§ 4.6.49 - L.R. 10 agosto 2012, n. 32.
Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 beni ambientali
Data:10/08/2012
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Ambito di applicazione)
Art. 4.  (Principi generali)
Art. 5.  (Autorità competenti)
Art. 6.  (Soggetti da consultare)
Art. 7.  (Consultazioni transfrontaliere)
Art. 8.  (Rapporto preliminare e rapporto ambientale)
Art. 9.  (Avvio della procedura di VAS e fase di consultazione pubblica)
Art. 10.  (Valutazione ambientale strategica)
Art. 11.  (Inchiesta pubblica)
Art. 12.  (Istituzione della sezione VAS nel Comitato tecnico regionale per il territorio)
Art. 13.  (Verifica di assoggettabilità)
Art. 14.  (Monitoraggio)
Art. 15.  (Rapporti tra VAS, valutazione di incidenza e valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS)) 
Art. 16.  (Rapporti tra VAS e VIA e disposizioni di semplificazione)
Art. 17.  (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 18.  (Modifiche alla l.r. 38/1998)
Art. 19.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 4.6.49 - L.R. 10 agosto 2012, n. 32. [1]

Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)

(B.U. 16 agosto 2012, n. 15)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità)

1. Al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di promuoverne lo sviluppo sostenibile la Regione Liguria, nel rispetto della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, individua l'autorità competente e detta disposizioni procedurali per la valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, alla Provincia ed agli enti locali in attuazione dei principi generali di economicità e di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge valgono le definizioni individuate nell'articolo 5 del d.lgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 3. (Ambito di applicazione)

1. Sono soggetti a VAS i piani e i programmi e le loro modifiche che abbiano un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale e che:

a) siano elaborati per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori dell'agricoltura, della foresta, della pesca, dell'energia, dell'industria, dei trasporti, compresi i piani regolatori dei porti di interesse internazionale, nazionale e regionale, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e al contempo definiscano il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del d.lgs.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) siano assoggettati a valutazione d'incidenza ai sensi dell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni ed integrazioni e della vigente normativa regionale in materia, in considerazione degli impatti sulla conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.

2. I piani e i programmi di cui al comma 1 che hanno a oggetto l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 1 sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 13 [2].

3. Sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 13 anche i piani e i programmi e gli eventuali accordi di programma relativi a tali strumenti, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti, nonché le loro modifiche, nei seguenti casi: 

a) piani o programmi a carattere generale o settoriale estesi all'intero territorio di competenza;

b) piani o programmi aventi potenziali effetti sull'ambiente nei casi indicati nell'allegato A.

4. Per i piani regolatori portuali:

a) ove presentino una prevalenza di opere di natura progettuale rispetto ai contenuti pianificatori e/o programmatici si applica la procedura VIA/VAS integrata di competenza nazionale in applicazione dell'articolo 6, comma 3 ter, del d.lgs 152/2006;

b) ove abbiano contenuti meramente pianificatori sono sottoposti alle procedure di cui alla presente legge e l'acquisizione del parere di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modificazioni ed integrazioni avviene nel contesto delle suddette procedure.

5. Sono, comunque, esclusi da VAS e da procedura di verifica di assoggettabilità:

a) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

b) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

c) i progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni non contenenti previsioni di opere;

d) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle Regioni o dagli organismi dalle stesse individuati;

e) i progetti urbanistici operativi di piani urbanistici comunali già sottoposti a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS che siano in conforme attuazione di piani o programmi;

f) gli adeguamenti tecnico funzionali dei piani regolatori portuali come definiti dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (Procedure per l'approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi agli ambiti portuali) e successive modificazioni ed integrazioni, salvo che contengano opere sottoponibili a valutazione di impatto ambientale (VIA) o valutazione di incidenza.

6. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 6, comma 12, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

TITOLO II

PROCEDURA DELLA VAS E DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 4. (Principi generali)

1. La VAS e la verifica di assoggettabilità costituiscono parte integrante del procedimento di formazione dei piani e programmi, si attivano contestualmente all'avvio della fase di elaborazione degli stessi e sono concluse anteriormente o contestualmente alla loro approvazione.

2. Le procedure di formazione dei piani e programmi da assoggettare a VAS sono quelle previste dalle singole discipline di settore, integrate secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Al fine di evitare duplicazioni, gli adempimenti di consultazione e di pubblicità della VAS prevalgono su quelli previsti dalle rispettive discipline di settore ove queste ultime stabiliscano tempi di durata inferiore.

