§ 4.1.74 - L.R. 2 aprile 2015, n. 11.
Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:02/04/2015
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 36/1997)
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 36/1997)
Art. 4.  (Inserimento dell’articolo 3 bis della l.r. 36/1997)
Art. 5.  (Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 36/1997)
Art. 6.  (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 36/1997)
Art. 7.  (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 36/1997)
Art. 8.  (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 36/1997)
Art. 9.  (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 36/1997)
Art. 10.  (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 36/1997)
Art. 11.  (Modifica all’articolo 10 della l.r. 36/1997)
Art. 12.  (Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 36/1997)
Art. 13.  (Abrogazione dell’articolo 12 della l.r. 36/1997)
Art. 14.  (Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 36/1997)
Art. 15.  (Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 36/1997)
Art. 16.  (Abrogazione dell’articolo 15 della l.r. 36/1997)
Art. 17.  (Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 36/1997)
Art. 18.  (Inserimento dell’articolo 16 bis della l.r. 36/1997)
Art. 19.  (Modifica alla rubrica del TITOLO III della l.r. 36/1997)
Art. 20.  (Inserimento degli articoli 16 ter, 16 quater e 16 quinquies della l.r. 36/1997)
Art. 21.  (Modifiche all’articolo 17 della l.r. 36/1997)
Art. 22.  (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 36/1997)
Art. 23.  (Modifica all’articolo 19 della l.r. 36/1997)
Art. 24.  (Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 36/1997)
Art. 25.  (Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 36/1997)
Art. 26.  (Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 36/1997)
Art. 27.  (Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 36/1997)
Art. 28.  (Modifiche all’articolo 24 della l.r. 36/1997)
Art. 29.  (Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 36/1997)
Art. 30.  (Modifiche all’articolo 26 della l.r. 36/1997)
Art. 31.  (Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 36/1997)
Art. 32.  (Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 36/1997)
Art. 33.  (Modifiche all’articolo 29 della l.r. 36/1997)
Art. 34.  (Inserimento degli articoli 29 bis, 29 ter, 29 quater e 29 quinquies della l.r. 36/1997)
Art. 35.  (Sostituzione dell’articolo 30 della l.r. 36/1997)
Art. 36.  (Modifiche all’articolo 31 della l.r. 36/1997)
Art. 37.  (Modifiche all’articolo 32 della l.r. 36/1997)
Art. 38.  (Sostituzione dell’articolo 33 della l.r. 36/1997)
Art. 39.  (Sostituzione dell’articolo 34 della l.r. 36/1997)
Art. 40.  (Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 36/1997)
Art. 41.  (Sostituzione dell’articolo 36 della l.r. 36/1997)
Art. 42.  (Sostituzione dell’articolo 37 della l.r. 36/1997)
Art. 43.  (Sostituzione dell’articolo 38 della l.r. 36/1997)
Art. 44.  (Inserimento dell’articolo 38 bis della l.r. 36/1997)
Art. 45.  (Sostituzione dell’articolo 39 della l.r. 36/1997)
Art. 46.  (Inserimento dell’articolo 39 bis della l.r. 36/1997)
Art. 47.  (Abrogazione degli articoli 40 e 41 della l.r. 36/1997)
Art. 48.  (Sostituzione dell’articolo 42 della l.r. 36/1997)
Art. 49.  (Sostituzione della rubrica del CAPO III della l.r. 36/1997)
Art. 50.  (Sostituzione dell’articolo 43 della l.r. 36/1997)
Art. 51.  (Modifiche all’articolo 44 della l.r. 36/1997)
Art. 52.  (Sostituzione dell’articolo 45 della l.r. 36/1997)
Art. 53.  (Abrogazione degli articoli 46 e 47 della l.r. 36/1997)
Art. 54.  (Inserimento del CAPO III BIS della l.r. 36/1997)
Art. 55.  (Inserimento degli articoli 47 bis e 47 ter della l.r. 36/1997)
Art. 56.  (Modifiche all’articolo 48 della l.r 36/1997)
Art. 57.  (Modifiche all’articolo 49 della l.r 36/1997)
Art. 58.  (Sostituzione dell’articolo 50 della l.r. 36/1997)
Art. 59.  (Sostituzione dell’articolo 51 della l.r. 36/1997)
Art. 60.  (Abrogazione dell’articolo 52 della l.r. 36/1997)
Art. 61.  (Modifiche all’articolo 53 della l.r 36/1997)
Art. 62.  (Modifiche all’articolo 54 della l.r. 36/1997)
Art. 63.  (Abrogazione degli articoli 55 e 56 della l.r. 36/1997)
Art. 64.  (Modifica alla rubrica del Titolo V della l.r. 36/1997)
Art. 65.  (Modifiche all’articolo 57 della l.r. 36/1997)
Art. 66.  (Modifiche all’articolo 58 della l.r. 36/1997)
Art. 67.  (Modifiche all’articolo 59 della l.r. 36/1997)
Art. 68.  (Modifiche all’articolo 60 della l.r. 36/1997)
Art. 69.  (Modifiche dell’articolo 61 della l.r. 36/1997)
Art. 70.  (Abrogazione degli articoli 62, 65, 66 e 67 della l.r. 36/1997)
Art. 71.  (Modifica della rubrica della SEZIONE I del CAPO II)
Art. 72.  (Sostituzione dell’articolo 68 della l.r. 36/1997)
Art. 73.  (Abrogazione degli articoli 69, 74, 75, 76, 76 bis, 77 e 78 della l.r. 36/1997)
Art. 74.  (Sostituzione dell’articolo 79 della l.r. 36/1997)
Art. 75.  (Inserimento dell’articolo 79 bis della l.r. 36/1997)
Art. 76.  (Abrogazione degli articoli 80 e 81 della l.r. 36/1997)
Art. 77.  (Abrogazione dell’articolo 83 della l.r. 36/1997)
Art. 78.  (Abrogazione degli articoli 82, 84, 85, 87 ed 88 della l.r. 36/1997)
Art. 79.  (Disposizioni transitorie per la conclusione dei procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge)
Art. 80.  (Disposizioni transitorie applicabili nei confronti dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e dei piani territoriali di coordinamento regionali)
Art. 81.  (Disposizioni transitorie sul riparto di competenze tra Regione, Città metropolitana e province rispetto ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica comunale ed ai vigenti piani territoriali [...]
Art. 82.  (Sostituzione ed abrogazione di norme)


§ 4.1.74 - L.R. 2 aprile 2015, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)

(B.U. 9 aprile 2015, n. 11)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “di livello regionale” è inserita la seguente: “metropolitano,”.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 36/1997)

1. Alla fine del primo periodo del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: “nel rispetto delle competenze in materia di governo del territorio previste nell’ordinamento statale e regionale”.

2. Il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 36/1997, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“4. Gli obiettivi e i contenuti della pianificazione territoriale sono definiti in coerenza con gli atti della programmazione della Regione, della Città metropolitana e delle province.”.

3. Il comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“5. I piani di bacino, nonché i piani delle aree protette di cui alla vigente legislazione regionale, vincolano, nelle loro indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, metropolitano, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa.” [1].

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 36/1997)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “costituisce il” sono sostituite dalle seguenti: “fornisce il quadro generale di”, le parole: “ed ha per oggetto l'organizzazione generale del territorio nelle sue” sono sostituite dalle seguenti: “relativamente alle” e le parole: “e nelle loro reciproche relazioni” sono soppresse.

2. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“3. Il PTR è elaborato in coerenza con gli obiettivi ed i contenuti degli atti di programmazione regionale, secondo le modalità partecipative previste nell’articolo 6.”.

 

     Art. 4. (Inserimento dell’articolo 3 bis della l.r. 36/1997)

1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 3 bis

(Pianificazione territoriale generale della Città metropolitana)

1. La pianificazione territoriale generale della Città metropolitana svolge il ruolo di organizzazione generale del territorio metropolitano riguardo ai temi insediativi, al sistema dei servizi ed alle infrastrutture attinenti all’ambito metropolitano, anche al fine della adozione del piano strategico per lo sviluppo socio-economico del relativo territorio, e riguardo alla gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse metropolitano, anche in forma associata.

2. La pianificazione territoriale della Città metropolitana ha ad oggetto l’assetto generale del territorio di area vasta ed è definita in coerenza con gli atti di programmazione socio-economica regionale e con le linee strategiche di organizzazione territoriale previste nella pianificazione territoriale di livello regionale e tenuto conto delle indicazioni contenute nella strumentazione urbanistica locale e delle dinamiche in atto.

3. La pianificazione territoriale generale della Città metropolitana costituisce, altresì, la sede di coordinamento della pianificazione urbanistica comunale.

4. Lo strumento della pianificazione territoriale generale della Città metropolitana è il Piano territoriale generale della Città metropolitana (PTGcm).”.

 

     Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 4 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 4

(Pianificazione territoriale di livello provinciale)

1. La pianificazione territoriale di livello provinciale costituisce la sede di coordinamento della pianificazione urbanistica comunale con riferimento alle previsioni aventi valenza sovracomunale relative a servizi, infrastrutture, insediamenti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi la cui localizzazione comporti ricadute sull’assetto funzionale delle infrastrutture a livello sovra comunale, in coerenza con i contenuti della pianificazione territoriale regionale.

2. La pianificazione territoriale di livello provinciale, in coerenza con il PTR e con gli atti di programmazione socio-economica regionale, definisce l’assetto del territorio provinciale ed individua gli ambiti territoriali destinati alle attività di produzione agricola e quelli di presidio ambientale.

3. Lo strumento della pianificazione territoriale di livello provinciale è il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC provinciale).”.

 

     Art. 6. (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 36/1997)

1. Nel primo alinea del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “di livello comunale” sono inserite le seguenti: “, esercitata dai comuni, singoli ed associati nonché dalle unioni dei comuni,”.

2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“c) a favorire il governo del territorio nelle sue diverse componenti disciplinando prioritariamente gli interventi di recupero, di riqualificazione e di rigenerazione urbana e di prevenzione del dissesto, di mantenimento e di riqualificazione del patrimonio agricolo-rurale compatibili con i valori storico-culturali, paesaggistici ed ambientali e prevedendo le trasformazioni territoriali ammissibili sulla base degli atti di pianificazione territoriale di livello sovra comunale.”.

3. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ed i Programmi attuativi (di seguito denominati PA)” sono sostituite dalle seguenti: “anche mediante formazione di PUC e PUO intercomunali, previo apposito atto di intesa tra i comuni interessati.”.

4. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“3 bis. I comuni esercitano le competenze in materia di pianificazione e di gestione del territorio mediante la formazione e l’attuazione degli strumenti di cui al comma 3, nel rispetto della vigente normativa sull’obbligo di esercizio associato di funzioni mediante unione di comuni o convenzione, anche con gli uffici della Città metropolitana e delle province.”.

 

     Art. 7. (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 36/1997)

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “La Regione” sono inserite le seguenti: “, la Città metropolitana”, le parole: “della specificazione, dell’aggiornamento, della verifica” sono sostituite dalle seguenti: “del monitoraggio” e le parole: “a tal fine” sono soppresse.

2. Dopo il primo periodo del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: “Tali conferenze possono assumere valenza di consultazione/scoping ai fini della relativa fase prevista per le procedure di VAS, ai sensi della legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica VAS e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni, garantendo la partecipazione di tutti i soggetti competenti di cui all’articolo 6 della ridetta legge.”.

 

     Art. 8. (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 7 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 7

(Acquisizione e gestione delle conoscenze per la pianificazione. Sistema informativo territoriale regionale)

1. Le conoscenze che costituiscono il presupposto dell'attività di pianificazione sono patrimonio comune degli enti che condividono la responsabilità del governo del territorio, nonché di tutti gli altri soggetti, ivi compresi gli enti e le associazioni rappresentative di interessi collettivi o diffusi che, mediante la propria attività, partecipano alle scelte inerenti l'assetto e le trasformazioni del territorio.

2. Il sistema informativo territoriale regionale è basato su tecnologie GIS (Geographical Information System) ed è predisposto per uniformare ed integrare le informazioni territoriali alfanumeriche e cartografiche prodotte dai singoli enti a supporto della pianificazione, gestione e monitoraggio dei livelli informativi e dei dati associati al territorio. Gli atti di pianificazione territoriale disciplinati dalla presente legge hanno come riferimento obbligatorio gli standard del sistema informativo territoriale regionale che alimenta la base dati territoriale unificata ed il repertorio cartografico e provvede alla formazione e gestione dei dati.

3. Per lo sviluppo dei servizi informatici e telematici dedicati alla pianificazione territoriale la Giunta regionale adotta linee guida che agevolano l’accesso al sistema informativo territoriale regionale da parte degli enti di cui al comma 1 e consentono, in primo luogo ai comuni, di sviluppare l’informatizzazione dei propri atti di pianificazione urbanistica.

4. I comuni, la Città metropolitana, le province, nell’ambito delle rispettive competenze, si conformano al sistema informativo territoriale regionale.

5. La Regione definisce le forme più opportune di intesa tra gli enti locali mediante la stipula di convenzioni per lo scambio e l’integrazione delle informazioni. La Città metropolitana svolge funzioni di coordinamento per i comuni che ne fanno parte.

6. La Regione, la Città metropolitana, le province ed i comuni interessati, d’intesa tra loro, utilizzano la rete di collegamento telematico regionale per consentire lo scambio delle informazioni relative ai rispettivi atti di pianificazione del territorio e sviluppano le tecnologie che assicurino l'integrazione e l'interoperabilità dei sistemi informativi.

7. Le convenzioni di cui al comma 5 possono essere estese ad amministrazioni pubbliche ed enti di gestione di pubblici servizi che dispongano di informazioni utili alla pianificazione del territorio.

8. L’accesso alle informazioni è aperto a tutti nell’ambito di quanto disposto dalla normativa regionale e nel rispetto delle leggi sulla riservatezza dei dati.”.

 

     Art. 9. (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 36/1997)

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Il PTR considera la totalità del territorio regionale e, avuto riguardo anche alle realtà delle regioni limitrofe, definisce le strategie da perseguire in relazione all’assetto del territorio regionale, esprimendole in termini di obiettivi, di livelli di tutela, di funzioni per il corretto uso del suolo.”.

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

“c bis) rapporto preliminare e rapporto ambientale ai sensi della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.”.

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

“3 bis. Il PTR è redatto e pubblicato in formato digitale ed i dati e le informazioni che lo compongono costituiscono il fondamento principale del sistema informativo territoriale regionale di cui all’articolo 7, comma 2.”.

 

     Art. 10. (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 36/1997)

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “la lettura critica” sono sostituite dalle seguenti: “l’analisi oggettiva”, la parola: “sistemi” è sostituita dalla seguente: “ambiti” e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: “anche al fine della redazione del rapporto preliminare e ambientale di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni”.

2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“b) costituire supporto per la definizione in sede di quadro strutturale della disciplina paesistica a livello regionale;”.

 

     Art. 11. (Modifica all’articolo 10 della l.r. 36/1997)

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “ del piano ” sono inserite le seguenti: “ comprensivi degli obiettivi di sostenibilità ambientale, ”.

 

     Art. 12. (Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 11 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 11

(Quadro strutturale)

1. Il quadro strutturale definisce le strategie complessive, gli indirizzi e le azioni finalizzati a conseguire gli obiettivi del piano sotto i profili insediativo, paesaggistico ed infrastrutturale, assumendo a riferimento per la sostenibilità ambientale del piano le indicazioni e le prescrizioni dei piani di bacino.

2. A questi fini stabilisce, con riferimento agli ambiti territoriali di cui all’articolo 9, obiettivi di pianificazione, di qualità paesistica nonché prestazioni ambientali a valere per la pianificazione di livello sottordinato.

3. Il quadro strutturale prevede, altresì, sulla base delle pertinenti articolazioni territoriali e tematiche:

a) la disciplina di tutela, salvaguardia, valorizzazione e fruizione del paesaggio in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti territoriali che lo costituiscono;

b) le indicazioni sulla suscettività d’uso del territorio, con specificazione degli obiettivi da perseguire, delle funzioni compatibili e dei criteri per la disciplina degli interventi;

c) per quanto di livello regionale, le indicazioni per la localizzazione delle infrastrutture per la mobilità, l’approvvigionamento energetico, delle discariche, degli impianti ecologici, tecnologici e speciali, nonché delle strutture della grande distribuzione commerciale;

d) il sistema della portualità commerciale e la localizzazione dei porti turistici;

e) la localizzazione dei servizi di scala regionale quali sedi universitarie e grandi impianti di tipo ospedaliero, sportivo, ricreativo e fieristico.

4. Con riferimento ai contenuti di cui al comma 3, il quadro strutturale può individuare ambiti, aree ed interventi di interesse regionale i cui progetti sono promossi, adottati ed approvati dalla Regione mediante ricorso alla procedura di cui all’articolo 16 bis ovvero mediante accordo di pianificazione di cui all’articolo 57.

