§ 4.6.26 - L.R. 21 giugno 1999, n. 18.
Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 beni ambientali
Data:21/06/1999
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Funzioni della Regione).
Art. 3.  (Funzioni delle Province).
Art. 4.  (Funzioni dei Comuni).
Art. 5.  (Funzioni delle Comunità Montane).
Art. 6.  (Funzioni dell'ARPAL).
Art. 7.  (Enti parco).
Art. 8.  (Rapporti tra piano territoriale di coordinamento provinciale e piani di settore).
Art. 9.  (Oggetto e finalità).
Art. 10.  (Compiti generali di rilievo regionale).
Art. 11.  (Agenda 21).
Art. 12.  (Procedure di approvazione dell'Agenda 21 e dei piani regionali ambientali).
Art. 13.  (Programma annuale degli interventi).
Art. 14.  (Aree ad elevato rischio di crisi ambientale).
Art. 15.  (Banche dati ambientali).
Art. 16.  (Accesso alle informazioni in materia di ambiente).
Art. 17.  (Informazione ed educazione ambientale).
Art. 18.  (Centro regionale di educazione ambientale).
Art. 19.  (Autorizzazione unica ambientale).
Art. 20.  (Domanda di autorizzazione).
Art. 21.  (Principi generali).
Art. 22.  (Casi particolari).
Art. 23.  (Competenze della Regione).
Art. 24.  (Competenze delle Province).
Art. 25.  (Competenze dei Comuni).
Art. 26.  (Ambiti territoriali ottimali).
Art. 27.  (Costituzione degli ATO).
Art. 28.  (Competenze degli ATO).
Art. 29.  (Piano regionale di gestione dei rifiuti).
Art. 30.  (Procedure di approvazione del piano regionale).
Art. 31.  (Effetti del piano regionale).
Art. 32.  (Piano provinciale di gestione dei rifiuti).
Art. 33.  (Procedure di approvazione).
Art. 33 bis.  (Efficacia dello schema di piano provinciale adottato).
Art. 34.  (Procedure di approvazione e autorizzazione degli impianti di interesse provinciale).
Art. 35.  (Varianti agli impianti già autorizzati).
Art. 36.  (Disposizioni per la riduzione dei rifiuti).
Art. 37.  (Garanzie finanziarie)
Art. 38.  (Attività sperimentali).
Art. 39.  (Attività e progetti da finanziarie).
Art. 40.  (Onere di servizio).
Art. 41.  (Costi per il conferimento di rifiuti urbani agli impianti di recupero e di smaltimento).
Art. 42.  (Esclusioni).
Art. 43.  (Competenze in merito alle ordinanze contingibili e urgenti).
Art. 44.  (Procedure straordinarie).
Art. 45.  (Smaltimento interregionale dei rifiuti e impianti per la produzione di energia).
Art. 46.  (Trasporto transfrontaliero di rifiuti).
Art. 47.  (Vigilanza e poteri sostitutivi).
Art. 48.  (Mancato raggiungimento delle quote di raccolta differenziata)
Art. 49.  (Accertamento e contestazione delle violazioni ai divieti in materia di gestione dei rifiuti).
Art. 50.  (Corso di idoneità).
Art. 51.  (Piano degli interventi di bonifica, riqualificazione, salvaguardia e valorizzazione del suolo).
Art. 52.  (Linee guida e interventi).
Art. 53.  (Competenze della Provincia).
Art. 54.  (Effetti del provvedimento provinciale).
Art. 55.  (Procedure per gli interventi di bonifica).
Art. 56.  (Procedure particolari).
Art. 57.  (Procedure semplificate).
Art. 58.  (Sanzioni).
Art. 59.  (Finalità e campo di applicazione).
Art. 60.  (Definizioni).
Art. 61.  (Competenze della Regione).
Art. 62.  (Competenze della Provincia).
Art. 63.  (Competenze del Comune).
Art. 64.  (Competenze dell'ARPAL).
Art. 65.  (Pianificazione regionale).
Art. 66.  (Effetti del piano regionale).
Art. 67.  (Procedure per il rilascio dell'autorizzazione).
Art. 68.  (Reti di rilevamento e controllo della qualità dell'aria)
Art. 69.  (Esercizio di controllo).
Art. 70.  (Sanzioni).
Art. 71.  (Rinvio).
Art. 72.  (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 marzo 1998 n. 12).
Art. 72 bis.  (Finalità e campo di applicazione).
Art. 72 ter.  (Competenze della Regione).
Art. 72 quater.  (Competenze della Provincia).
Art. 72 quinquies.  (Competenze del Comune).
Art. 72 sexies.  (Catasto delle sorgenti fisse di inquinamento elettromagnetico).
Art. 72 septies.  (Procedure per l'installazione di impianti di teleradiocomunicazione e obiettivi di qualità).
Art. 72 octies.  (Impianti esistenti).
Art. 72 novies.  (Controlli).
Art. 72 decies.  (Piani di risanamento).
Art. 72 undecies.  (Piano comunale di adeguamento e organizzazione degli impianti).
Art. 72 duodecies.  (Procedure di autorizzazione di elettrodotti).
Art. 72 terdecies.  (Cabine secondarie a media/bassa tensione).
Art. 72 quaterdecies.  (Sanzioni).
Art. 73.  (Finalità e campo di applicazione).
Art. 74.  (Competenze della Regione).
Art. 75.  (Informazione alla popolazione).
Art. 76.  (Piani di emergenza esterni).
Art. 77.  (Esercizio del controllo e vigilanza).
Art. 78.  (Accadimento di incidente rilevante).
Art. 79.  (Sanzioni).
Art. 80.  (Principi).
Art. 80 bis.  (Finalità e campo di applicazione).
Art. 80 ter.  (Competenze della Regione).
Art. 80 quater.  (Monitoraggio delle fonti di radiazione).
Art. 80 quinquies.  (Procedure per l'utilizzo di materiali metallici di risulta destinati alla fusione).
Art. 80 sexies.  (Controlli).
Art. 80 septies.  (Sanzioni).
Art. 81.  (Finalità).
Art. 82.  (Competenze della Regione).
Art. 83.  (Competenze della Provincia).
Art. 84.  (Competenze dei Comuni).
Art. 85.  (Autorizzazioni agli scarichi).
Art. 86.  (Funzioni tecniche di controllo).
Art. 87.  (Piano regionale di risanamento delle acque).
Art. 88.  (Interventi non previsti dal piano).
Art. 89.  (Ambiti territoriali ottimali).
Art. 90.  (Finalità)
Art. 91.  (Competenze della Regione).
Art. 92.  (Competenze delle Province).
Art. 93.  (Competenze dei Comuni).
Art. 94.  (Competenze delle Comunità Montane).
Art. 95.  (Esercizio delle funzioni).
Art. 96.  (Autorità di bacino di rilievo regionale).
Art. 97.  (Formazione del piano di bacino).
Art. 98.  (Opere idrauliche e interventi di difesa e manutenzione del territorio).
Art. 99.  (Realizzazione delle opere idrauliche).
Art. 100.  (Consorzi idraulici esistenti).
Art. 101.  (Gestione dei beni del demanio idrico).
Art. 101 bis.  (Criteri per l'adozione dei provvedimenti di cui alla lettera g), comma 1 dell'articolo 91).
Art. 101 ter.  (Disposizioni per l’emissione del giudizio di idoneità al consumo umano)
Art. 102.  (Bilancio idrico).
Art. 103.  (Finalità).
Art. 104.  (Competenze della Regione).
Art. 104 bis.  (Tipologia degli interventi).
Art. 104 ter.  (Quantificazione dei contributi).
Art. 105.  (Competenze delle Province).
Art. 106.  (Competenze dei Comuni).
Art. 107.  (Piano energetico regionale).
Art. 108.  (Effetti del piano).
Art. 109.  (Finanziamento).
Art. 110.  (Decorrenza dell'esercizio delle funzioni della Regione).
Art. 110 bis. 
Art. 111.  (Risorse finanziarie e strumentali).
Art. 112.  (Decorrenza dell'esercizio delle funzioni degli Enti locali).
Art. 112 bis.  (Applicazione delle sanzioni).
Art. 113.  (Norma finanziaria).
Art. 114.  (Norme transitorie).
Art. 115.  (Abrogazione di norme).


§ 4.6.26 - L.R. 21 giugno 1999, n. 18.

Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.

(B.U. 14 luglio 1999, n. 10).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 59/1997), definisce la disciplina generale, gli obiettivi e l'attribuzione agli Enti locali delle funzioni amministrative in materia di ambiente, bilancio idrico e difesa del suolo, energia, al fine di stabilire il riparto, fra la Regione e gli Enti locali, delle funzioni ed attività:

     a) secondo i principi di sussidiarietà, efficienza ed economicità;

     b) secondo criteri di completezza e omogeneità evitando competenze concorrenti e duplicazione di uffici;

     c) individuando modalità di esercizio che rispettino l'autonomia organizzativa degli enti e assegnino piena responsabilità in ordine alle attività espletate mediante il conferimento dei compiti connessi, strumentali e complementari, in modo da identificare in capo ad unico soggetto le competenze di ciascun servizio o attività amministrativa;

     d) garantendo il coordinamento complessivo dell'esercizio delle funzioni da parte della Pubblica Amministrazione.

     2. I criteri e i principi del presente titolo costituiscono criterio di interpretazione delle disposizioni della presente legge.

     3. La disciplina della protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, della difesa della costa e dei ripascimenti è contenuta nella legge regionale di recepimento del d.lgs. 112/1998 in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti e quella della valutazione di impatto ambientale nella legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 (disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale).

 

     Art. 2. (Funzioni della Regione).

     1. Sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di pianificazione, programmazione, indirizzo, le funzioni ed i compiti concernenti:

     a) il concorso alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;

     b) gli atti di intesa e concertazione che regolano i rapporti della Regione con l'Unione Europea, lo Stato e le altre Regioni;

     c) l'attuazione di specifici programmi di iniziativa regionale, definiti ai sensi delle procedure di programmazione;

     d) il coordinamento dei sistemi informativi;

     e) la valutazione di impatto ambientale;

     f) le attività a rischio di incidente rilevante;

     g) la cura di interessi di carattere unitario e le specifiche attribuzioni previste oltre che dai titoli seguenti dalle altre normative di settore cui la presente legge rinvia.

 

     Art. 3. (Funzioni delle Province).

     1. La Provincia esercita funzioni di:

     a) pianificazione e programmazione a livello provinciale;

     b) organizzazione degli ambiti ottimali di gestione ove previsti dalle leggi di settore;

     c) promozione di intese fra i Comuni e supporto in relazione all'espletamento delle funzioni conferite;

     d) controllo ambientale;

     e) approvazione e autorizzazione di impianti di particolare rilevanza;

     f) attuazione di interventi.

 

     Art. 4. (Funzioni dei Comuni).

     1. Il Comune esercita la generalità delle funzioni amministrative di interesse locale, con la esclusione di quelle riservate dalla legge allo Stato, alla Regione, alle Province o ad altri Enti locali.

     2. Il Comune può delegare funzioni alla Comunità Montana.

 

     Art. 5. (Funzioni delle Comunità Montane). [1]

     (Omissis).

 

     Art. 6. (Funzioni dell'ARPAL).

     1. L'Agenzia Regionale per l'Ambiente Ligure ai sensi della legge regionale 27 aprile 1995 n. 39 (istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure), espleta, in particolare, la funzione di supporto tecnico in materia ambientale all'azione della Regione, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane che, di norma, si avvalgono della stessa in relazione alla istruttoria tecnica delle autorizzazioni e dei progetti, al controllo delle emissioni ed immissioni, al monitoraggio ed alla gestione dei dati, al controllo dell'osservanza delle prescrizioni relative all'inquinamento ambientale.

 

     Art. 7. (Enti parco).

     1. Gli Enti parco, nell'ambito delle funzioni loro attribuite dall'articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni, svolgono i compiti in materia di diffusione della conoscenza delle risorse ambientali, promozione ed organizzazione della loro fruizione a fini didattici e scientifici, anche in coordinamento con i programmi di educazione ambientale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b).

 

     Art. 8. (Rapporti tra piano territoriale di coordinamento provinciale e piani di settore).

     1. Le disposizioni della presente legge, in coerenza con quanto stabilito dal Titolo III della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale), costituiscono anche attuazione del disposto di cui all'articolo 57 del d.lgs. 112/1998 in tema di rapporto tra pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazione di settore.

     2. Ai fini di cui al comma 1 i piani di settore:

     a) qualora già approvati prima della formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale vengono recepiti e coordinati dallo stesso ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera f) della l.r. 36/1997;

     b) qualora vengano approvati successivamente costituiscono specificazione del piano territoriale di coordinamento provinciale. La Provincia, con il provvedimento di approvazione del piano di settore, esplicita il rapporto con gli atti di pianificazione dei diversi livelli e le eventuali modifiche al rispettivo PTC conseguenti alla approvazione del piano, indicando gli adeguamenti necessari per riallineare le previsioni della pianificazione territoriale.

     3. Le indicazioni di carattere prescrittivo contenute nei piani dell'ambiente, della difesa del suolo e delle aree protette vincolano la pianificazione territoriale.

 

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'AMBIENTE

 

CAPO I

PROGRAMMI E COMPETENZE GENERALI

 

     Art. 9. (Oggetto e finalità).

     1. Il presente titolo, in attuazione delle direttive comunitarie e delle normative nazionali, disciplina le funzioni e le competenze amministrative della Regione e degli Enti locali in materia di ambiente, che sono volte in particolare a:

     a) tutelare e valorizzare l'ambiente, salvaguardando singolarmente e nel loro insieme le componenti naturali e biologiche in relazione allo sviluppo delle attività produttive, degli insediamenti civili e delle infrastrutture;

     b) attuare azioni integrate, preventive, di controllo e di correzione, prioritariamente alla fonte, dei danni all'ambiente coerenti con il principio "chi inquina paga";

     c) promuovere l'informazione, l'educazione e la formazione ambientale;

     d) favorire la partecipazione dei soggetti privati singoli o associati alla formazione dei piani ed al controllo degli interventi conseguenti.

 

     Art. 10. (Compiti generali di rilievo regionale).

     1. Sono di competenza della Regione:

     a) la concertazione con lo Stato degli indirizzi generali in materia ambientale e la determinazione degli obiettivi di qualità e sicurezza e con l'Unione Europea in relazione alla attuazione delle politiche comunitarie di settore;

     b) la formazione e l'approvazione dell'Agenda 21 regionale e il coordinamento della sua attuazione;

     c) la valutazione di impatto ambientale e le procedure connesse non riservate allo Stato;

     d) la relazione generale sullo stato dell'ambiente e la divulgazione dei dati in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 39 (attuazione della direttiva 90/313 concernente la libertà di accesso in materia di ambiente) nei limiti di quanto previsto dall'articolo 69, comma 1, lettera c) del d.lgs. 112/1998;

     e) l'approvazione di piani e programmi di intervento di regia regionale con la ripartizione delle risorse assegnate;

     f) la promozione della caratterizzazione naturalistica delle scelte progettuali, tecnologiche e di ingegneria del territorio e dell'ambiente, nonché la promozione di tecnologie pulite;

     g) la promozione e il coordinamento dell'educazione, formazione e informazione ambientale;

     h) l'individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e delle misure urgenti per rimuovere le situazioni di rischio, nonché gli indirizzi per il ripristino ambientale;

     i) i provvedimenti di urgenza ai fini di prevenzione del danno ambientale.

     2. La Regione svolge anche attività connesse alla protezione dell'ambiente marino e costiero nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale.

     3. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Regione:

     a) si avvale dell'ARPAL, ai sensi dell'articolo 6, quale supporto tecnico, cui affidare incarichi per l'effettuazione di ricerche, predisposizione o istruttoria di progetti e di servizi utili alle azioni regionali di politica ambientale anche sotto il profilo energetico;

     b) può affidare incarichi alla FILSE conformemente alle finalità della stessa.

     4. Al fine di coinvolgere le categorie interessate alle tematiche ambientali nelle azioni conseguenti alle linee guida della pianificazione ambientale, la Regione utilizza strumenti e procedure di concertazione.

 

     Art. 11. (Agenda 21).

     1. La Regione, ai fini di provvedere alla tutela e valorizzazione del sistema ambiente, adotta quale principio ispiratore delle proprie politiche quello dello sviluppo sostenibile inteso come evoluzione di un sistema socio economico attraverso un utilizzo delle risorse equo nei confronti delle generazioni presenti e future.

     2. L'Agenda 21, che ha i contenuti di cui all'articolo 8, comma 2 della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e successive modificazioni, costituisce il piano regionale dell'ambiente e:

     a) armonizza le politiche regionali dei diversi settori verso lo sviluppo sostenibile attraverso i metodi interdisciplinarietà e della partecipazione;

     b) raccoglie gli obiettivi e le strategie di sviluppo della Regione e li orienta al fine di dare attuazione ai principi dello sviluppo sostenibile attraverso la definizione di indirizzi;

     c) fissa gli obiettivi, le strategie e le priorità della pianificazione ambientale ed energetica e costituisce l'aggiornamento del progetto ambiente di cui alla legge regionale 11 settembre 1991 n. 26 (progetto ambiente e partecipazione alla Società Regionale per l'Ambiente);

     d) coordina gli interventi ambientali della Regione e degli Enti locali e promuove la realizzazione di Agende 21 locali;

     e) definisce i criteri per la individuazione delle are a elevato rischio di crisi ambientale;

     f) individua, per i diversi comparti ambientali, gli obiettivi da raggiungere sulla base di specifici indicatori di riferimento e di verifica, definisce una specifica strategia di sostenibilità e determina gli strumenti.

     3. I piani dei singoli comparti ambientali ed il piano energetico qualora approvati prima della definizione dell'Agenda 21 sono, ove del caso, dalla stessa modificati e coordinati con i suo obiettivi e le strategie.

 

     Art. 12. (Procedure di approvazione dell'Agenda 21 e dei piani regionali ambientali).

