§ 4.4.34 - L.R. 10 luglio 2009, n. 28.
Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 caccia e tutela della fauna
Data:10/07/2009
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Finalità e ambito di applicazione)
Art. 2.  (Competenze della Regione)
Art. 3.  (Rete ecologica regionale)
Art. 4.  (Misure di conservazione)
Art. 5.  (Piani di gestione)
Art. 6.  (Valutazione di incidenza)
Art. 7.  (Valutazione di incidenza di piani)
Art. 8.  (Valutazione di incidenza di progetti e interventi)
Art. 9.  (Valutazione di incidenza di competenza regionale)
Art. 10.  (Gestori dei siti Natura 2000)
Art. 11.  (Funzioni e compiti dell’ente gestore dei siti della rete Natura 2000)
Art. 12.  (Poteri sostitutivi)
Art. 13.  (Monitoraggio)
Art. 14.  (Osservatorio regionale della biodiversità)
Art. 15.  (Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1984, n. 9 (Norme per la protezione della flora spontanea))
Art. 16.  (Tutela della fauna)
Art. 17.  (Prelievi)
Art. 18.  (Sanzioni)
Art. 19.  (Vigilanza e sorveglianza)
Art. 20.  (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 21.  (Abrogazioni)
Art. 22.  (Norma finanziaria)


§ 4.4.34 - L.R. 10 luglio 2009, n. 28.

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità

(B.U. 15 luglio 2009, n. 13)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione)

     1. La Regione Liguria, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e successive modifiche ed integrazioni, persegue la tutela e la valorizzazione della biodiversità. La Regione tutela, in particolare, la diversità:

     a) delle specie animali e delle specie vegetali selvatiche;

     b) degli habitat;

     c) di altre forme naturali del territorio.

     2. La Regione nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1:

     a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora, la fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico;

     b) garantisce il mantenimento o all’occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, nonchè dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie tutelate nella loro area di ripartizione naturale;

     c) concorre alla formazione della rete ecologica europea, denominata “Natura 2000”, costituita da Zone speciali di conservazione (ZSC), Zone di protezione speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) e proposte di Siti di importanza comunitaria (pSIC);

     d) istituisce la rete ecologica regionale, costituita dalla rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico funzionale, di cui agli articoli 3 e 10 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modifiche ed integrazioni, dalle aree protette e da eventuali altre aree di rilevante interesse naturalistico regionale.

     3. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, sia regionali che locali, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.

 

     Art. 2. (Competenze della Regione)

     1. Sono, in particolare, di competenza della Regione:

     a) l’individuazione, l’approvazione e la modifica dei pSIC e delle ZPS, ai sensi dell’articolo 3 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

     b) l’elaborazione e l’approvazione delle misure di conservazione;

     c) l’espressione del parere in sede di approvazione degli eventuali piani di gestione dei siti della rete Natura 2000, secondo le modalità indicate nella presente legge;

     d) l’elaborazione di criteri, linee guida e procedure per la gestione e il monitoraggio dei siti della rete ecologica regionale;

     e) la definizione dei criteri, delle linee guida e delle procedure sulla base dei quali effettuare la valutazione di incidenza dei piani, dei progetti e interventi di cui all’articolo 5 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

     f) l’individuazione degli enti gestori dei siti rete Natura 2000;

     g) il coordinamento del monitoraggio di cui all’articolo 7 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

     h) il coordinamento della gestione dei siti della rete Natura 2000 al fine della verifica di efficacia e del mantenimento della coerenza ecologica della rete Natura 2000 e per il perseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie tutelate;

     i) l’individuazione degli interventi per la conservazione delle biocenosi ed in particolare delle specie naturali a rischio di estinzione o particolarmente minacciate, anche promuovendo studi ed interventi volti alla conservazione;

     j) l’incentivazione delle attività didattico-divulgative volte alla conoscenza delle specie oggetto di tutela;

     k) il coordinamento della diffusione delle informazioni relative alla rete ecologica regionale;

     l) l’individuazione delle misure di salvaguardia a cui sottoporre le specie naturali maggiormente minacciate o vulnerabili e i relativi habitat;

     m) l’individuazione delle misure relative ai prelievi delle specie di flora e fauna selvatiche disciplinate dalla presente legge;

     n) l’approvazione delle cartografie riportanti la presenza di habitat e specie di valenza naturalistica;

     n bis) la gestione dei siti individuati dopo l’entrata in vigore della presente legge [1].

 

     Art. 3. (Rete ecologica regionale)

     1. La Giunta regionale istituisce la rete ecologica regionale costituita dall’insieme dei siti della rete Natura 2000, dalle aree protette e dalle aree di collegamento ecologico-funzionali che risultano di particolare importanza per la conservazione, migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico di specie selvatiche.

