§ 4.6.40 - L.R. 28 ottobre 2008, n. 39.
Istituzione delle Autorità d’ambito per l’esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 beni ambientali
Data:28/10/2008
Numero:39


Sommario
Art. 1.  (Finalità e ambito di applicazione)
Art. 2.  (Autorità d'ambito territoriale ottimale per i servizi idrici e la gestione dei rifiuti urbani)
Art. 3.  (Procedura di costituzione dell’AATO)
Art. 4.  (Affidamenti del servizio)
Art. 5.  (Esercizio dei poteri sostitutivi)
Art. 6.  (Disposizioni in materia di pianificazione)
Art. 7.  (Piani d’Ambito)
Art. 8.  (Compiti degli Osservatori sulle risorse idriche e sui rifiuti in materia di gestione di servizi pubblici locali)
Art. 9.  (Disposizioni diverse)
Art. 10.  (Norma finanziaria)
Art. 11.  (Norma transitoria)
Art. 12.  (Abrogazioni)
Art. 13.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 4.6.40 - L.R. 28 ottobre 2008, n. 39. [1]

Istituzione delle Autorità d’ambito per l’esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

(B.U. 29 ottobre 2008, n. 15)

 

Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione)

     1. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria e nazionale:

     a) l’organizzazione del servizio idrico integrato (SII), secondo quanto previsto dall’articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, anche in conformità al principio della solidarietà ed equidistribuzione delle risorse idriche su tutto il territorio regionale;

     b) l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per ambiti territoriali ottimali, ai sensi dell’articolo 200 del d.lgs. 152/2006, ed in base ai criteri di priorità gestionale di cui all’articolo 179 del d.lgs. 152/2006, al fine di poter raggiungere, per ogni ambito territoriale individuato:

     1) nell’arco di cinque anni dalla costituzione dell’AATO, di cui all’articolo 2, l’autosufficienza di smaltimento;

     2) la riduzione della produzione dei rifiuti;

     3) il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata fissate dalla normativa nazionale;

     4) la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa e di una discarica di servizio, ferma restando la priorità della raccolta differenziata;

     5) l’individuazione di un gestore unitario.

 

     Art. 2. (Autorità d'ambito territoriale ottimale per i servizi idrici e la gestione dei rifiuti urbani)

     1. Sono individuati sul territorio ligure gli Ambiti territoriali ottimali di Imperia, Savona, Genova e La Spezia, coincidenti con il territorio delle rispettive Province.

     2. In ciascun Ambito territoriale ottimale, di cui al comma 1, è costituita l’Autorità d’ambito territoriale ottimale per i servizi idrici e la gestione dei rifiuti urbani (AATO), nella forma del consorzio obbligatorio tra Provincia e Comuni dell’Ambito, secondo le disposizioni di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

     3. Le quote di partecipazione dei Comuni all’AATO sono determinate in ragione dei seguenti parametri:

     a) 10 per cento sulla base della superficie del territorio comunale;

     b) 60 per cento sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati del più recente censimento ISTAT disponibile.

La quota di partecipazione della Provincia all’AATO è pari al 30 per cento del totale.

     4. L’AATO è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi degli articoli 148 e 201 del d.lgs. 152/2006 e svolge le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani su tutto il territorio dell’ATO, da esercitare nel rispetto dei principi ed obiettivi di cui agli articoli 147 e 200 del d.lgs.152/2006.

     5. L’ordinamento ed il funzionamento dell’AATO sono disciplinati dagli atti istitutivi di cui all’articolo 31 del d.lgs. 267/2000, adottati ai sensi dell’articolo 3 della presente legge.

     6. Sono organi dell’AATO il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti locali consorziati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato. La nomina del Consiglio di Amministrazione del consorzio è proposta dalla Provincia all’Assemblea, avendo riguardo che siano rappresentati i diversi territori provinciali. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dalla Provincia. Per ogni AATO sono previsti un Direttore e due segreterie tecnico-amministrative competenti rispettivamente per la gestione rifiuti e per le risorse idriche. I costi di funzionamento di tali strutture operative, come previsto dall’articolo 148 del d.lgs. 152/2006, sono a carico degli enti locali, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all’AATO.

     7. Gli atti istitutivi, di cui al comma 5, individuano le decisioni per le quali è richiesta una maggioranza qualificata degli enti locali partecipanti all’AATO. Le decisioni dell’Assemblea sono in ogni caso assunte attraverso l’espressione di una doppia maggioranza, determinata dal pronunciamento di tanti enti che rappresentino sia la metà più uno degli enti costituenti il consorzio, sia il 51 per cento delle quote di partecipazione al consorzio.

     8. Ai sensi dell’articolo 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2008”), i componenti degli organi dell’AATO, di cui al comma 6, vi partecipano senza percepire alcun compenso.