5. Il PTR può demandare al PTGcm e al PTC provinciale l’integrazione e lo sviluppo di alcuni elementi della disciplina di cui al comma 3, fornendo specifiche indicazioni in tal senso.

6. Il quadro strutturale può contenere altresì linee guida, atti di indirizzo e di coordinamento, indicazioni di carattere propositivo, normativo ed ogni altra indicazione ritenuta opportuna per la pianificazione territoriale di livello metropolitano, provinciale e comunale, nonché eventuali prescrizioni localizzative conseguenti a leggi o piani regionali di settore, specificando il rispettivo livello di efficacia ai sensi dell’articolo 13.

7. Le norme del PTR traducono nelle pertinenti disposizioni i contenuti strutturali del piano, indicandone i livelli di efficacia ai sensi dell’articolo 13 ed i margini di flessibilità delle relative indicazioni.

8. Il PTR costituisce sede di sostituzione, unificazione ed aggiornamento dei piani territoriali di coordinamento regionali approvati ai sensi della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento) e successive modificazioni e integrazioni.”.

 

     Art. 13. (Abrogazione dell’articolo 12 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 12 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 14. (Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 13 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 13

(Efficacia del PTR)

1. Le previsioni contenute nel PTR possono assumere i seguenti livelli di efficacia di:

a) linee guida e di indirizzo della pianificazione territoriale di livello metropolitano, provinciale e comunale, nonché delle politiche di settore aventi implicazioni territoriali anche a contenuto propositivo, il cui mancato recepimento, totale o parziale, comporta l’obbligo di specificarne la motivazione;

b) prescrizioni che demandano alla Città metropolitana, alle province ed ai comuni l’adeguamento dei rispettivi piani e che sono corredate di apposita disciplina transitoria, operante fino al loro adeguamento, avente immediata prevalenza sulle diverse previsioni dei piani comunali;

c) con esclusivo riferimento ai contenuti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), e comma 4, prescrizioni e vincoli che prevalgono immediatamente sulle previsioni del PTGcm, dei piani provinciali e comunali sostituendosi ad esse.

2. Nelle ipotesi di cui all’articolo 11, comma 4, il PTR può apporre vincoli preordinati all’esproprio per la realizzazione delle opere di interesse regionale da esso previste in conformità alle leggi vigenti in materia.

3. Il PTR assume il valore di piano urbanistico-territoriale, con specifica considerazione dei valori paesaggistici, anche in vista della successiva attribuzione ad esso del valore di Piano paesaggistico ai sensi degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni, da conseguirsi mediante procedura di variante di cui all’articolo 16 o di accordo di pianificazione di cui all’articolo 57.

4. A decorrere dalla notifica della deliberazione di adozione del progetto di PTR e fino alla sua approvazione, ma comunque non oltre il termine di tre anni:

a) non possono essere adottati ed approvati piani territoriali e strumenti urbanistici in genere e loro varianti e piani o programmi regionali di settore attinenti alla programmazione di interventi sul territorio che si pongano in contrasto con le prescrizioni del PTR di cui al comma 1, lettere b) e c);

b) è sospesa ogni determinazione nei confronti delle istanze di permesso di costruire ed è vietata la presentazione di DIA e SCIA aventi ad oggetto interventi edilizi in contrasto con le prescrizioni del PTR richiamate nella lettera a).”.

 

     Art. 15. (Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 14 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 14

(Procedimento di approvazione del PTR)

1. La Giunta regionale, previa informativa alla competente Commissione consiliare, approva un documento preliminare del progetto di piano, comprensivo anche del rapporto preliminare di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e convoca conferenze di pianificazione di cui all’articolo 6, anche al fine dell’effettuazione della fase di consultazione a norma della ridetta l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Di tale provvedimento viene data pubblicità, tramite avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL) e nel sito informatico della Regione, in vista dell’acquisizione di proposte o contributi da parte di soggetti pubblici e privati per la predisposizione del progetto di PTR.

2. Il progetto del PTR è elaborato sulla base del documento preliminare e tenuto conto degli esiti della fase di consultazione di cui al comma 1 e delle osservazioni, proposte o contributi ricevuti ed è comprensivo del rapporto ambientale di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Il PTR è adottato dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, su proposta della Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per il territorio.

3. Dell’avvenuta adozione del progetto di PTR è dato avviso nel BURL e nel sito informatico della Regione. Il progetto di PTR è reso consultabile nel sito informatico regionale ai fini della procedura di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni per sessanta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del ridetto avviso. Dell’avvenuto inserimento nel sito informatico è data inoltre comunicazione alle amministrazioni ed enti di seguito indicati:

a) alla Città metropolitana, alle province, ai comuni, agli enti Parco, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonché alle regioni limitrofe per l’espressione di parere da inviare alla Regione entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nel BURL;

b) qualora il progetto incida sulla destinazione d’uso o sull’utilizzazione in atto dei beni appartenenti al rispettivo demanio o patrimonio indisponibile, alle pubbliche amministrazioni interessate, ivi comprese le autorità portuali e le amministrazioni statali, ed alle aziende autonome dello Stato od enti di gestione, per l’espressione del proprio assenso entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nel BURL.

4. I comuni provvedono a rendere consultabile il progetto del PTR a libera visione del pubblico nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi dalla pubblicazione dell’avviso nel BURL in vista della presentazione di osservazioni, entro il ridetto termine, da parte di chiunque, previo avviso da pubblicarsi nel sito informatico comunale, contenente l’indicazione della data di messa in consultazione presso la segreteria comunale e da comunicare alla Regione, nonché da divulgarsi, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo ritenuto idoneo.

5. La Città metropolitana, le province, i comuni, gli enti Parco e le regioni limitrofe esprimono il proprio parere, per i profili di rispettiva competenza, con atto deliberativo motivato. I comuni esaminano le osservazioni presentate a norma del comma 4 e nel contesto del parere di cui al comma 3 da trasmettere alla Regione formulano proposte di accoglimento o di reiezione, anche parziale, di tali osservazioni.

6. L’assenso di cui al comma 3, lettera b), si considera acquisito anche in caso di mancata dichiarazione, nel termine ivi indicato, che le previsioni del piano confliggono con gli interessi sottesi alla funzione dei beni pubblici sopra considerati.

7. Entro centottanta giorni dalla scadenza dei termini per il ricevimento dei pareri o degli assensi di cui al comma 3, viene reso il parere motivato di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e viene formulata la successiva proposta della Giunta regionale al Consiglio regionale Assemblea Legislativa di approvazione del PTR, comprensiva della decisione sulle osservazioni pervenute a norma del comma 4 e dell’ottemperanza alle prescrizioni apposte in sede di pronuncia di valutazione ambientale strategica, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per il territorio.

Il PTR, comprensivo della dichiarazione di sintesi e del programma di monitoraggio previsti dalla procedura di VAS, è approvato con deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa entro i successivi sessanta giorni.

8. La deliberazione di approvazione del piano, con i relativi elaborati, è pubblicata nel sito informatico della Regione e, per estratto, nel BURL, unitamente al relativo elaborato di sintesi.

9. Una copia del piano, in formato digitale, con i relativi allegati è trasmessa alla Città metropolitana, alle province, nonché ai comuni i quali provvedono a metterlo a libera e permanente visione del pubblico entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.

10. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BURL della relativa deliberazione di approvazione.”.

 

     Art. 16. (Abrogazione dell’articolo 15 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 15 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 17. (Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 16 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 16

(Varianti del PTR e verifica di adeguatezza)

1. Il PTR può essere variato con la procedura di cui all’articolo 14 ovvero con le procedure concertative di cui agli articoli 57, 58 e 61 in caso di modifiche che interessino soltanto parti del territorio regionale o sue specifiche componenti.

2. Con riferimento alle varianti al PTR che interessino soltanto una parte del territorio regionale sono in ogni caso coinvolti esclusivamente gli enti locali interessati.

3. Decorsi cinque anni dall'approvazione del PTR, il Consiglio regionale Assemblea Legislativa, su proposta formulata dalla Giunta, accerta l'adeguatezza del piano stesso anche alla luce degli esiti delle verifiche effettuate in attuazione del programma di monitoraggio approvato in sede di procedure di VAS.”.

 

     Art. 18. (Inserimento dell’articolo 16 bis della l.r. 36/1997)

1. Dopo l’articolo 16 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“ Articolo 16 bis

(Progetti in attuazione del PTR di approvazione regionale)

1. Il PTR, con riferimento agli ambiti, alle aree ed agli interventi individuati nel relativo quadro strutturale a norma dell’articolo 11, comma 4, è attuato mediante progetti a scala urbanistica od edilizia, costituenti strumenti operativi da promuovere ed approvare da parte della Regione.

2. Tali progetti contengono gli elementi grafici, normativi e la stima dei costi delle opere, necessari per consentire l'attuazione degli interventi individuati dal PTR.

3. I progetti di cui al comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale, anche su proposta degli enti locali interessati ed a seguito di preventiva intesa con la Città metropolitana, con le province, con i comuni interessati e sono pubblicati secondo le modalità stabilite dall'articolo 14, commi 3 e 4.

4. Tali progetti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico regionale per il territorio, nei successivi novanta giorni dal ricevimento dei pareri ed assensi previsti dalla vigente legislazione in materia. Il provvedimento di approvazione è comprensivo del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica della Regione e della VAS ove prescritta ai sensi della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni ed ha valore di titolo edilizio.

5. Le deliberazioni di approvazione dei progetti sono soggette alle forme di pubblicità previste dall'articolo 14, commi 8 e 9.

6. Le previsioni dei progetti approvati ai sensi del presente articolo prevalgono immediatamente sulle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di livello metropolitano, provinciale e comunale.

7. Ove occorra e ne sussistano i presupposti in sede di approvazione dei suddetti progetti può essere dichiarata la pubblica utilità delle opere dagli stessi previste, in conformità alle leggi vigenti in materia.”.

 

     Art. 19. (Modifica alla rubrica del TITOLO III della l.r. 36/1997)

1. Alla rubrica del TITOLO III della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “LIVELLO” sono inserite le seguenti: “METROPOLITANO E”.

 

     Art. 20. (Inserimento degli articoli 16 ter, 16 quater e 16 quinquies della l.r. 36/1997)

1. Dopo l’articolo 16 bis della l.r. 36/1997, come inserito dalla presente legge, sono inseriti i seguenti:

“ Articolo 16 ter

(Piano Territoriale Generale della Città metropolitana)

1. Il PTGcm definisce l’assetto generale del territorio in relazione al ruolo, ai temi ed alle dinamiche di area vasta previsti all’articolo 3 bis.

2. Il PTGcm in particolare:

a) ha i contenuti peculiari della pianificazione territoriale generale dell’area metropolitana e definisce gli obiettivi, le strategie e le scelte pertinenti a tale livello, individuando anche gli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza della Città metropolitana;

b) ha i contenuti del PTC provinciale di cui agli articoli 18, 19 e 20;

c) può avere contenuto ed efficacia di PUC per i comuni associati nonché per i singoli comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, previa intesa con le amministrazioni interessate.

Articolo 16 quater

(Efficacia del PTGcm)

1. Le previsioni contenute nel PTGcm possono assumere i seguenti livelli di efficacia:

a) di indirizzo e di coordinamento per la formazione dei PUC, anche a contenuto propositivo, il cui mancato recepimento, totale o parziale, comporta l’obbligo dei comuni di specificarne la motivazione;

b) di prescrizione che demandano ai comuni l’adeguamento dei rispettivi piani alle specifiche indicazioni di cui agli articoli 3 bis e 16 ter e che sono corredate di apposita disciplina transitoria, operante fino al loro adeguamento, avente immediata prevalenza sulle diverse previsioni dei piani comunali;

c) di prescrizione per quanto attiene alle opere pubbliche attinenti all’ambito metropolitano.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), le previsioni comportano la prevalenza immediata sulle corrispondenti previsioni e prescrizioni dei piani comunali. Il PTGcm può dichiarare, ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilità, in conformità alle vigenti leggi in materia.

3. A decorrere dalla notifica della deliberazione di adozione del PTGcm e fino alla sua approvazione, ma comunque non oltre il termine di tre anni:

a) non possono essere approvati PUC, PUO e strumenti urbanistici in genere nelle parti in cui si pongano in contrasto con i contenuti prescrittivi del PTGcm indicati ai commi 1, lettera b) e c);

b) è sospesa ogni determinazione nei confronti delle istanze di permesso di costruire ed è vietata la presentazione di DIA e SCIA aventi ad oggetto interventi edilizi in contrasto con le prescrizioni del PTGcm richiamate alla lettera a).

Articolo 16 quinquies

(Procedimento di adozione ed approvazione del PTGcm e verifica di adeguatezza)

1. Il PTGcm è approvato e può essere variato con lo stesso procedimento stabilito all’articolo 22.

2. Ove il PTGcm assuma anche contenuti e valore di PUC è approvato per i territori dei comuni interessati con il procedimento di cui all’articolo 38 oppure di cui all’articolo 39.

3. Decorsi cinque anni dall'approvazione del PTGcm il Consiglio della Città metropolitana ne accerta l'adeguatezza, alla luce anche del PTR e degli esiti delle verifiche effettuate in attuazione del programma di monitoraggio approvato in sede di procedure di VAS.”.

 

     Art. 21. (Modifiche all’articolo 17 della l.r. 36/1997)

1. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e le sue specificazioni settoriali e di ambito” sono soppresse.

2. Dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

“c bis) rapporto preliminare e rapporto ambientale ai sensi della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.”.

 

     Art. 22. (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 36/1997)

1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole “sintesi interpretative” sono sostituite dalle seguenti: “relative sintesi”, alla fine della lettera c) sono aggiunte le seguenti parole: “con particolare riferimento alle indicazioni e prescrizioni dei piani di bacino” e la lettera e) è abrogata.

2. Il comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 23. (Modifica all’articolo 19 della l.r. 36/1997)

1. Al comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “i fini” sono sostituite dalle seguenti: “le finalità, comprensive degli obiettivi di sostenibilità ambientale,”.

 

     Art. 24. (Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 20 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 20

(Struttura del piano)

1. Il PTC provinciale:

a) coordina i contenuti degli strumenti della pianificazione dei comuni nei loro effetti sovracomunali promuovendo l’integrazione degli stessi e la cooperazione tra gli enti mediante apposite intese da sottoscrivere prima dell’adozione del PTC;

b) individua, con riferimento agli ambiti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), le parti del territorio provinciale atte a conferire organicità e unitarietà rispetto agli obiettivi di tutela e di valorizzazione dell’ambiente delineati dalla pianificazione regionale;

c) stabilisce i criteri per la disciplina delle aree poste al contorno degli stabilimenti industriali soggetti a rischio di incidente rilevante, da assumere a riferimento per la pianificazione urbanistica comunale;

d) individua, in coerenza con le indicazioni del PTR, gli ambiti territoriali, con le indicazioni per la relativa disciplina, da destinare alle attività di produzione agricola, e quelli di presidio ambientale, sulla base dei seguenti criteri:

1) per gli ambiti di produzione agricola quelli caratterizzati da colture specializzate, anche in serra, da colture a carattere estensivo ed intensivo nonché per attività di allevamento;

2) per gli ambiti di presidio ambientale quelli caratterizzati da:

2.1 aree che presentino fenomeni di sottoutilizzo o di abbandono agro-silvo-pastorale e che non siano recuperabili all'uso agricolo produttivo o ad altre funzioni;

2.2 aree che si trovino in precarie condizioni di equilibrio idrogeologico e vegetazionale, ivi comprese quelle attualmente adibite ad attività agro-silvo-pastorali diverse da quelle di effettiva produzione agricola;

2.3 aree caratterizzate da colture agricole e da presenza di edifici esistenti relativamente ai quali si renda necessario prevedere interventi di recupero preordinati al presidio ambientale;

e) individua e disciplina, in conformità alle indicazioni del PTR:

1) il sistema del verde a livello provinciale;

2) il sistema delle attrezzature e degli impianti pubblici e di interesse pubblico con valenza sovracomunale, con particolare riguardo ai servizi dell’istruzione secondaria di secondo grado;

3) i sistemi di rilievo sovracomunale delle strutture industriali, direzionali, terziarie, turistico-ricettive e degli impianti tecnologici;

4) il sistema della viabilità sovracomunale e delle altre infrastrutture per la mobilità di analogo rilievo, specificandone i requisiti;

f) stabilisce i criteri per l’individuazione e la disciplina nei PUC delle aree da sottoporre ad azioni coordinate di trasformazione dell’assetto urbanistico per la realizzazione di insediamenti produttivi, commerciali, turistici, servizi territoriali ed infrastrutture con valenza sovracomunale, mediante schemi a carattere orientativo;

g) definisce le azioni di tutela e di riqualificazione degli assetti idrogeologici del territorio, recepisce ed integra ove necessario, a norma della vigente legislazione in materia, le linee di intervento per la tutela della risorsa idrica, per la salvaguardia dell'intero ciclo delle acque, fermo restando il disposto di cui all’articolo 2, comma 5, e coordina gli effetti dei piani di bacino sulla pianificazione locale.