     2. La Regione, mediante la rete ecologica regionale, persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

     a) mantenere o recuperare la funzionalità degli ecosistemi sul territorio regionale;

     b) assicurare la coerenza ecologica della rete Natura 2000 in applicazione della direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni, evitando la frammentazione ambientale relativamente agli habitat peculiari delle specie oggetto di conservazione di ciascun sito rete Natura 2000;

     c) favorire la connettività ecologica fra le popolazioni delle specie di interesse comunitario entro e fra i siti della rete Natura 2000.

 

TITOLO II

STRUMENTI DI TUTELA

 

     Art. 4. (Misure di conservazione)

     1. La Regione, sentiti gli enti gestori dei siti rete Natura 2000, elabora e adotta, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei criteri e linee guida del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i SIC e le relative aree di collegamento ecologico-funzionali, le misure di conservazione di cui all’articolo 4 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, prevedendo, altresì, eventuali procedure semplificate per la Valutazione di incidenza di cui all’articolo 6, in relazione a specifiche misure di conservazione.

     2. Le misure di conservazione sono depositate presso la Regione e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito informatico della stessa affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni scritte nei successivi trenta giorni.

     3. La Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute entro i successivi sessanta giorni e, sentita la Commissione consiliare competente, trasmette le misure di conservazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell’adozione del decreto di designazione delle ZSC.

     4. Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC, di cui al comma 3, la Giunta regionale approva le misure di conservazione.

     5. La Regione approva, altresì, con proprio regolamento, le misure di conservazione delle ZPS.

     6. Le misure di conservazione approvate sono immediatamente efficaci e vincolanti e prevalgono, nei casi previsti nelle medesime, sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello vigenti o adottati.

     7. La delibera di approvazione delle misure di conservazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Le misure di conservazione sono pubblicate sul sito informatico regionale.

     8. La Giunta regionale individua i siti per i quali sia necessaria l’adozione di un Piano di gestione, ove le misure di conservazione non siano valutate sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione previsti dalla direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni, sentiti gli enti gestori dei siti rete Natura 2000.

 

     Art. 5. (Piani di gestione)

     1. Nel caso di cui all’articolo 4, comma 8, il Piano di gestione del sito è predisposto dal relativo ente di gestione, che procede all’elaborazione in modo specifico od integrato ad altri piani di sviluppo conformemente alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat e delle specie di interesse comunitario.

     2. Il Piano di gestione è redatto secondo le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 adottate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000). La Giunta regionale specifica, attraverso linee guida, indirizzi e criteri, ulteriori contenuti e modalità per la predisposizione del Piano.

     3. Il Piano è adottato dall’ente gestore e depositato per trenta giorni nella propria sede e contestualmente pubblicato all’albo pretorio dei comuni interessati per trenta giorni consecutivi, entro i quali chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e presentare all’ente gestore osservazioni scritte.

     4. Nei successivi quarantacinque giorni l’ente gestore si esprime sulle osservazioni presentate e, nei quindici giorni successivi, trasmette il Piano alla Giunta regionale che esprime parere vincolante entro sessanta giorni. L’ente gestore approva il Piano entro i successivi trenta giorni. Il Piano approvato in difformità dal parere regionale è nullo.

     5. I Piani di gestione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

     6. I Piani di gestione sono aggiornati con cadenza settennale. Tale aggiornamento può essere anticipato in relazione agli esiti del monitoraggio di cui all’articolo 13.

 

     Art. 6. (Valutazione di incidenza)

     1. L’approvazione di piani, progetti e interventi che interessano i siti della rete Natura 2000 è condizionata all’esito favorevole della valutazione di incidenza, fatti salvi i casi previsti dall’articolo 5, commi 9 e 10, del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni. La Valutazione di incidenza, ove richiesta in base ai criteri di cui al comma 2, costituisce parte integrante del procedimento ordinario di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa Valutazione di incidenza, ove richiesta, sono annullabili per violazione di legge [2].

     2. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni di cui al d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, approva i criteri, le linee guida e le procedure per l’applicazione della Valutazione di incidenza.

     3. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di coordinamento regionale in materia, gli enti competenti alla Valutazione di incidenza trasmettono alla Regione, entro centoventi giorni, gli esiti di ogni Valutazione di incidenza, nonché una relazione annuale contenente la lista delle valutazioni rese.

 

     Art. 7. (Valutazione di incidenza di piani)

     1. Sono soggetti a Valutazione di incidenza i Piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i Piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, che interessano i siti della rete Natura 2000, tenuto conto degli specifici obiettivi di conservazione.

     2. La procedura di Valutazione di incidenza dei Piani è ricompresa nell’ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto stabilito dalle norme regionali in materia.

 

     Art. 8. (Valutazione di incidenza di progetti e interventi)

     1. La Valutazione di incidenza di progetti e interventi, condotta nel rispetto dei criteri, delle linee guida e delle procedure di cui all’articolo 6, nonché sulla base delle misure di conservazione e degli eventuali Piani di gestione, è effettuata:

     a) dai soggetti gestori dei siti rete Natura 2000 individuati dalla presente legge;

     b) dalla Regione nei casi di cui all’articolo 9.

