§ 1.2.17 - L.R. 5 aprile 1994, n. 18.
Norme sulle procedure di programmazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.2 programmazione e partecipazione regionale
Data:05/04/1994
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Partecipazione alla programmazione).
Art. 3.  (Organi della programmazione).
Art. 4.  (Individuazione degli atti).
Art. 5.  (Programma regionale di sviluppo. Contenuti).
Art. 6.  (Quadro di riferimento).
Art. 7.  (Piano degli interventi).
Art. 8.  (Strumento della valutazione di efficacia).
Art. 9.  (Effetti del Programma regionale).
Art. 9 bis.  (Documento di programmazione economico finanziaria regionale (D.P.E.F.R.)).
Art. 10.  (Programmi e progetti regionali d'intervento).
Art. 11.  (Atti regionali di programmazione di settore o intersettoriali).
Art. 12.  (Programmi pluriennali di sviluppo delle province e della città metropolitana).
Art. 13.  (Piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle comunità montane).
Art. 14.  (Atti di programmazione socio-economica comunale).
Art. 15.  (Comitato della programmazione).
Art. 16.  (Comitato scientifico per la programmazione).
Art. 17.  (Comitato consultivo economico e sociale).
Art. 18.  (Conferenze di ambito provinciale o metropolitano per la programmazione).
Art. 19.  (Commissione mista Regione/province).
Art. 19 bis.  (Osservatorio socio economico).
Art. 20.  (Formazione del quadro di riferimento).
Art. 21.  (Formazione del piano degli interventi).
Art. 22.  (Formazione dello strumento della valutazione di efficacia).
Art. 23.  (Aggiornamento del Programma regionale).
Art. 24.  (Verifiche di compatibilità in ambito regionale).
Art. 25.  (Formazione del Programma pluriennale di sviluppo delle province e della città metropolitana).
Art. 26.  (Verifiche di compatibilità in ambito provinciale o metropolitano).
Art. 27.  (Piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle comunità montane).
Art. 28.  (Formazione e verifica di compatibilità dei piani e dei programmi di sviluppo dei comuni).
Art. 29.  (Effetti del Programma pluriennale di sviluppo delle province e della città metropolitana).
Art. 30.  (Accordi di programma).
Art. 30 bis.  (Strumentazione e assistenza tecnica).
Art. 31.  (Finanziamento del Programma regionale).
Art. 31 bis.  (Fondo per l'attuazione del Piano annuale degli interventi).
Art. 32.  (Norma finanziaria).
Art. 33.  (Disposizioni transitorie).
Art. 34. 
Art. 35.  (Scambio e diffusione dei dati per sistemi informativi integrati).
Art. 36.  (Disposizioni finali).


§ 1.2.17 - L.R. 5 aprile 1994, n. 18.

Norme sulle procedure di programmazione.

(B.U. 20 aprile 1994, n. 10).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI [1]

 

Art. 1. (Finalità). [2]

     1. La Regione adotta la programmazione come metodo di governo per lo svolgimento delle attività proprie, per lo sviluppo economico e sociale e per il superamento degli squilibri esistenti all'interno del suo territorio.

     2. La Regione determina gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabilisce le forme e i modi della partecipazione degli enti locali alla elaborazione dei piani e dei programmi regionali; fissa i criteri e le procedure per la formazione ed attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio- economica degli enti locali.

     3. I bilanci annuali e pluriennali determinano la ripartizione delle risorse destinate al finanziamento del programma di investimento degli enti locali e costituiscono sede di riscontro dell'efficacia della programmazione.

 

     Art. 2. (Partecipazione alla programmazione).

     1. I programmi e i piani regionali sono elaborati dalla Regione con il concorso delle province, della città metropolitana, dei comuni singoli o associati e delle comunità montane.

     2. La Regione promuove e garantisce la partecipazione delle organizzazioni economico-produttive, sociali e culturali alla formazione del Programma regionale di sviluppo e degli altri atti fondamentali di programmazione e di bilancio, anche attraverso forme organizzate di consultazione.

 

     Art. 3. (Organi della programmazione).

     1. Sono organi della programmazione il Consiglio e la Giunta regionale, la quale si avvale del supporto del Comitato della programmazione e degli altri organi di cui al capo terzo.

 

CAPO II

ATTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E LOCALE

 

     Art. 4. (Individuazione degli atti).