     1. L'Agenda 21 è approvata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, assicurando adeguata pubblicità e massima partecipazione ed ha una durata di cinque anni. In particolare:

     a) la Giunta regionale approva lo schema di Agenda 21 e delega l'Assessore competente per materia ad indire e coordinare l'inchiesta pubblica sui contenuti del documento;

     b) l'Assessore competente per materia determina le modalità dell'inchiesta e nomina il Presidente dell'inchiesta pubblica scegliendolo fra il personale del Dipartimento Ambiente e Territorio con qualifica non inferiore a dirigente. In ogni caso le modalità dell'inchiesta devono includere la consultazione delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane, anche mediante l'espressione di pareri su cui si pronuncia la Giunta regionale nel corso dell'istruttoria;

     c) l'inchiesta pubblica ha luogo presso la sede della Regione, prevede la pubblicazione del relativo avviso presso le Province e la possibilità a chiunque di presentare osservazioni entro i successivi quarantacinque giorni;

     d) trascorsi novanta giorni dalla data di indizione il Presidente chiude l'inchiesta pubblica e trasmette alla Giunta le osservazioni presentate nel coso dell'inchiesta dai soggetti consultati con le proprie valutazioni;

     e) la Giunta regionale, acquisito il parere della adunanza generale del Comitato tecnico regionale per il territorio di cui alla legge regionale 6 aprile 1999 n. 11 (riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio), dato conto delle osservazioni pervenute nel corso dell'inchiesta pubblica, formula la proposta di schema definitivo di Agenda 21 al Consiglio regionale per l'approvazione entro i sessanta giorni successivi.

     2. Per l'approvazione o l'aggiornamento dei piani regionali ambientali e del piano energetico si segue la procedura di cui al comma 1 con le seguenti modifiche:

     a) il termine di cui al comma 1, lettera c) è ridotto dall'Assessore competente per materia a seconda del contenuto degli stessi, comunque non al di sotto di quarantacinque giorni;

     b) il parere di cui al comma 1, lettera e) viene espresso dalla sezione per la valutazione di impatto ambientale del CTR per il territorio;

     c) in relazione al piano di risanamento delle acque il parere è dato congiuntamente dalla sezione per la valutazione di impatto ambientale e dalla sezione del Comitato tecnico dell'autorità di bacino del CTR per il territorio.

 

     Art. 13. (Programma annuale degli interventi).

     1. La Giunta regionale sulla base delle linee guida, strategie, priorità e criteri indicati nell'Agenda 21, ove del caso integrati con predefiniti requisiti di ammissibilità, e della valutazione delle risorse comunitarie, statali, regionali, tariffarie e locali disponibili definisce, mediante procedure concertative, il programma annuale degli interventi e le modalità di finanziamento.

     2. La Giunta regionale in caso di inerzia nella realizzazione degli interventi inseriti nel programma da parte dei soggetti attuatori, può disporre, previa diffida, la revoca anche parziale del contributo concesso ovvero intervenire in via sostitutiva con nomina di un commissario ad acta.

     3. Qualora l'attuazione del programma richieda l'intervento coordinato con lo Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede rispettivamente con intesa, accordo di programma o convenzione, su iniziativa dell'Ente competente all'attuazione dell'intervento.

 

     Art. 14. (Aree ad elevato rischio di crisi ambientale).

     1. La Giunta regionale, sentiti gli Enti locali interessati, sulla base dei criteri indicati nell'Agenda 21, individua le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportino rischio per l'ambiente e la popolazione e le dichiara ad elevato rischio di crisi ambientale.

     2. I Comuni interessati o le Province, in caso di aree ricadenti in più Comuni, propongono un piano di risanamento che è approvato dalla Giunta regionale.

     3. Il Piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e delle fonti inquinanti, dispone, tra l'altro, le misure dirette:

     a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento e alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti e apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;

     b) a vigilare sui tipi e modi di produzione e sull'utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;

     c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.

     4. L'approvazione del piano comporta la dichiarazione di urgenza e pubblica utilità di tutti gli interventi nello stesso previsti.

     5. Unitamente al piano di risanamento viene predisposto il piano finanziario nel quale vengono indicate le risorse pubbliche e private, gli strumenti di gestione del piano, i tempi e le procedure per l'attuazione.

 

     Art. 15. (Banche dati ambientali).

1. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, espleta

interventi e azioni volte al monitoraggio, alla elaborazione, alla analisi

e alla trasmissione dei dati ambientali, nonché lo sviluppo del Sistema

Informativo Regionale Ambientale Ligure (SIRAL) a cui affluiscono tutti i

dati ambientali.

     2. La Provincia provvede ad individuare i soggetti, pubblici o privati, gestori di impianti che, con le loro emissioni liquide, gassose o sonore, possono provocare inquinamenti, tenuti ad installare e gestire, a proprie spese, strumenti di controllo continuo ed automatico dei dati ambientali. Le specifiche di trasmissione di tali dati devono essere compatibili con quelle previste dal SIRAL, secondo le indicazioni fornite dalla Giunta regionale.

     3. Ai soggetti che non ottemperano alle disposizioni di cui al comma 2, si applica la sanzione da lire 5.000.000 a lire 20.000.000 al cui accertamento e riscossione provvede la Provincia.

 

     Art. 16. (Accesso alle informazioni in materia di ambiente).

     1. Le Autorità pubbliche rendono disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse, con i limiti indicati dall'articolo 4 del d.lgs. 39/1997 relativi a:

     a) la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, le relazioni internazionali e le attività necessarie alla difesa nazionale;

     b) l'ordine e la sicurezza pubblici;

     c) le questioni che sono in discussione, sotto inchiesta, ivi comprese le inchieste disciplinari, o oggetto di un'azione investigativa preliminare;

     d) la riservatezza commerciale e industriale, ivi compresa la proprietà intellettuale;

     e) la riservatezza dei dati o schedari personali;

     f) il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirlo.

     2. In ottemperanza a quanto stabilito dal decreto sopra citato si intende per:

     a) informazioni relative all'ambiente: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardanti lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelare, ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente;

     b) Autorità pubbliche: tutte le Amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le Aziende autonome, gli Enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, con l'eccezione degli organi che esercitano competenze giurisdizionali o legislative.

     3. I dati di che trattasi sono messi a disposizione con le modalità indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992 n. 352 (regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dalla legge regionale 6 giugno 1991 n. 8 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, per quanto riguarda l'accesso alle informazioni in possesso della Regione e dai rispettivi regolamenti per quanto riguarda gli Enti locali.

 

     Art. 17. (Informazione ed educazione ambientale).

     1. La Regione realizza e promuove attività di informazione, comunicazione ed educazione su temi di carattere ambientale relativi al proprio territorio.

     2. Tali attività in particolare riguardano:

     a) redazione e diffusione, anche in collaborazione con altri Enti competenti in materia, di pubblicazioni inerenti lo stato dell'ambiente ligure;

     b) partecipazione ad iniziative editoriali aventi la finalità di contribuire a diffondere la conoscenza di tematiche ambientali;

     c) diffusione di informazioni e dati attraverso i mass-media;

     d) organizzazione e partecipazione a convegni od altre iniziative a carattere divulgativo su tematiche riguardanti l'ambiente;

     e) formazione all'educazione ambientale rivolta ad insegnanti scolastici;

     f) promozione della individuazione di figure professionali in campo ambientale.

 

     Art. 18. (Centro regionale di educazione ambientale).

     1. La Regione partecipa, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, al Centro Regionale di Educazione Ambientale (CREA), finanziato ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 21 dicembre 1993 e successive modificazioni.

     2. La Regione, ai fini della presente legge, si avvale, di norma, del CREA in relazione ai seguenti compiti:

     a) coordinare le attività riguardanti l'educazione ambientale che si svolgono sul territorio regionale, con particolare riferimento a quelle svolte dai centri territoriali di educazione ambientale esistenti in Liguria;

     b) realizzare programmi di educazione ambientale;

     c) diffondere informazioni riguardanti l'ambiente;

     d) supportare le imprese nelle attività rivolte ad affrontare problematiche di informazione ed educazione ambientale.

 

CAPO II

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

 

     Art. 19. (Autorizzazione unica ambientale).

     1. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'insediamento di attività produttive l'Ente competente rilascia in un provvedimento unico ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e concessione in campo ambientale necessaria per la realizzazione e la gestione dell'impianto.

     2. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie e della normativa statale di riferimento, individua le procedure per la contestualizzazione delle autorizzazioni ambientali e gli impianti e i settori di attività che usufruiscono di procedure semplificate.

     3. La Provincia è l'autorità competente al rilascio

dell'autorizzazione ambientale unica relativa alla realizzazione ed

all'esercizio di:

     a) impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti non rientranti nelle procedure semplificate di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);

     b) (Omissis) [2];

     c) impianti rientranti negli elenchi allegati alla direttiva 84/360/CEE del Consiglio del 28 giugno 1984 concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali e alla direttiva 96/61/CEE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

     d) impianti produttivi i cui scarichi non recapitano nelle pubbliche fognature, ad esclusione degli impianti che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 16, comma 2, lettere b) e c) e comma 3, lettera b) della legge regionale 16 agosto 1995 n. 43 (norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento).

     4. Il Comune è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ambientale unica, nei casi non previsti dal comma 3, nell'ambito delle procedure di cui alla legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 (attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, nel settore "Sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "Istruzione scolastica" e "Formazione professionale").

     5. In relazione agli impianti del comma 3, lettera a) di applicano le procedure di approvazione e autorizzazione di cui agli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997 comprensive anche degli atti approvativi e autorizzativi urbanistico-edilizio e paesistico-ambientali.

     6. In relazione agli impianti del comma 3, lettere b), c) e d) e del comma 4 possono applicarsi, a richiesta del proponente, le procedure stabilite nell'articolo 18, della l.r. 9/1999.

     7. L'istruttoria tecnica per il rilascio della autorizzazione è svolta dai dipartimenti provinciali dell'ARPAL.

     8. Le Province forniscono assistenza ai Comuni in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 20. (Domanda di autorizzazione).

     1. La Giunta regionale approva i modelli contenenti la documentazione tecnico-amministrativa da allegare alla domanda di autorizzazione unica ambientale da graduare in relazione alle tipologie degli impianti e che in relazione a quelli di cui all'Allegato I alla direttiva 96/61/CEE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento devono contenere la descrizione:

     a) della tipologia, delle caratteristiche tecniche e delle finalità dell'impianto;

     b) dello stato del sito di ubicazione dell'impianto;

     c) del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale;

     d) della tecnologia prevista e delle altre tecniche per prevenire le emissioni dell'impianto oppure per ridurle e per controllarle nel corso della gestione;

     e) delle misure di prevenzione e di recupero o autosmaltimento dei rifiuti;

     f) delle altre misure previste perché la gestione avvenga:

     1) nel rispetto delle norme volte a prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

     2) nell'ottica del risparmio energetico e, ove possibile, con l'utilizzo delle forme di energia alternativa;

     3) in modo da evitare il rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell'attività e far sì che il sito sia ripristinato in modo soddisfacente.

     2. Le spese per l'istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi, agli accertamenti, ai controlli e ai sopralluoghi necessari per il rilascio del provvedimento di cui all'articolo 19 sono a carico del richiedente.

     3. L'importo e le modalità di versamento di tali spese sono determinate dagli enti competenti al rilascio della autorizzazione ambientale unica sulla base di una direttiva della Giunta regionale, che definisce la quota percentuale che spetta all'ARPAL in relazione ai costi sostenuti.

     4. Le spese di istruttoria tecnica di cui ai commi 2 e 3 vengono ridotte del 40 per cento nel caso di impianti che dichiarino di implementare un sistema di gestione ambientale secondo la norma ISO 14001 ed ottenere la relativa certificazione da organismo accreditato, ovvero la registrazione EMAS.

 

CAPO III

GESTIONE RIFIUTI

 

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 21. (Principi generali).

     1. Le attività, i procedimenti, i metodi di smaltimento e di recupero dei rifiuti sono disciplinati secondo gli obiettivi e le finalità di cui al d.lgs. 22/1997: essi, in ogni caso, non devono costituire pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente.

     2. Lo smaltimento costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti ed è effettuato in impianti realizzati e adeguati secondo la migliore tecnologia.

     3. Il sistema di gestione integrata dei rifiuti tende a:

     a) privilegiare la raccolta differenziata, la selezione, il recupero, il reimpiego ed il riciclaggio con priorità per il recupero della materia;

     b) prevedere che lo smaltimento e il recupero dei rifiuti avvenga in impianti idonei vicini al luogo di produzione;

     c) rispondere a criteri di efficienza, efficacia e contenimento dei costi nel rispetto delle scelte che offrano le migliori garanzie di tutela ambientale;

     d) ridurre la produzione e pericolosità dei rifiuti anche mediante:

     1) l'utilizzo di strumenti di comunicazione, informazione ed educazione ambientale;

     2) l'incentivo all'introduzione di processi produttivi e di confezioni a minor produzione di rifiuti.

 

     Art. 22. (Casi particolari).

     1. In conformità alle disposizioni dell'articolo 8 del d.lgs. 22/1997 sono esclusi dal campo di applicazione del presente Capo:

     a) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

     b) la gestione degli scarti di origine animale già regolamentati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 (attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE).

     2. Rientrano nella definizione di cui al comma 1, lettera a) i rifiuti derivanti dalle attività di lavorazione primaria dei materiali di cava quali frantumazione, taglio e lavaggio, disciplinati ai sensi della legge regionale 10 aprile 1979 n. 12 (norme sulla disciplina di cave e torbiere) e della legge regionale 30 dicembre 1993 n. 63 (disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio dell'attività di cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 10 aprile 1979 n. 12.).

     3. Non sono esclusi dall'applicazione del presente Titolo i rifiuti derivanti dalle attività di lavorazioni successive dei materiali di cava.

     4. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari effettuata presso le strutture sanitarie pubbliche o private e gli studi medici che li hanno prodotti non è soggetta all'approvazione ed autorizzazione di cui agli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997.

     5. Limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi sono esonerati dagli obblighi di cui all'articolo 11, comma 2 del d.lgs. 22/1997 gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

 

     Art. 23. (Competenze della Regione).

1. Sono di competenza della Regione ferme restando le disposizioni di cui

all'articolo 19 del d.lgs. 22/1997:

     a) l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 29;

     b) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli Enti locali e per l'attività di controllo;

     c) l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza di cui all'articolo 43 della presente legge e all'articolo 13 del d.lgs. 22/1997;

     d) l'elaborazione statistica e la diffusione dei dati inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di rilevamenti effettuati negli ambiti;

     e) il coordinamento e la promozione di interventi di sostegno e di incentivazione finalizzati a ridurre il quantitativo dei rifiuti urbani e assimilati, incrementando il mercato di riutilizzo dei materiali, anche mediante la sottoscrizione di accordi di programma con gli operatori del settore;

     f) l'incentivazione dei processi di smaltimento e recupero tecnologicamente avanzati mediante lo sviluppo di tecnologie innovative.

 

     Art. 24. (Competenze delle Province).

     1. Sono di competenza delle Province ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 20 del d.lgs. 22/1997:

     a) l'approvazione di piani di gestione dei rifiuti a livello provinciale;

     b) le funzioni amministrative concernenti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;

     c) le funzioni amministrative relative alla approvazione dei progetti e autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, previste dagli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997;

     d) le funzioni di vigilanza per l'attuazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti e il subentro nell'adozione dei provvedimenti di competenza dei Comuni in caso di inerzia di questi ultimi;

     e) l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 22/1997;

     f) tutte le ulteriori funzioni amministrative e di controllo attribuite in materia di gestione dei rifiuti, bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, di spandimento fanghi in agricoltura, di raccolta degli oli usati e di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento proveniente da sostanze pericolose, di impianti, apparecchi e fluidi che contengono policlorobifenili e policlorotrifenili ivi compreso il censimento previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 216 (attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante sesta modifica PCB/PCT della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183) non espressamente attribuite ai Comuni dalle leggi statali e regionali e non riservate dal presente Titolo alla Regione, ivi comprese quelle di cui all'articolo 39 del d.lgs. 22/1997.

     2. La Provincia invia alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione nella quale è indicato lo stato di attuazione del piano provinciale e le autorizzazioni rilasciate, anche dai Comuni, per l'attuazione dello stesso.

 

     Art. 25. (Competenze dei Comuni).

     1. Sono di competenza dei Comuni:

     a) la gestione, in regime di privativa, dei rifiuti solidi urbani, nonché dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nelle forme di cooperazione disciplinate dalla presente legge;

     b) le funzioni amministrative relative alla approvazione ed autorizzazione degli impianti che non rientrino nell'articolo 24, comma 1, lettera c);

     c) le funzioni di cui all'articolo 21 del d.lgs. 22/1997;

     d) (Omissis) [3].

     2. (Omissis) [4].

     3. (Omissis) [5].

 

     Art. 26. (Ambiti territoriali ottimali).

     1. Gli ambiti territoriali ottimali (ATO) per l'organizzazione della gestione dei rifiuti corrispondono al territorio delle Province.

     2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono prevedere nel piano di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), gestioni anche a livello subprovinciale purché, anche in tali ambiti, sia superata la frammentazione della gestione.

     3. Il piano regionale di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a) o la definizione di accordi fra Province possono prevedere un sistema integrato fra ambiti o zone di ambiti diversi che corrisponda a criteri di salvaguardia ambientale e più efficace ed economica gestione dei rifiuti solidi urbani.

 

     Art. 27. (Costituzione degli ATO).

     1. I Comuni di ciascun ATO organizzano la gestione dei rifiuti solidi urbani dell'ambito, mediante le forme associative di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali) e successive modificazioni.

     2. A tal fine la Provincia convoca una conferenza dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale di riferimento dopo aver predisposto gli schemi costitutivi delle forme associative di cui al comma 1, con la relativa carta dei servizi.

     3. La Provincia ratifica la forma di collaborazione sulla base del pronunciamento di tanti Comuni che rappresentino almeno la metà più uno degli abitanti del territorio interessato, calcolati sulla base dell'ultimo censimento, e la metà più uno dei Comuni dell'ambito.

     4. Qualora la forma di cooperazione scelta sia il consorzio la Provincia provvede a:

     a) inviare lo statuto e la convenzione per l'approvazione agli Enti che costituiscono il consorzio ed a esercitare il potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 47, in caso di inadempimento nel termine di novanta giorni dall'invio dello statuto;

     b) convocare l'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi del consorzio;

     c) assicurare con la propria struttura organizzativa il primo funzionamento del consorzio.

     5. Qualora la forma di cooperazione scelta sia la convenzione la Provincia:

     a) acquisisce il ruolo di Ente incaricato del coordinamento e convoca la conferenza dei servizi per la stipula della convenzione;

     b) approva lo schema tipo della convenzione, completo del contratto di servizio tipo con allegata carta dei servizi;

     c) provvede in via sostitutiva nel caso di inadempienza nel termine di novanta giorni dall'invio dello schema tipo di convenzione.