2. Il PTC provinciale individua i bacini d'utenza entro i quali la valutazione del fabbisogno e le caratteristiche delle aree da riservare alla realizzazione di attrezzature per l'istruzione, per le aree a verde e gli impianti sportivi per le attrezzature socio-sanitarie e per quelle di interesse comune sono riferite all'intera estensione del bacino, al fine di assicurare i livelli prestazionali pertinenti all'intero sistema dei servizi. A tal fine il PTC provinciale può dettare criteri per il soddisfacimento della domanda di servizi da parte dei comuni nel rispetto della presente legge.

3. Le norme del PTC provinciale traducono nelle pertinenti disposizioni i contenuti strutturali del piano stesso, indicandone i livelli di efficacia ai sensi dell’articolo 21 ed i margini di flessibilità delle relative indicazioni.”.

 

     Art. 25. (Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 21 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 21

(Efficacia del Piano territoriale di coordinamento provinciale)

1. Le previsioni del PTC provinciale possono assumere i seguenti livelli di efficacia:

a) di indirizzo e di coordinamento per la formazione dei PUC, anche a contenuto propositivo, il cui mancato recepimento, totale o parziale, comporta l’obbligo di specificarne la motivazione;

b) di prescrizione che demandano ai comuni l’adeguamento dei rispettivi piani alle specifiche indicazioni di cui all’articolo 20, comma 1, lettere c), d), e), numeri 1 e 4, e f), e che sono corredate di apposita disciplina transitoria avente contenuti pertinenti alla scala comunale ed operante fino al loro adeguamento, avente immediata prevalenza sulle diverse previsioni dei piani comunali;

c) di prescrizione per quanto attiene alle opere pubbliche e di interesse pubblico di competenza provinciale.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), le previsioni comportano la prevalenza immediata sulle corrispondenti previsioni e prescrizioni dei PUC. Il PTC provinciale può dichiarare, ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilità, in conformità alle vigenti leggi in materia.

3. A decorrere dalla notifica della deliberazione di adozione del PTC provinciale e fino alla sua approvazione, ma comunque non oltre il termine di tre anni:

a) non possono essere approvati PUC, PUO e strumenti urbanistici in genere nelle parti in cui si pongano in contrasto con i contenuti prescrittivi del PTC provinciale indicati al comma 1, lettere b) e c);

b) è sospesa ogni determinazione nei confronti delle istanze di permesso di costruire ed è vietata la presentazione di DIA e SCIA aventi ad oggetto interventi edilizi in contrasto con le prescrizioni del PTC provinciale richiamate alla lettera a).”.

 

     Art. 26. (Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 22 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 22

(Procedimento di approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale)

1. Le province, sulla base del PTR nonché sulla base degli atti regionali di programmazione e pianificazione in vigore, procedono alla formazione del rispettivo progetto di piano territoriale di coordinamento, comprensivo anche del rapporto preliminare di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, attivando le conferenze di pianificazione di cui all’articolo 6, anche ai fini della fase di consultazione di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il progetto del PTC provinciale è elaborato sulla base degli esiti della fase di consultazione di cui al comma 1 e delle osservazioni, proposte o contributi ricevuti ed è comprensivo del rapporto ambientale di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Il progetto è adottato dal Consiglio provinciale, previa acquisizione del parere del proprio Comitato tecnico urbanistico.

3. Dell’avvenuta adozione del progetto di PTC provinciale è dato avviso nel BURL da parte della Provincia e nel sito informatico provinciale. Il progetto di PTC provinciale è trasmesso alla Regione ai fini della procedura di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni ed è reso consultabile nel sito informatico provinciale per sessanta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del ridetto avviso. Dell’avvenuto inserimento nel sito informatico è data inoltre comunicazione alle amministrazioni ed enti di seguito indicati per l’espressione di apposito parere od assenso da parte:

a) della Regione, che lo rende entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento dei pareri dei comuni, degli enti Parco e degli altri enti pubblici interessati a norma del comma 7;

b) dei comuni, degli enti Parco e degli altri enti pubblici ritenuti interessati da rendersi alla Provincia ed alla Regione entro il termine di novanta giorni dall’inserimento del progetto nel sito informatico della Provincia;

c) qualora il progetto incida sulla destinazione d’uso o sull’utilizzazione in atto dei beni appartenenti al rispettivo demanio o patrimonio indisponibile delle pubbliche amministrazioni interessate, ivi comprese le autorità portuali e le amministrazioni statali, e delle aziende autonome dello Stato o degli enti di gestione, per l’espressione del proprio assenso entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nel BURL.

4. I comuni provvedono a rendere consultabile il progetto del PTC provinciale a libera visione del pubblico nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi in vista della presentazione di osservazioni, entro il ridetto termine, da parte di chiunque, previo avviso, da pubblicarsi nel sito informatico comunale, contenente l’indicazione della data di messa in consultazione presso la segreteria comunale, e da comunicare alla Provincia, nonché da divulgarsi, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo ritenuto idoneo.

5. I comuni, gli enti parco, la Città metropolitana e le province relativamente ai territori limitrofi esprimono il proprio parere, per i profili di rispettiva competenza, con atto deliberativo motivato. I comuni esaminano le osservazioni presentate a norma del comma 4 e nel contesto del parere da trasmettere alla Provincia ed alla Regione, nei termini indicati al comma 3, formulano proposte di accoglimento o di reiezione, anche parziale, di tali osservazioni.

6. L’assenso di cui al comma 3, lettera c), si considera acquisito anche in caso di mancata dichiarazione, nel termine ivi stabilito, che le previsioni del piano confliggono con gli interessi sottesi alla funzione dei beni pubblici sopra considerati.

7. La Regione esprime il proprio parere, comprensivo anche del parere motivato di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, con deliberazione della Giunta, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per il territorio. Il parere regionale ha carattere vincolante con riferimento alle indicazioni prescrittive del PTR di cui all’articolo 13, comma 1, lettere b) e c).

8. La Provincia, entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere regionale, previa verifica da parte della Regione dell’ottemperanza alle prescrizioni apposte in sede di pronuncia di VAS ed acquisito il parere del proprio Comitato tecnico urbanistico, approva in via definitiva, con deliberazione consiliare, il PTC provinciale, tenuto conto delle valutazioni acquisite e previo assenso delle amministrazioni pubbliche e degli enti di gestione qualora il piano da approvare incida sulla destinazione d'uso o sulla utilizzazione in atto dei beni appartenenti al relativo demanio o patrimonio indisponibile.

9. L'assenso di cui al comma 8 si considera acquisito trascorso il termine a tal fine stabilito in apposita comunicazione della Provincia e, comunque, non inferiore a trenta giorni.

10. La deliberazione di approvazione del PTC provinciale, con i relativi elaborati, è pubblicata nel sito informatico della Provincia e, per estratto, nel BURL.

11. Una copia del PTC provinciale approvato è trasmessa, in formato digitale, con i relativi allegati alla Regione ed a tutti i comuni interessati i quali provvedono a metterlo a libera e permanente visione del pubblico entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.

12. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione nel BURL.”.

 

     Art. 27. (Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 23 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 23

(Varianti del PTC provinciale e verifica di adeguatezza)

1. Il PTC provinciale può essere variato, anche su proposta degli enti locali interessati, con le procedure di cui all'articolo 22, nonché nelle ipotesi previste dagli articoli 57, 58, comma 6, e 61, comma 1, con le procedure ivi rispettivamente previste.

2. Decorsi cinque anni dall'approvazione del PTC provinciale il Consiglio provinciale ne accerta l'adeguatezza, alla luce anche del PTR e degli esiti delle verifiche effettuate in attuazione del programma di monitoraggio approvato in sede di procedure di VAS.”.

 

     Art. 28. (Modifiche all’articolo 24 della l.r. 36/1997)

1. Le lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dalle seguenti:

“c) struttura del piano comprensiva delle norme degli ambiti e delle norme dei distretti;

d) rapporto preliminare e rapporto ambientale ai sensi della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate linee guida contenenti criteri e modalità per la redazione del PUC e del PUC semplificato.”.

 

     Art. 29. (Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 25 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 25

(Descrizione fondativa del PUC)

1. La descrizione fondativa del PUC analizza le peculiarità, gli squilibri e le potenzialità presenti sul territorio e ne fornisce una lettura oggettiva onde individuare, alla luce delle linee programmatiche espresse dalla Amministrazione, gli obiettivi ed i contenuti del piano.

2. La descrizione fondativa è costituita dalle opportune analisi conoscitive e relative sintesi, anche al fine della redazione del rapporto preliminare e ambientale di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, riferite:

a) ai caratteri fisici e paesistici dei siti, intendendosi per tali quelli naturali e storico-antropici nei loro aspetti geologici e geomorfologici, vegetazionali ed insediativi, nonché ai principali fattori che costituiscono gli ecosistemi ambientali locali e che ne determinano la vulnerabilità ed il limite di riproducibilità, assumendo a tal fine a riferimento le risultanze dei piani di bacino e sviluppando le indagini geologiche, idrogeologiche e idrauliche di maggior dettaglio che risultino necessarie in relazione alle condizioni del territorio ed alle previsioni del PUC;

b) ai processi storici di formazione delle organizzazioni territoriali ed insediative in atto, nonché ai prevalenti caratteri di identità, storici ed attuali, dei luoghi;

c) ai processi socio-economici in atto e alle reti di relazione di livello locale e di scala territoriale più vasta anche nella loro correlazione con gli atti di programmazione, evidenziandone le dinamiche evolutive e le potenzialità innovative;

d) alle prestazioni dei vari tipi di insediamento, delle reti di urbanizzazione, dei servizi e al complessivo rispettivo grado di equilibrio ecologico-territoriale riferito anche al territorio non insediato;

e) al quadro di riferimento pianificatorio e dei vincoli territoriali, comprensivo dell’illustrazione e del bilancio dello stato di attuazione dello strumento urbanistico generale vigente.

3. La descrizione fondativa deve evidenziare in ogni caso:

a) il grado di suscettività al dissesto del territorio con riferimento ai profili geologici, geomorfologici, idrogeologici e la pericolosità, sotto il profilo idraulico, nei termini di cui al comma 2;

b) il grado di vulnerabilità del territorio, con riferimento alle risorse idriche ed ai profili paesistici, ambientali, storico-archeologici, climatici, naturalistici, agroforestali ed infrastrutturali, nonché i vincoli operanti sul territorio;

c) le esigenze di natura economico-sociale in relazione alle preminenti vocazioni del territorio e le conseguenti prospettive di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e di eventuale trasformazione;

d) la congruenza fra le condizioni territoriali esistenti e le previsioni di assetto ipotizzate e la compatibilità con le indicazioni contenute nei piani territoriali di livello sovracomunale;

e) gli elementi rilevanti da considerare nelle diverse parti del territorio per la definizione della disciplina urbanistico-edilizia anche sotto il profilo paesaggistico e per l’individuazione degli edifici di valore architettonico e di quelli meritevoli di riqualificazione.

4. I comuni possono avvalersi delle analisi conoscitive e delle relative sintesi contenute nella descrizione fondativa del PTR, del PTGcm o del PTC provinciale.”.

 

     Art. 30. (Modifiche all’articolo 26 della l.r. 36/1997)

1. Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “relativamente” è sostituita dalle seguenti: ”, comprensivi degli obiettivi di sostenibilità ambientale, in relazione” e dopo le parole: “di livello regionale” è inserita la seguente: “, metropolitano”.

 

     Art. 31. (Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 27 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 27

(Struttura del PUC)

1. La struttura del PUC è costituita da:

a) cartografie in scala da 1:25000 ad almeno 1:5000 che individuano:

1) gli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento;

2) i distretti di trasformazione per i quali il piano configura scelte di rilevante trasformazione;

3) i territori prativi, boschivi e naturali di cui all’articolo 37;

4) il sistema complessivo delle infrastrutture e dei servizi pubblici e d'uso pubblico esistenti ed in progetto;

b) norme degli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento e norme dei distretti di trasformazione, comprensive della disciplina paesistica, dei margini di flessibilità delle relative indicazioni, della disciplina geologica e dell’eventuale disciplina di cui agli articoli 29 bis, 29 ter, 29 quater e 29 quinquies.

2. La struttura del piano contiene inoltre una relazione che evidenzia:

a) le scelte urbanistiche qualificanti in rapporto agli obiettivi del piano, con specifico riferimento al sistema degli spazi e dei servizi pubblici e delle infrastrutture, anche di livello sovracomunale;

b) il carico urbanistico a livello comunale sulla base di quanto stabilito all’articolo 33;

c) l’indicazione del riferimento delle proprie previsioni alle zone omogenee come definite dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765).

3. Nei casi in cui il piano evidenzi, a norma dell’articolo 25, comma 3, lettera c), e dell’articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina ed alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e successive modificazioni e integrazioni, la rilevanza dell’offerta turistico-ricettiva esistente o di previsione, le norme del piano devono contenere una specifica disciplina per:

a) articolare l’offerta turistica con riferimento alle tipologie previste dalle leggi regionali in materia e stabilire i relativi margini di flessibilità;

b) assicurare la valorizzazione ed il mantenimento della destinazione d’uso delle strutture ricettive esistenti e previste.”.

 

     Art. 32. (Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 28 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 28

(Ambiti di conservazione, ambiti di riqualificazione e ambiti di completamento)

1. Costituiscono ambiti di conservazione le parti di territorio, edificate e non edificate, che il PUC descrive e individua come caratterizzate da un assetto fisico-morfologico e funzionale definito e, quindi, non suscettibili di modificazioni quantitative o qualitative sostanziali del carico urbanistico.

2. Costituiscono ambiti di riqualificazione le parti di territorio edificate che il PUC descrive e individua come caratterizzate da un assetto fisico-idrogeologico ed urbanistico inadeguato e, quindi, suscettibili di interventi di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione che siano finalizzati alla riqualificazione urbanistica ed ambientale e alla messa in sicurezza idraulica ed idrogeologica.

3. Costituiscono ambiti di completamento le parti di territorio in situazione di sicurezza idraulica ed idrogeologica caratterizzate da un tessuto edificato che il PUC descrive ed individua come suscettibile di integrazioni mediante interventi di sostituzione edilizia e di nuova costruzione che siano coerenti con i valori paesaggistici dei luoghi e con le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’edificato.

4. Il PUC definisce:

a) il perimetro degli ambiti e gli elementi che li compongono;

b) la disciplina urbanistico-edilizia degli interventi ammessi, anche in applicazione delle misure di cui agli articoli da 29 bis a 29 quinquies, e la disciplina paesistica e geologica;

c) la quota di fabbisogno abitativo di residenza primaria da soddisfare e la quota di superficie eventualmente da riservare alla realizzazione di ERS ovvero di edilizia abitativa in proprietà a prezzi convenzionati, espressa in percentuale alla superficie edificabile;

d) la localizzazione e la tipologia dei servizi e delle infrastrutture pubblici e di uso pubblico, previa valutazione delle dotazioni esistenti, da individuarsi in modo coerente con la pianificazione metropolitana e provinciale, anche per quanto riguarda il bilancio delle dotazioni disponibili;

e) le aree e i casi in cui l'intervento è assoggettato ad obbligo di titolo edilizio convenzionato secondo i criteri indicati all'articolo 49.”.

 

     Art. 33. (Modifiche all’articolo 29 della l.r. 36/1997)

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 29, della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ed aventi quale esito l’incremento non marginale del carico insediativo o la sua sostanziale modificazione qualitativa” sono soppresse.

2. Il primo alinea del comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Il PUC definisce, in coerenza con le indicazioni della pianificazione territoriale regionale, metropolitana e provinciale, e con indicazione degli sviluppi operativi conseguibili:”.

3. Alla fine della lettera b) del comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “con particolare riferimento ai parametri di adattamento ai cambiamenti climatici”.

4. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“c) la disciplina urbanistico-edilizia, paesistica e geologica e vegetazionale;”.

5. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “d) la densità territoriale minima e massima dell'intero distretto, espressa come rapporto della superficie agibile sulla superficie territoriale calcolata senza tenere conto delle aree asservite ad opere pubbliche esistenti, da utilizzare mediante la concentrazione nelle aree edificabili individuate dal PUC o dai PUO, con conseguente attribuzione alle singole aree comprese nella superficie territoriale del distretto della pertinente quota di potenzialità edificatoria;”.

6. Alla lettera f bis) del comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “le” è inserita la seguente: “eventuali”.