     1. Sono atti della programmazione:

     a) il Programma regionale di sviluppo, di cui all'art. 5;

     a bis) il documento di programmazione economico finanziaria regionale (D.P.E.F.R.) [3];

     b) i programmi, i progetti e i piani settoriali ed intersettoriali relativi al programma di cui alla lett. a);

     c) i piani territoriali di competenza regionale;

     d) i piani e i programmi delle province e della città metropolitana;

     e) i piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle comunità montane;

     f) i piani e i programmi dei comuni singoli o associati;

     g) gli atti di indirizzo regionale e i relativi programmi di intervento delle società a partecipazione regionale e degli enti strumentali della Regione.

     h) gli atti regionali di programmazione di settore o intersettoriale, ai sensi della normativa comunitaria, statale e regionale [4].

     2. Gli atti della programmazione di cui alle lettere a bis), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1 devono contenere apposita specificazione che evidenzi i rapporti con il quadro programmatorio regionale vigente [5].

 

     Art. 5. (Programma regionale di sviluppo. Contenuti).

     1. Il Programma regionale di sviluppo - di seguito denominato Programma regionale - è l'atto di coordinamento e di programmazione delle attività dirette alla promozione della comunità regionale svolte dalla Regione, dalle società partecipate, dagli enti strumentali e dai soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto negli articoli seguenti.

     2. Il Programma regionale è, altresì, l'atto principale attraverso il quale la Regione concorre, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, alla definizione degli obiettivi della programmazione nazionale, anche mediante una valutazione coordinata degli effetti delle diverse politiche nazionali di settore sul territorio regionale.

     3. Il Programma regionale contiene gli elementi di riferimento per la formazione del bilancio pluriennale, ai sensi dell'art. 1, comma 3.

     Le azioni individuate nel Programma regionale trovano riferimento nelle previsioni di spesa contenute nel bilancio annuale e pluriennale della Regione.

     4. Il Programma regionale di sviluppo si compone di:

     a) quadro di riferimento, di durata quinquennale;

     b) piano degli interventi, di durata annuale;

     c) strumento della valutazione di efficacia, diretto al riscontro degli esiti.

     5. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, in sede di approvazione del Programma regionale od in fase successiva, può indicare: a) ambiti o forme di aggregazione o di specificazione per l'organizzazione mirata degli interventi nelle materie proprie o delegate, attraverso documenti di programmazione indicandone anche modalità e termini di predisposizione; b) ambiti o forme di aggregazione o di specificazione per l'organizzazione mirata degli interventi relativi a programmi, piani o progetti di competenza delle province o della città metropolitana, prevedendo speciali modalità e termini di predisposizione nonché criteri per assicurare la loro congruità agli indirizzi della programmazione regionale.

 

     Art. 6. (Quadro di riferimento).

     1. Il quadro di riferimento, tenuto conto anche delle valutazioni sulle condizioni economiche e sociali formulate dall'Osservatorio; di cui alla l.r. 11 giugno 1984 n. 31 come modificata dalla presente legge, fornisce le indicazioni economiche e sociali articolate territorialmente e settorialmente necessarie alla politica di programmazione, al fine dello sviluppo equilibrato della comunità regionale nel contesto nazionale.

     2. Esso contiene, in particolare:

     a) gli scenari di riferimento sociali, economici, territoriali ed ambientali della Regione, in rapporto anche al contesto nazionale ed europeo con specifico riguardo alle linee evolutive:

     1) dei settori produttivi consolidati, in trasformazione e di nuovo impianto;

     2) delle esigenze socio-assistenziali e dell'organizzazione dei relativi servizi;

     3) della formazione e della promozione del lavoro;

     b) gli obiettivi generali e settoriali da raggiungere nel periodo di validità del Programma regionale, esplicitati in termini materiali e finanziari, nonché l'indicazione delle strategie attuative da realizzare, delle risorse economiche, territoriali e finanziarie da attivare, dei soggetti, pubblici e privati, che devono essere coinvolti nel disegno strategico globale.

     3. Nella elaborazione del quadro di riferimento e del piano degli interventi, di cui all'art. 7, deve tenersi conto degli atti di programmazione settoriale ed intersettoriale e dei programmi e dei progetti di attuazione esistenti.

     4. La Giunta regionale le assicura la coerenza fra le indicazioni del quadro di riferimento e quelle di pianificazione territoriale della Regione, con le modalità di cui all'art. 24.

     5. Il quadro di riferimento determina gli obiettivi generali della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale della Regione, di cui devono tenere conto gli enti locali, ai sensi dell'art. 3 della l. 8 giugno 1990 n. 142.

     6. Esso costituisce, inoltre:

     a) la sede di riscontro delle politiche comunitarie e nazionali che interessano la Regione e di coordinamento della loro attuazione in ambito regionale;

     b) la sede per il raccordo con la programmazione delle Regioni limitrofe, tenuto anche conto dei programmi comunitari.