     9. L’AATO presenta annualmente al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria una relazione sull’attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge.

 

     Art. 3. (Procedura di costituzione dell’AATO)

     1. L’AATO viene costituita da Provincia e Comuni dell’Ambito, tramite l’approvazione degli atti istitutivi del consorzio redatti sulla base di una convenzione e di uno statuto tipo approvati con deliberazione della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Ai fini di cui al comma 1, le Province convocano, entro novanta giorni dalla data di comunicazione dell’approvazione degli atti tipo da parte della Regione, una conferenza dei Comuni appartenenti al medesimo ATO, finalizzata alla predisposizione degli atti istitutivi da sottoporre ai rispettivi Consigli per la relativa approvazione.

     3. I Comuni e la Provincia, entro sessanta giorni dalla conferenza di cui al comma 2, approvano gli atti istitutivi dell’AATO e ne danno tempestiva comunicazione alla Giunta regionale.

 

     Art. 4. (Affidamenti del servizio)

     1. Nei novanta giorni successivi alla costituzione dell’AATO, la Giunta regionale approva lo schema tipo di contratto di servizio e di convenzione di cui agli articoli 151 e 203 del d.lgs. 152/2006, in applicazione alla direttiva 93/36/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 14 giugno 1993 (Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture) [2].

     2. Per esigenze tecniche o di efficienza dei servizi, l’AATO può prevedere gestioni anche a livello sub provinciale purché sia superata la frammentazione della gestione stessa.

     3. L’AATO, entro trenta giorni dall’approvazione del piano di cui all’articolo 7, avvia la procedura di aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in conformità alle disposizioni comunitarie ed alla normativa nazionale vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, fatte salve le concessioni che non risultano cessate ai sensi dell’articolo 113, comma 15 bis, del d.lgs. 267/2000 e dell’articolo 2, comma 38, della l. 244/2007.

     4. L’AATO assicura la gestione del servizio idrico in forma integrata, provvedendo all’affidamento dello stesso ad un soggetto gestore unitario, ove non ancora individuato, in conformità alle disposizioni comunitarie ed alla normativa nazionale vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali ed, in particolare, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 113, comma 7, del d.lgs. 267/2000 e delle modalità di cui agli articoli 150 e 172 del d.lgs.152/2006 [3].

     5. Resta ferma la previsione di cui all’articolo 113, comma 15 bis, del d.lgs. 267/2000; a tal fine l’AATO determina la data di cessazione delle concessioni esistenti, avuto riguardo alla durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure ad evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva, qualora la medesima risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati dal gestore, fermi restando l’aggiornamento e la rinegoziazione delle convenzioni in essere [4].

     6. L’AATO individua forme e modalità dirette all’integrazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio idrico, avuto riguardo agli affidamenti esistenti che non risultano cessati nei termini di cui all’articolo 113, comma 15 bis, del d.lgs. 267/2000, al fine di pervenire al superamento della frammentazione del servizio nel territorio dell’ambito [5].

     7. Per le finalità di cui al comma 5, nonché di quelle poste dal d.lgs. 152/2006, l’AATO disciplina i rapporti con i concessionari delle gestioni esistenti, prevedendo la stipula di appositi atti convenzionali, ovvero altre forme di collaborazione, volte ad assicurare l’integrazione delle diverse gestioni.

     8. Entro il termine decorrente dall’individuazione del gestore unico ai sensi del presente articolo l’AATO, sentiti i soggetti interessati, approva gli accordi di collaborazione tra i diversi gestori, verificandone l’idoneità a garantire il raggiungimento dell’unitarietà, nell’intero Ambito, del sistema di gestione del ciclo delle acque e dei rifiuti.

     9. La gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell’ATO, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, secondo la previsione della lettera c) del comma 5 dell’articolo 113 del d.lgs. 267/2000 o a società solo parzialmente partecipate da tali enti, secondo la previsione della lettera b) del comma 5 dell’articolo 113 del d.lgs. 267/2000.

     10. Le infrastrutture idriche e depurative di proprietà degli enti locali, di cui all’articolo 143 del d.lgs.152/2006, sono affidate in concessione d’uso gratuito al gestore fatto salvo quanto regolato nell’ambito dell’atto previsto dal comma 1 del presente articolo.

     11. Tramite la sottoscrizione di accordi fra Autorità può essere definito un sistema integrato fra Ambiti o zone di Ambiti diversi che corrisponda a criteri di salvaguardia ambientale e più efficace ed economica gestione dei servizi di cui alla presente legge.

