§ 4.7.46 - L.R. 4 agosto 2006, n. 20.
Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 tutela dall'inquinamento
Data:04/08/2006
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Funzioni della Regione)
Art. 3.  (Funzioni della Provincia)
Art. 4.  (Funzioni, attività e compiti istituzionali dell’ARPAL)
Art. 5.  (Attività non istituzionali)
Art. 6.  (Interconfronti con laboratori)
Art. 7.  (Rapporti ARPAL-ASL)
Art. 8.  (Rapporti tra il Centro Funzionale Meteoidrologico – Protezione Civile e la Regione)
Art. 9.  (Rapporti con gli Enti locali)
Art. 10.  (Comitato provinciale di coordinamento)
Art. 11.  (Strutture e funzioni dell'ARPAL)
Art. 12.  (Unità funzionale operativa dell’Autorità Ambientale Regionale)
Art. 13.  (Organi dell'ARPAL)
Art. 14.  (Direttore Generale)
Art. 15.  (Decadenza del Direttore Generale)
Art. 16.  (Direttore Scientifico e Direttore Amministrativo)
Art. 17.  (Collegio dei Revisori)
Art. 18.  (Direttore di Dipartimento)
Art. 19.  (Regolamento)
Art. 20.  (Trattamento del personale)
Art. 21.  (Riserva di posti nei concorsi pubblici)
Art. 22.  (Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza)
Art. 23.  (Vigilanza e controllo)
Art. 24.  (Potere generale di annullamento)
Art. 25.  (Potere sostitutivo)
Art. 26.  (Fonti di finanziamento)
Art. 26 bis.  (Controlli in campo ambientale)
Art. 27.  (Programma regionale triennale ed annuale dei controlli e dei monitoraggi ambientali)
Art. 28.  (Programmi di controllo ambientale e monitoraggi provinciali)
Art. 29.  (Sistema informativo regionale ambientale)
Art. 30.  (Realizzazione e gestione del sistema)
Art. 31.  (Sistema informativo di governo del comparto aria)
Art. 32.  (Rete di monitoraggio dei versanti regionali – REMOVER)
Art. 33.  (Sistema informativo regionale idrogeologico - SIRID)
Art. 34.  (Osservatorio permanente dei corpi idrici)
Art. 35.  (Collegamento dell’Osservatorio dei corpi idrici con ulteriori reti di rilevamento)
Art. 36.  (Osservatorio regionale sui rifiuti)
Art. 37.  (Sistema regionale di educazione ambientale)
Art. 38.  (Centro funzionale meteoidrologico di protezione civile)
Art. 39.  (Piano regionale di tutela della qualità dell’aria)
Art. 40.  (Piano di tutela delle acque)
Art. 41.  (Piano di tutela dell’ambiente marino e costiero)
Art. 42.  (Programmi triennali di finanziamento degli interventi inerenti la difesa del suolo, la tutela delle risorse idriche e la difesa della costa)
Art. 43.  (Programmi annuali degli interventi)
Art. 44.  (Norma finanziaria)
Art. 45.  (Norma transitoria)
Art. 46.  (Modifiche)
Art. 47.  (Abrogazione di norme)
Art. 48.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 4.7.46 - L.R. 4 agosto 2006, n. 20.

Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale.

(B.U. 9 agosto 2006, n. 12)

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E RIPARTO COMPETENZE

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La presente legge, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 117 della Costituzione e delle norme comunitarie e nazionali, disciplina il nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL), stabilisce il riparto delle competenze e riorganizza le procedure di pianificazione e programmazione in materia ambientale, nonché le strutture e gli organismi preposti alla programmazione, gestione e controllo in campo ambientale ed alla prevenzione e promozione della salute e della sicurezza collettiva, perseguendo l’obiettivo della massima integrazione programmatica e tecnico-operativa nell’individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l’uomo e per l’ambiente, nonché per la promozione della qualità ambientale del territorio.

     2. Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al comma 1, si provvede in particolare a disciplinare:

     a) un nuovo ordinamento dell’ARPAL;

     b) l’attribuzione ad ARPAL di nuove funzioni in materia ambientale, di gestione reti osservative e di previsione meteoidrologica, ferma restando la competenza prioritaria alla vigilanza e al controllo sul territorio;

     c) le diverse modalità di programmazione dei controlli ambientali;

     d) i contenuti e le modalità di approvazione dei seguenti piani:

     1) piano di tutela dell’acqua;

     2) piano di tutela della qualità dell’aria;

     3) piano di tutela dell’ambiente marino e costiero;

     e) l’organizzazione del sistema dell’educazione ambientale;

     f) l’organizzazione del Sistema Informativo Ambientale Ligure (SIRAL);

     g) il sistema di governo e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme comunitarie e da quelle nazionali;

     h) l’organizzazione del sistema di valutazione e gestione della qualità dell’aria;

     i) l’organizzazione di un sistema di monitoraggio dei fenomeni di dissesto di versante - Rete Monitoraggio dei Versanti Regionali (REMOVER);

     j) le attività di gestione del Centro Funzionale Meteoidrologico della Regione Liguria - Protezione Civile (CFMI-PC) e di integrazione operativa con le strutture regionali che concorrono al sistema regionale di protezione civile;

     k) il supporto tecnico all’attività di vigilanza in materia di cave, verifica e controllo in materia ambientale, le attività tecniche di analisi, con particolare riferimento ai siti estrattivi con potenziale rischio amianto.

 

     Art. 2. (Funzioni della Regione)

     1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, definisce le linee di indirizzo strategico ed esercita le seguenti funzioni e competenze:

     a) predisposizione ed approvazione dei piani di propria competenza;

     b) definizione degli obiettivi generali delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;

     c) assunzione di atti d’indirizzo e coordinamento per l’integrazione delle funzioni fra ARPAL, Azienda Sanitaria Locale (ASL) e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta per l’esercizio delle funzioni trasferite in materia ambientale;

     d) definizione delle modalità di esercizio della dipendenza funzionale dei Dipartimenti provinciali dell’ARPAL dalle Province;

     e) definizione degli indirizzi per la redazione del regolamento di organizzazione di cui all’articolo 19;

     f) definizione dei criteri e delle modalità, anche di partecipazione economica, con le quali Comuni e Comunità Montane si avvalgono di ARPAL;

     g) emanazione di linee guida sulle modalità di effettuazione delle istruttorie in materia di rifiuti e bonifiche;

     h) definizione del programma triennale dei controlli, dei monitoraggi ambientali e di versante, dello sviluppo delle reti di rilevamento e monitoraggio e degli Osservatori regionali;

     i) emanazione degli indirizzi per la definizione delle tariffe e loro approvazione;

     j) promozione della collaborazione e dell’integrazione con tutti i soggetti pubblici operanti nel settore della prevenzione collettiva e dei controlli ambientali;

     k) coordinamento del sistema informativo ambientale regionale mediante:

     1) approvazione del piano triennale ed annuale dello sviluppo del sistema e definizione delle sue linee evolutive nell’ambito del sistema informativo regionale;

     2) definizione delle tipologie di dati e informazioni raccolti dagli Enti locali da rendere obbligatoriamente a disposizione del sistema;

     3) emanazione di direttive sulla modalità di raccolta e messa a disposizione dei dati ambientali;

     l) direzione e coordinamento delle attività di scambio di informazioni di interesse ambientale sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente;

     m) coordinamento del sistema regionale dell’educazione ambientale, approvazione e predisposizione dei progetti di interesse regionale;

     n) definizione delle azioni regionali per assicurare l’accesso del pubblico all’informazione ambientale in attuazione della normativa comunitaria e nazionale vigente;

     o) vigilanza e controllo sull’attività dell’ARPAL;

     p) redazione, in collaborazione con ARPAL, della relazione sullo stato complessivo dell’ambiente ligure o sui vari comparti, comprensiva della relazione consuntiva sulle attività di controllo effettuate da ARPAL nel periodo di riferimento;

     q) redazione, in collaborazione con ARPAL, della valutazione annuale della qualità dell’aria;

     r) definizione ed aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale in funzione dei livelli nell’ambiente dei vari inquinanti dell’aria;

     s) definizione dei contenuti della dipendenza funzionale del CFMI-PC dalla struttura regionale competente in materia di Protezione civile;

     t) controllo sull’efficacia delle attività dell’ARPAL e sulla coerenza tra il programma annuale di cui all’articolo 27 e le linee di indirizzo strategico di cui al medesimo articolo.

     2. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Ambiente e dell’Assessore alla Sanità definisce, nell’ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali e le priorità strategiche delle attività di promozione e prevenzione della salute collettiva, di vigilanza e di controllo ambientale.

     3. Al fine di promuovere azioni d’integrazione programmatica con altri organismi che si occupano di promozione e tutela dell'ambiente e per elaborare proposte e programmi da sottoporre alla Giunta regionale, l’Assessore all’Ambiente convoca, almeno una volta all'anno, un'apposita Conferenza regionale, stimolando il contributo di enti, associazioni ambientaliste, organizzazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali.

 

     Art. 3. (Funzioni della Provincia)

     1. La Provincia è l’ente di riferimento per lo svolgimento delle funzioni amministrative e di controllo ambientale sulla base della normativa vigente e dei criteri e delle linee guida definite dalla Regione.

     2. La Provincia, in particolare, formula proposte in ordine ai programmi dei controlli regionali e approva il programma provinciale di cui all’articolo 28.

 

TITOLO II

FUNZIONI E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ARPAL

 

     Art. 4. (Funzioni, attività e compiti istituzionali dell’ARPAL)

     1. L’ARPAL, già istituita con legge regionale 27 aprile 1995 n. 39 (istituzione dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure), ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia tecnico - giuridica, amministrativa e contabile ed è sottoposta agli indirizzi ed alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dall’articolo 23.