     7. Il quadro di riferimento contiene, altresì, gli indirizzi vincolanti per i programmi d'intervento in ordine alle partecipazioni regionali e gli altri atti programmatori degli enti strumentali della Regione, nonché i criteri generali relativi alla impostazione della valutazione di efficacia.

 

     Art. 7. (Piano degli interventi).

     1. Il piano degli interventi stabilisce le scelte operative della politica di programmazione regionale, tenuto conto, oltre che dei programmi e dei progetti regionali di cui all'art. 10, delle scelte contenute nei documenti e negli atti di programmazione degli enti locali, ove esistenti, e definisce gli obiettivi specifici e l'ordine di priorità dei singoli programmi o progetti d'intervento, avuto riguardo alle esigenze territoriali ed alle risorse disponibili.

     2. Le strutture regionali, nel formulare le proposte per la formazione del bilancio, inseriscono le proposte incluse nel Piano degli interventi [6].

     3. Il piano degli interventi contiene altresì i criteri generali relativi all'attuazione dello strumento di efficacia.

     4. Fanno parte del piano degli interventi i piani e i programmi delle società a partecipazione regionale e degli enti strumentali dei quali la Giunta regionale verifica la congruità con gli indirizzi di cui all'art. 6, comma 7.

 

     Art. 8. (Strumento della valutazione di efficacia).

     1. Lo strumento della valutazione di efficacia contiene il monitoraggio degli interventi e la rappresentazione dei risultati ottenuti sulla base dei dati derivanti anche dal sistema informativo regionale.

     2. A tal fine i Piani e i Programmi settoriali, sulla base delle indicazioni contenute nel Programma regionale di sviluppo, in relazione ai diversi ambiti della loro operatività, devono contenere analisi e individuazione dei dati necessari a consentire il raffronto fra i risultati ottenuti e quelli attesi, con particolare riferimento ai seguenti parametri:

     a) valutazione dell'attività programmatoria svolta e dei risultati acquisiti;

     b) analisi settoriale effettuata sulla base della domanda da soddisfare e dell'offerta da programmare o pianificare;

     c) individuazione degli obiettivi, definiti in coerenza con il Programma regionale di sviluppo e il bilancio pluriennale regionale, e degli indicatori che consentano di determinare il grado di conseguimento degli stessi sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo;

     d) ruolo, compiti e responsabilità delle strutture regionali definendo le responsabilità in funzione del raggiungimento degli obiettivi [7].

     2 bis. I Piani e i Programmi settoriali contengono altresì la proposta di Piano finanziario articolata per ogni anno di valenza [8].

     2 ter. Dopo l'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, la Giunta regionale con propria deliberazione adegua, sulla base degli stanziamenti autorizzati, il Piano finanziario, in relazione allo stato di attuazione dei Programmi e/o dei Piani di settore [9].

     3. Lo strumento, di cui al comma 1, assicura, altresì, il rispetto dei principi di trasparenza e di informazione sull'attività della Regione in materia di programmazione, ai sensi della l.r. 6 giugno 1991 n. 8.

     4. Al documento di cui al presente articolo, vengono allegate le relazioni previsionali e programmatiche delle società a partecipazione regionale.

 

     Art. 9. (Effetti del Programma regionale).

     1. I documenti e gli atti di programmazione della Regione e degli enti locali devono essere conformi agli obiettivi generali della programmazione socio-economica e territoriale indicati nel Programma regionale. Ogni provvedimento amministrativo della Regione o degli enti locali che interagisca con gli obiettivi della programmazione deve essere conforme alle indicazioni del Programma regionale ed essere motivato in relazione ai contenuti dello stesso.

     2. Il comitato della programmazione assicura la congruità degli strumenti e degli atti programmatori della Regione e di quelli degli enti locali sottoposti ad approvazione regionale, con i contenuti del Programma regionale, curando la relativa attività istruttoria.

     3. Gli enti locali conformano, comunque, la politica di spesa e gli interventi ai contenuti del Programma regionale.

 

     Art. 9 bis. (Documento di programmazione economico finanziaria regionale (D.P.E.F.R.)). [10]

 

     Art. 10. (Programmi e progetti regionali d'intervento).

     1. In attuazione del Programma regionale e, comunque, degli obiettivi in esso indicati, la Giunta regionale, avvalendosi del comitato della programmazione di cui all'art. 15, elabora programmi o progetti annuali o pluriennali di intervento.

     2. I programmi o i progetti debbono specificare, in termini materiali e finanziari, gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, nonché i soggetti responsabili dell'attuazione e le modalità, anche economico- finanziarie, della loro realizzazione.

     3. I programmi e i progetti sono elaborati in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale e con il bilancio annuale e pluriennale della Regione.

     4. I programmi e i progetti tengono conto degli atti di programmazione socio-economica e degli strumenti di pianificazione territoriale degli enti locali interessati, al fine di conseguirne, ove necessario, la modificazione nel rispetto delle procedure di legge.