     6. Nelle altre forme associative si applicano le pertinenti disposizioni di legge.

     7. La rappresentanza dei Comuni all'interno dell'organizzazione dell'ATO è determinata dallo statuto o dalla convenzione e, in quest'ultimo caso le decisioni sono assunte secondo gli indirizzi fissati dalla Provincia nelle attività di coordinamento di cui al comma 5.

 

     Art. 28. (Competenze degli ATO).

     1. Le competenze degli ATO in merito all'attuazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti sono concordate tra i Comuni e stabilite nei piani stessi.

 

SEZIONE II

CONTENUTI E PROCEDURE DI PIANIFICAZIONE

E DI APPROVAZIONE DEGLI IMPIANTI

 

     Art. 29. (Piano regionale di gestione dei rifiuti).

     1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del d.lgs. 22/1997, indica:

     a) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da smaltire e le possibilità di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;

     b) la tipologia ed il complesso degli impianti e delle attività necessari per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti;

     c) i criteri di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione, da parte delle Province, degli impianti di cui alla lettera b);

     d) i criteri per l'individuazione delle aree e degli impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti unitamente alle condizioni ed ai criteri tecnici in base al quali gli impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;

     e) la determinazione di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

     f) le iniziative e gli interventi atti a ridurre la quantità, i volumi e la pericolosità dei rifiuti, favorire il recupero dei rifiuti di materiali ed energia, a promuovere la razionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti anche tramite la riorganizzazione dei servizi;

     g) i criteri per l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

     h) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;

     i) le analisi di sostenibilità delle scelte di gestione dei rifiuti;

     j) i piani di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

 

     Art. 30. (Procedure di approvazione del piano regionale).

     1. Il piano regionale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta con le procedure di cui all'articolo 12.

     2. Il piano è pubblicato sul Bollettino Ufficiale, acquista efficacia dalla data di pubblicazione ed ha una durata di dieci anni.

     3. Gli stralci funzionali e tematici, le modifiche e gli aggiornamenti al piano sono approvati dal Consiglio regionale sentite le Province e i Comuni interessati, qualora non si siano espressi in sede di accordo di programma.

 

     Art. 31. (Effetti del piano regionale).

     1. I contenuti del piano regionale assumono efficacia vincolante per i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinate dal presente Capo.

     2. Il piano costituisce specificazione settoriale dell'Agenda 21.

     3. Le indicazioni del piano concorrono a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti.

 

     Art. 32. (Piano provinciale di gestione dei rifiuti). [6]

     (Omissis).

 

     Art. 33. (Procedure di approvazione). [7]

     (Omissis).

 

     Art. 33 bis. (Efficacia dello schema di piano provinciale adottato). [8]

     1. Per far fronte alle necessità relative alla gestione dei rifiuti solidi urbani nel periodo transitorio necessario all’attuazione delle previsioni del piano provinciale, la Provincia può approvare progetti relativi ad ampliamenti o modifiche di impianti esistenti ovvero a nuovi impianti, individuando contestualmente i relativi siti, purché impianti e siti siano previsti nello schema di piano adottato ai sensi dell’articolo 33.

     2. La previsione relativa agli impianti di cui al comma 1 deve essere coerente con le scelte di pianificazione provinciale definitive per l’ambito di riferimento e, in ogni caso, qualora si tratti di ampliamento di impianti di smaltimento esistenti, non può consentire le operazioni di gestione dei rifiuti per un periodo superiore a quattro anni dalla data di adozione dello schema di piano.

 

     Art. 34. (Procedure di approvazione e autorizzazione degli impianti di interesse provinciale).

     1. Le Province approvano i progetti e rilasciano le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti secondo i procedimenti definiti dagli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997.

     2. In relazione a tali procedimenti sono comunque attribuite alle Province tutte le funzioni regionali relative alla realizzazione di tali impianti.

     3. La Provincia precisa le modalità relative alla presentazione delle domande di approvazione e autorizzazione dei progetti, la documentazione da allegare alle stesse, la composizione della conferenza di cui all'articolo 27 del d.lgs. 22/1997.

     4. Il progetto presentato ai fini dell'autorizzazione è quello definitivo come indicato dalla legge 11 febbraio 1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici).

     5. L'approvazione del progetto da parte della Provincia sostituisce ad ogni effetto e comprende le eventuali prescrizioni di visti, pareri, autorizzazioni, ivi comprese quelle ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 (attuazione delle direttive CEE n.ri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183) e concessioni, comprese quelle edilizie, di organi, provinciali e comunali, e consente, ove occorra, la realizzazione dell'impianto anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

     6. L'approvazione di cui al comma 5 sostituisce anche visti, pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta relativi a funzioni statali qualora i competenti rappresentanti siano intervenuti alla Conferenza.

     7. [9].

     8. Le richieste di autorizzazione ad effettuare operazioni di smaltimento e di recupero in impianti già in esercizio, in quanto autorizzati ai sensi di altre normative, sono sottoposte dall'ente che procede alle disposizioni dell'articolo 28 del d.lgs. 22/1997.

     Tale norma non si applica alle attività di recupero sottoposte alle procedure semplificate di cui all'articolo 33, del d.lgs. medesimo.

     9. A partire dal 1° gennaio 2000, nelle discariche di dimensioni inferiori a 50.000 metri cubi, situate in zone montane interne a prevalente attività agricola, realizzate in base alle previsioni del vigente piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, possono essere conferiti da Comuni che abbiano raggiunto le quote di raccolta differenziata previste dall'articolo 24 del d.lgs. 22/1997, rifiuti solidi urbani in relazione ai quali la Provincia accerti caratteristiche equiparabili a quelle dei rifiuti assoggettati ai trattamenti previsti dall'articolo 5 del d.lgs. 22/1997.

 

     Art. 35. (Varianti agli impianti già autorizzati).

     1. Le procedure di cui all'articolo 34 si applicano anche per le varianti sostanziali in corso di esercizio agli impianti autorizzati con tali modalità.

     2. Non sono varianti sostanziali quelle che sono motivate da esigenze tecnico-funzionali e non comportano variazioni ed incrementi superiori al 10 per cento dei parametri tecnici del progetto approvato, quali la quantità e tipologia dei rifiuti indicati nell'atto di approvazione, l'ubicazione, l'ingombro volumetrico e estensivo dell'area interessata, l'introduzione di processi di separazione meccanica dei rifiuti, con esclusione dell'incremento degli eventuali limiti quali-quantitativi fissati agli inquinanti.

     3. Le variazioni di cui al comma 2 sono soggette alla previa comunicazione alla Provincia ed al rilascio della concessione o autorizzazione edilizia da parte del Comune competente ove necessaria. L'avvio degli interventi può avvenire decorsi quarantacinque giorni dalla predetta comunicazione.

     4. Qualora la Provincia accerti che le modifiche proposte non rientrino fra quelle di cui al comma 2, dispone, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, con provvedimento motivato che trattasi di modificazioni sostanziali e comunica l'avvio del procedimento di cui all'articolo 34.

     5. La Provincia definisce gli allegati che debbono essere presentati unitamente alla comunicazione di cui al comma 3.

 

SEZIONE III

DISPOSIZIONI ED AZIONI

PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI

 

     Art. 36. (Disposizioni per la riduzione dei rifiuti).

     1. Al fine di attivare interventi volti a limitare la produzione di rifiuti, la Regione definisce le opportune intese con Province, Comuni, Enti pubblici e operatori privati della produzione e della distribuzione, singoli o associati.

     2. La Regione, le Province ed i Comuni, gli Enti, Istituti, Aziende o Amministrazioni soggette a vigilanza dei suddetti enti, devono fare uso, per le proprie necessità, di carta e cartoni prodotti utilizzando integralmente o prevalentemente residui recuperabili, in misura comunque non inferiore al 40 per cento entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e non inferiore al 60 per cento entro due anni. I medesimi soggetti hanno l'obbligo di provvedere alla raccolta differenziata di carta e cartone.

     3. I soggetti di cui al comma 2 devono preferibilmente provvedere ad avviare alla rigenerazione le cartucce di inchiostro, i toner per fotocopiatrici e stampanti, i nastri per macchine da scrivere ovvero in alternativa alla loro raccolta differenziata.

     4. Nei capitolati per gli appalti di opere, forniture e servizi adottati da soggetti di cui al comma 2 ovvero da essi finanziati, devono essere previsti l'impiego di materiali derivanti da attività di recupero di rifiuti individuati dalle normative statali o da regolamenti regionali in materia ed i relativi criteri qualitativi e quantitativi.

     5. Nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree di servizio per la raccolta dei rifiuti, in particolare per quelli derivanti dalla raccolta differenziata, proporzionalmente alla quantità dei rifiuti prodotti ed ai nuovi insediamenti previsti.

     6. Il soggetto che intende realizzare un'opera comportante la produzione di quantità di rifiuti speciali inerti superiori a cinquantamila metri cubi deve fornire prova della loro destinazione finale. In carenza di tali indicazioni non può essere rilasciato il prescritto titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico-edilizio.

 

     Art. 37. (Garanzie finanziarie) [10]

     1. Sono sottoposti a garanzie finanziarie gli impianti e le attività di gestione di rifiuti autorizzati ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, nonchè gli impianti di auto smaltimento e recupero dei rifiuti, soggetti alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216 del medesimo decreto legislativo.

     2. La Giunta regionale fissa i parametri e le modalità di costituzione e la quantificazione della garanzia prevedendone riduzioni relativamente agli impianti per i quali sono attivate procedure di certificazione ambientale. Le riduzioni operano a certificazione avvenuta.

     3. Il provvedimento di cui al comma 2 è assunto facendo riferimento ai costi di messa in sicurezza, di chiusura dell’impianto e ripristino dell’area, ai costi per la gestione di postchiusura dell’impianto, nonché al danno derivante per gli enti locali dall’interruzione delle attività nel caso in cui l’impianto sia destinato allo smaltimento o al recupero di rifiuti solidi urbani.

 

     Art. 38. (Attività sperimentali).

     1. Gli impianti sperimentali ed i progetti pilota che applicano tecnologie innovative nel campo dello smaltimento e del recupero dei rifiuti non sono oggetto di pianificazione.

     2. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia alle condizioni di cui all'articolo 29 del d.lgs. 22/1997 integrate dalle seguenti:

     a) indicazione dei criteri e delle modalità di controllo da parte dell'ARPAL, i cui costi sono a carico del soggetto proponente la sperimentazione;

     b) indicazione delle attività di monitoraggio da effettuarsi da parte del soggetto proponente.

 

     Art. 39. (Attività e progetti da finanziarie).

     1. Nell'ambito e con le modalità del programma di cui all'articolo 12, sono finanziabili in relazione alla gestione dei rifiuti:

     a) le strutture per la raccolta differenziata e gli impianti per la valorizzazione dei materiali separati dai rifiuti urbani, nonché i progetti di incremento della raccolta differenziata;

     b) l'introduzione di tecnologie produttive idonee a minimizzare la produzione di rifiuti;

     c) le forme comuni di raccolta e di autosmaltimento degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita;

     d) gli interventi per il trattamento e recupero di rifiuti provenienti dalla demolizione e costruzione;

     e) ogni altra azione, progetto o intervento individuato nel piano regionale di gestione dei rifiuti.

     2. Le priorità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, sono stabilite in funzione della qualità ed efficacia dei progetti volti alla riduzione dei rifiuti e all'incremento della raccolta differenziata.

 

     Art. 40. (Onere di servizio).

     1. La Giunta regionale individua:

     a) la tipologia degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti per i quali è dovuto un contributo annuale da parte dei gestori degli impianti al Comune ove tali impianti sono siti;

     b) i criteri per la determinazione del contributo da commisurarsi alla quantità e qualità dei rifiuti movimentati, nonché alla tipologia dell'impianto. Il contributo può essere aggiornato ogni tre anni.

     2. I relativi introiti sono destinati in via preferenziale dal Comune per interventi in campo ambientale.

 

     Art. 41. (Costi per il conferimento di rifiuti urbani agli impianti di recupero e di smaltimento).

     1. La determinazione dei costi di conferimento, per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti solidi urbani, costituisce parte integrante del provvedimento di approvazione del progetto.

     2. I costi sono determinati sulla base di un piano economico finanziario fornito dal proponente in relazione:

     a) alle spese di investimento dell'impianto;

     b) alle spese per la gestione operativa distinte fra costi del personale e quelle relative ai mezzi d'opera utilizzati;

     c) alle spese generali e tecniche;

     d) alle spese per il ripristino ambientale, con riferimento alle discariche, e per la cura delle medesime a coltivazione ultimata.

     3. I costi sono aggiornati ogni tre anni in funzione dell'andamento del costo della vita, calcolato sulla base dell'Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati determinato a cura dell'ISTAT.

 

     Art. 42. (Esclusioni).

     1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 7 del d.lgs. 22/1997, ai fini dell'applicazione della presente legge non rientrano tra i materiali di scavo costituenti rifiuto speciale le terre di scavo non pericolose destinate ad operazioni di recupero.

 

SEZIONE IV

PROCEDURE STRAORDINARIE DI

SMALTIMENTO E POTERI SOSTITUTIVI

 

     Art. 43. (Competenze in merito alle ordinanze contingibili e urgenti).

     1. Sono competenti per le ordinanze contingibili e urgenti di cui all'articolo 13 del d.lgs. 22/1997:

     a) il Sindaco quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi l'ambito del territorio comunale;

     b) il Presidente della Provincia quando il Comune si trovi nell'impossibilità di provvedere con proprie ordinanze ai sensi della lettera a) avendo reiterato il provvedimento per due volte ovvero quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi più Comuni all'interno della Provincia;

     c) il Presidente della Giunta regionale nei casi di cui all'articolo 13, comma 4, del d.lgs. 22/1997.

 

     Art. 44. (Procedure straordinarie). [11]

     1. Qualora si renda necessario autorizzare i Comuni a conferire i rifiuti urbani ad impianti ubicati nel territorio di una Provincia diversa da quella di appartenenza, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia ricevente.

     2. I Comuni autorizzati allo smaltimento ai sensi del comma 1, corrispondono un contributo di lire 30 per chilogrammo di rifiuto al Comune dove è localizzato l'impianto e uguale contributo alla Provincia ricevente.

 

     Art. 45. (Smaltimento interregionale dei rifiuti e impianti per la produzione di energia).

     1. Negli impianti localizzati nel territorio regionale, lo smaltimento dei rifiuti urbani e di materiali di risulta della lavorazione degli stessi, prodotti in altre Regioni, può essere consentito esclusivamente previa definizione di specifiche intese, convenzioni o accordi di programma tra la Regione Liguria, la Provincia ligure e le altre Regioni interessate, previo parere obbligatorio del Comune sede dell'impianto. Con le stesse modalità può essere richiesto e consentito lo smaltimento in impianti localizzati in altre Regioni dei rifiuti urbani e di materiali di risulta delle lavorazioni degli stessi prodotti nel territorio regionale ligure.

     2. Tutti gli impianti di produzione di energia che utilizzano, come alimentazione, combustibili da rifiuti, compresi gli impianti di cui all'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991 n. 9 (norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) e successive modificazioni, sono inseriti nei piani provinciali di gestione dei rifiuti, fermo il rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica e ambientale. Qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 31 e 33 del d.lgs. 22/1997, posso no essere siglati accordi di programma ai sensi dell'articolo 22, comma 11 del d.lgs. stesso, a cui partecipano anche la Provincia ed i Comuni interessati. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale degli accordi determina la modifica dei piani provinciali.

 

     Art. 46. (Trasporto transfrontaliero di rifiuti).

     1. Chi svolge attività di esportazione transfrontaliera di rifiuti comprese nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 e successive modificazioni, rivolge istanza alla Provincia nella quale è ubicato il soggetto che produce il rifiuto ovvero il detentore del rifiuto medesimo.

     2. Chi svolge attività di importazione transfrontaliera di rifiuti nel territorio ligure comprese nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 259/93 e successive modificazioni, fa pervenire il modulo di notifica di cui al citato regolamento alla Provincia in cui ha sede l'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti.

     3. La Provincia, in attuazione alle disposizioni del decreto del Ministero dell'Ambiente 3 settembre 1998 n. 370 (regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti), in qualità di Autorità competente di spedizione, verifica la corrispondenza della garanzia prestata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.M. ambiente 370/1998 agli schemi contrattuali e agli importi di cui agli Allegati 1, 2 e 3 dello stesso decreto ministeriale e svolge le relative attività di sorveglianza tramite l'ARPAL.

     4. I diritti amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2 del D.M. ambiente 370/1998 sono corrisposti alla Provincia e vengono attribuiti in parte all'ARPAL per lo svolgimento delle attività di sorveglianza di cui al comma precedente, in base ad un criterio stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

     5. La comunicazione in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b) del d.lgs. 22/1997 deve essere effettuata alla Provincia territorialmente competente.

 

     Art. 47. (Vigilanza e poteri sostitutivi).

     1. La Regione vigila che, l'approvazione dei piani provinciali avvenga nei tempi e nei modi della presente legge ed in conformità ai contenuti del piano regionale di cui all'articolo 29.

     2. La Provincia vigila che la costituzione degli ATO e la realizzazione degli interventi da parte degli stessi, nonché la gestione avvengano nei modi, nei tempi e secondo i contenuti della presente legge, del piano regionale di cui all'articolo 29 e del piano provinciale di cui all'articolo 32.

     3. La Provincia, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni, nominando un Commissario ad acta al fine dello svolgimento delle funzioni che non siano state adempiute secondo i tempi e le modalità di cui al comma 2.

     4. Il Presidente della Giunta regionale, decorso inutilmente il termine per l'approvazione del piano provinciale, previa diffida ad adempiere, può:

     a) nominare un Commissario ad acta che svolge le funzioni oggetto dell'inadempienza;

     b) provvedere, tramite un Commissario ad acta, in caso di documentata emergenza, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, che si esprime nella prima seduta utile successiva alla richiesta, anche alla attuazione degli interventi necessari. In tale caso, gli atti del Presidente della Giunta regionale sostituiscono ogni concessione, autorizzazione o nulla osta, ove occorrenti.

     5. Le spese per l'espropriazione dei siti, la realizzazione e la gestione dell'impianto e di ogni atto necessario per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 4, lettera b), sono a carico dei Comuni in relazione ai quali il provvedimento viene assunto. Le spese per l'espropriazione e la realizzazione sono versate dai Comuni prima dell'inizio dei lavori.