     2. L’ARPAL svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse regionale di cui all’articolo 1 della legge 21 gennaio 1994 n. 61 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 4 dicembre 1993 n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente) e a supporto della Regione e degli Enti locali per la protezione dell’ambiente e della natura, per la tutela delle risorse idriche, della difesa del suolo, per la protezione civile, nonché per la prevenzione e promozione della salute collettiva e della sicurezza. In tale ambito, ad essa sono attribuite, in particolare, le seguenti funzioni:

     a) controllo e vigilanza ambientale;

     b) supporto tecnico alle emergenze ambientali e sanitarie e partecipazione ai piani di emergenza;

     c) gestione dei catasti e delle reti di monitoraggio ambientale;

     d) gestione della rete laboratoristica per la tutela dell’ambiente;

     e) elaborazioni di istruttorie tecniche nei confronti delle amministrazioni richiedenti e procedenti;

     f) supporto tecnico-scientifico ai livelli istituzionali competenti;

     g) supporto per l’espletamento delle attività connesse alle funzioni di prevenzione collettiva proprie del Servizio Sanitario;

     g bis) verifiche periodiche di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011 (Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di aui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo). Per l’effettuazione di tali verifiche le ASL si avvalgono di ARPAL, ai sensi dell’articolo 71, comma 12, del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nell’ambito della programmazione annuale di cui all’articolo 7 [1];

     h) attività relativa alla sicurezza impiantistica in ambiente di vita e di lavoro;

     i) attività relative a programmi di formazione in materia ambientale e nelle ulteriori materie in cui ha maturato competenza tecnica.

     3. L’ARPAL collabora con l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici secondo quanto stabilito dal comma 5 dell’articolo 3 del decreto legge 4 dicembre 1993 n. 496 convertito con modificazioni dalla legge 61/1994 garantendo il flusso dei dati e delle informazioni di carattere e qualità ambientale.

     4. Presso l’ARPAL sono, altresì, svolte le attività meteoidrologiche del CFMI-PC che dipende funzionalmente dalla struttura regionale competente in materia di Protezione civile.

     5. Nell’allegato A alla presente legge sono indicate le attività istituzionali obbligatorie e nell’allegato B quelle da effettuarsi a richiesta inerenti le funzioni di cui al comma 2.

     6. La Giunta regionale provvede ad apportare agli allegati A e B gli aggiornamenti e le modifiche che si rendano necessarie, anche a seguito di variazioni delle normative di riferimento, fermo restando il rispetto delle funzioni istituzionali dell’ARPAL e dei necessari equilibri economico-finanziari.

 

     Art. 5. (Attività non istituzionali)

     1. L’ARPAL, in subordine ai compiti istituzionali, può svolgere funzioni ed azioni nelle materie relative alle competenze tecniche in essa presenti nei confronti degli enti territoriali, delle imprese e del mondo delle professioni relativamente a:

     a) formazione;

     b) assistenza tecnica e supporto;

     c) ricerca, valutazione e validazione di tecnologie e processi tecnologici.

A tal fine può stipulare contratti e convenzioni.

     2. Gli introiti derivanti dall’esercizio delle attività di cui al comma 1 concorrono al finanziamento delle spese istituzionali.

 

     Art. 6. (Interconfronti con laboratori) [2]

     (Omissis)

 

          Art. 7. (Rapporti ARPAL-ASL)

     1. L'ARPAL e le ASL, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni e le attività di protezione e controllo ambientale nonché di prevenzione collettiva di rispettiva competenza di cui all’allegato C, che può essere oggetto di aggiornamento e di modifica secondo le modalità di cui al comma 6 dell’articolo 4.

     2. Le ASL si avvalgono dell'ARPAL per il supporto e la consulenza tecnica in materia ambientale, nonché per le prestazioni analitiche - laboratoristiche finalizzate all'espletamento delle attività connesse con le funzioni di prevenzione collettiva.

     3. Nell’ambito del piano sanitario regionale di cui alla legge regionale 24 marzo 2000 n. 25 (disciplina dell’organizzazione del Servizio sanitario regionale) viene disciplinato il ruolo di ARPAL. Sulla base di quanto disposto nel piano, ARPAL e ASL definiscono su base annuale il proprio programma di attività.

     4. Ferme restando le competenze delle ASL in materia impiantistica ed antinfortunistica in ambiente di lavoro le stesse, per l’espletamento delle attività, si avvalgono di ARPAL secondo le modalità stabilite al comma 3.

     4 bis. Per l’espletamento delle attività relative alle verifiche periodiche di cui all’articolo 4, lettera g bis) la Regione definisce su base annuale indirizzi e criteri per la programmazione, da effettuarsi ai sensi dei commi 3 e 4 [3].

 

     Art. 8. (Rapporti tra il Centro Funzionale Meteoidrologico – Protezione Civile e la Regione)

     1. IL CFMI-PC organizzato all’interno di ARPAL è una componente del Servizio nazionale di protezione civile ed è posto alle dipendenze funzionali della competente struttura regionale.

     2. Il CFMI-PC esercita le funzioni e le attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza del rischio meteoidrologico ai fini di protezione civile.

     3. Le funzioni e le attività di cui al comma 2, attribuite al CFMI-PC, sono svolte in modo integrato su tutto il territorio regionale ed in connessione operativa con le altre strutture del Servizio nazionale di protezione civile.

 

     Art. 9. (Rapporti con gli Enti locali)

     1. Per l'esercizio delle funzioni tecniche di cui all’articolo 3, le Province si avvalgono delle strutture provinciali dell'ARPAL poste funzionalmente alle proprie dipendenze.

     2. La Giunta regionale, sulla base delle proposte delle Province, definisce i contenuti della dipendenza funzionale di cui al comma 1.

     3. I Comuni singoli o associati o consorziati ovvero le Comunità montane, nell'esercizio delle funzioni in materia ambientale attribuite ai sensi delle vigenti normative, si avvalgono delle strutture dell'ARPAL, sulla base dei criteri e con le modalità definite dalla Giunta regionale e del tariffario delle prestazioni dell’Agenzia salvo che non sia operativa una convenzione tra la stessa e l’ente o gli enti territoriali interessati. Le convenzioni sono a titolo oneroso per gli enti territoriali e riguardano le ulteriori prestazioni dell’ARPAL rispetto al piano triennale regionale.

 

     Art. 10. (Comitato provinciale di coordinamento)

     1. Al fine di garantire il necessario coordinamento tecnico delle attività dei Dipartimenti provinciali dell'ARPAL con i Servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali, nonché con i Dipartimenti di prevenzione delle ASL, presso ciascuna Provincia è costituito un Comitato tecnico provinciale di coordinamento con il compito di:

     a) elaborare proposte relative al programma attuativo annuale delle attività del dipartimento provinciale;

     b) formulare proposte e pareri in ordine ai programmi di controllo ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h);

     c) effettuare periodiche verifiche sullo svolgimento delle attività programmate e sui risultati conseguiti.

     2. Il Comitato è composto da:

     a) un Dirigente del Dipartimento Ambiente nominato dall’Amministrazione provinciale, che lo presiede;

     b) il Direttore del dipartimento provinciale dell’ARPAL;

     c) un Dirigente dei servizi competenti per materia di un Comune del territorio provinciale di riferimento individuato dall'A.N.C.I.;

     d) il Direttore del dipartimento di prevenzione delle ASL competenti per territorio;

     e) un Dirigente di una Comunità Montana del territorio provinciale di riferimento individuata dall’UNCEM;

     f) un Direttore di Ente Parco, nominato dal Coordinamento Parchi Liguri;

     g) un Dirigente della Struttura competente in materia di ambiente della Regione senza diritto di voto.

     3. Il Comitato provinciale di coordinamento è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno ovvero su motivata richiesta dell'Amministrazione provinciale o del Direttore provinciale dell'ARPAL o di uno dei suoi componenti.

 

     Art. 11. (Strutture e funzioni dell'ARPAL)

     1. L'ARPAL è articolata in una struttura centrale, costituita dalle Direzioni Generale, Amministrativa e Scientifica e in quattro strutture dipartimentali provinciali, alle quali è attribuita autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate, economiche, umane, strumentali.

     2. E’istituita l’unità tecnica complessa di livello regionale.

     3. I Dipartimenti provinciali assicurano l'espletamento delle attività di laboratorio tecnico - strumentali, svolgono attività di controllo e vigilanza sul territorio, nonché di supporto tecnico alla Provincia ed agli Enti locali dell'ambito territoriale di competenza. I Dipartimenti garantiscono in modo coordinato le attività tecnico - laboratoristiche in campo ambientale nei confronti delle Amministrazioni ed in materia di prevenzione collettiva nei confronti delle ASL. I Dipartimenti svolgono ulteriori compiti assegnati o delegati sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 19.

     4. L’unità complessa di livello regionale assicura, in particolare, l’espletamento delle seguenti attività d’interesse della Regione e di quelle con carattere interdipartimentale o di eccellenza:

     a) gestione del Centro Regionale di Educazione Ambientale (CREA);

     b) gestione del SIRAL per le parti di competenza secondo le direttive della Regione;

     c) gestione dell’Osservatorio Permanente dei Corpi Idrici;

     d) attività relative alla geologia ed idrogeologia ambientali alle quali afferisce la lettura strumentale e manutenzione rete di monitoraggio REMOVER e le verifiche nell’ambito delle attività estrattive;

     e) gestione dati delle reti di monitoraggio funzionali alla valutazione annuale della qualità dell’aria della Regione;

     f) coordinamento e gestione dati dei monitoraggi di qualità ambientale;

     g) gestione dell’Osservatorio regionale sui rifiuti;

     h) gestione della rete ondametrica regionale;

     i) attività relativa alla sicurezza impiantistica in ambienti di vita e di lavoro;

     j) compiti in materia di incidenti rilevanti;

     k) funzioni di supporto alla Autorità ambientale regionale.