 

     Art. 11. (Atti regionali di programmazione di settore o intersettoriali).

     1. Costituiscono atti della programmazione regionale, oltre ai programmi e ai progetti previsti dall'art. 10, quelli disciplinati dalla normativa comunitaria, statale e regionale.

     2. Gli atti, di cui al comma 1, integrano il Programma regionale quando siano approvati dopo la sua entrata in vigore.

     3. Ove gli atti, di cui al comma 1, prevedano specificazioni sub- regionali, devono, comunque, individuare i soggetti abilitati alla loro elaborazione, le procedure e i criteri da seguire e i contenuti delle specificazioni stesse, che costituiscono indicazioni vincolanti rispetto ai documenti di programmazione predisposti dagli enti locali, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della l. 8 giugno 1990 n. 142.

     4. La Giunta regionale assicura, con le procedure indicate all'art. 24, la coerenza degli atti di programmazione di cui al comma 1 con i piani territoriali di competenza regionale.

 

     Art. 12. (Programmi pluriennali di sviluppo delle province e della città metropolitana).

     1. Il Programma pluriennale di sviluppo delle province e della città metropolitana, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. c) della l. n. 142/1990, è l'atto di coordinamento e di programmazione delle attività dirette alla promozione delle comunità provinciali o metropolitana, svolte dalle province o dalla città metropolitana nelle materie di interesse provinciale o metropolitano o, comunque, ad esse delegate.

     2. Il programma pluriennale di sviluppo disciplinato dal presente articolo costituisce specificazione del Programma regionale, nonché degli ulteriori atti di programmazione regionale nel territorio provinciale o metropolitano.

     3. Esso, in particolare:

     a) costituisce la base per la formazione del bilancio pluriennale delle province e della città metropolitana;

     b) costituisce la sede del riscontro di congruità fra la programmazione socio-economica e la pianificazione territoriale a livello provinciale o metropolitano.

     4. Il Programma di sviluppo ha durata quinquennale ed è aggiornato annualmente.

     5. Il Programma provinciale o metropolitano di sviluppo e i suoi aggiornamenti sono approvati secondo la procedura di cui all'art. 25.

 

     Art. 13. (Piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle comunità montane).

     1. Le comunità montane partecipano alla programmazione regionale attraverso i piani pluriennali di sviluppo socio-economico e i piani di sviluppo agricolo, predisposti ed approvati secondo le disposizioni di legge, statale o regionale.

     2. La provincia e la città metropolitana assicurano, in sede di approvazione, la congruità dei piani, di cui al comma 1, con gli atti di programmazione regionali, provinciali e metropolitani.

     3. I piani e i loro aggiornamenti, unitamente alle deliberazioni di approvazione della provincia o della città metropolitana, sono trasmessi alla Regione perché ne tenga conto in sede di elaborazione degli atti di programmazione regionale.

 

     Art. 14. (Atti di programmazione socio-economica comunale).

     1. Gli atti di programmazione socio-economica comunale sono costituiti dalla relazione previsionale e programmatica, dal bilancio annuale e pluriennale e dai piani e programmi urbanistici comunali

     2. I comuni specificano, nella relazione previsionale e programmatica, i contenuti, le modalità e gli obiettivi dell'attività programmatoria di loro competenza.

     3. In particolare la relazione, di cui al comma 2, deve contenere:

     a) la specificazione, a livello comunale, delle indicazioni programmatorie demandate ai comuni dagli atti di programmazione regionali, provinciali o metropolitani;

     b) le modalità operative per il coordinamento tra le indicazioni di cui alla lett. a) e le linee di attuazione degli strumenti urbanistici comunali.

 

CAPO III

ORGANI DI SUPPORTO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

 

     Art. 15. (Comitato della programmazione).

     1. Ai fini del coordinamento delle proprie funzioni di programmazione, la Giunta regionale si costituisce in Comitato della programmazione, a cui partecipano i componenti della Direzione generale della Giunta, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 20 giugno 1994, n. 26. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Partecipa alle riunioni del Comitato, in qualità di segretario, un dirigente, o suo delegato, della struttura competente in materia di Programmazione [11].

     2. Il Comitato della programmazione svolge le funzioni di coordinamento attinenti:

     a) all'elaborazione ed all'attuazione del Programma regionale;

     b) alla formazione del documento di programmazione economico finanziaria regionale [12];

     c) alla elaborazione degli atti di programmazione e di indirizzo generale della Regione concernenti gli interventi nei settori economico- sociali ed infrastrutturali, con particolare riferimento all'assetto del territorio ed all'impatto ambientale;

     d) ai rapporti con le società a partecipazione regionale, con gli enti strumentali e con gli altri soggetti, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, in ordine agli indirizzi ed alle scelte di programmazione generale regionale.

     e) agli atti regionali di programmazione di settore o intersettoriali, ai sensi della normativa comunitaria, statale e regionale [13];

     f) all'attività di ricerca, di supporto alla elaborazione degli atti di programmazione di cui all'articolo 4, svolta nell'ambito regionale [14].