 

SEZIONE V

SANZIONI

 

     Art. 48. (Mancato raggiungimento delle quote di raccolta differenziata) [12]

     (Omissis)

 

     Art. 49. (Accertamento e contestazione delle violazioni ai divieti in materia di gestione dei rifiuti).

     1. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni ai divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2; 43 comma 2; 44 comma 1 e 46 commi 1 e 2 del d.lgs. 22/1997, nonché delle violazioni agli eventuali divieti contenuti nei regolamenti comunali di cui all'articolo 21 del d.lgs. 22/1997 provvedono, oltreché i soggetti indicati dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) i dipendenti appositamente incaricati dall'azienda speciale ovvero a capitale pubblico costituita ai sensi della l. 142/1990 esercente il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, sulla base di una specifica e personale autorizzazione da parte del Presidente della Giunta provinciale.

     2. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene rilasciata al personale che risulti, sulla base di apposita certificazione presentata dall'azienda di appartenenza, essere nel pieno godimento dei diritti politici, non avere subito condanna a pene detentive per delitto non colposo, né essere stato sottoposto a misura di prevenzione, previo conseguimento dell'idoneità al termine del corso di cui all'articolo 50.

     3. Il personale autorizzato ai sensi del comma 2 ed incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni acquisisce la qualifica di agente di polizia amministrativa.

 

     Art. 50. (Corso di idoneità).

     1. Al fine di permettere ai dipendenti delle aziende speciali ovvero a capitale pubblico operanti nel settore della raccolta dei rifiuti il conseguimento dell'idoneità ad accertare e contestare violazioni a cui siano riconnesse sanzioni amministrative pecuniarie, le Province, in collaborazione con i Comuni, organizzano, di regola ogni anno, uno specifico corso il cui programma verte sulla disciplina sostanziale e formale delle sanzioni amministrative, nonché su nozioni di diritto e procedura penale.

     2. Il superamento con esito favorevole dell'esame previsto alla conclusione del corso è condizione per il rilascio da parte del Presidente della Giunta provinciale, dell'attestato di idoneità.

     3. Presso ogni Provincia è istituito un albo dei dipendenti delle aziende speciali autorizzati ai sensi dell'articolo 49, comma 2.

     4. Le aziende speciali operanti nel settore della raccolta rifiuti trasmettono alla Provincia un rapporto annuale riguardante l'accertamento delle violazioni al divieti di cui all'articolo 49 e le relative sanzioni comminate.

 

CAPO IV

BONIFICHE, RIQUALIFICAZIONE, SALVAGUARDIA

E VALORIZZAZIONE DEL SUOLO

 

     Art. 51. (Piano degli interventi di bonifica, riqualificazione, salvaguardia e valorizzazione del suolo). [13]

     (Omissis)

 

     Art. 52. (Linee guida e interventi). [14]

     (Omissis)

 

     Art. 53. (Competenze della Provincia). [15]

     (Omissis)

 

     Art. 54. (Effetti del provvedimento provinciale). [16]

     (Omissis)

 

     Art. 55. (Procedure per gli interventi di bonifica). [17]

     (Omissis)

 

     Art. 56. (Procedure particolari). [18]

     (Omissis)

 

     Art. 57. (Procedure semplificate). [19]

     (Omissis)

 

     Art. 58. (Sanzioni). [20]

     (Omissis)

 

CAPO V

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

 

     Art. 59. (Finalità e campo di applicazione).

     1. In attesa di una organica riforma e di inquadramento delle problematiche legate al fenomeni di inquinamento atmosferico, in vista di emanandi provvedimenti tecnico-normativi di fonte statale, il presente capo detta norme per la tutela dal predetto inquinamento al fine di coniugare un più elevato grado di tutela alla semplificazione e unificazione delle procedure.

 

     Art. 60. (Definizioni).

     1. Ai fini della presente legge si intende per gestore la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto ovvero la persona cui è stato attribuito un potere economico determinante in relazione al funzionamento tecnico dello stabilimento o dell'impianto.

 

     Art. 61. (Competenze della Regione).

     1. Ferme restando le attribuzioni dello Stato a norma dell'articolo 83 del d.lgs. 112/1998, sono di competenza della Regione le funzioni relative:

     a) all'adozione del piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991 (criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) nei termini di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 27 marzo 1998 (mobilità sostenibile nelle aree urbane) e all'individuazione, in attuazione del piano stesso, di aree regionali o, di intesa con altre Regioni interessate, interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori particolari;

     b) all'individuazione delle aree nelle quali possono manifestarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico ai sensi dell'articolo 9 del D.M. ambiente 20 maggio 1991;

     c) alla concertazione con la Provincia e il Comune delle misure programmate previste dall'articolo 2 del D.M. ambiente 27 marzo 1998 e all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente del 23 ottobre 1998 (individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione alla circolazione);

     d) alla tenuta ed aggiornamento degli inventari delle emissioni in atmosfera, sulla base dei criteri individuati dallo Stato ed alla definizione dei criteri per la gestione anche degli altri strumenti necessari ad impostare le azioni di pianificazione, prevenzione e controllo delle emissioni e della qualità dell'aria, quali le reti di rilevamento, la modellistica per lo studio della diffusione degli inquinanti, la cartografia di riferimento per la rappresentazione e per la valutazione dell'impatto dell'inquinamento;

     e) all'individuazione degli Enti locali tenuti a definire, unitamente alla Regione, i modi ed i tempi per l'aggiornamento degli inventari e la ripartizione dei compiti tra i diversi soggetti;

     f) alla determinazione del criteri cui gli Enti competenti alla formulazione dell'autorizzazione unica ambientale devono uniformarsi per l'inserimento nel medesimo delle prescrizioni relative alle emissioni;

     g) alla definizione, relativamente agli impianti non rientranti negli elenchi allegati alla direttiva 84/360/CEE e alla direttiva 96/61/CEE dei requisiti tecnico costruttivi e gestionali e la modulistica per l'accesso al procedimento mediante autocertificazione;

     h) alla predisposizione della relazione regionale annuale sulla qualità dell'aria, tenuto conto delle relazioni predisposte dalle Province e dai Comuni rientranti nelle aree a rischio di episodi acuti di inquinamento;

     i) all'indirizzo e coordinamento dei compiti dell'ARPAL nella materia.

 

     Art. 62. (Competenze della Provincia).

     1. Sono di competenza della Provincia:

     a) il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/1998 alla installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza inferiore o uguale a 300 MW termici e, senza limiti di potenza, per quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del d.lgs. 22/1997;

     b) il rilascio dell'autorizzazione nei casi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c);

     c) il rilascio del parere al Ministero dell'Ambiente e della Sanità, previsto dall'articolo 17, comma 2, del D.P.R. 203/1988 relativamente alla installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 300 MW termici;

     d) l'effettuazione degli accertamenti e il controllo del regolare funzionamento degli impianti anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza provinciale;

     e) il controllo dei valori di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente;

     f) la predisposizione della relazione provinciale annuale sulla qualità dell'aria;

     g) la predisposizione, per le aree a rischio di episodi acuti di inquinamento, individuate dalla Regione ai sensi dell'articolo 9 del D.M. ambiente 20 maggio 1991 del piano di intervento operativo contenente le indicazioni sui possibili provvedimenti da assumere per ridurre i livelli di inquinamento e le conseguenze sulla popolazione e sull'ambiente, comprensive delle misure di cui all'articolo 2 del D.M. ambiente 27 marzo 1998 e di cui all'articolo 4 del D.M. ambiente 23 ottobre 1998, formulate dal Sindaco ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera d);

     h) l'aggiornamento degli inventari delle emissioni secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera e);

     i) le funzioni associate al livello provinciale relativamente alla gestione dei sistemi di rilevamento di cui all'articolo 7, comma 2, del D.M. ambiente 20 maggio 1991;

     j) il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;

     k) l'inserimento, nel SIRAL, dei dati desumibili dalle autorizzazioni di propria competenza;

     l) la predisposizione di piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria, di livello provinciale, in attuazione di quanto disposto dal piano regionale. Detti piani integrano il piano territoriale di coordinamento provinciale.

 

     Art. 63. (Competenze del Comune).

     1. Sono di competenza del Comune, ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 112/1998, le funzioni di cui agli articoli 6 e 15 del D.P.R. 203/1988, relative al procedimento amministrativo in materia di autorizzazione e controllo alla costruzione ed esercizio degli impiantì che possono accedere al procedimento mediante autocertificazioni.

     2. Spetta ai Sindaci dei Comuni inseriti nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico, individuate dalla Regione ai sensi del D.M. ambiente 20 maggio 1991, ovvero già inseriti nell'Allegato III del decreto ministeriale 25 novembre 1994:

     a) attuare i contenuti della direttiva del ministero dei lavori pubblici 7 luglio (direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli - Bollino Blu - ai sensi dell'articolo 7 del nuovo codice della strada);

     b) adottare le misure tecniche e organizzative in applicazione del D.M. ambiente 27 marzo 1998;

     c) provvedere ai sensi dell'articolo 3 del D.M. ambiente 23 ottobre 1998, di concerto con la Provincia, alla valutazione preliminare della qualità dell'aria del territorio comunale e alla predisposizione del rapporto annuale di cui all'Allegato 2 del medesimo decreto;

     d) disporre, di concerto con la Provincia e la Regione, le misure di cui all'articolo 4 del D.M. ambiente 23 ottobre 1998, che devono essere coerenti con i piani di tutela della qualità dell'aria regionale e provinciali;

     e) aggiornare gli inventari delle emissioni in atmosfera secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera e).

     3. I Comuni, tramite l'ARPAL inseriscono nel Sistema Informativo dell'Ambiente Ligure (SIRAL) i dati desumibili dalle autorizzazioni di propria competenza.

 

     Art. 64. (Competenze dell'ARPAL).

     1. Per conto della Regione l'ARPAL ha, in particolare, il compito:

     a) di provvedere alla gestione dei sistemi informativi utili per l'impostazione delle azioni di pianificazione, prevenzione e controllo delle emissioni e della qualità dell'aria, in termini di funzionalità dei sistemi stessi e di verifica dei flussi informativi;

     b) di pianificare e coordinare l'aggiornamento degli inventari delle emissioni in atmosfera;

     c) di pianificare e coordinare l'aggiornamento delle metodologie e dei fattori di emissione per la formazione degli inventari delle emissioni;

     d) di pianificare e realizzare il rapporto annuale sulla qualità dell'aria nella regione.

 

     Art. 65. (Pianificazione regionale).

     1. Il piano di cui all'articolo 61, comma 1, lettera a), ha come obiettivo il risanamento delle aree nelle quali si fa il superamento o rischio di superamento dei valori di qualità dell'aria di riferimento, individuati dalla normativa statale, e, in via generale, tende a garantire la tutela dell'ambiente, mediante un'azione mirata allo studio e alla messa in opera di interventi che promuovono il miglioramento complessivo della qualità dell'aria.

     Tali interventi sono in particolare finalizzati:

     a) al miglioramento della qualità dell'aria, in termini di concentrazioni inquinanti attese negli ambienti di vita, per le zone maggiormente inquinate;

     b) alla tutela della qualità dell'aria per le zone meno inquinate o da sottoporre a particolare tutela;

     c) alla minimizzazione dell'accumulo di sostanze tossico nocive in altri comparti ambientali e quindi del trasferimento dell'inquinamento da un comparto ad un altro;

     d) alla minimizzazione di emissioni dei gas climalteranti.

     2. Ai fini di cui al comma 1 il piano regionale, tenuto conto di eventuali piani di risanamento sviluppati in attuazione dell'articolo 6 della legge 28 agosto 1989 n. 305 (programmazione triennale per la tutela dell'ambiente) provvede a definire:

     a) i contenuti delle azioni volte al rilevamento della qualità dell'aria;

     b) la strategia volta alla prevenzione, conservazione, protezione e risanamento del proprio territorio, fissando, ove necessario, per specifici ambiti territoriali, particolari valori limite delle emissioni e di qualità dell'aria promuovendo tecnologie a minore impatto ambientale;

     c) i criteri per la predisposizione dei piani di intervento operativo di cui al D.M. ambiente 20 maggio 1991 e dei piani provinciali di risanamento della qualità dell'aria;

     d) le azioni volte allo sviluppo e aggiornamento dei sistemi informativi utili per l'impostazione delle azioni di pianificazione, prevenzione e controllo delle emissioni e della qualità dell'aria.

 

     Art. 66. (Effetti del piano regionale).

     1. Il piano di cui all'articolo 61 è approvato con le procedure di cui all'articolo 11 costituisce specificazione dell'Agenda 21 e i suoi contenuti assumono efficacia vincolante per i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni ed attività disciplinate dal presente capo.

 

     Art. 67. (Procedure per il rilascio dell'autorizzazione).

     1. Ferma restando la possibilità del ricorso alle procedure dello sportello unico, così come disciplinate dalla l.r. 9/1999, il gestore presenta all'Ente competente unitamente alla domanda, la documentazione tecnica contenente gli elementi indicati nei modelli elaborati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera g) o dell'articolo 20.

     2. La domanda è corredata dall'impegno di farsi carico dell'onere dei provvedimenti da adottare in conseguenza del verificarsi di danni all'ambiente riconducibili all'attività gestita.

     3. Qualora si tratti di impianti di competenza comunale il gestore sulla base della modulistica predisposta dichiara la corrispondenza del progetto ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali definiti dalla Giunta regionale e la sua compatibilità con il vigente strumento urbanistico.

     4. Qualora il Comune non comunichi il proprio motivato diniego entro sessanta giorni il gestore ha facoltà di realizzare e avviare l'impianto in conformità alla domanda e autocertificazione prodotte purché abbia ottenuto la concessione edilizia o altri atti di assenso prescritti per legge.

     5. Fuori dei casi di cui al comma 4 l'Ente competente, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto, ove del caso nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale e secondo le procedure di cui alla disciplina dello sportello unico.

     6. Entro i quindici giorni seguenti dalla data fissata nell'autorizzazione o nella comunicazione per la messa a regime dell'impianto, il gestore fornisce i dati relativi all'esito del collaudo che deve essere effettuato da soggetti abilitati, nonché i dati relativi alle emissioni effettuate per un periodo continuativo di dieci giorni decorrenti dalla stessa data.

     7. Decorsi ventiquattro mesi dalla data della domanda senza che l'impianto sia stato costruito e messo in esercizio l'autorizzazione, anche se rilasciata ex lege, decade automaticamente.

 

     Art. 68. (Reti di rilevamento e controllo della qualità dell'aria)

     1. I dati raccolti da sistemi di controllo continuo, inerenti parametri fisici, chimici e biologici finalizzati al controllo delle emissioni, della qualità dell'aria e della situazione meteorologica sono trasmessi al nodo provinciale di raccolta ed elaborazione dati a cura e spese del gestore del sistema di controllo. La Provincia ne dispone il trasferimento al SIRAL.

 

     Art. 69. (Esercizio di controllo).

     1. Per l'esercizio della vigilanza e del controllo il Comune e la Provincia, secondo le rispettive competenze, possono effettuare in qualunque momento, presso gli insediamenti aventi emissioni, sopralluoghi e prelevamenti di campioni atti alla determinazione qualitativa e quantitativa degli inquinanti prima e dopo il trattamento mediante gli impianti di contenimento.

     2. Il gestore dell'insediamento deve adoperarsi affinché siano forniti tutti i dati relativi al funzionamento degli impianti di contenimento delle emissioni e siano facilitate le operazioni di controllo e prelevamento di campioni. Il gestore ha facoltà di far presenziare un proprio consulente tecnico alle operazioni di analisi successive al prelevamento.

     3. Qualora il sopralluogo evidenzi un assetto impiantistico difforme dai contenuti dell'autocertificazione o dell'autorizzazione, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni, ne viene data immediata comunicazione all'Ente responsabile del procedimento autorizzatorio per l'assunzione del provvedimento di riduzione in pristino.

     4. La conclusione di ogni verifica ispettiva condotta dall'ARPAL comporta, per quest'ultima, la redazione e l'invio all'Ente competente di apposita relazione.

 

     Art. 70. (Sanzioni).

     1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, l'inosservanza delle disposizioni del presente capo comporta anche l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) da lire 5.000.000 a lire 20.000.000 per la costruzione e attivazione di impianti senza la prescritta preventiva autorizzazione o a condizioni o modalità difformi da quanto contenuto nell'autocertificazione;

     b) da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per il compimento di qualsiasi azione commissiva od omissiva finalizzata a non consentire ovvero interrompere l'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'articolo 69;

     c) da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per dichiarazione mendace;

     d) da lire 4.000.000 a lire 12.000.000 per una percentuale inferiore al 75 per cento di dati validi, trasmessi ai sensi dell'articolo 68 in riferimento ad un periodo di osservazione annuale.

     2. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 provvede l'ARPAL ai sensi della l.r. 45/1982.

     3. I proventi delle sanzioni sono utilizzati dall'ARPAL per lo svolgimento di attività connesse con l'applicazione del presente capo.

 

CAPO VI

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

 

     Art. 71. (Rinvio).

     1. Le funzioni amministrative e i compiti riservati alla Regione e quelli conferiti agli Enti locali in materia di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico sono disciplinate dalla legge regionale 20 marzo 1998 n. 12 (disposizioni in materia di inquinamento acustico).

 

     Art. 72. (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 marzo 1998 n. 12).

     (Omissis)

 

CAPO VI BIS [21]

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

 

     Art. 72 bis. (Finalità e campo di applicazione).

     1. In attesa di un organico inquadramento di fonte statale delle problematiche legate ai fenomeni di inquinamento elettromagnetico, il presente Capo detta norme volte ad assicurare la tutela dell'ambiente dal predetto inquinamento e che l'esposizione a lungo termine della popolazione non ecceda i limiti fissati da disposizioni nazionali o regionali.

     2. Sono soggetti alla presente disciplina gli impianti, i sistemi e le apparecchiature, quali stazioni radiobase per telefonia mobile, radar, impianti per emittenza radiotelevisiva, che possono comportare l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici causati da sistemi di trasmissione operanti con frequenze comprese tra 100 KHZ e 300 GHZ, nonché gli elettrodotti intesi quali l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione.

     3. Ai sensi del comma 2 si definisce impianto il singolo trasmettitore di onde elettromagnetiche con i relativi accessori e sistemi di antenna.

     4. Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano:

     a) alle apparecchiature di uso domestico e individuale;

     b) alla esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici.

     5. Gli impianti di telefonia di cui al comma 2 collocati su supporti mobili sono assoggettati alle procedure previste per gli impianti fissi.