     2. Sono soggetti a Valutazione di incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, gli interventi ed i progetti che interessano i siti della rete Natura 2000 suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non siano direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.

     3. Sono esclusi dalla Valutazione di incidenza gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed integrazioni, a meno che l’oggetto stesso degli interventi di cui sopra non risulti elemento sostanziale per la salvaguardia delle specie per le quali il sito è stato individuato nella rete Natura 2000 dalle misure di conservazione di ciascun sito e/o dall’eventuale Piano di gestione o, in mancanza di questi, dalle schede dati Natura 2000.

     4. Nei casi di progetti soggetti a procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che interessano i siti della rete Natura 2000, la Valutazione di incidenza è ricompresa nell’ambito della procedura di VIA che considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie.

 

     Art. 9. (Valutazione di incidenza di competenza regionale)

     1. La Valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale, nei seguenti casi:

     a) progetti regionali;

     b) progetti che coinvolgono più siti rete Natura 2000 con diverso ente gestore;

     c) qualora vi sia identità fra l’ente proponente di progetti e interventi e l’ente competente ad esprimere la Valutazione di incidenza;

     d) progetti e interventi ricompresi negli allegati 1, 2 e 3 della l.r. 38/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

     e) autorizzazione di interventi e progetti rientranti nei casi previsti dall’articolo 5, commi 9 e 10, del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

     f) progetti ed interventi che interessino SIC marini.

 

     Art. 10. (Gestori dei siti Natura 2000)

     1. Alla gestione dei siti rete Natura 2000 sono preposti gli enti gestori delle aree naturali protette, le Province e la Regione.

 

     Art. 11. (Funzioni e compiti dell’ente gestore dei siti della rete Natura 2000)

     1. Al fine di assicurare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie per i quali sono stati individuati i siti rete Natura 2000, l’ente gestore svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

     a) provvede alla gestione dei siti, garantendo l’attuazione delle misure di conservazione o dei Piani di gestione;

     b) predispone il Piano di gestione di cui all’articolo 5;

     c) svolge il monitoraggio degli habitat e delle specie presenti nei siti di competenza sulla base degli indirizzi e criteri individuati dalla Giunta regionale e sulla base della programmazione, di cui alla lettera h), garantendo i necessari raccordi delle attività con l’Osservatorio regionale della biodiversità di cui all’articolo 14;

     d) emana eventuali disposizioni regolamentari di comportamento e di uso delle risorse territoriali per prevenire danni alla conservazione dei siti, ove necessario;

     e) effettua la Valutazione di incidenza, nei casi e secondo le modalità previste dalla Regione;

     f) esercita la vigilanza anche avvalendosi del Corpo forestale dello Stato e degli altri organi di vigilanza che operano in campo ambientale ed assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla presente legge;

     g) predispone ed invia alla Regione, entro il 30 ottobre di ogni anno, la relazione sulle attività svolte ai sensi del presente articolo;

     h) effettua ed invia alla Regione, entro il 30 ottobre di ogni anno, la programmazione delle attività previste per l’anno successivo, nonché un rapporto sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie e sulle priorità di conservazione da attuare. La Giunta regionale, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa, esprime un parere vincolante sulla compatibilità del programma delle attività e sulle priorità da attuare, con l’obiettivo della conservazione della coerenza e della funzionalità della rete Natura 2000.

 

     Art. 12. (Poteri sostitutivi)

     1. La Giunta regionale in caso di accertata e persistente inerzia nell'esercizio delle attività di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), e), f) ed h), previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti gestori dei siti della rete Natura 2000 nominando un commissario ad acta, con oneri a carico dell’ente inadempiente.

     2. L’atto di sostituzione è adottato sentito l’ente interessato.

 

     Art. 13. (Monitoraggio)

     1. Le funzioni di monitoraggio, previste dall’articolo 7 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate dalla Giunta regionale in conformità con le linee guida definite dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

     2. Gli enti gestori dei siti rete Natura 2000, nonché gli enti pubblici che raccolgono dati o gestiscono sistemi informativi relativi allo stato di conservazione della biodiversità ligure, sono tenuti a trasmetterli all’Osservatorio ligure della biodiversità di cui all’articolo 14, sulla base degli indirizzi e delle specifiche definite dalla Giunta regionale al fine di implementare il Sistema informativo della biodiversità della Regione Liguria.

 

     Art. 14. (Osservatorio regionale della biodiversità)

     1. E’ istituito l’Osservatorio ligure della biodiversità, denominato LIBIOSS, allo scopo di acquisire e di organizzare i dati inerenti il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, nazionale e regionale raccolti dai vari soggetti che operano sul territorio ligure. Tali dati fanno parte del Sistema informativo regionale della biodiversità che è parte del Sistema informativo regionale ambientale della Liguria (SIRAL), di cui alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’ARPAL e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modifiche ed integrazioni.