     3. Per l'espletamento delle funzioni, di cui al comma 2, gli atti programmatori di competenza della Giunta regionale sono sottoposti al parere obbligatorio del Comitato della programmazione.

     4. L'eventuale parere negativo deve essere motivato ed indicare le modifiche o integrazioni da apportare agli atti di programmazione ovvero agli strumenti di pianificazione che non risultino congruenti con i primi.

     5. Gli atti da sottoporre al parere del Comitato della programmazione debbono contenere, ai sensi dell'art. 4, comma 2, apposita specificazione che evidenzi, in riferimento al Programma regionale, le eventuali integrazioni o modificazioni proposte rispetto agli atti di programmazione e agli strumenti di pianificazione, generali e settoriali.

     6. Qualora la Giunta regionale, a seguito del parere del Comitato della programmazione, ritenga opportune modifiche o integrazioni agli atti regionali di programmazione socio-economica o agli strumenti di pianificazione territoriale vigenti, attiva le conseguenti procedure.

     7. Nell'espletamento delle attività del Comitato, la Direzione generale, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 20 giugno 1994, n. 26, fornisce il supporto per l'esercizio delle funzioni di programmazione, indirizzando e coordinando le attività regionali, con l'ausilio degli staff della Direzione generale [15].

     8. La struttura competente in materia di Programmazione cura lo svolgimento delle attività istruttorie e i servizi di segreteria del Comitato della Programmazione [16].

 

     Art. 16. (Comitato scientifico per la programmazione).

     1. E' istituito il Comitato scientifico per la programmazione, come organo di supporto tecnico e scientifico del Comitato della programmazione.

     2. Il Comitato scientifico, in particolare, ha funzioni di proposta, di consulenza generale e, ove richiesto, di partecipazione all'istruttoria degli atti.

     3. Il Comitato scientifico è composto da esperti in numero da cinque a sette, particolarmente qualificati in discipline economiche e finanziarie, giuridiche e amministrative, sociologiche, urbanistiche ed ambientali nonché nei diversi settori socio-economici di interesse regionale e da un dirigente - o suo delegato - della struttura competente in materia di programmazione, in qualità di segretario [17].

     4. Il Comitato scientifico, quando svolge funzioni istruttorie, su richiesta del Presidente del Comitato stesso, è integrato dai dirigenti delle strutture competenti in materia di bilancio, urbanistica ed ambiente nonché delle eventuali altre strutture interessate [18].

     5. Il Comitato dura in carica tre anni.

     6. La nomina e la revoca degli esperti, di cui al comma 3, sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta.

     7. Il Comitato designa al proprio interno un Presidente, il quale convoca il Comitato ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia richiesto dal Presidente del Comitato della programmazione.

     8. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, su richiesta del Presidente del Comitato della programmazione, in relazione agli argomenti da trattare, dirigenti, funzionari regionali ed esperti esterni, in particolare i direttori, o loro delegati, dell'Istituto ligure di ricerche economiche e sociali (Ilres) e della Finanziaria ligure per lo sviluppo economico (Filse) [19].

     9. I compensi dei membri del Comitato scientifico e degli eventuali esperti esterni, di cui al comma 8, sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta del Presidente del Comitato della programmazione, tenuto conto delle tariffe professionali.

 

     Art. 17. (Comitato consultivo economico e sociale).

     1. E' istituito il Comitato consultivo economico e sociale come organo di partecipazione delle componenti economico-sociali alla formazione degli strumenti della programmazione regionale.

     2. Il Comitato consultivo economico-sociale è presieduto dall'Assessore incaricato della programmazione ed è composto:

     a) da tre membri scelti su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

     b) da quattro esperti di cui due scelti su designazione della Federazione dell'industria della Liguria, uno scelto su designazione dell'Intersind - delegazione per la Liguria - e uno scelto su designazione della Ligur A.P.I.;

     c) da un esperto scelto su designazione dell'Unione delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura della Liguria;

     d) da due esperti scelti su designazione delle organizzazioni di categoria degli artigiani;

     e) da due esperti scelti su designazione delle organizzazioni di categoria dei commercianti;

     f) da due esperti scelti su designazione delle organizzazioni di categoria del settore turistico;

     g) da due esperti scelti su designazione delle organizzazioni di categoria del settore agricolo;

     h) da due esperti scelti su designazione delle organizzazioni di categoria della cooperazione.

     h bis) da un esperto indicato dall'Unionquadri-Delegazione ligure [20].