     5. Presso il Dipartimento provinciale di Genova opera, altresì, il Centro di riferimento regionale per il controllo della radioattività ambientale (CRR), di cui all’articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185 (sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall’impiego dell’energia nucleare).

     6. Le funzioni dell’unità complessa di livello regionale possono essere decentrate all’interno dei singoli dipartimenti provinciali sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 19. Per tali funzioni, nonché per le attività ad alto contenuto tecnologico e a rilevante impegno di risorse alle quali assegnare valenza multizonale, il regolamento garantisce la funzione di direzione e coordinamento della direzione generale e della direzione scientifica così come per le funzioni di cui al comma 5.

 

     Art. 12. (Unità funzionale operativa dell’Autorità Ambientale Regionale)

     1. E’ istituita, presso la struttura complessa regionale dell’ARPAL, la struttura funzionale operativa dell’Autorità Ambientale Regionale, che costituisce lo strumento operativo per lo svolgimento delle funzioni attribuite all’Autorità Ambientale della Regione Liguria.

     2. I compiti dell’Unità sono programmati dall’autorità ambientale, in accordo con la Direzione generale ARPAL che definisce le attività relative a:

     a) supporto tecnico all’Autorità Ambientale per lo svolgimento delle funzioni e compiti a questa attribuite, nell’ambito della programmazione  dei fondi strutturali comunitari;

     b) fornitura dei dati necessari e dell’appropriato supporto tecnico per l’elaborazione del Rapporto Ambientale ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

     c) supporto alla elaborazione e monitoraggio dei piani e programmi ai fini dell’integrazione della componente ambientale in tutte le fasi degli stessi;

     d) partecipazione alle attività della Rete Nazionale delle Autorità Ambientali e delle Autorità della Programmazione, sede di coordinamento e confronto tra Stato, Regioni e Province autonome.

     3. Per le finalità di cui al comma 1, ARPAL procede ad indire concorso pubblico per titoli ed esami, riconoscendo adeguato punteggio per il personale già appositamente formato e selezionato attraverso procedura di evidenza pubblica, ed in servizio presso l’Autorità Ambientale Regionale dal gennaio 2003.

 

     Art. 13. (Organi dell'ARPAL)

     1. Sono organi dell’ARPAL:

     a) il Direttore Generale;

     b) il Collegio dei Revisori.

 

     Art. 14. (Direttore Generale)

     1. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'ARPAL, adotta tutti gli atti necessari a garantirne la gestione, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, sulla base delle indicazioni programmatiche e delle linee d’indirizzo della Giunta regionale. Il Direttore verifica, inoltre, il raggiungimento degli obiettivi assegnati specificatamente  alle singole unità complesse ed ai Dipartimenti Provinciali e invia alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto sull’attività dell’Agenzia relativo all’anno precedente che deve informare circa la realizzazione del programma annuale di cui all’articolo 27, nonché sul livello di realizzazione e funzionamento dei diversi sistemi informativi, reti di monitoraggio e osservatori di cui al Capo II, Titolo III.

     2. Sono di esclusiva competenza del Direttore Generale:

     a) l’adozione del regolamento di cui all’articolo 19;

     b) la nomina del Direttore amministrativo e del Direttore Scientifico;

     c) la nomina dei Direttori e dei Responsabili di strutture complesse;

     d) l’adozione del bugdet annuale redatto sulla base dei programmi di cui alla presente legge e del bilancio di esercizio;

     e) la predisposizione del programma annuale dei controlli di cui all’articolo 27;

     f) l’adozione degli atti di amministrazione straordinaria o che, comunque, comportano variazioni allo stato patrimoniale dell’ARPAL.

     3. Il Direttore Generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, dalla Giunta regionale fra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

     a) età non superiore a sessantacinque anni;

     b) diploma di laurea;

     c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private desumibile dallo svolgimento di mansioni di particolare rilievo e professionalità con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni ovvero desumibile dal conseguimento di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica ricavabile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da documentate esperienze lavorative protrattesi per almeno cinque anni [4].

     4. Non possono essere nominati Direttore generale coloro che incorrono nei casi di esclusione previsti per i Direttori generali delle Aziende sanitarie dall’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni. Per tale nomina non si applica la legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni [5].

     5. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è esclusivo e a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile per un totale di due mandati [6].

     6. La retribuzione annua lorda non può eccedere l’importo della retribuzione annua media lorda riconosciuta dalla Regione Liguria ai Direttori Generali delle ASL .

     7. La Giunta regionale definisce gli obiettivi annuali del Direttore Generale e ne verifica il raggiungimento, anche ai fini delle conseguenti determinazioni  sulla corresponsione della componente variabile della retribuzione annua e in relazione alla risoluzione del contratto.

     8. Il Direttore Generale con proprio atto individua il personale che, ai fini dell’espletamento delle attività di istituto, deve disporre della qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria e ne fa proposta al competente Prefetto.

 

     Art. 15. (Decadenza del Direttore Generale)

     1. La Giunta regionale, previa diffida, risolve il contratto di lavoro del Direttore Generale prima della scadenza per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del Codice Civile, nel caso di valutazione negativa della prestazione da parte della Giunta regionale e negli altri casi espressamente previsti da disposizioni legislative o regolamentari della Regione dichiarandone la decadenza e provvedendo alla sua sostituzione.

     2. Con le modalità previste al comma 1 si procede altresì alla risoluzione del contratto ed alla dichiarazione di decadenza del Direttore Generale, nel caso in cui siano venute meno le condizioni previste dalla legge per la nomina o sussistano le condizioni di cui al comma 5 dell’articolo 14.

 

     Art. 16. (Direttore Scientifico e Direttore Amministrativo)

     1. Il Direttore Generale di norma si avvale, per l'espletamento delle funzioni di competenza, del Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo [7].

     2. Il Direttore Generale nomina:

     a) il Direttore Scientifico, tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico - scientifiche e di età inferiore ai sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale a livello dirigenziale presso Enti o strutture pubbliche nonché presso soggetti privati;

     b) il Direttore Amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche e di età inferiore ai sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attività in materia di direzione amministrativa a livello dirigenziale presso Enti o strutture pubbliche nonché presso soggetti privati.

     2 bis. Il Direttore Generale, su autorizzazione della Giunta regionale, non procede alla nomina del Direttore Scientifico o del Direttore Amministrativo, qualora egli stesso sia in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 per la nomina del Direttore Scientifico o del Direttore Amministrativo [8].

     2 ter. Nella fattispecie prevista dal comma 2bis, il Direttore Generale svolge le funzioni che le disposizioni vigenti affidano al Direttore Scientifico o al Direttore Amministrativo, senza ulteriori oneri per l’Ente. In tali casi i pareri obbligatori di cui ai commi 4 e 5 non devono essere acquisiti [9].

     3. Il Direttore Amministrativo e il Direttore Scientifico sono preposti per la parte di rispettiva competenza alla direzione ed alla organizzazione dei servizi, garantendo il conseguimento degli obiettivi fissati dalla programmazione regionale e dell’ARPAL.

     4. Il Direttore Amministrativo sovrintende gli aspetti economici, finanziari ed amministrativi dell’ARPAL, coordina le attività amministrative dei Direttori dei Dipartimenti provinciali e fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti inerenti la gestione economico-finanziaria dell’ente.

     5. Il Direttore Scientifico presiede alle attività tecnico scientifiche dell’ARPAL  ed alla qualità ed appropriatezza delle prestazioni erogate, coordina le attività dei Direttori di Dipartimento provinciale e fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti per quanto di competenza.

     6. Il Direttore Scientifico e i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende unità sanitaria locale raccordano le attività di rispettiva competenza anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla lettera c), comma 1, dell’articolo 2.

     7. Nello svolgimento delle attività di competenza le strutture dell'ARPAL privilegiano l'interdisciplinarietà e il lavoro per obiettivi.

     8. Il Direttore Amministrativo ed il Direttore Scientifico decadono entro tre mesi dalla data di decadenza del Direttore Generale.

 

     Art. 17. (Collegio dei Revisori)

     1. Presso l'ARPAL è previsto un revisore dei conti nominato dalla Giunta regionale e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 (attuazione della Direttiva CEE n. 253/84 relativa alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) [10].

     2. La Giunta regionale procede alla nomina del revisore di cui al comma 1 e del relativo supplente, fra coloro che hanno presentato domanda [11].

     3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme in materia di incompatibilità e di decadenza previste dall’articolo 2399 del Codice Civile.

     4. Il revisore dei Conti resta in carica tre anni. Il revisore può essere revocato per giusta causa e può rinunziare all'incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata al Direttore Generale dell'ARPAL e alla Giunta regionale [12].

     5. Il Collegio dei Revisori dei Conti delibera con la presenza della maggioranza dei componenti [13].

     6. Il revisore dei Conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARPAL, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'Agenzia, ai programmi, ai criteri e alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità [14].

     7. In particolare, il revisore [15]:

     a) verifica, di norma almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Agenzia;

     b) esprime un parere sul bilancio di previsione che deve essere presentato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento;

     c) redige la relazione ai bilanci;

     d) vigila anche attraverso l'esame amministrativo - contabile degli atti sulla regolarità dell'amministrazione.

     8. Il revisore comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza prevista dal comma 7, lettere a) e d) al Direttore Generale e alla Giunta regionale [16].