     2. L’Osservatorio regionale della biodiversità è gestito da ARPAL ed è deputato, in particolare, all’inserimento, elaborazione, archiviazione dei dati che alimentano le banche dati costituenti il Sistema informativo regionale della biodiversità ed all’aggiornamento delle relative cartografie sulla biodiversità.

     3. La Regione, al fine dell’espletamento delle funzioni previste dalla presente legge, può avvalersi dell’Università stipulando apposite convenzioni, in particolare con riferimento a:

     a) validazione dei dati naturalistici che entrano a far parte del Sistema informativo regionale della biodiversità;

     b) individuazione degli standard necessari alla identificazione dello stato di conservazione soddisfacente per specie e habitat naturali;

     c) iniziative e ricerche volte a valutare lo stato generale di salute della fauna e della flora selvatiche presente sul territorio regionale.

     4. La Giunta regionale disciplina il funzionamento dell’Osservatorio ligure della biodiversità, definendo inoltre le direttive tecniche delle attività.

 

TITOLO III

TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA E DELLA FAUNA

 

     Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1984, n. 9 (Norme per la protezione della flora spontanea))

     1. Gli allegati A, B e C della l.r. 9/1984 sono sostituiti dagli allegati A e B della presente legge. L’allegato A comprende, altresì, le specie di cui agli Allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 16. (Tutela della fauna)

     1. Sono considerate protette tutte le specie animali ricomprese negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni, nell’allegato I della direttiva 79/409/CEE e successive modifiche ed integrazioni, le specie di cui all’allegato II della Convenzione di Berna, recepita dall’Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e all’ambiente naturale in Europa, con allegati adottati a Berna il 19 settembre 1979), nonché le specie animali individuate nell’allegato C della presente legge, per le quali sono vietati:

     a) la cattura e l’uccisione;

     b) il deterioramento e la distruzione degli habitat delle specie e, in particolare, i siti di riproduzione, di riposo e di attività trofica;

     c) la perturbazione, specie nel periodo della riproduzione, dello svernamento e dell’estivazione;

     d) la raccolta e la distruzione delle uova e dei nidi;

     e) la detenzione, il trasporto e il commercio.

     2. I divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie alle quali si applica il presente articolo. Il divieto di raccolta, trasporto, commercializzazione e detenzione vale per gli esemplari vivi o morti, nonché per parti di essi.

     3. Resta ferma la disciplina prevista dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica) e successive modifiche ed integrazioni.

     4. In deroga a quanto previsto al comma 3 è consentito il trasporto e il commercio per uso alimentare di esemplari morti di rane verdi e di chiocciole provenienti da allevamento, nonché il trasporto ed il commercio di manufatti con corallo non raccolto in territorio ligure.

     5. Gli esemplari di cui al comma 4 o parti di essi immessi sul mercato devono essere accompagnati da certificato redatto dal produttore e indicante le specie, la provenienza ed il peso complessivo.

     6. E’ vietato danneggiare, disperdere o distruggere intenzionalmente nidi di formiche del gruppo Formica rufa o asportarne uova, larve, bozzoli, adulti così come è altresì vietato detenere o commerciare nidi di suddette formiche. Al Corpo Forestale dello Stato è data facoltà di autorizzare la cessione di nidi di Formica rufa per attuare programmi di lotta biologica.

 

     Art. 17. (Prelievi)

     1. La Regione può concedere, in deroga all’articolo 16, per motivi strettamente scientifici e didattici, l’autorizzazione al prelievo, raccolta e allevamento di limitati quantitativi delle specie di cui all’allegato C da stabilirsi di volta in volta, fermo restando quanto stabilito dal d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Al fine di garantire la compatibilità del prelievo, della raccolta e dell’allevamento con l’esigenza di conservare le popolazioni selvatiche, l’autorizzazione di cui al comma 1 deve essere subordinata alla conoscenza dello status della specie oggetto del prelievo, della raccolta e dell’allevamento.

     3. Per le specie di uccelli soggette a tutela dalla presente legge e ricomprese negli allegati della direttiva 79/409/CEE e successive modifiche ed integrazioni, il prelievo, nel territorio al di fuori di ZPS, è disciplinato secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche ed integrazioni.

     4. Per le specie di cui all’allegato D il prelievo è disciplinato secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 novembre 2004, n. 21 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne) e successive modifiche ed integrazioni. Nei siti rete Natura 2000 il prelievo per le suddette specie è disciplinato dalle misure di conservazione o dai Piani di gestione.

     5. Ad insegnanti o a personale autorizzato di istituti scolastici di ogni ordine e grado è consentito raccogliere e allevare in cattività girini di rospo comune (Bufo Bufo) per motivi didattici.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 18. (Sanzioni)

     1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

     a) da euro 300,00 a euro 3.000,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 16;

     b) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per la realizzazione di progetti o interventi in assenza della Valutazione di incidenza, ovvero in difformità alle prescrizioni della Valutazione di incidenza;

     c) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per la realizzazione di progetti, interventi, attività in contrasto con le misure di salvaguardia, di conservazione o con quanto disposto nei Piani di gestione dei siti della rete Natura 2000.