3. La procedura di VAS comprende quella di valutazione d'incidenza, secondo quanto previsto dall'articolo 15.

4. I provvedimenti di approvazione di piani o di programmi assunti senza la previa VAS o la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero in difformità al provvedimento dell'autorità competente sono annullabili per violazione di legge ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 5. (Autorità competenti)

1. La Regione è l'autorità competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 3, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. I comuni, le province e la Città metropolitana sono autorità competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità dei piani, dei programmi e delle loro varianti di cui all'articolo 3, la cui approvazione sia attribuita alla competenza delle medesime amministrazioni.

2 bis. I comuni possono svolgere la funzione di autorità competente in maniera associata.

3. La Giunta regionale, per l'esercizio delle competenze di cui al comma 1, si avvale delle proprie strutture competenti in materia ambientale.

3 bis. La Giunta regionale, attraverso le proprie strutture, fornisce, su richiesta, supporto tecnico all'autorità competente in materia di VAS per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

 

     Art. 6. (Soggetti da consultare)

1. L'autorità competente, in accordo con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche interregionali e transfrontalieri, da consultare in ragione dell'ambito territoriale interessato dal piano o programma, delle scelte contenute nello stesso e degli impatti ambientali dovuti all'attuazione dei progetti ivi previsti, fra Regione, Agenzia regionale per l'ambiente ligure (ARPAL), ASL, enti gestori delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000, direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali, province, comuni, autorità di bacino, autorità portuali ed autorità competenti delle regioni confinanti.

2. L'autorità competente ha facoltà di consultare ogni altro soggetto pubblico o privato i cui apporti possano essere rilevanti nei singoli procedimenti.

3. La Giunta regionale può integrare l'elenco di cui al comma 1 o modificarlo per renderlo conforme a sopravvenute modifiche normative.

 

     Art. 7. (Consultazioni transfrontaliere)

1. Nel caso di piani e programmi la cui attuazione possa determinare effetti significativi sul territorio di un altro Stato o qualora un altro Stato lo richieda, l'autorità procedente o il proponente, tramite la Regione, informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede ai sensi dell'articolo 32 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

CAPO II

PROCEDURA DI VAS E DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

 

     Art. 8. (Rapporto preliminare e rapporto ambientale)

1. Con riferimento ai piani e programmi di cui all'articolo 3, comma 1, l'autorità procedente o il proponente redige, in sede di avvio del processo di elaborazione del piano o programma, il rapporto preliminare propedeutico alla stesura del rapporto ambientale, in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato B. Il rapporto preliminare costituisce elaborato tecnico istruttorio che deve essere trasmesso previa determinazione dell'organo esecutivo dell'autorità procedente.

2. L'autorità competente, l'autorità procedente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale di cui all'articolo 6 definiscono la portata ed il livello di dettaglio dei contenuti del rapporto ambientale sulla base del rapporto preliminare di cui al comma 1 attraverso una fase preliminare di confronto. A tal fine l'autorità competente, d'intesa con l'autorità procedente, convoca apposita Conferenza istruttoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni. Tale fase si conclude entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del rapporto preliminare da parte dell'autorità competente attraverso la redazione di apposito verbale sottoscritto dagli enti partecipanti.

3. Il rapporto ambientale, comprensivo della sintesi non tecnica, è redatto secondo le indicazioni di cui all'Allegato C e fa parte integrante del piano o programma.

4. Nel caso di piani o programmi che interessino siti della Rete Natura 2000 di cui alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) il rapporto preliminare ed il rapporto ambientale contengono anche gli elementi indicati nei criteri e nelle linee guida definiti dalla Regione in materia di valutazione di incidenza.

 

     Art. 9. (Avvio della procedura di VAS e fase di consultazione pubblica)

1. L'autorità procedente ovvero il proponente trasmette all'autorità competente la proposta di piano o di programma adottato, comprensivo del rapporto ambientale e lo schema dell'avviso contenente il titolo della proposta di piano o programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove sarà possibile prendere visione del piano o programma e del rapporto ambientale comprensivo della sintesi non tecnica. L'autorità competente provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria dell'avviso di avvio della procedura di VAS.

1 bis. Nel caso in cui l'autorità competente ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della proposta, il procedimento è concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei casi di verifica di assoggettabilità.

2. L'autorità procedente e l'autorità competente provvedono contestualmente a mettere a disposizione del pubblico presso i propri uffici la documentazione relativa alla proposta di piano o programma ed a pubblicare nei rispettivi siti web la sintesi non tecnica ed il rapporto ambientale di cui al comma 1.

3. L'autorità procedente o il proponente, prima della pubblicazione di cui al comma 1, trasmette la documentazione di cui al comma 2 ai soggetti competenti in materia ambientale ed ai soggetti territorialmente interessati da consultare a norma dell'articolo 6, nonché al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di consultazioni transfrontaliere.

4. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può presentare osservazioni all'autorità procedente e all'autorità competente. Entro tale termine i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati sono tenuti ad esprimere parere sulla proposta oggetto di consultazione. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il termine resta sospeso fino alla comunicazione dell'interesse dello Stato coinvolto alla partecipazione al procedimento di VAS da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 32 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 10. (Valutazione ambientale strategica)

1. L'autorità competente, conclusa la fase di consultazione di cui all'articolo 9, esaminati la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale comprensivo della sintesi non tecnica, nonché le osservazioni ed i pareri acquisiti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, elabora le valutazioni finalizzate all'emissione del parere, anche tramite apposita Conferenza di servizi istruttoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'autorità competente, nel termine di novanta giorni decorrenti dall'avvenuta conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 9, esprime il proprio motivato pronunciamento avente efficacia vincolante, comprensivo della valutazione sulla adeguatezza del piano di monitoraggio, e lo trasmette all'autorità procedente.

3. Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché nel sito web dell'autorità procedente e dell'autorità competente.

4. L'autorità procedente o il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede in conformità al provvedimento di cui al comma 2 alla redazione conclusiva del piano o programma per la sua approvazione definitiva.

5. L'atto definitivo di approvazione del piano o programma è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dello stesso e degli atti concernenti il procedimento. Tale pubblicazione, anche nei siti web delle autorità interessate, comprende:

a) il piano o programma approvato;

b) il provvedimento motivato espresso dall'autorità competente;

c) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, secondo lo schema di cui all'allegato D;

d) le misure adottate in merito al monitoraggio;

e) le eventuali misure correttive da adottare in caso di impatti negativi.

5 bis. I termini del procedimento di valutazione ambientale strategica sono sospesi per tutto il mese di agosto.

 

     Art. 11. (Inchiesta pubblica)

1. L'autorità competente, su richiesta motivata da parte dei comuni interessati e delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può disporre, dandone adeguata pubblicità, lo svolgimento di una inchiesta pubblica per l'esame del rapporto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini dell'istruttoria di cui all'articolo 10. 

2. L'autorità competente disciplina con proprio provvedimento le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica, garantendo la più ampia partecipazione del pubblico. 

3. L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, da acquisire e valutare ai fini della VAS.

 

     Art. 12. (Istituzione della sezione VAS nel Comitato tecnico regionale per il territorio)

     [Abrogato]

 

     Art. 13. (Verifica di assoggettabilità)

1. Con riferimento ai piani e programmi di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, adottati dai competenti organi secondo le rispettive discipline di settore, l'autorità competente procede alla verifica di assoggettabilità alla VAS al fine di accertare se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'autorità procedente o il proponente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico e/o cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma, nonché i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma.

3. [Abrogato].

4. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente o il proponente, sulla base delle scelte contenute nel piano o nel programma e degli impatti ambientali ad esse conseguenti, individua i soggetti competenti in materia di ambiente da consultare. Il rapporto preliminare e la proposta di piano sono messi a disposizione dei soggetti da consultare, allo scopo di acquisirne i pareri entro il termine di trenta giorni.

5. Nel caso di piani o programmi di cui al comma 1 che possano comportare ricadute sui siti della Rete Natura 2000 di cui alla l.r. 28/2009, il rapporto preliminare contiene anche gli elementi indicati nei criteri e nelle linee guida assunti dalla Regione in materia di valutazione di incidenza.

6. L'autorità competente adotta, entro novanta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 4, il motivato provvedimento di verifica avente efficacia vincolante, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla valutazione e dettando le eventuali prescrizioni, tenuto conto dei pareri pervenuti. Il provvedimento di verifica contiene anche l'accertamento rispetto alla necessità della valutazione di incidenza. Nel caso di piani urbanistici, il provvedimento può contenere anche le determinazioni di natura urbanistico-territoriale dell'autorità competente di cui all'articolo 5.

7. Il provvedimento di cui al comma 6, obbligatorio e vincolante, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché nel sito web dell'autorità procedente e dell'autorità competente.

8. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, procede alla redazione conclusiva del piano o programma in conformità al provvedimento di cui al comma 6 ed alla sua approvazione definitiva.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI E DI RACCORDO

 

     Art. 14. (Monitoraggio)

1. La rilevazione degli impatti significativi dell'attuazione del piano sull'ambiente è effettuata tramite adeguato monitoraggio che verifica anche il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di adottare le opportune misure correttive in caso di impatti negativi.

2. L'autorità procedente o il proponente individua le risorse necessarie per la realizzazione del monitoraggio di cui al comma 1 e, avvalendosi dell'ARPAL, effettua tale monitoraggio con oneri a proprio carico.

3. Qualora il monitoraggio individui impatti negativi imprevisti, l'autorità procedente o il proponente adotta le opportune misure correttive, in accordo con l'autorità competente.