     9. La Giunta regionale determina l’indennità spettante al revisore dei Conti all'atto della nomina. Si applicano le disposizioni della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) [17].

 

     Art. 18. (Direttore di Dipartimento)

     1. Ad ogni Dipartimento provinciale è preposto un Direttore che ha la responsabilità della struttura, scelto tra i Dirigenti dell’ARPAL con incarico di direzione di struttura complessa; il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto.

     2. Il Direttore di Dipartimento è nominato con atto motivato dal Direttore Generale dell’ARPAL.

     3. Al Direttore di Dipartimento è attribuita autonomia gestionale nei limiti delle risorse finanziarie ed umane assegnate.

     4. L’incarico è quinquennale, rinnovabile e cessa alla scadenza del Direttore Generale.

     5. Il Direttore del Dipartimento in particolare:

     a) promuove le verifiche di qualità;

     b) rappresenta il Dipartimento nei rapporti con la Direzione generale;

     c) definisce il Piano annuale dipartimentale delle attività per la predisposizione del programma annuale dei controlli.

 

     Art. 19. (Regolamento)

     1. Il Direttore Generale definisce, con regolamento, l'assetto organizzativo dell'ARPAL, i compiti, le dimensioni, le forme di direzione e di coordinamento delle strutture di cui all’articolo 11, nonché l’istituzione di servizi territoriali. Il Regolamento definisce, in particolare, le dotazioni organiche dei Dipartimenti territoriali al fine di consentire l’espletamento delle attività di vigilanza e controllo sul territorio determinate sulla base della programmazione triennale di cui all’articolo 27.

     2. Il regolamento è redatto sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale e nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

 

          Art. 20. (Trattamento del personale)

     1. Al personale dell’ARPAL si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali del comparto di riferimento, in attuazione dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

     2. L’ARPAL può avvalersi di personale trasferito o in posizione di comando dalla Regione, dalle ASL o da altre Amministrazioni pubbliche.

 

     Art. 21. (Riserva di posti nei concorsi pubblici)

     1. Nei concorsi pubblici indetti dall’ARPAL per il personale non dirigente trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) anche a favore di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Il presente articolo si applica esclusivamente ai concorsi pubblici banditi entro e non oltre tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 22. (Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza)

     1. Il personale dell’ARPAL addetto allo svolgimento dei controlli ambientali, munito di documento di riconoscimento rilasciato dall’ARPAL, può accedere alle sedi di attività degli impianti ed agli impianti, nonché richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l’espletamento dei controlli stessi. Detto personale può procedere anche all’accertamento delle rilevate violazioni di obblighi tributari correlati alle attività oggetto di ispezione e controllo [18].

     2. Al personale addetto ai controlli non può essere opposto il segreto industriale per evitare od ostacolare le attività di verifica e controllo.

     3. Il regolamento di cui all’articolo 19 recepisce modalità e termini delle procedure definite dalla Giunta regionale per l’individuazione da parte di ARPAL del proprio personale da adibire a funzione di controllo ambientale.

 

     Art. 23. (Vigilanza e controllo)

     1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 3, comma 1 del d.l. 496/1993 convertito con modificazioni con l. 61/1994, il Direttore Generale dell'ARPAL fornisce alla Giunta regionale e ai competenti Dipartimenti regionali, nei termini dalla stessa stabiliti, tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste.

     2. Sono soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:

     a) il budget annuale redatto sulla base dei programmi di cui alla presente legge;

     b) il bilancio di esercizio;

     c) il regolamento di organizzazione;

     d) la dotazione organica;

     e) il programma annuale dei controlli di cui all’articolo 27.

     3. Ai fini del controllo gli atti di cui al comma 2 sono inviati entro dieci giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale.

     4. La Giunta regionale può annullare gli atti di cui al comma 2 entro sessanta giorni dal ricevimento. Trascorsi tali termini gli atti diventano esecutivi.

     5. I termini di cui al comma 4 sono interrotti per una sola volta se prima della loro scadenza sono richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ARPAL. In tal caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

 

     Art. 24. (Potere generale di annullamento)

     1. La Giunta regionale può annullare in ogni momento, d'ufficio o su segnalazione, atti amministrativi ritenuti illegittimi. A tal fine il Presidente della Giunta regionale può richiedere all'ARPAL l'invio di atti non soggetti a controllo.

 

     Art. 25. (Potere sostitutivo)

     1. In caso di ritardo o di inadempimento da parte dell'ARPAL nell'attuazione di atti di indirizzo, di direttive vincolanti regionali, nonché in tutti i casi di inadempienza ad obblighi di legge, la Giunta regionale, previa diffida, provvede in via sostitutiva anche mediante la nomina di commissario "ad acta".

 

     Art. 26. (Fonti di finanziamento)

     1. Al finanziamento delle attività dell’ARPAL di cui alla presente legge si provvede mediante:

     a) finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del fondo regionale sanitario di parte corrente;

     b) trasferimenti dal bilancio regionale per la realizzazione di programmi regionali in materia ambientale;

     c) finanziamenti delle Province e dei Comuni per attività ulteriori non ricomprese nei programmi regionali;

     d) i proventi dei privati a fronte di prestazioni dell’ARPAL;

     e) le entrate poste a carico dei titolari di impianti o attività soggette ad autorizzazioni e procedure di bonifica o di VIA.

 

TITOLO III

CONTROLLI AMBIENTALI E SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE

 

CAPO I

PROGRAMMI DEI CONTROLLI AMBIENTALI

 

          Art. 26 bis. (Controlli in campo ambientale) [19]

     1. La Regione, in attuazione del disposto dell’articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e nel rispetto delle linee guida ministeriali di cui al medesimo comma 5, definisce i programmi dei controlli in campo ambientale ispirandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

     b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;

     c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni, in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;

     d) collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;

     e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e successive modificazioni e integrazioni;

     f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).

     2. In applicazione dei criteri di cui al comma 1, ARPAL sottopone al controllo previsto dalla normativa in materia di autocertificazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni e integrazioni, le imprese in possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO 14000 o registrate Emas, qualora le stesse trasmettano autocertificazioni annuali, che attestino la validità della certificazione ambientale nonché gli opportuni riscontri circa gli autocontrolli effettuati a norma dei relativi sistemi di gestione ambientale, con particolare riferimento al superamento degli eventuali controlli periodici previsti dalle autorizzazioni.

 

     Art. 27. (Programma regionale triennale ed annuale dei controlli e dei monitoraggi ambientali) [20]

     1. Ai fini della programmazione annuale delle attività di ARPAL, la Giunta regionale approva, sulla base delle risorse complessivamente disponibili, il programma triennale che individua obiettivi ed attività prioritarie volti al mantenimento di adeguati livelli di tutela ambientale nei diversi settori di intervento in attuazione delle scelte effettuate nei piani e programmi di settore.

     2. Il programma triennale definisce:

     a) l’attività di controllo e di monitoraggio con l’indicazione della localizzazione delle reti per i controlli, nonché delle quantità minime dei controlli e delle ispezioni da effettuarsi sul territorio;

     b) i controlli periodici cui sottoporre gli impianti e le attività soggette ad autorizzazioni ambientali;

     c) i monitoraggi da effettuare sul territorio nei vari comparti ambientali;

     d) le reti di rilevamento e di monitoraggio.

     3. Il programma annuale dei controlli predisposto dal direttore generale di ARPAL, in conformità alla programmazione di cui al comma 1, costituisce piano operativo di tutte le attività di competenza di ARPAL ed individua i costi e le fonti di finanziamento in modo da rendere trasparente la definizione degli oneri economici conseguenti alle attività da svolgere.

     4. Il programma annuale è trasmesso da ARPAL, entro il 30 novembre, alla Giunta regionale che ne verifica la conformità con la programmazione triennale entro i successivi trenta giorni; qualora non vi sia conformità la Giunta può richiedere al direttore generale di ARPAL di apportare modifiche e integrazioni.

     5. Gli oneri relativi ai controlli ed agli accertamenti tecnici finalizzati all’emanazione di provvedimenti autorizzativi in campo ambientale, di procedure di valutazione di impatto ambientale e di bonifiche ed i monitoraggi relativi a procedure di VIA, VAS e IPPC, nonché gli oneri dei controlli periodici degli impianti indicati nei programmi di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti richiedenti titolari degli impianti.

     6. Qualora su richiesta degli enti locali o di privati vengano effettuati controlli ulteriori rispetto a quelli definiti nei programmi di cui al comma 1, i relativi costi sono posti a carico:

     a) dei titolari o gestori degli impianti o delle attività nel caso in cui vengano accertate irregolarità o superamento dei limiti fissati dalle normative vigenti o inosservanza di prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi o di valutazione di impatto ambientale. Sono, altresì, a carico dei medesimi soggetti i costi relativi agli eventuali controlli e monitoraggi decisi dalla Pubblica Autorità a seguito dell’accertamento di irregolarità nella conduzione o gestione degli impianti per un periodo non superiore a sei mesi;

     b) degli enti locali qualora siano controlli specifici aggiuntivi rispetto alle scelte dei programmi regionali, con l’esclusione delle situazioni di emergenza ambientale verificate dalla Regione limitatamente ai comuni non costieri con meno di 15.000 abitanti;

     c) dei privati richiedenti qualora sia rilevata l’infondatezza e la reiterazione delle richieste.

     7. Le attività di cui al presente articolo sono a carico delle risorse di cui all’articolo 26.

 

     Art. 28. (Programmi di controllo ambientale e monitoraggi provinciali)

     1. Le Province, acquisite le proposte e le esigenze dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane, formulano annualmente le proposte inerenti i programmi regionali ed i propri programmi di controllo ambientale, comprensivi dell’indicazione della propria quota di cofinanziamento.