 

     Art. 72 ter. (Competenze della Regione).

     1. Sono di competenza della Regione, nel rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa statale:

     a) l'individuazione delle modalità per il raggiungimento di obiettivi di qualità;

     b) la realizzazione di un catasto delle sorgenti fisse degli impianti di cui all'articolo 72 bis;

     c) il contenuto della perizia di cui all'articolo 72 septies, della comunicazione di cui all'articolo 72 octies e della documentazione tecnica di cui all'articolo 72 duodecies;

     d) l'individuazione di opere relative ad elettrodotti per le quali non è necessario il rilascio dell'autorizzazione, ma la denuncia di inizio attività;

     d bis) la definizione, sentite le Province, dell'ampiezza minima dei corridoi, in relazione alla tensione della linea elettrica, per l'inserimento degli elettrodotti di cui al comma 1 dell'articolo 72 duodecies;

     e) la definizione, di intesa con le Province e il gestore, delle specifiche tecniche delle cartografie da presentare a corredo del piano di cui all'articolo 72 duodecies.

 

     Art. 72 quater. (Competenze della Provincia). [22]

 

     Art. 72 quinquies. (Competenze del Comune).

     1. Sono di competenza del Comune:

     a) i provvedimenti relativi alla installazione o modifica di impianti di teleradiocomunicazioni con frequenza compresa tra 100 KHZ e 300 GHZ;

     b) l'adozione del piano di cui all'articolo 72 undecies;

     c) il controllo e la vigilanza sui suddetti impianti.

 

     Art. 72 sexies. (Catasto delle sorgenti fisse di inquinamento elettromagnetico).

     1. L'ARPAL, per conto della Regione, realizza e aggiorna il catasto degli impianti di cui all'articolo 72 bis, comma 2 sulla base della documentazione pervenuta ai sensi degli articoli 72 septies, 72 octies e 72 duodecies e dell'articolo 114, comma 11 septies [23].

     2. Ai fini dell'aggiornamento del catasto, i gestori degli impianti di cui all'articolo 72 bis, comma 2, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, ogni variazione di proprietà dell'impianto, nonché la sua chiusura ovvero messa fuori servizio per periodi superiori all'anno.

     3. L'ARPAL provvede alla conseguente informativa agli Enti competenti.

 

SEZIONE I

IMPIANTI CON FREQUENZA FRA 100 KHZ E 300 GHZ

 

     Art. 72 septies. (Procedure per l'installazione di impianti di teleradiocomunicazione e obiettivi di qualità). [24]

     (Omissis)

 

     Art. 72 octies. (Impianti esistenti).

     1. I gestori degli impianti di cui alla presente sezione già in esercizio ad eccezione di quelli di cui al comma 1 bis, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge [25], inviano al Comune competente per territorio e all'ARPAL perizia giurata contenente fra l'altro le caratteristiche tecniche degli stessi, le misure dei valori di campo elettromagnetico generato dall'impianto, nonché il valore di campo elettromagnetico totale [26].

     1 bis. I gestori di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale di cui alla legge 31 luglio 1997 n. 249 (istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e successive modifiche ed integrazioni, inviano agli enti di cui al comma 1:

     a) entro il 28 febbraio 2001 comunicazione contenente i dati anagrafici del gestore e dei responsabili tecnici, le caratteristiche tecniche dell'impianto nonché l'ubicazione, la quota sul livello del mare e l'eventuale, indirizzo e planimetria dell'area circostante l'impianto così come indicati dalla Regione ai sensi dell'articolo 72 ter, comma 1, lettera c);

     b) entro il 31 dicembre 2001 la perizia giurata di cui al comma 1. [27].

     2. Sulla documentazione di cui al comma 1 l'ARPAL effettua le stesse verifiche previste per l'installazione di nuovi impianti.

     3. I soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 72 septies sono tenuti a comunicare al Comune e all'ARPAL entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i dati relativi all'impianto (frequenza, potenza irradiata dall'antenna, localizzazione).

     3 bis. I soggetti di cui al comma 10 dell'articolo 72 septies sono tenuti a comunicare al Comune e all'ARPAL, entro il 30 aprile 2001, i dati relativi all'impianto (frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione) [28].

     4. Qualora siano superati i limiti, il Comune applica le procedure di cui all'articolo 72 decies.

 

          Art. 72 novies. (Controlli).

     1. I Comuni esercitano le attività di controllo previste dalla presente legge tramite l'ARPAL nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi della legge regionale 27 aprile 1995 n. 39 (istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure) che deve prevedere, per gli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 72 octies, una periodicità almeno annuale e, per gli impianti di cui al comma 3 del predetto articolo, controlli a campione.

     2. Le spese relative ai controlli effettuati dall'ARPAL calcolati sulla base del tariffario regionale sono posti a carico dei gestori in ragione di un controllo annuale.

     3. Nell'ambito della convenzione prevista dalla l.r. 39/1995 i Comuni possono richiedere all'ARPAL a titolo oneroso misurazioni o valutazioni specifiche ulteriori rispetto alla periodicità minima di cui al comma 1. In caso di accertato superamento dei limiti tutte le spese per le misurazioni effettuate dall'ARPAL sono a carico del gestore o dei gestori in solido tra loro qualora il supero sia addebitabile a più soggetti.

 

     Art. 72 decies. (Piani di risanamento).

     1. In caso di superamento dei valori limite previsti dalla normativa vigente, il Sindaco intima ai gestori di riportare, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, i valori di campo entro i limiti di legge mediante la riduzione a conformità degli impianti in accordo a quanto riportato nell'allegato C al decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998 n. 381.

     1 bis. Nel caso di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva il Comune intima ai gestori di riportare i valori di campo entro i limiti di legge di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 10 settembre 1998 n. 381, presentando a tale scopo, entro trenta giorni, i necessari progetti di modifica dell'impianto al Comune ed al Ministero delle poste e delle comunicazioni. Il provvedimento è inviato dal Comune anche al Ministero delle poste e delle comunicazioni [29].

     1 ter. I gestori degli ambienti di cui al comma 1 bis realizzano le modifiche degli impianti necessarie all'adeguamento ai valori limite entro trenta giorni dal rilascio delle autorizzazioni o concessioni necessarie [30].

     1 quater. Qualora i provvedimenti autorizzatori non pervengano entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto di cui al comma 1 bis i gestori degli impianti riducono la potenza degli stessi ai fini del rispetto dei limiti di cui al D.M. 381/1998 [31].

     2. Nel caso in cui i gestori non abbiano provveduto ad adempiere ai provvedimenti indicati, il Sindaco dispone la sospensione dell'esercizio degli impianti che non abbiano provveduto alla riduzione indicata nel proprio provvedimento.

     3. La riattivazione degli impianti è consentita solo a seguito della realizzazione del programma di riduzione a conformità.

 

     Art. 72 undecies. (Piano comunale di adeguamento e organizzazione degli impianti).

     1. I Comuni, acquisiti i programmi di sviluppo reti dei gestori, predispongono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di minimizzare il rischio di esposizione della popolazione e di conseguire il rispetto degli obiettivi di qualità di cui al comma 1 dell'articolo 72 septies, il primo Piano di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni che integra la pianificazione territoriale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) applicando le stesse forme di pubblicità e di partecipazione.

     1 bis. (Omissis) [32].

 

SEZIONE II

ELETTRODOTTI

 

     Art. 72 duodecies. (Procedure di autorizzazione di elettrodotti).

     1. Il gestore di elettrodotti presenta alla Provincia il piano pluriennale di sviluppo reti e i suoi successivi aggiornamenti annuali, corredato da apposita cartografia, affinché questa ne valuti la compatibilità con il proprio Piano territoriale di coordinamento e individui in esso corridoi di massima, intesi quali porzioni di territorio che garantiscono il migliore inserimento degli elettrodotti, con l'obiettivo di tutela dell'ambiente e del paesaggio assicurando il rispetto del valore limite di induzione magnetica, misurata al ricettore, di 0,2 micro Tesla in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali nonché civili abitazioni, edifici pubblici, strutture ad uso collettivo e relative pertinenze ove la permanenza di persone non sia inferiore a quattro ore giornaliere per la minimizzazione della popolazione esposta a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Non possono essere autorizzati elettrodotti non compatibili [33].

     2. [La Provincia mette a disposizione una copia del piano di cui al comma 1, fornita dal gestore, affinché chiunque possa prenderne visione e presentare eventuali osservazioni entro il termine di trenta giorni dal deposito del piano stesso; deposito del quale è data notizia sui quotidiani a diffusione regionale] [34].

     3. (Omissis) [35].

     4. (Omissis) [36].

     5. (Omissis) [37].

     6. (Omissis) [38].

     7. (Omissis) [39].

 

     Art. 72 terdecies. (Cabine secondarie a media/bassa tensione).

     1. In sede di approvazione di strumenti urbanistici comunali che comprendono la previsione di edifici di volumetria superiore a 2000 mc, il Comune acquisisce il parere preventivo del gestore del servizio elettrico in ordine alla necessità di dotazione di nuove cabine secondarie a media/bassa tensione e alle loro modalità di allacciamento alla rete elettrica pubblica, al fine di ottimizzare la distribuzione di energia in funzione del fabbisogno degli edifici stessi.

     2. Nei casi di realizzazione di edifici di volumetria superiore a 2000 mc per i quali non si sia provveduto ai sensi del comma 1, provvedono gli interessati all'atto della richiesta di concessione edilizia.

     3. Con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, il Comune, acquisito il parere tecnico dell'ARPAL, individua prescrizioni relative alla migliore ubicazione delle cabine stesse per assicurare una minore esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione interessata.

 

     Art. 72 quaterdecies. (Sanzioni).

     1. L'inosservanza delle disposizioni del presente Capo comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) da lire 5 milioni a lire 20 milioni per:

     1) l'installazione, l'attivazione o la modifica di impianti senza il rispetto della procedura di cui all'articolo 72 septies, commi 2, 3, 5 e 6 o a condizioni o modalità difformi da quanto contenuto nelle perizie giurate [40];

     2) (Omissis) [41];

     b) da lire 1 milione a lire 10 milioni per il compimento di qualsiasi azione finalizzata a non consentire ovvero ad interrompere l'esercizio delle funzioni di controllo;

     c) da lire 5 milioni a lire 20 milioni per l'omessa o ritardata trasmissione della documentazione di cui all'articolo 72 octies, comma 1, e all'articolo 114, comma 11 sexies;

     d) da lire 500.000 a lire 2 milioni in caso di mancata trasmissione delle comunicazioni di cui agli articoli 72 sexies, comma 2, 72 septies, comma 9 [42];

     e) da lire 3 milioni a lire 15 milioni in caso di mancato adeguamento al piano comunale di cui all'articolo 114, comma 11 quater, entro i termini dallo stesso previsti.

     2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) ed e), fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 (istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), i gestori sono tenuti alla immediata rimozione degli impianti.

     Qualora questi non provvedano, gli interventi sono realizzati d'ufficio dal Comune che interviene ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del d.lgs. 22/1997 con addebito delle relative spese ai gestori.

     3. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede l'ARPAL secondo le procedure della l.r. 45/1982 [43].

     4. I proventi delle sanzioni sono utilizzati dall'ARPAL per le attività previste al presente Capo.

 

CAPO VII

ATTIVITA' RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

 

     Art. 73. (Finalità e campo di applicazione).

     1. Il presente capo disciplina le modalità di esercizio delle competenze attribuite alla Regione e indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175 (attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali) al fine di prevenire e limitare le conseguenze per l'uomo e Per l'ambiente di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e perseguire i necessari obiettivi di sicurezza generale nella progettazione, realizzazione e gestione delle attività industriali che ne fanno uso.

     2. La Sezione II del presente Capo, recepisce i principi contenuti nella direttiva 96/82/CEE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

     3. Le disposizioni riportate alla Sezione II trovano applicazione a far data dall'entrata in vigore della normativa statale di recepimento della direttiva e a seguito dei provvedimenti di raccordo con le nuove disposizioni statali assunti dalla Giunta regionale.

 

SEZIONE I

DISCIPLINA GENERALE

 

     Art. 74. (Competenze della Regione).

     1. Ferme restando le attribuzioni dello Stato a norma della lettera p) dell'articolo 69 del d.lgs 112/1998 sono di competenza della Regione:

     a) le funzioni amministrative relative alle industrie soggette all'obbligo di notifica o dichiarazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del D.P.R. 175/1988;

     b) la vigilanza mirata ad accertare che il fabbricante, soggetto all'obbligo di notifica o di dichiarazione, mantenga costantemente, nell'esercizio dell'attività industriale, le misure di sicurezza stabilite per la prevenzione degli incidenti;

     c) la richiesta, in qualsiasi momento od occasione, al fabbricante che esercita un'attività industriale rientrante nel campo di applicazione del D.P.R. 175/1988, di dimostrare di aver provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione di appropriate misure di sicurezza e all'informazione, addestramento ed equipaggiamento dei dipendenti e di coloro che accedono nell'azienda per motivi di lavoro;

     d) lo stabilire i criteri, sentiti i Comuni interessati, per l'individuazione delle aree a elevata concentrazione di stabilimenti nelle quali la probabilità e possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggior i a causa del luogo, della vicinanza di stabilimenti o gruppi di stabilimenti; in dette aree può richiedersi la notifica nonché la predisposizione di piani di emergenza esterni;

     e) la raccolta in caso di accadimento di incidente rilevante delle informazioni eventualmente necessarie al completamento dell'analisi dello stesso, la formulazione, se del caso, di prescrizioni e l'avvio d'ufficio di una nuova istruttoria;

     f) la comminazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, comma 6 del d.P.R. 175/1988;

     g) la conduzione di studi e ricerche inerenti le problematiche connesse al rischio di incidente, che possa provocare anche effetti transfrontalieri, all'impiego di tecnologie e processi produttivi più sicuri e a minore impatto ambientale;

     h) la fissazione dei criteri per l'interazione del SIRAL con le altre componenti territoriali, sanitarie e di protezione civile nell'ambito del sistema informativo regionale;

     i) lo svolgimento di ogni altra attività connessa con l'esercizio delle competenze attribuite.

     2. Per i compiti di cui al comma 1 che lo richiedono, la Regione opera d'intesa con gli Enti ed organismi interessati e sente le associazioni rappresentative dei soggetti tenuti all'esecuzione degli interventi eventualmente previsti che possono esprimere osservazioni entro sessanta giorni dalla richiesta.

     3. L'accordo di programma tra Stato e Regione di cui all'articolo 72, comma 3, del d.lgs. 112/1998, applica le disposizioni definite in sede di normativa nazionale di adeguamento alla direttiva 96/82/CEE in coerenza con i criteri ed il riparto di competenze fissate nella presente Sezione I e con i principi di cui all'articolo 80.

     4. Presso la Regione secondo le procedure disciplinate dalle vigenti leggi in materia di protezione civile, viene attivata una Unità di Crisi, formata da figure professionali specifiche e reperite tra quelle esistenti nell'organico regionale, in funzione della gravità ed emergenza da affrontare, che viene riunita in seguito ad accadimento di incidente rilevante.

 

     Art. 75. (Informazione alla popolazione).

     1. Con i limiti e le modalità di cui all'articolo 16 l'informazione alla popolazione in merito ai rischi di incidenti rilevanti, fermo restando quanto previsto in materia di informazione ai lavoratori dalle vigenti norme, contiene l'indicazione:

     a) del tipo di processo produttivo;

     b) delle sostanze utilizzate e/o in deposito, delle loro quantità e delle loro caratteristiche tossicologiche;

     c) dei possibili rischi di incidenti rilevanti e delle conseguenze previste in caso di accadimento;

     d) delle conclusioni delle valutazioni e delle analisi sviluppate e delle misure integrative di sicurezza che sono state prescritte;

     e) delle cautele e dei comportamenti da adottare in caso di incidente.

 

     Art. 76. (Piani di emergenza esterni).

     1. Per limitare gli effetti dannosi derivanti da situazioni di emergenza, per le attività di cui all'articolo 4 del d.P.R. 175/1988 il Prefetto, d'intesa con il Comune, predispone un piano di emergenza esterno all'impianto, da trasmettere senza indugio, agli altri soggetti aventi competenza in materia di protezione civile.

     2. Il Comune assicura che la popolazione interessata sia adeguatamente informata sui rischi conseguenti l'esercizio delle attività di cui all'articolo 4 del d.P.R. 175/1988, sulle misure di sicurezza messe in atto per prevenire l'incidente, sugli interventi di emergenza predisposti all'esterno dell'impianto in caso di incidente rilevante e sulle norme di comportamento da seguire in caso di incidente.

 

     Art. 77. (Esercizio del controllo e vigilanza).

     1. Per l'esercizio del controllo e della vigilanza la Regione, avvalendosi dell'ARPAL, può effettuare in qualunque momento sopralluoghi presso gli stabilimenti soggetti alla presente legge.

     2. Al predetto fine il gestore dello stabilimento, che ha facoltà di presenziare alle operazioni di verifica e di valutare le risultanze dei controlli in cooperazione con gli ispettori, deve adoperarsi affinché siano resi disponibili la documentazione tecnica e l'accesso a tutti i settori interessati.

     3. Il gestore se richiesto, inoltre, fornisce tutte le informazioni supplementari per consentire un'adeguata valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, per stabilire in che misura possono aumentare le probabilità e/o aggravarsi le conseguenze degli incidenti rilevanti, per predisporre un piano di emergenza esterno e per tenere conto delle sostanze che, per lo stato fisico, le particolari condizioni o il luogo in cui si trovano, possono necessitare di particolare attenzione.

     4. La Giunta regionale disciplina il sistema delle ispezioni affinché queste consentano un esame pianificato e ricorrente dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, e si esplichino con periodicità diversa in funzione della tipologia degli stabilimenti.

     5. A conclusione di ogni verifica ispettiva viene redatta una relazione nella quale sono segnalate la conformità o le eventuali anomalie riscontrate rispetto a quanto dichiarato dal gestore nella notifica e nel rapporto di sicurezza o prescritto dall'autorità competente.

     6. L'ARPAL immette direttamente i dati tecnici desumibili dalle ispezioni sul SIRAL.

 

     Art. 78. (Accadimento di incidente rilevante).

