P. al regime normativo di trasformazione).

     1. Nelle aree assoggettate dal P.T.C.P. a regime normativo di trasformazione, in caso di inadempienza all'obbligo di formazione dello strumento urbanistico attuativo per esse prescritto, a decorrere dalla infruttuosa scadenza del termine all'uopo fissato e fino alla assunzione dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge regionale n. 39/1984, sono consentiti soltanto interventi di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo.

     2. La disposizione di cui al primo comma, nell'ipotesi ivi contemplata, si applica anche nei confronti delle attività di cava in esercizio al momento dell'entrata in vigore del P.T.C.P., a far data dall'infruttuosa scadenza del termine per la formazione del prescritto strumento urbanistico attuativo o dalla ultimazione del programma dei lavori di coltivazione a suo tempo debitamente autorizzato, se posteriore a tale scadenza.

 

     Art. 12. (Varianti a P.T.C., diversi da quello paesistico).

     1. Fino all'emanazione della legge regionale di attuazione delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990, n. 142 in materia urbanistica, per l'approvazione di varianti ad altri piani territoriali di coordinamento di livello regionale in corso di formazione alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero successivamente approvati si seguono, in quanto applicabili, le procedure di cui al primo e secondo comma dell'articolo 3, sempreché dette varianti siano preordinate a definire gli assetti insediativi delle parti del territorio regionale interessate.

 


[1] Legge abrogata, con esclusione dell'art. 5, dall'art. 88 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36, salvo quanto stabilito in via transitoria dal Titolo VI, Capo II, della stessa L.R. 36/97. Nuovemente abrogata dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11.

[2] Comma così modificato dall'art. 86 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16.

[3] Comma aggiunto dall'art. 86 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16.