     3. La nomina e la revoca dei membri, di cui al comma 2, sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta.

     4. Ai fini delle nomine, di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore incaricato della programmazione invita le organizzazioni di categoria, col maggior numero di iscritti a livello regionale, ad effettuare le designazioni di loro rispettiva competenza, entro sessanta giorni dalla richiesta.

     5. Il Comitato è insediato a seguito della designazione di almeno due terzi dei suoi componenti, fatte salve le successive integrazioni, e resta in carica per tre anni.

     6. Il Comitato partecipa alla definizione del quadro di riferimento del Programma regionale e svolge - ove richiesto - funzioni consultive per la predisposizione degli atti della programmazione socio-economica regionale.

     7. La struttura competente in materia di Programmazione svolge i compiti di segreteria del Comitato [21].

 

     Art. 18. (Conferenze di ambito provinciale o metropolitano per la programmazione).

     1. Sono istituite le conferenze di ambito provinciale o metropolitano per la programmazione, quali strumenti della partecipazione degli enti locali alla programmazione regionale, provinciale o metropolitana e del coordinamento delle relative scelte programmatorie.

     2. Le conferenze hanno sede presso le province o la città metropolitana.

     3. Ciascuna conferenza è composta:

     a) dal Presidente della provincia o dal Sindaco della città metropolitana o da un loro delegato, che la presiede;

     b) dai Presidenti delle comunità montane territorialmente interessante;

     c) dai Sindaci dei comuni compresi nell'ambito provinciale o metropolitano.

     4. Partecipa, altresì, ai lavori della conferenza, con voto consultivo, il Presidente, o suo delegato, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, territorialmente interessata.

     5. Le conferenze adottano i propri atti a maggioranza semplice, con la partecipazione di almeno la metà dei propri componenti. Ciascuna conferenza formula i pareri di competenza entro sessanta giorni dalla relativa richiesta. In difetto, la provincia o la città metropolitana può prescindere dal parere richiesto.

     6. L'attività di segreteria è assicurata dalla provincia o dalla città metropolitana, sede della conferenza, che provvede anche a dare agli atti della stessa idonea pubblicità.

 

     Art. 19. (Commissione mista Regione/province).

     1. Ai fini dell'adozione del quadro di riferimento o ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Presidente del Comitato della programmazione si avvale di una commissione mista Regione-province così composta:

     a) per la Regione:

     1) dall'Assessore incaricato della programmazione, con funzioni di Presidente;

     2) dal dirigente generale competente per materia e da un dirigente della struttura competente in materia di Programmazione o loro delegati [22];

     3) da un componente del Comitato scientifico per la programmazione designato dal Presidente del Comitato stesso;

     b) per ciascuna Provincia:

     1) dal Presidente della provincia o dall'Assessore da lui delegato;

     2) dai dirigenti delle strutture provinciali competenti o loro delegati.

 

     Art. 19 bis. (Osservatorio socio economico). [23]

     1. Al fine di rendere sistematico il concorso dei soggetti istituzionali e delle parti sociali alla definizione della politica di programmazione regionale, la Regione si avvale dell'Osservatorio socio economico regionale, già costituito ai sensi della legge regionale 11 giugno 1984, n. 31, di seguito denominato OSE, quale sede permanente di rilevazione congiunturale dell'evoluzione del sistema economico e sociale ligure e di confronto e partecipazione sull'impostazione delle politiche conseguenti da adottare. L'OSE, attraverso la raccolta, l'organizzazione e la diffusione delle informazioni economiche, è volto a rafforzare la capacità di governo della Regione e del sistema delle autonomie locali liguri, fornendo al tempo stesso elementi per il confronto con le parti sociali.

     2. L'OSE svolge i seguenti compiti:

     a) valuta lo stato e le tendenze, strutturali e congiunturali, dell'economia ligure come supporto alla formazione e all'aggiornamento del Quadro di riferimento del Programma regionale ed alla formazione del documento di programmazione economico finanziaria regionale ;

     b) valuta gli effetti delle politiche regionali già adottate o da adottare in funzione, in particolare, della formazione del Piano degli interventi del Programma regionale anche in funzione della formazione del documento di programmazione economico finanziaria regionale ;

     c) valuta gli effetti delle scelte adottate dai soggetti diversi dalla Regione nell'ambito delle analisi e degli indirizzi del documento di programmazione economico finanziaria regionale .

