§ 4.5.12 - L.R. 16 novembre 2004, n. 21.
Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 pesca e acquacoltura
Data:16/11/2004
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Competenze della Regione)
Art. 3.  (Competenze delle Province)
Art. 4.  (Commissioni tecnico consultive provinciali)
Art. 5.  (Carta ittica provinciale)
Art. 6.  (Zone di ripopolamento, cattura e protezione)
Art. 7.  (Riserve turistiche)
Art. 8.  (Esercizio della pesca)
Art. 9.  (Licenze di pesca)
Art. 10.  (Validità delle licenze di pesca)
Art. 11.  (Tasse sulle concessioni regionali)
Art. 12.  (Autorizzazioni)
Art. 13.  (Limitazioni e divieti)
Art. 14.  (Immissione di materiale ittico)
Art. 15.  (Controlli sanitari)
Art. 16.  (Autorizzazioni idrauliche e tutela dell’idrofauna)
Art. 17.  (Limitazioni alla pesca in periodi di siccità)
Art. 18.  (Disciplina dell’uso delle acque pubbliche e difesa dell’idrofauna)
Art. 19.  (Risarcimento del danno)
Art. 20.  (Gestione di vivai ittici)
Art. 21.  (Gare e raduni di pesca)
Art. 22.  (Vigilanza sull’esercizio della pesca)
Art. 23.  (Sanzioni amministrative)
Art. 24.  (Riparto della tassa e sovrattassa sulle licenze di pesca)
Art. 25.  (Norma transitoria)
Art. 26.  (Abrogazioni)
Art. 27.  (Norma di rinvio)
Art. 28.  (Norma finanziaria)


§ 4.5.12 - L.R. 16 novembre 2004, n. 21. [1]

Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne.

(B.U. 1 dicembre 2004, n. 11)

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La presente legge tutela la fauna ittica e d’acqua dolce e regola l’esercizio della pesca nelle acque interne, al fine di assicurare la conservazione ed il riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici, nell’ambito delle funzioni spettanti alla Regione e alle Province.

     2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, tutte le acque dolci o salmastre esistenti nel territorio della Regione, delimitate lato mare dalla linea ideale congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare.

     3. La presente legge non si applica ai laghetti artificiali, situati all’interno di proprietà private o demaniali, separati dal sistema idrico naturale.

 

TITOLO II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE – PIANIFICAZIONE DEL SETTORE

 

     Art. 2. (Competenze della Regione)

     1. La Giunta regionale, sentite le Province interessate e la Commissione tecnico-consultiva regionale, propone al Consiglio regionale il Programma generale degli indirizzi e dei criteri, che stabilisce, in particolare, la percentuale minima e massima dei corsi e specchi d’acqua da destinare alle funzioni di cui all’articolo 6 e all’articolo 7, nonché i criteri da seguire nella loro individuazione.

     2. La Regione promuove, indirizza e concede contributi per le attività di sperimentazione e le iniziative di incremento del patrimonio ittico attuate dalle Province e, d’intesa con le medesime, può realizzare iniziative ed attività interprovinciali o interregionali.

     3. La Regione predispone i modelli di licenza di pesca.

     4. La Giunta regionale istituisce la Commissione tecnico-consultiva regionale, che è composta:

     a) dall’Assessore regionale alla pesca, o Dirigente da lui delegato, che la presiede;

     b) dal Dirigente della struttura regionale competente;

     c) da un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;

     d) da un rappresentante per ciascuna delle Province;

     e) da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione;

     f) da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di pescasportiva riconosciute a livello nazionale e con strutture organizzative operanti in ciascuna delle province liguri;

     g) da un ittiologo d’acqua dolce designato dall’Università di Genova;

     h) da un funzionario della struttura regionale competente, con funzioni di segretario.

 

     Art. 3. (Competenze delle Province)

     1. Le Province svolgono le funzioni amministrative concernenti la disciplina della pesca nonché la gestione delle acque interne, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e della legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

     2. Le Province promuovono e attuano interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione dei corsi d’acqua e realizzano iniziative volte alla sperimentazione e all’incremento del settore ittiobiologico.

     3. Le Province possono promuovere interventi per la formazione dei pescatori.

 

     Art. 4. (Commissioni tecnico consultive provinciali)

     1. Le Province, per l’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, istituiscono apposite Commissioni tecnico-consultive nelle quali sia garantita la rappresentanza delle Associazioni pescasportive e delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e organizzate in sede locale, dell’Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.) nonché del Corpo Forestale dello Stato. La composizione della Commissione è disciplinata da regolamento Provinciale.

 

     Art. 5. (Carta ittica provinciale)

     1. La carta ittica provinciale esprime la valutazione dello stato delle popolazioni ittiche e degli ecosistemi fluviali presenti nel territorio provinciale al fine di una corretta gestione dell’esercizio della pesca e dell’ittiofauna con particolare riferimento alla tutela degli habitat e delle specie comprese nella Direttiva 92/43/CEE.