     2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi all’ARPAL entro il 31 ottobre di ogni anno per l’anno successivo.

     3. Le Province possono comunque richiedere, per situazioni di emergenza o per eccezionali esigenze, accertamenti tecnici specifici anche al di fuori dei programmi di cui al comma 1.

 

CAPO II

SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE AMBIENTALE E OSSERVATORI

 

     Art. 29. (Sistema informativo regionale ambientale)

     1. Il Sistema informativo regionale ambientale della Liguria (SIRAL) è costituito dall’insieme delle banche dati ed informazioni, anche georiferite, di interesse ambientale e dalle funzionalità di gestione, elaborazione e fruizione connesse, finalizzate a:

     a) conoscere lo stato dell’ambiente ligure, i fattori che determinano pressione sullo stesso e l’entità delle pressioni;

     b) prevedere possibili scenari ambientali;

     c) consentire ai diversi livelli istituzionali, in base agli elementi di cui alle lettere a) e b), la definizione di piani, programmi ed interventi volti al miglioramento della qualità ambientale;

     d) fornire adeguata informazione a tutti i soggetti singoli o associati interessati in merito agli elementi di cui alle lettere a) e b) ed alle misure assunte per il miglioramento ambientale;

     e) fornire servizi ad Enti locali ed imprese in relazione alle competenze da esercitare, alle autorizzazioni da richiedere od agli adempimenti ambientali da assolvere;

     f) fornire i dati e le informazioni in ottemperanza agli obblighi comunitari e nazionali.

     2. Fanno parte del SIRAL le banche dati ed informazioni ambientali, anche georiferite, sviluppate dalla Regione e da ARPAL, ed, in particolare, il sistema informativo di governo del comparto aria, il sistema informativo dei dati ambientali marini (SISEA), i sistemi informativi a supporto dell’osservatorio permanente corpi idrici e dell’osservatorio sui rifiuti, il sistema informativo regionale idrogeologico (SIRID).

     3. Sono, inoltre, parte del SIRAL i dati ed informazioni ambientali che altri Enti locali e territoriali condividono nell’ambito del Sistema, condizione necessaria per usufruire dei contributi regionali in materia.

     4. Il SIRAL è integrato nel Sistema Informativo Regionale per quanto concerne le funzionalità informatiche ed informative ed è reso disponibile secondo il disposto di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 (attuazione della Direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti  nel settore pubblico).

     5. Gli Enti locali sono tenuti a mettere a disposizione del sistema le tipologie di dati ed informazioni definiti dalla Giunta regionale ai sensi all’articolo 2, comma 1, lettera l) ed, in ogni caso, i dati relativi:

     a) alle reti di monitoraggio ed ai controlli della qualità ambientale;

     b) ai monitoraggi in continuo delle emissioni;

     c) alla biodiversità;

     d) all’anagrafe di siti contaminati;

     e) alla pericolosità e rischio idrogeologico della pianificazione di bacino di rilievo regionale;

     f) ai movimenti franosi ai fini dell’aggiornamento dell’Inventario dei fenomeni franosi d’Italia (IFFI).

     6. I dati inseriti nel SIRAL sono posti a base della pianificazione e programmazione dei vari comparti ambientali e sono gli unici validi ai fini delle rilevazioni, trasmissioni ed elaborazioni da effettuare in ottemperanza alle normative europee e nazionali.

 

          Art. 30. (Realizzazione e gestione del sistema)

     1. La Regione pianifica e coordina la realizzazione, l’aggiornamento, lo sviluppo e l’evoluzione del sistema informativo regionale e delle banche dati ambientali, provvedendo al reperimento ed all’integrazione delle necessarie risorse. In particolare la Regione definisce le direttive tecniche e le specifiche informatiche relative alla realizzazione del sistema, alla condivisione dei dati e delle informazioni ed alla messa a disposizione della rete SINAnet dei dati ed informazioni dovuti.

     2. L’ARPAL supporta la Regione nella realizzazione e gestione del sistema, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale. La Regione può delegare ad ARPAL specifiche funzioni sulla gestione del sistema informativo regionale mantenendo il coordinamento e i poteri di indirizzo.

 

          Art. 31. (Sistema informativo di governo del comparto aria)

     1. L’insieme degli strumenti a supporto della valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, da effettuarsi secondo le disposizioni normative nazionali e comunitarie, costituisce il sistema informativo di governo del comparto aria, che, in particolare comprende:

     a) l’inventario regionale delle emissioni in atmosfera;

     b) le banche dati relative alle reti di monitoraggio della qualità dell’aria e dei fenomeni meteoclimatici;

     c) le banche dati relative alle campagne di monitoraggio di qualità dell’aria effettuate ad integrazione dei risultati ottenuti tramite le reti di monitoraggio;

     d) le banche dati relative alle emissioni degli impianti sottoposti a controllo in continuo dei parametri inquinanti;

     e) la modellistica per la stima delle emissioni;

     f) la modellistica per la stima della qualità dell’aria;

     g) la modellistica per la previsione delle emissioni.

     2. La Regione provvede in particolare:

     a) alla tenuta ed aggiornamento dell’inventario regionale delle emissioni in atmosfera;

     b) a definire, in accordo con le Province e l’ARPAL, lo sviluppo delle reti di monitoraggio funzionali alla valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente ed in particolare ad individuare l’ubicazione delle stazioni ed a stabilire le loro dotazioni strumentali;

     c) alla pianificazione nel tempo dell’aggiornamento informativo e funzionale degli altri strumenti di supporto alla valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, anche mediante la definizione di proposte rivolte ad altri Enti che gestiscono dati o sistemi informativi funzionali a tali strumenti;

     d) al coordinamento dell’effettuazione di studi di modellistica di diffusione tradizionale e, in particolare, fotochimica.

     3. ARPAL cura l’acquisizione delle letture della strumentazione facente parte delle reti pubbliche di monitoraggio funzionali alla valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente e garantisce la continuità di funzionamento delle reti stesse, provvedendo in particolare:

     a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle dotazioni strumentali delle reti;

     b) ad effettuare la validazione dei dati monitorati;

     c) alla verifica dei flussi dei dati verso il SIRAL.

     4. La Regione e le Province forniscono all’ARPAL le risorse necessarie per i costi di manutenzione della rete.

     5. ARPAL, inoltre, provvede:

     a) ad effettuare le campagne di monitoraggio funzionali alla valutazione annuale della qualità dell’aria, integrative delle informazioni ottenute con le reti di rilevamento;

     b) a fornire supporto alla Regione in relazione alla tenuta ed aggiornamento dell’inventario delle emissioni ed alla effettuazione di studi di modellistica diffusionale e fotochimica.

     6. Le Province possono cedere od affidare ad ARPAL le dotazioni strumentali delle reti di rilevamento provinciali, comprese le dotazioni informatiche dei Centri Operativi Provinciali (COP) o, comunque, devono consentire ad ARPAL l’accesso alle proprie dotazioni ed il loro utilizzo per l’espletamento delle funzioni ad essa affidate in relazione alla valutazione annuale della qualità dell’aria ambiente.

 

          Art. 32. (Rete di monitoraggio dei versanti regionali – REMOVER)

     1. La rete di monitoraggio regionale dei versanti monitora i fenomeni di instabilità di versante ai fini della programmazione e del controllo degli interventi di difesa del suolo.

     2. La rete è costituita dalla strumentazione di monitoraggio presente sul territorio installata dagli Enti attuatori degli interventi di difesa del suolo e dalla strumentazione prevista nei programmi regionali di cui all’articolo 27.

     3. La rete è gestita da ARPAL i costi di gestione e sviluppo della rete sono posti a carico di ARPAL nell’ambito delle disponibilità di bilancio sulla base dei finanziamenti di cui all’articolo 26.

     4. Gli Enti attuatori degli interventi di difesa del suolo partecipano al REMOVER, fornendo ad ARPAL i dati relativi ai monitoraggi in corso e pregressi ed i dati conoscitivi correlati funzionali alla gestione ed ottimizzazione della rete.

     5. ARPAL trasferisce i dati della rete alla Regione, nei modi e nei tempi definiti dal programma regionale annuale, per la programmazione degli interventi  di difesa del suolo e per la verifica dell’efficacia di quelli realizzati.

     6. La rete di monitoraggio è integrata nel Sistema Informativo Regionale Idrogeologico (SIRID), di cui all’articolo 33, che ne costituisce lo strumento informatico di raccolta e diffusione dei dati.

 

     Art. 33. (Sistema informativo regionale idrogeologico - SIRID)

     1. Il Sistema informativo regionale idrogeologico costituisce lo strumento informatico di raccolta e diffusione dei dati regionali di carattere idrogeologico, con particolare riferimento a quelli di pericolosità e di rischio derivanti dalla pianificazione di bacino, al censimento dei movimenti franosi di cui al Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi d’Italia), agli interventi di sistemazione idrogeologica nonché di monitoraggio dei versanti.

     2. Le Province partecipano al SIRID, fornendo alla Regione, nei modi e nei tempi definiti dal programma regionale annuale, i dati di aggiornamento, prodotti nelle fasi di gestione dei piani di bacino di rilievo regionale, dei seguenti tematismi:

     a) fasce fluviali;

     b) suscettività al dissesto;

     c) regimi normativi;

     d) rischio idrogeologico.

     3. Le Province e le Comunità Montane inviano alla Regione i dati relativi agli aggiornamenti dei movimenti franosi siti nel territorio di competenza ai fini dell’aggiornamento dell’inventario dei fenomeni franosi (Progetto IFFI).