7. La lettera g) del comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

8. I commi 4 e 5 dell’articolo 29 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

 

     Art. 34. (Inserimento degli articoli 29 bis, 29 ter, 29 quater e 29 quinquies della l.r. 36/1997)

1. Dopo l’articolo 29 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“Articolo 29 bis

(Perequazione urbanistica)

1. Il PUC può prevedere per la sua attuazione forme di perequazione urbanistica al fine di assicurare l’equa ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla pianificazione tra i proprietari degli immobili interessati dalle previsioni relative a distretti di trasformazione o ad ambiti di riqualificazione, con esclusione di quelli di presidio ambientale, stabilendone i criteri e le modalità operative, in coerenza con le indicazioni degli atti di pianificazione territoriale di livello sovracomunale.

2. Per l’attuazione delle previsioni edificatorie derivanti dall’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa ai distretti od agli ambiti di riqualificazione, con esclusione di quelli di presidio ambientale, il PUC può individuare, anche mediante appositi schemi di organizzazione urbanistica, gli edifici esistenti da conservare e quelli da demolire, le aree ove concentrare la nuova edificazione e gli immobili da cedersi gratuitamente al Comune o da vincolare all’uso pubblico per la realizzazione di servizi e di infrastrutture, anche al fine della gestione dei crediti edilizi di cui all’articolo 29 ter e dell’applicazione delle norme di compensazione di cui all’articolo 29 quater.

La perequazione urbanistica può essere applicata anche tra due o più comuni ove gli stessi procedano alla formazione di un PUC intercomunale esteso ai relativi territori, previo apposito atto di intesa.

Articolo 29 ter

(Riqualificazione edilizia o urbanistica e credito edilizio)

1. Il PUC può individuare negli ambiti e nei distretti di trasformazione gli edifici o complessi di edifici esistenti suscettibili di riqualificazione edilizia o urbanistica caratterizzati da:

a) condizioni di rischio idraulico o di dissesto idrogeologico;

b) condizioni di incompatibilità per contrasto con la destinazione d’uso dell’ambito o del distretto di trasformazione o per la tipologia edilizia;

c) situazioni di degrado strutturale, funzionale od igienico-sanitario che richiedono un insieme sistematico di opere od interventi;

d) situazioni di interferenza con la previsione di realizzazione di servizi pubblici o di infrastrutture pubbliche.

2. Ove gli interventi di cui al comma 1 prevedano la demolizione totale o parziale dei fabbricati, il PUC stabilisce i parametri per l’utilizzazione del corrispondente credito edilizio in funzione della destinazione d’uso degli edifici da demolire ed individua gli ambiti e i distretti nei quali tale credito può essere trasferito, anche con tempistiche di utilizzo differite, fissando le relative percentuali di utilizzo per l’attuazione degli interventi previsti nei distretti e negli ambiti secondo la rispettiva disciplina.

3. Per credito edilizio si intende la quantità di superficie agibile della costruzione esistente oggetto di demolizione eventualmente ridotta in relazione alla destinazione d’uso degli edifici da demolire in base ai coefficienti previsti dal PUC in funzione degli obiettivi di riqualificazione urbanistica perseguiti. Non possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio gli edifici realizzati in assenza od in difformità dai prescritti titoli abilitativi edilizi e paesaggistici, se non previa loro regolarizzazione.

4. I crediti edilizi sono negoziabili e trasferibili tra i soggetti interessati, previa trascrizione ai sensi dell’articolo 2643 del codice civile, e sono annotati in apposito registro tenuto dal Comune, consultabile da parte di chiunque con le stesse modalità di consultazione del PUC, nel quale sono riportati:

a) il soggetto titolare del credito edilizio e gli estremi del titolo edilizio con il quale è stato assentito l’intervento di demolizione e riconosciuto il corrispondente credito edilizio derivante dall’applicazione delle regole fissate dal PUC ai sensi del comma 3;

b) i soggetti divenuti titolari del credito edilizio a seguito di successivi atti di trasferimento e gli estremi dei relativi atti oggetto di trascrizione;

c) gli estremi del titolo edilizio con il quale il credito edilizio è stato utilizzato in tutto o in parte, con indicazione della data di sua estinzione o della eventuale quantità residua utilizzabile.

Articolo 29 quater

(Compensazione urbanistica)

1. In presenza di vincoli preordinati all’esproprio il PUC può stabilire, in luogo della corresponsione dell’indennità di esproprio in denaro ed a fronte della cessione volontaria e gratuita del bene, l’attribuzione di diritti edificatori espressi in superficie agibile utilizzabili in ambiti o distretti di trasformazione, previa stipula di apposita convenzione tra il Comune ed il soggetto interessato soggetta alle formalità stabilite all’articolo 49, comma 4, per i titoli convenzionati, ferma restando la successiva annotazione del credito edilizio nel registro di cui all’articolo 29 ter, comma 4.

2. La compensazione di cui al comma 1 può, altresì, essere utilizzata come modalità di indennizzo nel caso di reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio.

3. Al fine di acquisire immobili funzionali all’attuazione delle previsioni di realizzazione di servizi pubblici ed infrastrutture pubbliche, il Comune può procedere alla permuta con beni immobili di proprietà pubblica di valore tale da indennizzare gli immobili oggetto di dichiarazione di pubblica utilità.

Articolo 29 quinquies

(Misure di incentivazione della riqualificazione urbana)

1. In attuazione dell’articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni e integrazioni ed in attesa dell’emanazione del regolamento regionale di cui all’articolo 34, comma 3, il PUC, per promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente nelle aree urbane mediante interventi di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di ampliamento di edifici concretanti nuova costruzione, può prevedere:

a) premialità costituite da quote percentuali di incremento del volume geometrico di edifici o complessi di edifici, utilizzabili senza applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa previsto dal PUC, ma con osservanza degli altri parametri urbanistici, da individuare e quantificare nel rispetto dei caratteri storico-culturali e paesaggistici degli immobili, che siano oggetto di interventi di riqualificazione edilizia, urbanistica ed ambientale. Tali premialità non possono comunque superare il limite del 35 per cento del volume geometrico degli edifici o del complesso di edifici esistenti;

b) distanze tra fabbricati inferiori alla distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti che siano idonee ad assicurare un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico in relazione alle tipologie degli interventi consentiti e tenuto conto degli specifici caratteri dei luoghi e dell’allineamento degli immobili già esistenti, fermo restando comunque il rispetto delle norme del codice civile e dei vincoli di interesse culturale e paesaggistico.”.

 

     Art. 35. (Sostituzione dell’articolo 30 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 30 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 30

(Norme degli ambiti)

1. Le norme degli ambiti definiscono gli esiti fisici, paesistici, tipologici, funzionali e prestazionali da conseguire nei singoli ambiti, in relazione agli specifici caratteri ed alla identità dei luoghi, nonché al ruolo attribuito a ciascuno di tali ambiti.

2. Le norme specificano:

a) i tipi di intervento edilizio ed urbanistico in funzione dell’entità delle modificazioni consentite e con indicazione dei relativi parametri urbanistico-edilizi e delle rispettive modalità progettuali ed esecutive anche di carattere geologico e geotecnico;

b) le destinazioni d'uso principali e complementari articolate e quantificate per categorie funzionali, nonché i limiti della loro eventuale modificabilità anche senza opere edilizie;

c) la disciplina urbanistico-edilizia con cui il Comune può agevolare il recupero di alloggi o edifici da destinare a ERS;

d) la disciplina paesistica degli ambiti.

3. Le norme determinano le modalità affinché il Comune possa eventualmente riconoscere compensazioni ulteriori ai soggetti che si impegnano a cedere all’ARTE territorialmente competente o ad altro soggetto pubblico alloggi di ERS a norma dell’articolo 28, comma 4, lettera c). I rapporti tra l’interessato, il Comune e il soggetto pubblico gestore sono regolati con convenzione.”.

 

     Art. 36. (Modifiche all’articolo 31 della l.r. 36/1997)

1. Nella rubrica dell’articolo 31 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “di congruenza” sono sostituite dalle seguenti: “dei distretti”.

2. Il comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Le norme dei distretti di trasformazione definiscono, nelle opportune forme grafiche e normative, anche di tipo parametrico, prestazionale e gestionale, condizioni e requisiti generali di attuazione del PUC.”.

3. Il comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

4. Al comma 3 dell’articolo 31 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “di congruenza” sono sostituite dalle seguenti: “dei distretti di trasformazione”.

5. Al comma 3 ter dell’articolo 31 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “di congruenza” sono sostituite dalle seguenti: “dei distretti di trasformazione”.

6. Il comma 4 dell’articolo 31 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 37. (Modifiche all’articolo 32 della l.r. 36/1997)

1. Al comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “con riferimento all’intero territorio comunale ed in base ai” sono sostituite dalle seguenti: “in coerenza con la pianificazione territoriale regionale, metropolitana e provinciale, sulla base di eventuali intese di livello sovracomunale e secondo i”.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “di riqualificazione” sono inserite le seguenti: “e di completamento”.

3. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “in funzione anche delle modalità di intervento previste a norma del comma 5, lettera b), del medesimo articolo” sono soppresse.

4. Al comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “di riqualificazione” sono inserite le seguenti: “e di completamento” e dopo le parole: “spetta al PUC” sono inserite le seguenti: “, in coerenza con la pianificazione territoriale regionale, metropolitana e provinciale, e sulla base di eventuali intese di livello sovracomunale,”.

5. I commi 7 e 8 dell’articolo 32 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

 

     Art. 38. (Sostituzione dell’articolo 33 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 33 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 33

(Carico urbanistico)

1. Il carico urbanistico che determina il fabbisogno di servizi ed infrastrutture è definito dal PUC sulla base di approfondite e adeguate analisi ed è formato dalla sommatoria della capacità insediativa residenziale esistente e prevista dal piano, della capacità delle strutture per l’ospitalità e ricettività alberghiera ed extra alberghiera esistenti e previste dal piano, degli addetti e degli utenti mediamente presenti nelle tipologie di servizi di cui all’articolo 34, comma 1, degli addetti delle aziende agricole e delle attività artigianali, industriali, di servizi, turistiche, terziarie e commerciali esistenti e previste dal piano, degli utenti degli insediamenti direzionali e terziari e delle strutture per la grande distribuzione commerciale, esistenti e previsti dal piano, nonché degli abitanti equivalenti ai fini del soddisfacimento del fabbisogno idrico e della dotazione depurativa e della capacità di smaltimento dei rifiuti. Il carico urbanistico relativo ai servizi di valenza sovracomunale e per grandi attrezzature di interesse generale esistenti e previsti dal piano è determinato sulla base degli addetti e degli utenti mediamente presenti secondo i criteri stabiliti dal regolamento regionale di cui all’articolo 34.

2. Il PUC, al fine della determinazione del sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici di cui all’articolo 32, provvede alla definizione analitica del carico urbanistico come indicato al comma 1, in coerenza con la pianificazione territoriale regionale, metropolitana e provinciale, e sulla base di eventuali intese di livello sovracomunale e secondo i seguenti criteri di riferimento:

a) per la determinazione della capacità insediativa residenziale, in funzione:

1) del numero dei vani delle abitazioni primarie esistenti e del relativo coefficiente di occupazione;

2) del numero dei vani delle abitazioni secondarie esistenti e del relativo coefficiente di occupazione;

3) della superficie agibile delle abitazioni previste dal piano, assumendo, salvo diversa dimostrazione in funzione delle tipologie residenziali previste dal piano, il parametro di 25 metri quadrati per abitante;

b) per la determinazione della capacità delle strutture per l’ospitalità e ricettività alberghiera ed extra alberghiera, in funzione dei posti letto calcolati in base alla legislazione di settore;

c) per la determinazione degli addetti delle attività artigianali, industriali, di servizi, turistiche e commerciali esistenti e previste dal piano, in funzione della superficie agibile delle strutture esistenti e di quelle previste dal PUC, nonché della superficie delle aree esterne esistenti e previste dal PUC e secondo le densità di addetti stabiliti dal piano in funzione delle relative tipologie di insediamento produttivo;

d) nell'ambito della destinazione a produzione agricola, in relazione alla superficie coperta dei fabbricati esistenti destinati alla produzione e della superficie agibile dei fabbricati utilizzati per le diverse funzioni produttive previste dal piano e secondo le densità di addetti stabiliti dal piano in funzione delle relative tipologie di insediamento, salvo quanto stabilito alla lettera a) per i fabbricati ad uso abitativo;

e) per la determinazione degli utenti degli insediamenti direzionali e terziari e delle strutture per la grande distribuzione commerciale, esistenti e previsti dal piano, in funzione della superficie agibile per gli insediamenti direzionali e terziari e della superficie netta di vendita per le strutture della grande distribuzione commerciale, secondo le densità stabilite dal piano in funzione della tipologia degli insediamenti e delle tipologie merceologiche.

3. Il complesso dei fabbisogni, qualitativi e quantitativi, di opere infrastrutturali, tecnologiche e di servizi pubblici o di uso pubblico è dimensionato in coerenza con la pianificazione territoriale regionale, metropolitana e provinciale, e sulla base di eventuali intese di livello sovracomunale, sulla base del carico urbanistico come sopra definito e secondo le indicazioni del regolamento regionale di cui all’articolo 34.”.

 

     Art. 39. (Sostituzione dell’articolo 34 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 34 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 34

(Dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti)

1. Sono dotazioni obbligatorie da prevedere nel PUC per assicurare adeguati standard funzionali agli insediamenti esistenti ed agli insediamenti di nuova previsione, le seguenti tipologie di servizi ed attrezzature:

a) aree ed edifici per l’istruzione:

1) asili nido, scuole materne, scuole dell’obbligo, anche a servizio di più comuni;

2) istruzione superiore dell’obbligo, in presenza dei relativi fabbisogni;

3) strutture sportive da riservare all’utilizzo dei complessi per l’istruzione, ove non già presenti negli stessi complessi, anche a servizio di più comuni;

b) aree ed attrezzature di interesse comune:

1) edifici per le funzioni amministrative, sanitarie di base, culturali, religiose, in funzione dei relativi fabbisogni;

2) edilizia residenziale pubblica, in funzione dei relativi fabbisogni;

3) mercati comunali di quartiere e/o mercati a “km0”;

4) residenze socio-assistenziali e protette, in funzione dei relativi fabbisogni ed anche a servizio di più comuni;

5) spazi pubblici dotati di wi-fi con libero accesso;

6) impianti per la raccolta differenziata ed il trattamento dei rifiuti, anche a servizio di più comuni;

7) cimiteri e relativi servizi;

8) impianti di protezione civile per le situazioni di soccorso ed emergenza, anche a servizio di più comuni;

c) aree per fruizione ludica, ricreativa e sportiva:

1) passeggiate ed aree pedonali per l’aggregazione sociale e manifestazioni;

2) aree di tutela del verde urbano e reti ecologiche;

3) aree sistemate a giardino o a parco attrezzato locale o di quartiere;

4) impianti sportivi locali o di quartiere, in funzione dei relativi fabbisogni;

5) spiagge libere e libere attrezzate nei comuni costieri ed aree riservate alla balneazione lungo corsi o specchi d’acqua dotate di apposita regolamentazione;

d) infrastrutture per la mobilità ed i parcheggi:

1) piste ciclabili compatibilmente con la morfologia del territorio;

2) parcheggi pubblici di quartiere;

3) parcheggi a servizio degli ambiti storici ed urbani pedonali;

4) aree pubbliche riservate alla distribuzione delle merci a servizio degli ambiti storici ed urbani pedonali.

2. Sono dotazioni aggiuntive che il PUC prevede, con riferimento alle indicazioni della pianificazione territoriale di livello sovracomunale, alle dotazioni di servizi ed infrastrutture per il trasporto pubblico ed in funzione delle proprie previsioni di assetto urbanistico, le seguenti tipologie di servizi ed attrezzature di interesse generale:

a) aree ed edifici per l’istruzione:

1) istruzione universitaria e relativi servizi residenziali e funzionali, anche a servizio di più comuni;

2) centri per la formazione professionale, anche a servizio di più comuni;

3) strutture pubbliche per la ricerca e l’innovazione tecnologica;

b) aree ed edifici di interesse comune:

1) assistenza sanitaria ospedaliera;

2) grandi impianti per lo spettacolo e ricreativi;

3) centri fieristici ed espositivi;

4) rifugi escursionistici;

5) accoglienza per senza dimora e comunità nomadi;

6) impianti per lo smaltimento di rifiuti;

c) impianti per lo sport ed aree naturali attrezzate a parco:

1) grandi impianti sportivi;

2) parchi pubblici urbani e territoriali naturali ed attrezzati;

d) infrastrutture per la mobilità ed i parcheggi:

1) impianti per la mobilità urbana in sede propria, in presenza dei relativi fabbisogni ed anche a servizio di più comuni;

2) mercati annonari comunali a servizio di vasti ambiti territoriali;

3) parcheggi pubblici di interscambio, nei comuni ove sono presenti differenti sistemi di trasporto pubblico.