     2. Essa, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri di cui all’articolo 2, in particolare:

     a) indica la composizione quali-quantitativa delle popolazioni ittiche presenti e le loro tendenze evolutive;

     b) fornisce indicazioni tecnico-scientifiche e proposte finalizzate:

     1) alla razionale gestione e allo sviluppo dell’ittiofauna;

     2) alla tutela delle specie in particolare nei tratti di frega e riproduzione;

     3) alla tutela della biodiversità e dell’equilibrio ecologico;

     4) al corretto svolgimento delle attività di pesca in relazione, in particolare, a divieti, limitazioni e periodi di pesca;

     5) alle più idonee modalità di immissione di materiale ittico;

     6) alle limitazioni e ai divieti generali di captazione e derivazione delle acque, nonché alle prescrizioni per impedire o contenere i danni all’ecosistema acquatico provocabili dagli interventi in alveo, nei corsi d’acqua e nei bacini di preminente interesse faunistico, compresi i tratti dichiarati letti di frega;

     c) contiene una classificazione di qualità dei corsi d’acqua o invasi, sulla base di criteri biologici ed ittiologici, nonché l’indicazione delle zone di ripopolamento, cattura e protezione e dei tratti o invasi destinabili ad attività di riserva turistica, a campo di gara o di allenamento e le zone a regolamentazione particolare di pesca.

     3. La carta ittica costituisce riferimento tecnico cui devono ispirarsi i programmi e i regolamenti provinciali di settore e le azioni previste dai Piani di bacino.

     4. La carta ittica provinciale ha una durata di cinque anni e può essere aggiornata qualora nell’arco dei cinque anni intervengano notevoli modificazioni nel regime e nello stato biofisico e biologico di un corpo idrico.

 

     Art. 6. (Zone di ripopolamento, cattura e protezione)

     1. Le Province, sulla base della carta ittica, provvedono all’individuazione ed alla costituzione di zone di regolamentazione speciale tra cui:

     a) zone di protezione, destinate alla tutela di determinate specie anche allo scopo di favorirne la riproduzione naturale, nelle quali la pesca può essere vietata a tempo indeterminato, ivi compresi i ruscelli vivaio ove presenti;

     b) zone di ripopolamento e cattura, destinate soprattutto all’ambientamento, crescita, diffusione e prelievo del materiale ittico da immettersi in altra zona, nelle quali la pesca è vietata per la durata minima di due anni.

     2. Le zone ove vige un divieto o una limitazione sono delimitate mediante l’apposizione, da parte della Provincia, di apposite tabelle con la scritta “DIVIETO DI PESCA” nonché il tipo di zone di cui al comma 1, lettere a) e b).

     3. Le tabelle devono essere collocate a distanza di non più di 100 metri l’una dall’altra e comunque in modo che da ogni tabella risultino ben visibili quelle contigue; dette tabelle sono esenti da tasse regionali.

 

     Art. 7. (Riserve turistiche)

     1. Le Province possono autorizzare, nell’ambito di specifiche zone indicate nella carta ittica, la costituzione di riserve turistiche, con facoltà di affidarne la gestione preferibilmente ad enti locali o ad organismi associativi senza fini di lucro mediante apposite convenzioni.

     2. Nei territori montani, le Province determinano le forme opportune di coinvolgimento delle Comunità Montane nelle iniziative e nelle procedure di cui al comma 1.

     3. La Provincia, sentita la Commissione consultiva provinciale di cui all’articolo 4, comma 1, disciplina la pesca nelle riserve turistiche, prevedendo il rilascio di un permesso a pagamento, fermo restando l’obbligo della licenza di pesca. All’interno delle riserve turistiche possono essere previste deroghe ai limiti e ai divieti previsti dalla Tabella A allegata alla presente legge.

     4. I proventi della gestione sono utilizzati per le immissioni di materiale ittico, la sorveglianza e le spese di organizzazione.

     5. Gli organismi di gestione forniscono annualmente alla Provincia il proprio bilancio di esercizio e una relazione sull’attività svolta.

 

TITOLO III

ESERCIZIO DELLA PESCA

 

     Art. 8. (Esercizio della pesca)

     1. Costituisce esercizio di attività di pesca ogni atto diretto alla cattura di fauna ittica nelle acque interne. E’ considerato, altresì, esercizio della pesca il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo in attività di ricerca o in attesa per la cattura della fauna ittica.

     2. L’esercizio della pesca nelle acque interne della Liguria è consentito a chi è in possesso della licenza rilasciata nella regione di residenza, secondo le modalità di cui all’articolo 9 e nel rispetto dei limiti di cui all’allegato A alla presente legge.

     3. La licenza è valida se corredata dalla ricevuta attestante il versamento della relativa tassa e sovrattassa annuale di cui all’articolo 11.

     4. Non costituisce esercizio della pesca, ai sensi della presente legge l’attività svolta:

     a) dal personale del laboratorio centrale di idrobiologia, degli Istituti talassografici e degli stabilimenti ittiogenici, dal personale della Regione e delle Province nell’esercizio delle proprie mansioni e da altri soggetti da questi autorizzati, nonché dai titolari delle autorizzazioni di cui all’articolo 12 nell’esercizio delle funzioni e dei compiti loro attribuiti ai sensi della presente legge;

     b) dagli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali durante la loro attività nell’ambito degli stabilimenti stessi.