     1. In caso di accadimento di incidente rilevante il gestore ne dà immediata e adeguata comunicazione al Prefetto, alla Provincia, alla Regione e al Sindaco e, appena possibile, fornisce le informazioni in merito a:

     a) le circostanze dell'incidente, non appena queste siano tecnicamente rintracciabili;

     b) le sostanze pericolose presenti nello stabilimento;

     c) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'uomo e per l'ambiente;

     d) le misure d'urgenza già intraprese o da adottare per circoscrivere l'incidente, anche in vista del possibile effetto transfrontaliero, per minimizzare gli effetti a medio e lungo termine e limitarne i danni sull'uomo, l'ambiente, i beni;

     e) le misure previste per evitare che l'incidente si riproduca o che si verifichi un evento incontrollato di natura tale che si possa ragionevolmente prevedere che provochi un incidente rilevante;

     f) l'eventuale aggiornamento delle informazioni già fornite.

     2. In caso di incidente rilevante si procede d'ufficio a nuova istruttoria.

 

     Art. 79. (Sanzioni).

     1. Fatti salvi i casi di responsabilità penale, l'inosservanza delle disposizioni del presente capo comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 21 del D.P.R. 175/1988:

     a) da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per il mancato o tardivo invio alla Regione della dichiarazione;

     b) da lire 2.000.000 a lire 15.000.000 per omesso o tardivo invio della notifica o dei suoi aggiornamenti;

     c) da lire 2.000.000 a lire 15.000.000 per omesso o tardivo invio del rapporto di sicurezza e dei suoi aggiornamenti;

     d) da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per dichiarazione infedele, resa nella notifica o nel rapporto di sicurezza, sempreché il gestore non possa dimostrare che trattasi di mero errore di natura materiale;

     e) da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per il compimento di qualsiasi azione commissiva od omissiva finalizzata a non consentire ovvero interrompere l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 77;

     f) da lire 2.000.000 a lire 15.000.000 qualora non vengano mantenute e rispettate nel tempo le misure di sicurezza previste nel rapporto. La sanzione è applicata senza tener conto del vincolo della continuazione della infrazione.

     2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie indicate al comma 1 il gestore è altresì assoggettato previa diffida alle seguenti sanzioni amministrative:

     a) sospensione dell'attività, per un periodo non superiore a sei mesi, per il mancato adeguamento alle prescrizioni già dettate con la diffida in ordine all'adozione delle misure di sicurezza previste nel rapporto;

     b) chiusura dello stabilimento o, ove possibile, del singolo impianto o reparto, in caso di decorso inutile del termine fissato nella sospensione per effettuare l'adeguamento impiantistico.

     3. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 provvede l'ARPAL ai sensi della l.r. 45/1982.

     4. I proventi delle sanzioni sono utilizzati dall'ARPAL per lo svolgimento di attività connesse con l'applicazione del presente capo.

 

SEZIONE II

PRINCIPI DELLA DISCIPLINA CONSEGUENTE

ALLA DIRETTIVA SEVESO 2

 

     Art. 80. (Principi).

     1. L'accordo di programma di cui all'articolo 74, comma 3, è coerente con i seguenti principi:

     a) le nuove procedure si svolgono nell'ambito della disciplina dello sportello unico, come definiti dalla l.r. 9/1999;

     b) le procedure di presentazione del rapporto di sicurezza per i nuovi stabilimenti di cui all'Allegato II alla direttiva 96/82/CEE, relative alla fase di nullaosta di cui al decreto del Ministero dell'interno del 30 aprile 1998 (modificazioni al decreto ministeriale 2 agosto 1984 recante: "Norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto ministeriale del 16 novembre 1983"), sono coordinate con la normativa sulla valutazione di impatto ambientale al fine di tutelare l'ambiente e la salute dell'uomo senza aggravio o duplicazione dei procedimenti amministrativi;

     c) l'istruttoria relativa al rapporto di sicurezza di cui all'articolo 9 della direttiva 96/82/CEE viene svolta dal Comitato Tecnico Regionale (CTR) di cui all'articolo 20 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 577 (approvazione del Regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendio) integrato al presente fine dal competente Ufficio del Comune sede dell'impianto;

     d) è garantita l'informazione della popolazione sulle misure di sicurezza e la sua partecipazione, in particolare nei casi previsti dall'articolo 13, comma 5, della direttiva 96/82/CEE.

 

CAPO VII BIS [44]

TUTELA DALL'INQUINAMENTO

DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI

 

     Art. 80 bis. (Finalità e campo di applicazione). [45]

     1. Il presente capo detta norme volte ad assicurare la tutela dell'ambiente dall'inquinamento derivante da radiazioni ionizzanti e a garantire che l'esposizione della popolazione non ecceda i limiti fissati dalla normativa vigente.

     2. Le disposizioni del presente capo costituiscono attuazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti) e si applicano alle attività indicate all'articolo 1 dello stesso.

 

     Art. 80 ter. (Competenze della Regione). [46]

     1. Sono di competenza della Regione:

     a) la definizione della procedura per l'autorizzazione dello smaltimento dei rifiuti radioattivi nell'ambiente al di fuori dei casi di cui ai capi IV, VI e VII del d.lgs. 230/1995 e per il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 29, comma 2 dello stesso d.lgs.;

     b) la definizione, nel rispetto delle norme e degli indirizzi nazionali, dei criteri e delle modalità di effettuazione dei controlli relativi all'utilizzo di materiale radioattivo e dei controlli che devono essere attivati dai soggetti di cui all'articolo 80 quinquies;

     c) la realizzazione del catasto delle sorgenti fisse di radiazioni ionizzanti;

     d) la gestione delle reti regionali di controllo della radioattività ambientale e il monitoraggio dei diversi comparti ambientali che possono essere interessati dalla diffusione della radioattività e dal trasferimento di questa all'uomo.

 

     Art. 80 quater. (Monitoraggio delle fonti di radiazione). [47]

     1. La Regione provvede alla realizzazione del catasto delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, al monitoraggio delle fonti di radiazione e alla gestione della rete regionale di rilevamento attraverso l'ARPAL.

     2. La rete regionale di rilevamento è finalizzata a garantire che i livelli di radioattività, a livello regionale, si mantengano entro i limiti fissati dalle normative vigenti e che in ogni caso non vi sia tendenza all'accumulo di radionuclidi in determinati settori dell'ambiente.

     3. Ai fini di cui al comma 1 i soggetti che richiedano autorizzazioni in materia di radiazioni ionizzanti o siano tenuti a effettuare notifiche ai Ministeri ne danno contestuale comunicazione all'ARPAL.

 

     Art. 80 quinquies. (Procedure per l'utilizzo di materiali metallici di risulta destinati alla fusione). [48]

     1. I soggetti che, a scopo industriale o commerciale, compiono operazioni di fusione di rottami o di altri materiali metallici di risulta sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali e rottami, qualsiasi provenienza abbiano, conforme alle disposizioni indicate nei provvedimenti di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 80 ter.

     2. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettera b) dell'articolo 80 ter relativi ai soggetti di cui al comma 1 devono prevedere che:

     a) i controlli siano effettuati:

     1) all'esterno di ogni contenitore usato per il trasporto dei materiali;

     2) al momento dello scarico o nelle fasi che precedono la lavorazione;

     3) dopo la fusione su tutti i provini;

     4) sulle scorie e sulle polveri derivanti dall'impianto di abbattimento dei fumi di lavorazione;

     b) le misure di irraggiamento effettuate all'esterno dei carichi siano condotte in modo da permettere di rilevare la presenza di sostanze radioattive, in considerazione dei fattoti fisici correlati;

     c) ai fini della accettabilità dei materiali non siano superati i valori di attività totale ed i valori di concentrazione indicati ai punti 1.2 e 1.3 dell'allegato 1 del d.lgs. 230/1995;

     d) nelle aree di lavoro a maggiore rischio di radiocontaminazione o dove con maggiore frequenza stazioni il personale siano collocati monitor di area dotati di allarme, al fine della sorveglianza permanente del grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo nelle zone limitrofe alle zone controllate;

     e) siano indicate modalità operative dei controlli proporzionate alle attività delle singole aziende e siano indicate le eventuali esenzioni per aziende a ridotte dimensioni;

     f) sia prevista la registrazione dei controlli effettuati a disposizione degli organi di vigilanza.

 

     Art. 80 sexies. (Controlli). [49]

     1. Il controllo sulle possibili fonti di inquinamento radioattivo e sugli adempimenti di cui all'articolo 80 quinquies è effettuato dall'ARPAL, tramite il proprio Centro di riferimento regionale per il controllo della radioattività ambientale.

     2. Qualora siano rilevate situazioni di inquinamento radioattivo, l'ARPAL tempestivamente ne dà comunicazione ai competenti organi regionali e alle Aziende Sanitarie competenti per territorio.

     3. Le spese relative ai controlli effettuati dall'ARPAL in relazione agli adempimenti di cui all'articolo 80 quinquies, calcolate sulla base del tariffario regionale, sono poste a carico dei soggetti controllati in ragione di un numero di controlli annuale massimo indicato nei provvedimenti di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 80 ter.

 

     Art. 80 septies. (Sanzioni). [50]

     1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali, l'inosservanza delle disposizioni del presente capo comporta anche l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) da lire 100.000 a lire 500.000 per la mancata comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 80 quater;

     b) da lire 5.000.000 a lire 20.000.000 per la mancata esecuzione dei controlli di cui all'articolo 80 quinquies o l'esecuzione degli stessi a condizioni o modalità difformi dai provvedimenti regionali;

     c) da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per il compimento di qualsiasi azione commissiva od omissiva finalizzata a non consentire ovvero interrompere l'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'articolo 80 sexies.

     2. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 provvede l'ARPAL ai sensi della l.r. 45/1982.

     3. I proventi delle sanzioni sono utilizzati dall'ARPAL per lo svolgimento di attività connesse con l'applicazione del presente capo.

 

CAPO VIII

TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

E RISORSE IDRICHE

 

     Art. 81. (Finalità).

     1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 319 (norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni e integrazioni nonché le disposizioni di cui alla l.r. 43/1995, in attesa del riordino della disciplina in materia e di recepimento della direttiva 91/271/CEE e della direttiva 91/676/CEE, il presente Capo attua il d.lgs. 112/1998, attraverso il conferimento agli Enti locali delle funzioni ivi contenute.

 

     Art. 82. (Competenze della Regione).

     1. Sono di competenza della Regione:

     a) i criteri per l'aggiornamento del piano di risanamento delle acque;

     b) i criteri e gli indirizzi per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;

     c) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;

     d) la designazione e la classificazione dei corpi idrici in funzione di obiettivi di qualità;

     e) l'adozione, su proposta della Provincia competente, dei piani di intervento di cui al d.P.R. 236/1988 per il risanamento ed il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano;

     f) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;

     g) la tutela del sistema idrico sotterraneo;

     h) la normativa di attuazione per la disciplina degli scarichi nelle acque del mare, sulla base dei criteri e norme tecniche statali di cui all'articolo 80, comma 1, lettera r), del d.lgs. n. 112/1998;

     h bis) la definizione, con regolamento, in attuazione dell’articolo 99, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, di norme e misure finalizzate a favorire il riciclo dell’acqua ed il riutilizzo delle acque reflue depurate nel rispetto dei principi della legislazione statale [51].

 

     Art. 83. (Competenze della Provincia).

     1. Sono competenza della Provincia:

     a) l'aggiornamento del piano regionale di risanamento delle acque per il territorio di propria competenza e la verifica di congruità tra lo stesso e i piani proposti dai Comuni di cui all'articolo 84, comma 1, lettera d);

     b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;

     c) l'esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di inerzia dei Comuni, per la salvaguardia delle risorse idriche da destinare al consumo umano;

     d) il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici e l'elaborazione di proposte alla Regione per la designazione e classificazione di corpi idrici.

 

     Art. 84. (Competenze dei Comuni).

     1. Spettano ai Comuni fermo restando le competenze di cui all'articolo 4 della l.r. 43/1995:

     a) il rilascio delle autorizzazioni ed il controllo degli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi non recapitanti in pubblica fognatura di cui all'articolo 16, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, lettera b) della l.r. 43/1995;

     b) l'attuazione dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano nell'ambito della organizzazione del servizio idrico integrato;

     c) la proposta alla Regione per l'adozione dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano;

     d) la delimitazione delle aree di rispetto delle captazioni potabili.

 

     Art. 85. (Autorizzazioni agli scarichi).

     1. Le domande per il rilascio di autorizzazione agli scarichi di cui all'articolo 84, comma 1, lettera a), sono inviate sia al Comune competente per territorio, sia al dipartimento provinciale dell'ARPAL.

     2. L'ARPAL invia trimestralmente alla Provincia, nei modi dalla stessa indicati, l'elenco delle domande e delle autorizzazioni pervenute anche ai fini dell'aggiornamento del catasto.

     3. La Provincia vigila sulla applicazione da parte dei Comuni ai fini di eventuali interventi sostitutivi in caso di inadempienza.

     3 bis. Le autorizzazioni agli scarichi domestici e assimilati, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 74, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, sono valide per quattro anni dal momento del rilascio e, qualora ne sussistano gli stessi presupposti e requisiti, si intendono tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro anni [52].

 

     Art. 86. (Funzioni tecniche di controllo).

     1. Le attività tecnico-scientifiche di supporto per il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nonché per il controllo qualitativo e quantitativo dei corpi idrici, degli scarichi e dell'applicazione generale per un corretto e razionale uso dell'acqua sono effettuate dall'Agenzia regionale per l'ambiente ligure, di cui alla l.r. 39/1995.

 

     Art. 87. (Piano regionale di risanamento delle acque).

     1. Il piano regionale di risanamento delle acque di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 319/1976, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 1982 n. 50 ed aggiornato con deliberazione del Consiglio regionale 3 luglio 1991 n. 53 costituisce lo strumento di pianificazione regionale in materia di opere attinenti ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

     2. La Provincia effettua di regola ogni cinque anni l'aggiornamento del piano rilevando lo stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione anche a seguito dei dati forniti dall'Osservatorio permanente dei corpi idrici di cui all'articolo 37 della l.r. 43/1995.

     3. La Regione può adeguare ed integrare il piano in attuazione di specifiche disposizioni in materia di tutela degli usi delle acque e di protezione delle stesse dall'inquinamento provocato da sostanze pericolose, anche per parti territoriali o settoriali. In questi casi le modifiche sono approvate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentite le Province ed i Comuni interessati.

     4. Le modifiche di cui al comma 3 possono essere operate anche a seguito di accordo di programma promosso dalla Regione o dagli Enti locali interessati.

     5. Il piano e le modifiche o aggiornamenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale ed acquistano efficacia dalla loro pubblicazione.

 

     Art. 88. (Interventi non previsti dal piano).

     1. Non sono oggetto di pianificazione:

     a) gli impianti sperimentali ed i progetti pilota che applicano tecnologie innovative nel campo della depurazione delle acque e riutilizzo delle stesse il cui esercizio va comunque limitato al periodo necessario per la sperimentazione tecnica;

     b) gli impianti a servizio di un'utenza inferiore a cento abitanti equivalenti;

     c) gli impianti di cui all'articolo 25, comma 1 della l.r. 43/1995.

 

     Art. 89. (Ambiti territoriali ottimali).

     1. La scelta della forma di cooperazione per l'organizzazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui alla legge 5 gennaio 1994 n. 36 (disposizioni in materia di risorse idriche) è effettuata sulla base del pronunciamento favorevole di tanti Comuni che rappresentino almeno la metà più uno degli abitanti del territorio interessato, calcolati sulla base dell'ultimo censimento e la metà più uno dei Comuni dell'ambito.

     2. Nel caso di scelta della convenzione le decisioni sono assunte, in sede di Conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 della l. 241/1990 con il voto favorevole dei rappresentanti dei Comuni, provvisti di delega da parte dei competenti organi comunali; che rappresentino almeno la metà più uno degli abitanti del territorio interessato e la metà più uno dei Comuni dell'ambito, senza necessità di successiva ratifica da parte degli organi comunali.

 

TITOLO III

DIFESA DEL SUOLO E BILANCIO IDRICO

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 90. (Finalità)

     1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183 (norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e successive modificazioni ed integrazioni e del d.lgs. 112/1998 determina, in materia di difesa del suolo e di bilancio idrico, le funzioni amministrative di competenza della Regione e conferisce le rimanenti funzioni agli Enti locali al fine di:

     a) garantire, con una migliore distribuzione delle competenze, una più organica tutela dai rischi idrogeologici;

     b) migliorare le capacità di intervento in tale campo ottimizzando le risorse umane ed economiche;

     c) garantire un equo utilizzo delle risorse idriche.

     2. La Regione e gli Enti locali esercitano le competenze ad essi attribuite, nel rispetto delle attribuzioni riservate alle Autorità di bacino.

 

     Art. 91. (Competenze della Regione).

     1. Sono di competenza della Regione:

     a) l'elaborazione dei criteri per la formazione, il coordinamento e la verifica di efficacia dei piani di bacino idrografici;

     b) la delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale e degli ambiti territoriali comprendenti più bacini idrografici per il quale deve essere redatto un unico piano di bacino;

     c) la collaborazione nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano del bacino del fiume Po e la formulazione di proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi al bacino del fiume Po anche su proposta delle Province interessate;

     d) l'approvazione, d'intesa con la Regione Toscana, del piano di bacino interregionale del fiume Magra;

     e) il coordinamento degli interventi in materia di difesa del suolo e di bilancio idrico;

     f) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi mediante l'approvazione del piano regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 1996 n. 46 (norme finanziarie in materia di difesa del suolo ed ulteriori modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183). Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1984 n. 22 (legge forestale regionale));

     g) la fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e la gestione del demanio idrico, nonché la definizione, con provvedimento della Giunta regionale, dei canoni relativi per l’utilizzazione di tali beni, compresi i casi di riduzione e di esenzione dal pagamento degli stessi [53];

     h) la concessione di grandi derivazioni di acqua pubblica, ivi compresa la concessione delle aree demaniali necessarie per la realizzazione di opere di captazione fatto salvo il disposto dall’articolo 2, comma 3, del d.lgs. 112/1998 [54];

     i) l'intesa con lo Stato per il rilascio di grandi derivazioni ad uso idroelettrico;

     j) la stipula con lo Stato e le Regioni interessate per territorio, di accordi di programma con i quali sono definite le modalità organizzative e di gestione di opere idriche di rilevante importanza;

     k) l'intesa, con le regioni interessate, circa il rilascio delle concessioni relative alla gestione del demanio idrico d'interesse interregionale, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni d'acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo;

     l) la nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, d'intesa con le regioni interessate, qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua che riguardi il territorio di più regioni sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3 del Testo unico approvato con regio decreto il dicembre 1933 n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

     l bis) la definizione di criteri, indirizzi e procedure in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici superficiali, anche in attuazione della disposizione dell’articolo 115 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) [55].