     2. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1, nonché per le violazioni punite ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 9/1984, così come modificato dalla presente legge, si provvede ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Le funzioni amministrative riguardanti l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 e dall’articolo 13 della l.r. 9/1984, così come modificato dalla presente legge, sono esercitate dagli enti gestori dei siti rete Natura 2000. Al di fuori dei siti rete Natura 2000 le funzioni amministrative di cui al presente comma sono esercitate dalle Province.

     4. Gli introiti delle sanzioni sono destinati agli enti di cui al comma 3 per attività di tutela della biodiversità, secondo quanto previsto nella programmazione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera g).

     5. Nel caso di realizzazione di opere ed interventi, ai quali si applicano le sanzioni di cui al comma 1, la Regione, anche su segnalazione degli enti gestori dei siti rete Natura 2000, valutata l’entità del pregiudizio ambientale arrecato, può disporre la sospensione dei lavori e/o la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di mancata demolizione e di ripristino, la Regione provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente.

     6. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, i soggetti preposti alla vigilanza possono provvedere alla confisca dell'animale e, ove possibile, alla liberazione immediata sul sito di raccolta.

 

     Art. 19. (Vigilanza e sorveglianza)

     1. Le funzioni di sorveglianza di cui alla presente legge sono svolte dal Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dagli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, ivi compresi gli organi e i soggetti che esercitano la vigilanza faunistica, venatoria e ittica ai sensi della normativa vigente.

 

     Art. 20. (Disposizioni transitorie e finali)

     1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta le misure di conservazione di cui all’articolo 4, comma 1.

     2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Nelle more della designazione delle ZSC, gli enti gestori per ciascun sito della rete Natura 2000 sono quelli individuati nell’allegato E. Sono fatte salve diverse disposizioni di legge.

     4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e successive modifiche ed integrazioni, il patrimonio forestale regionale ricadente nei siti della rete Natura 2000 è gestito dal Corpo forestale dello Stato, d’intesa con l’ente gestore.

     5. Nelle more dell’approvazione delle misure di conservazione, la Giunta regionale approva opportune misure di salvaguardia per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie per cui le zone sono state designate.

     6. Fino all’adozione dei criteri, linee guida e procedure di cui all’articolo 6, comma 2, e delle norme regionali di cui all’articolo 7, comma 2, continuano ad applicarsi i provvedimenti regionali già assunti in materia di Valutazione di incidenza.

     7. Sono esclusi dai divieti e dalle limitazioni di cui all’articolo 16 coloro che detengano, in cattività o post mortem, animali appartenenti a specie tutelate ai sensi della presente legge e che abbiano dato già comunicazione alle Province ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4 (Tutela della fauna minore) e successive modifiche ed integrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

     8. (Omissis) [3].

     9. (Omissis) [4].

     10. Nell’allegato B della l.r. 20/2006 e successive modifiche ed integrazioni, al punto 1 la lettera b) è soppressa.

     11. (Omissis) [5].

     12. (Omissis) [6].

     13. (Omissis) [7].

     14. (Omissis) [8].

     15. In caso di modifiche nomenclatoriali, dovute a revisioni o nuovi studi tassonomici, le specie o le sottospecie ricomprese negli allegati A, B, C e D, che cambiano denominazione o classificazione, sono assoggettate alla medesima forma di tutela prevista per il taxon riportato originariamente nella presente legge.

     16. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva le modifiche agli allegati A, B, C, e D alla presente legge, nel caso di modifiche normative, di nuove conoscenze scientifiche o in base agli esiti del monitoraggio di cui all’articolo 13.

 

     Art. 21. (Abrogazioni)

     1. Sono abrogati gli articoli 5, 12 e 15 della l.r. 9/1984. E’ altresì soppressa la tabella C della l.r. 9/1984.

     2. E’ abrogata la l.r. 4/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 22. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO A (Articolo 15) [9]

(Omissis)

 

ALLEGATO B (Articolo 15) [10]

(Omissis)

 

ALLEGATO C (Articolo 16)

Specie animali

Muscardinus avellanarius

 

Moscardino

Mustela putorius

Puzzola

Rana ridibunda

Rana verde maggiore

Corallium rubrum

Corallo rosso

Coronella girondica

 

Colubro di Riccioli

Natrix maura

Biscia viperina

Natrix natrix

Biscia d’acqua

Malpolon monspessulanus

Colubro lacertino

Chalcides striatus

Gongilo

Chalcides chalcides

Luscengola

Anguis fragilis

Orbettino

Timon lepidus

Lucertola ocellata

Hemidactylus turcicus

Geco verrucoso

Tarentola mauritanica

Geco comune

Rana esculenta

Rana verde minore

Rana temporaria

Rana temporaria

Pelodytes punctatus

Pelodite puntaggiato

Bufo bufo

Rospo comune

Triturus alpestris

Tritone alpestre

Triturus vulgaris

Tritone punteggiato

Salamandra salamandra

Salamandra pezzata

Helix pomatia

Chiocciola delle vigne

Unio elongatulus

Cozza di fiume

Unio mancus

Cozza d’acqua dolce

Onychogompus uncatus

Libellula

Maculinea rebeli

Farfalla

Potamon  fluviatile

Salaria fluviatilis

Phoxinus phoxinus

Gasterosteus aculeatus

Lanius excubitor (Linnaeus, 1758)