 

     Art. 9. (Licenze di pesca)

     1. Le licenze di pesca sono rilasciate dalle Province di residenza secondo modelli stabiliti dalla Regione ed hanno validità su tutto il territorio nazionale; potranno essere inoltre rilasciate dalle Associazioni di pescasportiva su mandato delle Province di competenza.

     2. Le licenze di pesca sono di quattro tipi:

     a) tipo A: consente l’esercizio della pesca professionale quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, con tutti gli attrezzi consentiti riportati nella tabella A allegata alla presente legge, esclusivamente nei tratti previsti dalle carte ittiche e dai regolamenti provinciali;

     b) tipo B: consente ai pescatori dilettanti l’esercizio della pesca con l’uso della canna con o senza mulinello, lenza armata di uno o più ami ed esche artificiali, nonché con tutti gli attrezzi previsti dalla tabella A allegata alla presente legge;

     c) tipo C: consente ai pescatori dilettanti l’esercizio della pesca esclusivamente con l’uso della canna senza mulinello e con lenza armata di uno o più ami;

     d) tipo D: consente ai pescatori dilettanti, cittadini stranieri presenti in maniera non stabile, l’esercizio della pesca con l’uso della canna con o senza mulinello, lenza armata di uno o più ami e esche artificiali, nonché con tutti gli attrezzi previsti dalla tabella A allegata alla presente legge.

     3. I titolari di licenza di tipo A sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 13 marzo 1958 n. 250 (provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne).

     4. Ai soggetti minori di anni diciotto e maggiori di anni quattordici, che richiedono l’autorizzazione all’esercizio della pesca professionale, con l’assenso di chi esercita la potestà, è rilasciata la licenza di tipo A con apposita dicitura “apprendista”. Tali licenze consentono la pesca purché in collaborazione con altro pescatore di professione, di età superiore ad anni diciotto.

     5. Le Province tengono appositi registri per ogni tipo di licenza di pesca. Su tali registri, nonché sulle licenze, debbono essere trascritte le sanzioni eventualmente riportate dai pescatori per violazioni in materia di pesca quando definitive.

 

     Art. 10. (Validità delle licenze di pesca)

     1. Le licenze di pesca di tipo A, B, C hanno validità di sei anni dalla data del rilascio e le licenze di tipo D hanno validità di tre mesi dalla data del rilascio.

     2. Il titolare è tenuto a far registrare sulla licenza di pesca gli eventuali cambiamenti di residenza.

     3. In caso di smarrimento della licenza le Province, a domanda, sono tenute a rilasciare duplicato della stessa.

 

     Art. 11. (Tasse sulle concessioni regionali)

     1. Gli importi delle tasse e sovrattasse annuali per l’esercizio della pesca nelle acque interne sono fissati dalle leggi statali e regionali vigenti in materia; a partire dall’anno 2000 i pagamenti sono effettuati tramite conti correnti postali intestati alla Regione e differenziati per ogni singola Provincia.

     2. L’importo è dimezzato per le licenze di tipo B e C per coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età; per i soggetti di età inferiore ad anni sedici, previo assenso di chi esercita la patria potestà sugli stessi e per i portatori di grave handicap, di cui all’articolo 3 della legge 5 dicembre 1992 n. 104 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono rilasciate gratuitamente le licenze di tipo B e C.

     3. Il versamento, effettuato con le modalità di cui al comma 1, ha validità di un anno dalla data di versamento e, comunque, non oltre la validità della licenza di pesca; il versamento non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante l’anno.

     4. In occasione di manifestazioni di pesca per scuole o disabili organizzate da Associazioni del settore o da Enti pubblici è previsto il rilascio di una licenza collettiva valida per la durata della manifestazione, previo versamento di una quota forfettaria di euro 10,00 con le stesse modalità di cui al comma 1.

 

     Art. 12. (Autorizzazioni)

     1. La cattura e il prelievo di animali appartenenti alla fauna acquatica possono essere autorizzati dalla Provincia anche al di fuori del periodo di pesca di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con l’utilizzo di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica od altri mezzi, esclusivamente per documentati scopi scientifici, didattici o gestionali. Qualora la cattura o il prelievo avvengano nelle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni, la Provincia rilascia l’autorizzazione sentito l’Ente Parco competente.

     2. L’autorizzazione è personale e temporanea e indica località, tempi e modi di cattura e, ove possibile, le specie e la quantità di ittiofauna da catturare o prelevare.

     3. Il soggetto autorizzato è tenuto a portare con sé l’autorizzazione durante le operazioni di cattura, prelievo e trasporto sino al luogo di destinazione nonché ad esibirla a richiesta degli agenti di vigilanza.

     4. Al termine dell’intervento il soggetto autorizzato trasmette alla Provincia apposita relazione sull’attività svolta e sui risultati ottenuti, pena la revoca dell’autorizzazione stessa.