     12. Devono essere comunque salvaguardati, anche nel corso degli affidamenti dei servizi, i livelli occupazionali e le posizioni giuridico economiche in essere all’atto dell’eventuale trasferimento applicando i trattamenti previsti dal relativo CCNL di settore e dagli accordi collettivi aziendali vigenti.

     13. L’AATO assicura, nella modulazione della tariffa, agevolazioni per i consumi domestici essenziali secondo prefissati scaglioni di reddito, come previsto dall’articolo 154, comma 6 del d.lgs. 152/2006. La Regione provvede alla costituzione di un fondo per ulteriori agevolazioni da erogare a soggetti economicamente svantaggiati secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, destinando a ciò il 20 per cento dei canoni di cui all’articolo 43 della legge regionale 4 agosto 2006 n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale).

     14. L’AATO definisce i contratti di servizio, gli obiettivi qualitativi dei servizi erogati, il monitoraggio delle prestazioni, gli aspetti tariffari, la partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 26 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) [6].

 

     Art. 5. (Esercizio dei poteri sostitutivi)

     1. Al fine di dare puntuale attuazione alle disposizioni della presente legge, la Regione esercita poteri sostitutivi nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 63 dello Statuto regionale. Il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a quindici giorni, nomina un commissario che provvede, in sostituzione dei soggetti inadempienti, allo svolgimento delle seguenti attività, secondo quanto stabilito nell’atto di nomina:

     a) approvazione degli atti istitutivi dell’AATO, in sostituzione degli enti locali, in caso di inutile decorrenza del termine di cui all’articolo 3, comma 3;

     b) avvio delle procedure di affidamento dei servizi, di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, in caso di inadempimento;

     c) conclusione delle procedure finalizzate all’affidamento dei servizi, qualora l’AATO non svolga le attività necessarie entro centottanta giorni dall’avvio delle relative procedure;

     d) approvazione del Piano d’Ambito di cui all’articolo 7, in caso di inutile decorrenza del termine ivi previsto.

 

     Art. 6. (Disposizioni in materia di pianificazione)

     1. Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria approva un atto di indirizzo contenente i criteri per la redazione del Piano d’Ambito di cui all’articolo 7 e per l’organizzazione, nel periodo transitorio, dei servizi e degli assetti impiantistici di gestione rifiuti. L’atto di indirizzo individua le componenti del servizio di gestione rifiuti che, data la prevalenza degli aspetti igienico sanitari, possono essere organizzate a livello di singolo Comune con modalità differenziate rispetto alla gestione unitaria di Ambito.

     2. Nelle more di approvazione del Piano di tutela delle acque, al fine del rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria e degli obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio idrico, il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria approva apposite linee di indirizzo finalizzate all’individuazione dei poli depurativi che meglio consentono il raggiungimento dei citati obiettivi, nonché all’individuazione delle misure di cui all’articolo 146 del d.lgs. 152/2006.

     3. I Piani provinciali per la gestione dei rifiuti già approvati mantengono efficacia fino all’approvazione del nuovo Piano regionale per la gestione dei rifiuti relativamente ai seguenti contenuti:

     a) individuazione, sulla base delle previsioni del Piano territoriale di coordinamento di cui alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e dei criteri definiti nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

     b) organizzazione dei sistemi di raccolta differenziata in relazione alle dimensioni e caratteristiche territoriali di riferimento;

     c) fabbisogno di impianti di discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani non recuperabili fino all’anno 2010.

     4. Eventuali ampliamenti degli impianti di discarica per rifiuti urbani esistenti o realizzazione di nuove discariche per rifiuti urbani che si rendano necessarie  sulla base di gravi e comprovate esigenze finalizzate a scongiurare situazioni di emergenza, nelle more dell’attuazione del Piano d’Ambito, potranno essere autorizzati esclusivamente sulla base di accordi di programma fra Regione, Provincia e Comuni interessati.

     5. Gli accordi di programma di cui al comma 4 possono essere stipulati a condizione che, a livello di ATO interessato dall’ampliamento di discarica esistente o realizzazione di nuova discarica, siano stati raggiunti gli standard e gli obiettivi contenuti nell’atto di indirizzo di cui al comma 1. Tali accordi di programma prevedono misure compensative a favore dei Comuni interessati dall’ampliamento di discarica esistente o realizzazione di nuova discarica.

 

     Art. 7. (Piani d’Ambito)

     1. Entro quattro mesi dalla data di loro costituzione, le AATO provvedono alla elaborazione dei Piani d’Ambito, ai sensi rispettivamente degli articoli 149 e 203, comma 3, del d.lgs 152/2006. Prima della loro approvazione, i Piani sono inviati alla Regione per la verifica di congruenza con quanto stabilito con gli atti di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, nonché con gli atti di  pianificazione vigenti.