Elaphe scalaris

Colubro bilineato

Jynx torquilla

Otus scopus

Tyto alba

Sylvia hortensis

 

 

ALLEGATO D (Articolo 17)

Pesci

 

Nome scientifico

 

Nome italiano

Alosa fallax nilotica

Cheppia

Salmo macrostigma

Trota macrostigma

Salmo marmoratus

Trota marmorata

Barbus plebejus

Barbo

Barbus meridionalis

Barbo canino

Chondrostoma genei

Lasca

Leuciscus souffia muticellus

Vairone

Cobitis tenia bilineata

Cobite

Rutilus rubilio

Rovella

Thymallus Thymallus

Temolo

 

ALLEGATO E (Articolo 20) [11]

 

INDIVIDUAZIONE ENTE GESTORE PER CIASCUN SITO DELLA RETE NATURA 2000

 

Siti di Importanza Comunitaria

 

CODICE SIC

NOME SIC

ENTE GESTORE

IT1313712

CIMA DI PIANO CAVALLO – BRIC CORNIA

ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI

IT1314609

M. MONEGA – M. PREARBA

ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI

IT1314610

M. SACCARELLO – M. FRONTE’

ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI

IT1314611

M. GERBONTE

ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI

IT1314723

CAMPASSO – GROTTA SGARBU DU VENTU

PROVINCIA IMPERIA

IT1315313

GOUTA – TESTA D’ALPE – VALLE BARBAIRA

ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI

IT1315407

M. CEPPO

ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI

IT1315408

LECCETA DI LANGAN

PROVINCIA DI IMPERIA

IT1315421

M. TORAGGIO – M. PIETRAVECCHIA

ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI

IT1315503

M. CARPASINA

PROVINCIA DI IMPERIA

IT1315504

BOSCO DI REZZO

ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI

IT1315602

PIZZO DI EVIGNO

REGIONE LIGURIA

IT1315714

M. ABELLIO

PROVINCIA DI IMPERIA

IT1315715

CASTEL D APPIO

PROVINCIA DI IMPERIA

IT1315716

ROVERINO

PROVINCIA DI IMPERIA

IT1315717

M. GRAMMONDO – TORRENTE BEVERA

PROVINCIA DI IMPERIA

IT1315719

TORRENTE NERVIA

PROVINCIA DI IMPERIA

IT1315720

FIUME ROIA

PROVINCIA DI IMPERIA

IT1315805

BASSA VALLE ARMEA

PROVINCIA DI IMPERIA

IT1315806

M. NERO – M. BIGNONE

PROVINCIA DI IMPERIA

IT1315922

POMPEIANA

PROVINCIA DI IMPERIA

IT1316001

CAPO BERTA

PROVINCIA DI IMPERIA

IT1316118

CAPO MORTOLA

IT1320425

PIANA CRIXIA

COMUNE DI PIANA CRIXIA

IT1321205

ROCCHETTA CAIRO

PROVINCIA DI SAVONA

IT1321313

FORESTA DELLA DEIVA – TORRENTE ERRO

ENTE PARCO DEL BEIGUA

IT1322122

CROCE DELLA TIA – RIO BARCHEI

PROVINCIA DI SAVONA

IT1322216

RONCO DI MAGLIO

PROVINCIA DI SAVONA

IT1322217

BRIC TANA – BRIC MONGARDA

COMUNE DI MILLESIMO

IT1322219

TENUTA QUASSOLO

PROVINCIA DI SAVONA

IT1322223

CAVE FERECCHI

PROVINCIA DI SAVONA

IT1322304

ROCCA DELL’ADELASIA

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE

IT1322326

FORESTA CADIBONA

PROVINCIA DI SAVONA

IT1323014

M. SPINARDA – RIO NERO

PROVINCIA DI SAVONA

IT1323021

BRIC ZERBI

PROVINCIA DI SAVONA

IT1323112

M. CARMO – M. SETTEPANI

PROVINCIA DI SAVONA

IT1323115

LAGO DI OSIGLIA

PROVINCIA DI SAVONA

IT1323201

FINALESE – CAPO NOLI

PROVINCIA DI SAVONA

IT1323202

ISOLA BERGEGGI – PUNTA PREDANI

COMUNE DI BERGEGGI

IT1323203

ROCCA DEI CORVI – MAO – MORTOU

PROVINCIA DI SAVONA

IT1323920

M. GALERO

PROVINCIA DI SAVONA

IT1324007

M. CIAZZE SECCHE

PROVINCIA DI SAVONA

IT1324011

M. RAVINET – ROCCA BARBENA

PROVINCIA DI SAVONA

IT1324818

