§ 56.4.8 - D.M. 10 settembre 1998, n. 381.
Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.4 inquinamento elettromagnetico
Data:10/09/1998
Numero:381


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Definizioni ed unità di misura.
Art. 3.  Limiti di esposizione.
Art. 4.  Misure di cautela ed obiettivi di qualità.
Art. 5.  Risanamenti.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 56.4.8 - D.M. 10 settembre 1998, n. 381. [1]

Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.

(G.U. 3 novembre 1998, n. 257).

 

Art. 1. Campo di applicazione.

     1. Le disposizioni del presente decreto fissano i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz.

     2. I limiti di esposizione di cui al presente decreto, non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali [2].

 

     Art. 2. Definizioni ed unità di misura.

     1. Le definizioni delle grandezze fisiche citate nel decreto e le corrispondenti unità di misura sono riportate in allegato A che, unitamente agli allegati B e C, è parte integrante del presente decreto.

 

     Art. 3. Limiti di esposizione.

     1. Nel caso di esposizione al campo elettromagnetico i livelli dei campi elettrici, magnetici e della densità di potenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti, non devono superare i valori di tabella 1.

 

Tabella 1

 

 

LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

 

 

 

Frequenza f     Valore efficace  Valore           Densità di

(MHz)           di intensità di  efficace di      potenza

                 campo elettrico  intensità di     dell'onda

                 E (V/m)          campo            piana

                                  magnetico H      equivalente

                                  (A/m)            (W/m elevato a

                                                   2)

0,1 - 3         60               0,2              -

> 3 - 3000      20               0,05             1

> 3000 -        40               0,1              4

300000

 

 

     2. Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definiti in allegato B, deve essere minore dell'unità.

 

     Art. 4. Misure di cautela ed obiettivi di qualità.

     1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

     2. Per i fini di cui al precedente comma 1, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficati e, per frequenze comprese tra 3 Mhz e 300 GHz, 0,10 W/m (elevato a) 2 per la densità di potenza dell'onda piana equivalente.

     3. Nell'ambito delle proprie competenze, fatte salve le attribuzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le regioni e le province autonome disciplinano l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 3 e dei valori di cui al precedente comma, il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità, nonchè le attività di controllo e vigilanza in accordo con la normativa vigente, anche in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto attiene all'identificazione degli impianti e delle frequenze loro assegnate.

 

     Art. 5. Risanamenti.

     1. Nelle zone abitative o sedi di attività lavorativa per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione ove sono superati i limiti fissati al precedente articolo 3 e all'articolo 4, comma 2, devono essere attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti. Le modalità ed i tempi di esecuzione per le azioni di risanamento sono prescritte dalle regioni e province autonome, secondo la regolamentazione di cui al precedente articolo 4, comma 3.

     2. La riduzione a conformità da svolgere nell'ambito dell'attività di risanamento deve essere effettuata in accordo a quanto riportato nell'allegato C.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Allegati A, B, C.

(Omissis).

 

 


[1] Emanato dal Ministro dell'Ambiente.

[2] Comma così corretto con avviso pubblicato della G.U. 15 gennaio 1999, n. 11.