4. I dati del monitoraggio nonché le eventuali misure correttive sono pubblicati nei siti web dell'autorità competente, dell'autorità procedente, nonché dell'ARPAL.

5. Gli esiti del monitoraggio sono condizione di procedibilità delle modifiche e degli aggiornamenti di piani o programmi sottoposti alle procedure di VAS e di verifica di assoggettabilità di cui alla presente legge.

 

     Art. 15. (Rapporti tra VAS, valutazione di incidenza e valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS)) 

1. L'autorità competente esprime il parere motivato di VAS comprensivo della valutazione di incidenza. A tal fine il rapporto ambientale di cui all'articolo 8 contiene anche gli elementi indicati nei criteri e nelle linee guida assunti dalla Regione in materia di valutazione di incidenza, ai sensi del d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I piani di gestione forestale o strumenti equivalenti esclusi dal campo di applicazione della VAS e della verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera d), che rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 5 del d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sottoposti a valutazione di incidenza secondo i criteri e le linee guida assunti in merito dalla Giunta regionale.

2 bis. Nell'ambito della procedura di VAS, qualora emergano possibili impatti sulla salute umana e ambientali, sono approfonditi anche gli elementi attinenti la VIIAS, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, secondo le linee guida approvate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 

 

     Art. 16. (Rapporti tra VAS e VIA e disposizioni di semplificazione)

1. Nel caso di piani o programmi o loro modifiche soggetti a VAS o a verifica di assoggettabilità che comportino, altresì, l'approvazione di progetti assoggettati alle procedure edi compatibilità ambientale di cui alla vigente normativa in materia, l'atto conclusivo del procedimento può prevedere prescrizioni nel caso di esclusione del progetto dal procedimento di VIA, ovvero individuare i contenuti da sviluppare nell'ambito dello studio di impatto ambientale (SIA) qualora sia necessario l'assoggettamento a VIA. 

1 bis. In relazione al livello di approfondimento e di completezza della documentazione ambientale messa a disposizione dell'autorità competente nell'ambito della VAS, l'esito della valutazione può esplicitamente prevedere il superamento della verifica ambientale di cui all'articolo 13 sugli strumenti attuativi ovvero indicare la necessità dell'espletamento di tale verifica. 

2. Nel caso di comuni certificati o dotati di sistema di gestione ambientale (SGA) il rapporto ambientale ed il rapporto preliminare possono utilizzare i contenuti della documentazione del sistema di gestione, rendendo altresì conto di come gli obiettivi del sistema di gestione sono integrati nel piano o programma oggetto di valutazione.

3. Nel caso di progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS, nella redazione del SIA possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale o nel rapporto preliminare, se attuali e pertinenti.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Art. 17. (Disposizioni transitorie e finali)

     1. [Abrogato].

     2. Gli allegati alla presente legge possono essere aggiornati con atto della Giunta regionale a seguito di sopravvenute modificazioni normative.

     3. La Giunta regionale può stabilire criteri e linee guida per definire ulteriori modalità procedurali necessarie alla applicazione della presente legge.

     4. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si richiamano le disposizioni del d.lgs.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. [Abrogato].

 

     Art. 18. (Modifiche alla l.r. 38/1998)

     1. Gli articoli 3, 4, 5 e 8 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

     2. (Omissis) [3].

     3. (Omissis) [4].

     4. (Omissis) [5].

     5. (Omissis) [6].

 

     Art. 19. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO A (ARTICOLO 3) [7]

 

Piani e programmi e modifiche di piani e programmi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 13

 

Richiedono l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 13, in quanto aventi potenziali effetti sull’ambiente, i piani e i programmi e le modifiche di piani e programmi di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, lettera b), che prevedano:

     1) qualsiasi tipo di utilizzo avente ad oggetto aree inondabili e/o a suscettività al dissesto medio-alta, utilizzo che non sia preordinato alla messa in sicurezza del territorio, aree umide o carsiche o elementi di connessione ecologica di cui alla Rete Ecologica Ligure;

     2) incremento del carico insediativo in condizioni di carenza di dotazione idropotabile e/o di potenzialità depurativa, attestata dal competente gestore del servizio;

     3) varianti al P.T.C.P., sub Assetto Insediativo delle indicazioni del livello locale, relative ai regimi normativi di Conservazione ed ai regimi normativi ANI-MA, IS-Ma saturo, IS-MA-CPA e IS-MA, che siano preordinate alla realizzazione di nuovi insediamenti o alla trasformazione di quelli esistenti;

     4) incrementi del suolo urbanizzato superiori al 30 per cento o incrementi della superficie impermeabilizzata superiori al 15 per cento rispetto alla superficie attuale dell’ambito di riferimento, che determinino la riduzione del suolo occupato da attività agricole, o di zone di presidio ambientale o di zone boschive;