     3. Il Comitato consultivo economico e sociale, di cui all'articolo 17, i centri di ricerca, di informazione e di analisi economica risultanti a livello regionale, nonché le Province, i Comuni e le Comunità montane costituiscono la sede permanente di confronto e di partecipazione per l'attività dell'Osservatorio. A tale fine vengono organizzati incontri periodici durante l'anno chiamati "Forum" ed un'Assemblea annuale. I risultati dell'attività dell'OSE vengono resi pubblici attraverso periodiche pubblicazioni.

 

CAPO IV

PROCEDURE

 

     Art. 20. (Formazione del quadro di riferimento).

     1. La Giunta regionale adotta il quadro di riferimento del Programma regionale, avvalendosi del Comitato della programmazione, acquisite le valutazioni e le proposte del Comitato scientifico e del Comitato consultivo economico-sociale.

     2. La Giunta regionale può, comunque, procedere all'adozione, qualora le valutazioni, di cui al comma 1, non vengano rese entro sessanta giorni dalla relativa richiesta.

     3. Dopo la sua adozione, il quadro di riferimento è trasmesso dalla Giunta alle province, alla città metropolitana, alle comunità montane ed ai comuni.

     4. Entro i termini stabiliti dalla deliberazione di adozione, le province e la città metropolitana, sulla base degli atti, delle risoluzioni e delle proposte espresse in sede di conferenze ai sensi dell'art. 18, trasmettono alla Regione le proprie osservazioni e proposte.

     5. La Giunta regionale, acquisite le osservazioni e le proposte e, comunque, entro trenta giorni dall'inutile decorso del termine di cui al comma 4, sentito il Comitato scientifico, propone al Consiglio regionale l'approvazione del quadro di riferimento con i relativi allegati.

     6. La deliberazione consiliare di approvazione deve essere assunta entro novanta giorni dalla ricezione degli atti, di cui al comma 5, ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della pubblicazione è data notizia su almeno due quotidiani a diffusione regionale e con ogni altro eventuale mezzo ritenuto idoneo.

 

     Art. 21. (Formazione del piano degli interventi).

     1. Gli enti locali fanno pervenire alla Regione, anche durante la fase di predisposizione del quadro di riferimento, programmi e progetti per la formazione del piano degli interventi.

     2. La Giunta regionale, avvalendosi del Comitato della programmazione, tenuto conto dei programmi e dei progetti pervenuti dagli enti locali e sentito il Comitato scientifico per la programmazione, adotta il piano degli interventi e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

     3. La deliberazione consiliare di approvazione deve essere assunta nei successivi novanta giorni ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della pubblicazione è data notizia su almeno due quotidiani a diffusione regionale e con ogni altro eventuale mezzo ritenuto idoneo.

 

     Art. 22. (Formazione dello strumento della valutazione di efficacia).

     1. Per la valutazione dell'efficacia della programmazione regionale gli interventi realizzati sono sottoposti ad azione di monitoraggio, che ne consente il raffronto con gli obiettivi del quadro di riferimento e con i contenuti del piano degli interventi.

     2. A tal fine la Giunta regionale, sulla base dei criteri generali indicati nel quadro di riferimento e nel piano degli interventi, stabilisce le modalità e le frequenze con le quali debbono essere elaborate schede riassuntive degli interventi realizzati, della relazione di essi con il quadro di riferimento e con il piano degli interventi, nonché degli effetti prodotti sulle aree e sui settori interessati.

     3. Del risultato dell'azione di monitoraggio si dà atto annualmente in un documento deliberato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato della programmazione, che viene trasmesso, unitamente alle schede di cui al comma 2, al Consiglio regionale e reso pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 3.

 

     Art. 23. (Aggiornamento del Programma regionale).

     1. Il Programma regionale è aggiornato sulla base dell'attività di monitoraggio, di cui all'art. 22.

     2. All'eventuale aggiornamento del quadro di riferimento si provvede con la procedura di cui all'art. 20.

     3. Qualora l'aggiornamento non comporti mutamenti agli indirizzi di fondo del quadro di riferimento in vigore, ad esso si provvede, in sede di approvazione del piano degli interventi, mediante una nota la cui approvazione ha effetto di aggiornamento del quadro di riferimento per il quinquennio successivo.

 

     Art. 24. (Verifiche di compatibilità in ambito regionale).

     1. La Giunta regionale, in sede di adozione del quadro di riferimento, avvalendosi del Comitato della programmazione e sentito il Comitato scientifico per la programmazione, verifica il contenuto dei piani territoriali di competenza regionale al fine di stabilire, in caso di discordanza, le necessarie modifiche al programma regionale in via di adozione ovvero quelle da introdurre nei piani territoriali di competenza regionale, attivando le procedure previste per le relative varianti.

 

     Art. 25. (Formazione del Programma pluriennale di sviluppo delle province e della città metropolitana).