 

     Art. 13. (Limitazioni e divieti)

     1. Le Province, sentite le Commissioni consultive provinciali di cui all'articolo 4, disciplinano con appositi provvedimenti e sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti nel Programma regionale e nella carta ittica i divieti, i limiti di cattura, gli orari, le eventuali deroghe e particolari condizioni.

     2. Le Province adottano specifiche misure per armonizzare la disciplina dei tratti di corsi d’acqua di competenza interprovinciale.

 

TITOLO IV

GESTIONE DELLE ACQUE

 

     Art. 14. (Immissione di materiale ittico)

     1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 4, è vietata l’immissione di materiale ittico nelle acque interne.

     2. L’immissione di materiale ittico a scopo di ripopolamento è effettuata dalla Provincia sulla base delle indicazioni della carta ittica.

     3. Le Province possono avvalersi della collaborazione delle Associazioni dei pescasportivi rappresentate nelle singole Commissioni tecnico consultive provinciali, mediante l’approvazione ed il finanziamento di specifici progetti, anche per la gestione, la razionale distribuzione e immissione del materiale per il ripopolamento dei corpi idrici.

     4. L’immissione di materiale ittico adulto è consentita nelle riserve turistiche di cui all’articolo 7 ed in occasione di gare e raduni di pesca di cui all’articolo 21 e deve preventivamente essere autorizzata dalla Provincia, sulla base di un programma preventivo di massima e, comunque, nel rispetto dei controlli sanitari previsti dall’articolo 15.

 

     Art. 15. (Controlli sanitari)

     1. Il materiale ittico proveniente da catture e da allevamenti, ai fini dell’immissione nei corpi idrici disciplinati dalla presente legge deve essere accompagnato da certificato sanitario attestante l’assenza di malattie infettive e parassitarie in atto, negli animali, nell’allevamento o nel corso d’acqua di provenienza.

     2. La Provincia ha comunque facoltà di effettuare ogni altro controllo ritenuto opportuno.

     3. Ove sia accertato il verificarsi di gravi epizoozie a danno della fauna acquatica, su proposta del veterinario dell’Unità Sanitaria Locale, la Provincia dispone l’adozione di provvedimenti straordinari di divieto.

 

     Art. 16. (Autorizzazioni idrauliche e tutela dell’idrofauna)

     1. Le Province nel rilascio delle autorizzazioni di cui alla legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183) e successive modifiche ed integrazioni, allo scopo di perseguire anche le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge, indicano le opportune prescrizioni a tutela dell’idrofauna e dell’ecosistema del corso d’acqua, mantenendo ove possibile elementi di integrità dell’alveo.

Le Province emanano, altresì, disposizioni idonee a individuare i periodi e le località in cui avvengono la frega e la riproduzione dei pesci e le migrazioni delle popolazioni ittiche.

     2. Fatto salvo quanto disposto dalla l.r. 9/1993, chi intende eseguire lavori negli alvei dei corpi idrici o loro sponde deve darne comunicazione alla Provincia almeno trenta giorni prima della data di inizio dei lavori.

     3. Qualora i lavori di cui al comma 2 abbiano carattere di indifferibilità ed urgenza la comunicazione deve essere data almeno cinque giorni prima del loro inizio; nessun termine è previsto per i lavori da realizzarsi in casi di alluvione in corso che metta in pericolo l’incolumità pubblica.

     4. Chi effettua il prosciugamento provvede a proprie spese:

     a) al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla sua immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo del personale incaricato dalla Provincia;

     b) al ripristino, secondo le indicazioni della Provincia, della popolazione ittica preesistente.

     5. Nei tratti di corsi d’acqua e nei bacini posti anche parzialmente in asciutta, è vietato l’esercizio della pesca, salvo motivate disposizioni delle Province.

     6. Le Province, in caso di svuotamento periodico di invasi artificiali, possono consentire, nei mesi antecedenti l’avvio dei lavori, deroghe ai metodi di cattura, alle misure minime e alle specie indicate nella presente legge, al fine di recuperare la fauna ittica e immetterla in acque pubbliche o destinarla ad altro utilizzo.

     7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano negli stagni e bacini per la piscicoltura, nonché nei bacini artificiali adibiti a scopi irrigui.

 

     Art. 17. (Limitazioni alla pesca in periodi di siccità)

     1. Le Province, al fine di garantire la tutela della fauna ittica ed un prelievo piscatorio sostenibile, valutano tempi e modalità di un'eventuale sospensione dell’attività di pesca, acquisito il parere della Commissione consultiva provinciale di cui all’articolo 4, in caso di prolungati periodi di siccità, che determinano una sensibile diminuzione della portata dei corsi d’acqua.

 

     Art. 18. (Disciplina dell’uso delle acque pubbliche e difesa dell’idrofauna)

     1. Nelle acque pubbliche che ospitano apprezzabili popolamenti ittici e di altre specie acquatiche e di valenza ambientale, le Province contingentano le quantità complessive di acque pubbliche captabili e derivabili da ogni corso d’acqua, garantendo che la somma di tutte le concessioni di autorizzazioni al prelievo consenta in ogni stagione un rilascio ed una permanenza minima garantita di portata delle acque (Deflusso Minimo Vitale), per la salvaguardia delle caratteristiche ambientali e per lo svolgimento dei cicli biologici naturali di ciascun bacino idrografico o sottobacino.