     5) nuove aree da urbanizzare, esterne ai centri abitati, per usi diversi da quelli industriali o artigianali, aventi superfici superiori a 1 ettaro o comportanti realizzazione di superficie impermeabilizzata superiore a 5.000 metri quadrati, che determinino la riduzione del suolo occupato da attività agricole, o di zone di presidio ambientale o di zone boschive;

     6) nuove aree da urbanizzare, esterne ai centri abitati, per usi industriali o artigianali aventi superficie superiore a 3 ettari o comportanti realizzazione di superficie impermeabilizzata superiore a 15.000 metri quadrati che determinino la riduzione del suolo occupato da attività agricole, o di zone di presidio ambientale o di zone boschive;

     7) la realizzazione di strade extraurbane e secondarie e relative gallerie con lunghezza superiore a 5 chilometri o urbane con lunghezza superiore a 3 chilometri;

 

 

ALLEGATO B (ARTICOLO 8)

 

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

 

     A) PER LO SVOLGIMENTO DELLA FASE DI CONSULTAZIONE/SCOPING AI SENSI DELL’ARTICOLO 8

     Nel caso della fase di consultazione/scoping, il rapporto preliminare (RP) è associato ad uno schema di piano o programma (PP), che sulla base degli elementi di indirizzo formulati dall’Amministrazione procedente per la redazione dello stesso piano o programma, ne illustri i contenuti generali. Obiettivo del RP è quello di permettere di valutare il grado di completezza ed aggiornamento delle informazioni ambientali, definire fonti/mezzi per ulteriori approfondimenti e stabilire le condizioni alla trasformazione del territorio necessarie ad assicurare la sostenibilità del PP.

 

     1. DESCRIZIONE DELLO SCHEMA DI PP con indicazione della normativa e dell’iter approvativo di riferimento, dei principali obiettivi che si pone e delle linee di sviluppo essenziali.

     2. CARATTERISTICHE DEL PP, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

     - in quale misura stabilisce il quadro di riferimento per progetti ed altre attività, sia per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni, le condizioni operative, sia attraverso la ripartizione delle risorse;

     - in quale misura influenza altri PP inclusi quelli gerarchicamente ordinati e quelli settoriali;

     - in quale misura è influenzato da piani territoriali e/o settoriali sovraordinati e da vincoli derivanti da normative vigenti;

     - l’interazione con progetti approvati o in corso di approvazione pertinenti livelli territoriali sovraordinati;

     - pertinenza al raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale fissati da PP settoriali e/o sovraordinati, nonché coerenza con gli obiettivi sanciti a livello internazionale e nazionale nel quadro delle politiche di sviluppo sostenibile.

     3. FUNZIONALITÀ DEL PP in termini di (quando pertinenti ai contenuti del PP):

     - efficienza infrastrutturale;

     - efficienza energetica;

     - risparmio idrico ed efficienza depurativa;

     - riduzione dei carichi ambientali.

     4. PROGETTAZIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO allo scopo di definirne obiettivi e linee di sviluppo e, se è già stato in parte svolto, ILLUSTRAZIONE DEGLI ESITI e di come se ne è tenuto conto nell’attività di redazione dello schema di PP.

     5. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE, anche se limitrofe all’ambito di diretta pertinenza del PP, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

     - natura trasfrontaliera/interregionale degli impatti e conseguente necessità di coinvolgere soggetti transfrontalieri/interregionali;

     - valore e vulnerabilità delle aree che potrebbero essere interessate a causa:

     delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, in relazione alla presenza di aree protette, siti Rete Natura 2000 – SIC e ZPS, emergenze storico architettoniche e/o aree vincolate ai fini paesistici;

     della presenza di situazioni di compromissione delle aree in relazione a attività pregresse;

     del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo;

     - entità, probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; nel caso di SIC e ZPS l’entità ed estensione degli impatti deve essere determinata, allo scopo di chiarire la compatibilità con gli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 ed eventualmente escludere la necessità di valutazione di incidenza;

     - carattere cumulativo degli impatti;

e di qualsiasi altro aspetto pertinente al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento ambientale propri del PP.

     6. MONITORAGGIO: schema semplificato che individui alcuni indicatori, coerenti con i principali obiettivi ambientali del PP, e proponga modalità di revisione a seguito degli esiti del monitoraggio stesso.

 

Nel caso di PP di enti certificati ISO 14001 e/o registrati EMAS, devono essere utilizzati gli elementi conoscitivi acquisiti e le linee programmatiche e gli obiettivi definiti con il sistema di gestione ambientale, integrandoli nei contenuti di PP ed avvalendosene per la redazione del rapporto preliminare.