3. La Giunta regionale, entro il 30 aprile 2016, emana apposito regolamento che, in riferimento alle diverse situazioni insediative esistenti ed ai nuovi insediamenti previsti dai piani territoriali e dai piani urbanistici, definisce le dotazioni territoriali e funzionali per spazi pubblici o vincolati all’uso pubblico di interesse generale e locale, destinati ad attività e servizi collettivi, ad infrastrutture ed attrezzature, al verde ed ai parcheggi, necessari per assicurare le condizioni per la qualità urbanistica degli insediamenti e la loro sostenibilità ambientale.

4. Con il regolamento di cui al comma 3 sono fissati i parametri per il dimensionamento delle tipologie di servizi di cui al comma 1, tenuto conto delle differenti specificità del territorio ligure, delle indicazioni dei piani territoriali di livello sovracomunale e, comunque, in misura complessivamente non inferiore alla dotazione minima di 18 metri quadrati per unità di carico urbanistico come definito all’articolo 33, da riferire alle ridette tipologie di servizi, riducibile fino alla metà nei comuni montani. Con lo stesso regolamento sono fissati i parametri per il dimensionamento delle tipologie di servizi di cui al comma 2. Negli ambiti di conservazione e negli ambiti di riqualificazione individuati dal PUC le superfici degli immobili destinati o da destinare a servizi sono computate in misura doppia rispetto a quella effettiva al fine del rispetto della dotazione minima per unità di carico urbanistico. Con il suddetto regolamento sono altresì stabiliti:

a) la ripartizione percentuale tra le diverse tipologie di servizi di cui al comma 1;

b) l’indicazione dei criteri localizzativi;

c) gli incrementi della dotazione minima e le modalità per la localizzazione e la realizzazione dei servizi in caso di previsione di nuovi insediamenti residenziali nei comuni costieri e per nuovi insediamenti commerciali per la grande distribuzione;

d) gli incentivi per la realizzazione delle tipologie di servizi a basso impatto ambientale;

e) l’eventuale aggiornamento delle tipologie di servizi di cui ai commi 1 e 2.

5. Il dimensionamento delle tipologie di servizi aggiuntivi di cui al comma 2 è stabilito dal PUC in relazione agli specifici fabbisogni ed alle relative previsioni insediative, sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al comma 3.

6. Con il regolamento di cui al comma 3, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 2 bis del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, sono, altresì, definiti criteri e parametri di riferimento per la fissazione nel PUC di limiti di densità edilizia e di misure di premialità, di altezza degli edifici, di distanza tra le costruzioni, nel rispetto delle norme del codice civile e dei vincoli di interesse culturale e paesaggistico, nonché di distanza minima e massima dalle strade nel rispetto della vigente normativa statale. Tali criteri e parametri sono individuati in modo da assicurare un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico, tenuto conto delle diverse specificità del territorio ligure ed in particolare dell’allineamento degli edifici esistenti, in relazione alla tipologia sia dei nuovi insediamenti, sia degli interventi preordinati al recupero edilizio ed alla riqualificazione urbana.

7. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968.”.

 

     Art. 40. (Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 35 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 35

(Territori di produzione agricola)

1. Il PUC, con riferimento alle indicazioni contenute nel PTR, nel PTGcm e nel PTC provinciale, stabilisce la disciplina urbanistico-edilizia e paesistica dei territori di produzione agricola relativa anche alle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali delle costruzioni, delle sistemazioni esterne, della viabilità di accesso e degli impianti ivi ammessi. In attesa della formazione del PTR, del PTGcm o del PTC provinciale il PUC individua quali territori di produzione agricola quelli caratterizzati da colture specializzate, anche in serra, da colture a carattere estensivo ed intensivo nonché per attività di allevamento.

2. Le aree di effettiva produzione agricola sono di norma classificate dal PUC come ambiti di conservazione o ambiti di riqualificazione.

3. Nelle aree indicate dal comma 1 il rilascio dei titoli edilizi per costruzioni destinate ad uso residenziale, in conformità a piani o programmi aziendali disciplinati dal PTGcm o dal PTC provinciale, è subordinato alla stipula con il Comune ed alla trascrizione nei registri immobiliari di una convenzione che preveda a carico del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa:

a) l'esercizio effettivo dell'attività agricola;

b) la conservazione della destinazione residenziale-agricola dell’edificio;

c) le prestazioni finalizzate al presidio e alla tutela del territorio secondo quanto previsto all’articolo 36, comma 3;

d) le relative modalità e le garanzie per il puntuale adempimento degli obblighi assunti.

4. Nel caso di comprovata necessità di dismettere l’effettivo esercizio dell’attività agricola, il soggetto attuatore ed i suoi aventi causa sono obbligati, decorsi dieci anni dall’ultimazione dei lavori, ad effettuare comunque le prestazioni finalizzate al presidio ed alla tutela del territorio, fermi restando i conseguenti oneri contributivi dovuti a norma della vigente legislazione regionale in materia.”.

 

     Art. 41. (Sostituzione dell’articolo 36 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 36 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 36

(Territorio di presidio ambientale)

1. Il PUC, in coerenza con il PTR, il PTGcm e il PTC provinciale, individua il territorio di presidio ambientale all’interno degli ambiti di conservazione e degli ambiti di riqualificazione e ne prevede la disciplina urbanistico-edilizia contenente anche le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli interventi edilizi ammessi, le prestazioni di presidio, le modalità per l’esecuzione delle sistemazioni esterne, della sola viabilità di accesso e degli impianti ivi previsti. In attesa della formazione del PTGcm o del PTC provinciale il PUC individua quale territorio di presidio ambientale quello connotato da:

a) aree che presentino fenomeni di sottoutilizzo o di abbandono agro-silvo-pastorale e di marginalità e che non siano recuperabili all'uso agricolo produttivo o ad altre funzioni;

b) aree che si trovino in precarie condizioni di equilibrio idrogeologico e vegetazionale, ivi comprese quelle attualmente adibite ad attività agro-silvo-pastorali diverse da quelle di effettiva produzione agricola;

c) aree caratterizzate da colture agricole e da presenza di edifici esistenti relativamente ai quali si renda necessario prevedere interventi di recupero preordinati al presidio ambientale.

2. Il PUC, in coerenza con il PTR, il PTGcm e il PTC provinciale, disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e, in via residuale, le quote marginali di nuova edificazione ammesse in quanto finalizzate al presidio ambientale ed allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali. Al fine della realizzazione degli interventi di nuova edificazione consentiti, il PUC può prevedere l’asservimento di aree anche non contigue, purché appartenenti allo stesso ambito di conservazione o di riqualificazione.

3. Il rilascio dei titoli edilizi è subordinato:

1) alla progettazione unitaria ove trattasi di interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione edilizia comportanti mutamenti di destinazione d’uso, comprensiva delle opere di riassetto agro-silvo-pastorale e/o di recupero idrogeologico dei terreni, anche soltanto asserviti alla nuova edificazione, con la puntuale indicazione delle opere da realizzare e la cui regolare esecuzione è da verificare in sede di certificato di agibilità;

2) alla preventiva sottoscrizione a favore del Comune di un atto unilaterale d’obbligo, avente efficacia non inferiore a venti anni, contenente i seguenti impegni a carico del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa, da trascriversi nei registri immobiliari:

a) esecuzione delle opere di riassetto agro-silvo-pastorale e/o di recupero idrogeologico dei terreni di cui al punto 1, anche soltanto asserviti, previste nel progetto unitario;

b) il mantenimento in efficienza nel tempo delle opere oggetto dell’atto unilaterale d’obbligo, secondo il programma delle attività da svolgere, della loro cadenza periodica e delle garanzie per il loro puntuale adempimento.

4. L’accertato inadempimento degli impegni di cui al comma 3 costituisce variazione essenziale ai sensi dell’articolo 45 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni e comporta la conseguente applicazione delle pertinenti sanzioni edilizie.”.

 

     Art. 42. (Sostituzione dell’articolo 37 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 37 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 37

(Territori prativi, boschivi e naturali)

1. Il PUC, in coerenza con il PTR, il PTGcm e il PTC provinciale, individua i territori prativi, boschivi e naturali specificando per ciascuno di essi le funzioni insediabili, le prestazioni, le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dei manufatti ivi realizzabili funzionali allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, nonché le modalità per l’esecuzione delle sistemazioni esterne, della viabilità di accesso e degli impianti ammessi.”.

2. In detti territori il PUC può, altresì, individuare e disciplinare, alla stregua di attrezzature per servizi, specifici interventi esclusivamente finalizzati alla fruizione pubblica delle risorse.”.

 

     Art. 43. (Sostituzione dell’articolo 38 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 38 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 38

(Procedimento di adozione ed approvazione del PUC)

1. Al fine dell’assolvimento della procedura di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni il Comune, prima dell’adozione del progetto di PUC, redige ed approva con deliberazione della Giunta comunale lo schema di progetto di PUC ed il relativo rapporto preliminare e li trasmette alla Regione in qualità di autorità ambientale competente.

2. Conclusa la fase di consultazione di cui alla l.r. 32/2012 successive modificazioni e integrazioni, anche sulla base degli esiti di tale fase e delle attività di partecipazione effettuate, il Comune redige il progetto di PUC, contenente anche il rapporto ambientale, e lo adotta con deliberazione del Consiglio comunale. Il progetto di PUC adottato è trasmesso, in formato digitale, alla Regione che provvede a metterlo a disposizione nel proprio sito informatico, nonché alla Città metropolitana o alla Provincia ed alle altre amministrazioni od enti a vario titolo interessati.

3. Il Comune, decorsi trenta giorni dall’invio degli atti a norma del comma 2, indice, anche ai fini della procedura di VAS, una conferenza di servizi istruttoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni alla quale sono chiamati a partecipare le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2. Nella prima seduta di tale conferenza viene verificata la completezza del progetto di PUC adottato rispetto agli elementi costitutivi del PUC. Gli enti convocati nella conferenza di servizi, entro i successivi dieci giorni, comunicano al Comune la necessità o meno di integrazioni degli atti del progetto di PUC. In caso di comunicazione contenente la richiesta di integrazione degli atti il Comune non può procedere agli adempimenti di pubblicità-partecipazione di cui al comma 5 fino alla avvenuta integrazione di tali atti.

4. Per l’indizione e la gestione della conferenza di servizi il Comune può avvalersi degli uffici della Città metropolitana o della Provincia.

5. A seguito della riscontrata completezza degli atti il progetto di PUC adottato, unitamente al relativo atto deliberativo ed agli elaborati tecnici ad esso allegati, ivi compreso il rapporto ambientale di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni:

a) è pubblicato, anche ai fini della procedura di VAS, mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di sessanta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso, contenente l’indicazione della data di inserimento nel ridetto sito informatico e di messa a disposizione a libera visione presso la segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nel medesimo sito informatico nonché, in via facoltativa, divulgato con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo;

b) è divulgato mediante effettuazione di udienze pubbliche, da indirsi a cura del Comune nei primi venti giorni del periodo di inserimento nel sito informatico e di messa a disposizione presso la segreteria comunale;

c) è inviato, in formato digitale, alle amministrazioni pubbliche ed agli enti di gestione interessati ai fini dell’espressione, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, del rispettivo assenso qualora il progetto di PUC incida sulla destinazione d’uso o sull’utilizzazione in atto dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di dette amministrazioni ed enti; in caso di mancata pronuncia entro il suddetto termine, si intende comunque acquisito l’assenso di tali amministrazioni od enti.

6. Il Comune decide sulle osservazioni pervenute con deliberazione del Consiglio comunale, da assumere entro il termine perentorio di novanta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicità-partecipazione di cui al comma 5, lettera a), pena la decadenza automatica del PUC adottato. Tale deliberazione comunale deve contenere anche l’esplicitazione delle modifiche al progetto di PUC adottato apportate a seguito dell’accoglimento delle osservazioni e non è soggetta ad una nuova fase di pubblicità-partecipazione, salvo che l’accoglimento delle osservazioni comporti la riadozione del progetto di PUC.

7. In parallelo all’effettuazione degli adempimenti di pubblicità-partecipazione di cui al comma 5, il Comune convoca una o più sedute della conferenza di servizi di cui al comma 3 per l’illustrazione del progetto di PUC e per la programmazione del calendario delle sedute per l’esame del progetto di piano sotto i vari profili. La conferenza di servizi si conclude entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione agli enti di cui al comma 2 della deliberazione comunale sulle osservazioni pervenute ai sensi del comma 5, lettera a) ed è preceduta dalla formale acquisizione dei motivati pareri della Regione e delle amministrazioni ed enti partecipanti che devono specificare i rilievi aventi carattere vincolante in relazione ai piani ed ai profili di rispettiva competenza. Il parere da rendersi da parte della Regione ha carattere vincolante anche per quanto riguarda la conformità del PUC alle normative in materia urbanistico-edilizia e paesistico-ambientale e può essere comprensivo della pronuncia sulla VAS. Il Comune redige apposito verbale di sintesi delle valutazioni rese dalle amministrazioni ed enti partecipanti alla conferenza di servizi nei relativi pareri e lo trasmette, entro il termine di venti giorni dalla conclusione della conferenza di servizi, alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia nonché alle amministrazioni ed enti partecipanti.

8. Il Comune, sulla base dei pareri di cui al comma 7, entro il termine di novanta giorni dalla data del verbale conclusivo della conferenza di servizi, assume la deliberazione consiliare di adeguamento del progetto di PUC ai rilievi di carattere vincolante e di controdeduzione ai rilievi di carattere propositivo, la quale contiene la dichiarazione di sintesi prevista nell’ambito della procedura di VAS. Tale deliberazione, ove contenga modificazioni del progetto di PUC conseguenti all’obbligo di adeguamento a rilievi di carattere vincolante oppure contenga modificazioni non sostanziali che recepiscano rilievi di carattere propositivo, non è assoggettata agli adempimenti di pubblicità-partecipazione di cui ai commi 2 e 5. La deliberazione consiliare, non appena divenuta esecutiva, è trasmessa alla Regione unitamente ai relativi elaborati, per l’approvazione del PUC.

9. La Regione approva il PUC con deliberazione della Giunta regionale da assumersi entro il perentorio termine di sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione comunale di cui al comma 8, decorso infruttuosamente il quale il PUC si intende approvato. Nel caso in cui l’approvazione del PUC comporti anche l’approvazione di varianti ai piani territoriali di coordinamento regionali vigenti fino all’approvazione del PTR il ridetto termine di sessanta giorni decorre dall’acquisizione della determinazione di competenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell’articolo 80, comma 2, della legge regionale di revisione organica della presente legge. L’approvazione del PUC è disposta sulla base della verifica dell’avvenuto adeguamento del progetto di PUC ai rilievi di carattere vincolante e della ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia sulla VAS, nonché sulla base della valutazione delle controdeduzioni comunali relative ai rilievi di carattere propositivo contenuti nei pareri resi a norma del comma 7. Tale provvedimento regionale può disporre le modifiche necessarie ad assicurare il compiuto recepimento nel PUC dei rilievi aventi carattere vincolante contenuti nei ridetti pareri della Regione e delle altre amministrazioni ed enti partecipanti al procedimento.

10. Il PUC approvato ed il provvedimento regionale di cui al comma 9 sono trasmessi al Comune per l’inserimento nel sito informatico e per la messa a disposizione a libera e permanente visione del pubblico presso la segreteria comunale. Di tale inserimento e messa a disposizione è dato avviso da parte del Comune nel relativo sito informatico e nel BURL, nonché con ogni altro mezzo ritenuto idoneo. Il provvedimento regionale di cui al comma 9 è altresì pubblicato, a cura della Regione, nel BURL, nonché inserito nel relativo sito informatico regionale.

11. Il PUC entra in vigore dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale nel BURL e di suo inserimento nel sito informatico della Regione.”.

 

     Art. 44. (Inserimento dell’articolo 38 bis della l.r. 36/1997)

1. Dopo l’articolo 38 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 38 bis

(PUC semplificato)

1. I comuni possono dotarsi di PUC semplificato costituito dai seguenti elementi:

a) descrizione fondativa assunta dai contenuti della descrizione fondativa del PTGcm o dal PTC provinciale, nonché dal PTR e dai vigenti piani di bacino;

b) documento degli obiettivi;

c) struttura del piano contenente l’individuazione soltanto di ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento, con le relative norme di cui all’articolo 30, in conformità alle indicazioni e alle prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato;

d) rapporto preliminare ai fini dell’assoggettamento alla procedura di verifica ai sensi della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Previa intesa con la Città metropolitana o con la Provincia il progetto di PUC semplificato può essere elaborato dalla Città metropolitana o dalla Provincia.”.