     2. Ogni nuovo intervento sul corso d’acqua dovrà prevedere la realizzazione di accorgimenti per il passaggio e la diffusione dei pesci.

 

     Art. 19. (Risarcimento del danno)

     1. La Provincia richiede il risarcimento del danno arrecato al patrimonio ittico ed agli ecosistemi acquatici causato anche mediante inquinamento. Le somme introitate sono destinate al ripopolamento ed al ripristino ambientale del luogo.

 

TITOLO V

GESTIONE DI VIVAI ITTICI

 

     Art. 20. (Gestione di vivai ittici)

     1. L’allevamento all’interno di apposite vasche, dette vivai, di pesci appartenenti anche alle specie oggetto di pesca è consentito purché ne sia documentata la legittima provenienza di origine.

     2. I servizi veterinari competenti dispongono controlli sistematici per accertare la condizione sanitaria dei pesci ospitati nei vivai e adottano, se del caso, le misure necessarie per prevenire malattie infettive o parassitarie e la loro diffusione nelle acque pubbliche.

     3. Ai titolari e gestori di vivai ittici è fatto divieto di immettere direttamente nelle acque pubbliche materiale ittico allevato o ospitato nei vivai stessi.

 

     Art. 21. (Gare e raduni di pesca)

     1. Le Province, sulla base di apposite richieste delle Associazioni dei pescatori, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, individuano entro il successivo 31 gennaio i tratti di corsi d’acqua nei quali possono svolgersi gare, raduni di pesca e allenamenti per le competizioni, fissando, altresì, il calendario delle competizioni stesse ed il relativo regolamento, nonché i termini di tempo entro i quali possono essere condotti gli allenamenti.

     2. Qualora i corsi d’acqua interessino l’interno delle aree regionali di cui alla l.r. 12/1995 è richiesto il parere dell’Ente Parco.

     3. Per lo svolgimento di competizioni e di allenamenti di pesca al colpo che prevedono la conservazione in vita del pescato e la successiva reimmissione dello stesso nel corpo idrico nei tratti individuati ai sensi del comma 1, non si applicano i divieti riguardanti le esche e le pasturazioni previsti dalla tabella A allegata alla presente legge. Non si applicano altresì i divieti riguardanti il numero di esemplari catturati e la loro misura minima.

     4. Per lo svolgimento di competizioni di pesca ai salmonidi non si applicano, limitatamente allo svolgimento delle manifestazioni, i limiti di cattura previsti dai provvedimenti provinciali di cui all’articolo 13 comma 1.

     5. Le Province possono trattenere, a scopo di controllo, campioni dei pesci immessi forniti gratuitamente dagli organizzatori delle gare e dei raduni.

     6. L’esercizio della pesca nei corpi idrici adibiti a campi per gare e raduni è vietato durante le fasi di preparazione ed è riservato ai soli concorrenti durante lo svolgimento delle competizioni stesse; tale periodo non può essere di durata complessivamente superiore a tre giorni.

     7. Gli organizzatori provvedono alla pulizia dei campi di gara e delle loro immediate adiacenze, pena l’inibizione al rilascio di ulteriori autorizzazioni.

     8. Le Province possono disporre la sospensione o il rinvio delle manifestazioni programmate nei rispettivi calendari per importanti e motivate ragioni connesse alle condizioni meteorologiche o altri fatti, ivi comprese sensibili alterazioni dei caratteri chimici, fisici, biologici o ittiopatologici delle acque.

 

TITOLO VI

VIGILANZA – SANZIONI AMMINISTRATIVE

 

     Art. 22. (Vigilanza sull’esercizio della pesca)

     1. La vigilanza sull’esercizio della pesca è svolta dal personale delle polizie provinciali, dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di corpi e servizi pubblici, nonché dalle guardie ecologiche volontarie, di cui alla legge regionale 2 maggio 1990, n. 30 (disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), dai guardapesca e dagli agenti giurati volontari delle Associazioni pescasportive ed ambientaliste con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca e per la tutela dell’ambiente.

     2. Il personale di vigilanza pubblico e volontario può, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) e della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati), procedere al sequestro, nei casi previsti, delle attrezzature e/o del pescato; nel caso si tratti di fauna acquatica viva, provvedono all’immediata liberazione.

     3. Il rilascio delle nuove abilitazioni per lo svolgimento della vigilanza ittica e ambientale volontaria è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle Province ed al superamento di un esame di abilitazione sostenuto presso una Commissione istituita dalla Provincia competente, che si riunisce anche in sedi decentrate rispetto al capoluogo.

     4. Le Province disciplinano la composizione delle Commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di Associazioni di pescatori e di protezione ambientale.