 

     B) PER LO SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ AI SENSI DELL’ARTICOLO 13

     Nel caso della verifica di assoggettabilità, il RP è associato al piano o programma per il quale è formalizzato l’avvio del procedimento di adozione/approvazione da parte dell’autorità procedente. Obiettivo del RP è quello di permettere all’autorità competente di valutare se il piano o programma – PP, fatta comunque eccezione per quelli che non rientrano nell’Allegato A, possa avere impatti significativi sull’ambiente ed assumere quindi una decisione in merito all’esclusione o all’assoggettamento a VAS.

 

     1. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA: occorre attestare la pertinenza del procedimento che si attiva attraverso la dimostrazione della non sussistenza delle condizioni che implicano necessariamente lo svolgimento della VAS ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della presente legge.

 

     2. CARATTERISTICHE DEL PIANO

     Descrizione del piano e delle informazioni e dei dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente.

 

     2.1 Ambito programmatico e contenuti del Piano

     Descrizione sintetica del rapporto con altri PP, del processo di formazione e delle previsioni del documento di piano e in particolare:

     Quadro programmatico/normativo di riferimento tenendo conto di:

     - in quale misura il PP stabilisce il quadro di riferimento per progetti ed altre attività, sia per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni, le condizioni operative, sia attraverso la ripartizione delle risorse;

     - in quale misura influenza altri PP inclusi quelli gerarchicamente ordinati e quelli settoriali;

     - in quale misura è influenzato da piani territoriali e/o settoriali sovraordinati e da vincoli derivanti da normative vigenti.

     Quadro degli obiettivi di sostenibilità ambientale del PP, definiti sulla base della pertinenza del PP stesso al raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale fissati da PP settoriali e/o sovraordinati, nonché coerenza con gli obiettivi sanciti a livello internazionale e nazionale nel quadro delle politiche di sviluppo sostenibile.

     Quadro delle trasformazioni in atto o in fase di attuazione o di approvazione.

     Percorso di formazione della proposta di PP, compresa la descrizione di eventuali momenti di partecipazione/consultazione pubblica avvenuti prima dell’adozione del progetto preliminare di piano (sondaggi, informazione, consultazione, forum, etc.).

     Descrizione sintetica degli obiettivi, dello schema, della struttura e del massimo dimensionamento previsto dal PP, tenendo conto delle alternative e della giustificazione delle scelte adottate.

 

     2.2 Accertamento delle criticità ambientali e del territorio

     Definizione dello stato, delle tendenze e criticità delle componenti ambientali e antropiche pertinenti il PP, a riscontro dei contenuti del quadro conoscitivo di riferimento del PP stesso e in particolare:

     Rappresentazione sintetica del quadro conoscitivo delle componenti ambientali e antropiche pertinenti il PP, attraverso la valutazione dello stato, delle tendenze evolutive e dei relativi fattori di pressione, ed evidenziando fonti, enti preposti all’elaborazione dei dati acquisiti, eventuali carenze informative.

     Descrizione delle criticità, potenzialità e opportunità accertate e della loro rilevanza rispetto alle strategie di governo del territorio e delle risorse.

     Nel caso di PP che prefigurano scelte localizzative, elaborazione di una carta sintetica dei vincoli/tutele/rischi/opportunità presenti sul territorio di pertinenza.

 

     2.3 Obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale

     Descrizione delle modalità con cui i risultati del percorso di formazione, delle valutazioni sullo stato dell’ambiente e degli indirizzi stabiliti dalla normativa e dai PP che interessano l’area e l’ambito di pertinenza del PP sono stati tradotti in obiettivi di sostenibilità:

     descrizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale adottati, della loro pertinenza all’attuazione del piano e della coerenza rispetto al quadro conoscitivo e al percorso decisionale di formazione del PP;

     verifica di coerenza esterna tra obiettivi di sostenibilità del piano e obiettivi desunti dalla normativa e altri PP sovraordinati;

     verifica di coerenza interna tra obiettivi di sostenibilità e obiettivi di piano;

· funzionalità del PP, in termini di (quando pertinenti ai contenuti del PP) efficienza infrastrutturale, efficienza energetica, risparmio idrico ed efficienza depurativa, riduzione dei carichi ambientali.

 

     Nel caso di PP di enti certificati ISO 14001 e/o registrati EMAS, è opportuno che siano utilizzati gli elementi conoscitivi acquisiti e le linee programmatiche e gli obiettivi definiti con il sistema di gestione ambientale, integrandoli nei contenuti di PP ed avvalendosene per la redazione del rapporto preliminare.