     1 bis. La Regione, al fine di realizzare una gestione unitaria dei bacini idrografici, provvede al riordino del reticolo idrografico esistente sul territorio regionale, anche sulla base delle risultanze della pianificazione di bacino. La Giunta regionale definisce criteri ed indirizzi di gerarchizzazione del reticolo idrografico [56].

     1 ter. Fermo restando il rispetto della normativa e dei regimi previsti nei piani di bacino e nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare, definisce, ai sensi del comma 1, lettera 1 bis), criteri puntuali per le attività produttive esistenti, non altrimenti localizzabili, anche in deroga alla disciplina regionale delle fasce di tutela dei corsi d’acqua, purchè siano assicurate le condizioni di sicurezza idraulica, fermo restando il nulla osta idraulico [57].

     1 quater. Alle attività estrattive come definite dalla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva) e successive modificazioni ed integrazioni e previste nella pianificazione si applicano le deroghe per le discariche [58].

     2. (Omissis) [59].

 

     Art. 92. (Competenze delle Province).

     1. Sono di competenza delle Province:

     a) la formazione e l'approvazione dei piani di bacino di rilievo regionale;

     b) l'approvazione con unico atto dei programmi annuali di cui all'articolo 2 della l.r. 46/1996, dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 19 della legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183) relativi ai piani di bacino approvati nell'anno precedente e dell'annualità dei piani triennali già approvati;

     c) [60];

     d) la realizzazione e la manutenzione delle opere idrauliche di terza categoria, delle opere di consolidamento versanti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 30 giugno 1918 n. 1019 (modificazioni e aggiunte al decreto legge luogotenenziale 4 ottobre 1917 n. 1679 recante provvedimenti per opere pubbliche a favore di varie Province del Regno), nonché le opere di bonifica montana di cui alla legge forestale regionale, e quelle di cui all'articolo 9 della presente legge, nonché la realizzazione e la manutenzione delle opere idrauliche e di interventi idrogeologici, in caso di assenza di soggetti tenuti alla realizzazione, quali i concessionari o i proprietari frontisti [61];

     e) i compiti di polizia idraulica e di pronto intervento idraulico di cui al regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 (testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), di pronto intervento idraulico, di piena e di navigazione interna, secondo i criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), della l.r. 9/1993 e al regio decreto 9 dicembre 1937 n. 2669 (regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1^ e 2^ categoria e delle opere di bonifica);

     f) l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di, fuori dell'area demaniale idrica, qualora siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;

     g) le concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;

     h) le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;

     i) le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994 n. 37 (norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);

     j) la gestione del demanio idrico d'interesse regionale, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle piccole derivazioni d'acqua pubblica e di linee elettriche relative agli impianti non superiori a 150.000 volts, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla vigilanza del sistema idrico sotterraneo, nonché la polizia delle acque, anche con riguardo all'applicazione del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici);

     k) la gestione del demanio idrico d'interesse interregionale, sulla base degli accordi di programma e delle intese di cui all'articolo 91, comma 1, lettere j) e k);

     l) la nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3 del Testo unico di cui al R.D. 1775/1933;

     m) le autorizzazioni di cui all'articolo 2 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 (provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), il parere in merito agli strumenti urbanistici e loro varianti ai sensi dell'articolo 13 e le funzioni di cui al Titolo III della medesima legge;

     n) il parere sulla declassificazione di zone del demanio idrico dello Stato ai sensi dell’articolo 829 del Codice civile e di delimitazione nel caso di sponde variabili od incerte ai sensi dell'articolo 94 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e successive modificazioni e integrazioni, in conformità alle previsioni del piano di bacino [62];

     o) (Omissis) [63];

     p) gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica i novembre 1959 n. 1363 (approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta) per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso sino a 1 milione di metri cubi [64].

     2. La Provincia acquisisce il parere vincolante del Comitato tecnico provinciale dell'Autorità di bacino competente di cui al comma 1 su:

     a) le autorizzazioni relative ad opere per le quali sono richieste deroghe all'applicazione delle norme tecniche stabilite dalla Commissione scientifica regionale per la difesa del suolo, all'atto della redazione del piano di bacino campione del torrente Bisagno;

     b) le autorizzazioni per l'estrazione di ciottoli e ghiaia dall'alveo o altra forma di asportazione che comportino movimento di materiali che superano i 2000 metri cubi;

     c) le autorizzazioni, nei casi consentiti, per coperture o sistemazioni di sponde con occupazione di alveo demaniale, che interessino un tratto di corso d'acqua della lunghezza superiore a metri 100 per torrenti con larghezza catastale media pari od inferiore a metri 20 e della lunghezza di cinque volte la larghezza media catastale per corsi d'acqua con tale larghezza maggiore di metri 20;

     d) le autorizzazioni per la costruzione di argini, intesi come terrapieno a sezione generalmente trapezoidale che serve a contenere un corso d'acqua in piena, nonché le rettilineazioni e le nuove inalveazioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, del R.D. 523/1904;

     e) l'opposizione validamente formulata in sede istruttoria per quanto riguarda le funzioni concernenti le piccole derivazioni di acque pubbliche e di linee elettriche di cui al comma 1, lettera j).

 

     Art. 93. (Competenze dei Comuni).

     1. Sono di competenza dei Comuni:

     a) la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione di opere di difesa del suolo relative alle aree e ai manufatti di loro proprietà, ivi comprese le opere di pronto intervento, nonché quelle indicate dal piano di bacino;

     b) gli interventi di manutenzione lungo i così d'acqua per la parte compresa nel territorio comunale che non rientrino nelle competenze della Provincia e di concessionari, e per i quali possono riscontrarsi condizioni di rischio per la pubblica incolumità, fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 12 del Testo unico approvato con R.D. 523/1904 e quanto diversamente previsto dai piani di bacino. In ogni caso, detti interventi, qualora ritenuti urgenti, sono disposti con ordinanza comunale.

 

     Art. 94. (Competenze delle Comunità Montane). [65]

     (Omissis).

 

     Art. 95. (Esercizio delle funzioni).

     1. Le funzioni di cui agli articoli 93 e 94 sono esercitate nel rispetto dei criteri e degli indirizzi fissati dalla Regione e dalle Province e dalla Autorità di bacino.

 

CAPO II

PIANI DI BACINO E OPERE IDRAULICHE

 

     Art. 96. (Autorità di bacino di rilievo regionale). [66]

     (Omissis).

 

     Art. 97. (Formazione del piano di bacino). [67]

     (Omissis).

 

     Art. 98. (Opere idrauliche e interventi di difesa e manutenzione del territorio).

     1. Le opere idrauliche e gli interventi di difesa e manutenzione del territorio da realizzare sono individuate dal piano di bacino o piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, che indica altresì gli interventi e le spese obbligatorie.

     2. Le opere idrauliche e gli interventi di difesa e manutenzione del territorio di interesse pubblico sono realizzati con il contributo dello Stato, della Comunità europea, della Regione, delle Province, dei Comuni e dei privati.

     3. Anche al di fuori dei piani di bacino, qualora si tratti di prevenire danni gravi ed estesi con il coinvolgimento di interessi pubblici e privati, la Provincia competente per territorio, d'ufficio o su proposta di tutti o parte degli interessati in quanto traenti beneficio dalle opere, previa valutazione delle stesse. può dichiarare obbligatorie ulteriori spese concernenti le opere di sistemazioni idrauliche ed idrogeologiche.

     4. Qualora le opere idrauliche e le spese dichiarate obbligatorie nei piani di bacino o previste ai sensi del comma 3 non siano realizzate nei termini indicati dai soggetti tenuti ai sensi della presente legge, la Provincia procede in danno dei soggetti stessi, che sono solidalmente tenuti al rimborso delle spese sostenute in proporzione del rispettivo vantaggio.

     5. Le opere ed interventi aventi per scopo la sola difesa di beni dai corsi d'acqua di qualsiasi natura, nonché i lavori riguardanti fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata o comunque di un'opera oggetto di concessione sono realizzati a cura e spese del soggetto interessato.

 

     Art. 99. (Realizzazione delle opere idrauliche).

     1. La Provincia, sulla base della classificazione delle opere idrauliche effettuata dal piano di bacino:

     a) cura la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura non demandate dal piano di bacino ad altri soggetti, d'intesa con gli Enti interessati;

     b) delimita la superficie dei terreni compresi nel perimetro soggetto alla contribuzione nelle spese da sostenersi da parte dei soggetti pubblici e privati;

     c) individua i soggetti, pubblici e privati, tenuti alla realizzazione e al mantenimento delle opere;

     d) approva gli interventi, in attuazione del piano di bacino, provvedendo in sostituzione e in danno del soggetto tenuto all'esecuzione delle opere, in caso di urgenza o inadempienza;

     e) effettua la valutazione delle spese necessarie, nei casi di cui all'articolo 98, comma 3;

     f) vigila sulla esecuzione degli interventi di cui agli articoli 93 e 94.

     2. L'approvazione da parte della Provincia dei progetti relativi ad interventi da realizzare a cura della stessa per motivi di necessità ed urgenza connessi a grave rischio idrogeologico ed idraulico, comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, concessioni, assensi, nulla osta, pareri di competenza provinciale e comunale previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione degli stessi.

 

     Art. 100. (Consorzi idraulici esistenti).

     1. I consorzi idraulici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro tre mesi dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, comunicano alla Provincia competente, ai fini di un riordino ai sensi delle norme in materia di difesa del suolo e per gli effetti della presente legge, gli estremi dell'atto costitutivo del Consorzio, nonché lo statuto.

     2. Qualora il Consorzio, sia con i ritardi nell'esecuzione dei lavori, sia con l'inosservanza delle norme vigenti e del proprio statuto comprometta il fine per il quale è stato costituito, la Provincia provvede al suo scioglimento, disponendo ai sensi dell'articolo 9 l'effettuazione degli atti e degli interventi necessari, anche tramite un Commissario ad acta.

     3. Qualora le opere idrauliche di cui al R.D. 523/1904 ricadano nel territorio di Consorzi di bonifica, alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere può provvedere il Consorzio di bonifica, previo parere favorevole della Provincia, su richiesta dei soggetti tenuti all'effettuazione degli stessi.

     4. La programmazione e la realizzazione delle opere di cui al comma 3 è effettuata in attuazione del piano di bacino.

 

     Art. 101. (Gestione dei beni del demanio idrico). [68]

     1. La Regione stabilisce, sentite le Province, i canoni di concessione relativi alle aree e pertinenze del demanio idrico, nonché all’utilizzo di acque pubbliche nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalle normative statali, in sostituzione dell’ammontare fissato nelle stesse.

     2. I canoni vengono stabiliti tenendo conto delle finalità di tutela, risparmio ed uso razionale della risorsa idrica, della qualità e quantità delle acque utilizzate e degli usi cui sono destinate.

     3. Al fine di favorire, promuovere e mantenere la presenza e lo sviluppo degli insediamenti abitativi nell’entroterra della regione, a garanzia di una corretta regimazione delle acque sul territorio a salvaguardia dal dissesto idrogeologico, sono previste esenzioni dal pagamento dei canoni nei casi di prelievi non superiori a 0,7 litri/secondo per l’uso igienico e potabile, per l’innaffiamento di orti e giardini inservienti direttamente ai titolari della concessione e alle loro famiglie, per l’abbeveraggio del bestiame e per ogni altro uso connesso agli stretti fabbisogni familiari, escluso ogni altro uso, anche parziale, per attività economica, imprenditoriale o commerciale da parte di utenza non servita da pubblico acquedotto, nonché per uso irriguo [69].

     4. I canoni vengono aggiornati con cadenza triennale dalla Regione tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

     5. I canoni sono introitati dalla Regione e dalle Province secondo le rispettive competenze e destinati, almeno per il settanta per cento, al finanziamento degli interventi inerenti la difesa del suolo, con priorità per gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché degli interventi inerenti la tutela delle risorse idriche, in attuazione dei programmi triennali, di cui all’articolo 42 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale). Con tali risorse le Province, in conformità ai criteri ed agli indirizzi stabiliti nel programma triennale, approvano annualmente il programma degli interventi di manutenzione ordinaria relativi alla difesa del suolo. Gli interventi strutturali, di manutenzione straordinaria, nonché gli studi, i monitoraggi e le progettazioni finanziati a valere sugli introiti dei canoni eccedenti il fabbisogno manutentivo ordinario, sono individuati nel programma annuale approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 43, comma 4, della l.r. 20/2006 [70].

     6. Le Province comunicano alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno gli introiti relativi all’anno precedente ai fini della perequazione nella programmazione dei finanziamenti in materia di difesa del suolo.

     7. Ferme restando le competenze delle ASL in materia sanitaria, la Regione nell’ambito dei programmi annuali di finanziamento delle attività dell’ARPAL, prevede campagne di monitoraggio a campione delle acque potabili in riferimento agli utilizzi da parte di utenze di acque di antico uso.

 

          Art. 101 bis. (Criteri per l'adozione dei provvedimenti di cui alla lettera g), comma 1 dell'articolo 91).[71]

     1. I provvedimenti ed i regolamenti di cui al comma 1, lettera g), dell'articolo 91 devono essere conformi ai seguenti criteri:

     a) è garantito il libero utilizzo per gli usi domestici, così come previsto dall'articolo 93 del r.d. 1775/1933, da parte del proprietario, del conduttore di un fondo o dei loro aventi causa, delle acque sotterranee, fra cui sono comprese le manifestazioni sorgentizie, senza che ciò comporti l'acquisizione di un diritto esclusivo;

     b) fermi restando gli adempimenti a carico del Comune previsti dalla vigente legge relativi all’accertamento della potabilità delle acque e che l’utilizzo irriguo e quello per uso domestico, salvo quando quest’ultimo sia riferito alla ricerca di nuove fonti, non comportano nessun obbligo per l’utente, gli adempimenti connessi all’accertamento della potabilità delle acque destinate al consumo umano saranno svolti dalle ASL cui compete il giudizio sanitario di idoneità, concordano con ARPAL il programma di campionamento, e dovranno essere definiti da appositi atti che tengano conto:

     1) della specificità del prelievo in relazione al suo utilizzo;

     2) della quantità e della tipologia degli accertamenti in relazione alle finalità di cui al punto 1;

     c) è promossa l'acquisizione da parte dei Comuni, nelle frazioni o nuclei abitati non serviti da pubblico acquedotto, su richiesta di coloro che utilizzano ad uso potabile acque di cui alla lettera a), delle reti esistenti;

     d) sono previste semplificazioni procedurali in relazione alle concessioni di derivazioni d'acqua di lieve entità;

     e) per le piccole derivazioni ad uso irriguo fino a due litri al secondo si procede mediante dichiarazioni sostitutive, per quanto concerne la quantità di acqua utilizzata, la destinazione colturale e l'estensione del suolo irrigato e l'indicazione della localizzazione delle prese d'acqua, allegando copia della cartina catastale;

     f) per le piccole derivazioni ad uso irriguo superiori alle quantità di cui alla lettera e), la richiesta di concessione deve contenere la localizzazione della captazione su estratto catastale, il tipo di captazione, la quantità di acqua che si intende utilizzare, la superficie e l'ordinamento colturale dei terreni irrigabili. Deve essere fatta salva la possibilità di richiesta da parte della Provincia competente in relazione alle opere da realizzare, al bilancio idrico e del rischio idrogeologico della zona nella quale è situata la derivazione, di ulteriori integrazioni.

     2. Ai fini di cui alla lettera c) del comma 1 i Comuni predispongono progetti di razionalizzazione e miglioramento che possono essere inseriti nei programmi di intervento dell'ambito territoriale ottimale competente per territorio.

 

     Art. 101 ter. (Disposizioni per l’emissione del giudizio di idoneità al consumo umano) [72]

     1. In alternativa alla procedura prevista dall’articolo 101 bis, comma 1, lettera b), e ai soli fini della definizione del procedimento di concessione di derivazione idrica per uso consumo umano e ferme restando le competenze previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) e successive modificazioni e integrazioni, le ASL, su richiesta del richiedente la concessione, emettono il giudizio sanitario di idoneità dell’acqua sulla base delle risultanze degli esami analitici effettuati da parte di laboratori accreditati presso Accredia – l’Ente italiano di accreditamento, su incarico e a spese del richiedente la concessione, e altresì:

a) nel caso di procedimento per il rilascio di nuove concessioni, della dichiarazione di conformità dei luoghi e delle opere da realizzare alle prescrizioni di legge resa da tecnico iscritto all’albo dell’ordine o collegio professionale e a cura e spese del richiedente la concessione;

b) nel caso di procedimenti per il rilascio di concessione in sanatoria, di concessione preferenziale e di riconoscimento di antico diritto ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modificazioni e integrazioni, della dichiarazione sullo stato di consistenza dei luoghi e delle opere resa da tecnico iscritto all’albo dell’ordine o collegio professionale e a cura e spese del richiedente la concessione.

     2. Nel caso di enti gestori del servizio idrico integrato o di comuni le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere rilasciate da proprio personale avente le qualifiche professionali richieste.

     3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le ASL definiscono gli adempimenti connessi all’accertamento della potabilità delle acque e indicano al richiedente il programma di campionamento con propri atti che tengano conto dei punti 1) e 2) dell’articolo 101 bis, comma 1, lettera b).

 

CAPO III

BILANCIO IDRICO

 

     Art. 102. (Bilancio idrico).

     1. Il bilancio idrico assicura l'equilibrio tra la disponibilità delle risorse e i fabbisogni per usi diversi, nonché costituisce la base per la valutazione delle portate da prelevare dai corpi idrici superficiali e sotterranei ai sensi del R.D. 1775/1933, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui agli articoli i e 2 della l. 36/1994.

     2. Per i fini di cui al comma 1, l'Autorità di bacino adotta le misure per la pianificazione dell'economia idrica, in funzione degli usi cui sono destinate le risorse, sulla base delle direttive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996.

     3. Il rilascio delle concessioni a derivare acqua, è subordinato alla verifica della compatibilità del prelievo con il bilancio idrico della risorsa, fatto comunque salvo il minimo deflusso costante vitale da assicurare nei corsi d'acqua, nonché nei termini stabiliti dall'articolo 12 bis del R.D. 1775/1933.