 

     Art. 8. (Compiti degli Osservatori sulle risorse idriche e sui rifiuti in materia di gestione di servizi pubblici locali)

     1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana linee guida, indirizzi, criteri che devono essere rispettati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa in materia di gestione rifiuti, dei livelli depurativi, nonché per quanto attiene ai livelli di efficacia ed efficienza dei servizi.

     2. A livello regionale è istituito, in collaborazione con Province, Comuni ed Autorità di Bacino, l’Osservatorio regionale sulle risorse idriche, non sostitutivo dei controlli aziendali dei gestori, composto da un centro regionale di raccolta ed elaborazione dati e di centri di monitoraggio negli Ambiti territoriali delle Province collegati al centro regionale.

     3. L’Osservatorio fornisce il supporto per la predisposizione degli atti di programmazione regionale in materia di tutela e gestione delle risorse idriche assicurando efficacia ed omogeneità all’analisi e verifica di dati. Nell’ambito dell’Osservatorio si effettua la verifica del rispetto dei livelli di efficacia ed efficienza, nonché il raggiungimento dei livelli depurativi, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale di cui al comma 1.

     3 bis. L’Osservatorio, istituito presso il dipartimento competente in materia di ambiente, si avvale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL) per il monitoraggio nonché per la gestione e la raccolta dei dati. I costi dell’Osservatorio sono posti a carico della tariffa dell’Autorità d’ambito [7].

     4. L’attività dell’Osservatorio si avvale anche dei dati rilevati dall’Osservatorio meteo idrologico della Regione Liguria (CMIRL).

     5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un atto contenente i criteri per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Osservatorio di cui al comma 2.

     6. Nell’ambito dell’Osservatorio regionale sui rifiuti, di cui all’articolo 36 della l.r. 20/2006, la Regione effettua la verifica del raggiungimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione dei rifiuti, nonché dei risultati delle iniziative per la riduzione e la prevenzione nella produzione dei rifiuti, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 1.

     7. In particolare l’Osservatorio regionale supporta l’attività dell’AATO tramite la verifica degli obiettivi qualitativi dei servizi erogati, la valutazione comparativa sulle prestazioni delle gestioni, anche con riferimento agli aspetti tariffari, e la definizione di proposte di ottimizzazione del servizio.

 

     Art. 9. (Disposizioni diverse)

     1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 113 del d.lgs. 152/2006, la Giunta regionale adotta appositi regolamenti in materia di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in conformità alla legislazione nazionale e regionale vigente.

     2. (Omissis) [8].

     3. (Omissis) [9].

     4. (Omissis) [10].

     4 bis. (Omissis) [11].

     5. (Omissis) [12].

     6. (Omissis) [13].

 

     Art. 10. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

     Art. 11. (Norma transitoria)

     1. Fino all’effettiva istituzione delle AATO, di cui all’articolo 2, continuano ad operare le forme di cooperazione fra gli enti locali degli Ambiti territoriali ottimali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all’aggiudicazione del servizio ai sensi dell’articolo 4, i Comuni per i quali giunga a scadenza il rapporto contrattuale di fornitura del servizio pubblico locale, previa intesa da stipulare nell’ambito delle forme di cooperazione di cui al comma 1, provvedono ad assicurare la continuità della fornitura del servizio tramite proroga dei rapporti contrattuali in essere o tramite nuove aggiudicazioni in conformità ai principi ed alle procedure individuate dalla normativa nazionale.

     3. Il personale delle segreterie delle forme di cooperazione di cui al comma 1 viene trasferito alle Province a parità di trattamento giuridico ed economico applicato in base ai contratti collettivi di settore del comparto di provenienza, alle Province.

     4. Le AATO subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle forme di cooperazione di cui al comma 1.

 

     Art. 12. (Abrogazioni)

     1. Sono abrogati gli articoli 32 e 33 della l.r. 18/1999.

     2. E’ abrogato l’articolo 34 della l.r. 20/2006.

 

     Art. 13. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 1.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 17 novembre 2010, n. 325, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 17 novembre 2010, n. 325, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 17 novembre 2010, n. 325, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 17 novembre 2010, n. 325, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 17 novembre 2010, n. 325, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[7] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16.

[8] Sostituisce il comma 3 dell’art. 101 della L.R. 21 giugno 1999, n. 18.

[9] Sostituisce il comma 5 dell’art. 101 della L.R. 21 giugno 1999, n. 18.

[10] Inserisce la lettera l bis) nell'art. 91 della L.R. 21 giugno 1999, n. 18.

[11] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16. Inserisce il comma 4 bis nell'art. 34 della L.R. 4 agosto 2006, n. 20.

[12] Modifica il comma 1 dell’art. 41 della L.R. 4 agosto 2006, n. 20.

[13] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 41 della L.R. 4 agosto 2006, n. 20.