 

     3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI

     Valutazione degli effetti derivanti dall’attuazione degli interventi previsti dal PP ed individuazione delle eventuali alternative, compensazioni e mitigazioni, tenendo conto della reversibilità, del carattere cumulativo, della natura transfrontaliera degli impatti, dei rischi per la salute umana e per l’ambiente in caso di incidenti, del valore e della vulnerabilità delle aree interessate. La valutazione dovrà rispondere almeno ai contenuti minimi sotto elencati.

 

     3.1 Valutazione effetti cumulativi e individuazione delle misure di mitigazione e compensazione

Valutazione degli effetti complessivi che il massimo dimensionamento previsto dal PP genera sulle componenti ambientali, territoriali e sulle infrastrutture ecologiche pertinenti il PP. Per ciascuna componente ambientale si deve provvedere all’analisi/valutazione dello stato, dell’impatto potenziale e delle relative misure di sostenibilità, intendendo per misure di sostenibilità le risposte che il PP fa proprie per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità adottati.

     3.2 Valutazione della coerenza localizzativa e individuazione delle misure di mitigazione

Nel caso di previsioni di PP localizzate e/o localizzabili, definizione della coerenza localizzativa, attraverso l’analisi della sovrapposizione tra la struttura del PP e la sintesi dei livelli conoscitivi individuati per la carta dei vincoli/tutele/rischi/opportunità territoriali.

 

     4. SCHEMA DI PIANO DI MONITORAGGIO - OPZIONALE

     Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio degli impatti ambientali derivanti dall’attuazione del Piano, comprendenti un set di indicatori minimo, le modalità di raccolta e di gestione dei dati, i soggetti competenti e responsabili e le risorse necessarie.

 

 

ALLEGATO C (ARTICOLO 8)

 

     CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE

 

     Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi.

 

     DESCRIZIONE DELLO SCHEMA DI PP con indicazione della normativa e dell’iter approvativo di riferimento, dei principali obiettivi che si pone e delle linee di sviluppo essenziali. Interazione con progetti approvati o in corso di approvazione pertinenti livelli territoriali sovraordinati.

 

     DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI OBIETTIVI (OBIETTIVI GENERALI) che si pone e delle linee di sviluppo essenziali e verifica di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità e di protezione e miglioramento ambientale individuati a livello comunitario, nazionale, regionale, locale (COERENZA ESTERNA).

 

     DESCRIZIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO attivato allo scopo di definire obiettivi e strategie, dei suoi esiti e di come se ne è tenuto conto nella costruzione del PP, nell’individuazione degli obiettivi specifici e delle linee di sviluppo del PP.

 

     ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE Inquadramento territoriale, socio economico e demografico e quadro di analisi attraverso l’individuazione di informazioni territoriali di base e la definizione dello stato quali-quantitativo dei vari comparti/risorse:

     - aria e fattori climatici;

     - acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato;

     - suolo e sottosuolo;

     - aspetti agro-vegetazionali (con attenzione particolare per i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modificazioni ed integrazioni;

     - biodiversità (con attenzione particolare alle zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e alle relative aree di collegamento ecologico –funzionali)

     - paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico;

     - inquinanti fisici: rumore, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;

     - energia;

     - rifiuti;

     - salute umana.

     Indicazione delle eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste.

 

     DEFINIZIONE DI OBIETTIVI SPECIFICI E DEI RELATIVI TARGET QUALI-QUANTITATIVI (indicatori)

     - dalla constatazione di criticità esistenti nel quadro di analisi iniziale, in rapporto agli obiettivi di sostenibilità ed ambientali generali;

     - dalla manifestazione di esigenze/istanze particolari da parte dei portatori di interesse (cittadini, associazioni, categorie, etc.);

     - dall’implementazione del SGA, nel caso di enti certificati.

 

     DESCRIZIONE DELL’OPZIONE “ZERO”, ovvero dello scenario di riferimento costituito dallo stato attuale delle risorse e dalla loro possibile evoluzione in assenza di PP. L’analisi deve consentire di evidenziare ulteriori criticità/potenzialità di natura dinamica, in rapporto agli adempimenti di norma, di piano di settore e/o di piani sovraordinati, ed agli obiettivi generali, arrivando a definire ulteriori obiettivi specifici. Uso di indicatori.

 

     SINTESI DELLE ALTERNATIVE DI PP individuate per il raggiungimento degli obiettivi posti, valutazione comparativa delle prestazioni comprensiva della descrizione di come è stata effettuata la valutazione stessa e di come si è giunti alla scelta dell’assetto finale di PP. Uso di indicatori.

 

     VERIFICA DI COERENZA fra le azioni/previsioni costituenti il PP, il quadro di analisi iniziale (coerenza INTERNA) e gli obiettivi specifici. Funzionalità del PP in termini di (quando pertinenti) efficienza infrastrutturale, efficienza energetica, risparmio idrico ed efficienza depurativa, riduzione dei carichi ambientali. Uso di indicatori.