     5. I corsi di preparazione e di aggiornamento degli agenti giurati volontari per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull’esercizio della pesca e sulla tutela dell’ambiente, possono essere organizzati anche dalle Associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale con l’autorizzazione e la vigilanza della Provincia.

     6. Le Associazioni pescasportive e ambientaliste coordinano e organizzano i propri agenti giurati volontari e possono istituire forme di reperibilità e di servizi di vigilanza, in conformità alle leggi vigenti.

 

     Art. 23. (Sanzioni amministrative)

     1. Per le violazioni di cui alla presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) da euro 100,00 a euro 310,00 per l’esercizio della pesca senza aver ottenuto il rilascio della prescritta licenza o senza avere effettuato i relativi versamenti; da euro 205,00 a euro 515,00 nel caso di recidiva;

     b) da euro 30,00 a euro 160,00 per chi, pur essendone munito, non esibisca, se legittimamente richiesto, la licenza di pesca o i prescritti relativi versamenti; la sanzione si applica nel minimo se l'interessato esibisce la documentazione entro cinque giorni;

     c) da euro 100,00 a euro 310,00 per l'esercizio della pesca al di fuori dei periodi e dei luoghi consentiti; da euro 205,00 a euro 515,00 nel caso di recidiva;

     d) da euro 100,00 a euro 310,00 per l'esercizio della pesca:

     1) subacquea;

     2) a strappo;

     3) con attrezzi diversi da quelli consentiti;

     4) con l'uso di fonti luminose;

     5) con collocazione di reti e attrezzi nei passaggi di risalita dei pesci;

     e) da euro 100,00 a euro 620,00 per la pesca nei tratti di corsi d'acqua e nei bacini posti in asciutta;

     f) da euro 160,00 a euro 620,00 per l'immissione non autorizzata di materiale ittico;

     g) fermo restando l'eventuale ipotesi di reato valutato dall'autorità giudiziaria, si applica la sanzione da euro 300,00 a euro 3.000,00 per chi esercita la pesca con uso di sostanze esplosive, tossiche o anestetiche o con l'uso della corrente elettrica;

     h) da euro 30,00 a euro 160,00 per la detenzione nella postazione di pesca di esche o pasture pronte per l'uso, diverse da quelle consentite;

     i) da euro 50,00 a euro 310,00 per l'utilizzo di esche o pasture diverse da quelle consentite;

     j) da euro 30,00 a euro 160,00 per l'abbandono di esche o mezzi di pesca a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze e comunque per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 21;

     k) salvo che il fatto non costituisca reato o non sia ulteriormente sanzionabile, si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 310,00, per ogni violazione delle disposizioni della presente legge e per l'inosservanza delle disposizioni contenute nei provvedimenti provinciali;

     l) da euro 300,00 a euro 1.500,00 per l’inosservanza delle prescrizioni provinciali di cui all'articolo 16.

     2. Con le sanzioni di cui al comma 1 è sempre disposta la confisca del pescato. Con le sanzioni di cui al comma 1, lettere d) e g) è altresì disposta la confisca degli attrezzi.

     3. Gli agenti di vigilanza, nel caso di confisca del pescato, qualora si tratti di fauna ittica viva, provvedono all’immediata liberazione.

     4. All’accertamento ed alla contestazione delle violazioni e alle funzioni conseguenti il mancato pagamento della sanzione in misura ridotta, provvede la Provincia ai sensi della l.r. 45/1982.

     5. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie sono introitati dalla Provincia territorialmente competente ed utilizzati per le operazioni di gestione.

     6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della l.r. 45/1982.

 

TITOLO VII

NORME FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 24. (Riparto della tassa e sovrattassa sulle licenze di pesca)

     1. La Regione ripartisce una quota non inferiore al settanta per cento dei proventi della tassa sulle licenze di pesca fra le Province sulla base dei seguenti parametri:

     a) trenta per cento in rapporto al numero dei pescatori residenti sul territorio di ciascuna Provincia, risultante dai versamenti delle tasse dell’anno precedente, di cui all’articolo 11;

     b) settanta per cento in rapporto allo sviluppo idrografico di ciascuna Provincia, rilevato dalla carta ittica provinciale in scala 1:50.000, comprensivo di tutti i corsi principali, affluenti e subaffluenti, con esclusione dei corpi idrici di lunghezza inferiore al chilometro, compresi inoltre i perimetri dei bacini lacustri naturali ed artificiali.

     2. I proventi della sovrattassa sulle licenze di pesca sono attribuiti alle Province che ne destinano il novanta per cento alle Associazioni di pescasportivi rappresentate nelle singole Commissioni tecnico consultive provinciali per lo svolgimento dei compiti previsti nel Programma generale degli indirizzi e dei criteri di cui all’articolo 2, comma 1, ed anche in base alle attività di supporto effettivamente svolte in materia di sorveglianza, ripopolamento e tutela del territorio.