     4. Gli Enti locali attuatori degli interventi di sistemazione idrogeologica forniscono alla Regione le informazioni relative alla tipologia, allo stato di avanzamento ed alle fonti di finanziamento delle nuove opere realizzate.

 

     Art. 34. (Osservatorio permanente dei corpi idrici) [21]

     1. (Omissis).

     2. (Omissis).

     3. (Omissis).

     4. (Omissis).

     4 bis. Per le attività inerenti il controllo e la vigilanza dell’ambiente marino e costiero ARPAL può avvalersi dell’Osservatorio Ligure marino per la Pesca e l’ambiente (OLPA) anche, previo assenso della Giunta regionale, attraverso una compartecipazione al medesimo Osservatorio [22].

     4 ter. Gli oneri derivanti dalla partecipazione di ARPAL all’Osservatorio di cui al comma 4 bis sono a carico del bilancio dell’Agenzia. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma non derivano oneri a carico del bilancio regionale [23].

 

          Art. 35. (Collegamento dell’Osservatorio dei corpi idrici con ulteriori reti di rilevamento)

     1. La Regione individua criteri per la realizzazione di ulteriori reti di rilevamento e di controllo della qualità delle acque diverse da quelle di cui all'articolo 33 da parte di soggetti pubblici e privati nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera z), della legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183). I dati di tali reti di rilevamento confluiscono nell'Osservatorio permanente dei corpi idrici secondo standard informatici approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera k).

     2. La Provincia può richiedere ai gestori di impianti che con i loro scarichi possono provocare inquinamenti, di installare e gestire a proprie spese apparecchiature di controllo continuo delle qualità ambientali. I dati così acquisiti sono trasmessi all'Osservatorio secondo gli standard informatici approvati dalla Giunta regionale.

     3. I soggetti di cui al comma 2, che già posseggono apparecchi di controllo continuo, si collegano con l'Osservatorio.

 

     Art. 36. (Osservatorio regionale sui rifiuti)

     1. E’ istituito, presso la Direzione regionale competente in materia di ambiente, l'Osservatorio regionale sui rifiuti che realizza le proprie finalità in collaborazione con le Province, i Comuni e gli enti gestori.

     2. L’Osservatorio fornisce il supporto per la predisposizione degli atti di programmazione regionale in materia di gestione dei rifiuti assicurando efficacia, continuità ed omogeneità alla analisi e verifica dei flussi di rifiuti.

     3. Il funzionamento dell’Osservatorio è disciplinato da un regolamento, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, elaborato di concerto con le Province.

 

          Art. 37. (Sistema regionale di educazione ambientale)

     1. Il sistema regionale di educazione ambientale si articola in un centro regionale, in centri provinciali e in centri locali.

     2. Il Centro regionale di educazione ambientale (CREA) svolge funzioni di:

     a) coordinamento e promozione della collaborazione di tutti i soggetti operanti nell’ambito dello sviluppo sostenibile;

     b) progettazione e realizzazione dei progetti regionali, anche in collaborazione con gli altri soggetti del sistema regionale, di iniziative di educazione ambientale rivolte alle istituzioni scolastiche e ai cittadini e di processi di sostenibilità locale;

     c) sviluppo di azioni di ricerca di nuovi metodi e strumenti per l’educazione ambientale;

     d) monitoraggio dei progetti e delle azioni di educazione ambientale in atto sul territorio regionale ai fini della definizione della programmazione;

     e) cura della comunicazione all’interno del sistema regionale dell’educazione ambientale;

     f) monitoraggio e realizzazione di interventi per soddisfare i bisogni formativi dei soggetti operanti nel sistema;

     g) promozione di comportamenti e stili di vita sostenibili attraverso il Centro di Educazione al Consumo Sostenibile.

     3. I Centri provinciali di educazione ambientale (CEAP) sono promossi dalle Province.

     4. I Centri di Educazione Ambientale (CEA) sono promossi da Enti locali ed Enti Parco e svolgono in particolare i seguenti compiti:

     a) realizzazione a livello locale di progetti di educazione ambientale;

     b) promozione della sostenibilità ambientale presso le comunità locali nei processi che ritardano lo sviluppo del territorio.

     5. La Giunta regionale, sentite le Province e la rete dei Centri di educazione ambientale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento:

     a) le modalità di organizzazione del sistema di educazione ambientale;

     b) i criteri di qualità cui devono rispondere i centri ai fini dell’accreditamento e della certificazione;

     c) i criteri per la concessione di finanziamenti a progetti di educazione ambientale.

 

TITOLO IV

PREVISIONE METEOIDROLOGICA DEGLI EVENTI ESTREMI, MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA PER LA PROTEZIONE CIVILE

 

     Art. 38. (Centro funzionale meteoidrologico di protezione civile)

     1. Il CFMI-PC costituisce lo strumento operativo per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Presidente della Giunta regionale dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004.

     2. Il CFMI-PC, attraverso le procedure operative stabilite d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, è inserito nella rete nazionale dei Centri Funzionali di Protezione Civile ed è posto sotto la direzione organizzativa e funzionale della Regione Liguria in quanto struttura essenziale per le competenze di protezione civile negli ambiti della previsione e gestione degli eventi meteoidrologici estremi e della gestione della rete di monitoraggio meteoclimatico.

     3. Ai fini della condivisione dei dati di utilità per le funzioni di competenza ambientale, i rilevamenti meteo - climatici effettuati dal CFMI-PC sono resi disponibili mediante l’inserimento nel SIRAL e la pubblicazione degli annali idrologici.

     4. L’ambito delle attività del CFMI-PC definite ai sensi della Direttiva di cui al comma 1 e secondo quanto stabilito della legge regionale di Protezione civile prevede tre aree deputate alla:

     a) raccolta, concentrazione, elaborazione, archiviazione e validazione dei dati meteoidrologici rilevati sul territorio regionale;

     b) interpretazione e utilizzo dei dati rilevati e dei modelli numerici per fini previsionali;

     c) gestione del sistema informatico e informativo di elaborazione dei dati e modelli e cura dell’interscambio dei flussi informativi tra i Centri Funzionali.

     5. L’organizzazione operativa del CFMI-PC deve garantire gli adeguati livelli di operatività straordinaria in situazioni di rischio meteoidrologico e di eventi estremi previsti o in corso, secondo le esigenze proprie del sistema di protezione civile.

 

TITOLO V

PIANI E PROGRAMMI AMBIENTALI

 

          Art. 39. (Piano regionale di tutela della qualità dell’aria)

     1. Il Piano regionale di tutela della qualità dell’aria, è lo strumento di orientamento di tutta l'attività legata alla tutela del comparto aria ed in particolare:

     a) è supporto del processo di “valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente”, disposto dalla vigente normativa di settore nazionale e comunitaria;

     b) detta prescrizioni vincolanti per i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni ed attività inerenti la tutela della qualità dell’aria;

     c) costituisce riferimento per le procedure di Valutazione Impatto Ambientale (VIA), di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ad impianti esistenti e nuovi;

     d) rappresenta l’indirizzo e il supporto della pianificazione territoriale regionale, provinciale e comunale, nonché degli atti di pianificazione e programmazione dei trasporti, dell’energia, dell’edilizia, dello smaltimento dei rifiuti e, per gli aspetti legati alla prevenzione, della pianificazione della lotta agli incendi boschivi.

     2. Il Piano contiene:

     a) i risultati delle attività conoscitive inerenti:

     1) le caratteristiche dei fattori di pressione sul comparto aria, le fonti di emissione e l’influenza dei fattori meteorologici;

     2) la valutazione della qualità dell’aria ambiente per l’intero territorio regionale;

     3) la zonizzazione del territorio regionale, in relazione ai livelli di qualità dell’aria ambiente misurati o stimati nelle diverse zone o agglomerati per i diversi inquinanti;

     b) la definizione degli scenari tendenziali di qualità dell’aria;

     c) le misure volte a:

     1) garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351 (attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente) e al decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183 (attuazione della Direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria);

     2) concorrere al raggiungimento degli impegni di riduzione delle emissioni di inquinanti e di gas ad effetto serra, derivanti dalla normativa comunitaria o sottoscritti dall’Italia in accordi internazionali;

     3) favorire un miglioramento generalizzato dell’ambiente e della qualità della vita, evitando il trasferimento dell’inquinamento tra i diversi settori ambientali;

     d) i soggetti obbligati alla predisposizione di Programmi degli interventi, atti a conseguire gli obiettivi indicati al precedente punto, o ad effettuare altre specifiche attività finalizzate alla tutela della qualità dell’aria;

     e) i criteri per l’organizzazione di un sistema di monitoraggio della qualità dell’aria efficiente, ma semplificato ed aderente alle disposizioni delle normative nazionali e comunitarie;

     f) i provvedimenti e le procedure da adottare da parte della Giunta regionale per l’attuazione del piano ed in particolare per la valutazione dell’efficacia degli interventi programmati, la definizione del calendario di attuazione ed il monitoraggio.

 

          Art. 40. (Piano di tutela delle acque)

     1. Il Piano di tutela delle acque ha gli effetti dei Piani di bacino e i contenuti previsti dalla normativa regionale e nazionale.