 

     INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE derivanti dall’attuazione del PP nel suo complesso (massimo dimensionamento previsto) e per singole previsioni. In relazione all’assetto di PP scelto, stima delle conseguenze derivanti dalle previsioni sullo stato quali-quantitativo delle risorse, definito nel quadro di analisi iniziale, comprendendo le interrelazioni fra i vari elementi. In caso di previsioni localizzate e/o localizzabili, verifica della coerenza delle stesse con il quadro vincolistico, pianificatorio e conoscitivo delineato. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi. A fronte di impatti significativi, individuazione di idonee misure mitigative e compensative, da formulare quale parte costitutiva del quadro normativo del PP. Nel caso di interessamento di elementi della Rete Natura 2000 deve essere riconoscibile lo studio di incidenza ai sensi del dpr 357/97 e successive modificazioni ed integrazioni e norme regionali in materia.

 

     DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE IN MERITO AL MONITORAGGIO e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del PP proposto. Devono essere individuate le responsabilità per l’attuazione del monitoraggio, avvalendosi di ARPAL, e garantita la sussistenza nell’ambito del quadro economico del PP delle risorse necessarie per la sua realizzazione e gestione.

     Devono inoltre essere definite le modalità con cui si prevede di adottare le misure correttive sul PP che risultassero necessarie e delle forme di comunicazione al pubblico sia degli esiti del monitoraggio che delle misure correttive assunte.

 

     SINTESI NON TECNICA delle informazioni di cui ai punti precedenti.

 

 

ALLEGATO D (ARTICOLO 10)

 

CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE DI SINTESI

 

     La dichiarazione di sintesi è il documento attraverso il quale l’autorità procedente, nel momento di informazione della decisione, illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili. È fondamentale per ripercorrere il processo decisionale e renderlo trasparente ed efficace.

 

     Le informazioni da fornire, in modo schematico e facilmente leggibile, sono le seguenti:

 

     1. Consultazione: descrizione della procedura di valutazione effettuata, dei soggetti competenti coinvolti, dei pareri e dei relativi tempi, indicando per le due fasi di scoping e di valutazione:

     - numero e date degli incontri effettuati;

     - contributi forniti nell’ambito dello scoping dai soggetti competenti in materia ambientale;

     - pareri richiesti ed evidenza di quelli pervenuti, con sintesi dei contenuti e di come se ne è tenuto conto nella formulazione del parere motivato.

 

     2. Fase pubblica:

     - indicazione del processo partecipativo attivato per la formazione del piano, con evidenza dei portatori di interessi coinvolti, delle modalità e di come si è tenuto conto nella redazione del piano/programma dei suoi esiti;

     - indicazione delle osservazioni pervenute nel corso della fase pubblica del procedimento di VAS, da parte di chi, e di come se ne è tenuto conto nella redazione del parere motivato.

 

     3. Alternative: descrizione delle eventuali alternative considerate, anche in termini di stadi evolutivi del piano o programma, e sintetica illustrazione delle ragioni della scelta finale, attraverso la sintesi degli effetti ambientali attribuibili ad ognuna.

 

     4. Integrazione delle considerazioni ambientali nel piano o programma: devono essere indicati, per i vari comparti ambientali e i relativi obiettivi di tutela, gli obiettivi e le azioni di piano che su di essi producono effetti e le eventuali misure di mitigazione/compensazione. Il richiamo deve essere puntuale ai singoli obiettivi, azioni, norme di attuazione del piano o programma.

 

     5. Adeguamento agli esiti della valutazione ambientale: descrizione del modo in cui si è tenuto conto del parere motivato e delle eventuali prescrizioni in esso contenute, attraverso l’indicazione puntuale delle parti di piano o programma variate, con evidenza del raffronto prima-dopo e argomentazione della modifica effettuata (rispetto ad altre possibili).


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 6 aprile 2017, n. 7.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 4 luglio 2013, n. 178, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 1. Inserisce il comma 1 bis nell'art. 10 della L.R. 30 dicembre 1998, n. 38.

[4] Modifica il comma 2 dell'art. 10 della L.R. 30 dicembre 1998, n. 38.

[5] Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 1. Sostituisce il comma 5 dell'art. 10 della L.R. 30 dicembre 1998, n. 38.

[6] Inserisce l'art. 13 bis nella L.R. 30 dicembre 1998, n. 38.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 4 luglio 2013, n. 178, ha dichiarato l'illegittimità del presente allegato, nella parte in cui, nei numeri 4, 5, 6 e 7, identifica casi di esclusione della verifica di assoggettabilità a VAS, in base alle sole dimensioni quantitative degli interventi.