 

     Art. 25. (Norma transitoria)

     1. Le licenze di pesca rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità fino alla scadenza.

 

     Art. 26. (Abrogazioni)

     1. Sono abrogate la legge regionale 29 novembre 1999, n. 35 (norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne), la legge regionale 20 dicembre 1999, n. 40 (integrazioni alla legge regionale 29 novembre 1999, n. 35 recante norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne) e la legge regionale 17 marzo 2000, n. 16 (modificazione alla legge regionale 29 novembre 1999, n. 35 “Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne”).

 

     Art. 27. (Norma di rinvio)

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e successive modificazioni (testo unico delle leggi sulla pesca).

 

     Art. 28. (Norma finanziaria)

      (Omissis)

 

 

ALLEGATO

 

TABELLA A (Art. 7)

 

Attrezzi consentiti o vietati per la pesca – modalità d’uso

 

A) Attrezzi consentiti

 

1. Nelle acque classificate come salmonicole è consentito soltanto l’uso di una sola canna per ogni singolo pescatore, munita o meno di mulinello, lenza armata con un solo amo ed è sempre vietata qualsiasi forma di pasturazione.

 

2. Nei laghi e negli invasi artificiali nonché nelle acque classificate ciprinicole, le Province possono autorizzare l’uso di due canne per ogni singolo pescatore poste a distanza non superiore a metri cinque l’una dall’altra, munite o meno di mulinello, con lenze armate di uno o due ami, nonché l’uso della mazzacchera per la pesca delle anguille.

 

3. Le Province possono inoltre consentire, limitatamente alle acque classificate come ciprinicole, l’uso dei sottoelencati attrezzi con le seguenti modalità:

 

a) bilancia di lato non superiore a metri 1,50 e con maglie non inferiori a millimetri 15, manovrata a mano dalla riva, con piede asciutto;

b) nasse prive di ali, in numero non superiore a tre per ogni singolo pescatore, per la pesca delle anguille e del pesce gatto;

c) lenze morte, con un solo amo ciascuna, in numero non superiore a tre per ogni singolo pescatore;

d) rezzaglio, diametro massimo di apertura delle reti metri 6, il lato delle maglie della sacca non inferiore a millimetri 20.

 

4. La pesca con esche artificiali (spinning) è consentita con l’uso di una sola esca munita con uno o più ami od ancorette. Nelle tecniche di pesca a mosca (inglese, valsesiana, moschera) è consentito al massimo l’utilizzo di tre imitazioni. Tali disposizioni si applicano in tutte le acque comunque classificate.

 

5. La pesca “a traina” è consentita soltanto nelle acque interne pubbliche primarie, con un massimo di due canne per imbarcazioni, indipendentemente dal numero degli imbarcati.

 

6. La pesca con natante a propulsione, a motore, a remi o a vela, è consentita soltanto nelle acque pubbliche interne primarie.

 

L’uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per catturare il pesce già allamato.

 

L’uso di apparecchi generatori autonomi di energia elettrica è consentito esclusivamente sulla base di specifiche autorizzazioni rilasciate dalle Province per gli scopi di seguito elencati:

 

a) prelievo di fauna ittica nelle zone di ripopolamento e cattura;

b) cattura di fauna ittica per scopi di piscicoltura e ripopolamento nonché salvaguardia in caso di lavori negli alvei dei corpi idrici e di asciutta di cui all’articolo 16;

c) controllo delle specie invadenti.

 

9. I generatori di energia elettrica debbono avere caratteristiche tali da garantire la conservazione della fauna ittica ed il loro impiego deve essere altresì subordinato all’adozione di tutte le cautele atte a garantire l’incolumità delle persone.

 

 

B) Attrezzi vietati

 

1. Oltre ai divieti stabiliti dalle leggi vigenti ed in particolare dall’articolo 6 del Testo Unico delle leggi sulla pesca di cui al Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, in tutte le acque interne della Liguria sono sempre vietati:

 

a) l’uso di esche e pasturazioni confezionate con il sangue;

b) l’uso della larva di mosca carnaria, sia come esca che come pasturazione, salvo che nel corso di gare di pesca autorizzate dalle Province;

c) l’uso di lenza denominata “camolera e temolino”;

d) il possesso sui luoghi di pesca delle esche e sostanze di cui alle lettere a) e b);

e) la pesca con le mani;

f) l’esercizio della pesca prosciugando i bacini ed i corsi d’acqua, divergendoli o ingombrandoli con opere mobili e stabili;

g) l’esercizio della pesca sommovendo il fondo delle acque;

h) la pesca con l’ausilio di fonte luminosa;

i) la pesca a strappo;

j) l’esercizio della pesca subacquea;

k) l’abbandono di esche o pesci a terra o di rifiuti;

l) la mancata uccisione nel modo più rapido dei pesci catturati, ovvero la detenzione delle dette prede senza che ne sia adeguatamente assicurata la sopravvivenza;

m) tutti i comportamenti che possono arrecare danno permanente o letale ai pesci che si intendono o debbono rilasciare, come l’inadeguata salpatura, manipolazione (anche con mani bagnate), od il mancato taglio della lenza nel caso non possano essere liberati dall’amo senza danno o compromissione della loro vitalità;

n) la pesca a bordo di natanti ancorati o in movimento ad esclusione della pesca con ciambella;

o) l’uso della corrente elettrica, di sostanze esplosive, tossiche e anestetiche;

p) l’uso di reti o attrezzi nei passaggi di risalita dei pesci.