 

     Art. 45. (Sostituzione dell’articolo 39 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 39 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 39

(Procedimento di adozione ed approvazione del PUC semplificato)

1. Per l’adozione e l’approvazione del PUC semplificato di cui all’articolo 38 bis si applica la procedura stabilita all’articolo 38, con esclusione della fase di consultazione di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni prevista al comma 1 del suddetto articolo, e con riduzione:

a) a quarantacinque giorni del termine di pubblicità-partecipazione previsto all’articolo 38, comma 5, lettera a);

b) a sessanta giorni del termine per l’assunzione della deliberazione comunale di decisione sulle osservazioni pervenute previsto all’articolo 38, comma 6;

c) a sessanta giorni del termine di conclusione della conferenza di servizi di cui all’articolo 38, comma 7.”.

 

     Art. 46. (Inserimento dell’articolo 39 bis della l.r. 36/1997)

1. Dopo l’articolo 39 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“ Articolo 39 bis

(Conversione in PUC di PRG corredati di disciplina paesistica)

1. I comuni dotati di piani regolatori generali già corredati di disciplina paesistica di livello puntuale, entro il 30 aprile 2017, sono tenuti, in alternativa alla adozione del PUC o del PUC semplificato, a convertire lo strumento urbanistico in PUC nel rispetto delle condizioni e dei contenuti stabiliti all’articolo 38 bis e secondo la procedura prevista all’articolo 39, previo adeguamento delle previsioni e della relativa disciplina alle indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato, nonché alle sopravvenute normative statali e regionali in materia urbanistico-edilizia. Decorso infruttuosamente il suddetto termine trovano applicazione le limitazioni stabilite all’articolo 47 bis, comma 2.

2. Entro il 30 ottobre 2015 con deliberazione della Giunta regionale sono emanate linee guida di supporto tecnico per la conversione dei piani regolatori generali in PUC.”.

 

     Art. 47. (Abrogazione degli articoli 40 e 41 della l.r. 36/1997)

1. Gli articoli 40 e 41 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

 

     Art. 48. (Sostituzione dell’articolo 42 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 42 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 42

(Misure di salvaguardia)

1. A salvaguardia delle previsioni contenute nel progetto di PUC adottato ai sensi degli articoli 38, 39 e 39 bis, a far data dalla assunzione della relativa deliberazione di adozione è sospesa ogni determinazione nei confronti delle istanze di permesso di costruire ed è vietata la presentazione di DIA e SCIA aventi ad oggetto interventi edilizi in contrasto con le suddette previsioni. Tale misura di salvaguardia cessa la sua efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione del PUC.

2. La misura di salvaguardia di cui al comma 1 opera anche nei confronti:

a) delle varianti al PUC adottate ai sensi dell’articolo 44 e delle modifiche al PUC adottate con la procedura dell’aggiornamento di cui all’articolo 43, comma 3;

b) dei PUO adottati ai sensi dell’articolo 51.

3. Il Presidente della Regione, a richiesta del Sindaco, con provvedimento motivato può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l’attuazione degli strumenti urbanistici comunali. Tale provvedimento deve essere notificato all’interessato e non può avere efficacia superiore a tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico adottato.”.

 

     Art. 49. (Sostituzione della rubrica del CAPO III della l.r. 36/1997)

1. La rubrica del CAPO III della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “FLESSIBILITA’, AGGIORNAMENTO E VARIANTI DEL PUC”.

 

     Art. 50. (Sostituzione dell’articolo 43 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 43 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 43

(Flessibilità e aggiornamento del PUC)

1. Le norme del PUC definiscono i margini di flessibilità entro cui le relative previsioni possono essere attuate senza ricorso né alla procedura di aggiornamento di cui al comma 3, né alla procedura di variante di cui all’articolo 44. Nei distretti di trasformazione i margini di flessibilità sono costituiti da indicazioni alternative degli elementi di cui all’articolo 29, comma 3, con esclusione della definizione del perimetro del distretto di cui alla relativa lettera a), mentre negli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento i margini di flessibilità sono costituiti da indicazioni alternative rispetto ai contenuti stabiliti all’articolo 28, comma 4, che non incidano sul carico urbanistico e sul fabbisogno di standard urbanistici.

2. Sono comunque ricomprese nei margini di flessibilità le rettifiche del perimetro degli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento e dei distretti di trasformazione che derivino dalla trasposizione cartografica delle previsioni del PUC alla scala di progetto urbanistico od edilizio.

3. Costituiscono aggiornamento le seguenti modifiche al PUC in quanto non incidenti sulla descrizione fondativa e sugli esiti della pronuncia regionale in materia di VAS e sugli obiettivi del PUC e sempreché coerenti con le indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato e, in quanto tali, non rientranti nel campo di applicazione della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni:

a) modifiche della tipologia dei servizi pubblici o di interesse pubblico di livello comunale localizzati dal PUC ove i relativi vincoli siano operanti a norma dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni e integrazioni, nonché la localizzazione di nuovi servizi pubblici o di interesse pubblico di livello comunale;

b) modifiche per l’adeguamento del PUC ad atti legislativi, di programmazione e di indirizzo statali o regionali che non comportino incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC;

c) modifiche della disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento, nonché dei distretti di trasformazione, purché non comportanti l’individuazione di nuovi distretti e l’incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC.

4. Il mero recepimento nel PUC di indicazioni aventi contenuto prescrittivo e valore vincolante derivanti da atti normativi statali e regionali non costituisce aggiornamento ed è effettuato mediante atti tecnici dei competenti uffici.

5. L’aggiornamento del PUC è adottato con deliberazione del Consiglio comunale alla quale deve essere allegata specifica attestazione della compatibilità delle relative modifiche rispetto alla descrizione fondativa, agli esiti della pronuncia regionale in materia di VAS, agli obiettivi del piano, alle indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato, nonché della sussistenza delle condizioni di esclusione dell’applicazione della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

6. L’aggiornamento adottato, unitamente al relativo atto deliberativo, è pubblicato, mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di trenta giorni consecutivi, durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso, contenente l’indicazione della data di inserimento nel ridetto sito informatico e di messa a disposizione a libera visione presso la segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nel medesimo sito informatico, nonché, in via facoltativa, divulgato con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo.

7. Il Comune decide sulle osservazioni pervenute con deliberazione del Consiglio comunale da assumere entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di pubblicità di cui al comma 6.

8. Il Comune entro sessanta giorni dalla conclusione della fase di pubblicità-partecipazione approva l’aggiornamento con deliberazione del Consiglio comunale.

9. Gli atti deliberativi e gli elaborati dell’aggiornamento sono inseriti nel sito informatico del Comune, depositati presso la segreteria comunale a libera e permanente visione del pubblico, e trasmessi alla Regione, alla Città metropolitana ed alla Provincia.”.

 

     Art. 51. (Modifiche all’articolo 44 della l.r. 36/1997)

1. Il comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Costituiscono varianti al PUC le modifiche non rientranti nei margini di flessibilità o nell’aggiornamento di cui all’articolo 43. Le varianti sono adottate ed approvate secondo la procedura stabilita agli articoli 38 o 39 a seconda del tipo di PUC da variare.”.

2. I commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 44 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

 

     Art. 52. (Sostituzione dell’articolo 45 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 45 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 45

(Verifiche intermedie del PUC in attuazione del programma di monitoraggio approvato a fini VAS)

1. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, effettua verifiche intermedie dell’attuazione del PUC in conformità alle indicazioni ed ai termini stabiliti nel programma di monitoraggio approvato in sede di procedure di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1 il Comune, ove accerti la necessità di apportare modifiche al PUC, adotta anche i conseguenti atti di aggiornamento o di variante a norma rispettivamente degli articoli 43 o 44.”.

 

     Art. 53. (Abrogazione degli articoli 46 e 47 della l.r. 36/1997)

1. Gli articoli 46 e 47 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

 

     Art. 54. (Inserimento del CAPO III BIS della l.r. 36/1997)

1. Dopo l’articolo 47 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente capo:

“CAPO III BIS

LIMITAZIONI ALL’ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE ED ALL’ATTIVITA’ URBANISTICO-EDILIZIA PER I COMUNI DOTATI DI STRUMENTO URBANISTICO GENERALE VIGENTE DA OLTRE DIECI ANNI”.

 

     Art. 55. (Inserimento degli articoli 47 bis e 47 ter della l.r. 36/1997)

1. Dopo l’articolo 47 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“Articolo 47 bis

(Limitazioni per i comuni dotati di strumento urbanistico generale approvato da oltre dieci anni e privo di disciplina paesistica di livello puntuale)

1. Nei comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente da oltre un decennio e privo di disciplina paesistica di livello puntuale fino all’approvazione del PUC è vietata l’adozione e l’approvazione di varianti a tale strumento, fatta eccezione per le varianti finalizzate all’approvazione di opere pubbliche da parte di amministrazioni ed enti competenti ed alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività produttive od opere necessarie per la pubblica o privata incolumità nonché per le varianti in attuazione di leggi speciali.

2. Ove i comuni non adottino il PUC entro il 30 aprile 2017 trovano applicazione i divieti e le limitazioni stabiliti all’articolo 15, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio).

Articolo 47 ter

(Limitazioni per i comuni dotati di strumento urbanistico generale approvato da oltre dieci anni corredato di disciplina paesistica di livello puntuale)

1. Nei comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente da oltre un decennio corredato di disciplina paesistica di livello puntuale fino all’approvazione del PUC è vietata l’adozione e l’approvazione di varianti a tale strumento, fatta eccezione per quelle finalizzate all’approvazione di opere pubbliche da parte di amministrazioni ed enti competenti e alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività produttive od opere necessarie per la pubblica o privata incolumità, nonché per le varianti in attuazione di leggi speciali.”.

 

     Art. 56. (Modifiche all’articolo 48 della l.r 36/1997)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 48 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “di riqualificazione” sono inserite le seguenti: “e negli ambiti di completamento”, la parola: “abilitativo” è sostituita dalla seguente: “edilizio” e le parole: “della concessione edilizia convenzionata” sono sostituite dalle seguenti: “di titolo edilizio convenzionato”.

2. Il comma 2 dell’articolo 48 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 57. (Modifiche all’articolo 49 della l.r 36/1997)

1. Al comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “della concessione edilizia” sono sostituite dalle seguenti: “del titolo edilizio” e alla lettera b) le parole: “dell’articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive)” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 50 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 49 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “concessione edilizia convenzionata” sono sostituite dalle seguenti: “titoli edilizi convenzionati”.

 

     Art. 58. (Sostituzione dell’articolo 50 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 50 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 50

(Contenuti ed elaborati del Progetto urbanistico operativo)

1. Il PUO contiene gli elementi urbanistici, edilizi, economici e gestionali idonei a realizzare lo sviluppo operativo dei distretti di trasformazione.

2. Gli elaborati del PUO sono costituiti da:

a) relazione illustrativa che:

1) dia conto della congruenza del PUO rispetto al PUC e contenga:

- gli elementi di raffronto rispetto allo stato attuale, con specifico riferimento alle modificazioni dell’assetto geomorfologico e vegetazionale dell’area di intervento;

- la descrizione degli interventi previsti;

2) specifichi i costi presumibili per l’attuazione, i soggetti su cui gravano, le modalità finanziarie e gestionali, le fasi ed i tempi di attuazione;

b) documentazione grafica di rilievo dello stato attuale dell’area di intervento, documentazione fotografica di veduta d’insieme e di dettaglio dell’area di intervento, indagini e verifiche geologiche, geotecniche e vegetazionali;

c) planimetria quotata in scala non inferiore a 1:500 dell’assetto complessivo dell’area con indicazione:

1) di tutti gli edifici previsti;

2) della sistemazione del terreno;

3) della organizzazione ed ubicazione dei servizi e delle infrastrutture;

4) delle zone sottoposte a specifiche azioni di tutela o di riqualificazione paesaggistica;

5) degli schemi planimetrici in scala non inferiore a 1:200 dei tipi edilizi di progetto;

6) degli schemi dei prospetti e sezioni in scala non inferiore a 1:200 ed in numero sufficiente alla piena comprensione del progetto;

7) degli schemi planimetrici in scala non inferiore a 1:200 delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, delle piantumazioni e degli elementi di arredo urbano;

8) della rispondenza dell’intervento alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

9) della rispondenza dell’intervento alla normativa in materia di efficienza energetica delle costruzioni;

10) dell’eventuale individuazione di sub-distretti o settori di operatività minima, con attribuzione ad essi delle relative previsioni di edificazione ed urbanizzazione, in modo da consentire la realizzazione di parti significative e funzionali dell’intervento, delle infrastrutture e dei servizi del distretto;

d) specifiche norme di attuazione contenenti l’indicazione:

1) delle tipologie e dei parametri urbanistici ed edilizi relativi agli interventi di trasformazione previsti dal PUO, con i relativi margini di flessibilità da applicarsi nelle fasi di attuazione del progetto, e degli standard urbanistici da conseguire;
2) delle prescrizioni di carattere geologico e geotecnico da osservarsi nella realizzazione degli interventi;

3) delle modalità per l’attuazione degli interventi, con particolare riferimento al riparto del costo delle infrastrutture e dei servizi pubblici fra i soggetti attuatori dei singoli interventi;

4) dei relativi effetti a norma dell’articolo 54;

e) protocolli di intesa e contratti, anche a livello di schema, necessari all’operatività del PUO da stipulare successivamente o contestualmente alla sua approvazione, ivi compresi gli assensi delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato od enti di gestione, qualora il PUO stesso investa beni appartenenti al rispettivo demanio o patrimonio indisponibile;

f) lo schema di convenzione urbanistica avente i contenuti di cui al comma 4;

g) le mappe catastali con l’indicazione delle particelle ricomprese nel PUO, l’indicazione delle eventuali proprietà pubbliche e gli elenchi delle ditte proprietarie degli immobili eventualmente soggetti ad esproprio.

3. Il PUO, nei casi stabiliti dalla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, contiene il rapporto preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS.

4. Lo schema di convenzione di cui al comma 2, lettera f), deve prevedere:

a) la cessione o il vincolo ad uso pubblico degli immobili necessari per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di interesse esclusivo o generale, ovvero di allacciamento della zona ai pubblici servizi, nonché la diretta esecuzione delle stesse in applicazione della normativa in materia di opere pubbliche, a scomputo, in tutto o in parte, dal contributo di costruzione dovuto per gli interventi previsti dal PUO, oppure la monetizzazione, in tutto o in parte, delle predette aree ed opere, con l’indicazione da parte del Comune della relativa finalizzazione. La monetizzazione è aggiuntiva rispetto al contributo di costruzione di cui alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni nel caso in cui il soggetto attuatore non ceda immobili al Comune e non realizzi opere di urbanizzazione;

b) i termini per la cessione degli immobili per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;

c) le garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;

d) gli elementi progettuali delle opere da eseguire, le modalità di controllo sulla loro esecuzione ed i criteri e le modalità per il loro eventuale trasferimento al Comune;

e) le sanzioni per l’inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione.

5. Il PUO di iniziativa pubblica contiene, altresì, l’indicazione del termine entro il quale i soggetti interessati sono tenuti a presentare la convenzione di cui al comma 4.

6. La convenzione urbanistica approvata e stipulata deve essere trascritta a cura e spese dei soggetti attuatori nei registri immobiliari.”.

 

     Art. 59. (Sostituzione dell’articolo 51 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 51 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 51

(Procedimento di formazione del Progetto urbanistico operativo)

1. Il PUO di iniziativa privata o mista può essere redatto anche a cura e spese dei proprietari di immobili, rappresentanti almeno il 75 per cento del rispettivo valore catastale, previo formale invito ai restanti proprietari ad aderire all’iniziativa entro il termine prefissato ed una volta che questo sia infruttuosamente decorso. Ai fini della determinazione della percentuale di cui sopra non si tiene conto della rendita dei fabbricati esistenti nel perimetro del PUO dei quali non sia prevista, né richiesta alcuna trasformazione.

2. Il PUO conforme al PUC è adottato con deliberazione della Giunta comunale. Tale deliberazione, unitamente ai relativi allegati, è contestualmente:

a) trasmessa alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia per la formulazione, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, di eventuali osservazioni sulla compatibilità del PUO in rapporto ai rispettivi atti di pianificazione territoriale, nonché alla Regione ai fini dell’eventuale procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;

b) pubblicata mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di trenta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni ed i proprietari di immobili compresi nel PUO possono presentare opposizioni, previo avviso contenente l’indicazione della data di inserimento nel ridetto sito informatico e di messa a disposizione a libera visione nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nel medesimo sito informatico, nonché divulgato, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo.

3. In caso di PUO aventi ad oggetto aree od immobili soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni il Comune è tenuto a trasmettere il PUO adottato alla Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici per l’acquisizione del relativo parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti e, comunque, prima dell’approvazione ai sensi del comma 4.