 

     Art. 41. (Piano di tutela dell’ambiente marino e costiero)

     1. Il Piano di tutela dell'ambiente marino e costiero che ha gli effetti dei Piani di bacino viene redatto e adottato anche per unità fisiografica, in accordo con quanto stabilito dai piani di bacino e dal piano di tutela delle acque, ed ha come finalità il miglioramento della qualità ambientale della fascia costiera, con particolare riferimento al riequilibrio dei litorali, alla stabilizzazione della costa alta, al miglioramento della qualità delle acque costiere, alla difesa e valorizzazione degli habitat marini. Esso contiene [24]:

     a) il quadro conoscitivo relativo alle condizioni di dissesto della costa alta e del livello erosivo degli arenili, la tendenza evolutiva e il livello di rischio associato;

     b) le opere esistenti di difesa della costa ed il livello di manutenzione ed efficacia;

     c) l’indicazione degli interventi strutturali e manutentivi ed il relativo livello di priorità;

     d) la normativa e gli interventi di estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale e marittimo finalizzato al ripascimento degli arenili;

     e) l’aggiornamento dei dati meteo-marini disponibili nell’ambito del paraggio relativo all’unità fisiografica, con particolare riferimento ad eventi estremi pregressi;

     f) la individuazione  delle misure, delle azioni volte a tutela degli habitat costieri e delle biodiversità;

     g) il monitoraggio della qualità delle acque costiere e delle acque a specifica destinazione.

     1 bis. Nelle more dell’approvazione del Piano, la Regione adotta misure di salvaguardia con particolare riferimento alla difesa degli habitat e delle coste e degli abitati costieri dall’erosione marina. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano e comunque per un periodo non superiore a tre anni [25].

 

     Art. 42. (Programmi triennali di finanziamento degli interventi inerenti la difesa del suolo, la tutela delle risorse idriche e la difesa della costa)

     1. Per la concessione dei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari in materia di difesa del suolo, di difesa della costa  e di tutela delle risorse idriche si applica la procedura prevista nei commi seguenti, fatti salvi termini o procedure speciali dettate da normative statali o comunitarie di finanziamento.

     2. La Giunta regionale approva i Programmi triennali degli interventi nei settori di cui al comma 1, anche per stralci funzionali e per singoli tematismi, sulla base dei contenuti dei piani di bacino e dei loro stralci, del piano regionale di tutela delle acque, del piano regionale di tutela dell’ambiente marino e costiero e dei programmi di intervento approvati dalle Autorità d’Ambito in base alle priorità indicate nei Piani d’Ambito.

     3. I Programmi triennali di finanziamento sono relativi a:

     a) interventi strutturali;

     b) interventi di manutenzione;

     c) studi, monitoraggi e progettazioni.

 

     Art. 43. (Programmi annuali degli interventi)

     1. La Giunta regionale approva i programmi annuali degli interventi da realizzarsi nei settori di cui all’articolo 42, anche per stralci funzionali e per singoli tematismi, sulla base dei criteri di priorità e degli indirizzi dei programmi triennali e delle relative previsioni, nonché delle risorse nazionali, comunitarie, regionali o private.

     2. I programmi annuali sono articolati nelle seguenti sezioni:

     a) interventi strutturali da finanziarsi sulla base dei progetti preliminari di cui al comma 4;

     b) interventi di manutenzione ordinaria;

     c) interventi di manutenzione straordinaria;

     d) studi, progettazioni e monitoraggi.

     3. I programmi annuali degli interventi in materia di tutela delle risorse idriche e di difesa della costa, compresi quelli di manutenzione straordinaria, sono formulati sulla base della seguente procedura:

     a) i soggetti proponenti l’attuazione di interventi strutturali e di manutenzione straordinaria conformi al programma triennale fanno pervenire istanza di finanziamento corredata del progetto preliminare dell’opera redatto sulla base dei criteri ed indirizzi generali emanati dalla Regione, delle specificazioni contenute nei programmi di cui al comma 1 dell’articolo 42, e dell’entità delle risorse del proponente destinate al cofinanziamento dell’opera;

     b) viene definita la graduatoria degli interventi, tenendo conto della coerenza degli interventi proposti con i criteri e gli indirizzi emanati e con la pianificazione di settore vigente.

     4. Il programma annuale di difesa del suolo viene formulato anche tenuto conto delle proposte delle Province secondo le modalità attuative definite attraverso specifici criteri ed indirizzi approvati dalla Giunta regionale.

     5. I programmi annuali destinano la quota di risorse finalizzata agli studi, progettazioni e monitoraggi sulla base dei criteri indicati nel programma triennale.

     6. La Giunta regionale, in caso di inerzia nella realizzazione degli interventi inseriti nei Programmi annuali da parte dei soggetti attuatori, può disporre, previa diffida, la revoca anche parziale del contributo concesso.

     7. Qualora l'attuazione dei programmi richieda l'intervento coordinato con lo Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede rispettivamente con intesa, accordo di programma o convenzione.

 

          Art. 44. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 45. (Norma transitoria)

     1. Fino all’emanazione dei criteri e delle modalità della dipendenza funzionale di cui all’articolo 9, commi 2 e 3 da parte della Giunta regionale valgono le convenzioni in essere tra ARPAL ed Enti locali che, in caso di scadenza, possono essere prorogate.

     2. Fino all’insediamento del Collegio dei Revisori di cui all’articolo 17, comma 2, da nominarsi a seguito di avviso pubblico emanato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge continua ad operare il Collegio in carica.

     3. Fino al completamento del trasferimento dall’Azienda Mediterranea Gas e Acqua Genova S.p.A. (AMGA) ad ARPAL dei beni e delle attrezzature di proprietà regionale inerenti la funzione dell’Osservatorio permanente dei corpi idrici di cui all’articolo 34, continua ad applicarsi il regime convenzionale in essere tra le parti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Nelle more di approvazione del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 40 rimane in vigore il piano regionale di risanamento delle acque previsto dall’articolo 87 della l.r. 18/1999.

     5. Nelle more dell’approvazione del piano di tutela dell’ambiente marino e costiero di cui all’articolo 41, la Giunta regionale, previa definizione dei criteri di riparto, assegna i finanziamenti in materia di difesa della costa sulla base di un programma di interventi, che tiene conto del quadro ricognitivo delle esigenze, segnalate e trasmesse dagli enti competenti alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno.

     6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Direttore Generale predispone la revisione della dotazione organica che tenga conto anche delle nuove  competenze individuate nella presente legge, che verrà approvata dalla Giunta Regionale entro i successivi trenta giorni.

     7. Con l’anno finanziario 2007, ARPAL adotta in via definitiva un regime di contabilità generale economico - patrimoniale ed analitica per centri di costo.

     8. Nell’avviamento a selezione per le assunzioni di lavoratori da inquadrare nelle qualifiche e nei profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 (norme sull’organizzazione del mercato del lavoro) è prevista una precedenza per i soggetti che abbiano prestato servizio presso ARPAL con le mansioni attinenti la qualifica di riferimento per almeno un biennio di attività maturato nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge o entro la data di pubblicazione del bando. In attesa che vengano espletate le procedure di cui all’articolo 21, comma 1 e al fine di soddisfare esigenze organizzative di ARPAL i contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, proseguono ininterrottamente fino al 31 dicembre 2008.

     9. Nelle more dell’approvazione dei criteri di cui all’articolo 42, la Giunta regionale destina i finanziamenti in materia di difesa del suolo mediante il primo programma annuale.

     10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce i contenuti della dipendenza funzionale del CFMI-PC dalla struttura regionale competente in materia di Protezione civile.

 

     Art. 46. (Modifiche)

     1. [26].

 

     Art. 47. (Abrogazione di norme)

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) la legge regionale 27 aprile 1995, n. 39 (istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure);

     b) gli articoli 37 e 38 della legge regionale 16 agosto 1995, n. 43 (norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento);

     c) il Titolo I della legge regionale 23 ottobre 1996, n. 46 (norme finanziarie in materia di difesa del suolo ed ulteriori modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183). Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1984 n. 22 (legge forestale regionale));

     d) la legge regionale 20 marzo 1998, n. 11 (disposizioni relative alla gestione dell’Osservatorio permanente dei corpi idrici);

     e) il comma 2 dell’articolo 91 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).

     2. Sono, altresì, abrogate le norme in vigore che risultino incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 48. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO A

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI OBBLIGATORIE

 

1. Controllo e vigilanza ambientale:

a) sopralluoghi, campionamenti, misure, acquisizione di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento "in loco", ai fini del controllo dei fattori fisici, chimici, geologici, idrogeologici, biologici, di inquinamento acustico ed elettromagnetico, dell'aria, dell'acqua e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene ambientale;

b) controlli inerenti le sorgenti di radiazioni ionizzanti e la radioattività ambientale anche in rapporto a fattori causali quali quelli geologici ed antropici;

c) controlli elettromagnetismo;

d) controllo delle operazioni di risanamento e di recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, delle aree Rete Natura 2000, dell'ambiente marino e costiero e più in generale sul rispetto delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali e dei provvedimenti di VIA o di screening;

e) verifica della congruità e della efficacia tecnica degli interventi in materia ambientale con particolare attenzione alle misure atte alla salvaguardia ed alla bonifica del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee;

f) attuazione delle attività di controllo nell’ambito delle attività estrattive;

g) controlli della stabilità dei versanti, del dissesto idrogeologico, della costa alta e dell’erosione degli arenili.

 

2. Gestione amministrativa delle attività del CFMI-PC concernenti:

a) gestione della rete di rilevamento meteoidrologico su territorio regionale;

b) previsione metereologica su territorio regionale;

c) gestione dei sistemi informatici e informativi necessari per l’acquisizione, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati e dei modelli meteoidrologici;

d) elaborazioni meteoclimatiche e diffusione dei dati rilevati e degli annali idrologici;

e) previsione e gestione del rischio meteoidrologico nel caso di eventi estremi secondo procedure condivise con la competente struttura della Regione Liguria.