CASTEL ERMO – PESO GRANDE

REGIONELIGURIA

IT1324896

LERRONE- VALLONI

PROVINCIA DI SAVONA

IT1324908

ISOLA GALLINARA

COMUNE DI ALBENGA

IT1324909

TORRENTE ARROSCIA E CENTA

PROVINCIA DI SAVONA

IT1324910

M. ACUTO – POGGIO GRANDE – RIO TORSERO

PROVINCIA DI SAVONA

IT1325624

CAPO MELE

PROVINCIA DI SAVONA

IT1330213

CONGLOMERATO DI VOBBIA

ENTE PARCO ANTOLA

IT1330223

RIO DI VALLENZONA

ENTE PARCO ANTOLA

IT1330620

PIAN DELLA BADIA

ENTE PARCO BEIGUA

IT1330905

PARCO DELL’ANTOLA

ENTE PARCO ANTOLA

IT1330925

RIO PENTEMINA

ENTE PARCO ANTOLA

IT1331012

L. MARCOTTO – ROCCABRUNA – GIFARCO – L. d. NAVE

PROVINCIA DI GENOVA

IT1331019

L. BRUGNETO

ENTE PARCO ANTOLA

IT1331104

PARCO DELL’AVETO

ENTE PARCO AVETO

IT1331402

BEIGUA – M. DENTE – GARGASSA – PAVAGLIONE

ENTE PARCO DEL BEIGUA

IT1331501

PRAGLIA – PRACABAN – M. LECO – P. MARTIN

ENTE PARCO DEL BEIGUA

 

IT1331606

TORRE QUEZZI

PROVINCIA DI GENOVA

IT1331615

M. GAZZO

PROVINCIA DI GENOVA

IT1331718

M. FASCE

PROVINCIA DI GENOVA

IT1331721

VAL NOCI –TORRENTE GEIRATO – ALPESISA

PROVINCIA DI GENOVA

IT1331810

M. RAMACETO

ENTE PARCO AVETO

IT1331811

M. CAUCASO

PROVINCIA DI GENOVA

IT1331909

M. ZATTA – P.so DEL BOCCO – P.so CHIAPPARINO – M. BOSSEA

ENTE PARCO AVETO

IT1332603

PARCO DI PORTOFINO

ENTE PARCO PORTOFINO

IT1332614

PINETA – LECCETA DI CHIAVARI

ENTE PARCO PORTOFINO

IT1332622

RIO TUIA – MONTALLEGRO

ENTE PARCO PORTOFINO

IT1332717

FOCE E MEDIO CORSO DEL FIUME ENTELLA

PROVINCIA DI GENOVA

IT1333307

PUNTA BAFFE – PUNTA MONEGLIA – VAL PETRONIO

PROVINCIA DI GENOVA

IT1333308

PUNTA MANARA

PROVINCIA DI GENOVA

IT1333316

ROCCHEDI S. ANNA – VALLE DEL FICO

PROVINCIA DI GENOVA

IT1342806

M. VERRUGA – M. ZENONE – ROCCAGRANDE – M. PU

REGIONE LIGURIA

IT1342813

RIO BORSA – T. VARA

PROVINCIA DELLA SPEZIA

IT1342824

RIO DI COLLA

PROVINCIA DELLA SPEZIA

IT1342907

M. ANTESSIO – CHIUSOLA

PROVINCIA DELLA SPEZIA

IT1342908

MONTE GOTTERO – PASSO DEL LUPO

PROVINCIA DELLA SPEZIA

IT1343412

DEIVA-BRACCO-PIETRA DI VASCA-MOLA

REGIONE LIGURIA

IT1343415

GUAITAROLA

PROVINCIA DELLA SPEZIA

IT1343419

M. SERRO

PROVINCIA DELLA SPEZIA

IT1343425

RIO DI AGNOLA

PROVINCIA DELLA SPEZIA

IT1343502

PARCO DELLA MAGRA – VARA

ENTE PARCO MONTEMARCELLO MAGRA

IT1343511

M. CORNOVIGLIO – M. FIORITO – M. DRAGNONE

PROVINCIA DELLA SPEZIA

IT1343518

GRUZZA DI VEPPO

PROVINCIA DELLA SPEZIA

IT1343520

ZONA CARSICA CASSANA

PROVINCIA DELLA SPEZIA

IT1343526

TORRENTE MANGIA

PROVINCIA DELLA SPEZIA

IT1344210

PUNTA MESCO

ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

IT1344216

COSTA DI BONASSOLA – FRAMURA

PROVINCIA DELLA SPEZIA

IT1344321

ZONA CARSICA PIGNONE

PROVINCIA DELLA SPEZIA

IT1344323

COSTA RIOMAGGIORE – MONTEROSSO

ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

IT1344422

BRINA E NUDA DI PONZANO

PROVINCIA DELLA SPEZIA

IT1345005

PORTOVENERE – RIOMAGGIORE – S.BENEDETTO

ENTE PARCO NAZIONALE CINQUE TERRE / COMUNE DI PORTOVENERE

IT1345101

PIANA DEL MAGRA

ENTE PARCO MONTEMARCELLO MAGRA

IT1345103

ISOLE TINO-TINETTO

COMUNE DI PORTOVENERE

IT1345104

ISOLA PALMARIA

COMUNE DI PORTOVENERE

IT1345109

MONTEMARCELLO

ENTE PARCO MONTEMARCELLO MAGRA

IT1345114

COSTA DI MARALUNGA

ENTE PARCO MONTEMARCELLO MAGRA

 