4. Il PUO è approvato con deliberazione della Giunta comunale, da adottarsi entro i successivi novanta giorni decorrenti dalla conclusione della fase di pubblicità-partecipazione, con la quale sono apportati gli adeguamenti alle osservazioni formulate dagli enti a norma del comma 2, lettera a), ed al parere della Soprintendenza di cui al comma 3 e sono anche decise le osservazioni ed opposizioni eventualmente pervenute.

5. Le modifiche apportate al PUO in conseguenza dell’adeguamento di cui al comma 4 e dell’accoglimento delle opposizioni o delle osservazioni presentate o dell’ottemperanza alle prescrizioni apposte in sede di pronuncia sulla verifica di assoggettabilità a VAS non comportano la necessità di ripubblicazione degli atti.

6. Il PUO diviene efficace:

a) nel caso di PUO di iniziativa privata dalla data di stipula della convenzione nel rispetto del termine stabilito per la sua sottoscrizione nel relativo atto di approvazione;

b) nel caso di PUO di iniziativa pubblica dalla data di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del PUO.

7. Il PUO può essere variato con la procedura di cui al presente articolo. Le modifiche alle relative indicazioni, che conseguano a sopravvenute ed urgenti esigenze di carattere finanziario od operativo, sono approvate con deliberazione della Giunta comunale, senza ulteriori formalità.

8. Il PUO approvato:

a) è notificato ai proprietari degli immobili che, in ragione delle previsioni del PUO, possono essere sottoposti a procedimento espropriativo;

b) è inserito nel sito informatico comunale e messo a disposizione a libera e permanente visione del pubblico, unitamente ai relativi elaborati grafici e normativi, presso la segreteria comunale. Di tale inserimento e della messa a disposizione è dato avviso da parte del Comune anche nel BURL, nonché con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.”.

 

     Art. 60. (Abrogazione dell’articolo 52 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 52 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 61. (Modifiche all’articolo 53 della l.r 36/1997)

1. La rubrica dell’articolo 53 della l.r 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: (Limiti di conformità dei PUO rispetto al PUC) .

2. Al comma 1 dell’articolo 53 della l.r 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “da esso stabiliti, prevedano, purché in modo motivato” sono sostituite dalle seguenti: “previsti dal PUC e dal PUO, comportino”.

3. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 53 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

4. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 53 della l.r 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “utilizzazioni” è sostituita dalle seguenti: “destinazioni previste” e le parole: “del limite di cui alla lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “degli indici di utilizzazione insediativa fissati dal PUC”.

5. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 53 della l.r 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “spazi pubblici e” sono sostituite dalle seguenti: “aree pubbliche o”.

6. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 53 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

“d bis) la fissazione di distanze tra fabbricati inferiori a quelle stabilite dal PUC che risultino idonee ad assicurare un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico in relazione alle tipologie degli interventi consentiti e tenuto conto degli specifici caratteri dei luoghi e dell’allineamento degli immobili già esistenti, fermo restando comunque il rispetto delle norme del codice civile e dei vincoli di interesse culturale e paesaggistico. Tale riduzione è applicabile anche nei confronti di edifici ubicati all’esterno del perimetro del PUO.”.

 

     Art. 62. (Modifiche all’articolo 54 della l.r. 36/1997)

1. Alla rubrica dell’articolo 54 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Efficacia” è sostituita dalle seguenti: “Effetti dell’approvazione”.

2. Al comma 3 dell’articolo 54 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “adozione” è sostituita dalla seguente: “approvazione”.

 

     Art. 63. (Abrogazione degli articoli 55 e 56 della l.r. 36/1997)

1. Gli articoli 55 e 56 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

 

     Art. 64. (Modifica alla rubrica del Titolo V della l.r. 36/1997)

1. La rubrica del Titolo V della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “PROCEDIMENTI DI NATURA CONCERTATIVA CONNESSI ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO REGIONALE, METROPOLITANO, PROVINCIALE E COMUNALE”.

 

     Art. 65. (Modifiche all’articolo 57 della l.r. 36/1997)

1. Al comma 1 dell’articolo 57 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “PTR” sono inserite le seguenti: “al PTGcm”, dopo la parola: “PUO” sono inserite le seguenti: “riservati ad approvazione regionale dal PTR” e dopo la parola: “legislazione” sono inserite le seguenti: “di settore”.

2. Al comma 2 dell’articolo 57 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “il relativo progetto” sono sostituite dalle seguenti: “gli elaborati cartografici e normativi” e dopo la parola “conferenza” è aggiunta la seguente: “preliminare”.

3. Al comma 3 dell’articolo 57 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Il progetto presentato deve contenere gli elementi ed essere costituito dagli elaborati” sono sostituite dalle seguenti: “Gli elaborati presentati devono corrispondere ai contenuti”.

4. Il comma 4 dell’articolo 57 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“4. Sull’iniziativa pianificatoria deve essere espressa nella conferenza preliminare, oppure entro il termine stabilito nella conferenza stessa che non deve comunque essere superiore a trenta giorni, da parte delle amministrazioni partecipanti, per quanto di rispettiva competenza, una preventiva valutazione da formalizzare in apposito verbale. Ove la valutazione espressa sia favorevole all’ulteriore corso del procedimento, per la conclusione dell’accordo di pianificazione si applica la procedura di cui ai commi 4 bis, 4 ter, 4 quinquies, 5 e 6.”.

5. Dopo il comma 4 dell’articolo 57 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“4 bis. Gli atti sono sottoposti all’adozione da parte del competente organo dell’Amministrazione promotrice e la relativa deliberazione, corredata dai rispettivi allegati sono pubblicati, mediante inserimento nei siti informatici sia dell’Amministrazione promotrice, sia del Comune interessato, per un periodo di trenta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso contenente l’indicazione della data di inserimento nei ridetti siti informatici e di messa a disposizione a libera visione nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nei medesimi siti informatici nonché divulgato, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo.

4 ter. Decorso il periodo di cui al comma 4 bis, viene convocata una conferenza istruttoria tra le amministrazioni interessate per la valutazione, anche alla luce delle osservazioni pervenute, degli atti oggetto del procedimento in vista della sua conclusione.

4 quater. L’accordo di pianificazione è concluso mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante di tutte le amministrazioni partecipanti previa autorizzazione del rispettivo organo competente.

4 quinquies. L’accordo di pianificazione concluso a norma del comma 4 quater, unitamente all’atto di pianificazione con esso approvato, è sottoposto a cura dell’Amministrazione promotrice alle rispettive forme di pubblicità previste dalla presente legge con riferimento all’atto stesso.”.

6. Il comma 5 dell’articolo 57 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“5. Nei confronti degli atti adottati a norma del comma 4 bis, operano le misure di salvaguardia di cui agli articoli 13, comma 4, 16 quater, comma 3, 21, comma 3, e 42.”.

7. Il comma 6 dell’articolo 57 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“6. Qualora con un accordo di pianificazione si intenda procedere alla variazione, ai sensi della presente legge, di atti di diverso livello, la relativa iniziativa può essere assunta da ciascuna delle amministrazioni interessate. In tal caso gli atti sono adottati, a norma del comma 4 bis, dall’organo competente di tutte le amministrazioni cui fanno capo gli atti da variare.”.

 

     Art. 66. (Modifiche all’articolo 58 della l.r. 36/1997)

1. Al comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “regionale,” è inserita la seguente: “metropolitano,” e dopo la parola: “pubblica” sono inserite le seguenti: “per la definizione del relativo assetto urbanistico e paesaggistico, nonché per l’approvazione dei relativi progetti od interventi”.

2. Alla lettera a) del comma 6 dell’articolo 58 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “PUO” sono aggiunte le seguenti: “nei casi di cui ai commi 2 e 3”.

3. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 58 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “anche nelle sue specificazioni settoriali o di ambito” sono soppresse.

4. Alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 58 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “varianti al” sono inserite le seguenti: “PTGcm od al”.

5. La lettera a) del comma 7 dell’articolo 58 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“a) gli atti presentati nel corso della seduta della conferenza referente, unitamente al relativo verbale, sono pubblicati mediante inserimento nei siti informatici, sia dell’Amministrazione promotrice, sia del Comune interessato, per un periodo di trenta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso contenente l’indicazione della data di inserimento nei ridetti siti informatici e di messa a disposizione a libera visione nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nei medesimi siti informatici nonché divulgato, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo;”;

6. Alla lettera c) del comma 7 dell’articolo 58 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “Regione,” sono inserite le seguenti: “del Sindaco della Città metropolitana,”.

7. La lettera f) del comma 7 dell’articolo 58 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“f) dell’avvenuta conclusione dell’accordo di programma è data notizia mediante avviso recante l’indicazione del sito informatico e della sede in cui sono consultabili gli atti di pianificazione con esso approvati, da pubblicarsi nel BURL, nel sito informatico del Comune, nonché da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo a cura dell’Amministrazione promotrice.”.

8. Al comma 8 dell’articolo 58 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “fermo restando l’esercizio dei poteri sostituivi previsti dalla legge in caso di mancata partecipazione alla conferenza senza giustificato motivo” sono soppresse.

 

     Art. 67. (Modifiche all’articolo 59 della l.r. 36/1997)

1. Al comma 1 dell’articolo 59 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “14 bis e 14 ter” sono sostituite dalle seguenti: “e seguenti”, le parole: “per l’approvazione di progetti di opere e di interventi che comportino adeguamenti al PUC di cui all’articolo 43, comma 1, o varianti allo stesso di cui all’articolo 44 ovvero modifiche a tale piano non ancora approvato” sono sostituite dalle seguenti: “per l’approvazione di PUO o di progetti di opere e di interventi che comportino aggiornamento del PUC o varianti al PUC di cui all’articolo 44 e modifiche al PUC in itinere”.

2. I commi 1 bis e 1 ter dell’articolo 59 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

3. Il comma 2 dell’articolo 59 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, é sostituito dal seguente:

“2. L’indizione della conferenza di servizi deve essere preceduta dal preventivo assenso dell’organo competente in relazione all’oggetto della conferenza stessa.”.

4. Dopo il comma 2 dell’articolo 59 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“2 bis. La deliberazione di cui al comma 2 e gli atti presentati nel corso della conferenza di servizi in seduta referente, sono pubblicati, mediante inserimento nei siti informatici sia del Comune interessato, sia dell’Amministrazione indicente, per un periodo di trenta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso contenente l’indicazione della data di inserimento nei ridetti siti informatici e di messa a disposizione a libera visione nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nei medesimi siti informatici nonché divulgato, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo.

2 ter. Le osservazioni vengono presentate al Comune interessato il quale le istruisce e, previa deliberazione del Consiglio comunale, le rimette all'Amministrazione che ha indetto la conferenza per la loro sottoposizione alla decisione della conferenza medesima in seduta deliberante.

2 quater. La conferenza in sede deliberante è convocata entro il termine all’uopo stabilito nella conferenza referente e comunque non oltre il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di svolgimento di detta seduta. Nel caso di progetti sottoposti a VIA o a verifica-screening il termine è elevato a centocinquanta giorni.

2 quinquies. L’Amministrazione indicente nel caso in cui il progetto da approvarsi risulti sostanzialmente modificato rispetto a quello presentato nella conferenza referente, deve acquisire, prima della conferenza deliberante, l’assenso dell’organo competente.

2 sexies. L’assenso comunale di cui al comma 2 quinquies può assorbire anche la deliberazione prevista dal comma 2 ter.

2 septies. Ove il progetto nel corso della concertazione venga sostanzialmente modificato, rispetto a quello presentato nella conferenza referente, per esigenze di tutela della salute, dell’incolumità pubblica, del paesaggio e dell’ambiente, l’Amministrazione indicente non è tenuta a riacquisire, prima della conferenza deliberante, l’assenso dell’organo competente.

2 octies. Le amministrazioni che partecipano ad una conferenza di servizi devono assicurare che i propri rappresentanti intervengano alla seduta della conferenza deliberante muniti di preventivo assenso dei rispettivi organi competenti sul progetto da approvarsi.”.

5. Al comma 3 dell’articolo 59 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “cui siano sottoposte le opere oggetto dell’accordo” sono sostituite dalle seguenti: “in relazione agli effetti urbanistico-edilizi da conseguire”.

6. Al comma 4 dell’articolo 59 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “della sede di deposito degli atti di pianificazione approvati” sono sostituite dalle seguenti: “del sito informatico e della sede in cui sono consultabili gli atti approvati” e le parole: “sul B.U.R.L. e” sono sostituite dalle seguenti: “nel BURL, nel sito informatico del Comune, nonché”.

7. Alla fine del comma 5 dell’articolo 59 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “limitatamente alle modalità per il superamento di dissensi espressi da amministrazioni statali, mentre per la conclusione della conferenza di servizi in caso di dissenso espresso da enti diversi da quelli statali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 32 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni”.

 

     Art. 68. (Modifiche all’articolo 60 della l.r. 36/1997)

1. La rubrica dell’articolo 60 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: (Disposizioni comuni all’accordo di pianificazione, all’accordo di programma e alla conferenza di servizi) .

2. Prima del comma 1 dell’articolo 60 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“01. Ove l’accordo di pianificazione, l’accordo di programma o la conferenza di servizi ivi compresa la procedura di intesa Stato-Regione di cui all’articolo 61, abbiano ad oggetto l’approvazione di previsioni territoriali od urbanistiche oppure di interventi urbanistico-edilizi da sottoporre a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS a norma della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni o a VIA a norma della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni l’assunzione dei previsti atti di approvazione o di assenso di natura urbanistico-territoriale e paesaggistica da parte delle competenti amministrazioni deve essere preceduta dalla positiva conclusione delle procedure ambientali previste nelle ridette leggi oppure essere contestuale agli atti di conclusione di tali procedure.”.

3. Al comma 1 dell’articolo 60 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “dei progetti” sono inserite le seguenti: “aventi ad oggetto opere pubbliche o di pubblico interesse”.

4. Al comma 2 dell’articolo 60 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “fermo restando il termine massimo di un anno per l’inizio dei lavori” sono soppresse.

5. Il comma 3 dell’articolo 60 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

6. Al comma 4 dell’articolo 60 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “in sede di accordo” sono inserite le seguenti: “di pianificazione, di accordo”.

7. Il comma 5 dell’articolo 60 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“5. In sede di approvazione dei progetti a norma della presente legge può essere demandata al Comune:

a) la concessione di proroghe ai sensi dell’articolo 34, comma 5, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni;

b) la facoltà di assentire direttamente in sede di titoli edilizi varianti non essenziali al progetto rientranti nei margini di flessibilità, da prefissare in apposito elaborato facente parte di quelli costitutivi del progetto approvato.”.

 

     Art. 69. (Modifiche dell’articolo 61 della l.r. 36/1997)

1. Alla rubrica dell’articolo 61 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ai sensi dell’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Stato-Regione per localizzazione di opere di interesse statale”.

2. Il comma 1 dell’articolo 61 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Ove per la localizzazione di opere di interesse statale regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale) e successive modificazioni e integrazioni si renda necessario approvare varianti al PTR, al PTGcm, al PTC provinciale o al PUC vigente o in itinere operano, ai fini della pubblicità-partecipazione, le disposizioni di cui all’articolo 58, comma 7, lettere a) e b).”.

3. Al comma 2 dell’articolo 61 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “anche” sono inserite le seguenti: “ la Città metropolitana o ”.

 

     Art. 70. (Abrogazione degli articoli 62, 65, 66 e 67 della l.r. 36/1997)

1. Gli articoli 62, 65, 66 e 67 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

 

     Art. 71. (Modifica della rubrica della SEZIONE I del CAPO II)

1. Alla rubrica della SEZIONE I del CAPO II della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole “AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO” sono sostituite dalle seguenti: “AI VIGENTI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO REGIONALI”.

 

     Art. 72. (Sostituzione dell’articolo 68 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 68 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 68

(Validità dei piani territoriali di coordinamento regionali di cui alla l.r. 39/1984 e successive modificazioni e integrazioni)

1. Fino all’approvazione del PTR:

a) si applica il PTCP approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26 febbraio 1990, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni;

b) sono fatti salvi ad ogni effetto i vigenti piani territoriali di coordinamento regionali approvati ai sensi della l.r. 39/1984 e successive modificazioni e integrazioni.”.

 

     Art. 73. (Abrogazione degli articoli 69, 74, 75, 76, 76 bis, 77 e 78 della l.r. 36/1997)

1. Gli articoli 69, 74, 75, 76, 76 bis, 77 e 78 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

 

     Art. 74. (Sostituzione dell’articolo 79 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 79 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 79

(Adeguamento e varianti dei vigenti PTC provinciali)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del PTR le province adeguano i vigenti PTC provinciali mediante procedura di variante di cui all’articolo 22 o di accordo di pianificazione di cui all’articolo 57 oppure procedono alla formazione di un nuovo piano territoriale di coordinamento.