 

TITOLO IV

ENERGIA

 

     Art. 103. (Finalità). [73]

     (Omissis)

 

     Art. 104. (Competenze della Regione). [74]

     (Omissis)

 

     Art. 104 bis. (Tipologia degli interventi). [75]

     1. Le iniziative di cui alla lettera c) dell'articolo 104 devono consentire di raggiungere livelli di protezione dell'ambiente superiori a quelli previsti dalle vigenti norme e sono dirette a:

     a) incentivare la produzione e l'uso razionale di energia prodotta da finti rinnovabili e assimilate così come definite dall'art. 1 comma 3 della l.r. 10/1991 e diffondere le conoscenze acquisite;

     b) promuovere attività volte al contenimento e risparmio energetici.

     2. I progetti inerenti le iniziative di cui al comma 1 devono illustrare, in termini di fattibilità tecnica e finanziaria, la reddittività e i benefici derivanti dalla realizzazione delle stesse e garantire la fase gestionale successiva alla realizzazione.

     3. Per la promozione, l'istruttoria ed il monitoraggio degli interventi la Regione si avvale dell'"Agenzia regionale per l'energia della Liguria" con oneri a carico dei fondi di cui all'articolo 113, comma 3.

 

     Art. 104 ter. (Quantificazione dei contributi). [76]

     1. I contributi, nel rispetto di quanto stabilito nella comunicazione della Commissione della Comunità Europea (disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente 94/C/72/03) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 10 marzo 1994, qualora concessi a imprese sono erogati fino a concorrenza di un livello massimo del 30 per cento dei costi ammissibili ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo inteso quale valore nominale, esclusa l'imposta, dei contributi in conto interessi, espressi in termini di percentuale dell'investimento).

     2. Nel caso d'investimenti realizzati da piccole e medie imprese, così come definite nella raccomandazione della Commissione Europea n. 96/280 del 3 aprile 1996 pubblicata in GUCE n. L107 del 30 aprile 1996, è calcolata una maggiorazione dell'aiuto di dieci punti ESL percentuali rispetto ai massimali ammessi per le grandi imprese.

 

     Art. 105. (Competenze delle Province). [77]

     (Omissis)

 

     Art. 106. (Competenze dei Comuni). [78]

     (Omissis)

 

     Art. 107. (Piano energetico regionale). [79]

     (Omissis)

 

     Art. 108. (Effetti del piano). [80]

     (Omissis)

 

     Art. 109. (Finanziamento). [81]

     (Omissis)

 

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 110. (Decorrenza dell'esercizio delle funzioni della Regione).

     1. Le funzioni delegate alla Regione sono esercitate, nei limiti della disciplina statale della materia e del relativo finanziamento. ferma restando la potestà della Regione di provvedere con legge di organizzazione e di spesa.

     2. La decorrenza dell'esercizio delle nuove funzioni regionali conferite dal d.lgs. 112/1998 è conseguente all'effettivo trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali e, con riferimento alle funzioni di cui al Capo VII Titolo II, alla stipula dell'accordo di programma previsto dall'articolo 72 del d.lgs. 112/1998.

     3. Alle spese occorrenti all'esercizio delle funzioni conferite si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i decreti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997. I relativi capitoli di entrata e di spesa sono istituiti con il bilancio dell'anno finanziario in cui decorre l'esercizio delle funzioni.

     4. Il trasferimento di fondi statali nelle materie e per gli interventi oggetto di conferimento, ivi compresi quelli occorrenti per il finanziamento delle convenzioni cui la Regione subentra, sono allocati nel bilancio regionale in appositi capitoli alla formalizzazione dei relativi trasferimenti.

     5. La Regione provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al riordino delle normative di cui al Titolo II, Capo VIII, e al Titolo III.

     Il riordino tende, tra l'altro, a perseguire lo snellimento e la semplificazione delle procedure amministrative e l'accelerazione dei tempi di erogazione dei servizi.

 

     Art. 110 bis. [82]

     1. I Comuni che sul proprio territorio abbiano in corso cantieri per l'attuazione di opere idrauliche, il cui finanziamento sia già interamente disponibile, deliberato ed impegnato, debitamente assentite dall'Ente competente in materia idraulica, atte a condurre il livello di rischio finale di un comparto alle previsioni del Piano di bacino ivi vigente, possono in tale zona, previo parere favorevole dell'Autorità di bacino competente, rilasciare concessioni edilizie, comunque congruenti con gli strumenti urbanistici. Il rilascio del certificato di abitabilità e/o di agibilità della nuova struttura edilizia sarà vincolato all'acquisizione, da parte dell'amministrazione comunale, del verbale di collaudo attestante il completamento delle opere idrauliche su menzionate.

 

     Art. 111. (Risorse finanziarie e strumentali).

     1. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997 che individuano i beni e le risorse statali, la Regione, entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli Enti locali le risorse idonee a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite.

     2. I criteri di riparto tra gli Enti locali delle risorse finanziarie e strumentali sono stabiliti con provvedimento amministrativo entro sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti statali di cui al comma 1.

 

     Art. 112. (Decorrenza dell'esercizio delle funzioni degli Enti locali). [83]

     1. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali dalla legge coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi delle risorse di cui all'articolo 111.

 

     Art. 112 bis. (Applicazione delle sanzioni). [84]

     1. Gli Enti competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono tenuti, ai sensi della l. 689/1981, anche all'adozione dei provvedimenti accessori quali l'intimazione della cessazione dell'attività sanzionata e il sequestro.

     2. Nei casi in cui la legge regionale demanda l'applicazione di sanzioni amministrative all'ARPAL, le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta sono esercitate dal Direttore Generale dell'ARPAL.

 

     Art. 113. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 114. (Norme transitorie).

     1. Le autorizzazioni regionali, già rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915 (attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) per attività di raccolta e trasporto di rifiuti ai soggetti che hanno presentato nei termini prescritti domanda di iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, mantengono validità fino alla data di iscrizione al predetto Albo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999.

     2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge i Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale organizzano la gestione dei rifiuti solidi urbani dell'ambito mediante la stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 24 della l. 142/1990, ovvero la costituzione di un consorzio ai sensi dell'articolo 25 della citata legge.

     3. Nelle more dell'emanazione delle disposizioni statali che fissano i requisiti tecnici degli impianti non a ridotto inquinamento atmosferico, la Giunta regionale emana indirizzi tecnici volti a rendere omogeneo l'esercizio delle funzioni autorizzative in materia di inquinamento atmosferico.

     4. La Provincia rilascia l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio degli impianti non rientranti nell'art. 19, comma 3, lettera c), per i quali la Regione non ha proceduto alla individuazione dei requisiti tecnico-costruttivi e gestionali. Con l'entrata in vigore dei predetti documenti tecnici l'autorizzazione compete al Comune.

     5. La Provincia conclude le istruttorie relative a domande già inoltrate ai sensi degli articoli 6, 12 o 15 del d.P.R. 203/1988, dell'articolo 4 bis e 11 della legge regionale 7 luglio 1994 n. 35 (nuove forme in materia di inquinamento atmosferico e rete di rilevamento della qualità dell'aria) e successive modificazioni e alla stessa pervenute entro la data di entrata in vigore della legge.

     6. Il Comune, al quale la Provincia trasmette, in relazione all'assetto delle nuove competenze, il provvedimento autorizzativo riferentesi alle pratiche di cui al comma 5 nonchè di quelle già concluse prima dell'entrata in vigore della legge, provvede ad ogni successivo adempimento.

     7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge Regione, Provincia e Comune di Genova, con gli altri Enti locali aderenti, provvedono a determinare l'assetto giuridico del Crea nelle forme previste dalla l. 142/1990. Fino alla predetta determinazione le strutture del Crea sono quelle previste dall'accordo di programma sottoscritto da Regione, Provincia e Comune di Genova.

     8. L'Agenda 21 regionale è approvata entro un anno dalla entrata in vigore della legge. Fino alla sua approvazione il provvedimento di cui all'articolo 13 è adottato sulla base dei criteri individuati dai piani regionali in vigore e dal PTTA.

     9. Nell'area della città Metropolitana, come delimitata ai sensi della legge regionale 22 luglio 1991 n. 12 (delimitazione dell'area metropolitana genovese in attuazione dell'articolo 17, comma 2, della l. 142/1990), le funzioni attribuite dalla presente legge alla Provincia di Genova spettano all'Autorità metropolitana, quando costituita.

     10. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge i Comuni costituiscono gli ATO di cui all'articolo 26. A tal fine la Provincia convoca, nel termine di un mese dall'entrata in vigore della legge, la conferenza dei Comuni.

     11. Le competenze di cui all'articolo 93, comma 1, lettera b), decorrono dall'approvazione dei singoli piani di bacino stralcio.

     11 bis. Ai fini degli articoli 72 septies e 72 novies, sino alla definizione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 72 ter, le perizie giurate devono contenere i dati indicati nell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 1999 n. 217 [85].

     11 ter. La Regione fissa i parametri di cui all'articolo 72 ter entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [86].

     11 quater. Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Comune, sentiti i gestori, predispone il piano di cui al comma 1 dell'articolo 72 undecies relativamente agli impianti esistenti e fissa i termini entro i quali gli stessi devono essere adeguati. Nelle more della predisposizione del piano non possono essere installati impianti che non rispettino quanto previsto dall'articolo 72 undecies, comma 1 bis [87].

     11 quinquies. In fase di prima applicazione e ai fini delle autorizzazioni, i gestori inviano al Comune, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il programma annuale delle installazioni degli impianti di teleradiocomunicazione sul territorio comunale [88].

     11 sexies. La Regione definisce le specifiche tecniche di cui all'articolo 72 ter entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge [89].

     11 septies. Il gestore di elettrodotti, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla Provincia il primo piano di sviluppo reti di cui all'articolo 72 duodecies e invia alla Provincia e all'ARPAL:

     a) l'elenco di tutte le linee elettriche di tensione superiore a 100 kV e di tutte le linee dorsali a media tensione con l'indicazione dei Comuni interessati dal loro tracciato;

     b) la cartografia relativa alla localizzazione degli elettrodotti esistenti redatta secondo le specifiche di cui al comma 11 sexies e con i tempi nelle stesse stabiliti [90];

     11 octies. Gli Enti competenti ai sensi delle norme regionali previgenti concludono le istruttorie relative a domande loro pervenute, nelle materie di cui al Titolo II, prima dell'entrata in vigore della presente legge [91].

     11 novies. La concessione e la liquidazione di contributi richiesti in base alla legge regionale 8 novembre 1996 n. 48 (interventi regionali nel campo delle energie alternative e del risparmio energetico) può essere integrata ai sensi dell'articolo 104 ter [92];

     11 decies. Entro il 31 dicembre 2015 la Giunta regionale emana il regolamento attuativo delle procedure per il rilascio delle concessioni relative alle derivazioni di acque pubbliche e di riordino della materia, prevedendo le semplificazioni procedurali di cui all’articolo 101 bis, comma 1, lettera d), anche in relazione alle acque destinate al consumo umano. Per le piccole derivazioni ad uso irriguo, sino all'adozione di tale regolamento, si applicano direttamente le disposizioni di cui all'articolo 101 bis, comma 1, lettere e) ed f) [93].

 

     Art. 115. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) legge regionale 19 aprile 1984 n. 24 (interventi regionali in campo energetico);

     b) legge regionale 26 luglio 1988 n. 37 (interventi di carattere urgente per l'eliminazione di cause di inquinamento in atto o potenziali nonché per l'approvvigionamento idrico);

     c) legge regionale 24 agosto 1988 n. 44 (modifiche alla legge regionale 19 aprile 1984 n. 24 "Interventi regionali in campo energetico. Nuove norme attuative della legge 29 maggio 1982 n. 308 sul contenimento dei consumi energetici);

     d) legge regionale 11 settembre 1991 n. 26 (progetto ambiente e partecipazione alla Società regionale per l'ambiente);

     e) legge regionale 7 gennaio 1992 n. 1 (norme per il recupero della carta da macero e l'uso della carta riciclata);

     f) legge regionale 11 settembre 1992 n. 28 (interventi finanziari nei settori delle acque e del suolo in anticipazione del progetto ambiente e modifica delle procedure per la concessione dei contributi);

     g) legge regionale 7 luglio 1994 n. 35 (nuove norme in materia di inquinamento atmosferico e rete di rilevamento della qualità dell'aria);

     h) legge regionale 21 febbraio 1995 n. 11 (disciplina delle attività di smaltimento);

     i) legge regionale 20 gennaio 1997 n. 3 (integrazione alla legge regionale 7 luglio 1994 n. 35 "Nuove norme in materia di inquinamento atmosferico e rete di rilevamento della qualità dell'aria);

     j) legge regionale 15 maggio 1997 n. 17 (Disposizioni di prima attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio");

     k) il Capo I del Titolo III della legge regionale 16 agosto 1995 n. 43 (norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento);

     l) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 comma 1, nonchè le lettere c) e l) del comma 2, gli articoli 10, 16 e 20, comma 1 della legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9. (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183);

     m) l'articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 1996 n. 46 (norme finanziarie in materia di difesa del suolo ed ulteriori modifiche ala legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183". Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1984 n. 22 (legge forestale regionale));

     n) il Titolo V della delibera legislativa "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, di competenza della Regione o di Enti da essa individuati, delegati o subdelegati e modifiche alle leggi regionali 27 dicembre 1994 n. 66 e 13 maggio 1996 n. 21 ";

     n bis) legge regionale 8 novembre 1996 n. 48 (interventi regionali nel campo delle energie alternative e del risparmio energetico) [94]

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7.

[2] Lettera abrogata dall'art. 36 della L.R. 29 maggio 2007, n. 22.

[3] Lettera abrogata dall'art. 9 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[4] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[5] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[6] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39.

[7] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39.

[8] Articolo aggiunto dall’art. 1 della L.R. 13 febbraio 2002, n. 8.

[9] Comma abrogato dall’art. 2 della L.R. 13 febbraio 2002, n. 8.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

[11] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 1.

[12] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 3 luglio 2007, n. 23.

[13] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 9 aprile 2009, n. 10.

[14] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 9 aprile 2009, n. 10.

[15] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 9 aprile 2009, n. 10.

[16] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 9 aprile 2009, n. 10.

[17] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 9 aprile 2009, n. 10.

[18] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 9 aprile 2009, n. 10.

[19] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 9 aprile 2009, n. 10.

[20] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 9 aprile 2009, n. 10.

[21] Capo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 41; gli articoli così inseriti sono stati rinumerati dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29.

[22] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 29 maggio 2007, n. 22.

[23] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29.

[24] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39 e abrogato dall'art. 89 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16.

[25] Termine prorogato al 30 settembre 2000 dall'art. 11 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29.

[26] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39.

[27] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39.

[28] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39.

[29] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39.

[30] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39.

[31] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39.

[32] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 11 e abrogato dall'art. 89 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16.

[33] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 11 e successivamente dall'art. 3 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29.

[34] Comma abrogato dall'art. 89, comma 2, lettera f), della L.R. 6 giugno 2008, n. 16. Tuttavia, la citata lett. f) è stata modificata dall'art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45.

[35] Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 11, abrogato dall'art. 36 della L.R. 29 maggio 2007, n. 22 e dall'art. 89 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16.

[36] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 29 maggio 2007, n. 22 e dall'art. 89 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16.

[37] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 29 maggio 2007, n. 22 e dall'art. 89 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16.

[38] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 29 maggio 2007, n. 22 e dall'art. 89 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16.

[39] Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39, abrogato dall'art. 36 della L.R. 29 maggio 2007, n. 22 e dall'art. 89 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16.

[40] Numero così modificato dall'art. 5 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39.

[41] Punto abrogato dall'art. 36 della L.R. 29 maggio 2007, n. 22.

[42] Lettera così modificata dall'art. 36 della L.R. 29 maggio 2007, n. 22.

[43] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 dicembre 2000, n. 45.

[44] Capo inserito dall'art. 2 della L.R. 18 dicembre 2000, n. 45.

[45] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 18 dicembre 2000, n. 45.

[46] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 18 dicembre 2000, n. 45.

[47] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 18 dicembre 2000, n. 45.

[48] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 18 dicembre 2000, n. 45.

[49] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 18 dicembre 2000, n. 45.

[50] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 18 dicembre 2000, n. 45.

[51] Lettera aggiunta dall'art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

[52] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 5 luglio 2011, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 31 maggio 2012, n. 133, ha dichiarato l'illegittimità della L.R. 17/2011.

[53] Lettera sostituita dall’art. 1 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 2 e così modificata dall'art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

[54] Lettera così sostituita dall’art. 1 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 2.

[55] Lettera inserita dall'art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39.

[56] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16.

[57] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14.

[58] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14.

[59] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 4 agosto 2006, n. 20.

[60] Lettera abrogata dall’art. 2 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 2.

[61] Lettera così modificata dall'art. 14 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7.

[62] Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

[63] Lettera modificata dall'art. 8 della L.R. 24 luglio 2001, n. 21 e abrogata dall'art. 16 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7.

[64] Lettera così modificata dall'art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50. Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 25 della stessa L.R. 50/2012.

[65] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7.

[66] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 58.

[67] Articolo modificato dall'art. 45 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 58.

[68] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 2.

[69] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39.

[70] Comma già sostituito dall'art. 46 della L.R. 4 agosto 2006, n. 20, dall'art. 43 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10, come modificato dall'art. 27 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14, ulteriormente sostituito dall'art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 e così modificato dall'art. 29 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 22.

[71] Articolo aggiunto dall’art. 4 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 2.

[72] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 2015 n. 1.

[73] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 29 maggio 2007, n. 22.

[74] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 29 maggio 2007, n. 22.

[75] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29.

[76] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29.

[77] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 29 maggio 2007, n. 22.

[78] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 29 maggio 2007, n. 22.

[79] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 29 maggio 2007, n. 22.

[80] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 29 maggio 2007, n. 22.

[81] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 29 maggio 2007, n. 22.

[82] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 29 novembre 2004, n. 24.

[83] Per un’interpretazione autentica del presente articolo vedi l’art. 2 della L.R. 2 febbraio 2000, n. 6.

[84] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 18 dicembre 2000, n. 45.

[85] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 41.

[86] Comma già aggiunto dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 41, ora soppresso dall'art. 8 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29.

[87] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 41, già modificato dall'art. 4 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 11, e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39.

[88] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 41.

[89] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 41.

[90] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 41.

[91] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2000, n. 6.

[92] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29.

[93] Comma aggiunto dall’art. 5 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 2 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 gennaio 2015 n. 1.

[94] Lettera aggiunta dall'art. 9 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29.