 

3. Supporto tecnico – scientifico in materia di VIA e di VAS e di Valutazione di incidenza [27].

 

4. Gestione delle emergenze ambientali:

a) servizio di pronta disponibilità per interventi necessari per eventi imprevisti che possono arrecare un danno ambientale o sanitario;

b) collaborazione in caso di necessità con le strutture regionali e locali competenti in materia di protezione civile;

c) identificazione degli agenti inquinanti nelle diverse matrici ambientali, alimentari e biota con misure in situ e/o in laboratorio;

d) valutazione di presenza e diffusione dei contaminanti ai fini della  individuazione delle zone di contaminazione e di hot spot;

e) partecipazione ai piani provinciali di Difesa Civile (NBCR);

f) partecipazione a piani di emergenza per eventi di carattere radiologico, chimico.

 

5. Gestione dei catasti e delle reti di monitoraggio ambientale:

a) gestione rete ondametrica regionale;

b) gestione Osservatorio Corpi idrici;

c) lettura strumentale e manutenzione rete di monitoraggio REMOVER;

d) gestione catasto dei rifiuti;

e) gestione catasto delle sorgenti di radiazioni ionizzanti;

f) gestione catasto delle sorgenti fisse di inquinamento elettromagnetico e degli elettrodotti;

g) raccolta sistematica anche su supporto informatico dei dati relativi alla situazione ambientale e meteoidrologica comprensiva dei dati quantitativi relativi ai corpi idrici superficiali e sotterranei, comprese le acque marine e costiere, del suolo naturale e contaminato, ed elaborazione  degli annali idrologici;

h) gestione reti monitoraggio qualità aria;

i) gestione del SIRAL per le parti di competenza secondo le direttive della Regione.

i bis) gestione dell’Osservatorio regionale della biodiversità [28]

 

6. Gestione delle prestazioni analitiche e laboratoristiche:

a) analisi di laboratorio dei materiali campionati ed elaborazione delle misure effettuate;

b) campionamenti ed analisi finalizzati alla tutela dell'ambiente fisico e degli ecosistemi;

c) applicazione dei criteri di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di qualità stabiliti dalla normativa statale;

d) adozione delle metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio;

e) controlli analitici di tipo chimico, fisico, microbiologico e radiometrici sulle diverse matrici ambientali;

f) controlli analitici di elevata specializzazione su specifici inquinanti come amianto, microinquinanti, pesticidi;

g) controllo analitico delle acque destinate al consumo umano, delle acque di balneazione, degli alimenti e dei materiali che vengono in contatto con gli alimenti anche in riferimento all’eventuale presenza di organismi geneticamente modificati.

 

7. Compiti di educazione ambientale:

a) raccolta dei dati ambientali in possesso di ARPAL e loro pubblicizzazione, secondo le modalità ed i tempi concordati con la Regione, anche in forma di sintesi, modelli e statistiche, alle diverse tipologie di utenza, da effettuarsi tramite l’URP e il Centro di documentazione ambientale, da aprirsi alla pubblica fruizione;

b) elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale e loro diffusione;

c) relazione annuale sui controlli effettuati.

 

8. Attività relative alla sicurezza impiantistica in ambiente di vita e di lavoro.

 

Ambienti di lavoro:

supporto tecnico specialistico alle funzioni delle ASL in materia impiantistica ed antiinfortunistica che si avvalgono di ARPAL per l’espletamento delle omologazioni di impianti elettrici con pericolo di esplosione/direttiva ATEX e per le verifiche periodiche di cui all’articolo 71 del d.lgs. 81/2008, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011 [29].

 

Ambienti di vita:

funzioni di vigilanza e controllo in materia impiantistica ed infortunistica in ambienti di vita con riguardo all’espletamento delle verifiche periodiche su impianti termici ed a pressione di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 93 (attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione) ed al decreto ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329 (regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del d.lgs 25 febbraio 2000 n. 93).

 

 

ALLEGATO B

 

ATTIVITA’ A RICHIESTA

 

1. Supporto tecnico- scientifico ai livelli istituzionali competenti:

a) consulenza tecnica e pareri tecnici in merito alle istanze presentate;

b) (Omissis) [30];

c) supporto per l’esame interdisciplinare della documentazione tecnica relativa alle domande di approvazione e di autorizzazione in materia ambientale;

d) partecipazione alle istruttorie sulle bonifiche di siti contaminati di interesse nazionale, regionale e comunale;

e) redazione di piani di caratterizzazione dei siti pubblici o in presenza di azione pubblica in danno;

f) parere su utilizzo rocce e terre di scavo;

g) supporto tecnico alla Regione o all'Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) in relazione all'istruttoria per l'accertamento della valutazione di impatto ambientale;

h) supporto per la predisposizione dei piani e dei programmi ambientali e sanitari;

i) supporto quantificazione danno ambientale con verifica entità danno e individuazione operazioni necessarie per il ripristino dei luoghi e ipotesi di costi;

j) supporto alle attività di promozione di sistemi di gestione ambientale;

k) supporto tecnico-scientifico nelle istruttorie per la valutazione e prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti;

l) cooperazione a livello tecnico e scientifico con l’APAT ed altri enti ed istituzioni operanti nel settore della prevenzione ambientale e igienico-sanitaria;

m) verifiche periodiche  su impianti elettrici;

n) verifiche periodiche  su ascensori e montacarichi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162 (regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio);

n bis) collaudi e verifiche periodiche di cui agli articoli 31 e 34 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico del datore di lavoro, ai sensi degli stessi articoli, a supporto dell’Autorità di vigilanza competente ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni ed integrazioni [31].

 

 

ALLEGATO C

 

RIPARTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI PREVENZIONE COLLETTIVA E CONTROLLI AMBIENTALI TRA AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E AGENZIA REGIONALE PER L'AMBIENTE LIGURE

 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL’ASL

DIPARTIMENTI PROVINCIALI DELL'ARPAL

 

 

 

 

 

 

 

- U.O. Igiene e sanità pubblica

Con particolare riferimento alle attività di:

 

 

 

 

Attività di prevenzione e controllo ambientale con riferimento a:

 

Profilassi diretta e indiretta delle malattie infettive e diffusive, Medicina legale, Igiene edilizia, Igiene delle strutture ad uso collettivo, Coordinamento di programmi di prevenzione secondaria;

 

a) acqua,

b) aria,

c) suolo,

d) rifiuti (solidi e liquidi);

 

Rete laboratoristica per la tutela dell'ambiente e per l’esercizio delle funzioni di sanità pubblica;

 

Radioattività ambientale;

 

 

- U.O. Prevenzione e sicurezza negli ambiti di lavoro con particolare riferimento alle attività relative ai controlli impiantistici e periodici in ambienti di lavoro, all’inquinamento acustico negli ambienti di lavoro, alla tutela della salute dei lavoratori;

Controlli impiantistici preventivi e periodici;

 

Inquinamento acustico degli ambienti di vita;

 

Grandi rischi industriali.

 

 

 

- U.O. Igiene degli alimenti e della nutrizione con particolare riferimento alle attività di igiene degli alimenti, della nutrizione e delle acque per il consumo umano;

 

 

 

 

- U.O. Sanità animale ed igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento alle attività dei due nuclei operativi sanità animale ed igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

 

 

 

 

 

- U.O. Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto degli alimenti di origine  animale e loro derivati.

 

 

 

 


[1] Lettera inserita dall'art. 13 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

[2] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

[3] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 13 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

[5] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

[6] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22.

[7] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22.

[8] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22.

[9] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22.

[10] Comma così modificato dall'art. 6, comma 4, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22. Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "1. Presso l'ARPAL è istituito un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, di cui un presidente e due componenti, nominati dalla Giunta regionale e scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 (attuazione della Direttiva CEE n. 253/84 relativa alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).".

[11] Comma così modificato dall'art. 6, comma 5, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22. Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "2. La Giunta regionale procede alla nomina dei revisori di cui al comma 1 e dei relativi supplenti, fra coloro che hanno presentato domanda.".

[12] Comma così modificato dall'art. 6, comma 6, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22. Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "4. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni. I membri del Collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunziare all'incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata al Direttore Generale dell'ARPAL e alla Giunta regionale.".

[13] Comma abrogato dall'art. 6 , comma 7, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22.

[14] Comma così modificato dall'art. 6, comma 8, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22. Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "6. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARPAL, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'Agenzia, ai programmi, ai criteri e alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità.".

[15] Alinea così modificato dall'art. 6, comma 9, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22. Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "7. In particolare, il Collegio:".

[16] Comma così modificato dall'art. 6, comma 10, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22. Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "8. Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza prevista dal comma 7, lettere a) e d) al Direttore Generale e alla Giunta regionale.".

[17] Comma così modificato dall'art. 6, comma 11, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22. Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "9. La Giunta regionale determina l’indennità spettante al Presidente e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti all'atto della nomina del Collegio. Si applicano le disposizioni della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa).".

[18] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 1.

[19] Articolo inserito dall'art. 18 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

[21] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39. Il comma 4 bis è stato fatto rivivere dall'art. 25 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 1.

[22] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16, che ha inserito il comma 4 bis all'art. 9 della L.R. 39/2008, con cui è stato inserito il comma 4 bis all'art. 34 della L.R. 20/2006 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 5 agosto 2019, n. 17.

[23] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 5 agosto 2019, n. 17.

[24] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39.

[25] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39.

[26] Sostituisce il comma 5 dell’art. 101 della L.R. 21 giugno 1999, n. 18.

[27] Punto così modificato dall'art. 20 della L.R. 10 luglio 2009, n. 28.

[28] Lettera aggiunta dall'art. 20 della L.R. 10 luglio 2009, n. 28.

[29] Capoverso così modificato dall'art. 13 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

[30] Lettera soppressa dall'art. 20 della L.R. 10 luglio 2009, n. 28.

[31] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 8 luglio 2013, n. 19.