2. Fino all’approvazione del PTR le varianti ai vigenti PTC provinciali sono soggette alla procedura di cui all’articolo 22 o di cui all’articolo 57.”.

 

     Art. 75. (Inserimento dell’articolo 79 bis della l.r. 36/1997)

1. Dopo l’articolo 79 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 79 bis

(Rapporti tra PTGcm e PTC della Provincia di Genova)

1. Fino all’approvazione del PTGcm nel territorio della Città metropolitana si applica il PTC della Provincia di Genova approvato con deliberazione del Consiglio provinciale 22 gennaio 2002, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni ed è fatta salva la conclusione dell’iter approvativo delle varianti in corso alla data del 30 aprile 2015.”.

 

     Art. 76. (Abrogazione degli articoli 80 e 81 della l.r. 36/1997)

1. Gli articoli 80 e 81 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

 

     Art. 77. (Abrogazione dell’articolo 83 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 83 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 78. (Abrogazione degli articoli 82, 84, 85, 87 ed 88 della l.r. 36/1997)

1. Gli articoli 82, 84, 85, 87 ed 88 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

 

     Art. 79. (Disposizioni transitorie per la conclusione dei procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge) [2]

1. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge in applicazione della previgente l.r. 36/1997 continuano ad essere regolati dalle relative disposizioni, salvo quanto stabilito nei commi 2, 3 e 4 con riferimento ai PUC, nonché negli articoli 80 e 81.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni possono adottare il PUC secondo i contenuti della previgente l.r. 36/1997 in applicazione delle nuove procedure stabilite agli articoli 38 o 39 della l.r. 36/1997 come modificata dalla presente legge. Nell’ambito delle fasi del procedimento di approvazione del PUC previste in tali articoli viene assicurato l’adeguamento della relativa disciplina alle sopravvenute disposizioni di rilievo urbanistico – edilizio.

3. I procedimenti aventi ad oggetto i progetti definitivi di PUC adottati ai sensi del previgente articolo 40 della l.r. 36/1997:

a) ove siano già stati conseguiti la positiva verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, nonché l’eventuale nulla-osta regionale sulle varianti al PTCP, sono conclusi in applicazione delle disposizioni stabilite ai commi 4 e seguenti del previgente articolo 40 della l.r. 36/1997;

b) ove non siano stati ancora conseguiti la verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS e l’eventuale nulla-osta regionale sulle varianti al PTCP sono conclusi secondo la seguente procedura:

1) il Comune, a seguito dell’adozione del progetto definitivo ed in parallelo alla fase di pubblicità-partecipazione da effettuarsi secondo le modalità di cui al previgente articolo 40, commi 2 e 3, della l.r. 36/1997, ma soggetta al termine di sessanta giorni consecutivi, indice una conferenza di servizi istruttoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni in vista del conseguimento in sede di successiva conferenza di servizi decisoria delle determinazioni regionali di natura ambientale e territoriale-paesistica, nonché delle determinazioni della Città metropolitana o della Provincia di verifica di legittimità del PUC rispetto alle prescrizioni del PTGcm o del PTC provinciale ed ai rilievi formulati nel parere espresso dalla Provincia sul progetto preliminare;

2) decorso il termine di pubblicità-partecipazione di cui al punto 1) il Comune, entro i successivi quarantacinque giorni, decide con deliberazione del Consiglio comunale sulle osservazioni presentate ed approva il PUC apportando eventuali modifiche in conseguenza del loro accoglimento, sempreché non in contrasto con i contenuti vincolanti dei pareri espressi sul progetto preliminare di PUC ai sensi del previgente articolo 39 della l.r. 36/1997 e della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando che tali modifiche non comportano la necessità di ripubblicazione degli atti;

3) la conferenza di servizi decisoria si conclude entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla data della relativa seduta referente convocata dal Comune per la valutazione del PUC approvato ai sensi del punto 2), mediante determinazione conclusiva da concordarsi nella seduta deliberante, preceduta dalla assunzione delle determinazioni regionali, metropolitane e provinciali. Ove le determinazioni della Regione, della Città metropolitana e della Provincia siano subordinate all’osservanza di prescrizioni comportanti l’adeguamento del PUC il Comune è tenuto, prima di formalizzare la determinazione conclusiva della conferenza, ad accettare tali prescrizioni con deliberazione del Consiglio comunale alla quale sono da allegare gli atti del PUC previamente adeguati. Il PUC entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito informatico comunale della determinazione conclusiva della conferenza di servizi e degli atti del PUC e dal contestuale deposito del piano a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso da pubblicare nel ridetto sito informatico, nonché nel BURL, da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi ed il PUC sono trasmessi alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia;

c) ove ricorra il caso di cui alla lettera b), ma sia già effettuata la fase di pubblicità-partecipazione secondo le modalità di cui al previgente articolo 40, commi 2 e 3, della l.r. 36/1997, a prescindere dall’avvenuta assunzione o meno della deliberazione consiliare di decisione sulle osservazioni presentate prevista al comma 4 del ridetto articolo, il Comune indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni per conseguire contestualmente le determinazioni regionali di natura ambientale e territoriale-paesistica, nonché le determinazioni della Città metropolitana o della Provincia di verifica di legittimità del PUC rispetto alle prescrizioni del PTGcm o del PTC provinciale ed ai rilievi formulati nel parere espresso dalla Provincia sul progetto preliminare. La suddetta conferenza di servizi si conclude entro il termine di centottanta giorni, decorrente dalla data della relativa seduta referente, mediante determinazione conclusiva da concordarsi nella seduta deliberante nel rispetto degli adempimenti e delle modalità stabiliti al punto 3) della lettera b).

4. Nei confronti dei progetti preliminari di PUC adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del previgente articolo 38 della l.r. 36/1997, si applicano le nuove procedure stabilite agli articoli 38 oppure 39 della l.r. 36/1997 come modificati dalla presente legge, secondo le seguenti modalità:

a) ove sia già stata effettuata la fase di pubblicità-partecipazione di cui al comma 2 del previgente articolo 38 della l.r. 36/1997 e non siano ancora stati resi i pareri della Regione, della Città metropolitana e della Provincia:

1) il Comune è tenuto a decidere sulle osservazioni pervenute ai sensi dell’articolo 38, comma 6, della l.r. n. 36/1997 come modificato dalla presente legge, fermo restando che il termine perentorio di novanta giorni ivi previsto decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente a trasmettere tale deliberazione alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia, nonché alla altre amministrazioni od enti a vario titolo interessati in vista della convocazione, da parte del Comune, della conferenza di servizi istruttoria di cui ai commi 3 e seguenti del ridetto articolo 38 come modificato dalla presente legge;

2) il procedimento è concluso in applicazione delle disposizioni stabilite ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 del ridetto articolo 38, ferma restando l’applicabilità del suddetto articolo 39 se sussistano i presupposti e le condizioni per la formazione del PUC semplificato di cui all’articolo 38 bis della l.r. 36/1997 come introdotto dalla presente legge;

b) ove non sia stata ancora effettuata la fase di pubblicità-partecipazione il Comune è tenuto a trasmettere il progetto di piano alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia, nonché alle altre amministrazioni od enti a vario titolo interessati in vista dello svolgimento della conferenza di servizi di cui al comma 3 del ridetto articolo 38 per conseguire l’approvazione del piano in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e seguenti del medesimo articolo 38, ferma restando l’applicabilità dell’articolo 39 della l.r. 36/1997 come modificato dalla presente legge se sussistano i presupposti e le condizioni per la formazione del PUC semplificato di cui al ridetto articolo 38 bis;

c) il Comune ove siano già stati resi i pareri della Regione e della Provincia di cui al previgente articolo 39 della l.r. 36/1997, nonché acquisita la pronuncia di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS, è tenuto ad adottare il progetto definitivo di PUC ai sensi del previgente articolo 40, comma 1, della l.r. 36/1997, e, per la conclusione del relativo procedimento, ad applicare la procedura stabilita al comma 3, lettera b), punti 1), 2) e 3), del presente articolo.

 

     Art. 80. (Disposizioni transitorie applicabili nei confronti dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e dei piani territoriali di coordinamento regionali)

1. Fino all’approvazione del PUC a norma della l.r. 36/1997 come modificata dalla presente legge:

a) per i comuni dotati di piano regolatore generale (PRG) o di programma di fabbricazione (PdF) con annesso regolamento edilizio si applicano, nel rispetto comunque dei divieti e delle limitazioni stabilite agli articoli 47 bis e 47 ter della l.r. 36/1997 come introdotti dalla presente legge:

1) le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 60 e 61 della l.r. 36/1997 come modificati dalla presente legge con riferimento alle varianti agli strumenti urbanistici generali (PRG e PdF), agli strumenti urbanistici attuativi (SUA) e alle varianti ai vigenti piani territoriali di coordinamento (PTC) di livello regionale, metropolitano e provinciale;

2) la normativa statale e regionale in materia urbanistica ed edilizia;

3) le norme regionali elencate all’articolo 82, comma 1, lettera b), della presente legge, ad esclusione della legge regionale 2 maggio 1985, n. 29 (Disposizioni di prima attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 recante all’articolo 24 disposizioni in materia di procedimenti urbanistici) [3];

b) per i comuni dotati di PUC già approvato a norma delle previgenti disposizioni della l.r. 36/1997 si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo III e IV, ed al Titolo V della l.r. 36/1997 come modificata dalla presente legge, salvo quanto previsto all’articolo 81, comma 2, della presente legge.

2. Fino all’approvazione del PTR e del Piano paesaggistico [4]:

1) fermo restando quanto previsto al comma 1 continuano ad essere approvate ai sensi della l.r. 6/1991 e successive modificazioni e integrazioni e della l.r. 39/1984 e successive modificazioni e integrazioni le varianti ai vigenti piani territoriali di coordinamento regionali che siano adottate su iniziativa della Regione oppure dei comuni. L’approvazione di tali varianti è di competenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, salvo il caso di varianti al vigente PTCP di iniziativa comunale adottate nei relativi atti di pianificazione urbanistica od in sede di procedimenti concertativi. In tali ipotesi l’approvazione delle varianti è di competenza della Giunta regionale ed è preceduta dall’acquisizione del nulla-osta del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, da rendersi entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, ove le varianti riguardino aree già assoggettate ai seguenti regimi normativi del livello locale:

a) di trasformazione, relativamente a tutti gli assetti;

b) di conservazione, relativamente a tutti gli assetti;

c) di mantenimento, limitatamente alle aree non insediate e di cui si proponga il passaggio al regime normativo di trasformabilità dell’assetto insediativo;

2) le valutazioni di competenza della Regione sui PUC sono rese sulla base degli atti di pianificazione territoriale vigenti ed operanti in salvaguardia;

3) [la Regione nel rendere le proprie valutazioni ai sensi di quanto previsto al punto 1) può disporre che gli interventi in attuazione delle previsioni oggetto delle varianti al PTCP siano sottoposti ad obbligo di approvazione regionale, comprensiva del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica] [5];

4) nelle aree assoggettate dal PTCP al regime normativo di conservazione, limitatamente ai nuclei isolati, nonché di trasformazione, e ricadenti nel territorio di comuni dotati di PUC, l’attuazione delle relative previsioni è soggetta a PUO d’interesse regionale, da approvarsi da parte della Regione mediante ricorso alla procedura dell’accordo di pianificazione di cui all’articolo 57 della l.r. 36/1997 come modificata dalla presente legge, ovvero a Progetto di recupero paesistico-ambientale ai sensi del previgente articolo 75 della l.r. 36/1997;

5) trovano applicazione le disposizioni di cui ai previgenti articoli 74 e 75 della l.r. 36/1997.

 

     Art. 81. (Disposizioni transitorie sul riparto di competenze tra Regione, Città metropolitana e province rispetto ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica comunale ed ai vigenti piani territoriali di coordinamento regionali) [6]

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti dei comuni dotati di strumenti urbanistici generali (PRG o PdF) soggetti ai divieti ed alle limitazioni di cui agli articoli 47 bis e 47 ter della l.r. 36/1997 come introdotti dalla presente legge sono riservate alla Regione le funzioni:

a) di approvazione di qualsiasi variante parziale, ivi comprese quelle contenute in Strumenti Urbanistici Attuativi (SUA);

b) di approvazione degli SUA di interesse regionale individuati dai vigenti PTC regionali nonché di quelli individuati da leggi di settore;

c) (abrogata);

d) fino all’entrata in vigore del PTR e del Piano paesaggistico, di approvazione di varianti ai PTC regionali approvati a norma della l.r. 39/1984 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le province e la Città metropolitana concludono, entro il perentorio termine di centoventi giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la formazione di silenzio-assenso, i seguenti procedimenti, i cui atti siano stati precedentemente adottati dai comuni:

a) di approvazione delle varianti parziali ai vigenti strumenti urbanistici generali ed approvazione degli SUA ricadenti negli ambiti di interesse regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 1985, n. 48 (Individuazione delle aree e degli ambiti territoriali di interesse regionale ai sensi e per gli effetti dell’Sito esternoarticolo 24, primo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 contenente disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti urbanistici) e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle varianti ai vigenti strumenti urbanistici generali ad essi sottese ed eventuale rilascio della relativa autorizzazione di massima;

b) di controllo di legittimità degli SUA non ricadenti negli ambiti di interesse regionale e delle varianti ai vigenti strumenti urbanistici generali ad essi sottese ed eventuale rilascio della relativa autorizzazione di massima;

c) di controllo di legittimità delle varianti ai PUC e degli aggiornamenti dei PUC approvati a norma delle previgenti disposizioni della l.r. 36/1997, nonché dei PUO ed eventuale rilascio della relativa autorizzazione di massima..

 

     Art. 82. (Sostituzione ed abrogazione di norme)

1. Salvo quanto stabilito in via transitoria agli articoli da 79, 80 e 81, le disposizioni della presente legge:

a) sostituiscono le seguenti norme statali:

1) il Titolo I, il Titolo II, Capi I, II, III e IV - articoli 33, 34, 35 e 36 - e il Titolo IV - articoli 41 quater e quinquies, 42, 43, 44 - della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modificazioni e integrazioni;

2) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) successive modificazioni e integrazioni;

3) il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 34;

4) gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 1 giugno 1971, n. 291 (Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per la incentivazione dell'attività edilizia);

5) l’articolo 27, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; alla legge 18 aprile 1962, n. 167; alla legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata);

6) gli articoli 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale);

7) l’articolo 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);

b) abrogano le seguenti norme regionali:

1) la legge regionale 24 maggio 1972, n. 8 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di urbanistica) e successive modificazioni e integrazioni;

2) la legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7 (Norme per la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici e per la concessione ai Comuni dei relativi contributi) e successive modificazioni e integrazioni;

3) la legge regionale 18 gennaio 1975, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 24 maggio 1972 n. 8 e 6 febbraio 1974 n. 7 contenenti norme in materia urbanistica) e successive modificazioni e integrazioni;

4) la legge regionale 1 giugno 1976, n. 17 (Disciplina urbanistica delle serre), ad esclusione dell’articolo 1;

5) la legge regionale 17 gennaio 1980, n. 9 (Snellimento delle procedure di formazione degli strumenti urbanistici e modifiche alla legge regionale 24 maggio 1972 n. 8 e successive variazioni nella parte relativa alle competenze degli organi regionali);

6) la legge regionale 24 marzo 1983, n. 9 (Composizione, competenze e funzionamento del Comitato Tecnico Urbanistico) e successive modificazioni e integrazioni;

7) la legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento) e successive modificazioni e integrazioni;

8) la legge regionale 2 maggio 1985, n. 29 (Disposizioni di prima attuazione della legge 28/2/1985 n. 47 recante all'articolo 24 disposizioni in materia di procedimenti urbanistici);

9) la legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 (Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi) e successive modificazioni e integrazioni;

10) la legge regionale 2 maggio 1991, n. 6 (Norme per l'aggiornamento e l'applicazione del piano territoriale di coordinamento paesistico) e successive modificazioni e integrazioni;

11) la legge regionale 10 novembre 1992, n. 30 (Interventi ammissibili nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione) e successive modificazioni e integrazioni;

12) la legge regionale 1 giugno 1993, n. 25 (Disciplina urbanistica relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente);

13) la legge regionale 13 settembre 1994, n. 52 (Delega alle province delle funzioni regionali di rilascio delle autorizzazioni di massima di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1987 n. 24 nonché di approvazione dei regolamenti edilizi);

14) l’articolo 18, comma 2, della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modificazioni.

2. E’ inoltre sostituita od abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 10 marzo 2017, n. 50, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15.

[3] Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15.

[4] Alinea così modificato dall'art. 30 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29.

[5] Numero abrogato dall'art. 20 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15.

[6] Articolo così modificato, da ultimo, dall'art. 21 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15.