 

2. Per motivate ragioni di tutela della fauna ittica e di disciplina della pesca, le Province possono stabilire, ove necessario, ulteriori limitazioni nell’uso degli attrezzi consentiti e l’estensione dei divieti di cui alla presente tabella.

 

 

C) Misure minime [2]

 

 

Cheppia

cm. 40

Alosa fallax nilotica

 

 

 

Trota europea (Fario)

cm. 20

 

Trota macrostigma

Salmo trutta macrostigma

compresi gli ibridi

 

 

 

 

Trota marmorata

Salmo  trutta marmoratus

compresi gli ibridi

 

 

 

cm. 35 con sola esca artificiale e un solo amo (possibilità di concessione di deroghe sulla taglia, comunque non inferiore a 22 cm. da parte delle Province, per i corsi d’acqua ove sono attivi progetti di ripopolamento con ceppi autoctoni selezionati, autorizzati dalle Province stesse)

 

cm. 35 con sola esca artificiale e un solo amo (possibilità di concessione di deroghe sulla taglia, comunque non inferiore a 22 cm. da parte delle Province, per i corsi d’acqua ove sono attivi progetti di ripopolamento con ceppi autoctoni selezionati, autorizzati dalle Province stesse)

 

 

Trota iridea (compresi ibridi)

cm. 20

Oncorhyncus mykiss

 

 

 

Salmerino di torrente (compresi ibridi)

cm. 22

Salvelinus fontinalis

 

 

 

Temolo

cm. 30

Thymallus thymallus

 

 

 

Carpa erbivora o Amur

cm. 35

Ctenopharyngodon idella

 

 

 

Carpa argentata (Temolo russo)

cm. 35

Hipophtalmichthys nobilis

 

 

 

Carpa testagrossa

cm. 35

Hipophtalmichthys molitrix

 

 

 

Vairone

cm. 12

Leuciscus souffia muticellus

 

 

 

Mugilidi e cefali

cm. 20

Generi Mugil, Chelon, Liza

 

 

 

Luccio

cm. 50

Exos lucius

 

 

 

Cavedano

cm. 20

Leuciscus cephalus

 

 

 

Tinca

cm. 20

Tinca tinca

 

 

 

Barbo

cm. 30

Barbus plebejus

 

Barbo canino

Barbus meridionalis

 

 

cm. 20

 

 

Persico reale

cm. 20

Perca fluviatilis

 

 

 

Persico trota

cm. 25

Micropterus salmoides

 

 

 

Anguilla

cm. 40

Anguilla anguilla

 

 

 

Carpa (tutte le forme e varietà)

cm. 35

Cyprinus carpio

 

Rovella

Rutilus rubilio

 

 

tutela integrale

 

 

 

Lasca

cm. 15

Chondrostoma genei

 

 

 

Gobione

Gobio gobio

 

cm. 12

Triotto

Rutilus erythrophthalmus

 

cm. 12

Scardola

Scardinius scardata

cm. 20

 

 

Tutte le altre specie

cm. 7

 

Le lunghezze minime totali sono misurate dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale.

Per quanto riguarda altre specie marine, rinvenibili occasionalmente nelle acque interne, si rimanda alle decisioni della Commissione tecnica regionale.

 

 

D) Periodi di divieto [3]

 

Cheppia

1° aprile

30 maggio

Trota europea

(Fario)

dal tramonto della prima domenica di ottobre ad un’ora prima dell’alba dell’ultima domenica di febbraio

Temolo

seconda domenica di settembre

prima domenica di maggio

Luccio

1° febbraio

15 aprile

Tinca

15 aprile

15 giugno

Barbo

15 aprile

15 giugno

Carpa

15 aprile

15 giugno

Carpa argentata

15 aprile

15 giugno

Carpa macrocefala

15 aprile

15 giugno

Vairone

15 aprile

15 giugno

Persico reale

15 aprile

15 giugno

Persico trota

15 aprile

15 giugno

Lasca

Chondrostoma genei

15 aprile

30 giugno

Cobite

Cobitis tenia bilineata

1 aprile

31 luglio

Barbo

Barbus plebejus

1 april

30 giugno

Barbo canino

Barbus meridionalis

1 aprile

30 giugno

Gobione

Gobio gobi

15 aprile

15 giugno

Triotto

Rutilus erythrophthalmu

1 maggio

30 giugno

Scardola

Scardinius scardata

1 maggio

15 luglio

 

Per motivate ragioni di tutela della fauna ittica e di disciplina della pesca, le Province possono stabilire ulteriori limitazioni degli attrezzi consentiti, l’innalzamento delle misure minime e l’estensione dei divieti di cui alla presente tabella.


[1] Abrogata dall'art. 27 della L.R. 1 aprile 2014, n. 8.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 20 della L.R. 10 luglio 2009, n. 28.

[3] Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 10 luglio 2009, n. 28.