IT1315670

FONDALI C. BERTA – DIANO MARINA – CAPO MIMOSA

REGIONE LIGURIA

IT1315971

FONDALI PORTO MAURIZIO – S. LORENZO AL MARE – TORRE DEI MARMI

REGIONE LIGURIA

IT1315972

FONDALI RIVA LIGURE – CIPRESSA

REGIONE LIGURIA

IT1315973

FONDALI ARMA DI TAGGIA – PUNTA S. MARTINO

REGIONE LIGURIA

IT1316175

FONDALI CAPO MORTOLA – SAN GAETANO

UNIVERSITA’ DI GENOVA

IT1316274

FONDALI S. REMO - ARZIGLIA

REGIONE LIGURIA

IT1322470

FONDALI VARAZZE - ALBISOLA

REGIONE LIGURIA

IT1323271

FONDALI NOLI - BERGEGGI

COMUNE DI BERGEGGI

IT1324172

FONDALI FINALE LIGURE

REGIONE LIGURIA

IT1324973

FONDALI LOANO - ALBENGA

REGIONE LIGURIA

IT1324974

FONDALI S. CROCE - GALLINARA - CAPO LENA

REGIONE LIGURIA

IT1325675

FONDALI CAPO MELE - ALASSIO

REGIONE LIGURIA

IT1332477

FONDALI ARENZANO - PUNTA IVREA

REGIONE LIGURIA

IT1332575

FONDALI NERVI - SORI

REGIONE LIGURIA

IT1332576

FONDALI BOCCADASSE - NERVI

REGIONE LIGURIA

IT1332673

FONDALI GOLFO DI RAPALLO

REGIONE LIGURIA

IT1332674

FONDALI M. PORTOFINO

CONSORZIO GESTIONE AREA MARINA PROTETTA DI PORTOFINO

IT1333369

FONDALI PUNTA DI MONEGLIA

REGIONE LIGURIA

IT1333370

FONDALI PUNTA BAFFE

REGIONE LIGURIA

IT1333371

FONDALIPUNTA MANARA

REGIONE LIGURIA

IT1333372

FONDALI PUNTA SESTRI

REGIONE LIGURIA

IT1343474

FONDALI PUNTA APICCHI

REGIONE LIGURIA

IT1344270

FONDALI PUNTA MESCO - RIO MAGGIORE

PARCO NAZIONALE CINQUE TERRE

IT1344271

FONDALIPUNTA PICETTO

REGIONE LIGURIA

IT1344272

FONDALI PUNTA LEVANTO

REGIONE LIGURIA

IT1344273

FONDALI ANZO

REGIONE LIGURIA

 

 

Zone di Protezione Speciale

 

CODICE ZPS

NOME ZPS

ENTE GESTORE

IT1313776

PIANCAVALLO

ENTE PARCO ALPI LIGURI

IT1314677

SACCARELLO - GARLENDA

ENTE PARCO ALPI LIGURI

IT1314678

SCIORELLA

ENTE PARCO ALPI LIGURI

IT1314679

TORAGGIO - GERBONTE

ENTE PARCO ALPI LIGURI

IT1315380

TESTA D’ALPE - ALTO

ENTE PARCO ALPI LIGURI

IT1315481

CEPPO - TOMENA

ENTE PARCO ALPI LIGURI

IT1331578

BEIGUA - TURCHINO

ENTE PARCO BEIGUA

 


[1] Lettera aggiunta dall'art. 19 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

[2] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

[3] Modifica il punto 3 dell'allegato A della L.R. 4 agosto 2006, n. 20.

[4] Aggiunge la lettera i bis) al punto 5 dell'allegato A della L.R. 4 agosto 2006, n. 20.

[5] Modifica l'art. 3 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 9.

[6] Sostituisce l'art. 13 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 9.

[7] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 1 aprile 2014, n. 8. Sostituisce la lettera C) della tabella A allegata alla L.R. 16 novembre 2004, n. 21.

[8] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 1 aprile 2014, n. 8. Modifica la lettera D) della tabella A allegata alla L.R. 16 novembre 2004, n. 21.

[9] Sostituisce l'Allegato A della L.R. 30 gennaio 1984, n. 9.

[10] Sostituisce l'Allegato B della L.R. 30 gennaio 1984, n. 9.

[11] Allegato così modificato dall'art. 19 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.