     1. Le province e la città metropolitana, sentite le conferenze di ambito provinciale e metropolitano per la programmazione ed acquisiti i pareri eventualmente previsti dai rispettivi statuti, procedono alla formazione del Programma pluriennale di sviluppo, sulla base degli obiettivi e dei contenuti degli atti della programmazione regionale.

     2. Il Programma pluriennale di sviluppo delle province e della città metropolitana è approvato con deliberazione del Consiglio provinciale o metropolitano.

     3. Il Programma è trasmesso alla Giunta regionale che, entro novanta giorni, ne valuta la coerenza con gli atti della programmazione regionale.

     4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il Programma o, qualora riscontri elementi di difformità, rinvia il Programma alla provincia o alla città metropolitana per i necessari adeguamenti, che debbono essere recepiti nei successivi novanta giorni. La deliberazione di adeguamento del Programma deve essere inviata alla Giunta regionale per la proposta relativa alla presa d'atto da parte del Consiglio regionale.

     5. La deliberazione consiliare di approvazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della pubblicazione è data notizia sui principali quotidiani a diffusione regionale.

 

     Art. 26. (Verifiche di compatibilità in ambito provinciale o metropolitano).

     1. Le province o la città metropolitana, in fase di adozione dei rispettivi programmi pluriennali di sviluppo, verificano il contenuto del Piano territoriale di coordinamento provinciale o metropolitano, al fine di stabilire, in caso di discordanza, le necessarie modifiche del Programma in via di adozione ovvero quelle da introdurre nei rispettivi piani territoriali di coordinamento, attivando le procedure per le relative varianti.

 

     Art. 27. (Piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle comunità montane).

     1. I piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle comunità montane sono disciplinati dalle disposizioni di legge statale e regionale in materia.

 

     Art. 28. (Formazione e verifica di compatibilità dei piani e dei programmi di sviluppo dei comuni).

     1. Gli atti di programmazione socio-economica comunale di cui all'art. 14 sono approvati secondo le disposizioni di legge e di statuto relative al procedimento di formazione degli atti che rispettivamente li contengono.

     2. La verifica di compatibilità, di cui all'art. 3, comma 8, della 1. n. 142/1990, degli elementi programmatori contenuti negli strumenti urbanistici locali e nei relativi programmi di attuazione, è effettuata dalla provincia o dalla città metropolitana, in sede di approvazione di questi ultimi.

     3. La verifica di compatibilità degli elementi programmatori contenuti nella relazione previsionale e programmatica, di cui all'art. 14, è effettuata dalla provincia o dalla città metropolitana, con le modalità di cui ai successivi commi.

     4. I comuni trasmettono alla provincia o alla città metropolitana la relazione previsionale e programmatica, per la verifica della compatibilità con i piani ed i programmi provinciali o metropolitani e con i contenuti dei piani e programmi regionali.

     5. Qualora la provincia o la città metropolitana non formuli osservazioni al comune interessato, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione previsionale e programmatica, la verifica di compatibilità si intende positivamente compiuta.

     6. In caso di incompatibilità, la provincia o la città metropolitana indica ai comuni le modifiche da apportare alla relazione previsionale e programmatica. Su tali indicazioni i comuni devono pronunciarsi nei successivi sessanta giorni, deliberando le conseguenti modifiche ovvero richiedendo l'attivazione delle procedure per l'aggiornamento degli atti di programmazione provinciale o metropolitana, ove le esigenze di programmazione locale siano ritenute meritevoli di prioritaria tutela.

     7. La provincia o la città metropolitana trasmette alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli atti di programmazione comunale ad essa pervenuti nell'anno e sulle verifiche di compatibilità effettuate, evidenziando le situazioni determinatesi ai sensi del comma 6.

     8. La provincia o la città metropolitana è, comunque, tenuta, su richiesta della Regione, a trasmettere la documentazione integrale sulle verifiche di compatibilità effettuate.

     9. La Regione, ove riscontri incompatibilità tra la relazione previsionale e programmatica ed i propri piani e programmi, esclude dai contributi, dalle agevolazioni o dalle provvidenze regionali le opere, le attività e gli interventi dei comuni che risultino incompatibili con i suddetti atti regionali di programmazione.

 

     Art. 29. (Effetti del Programma pluriennale di sviluppo delle province e della città metropolitana).

     1. Ogni provvedimento amministrativo dei comuni e delle comunità montane, che interagisca con gli obiettivi della programmazione provinciale o della città metropolitana, deve essere conforme alle indicazioni del Programma pluriennale di sviluppo delle province o della città metropolitana ed essere motivato in relazione ai contenuti degli stessi.

 

     Art. 30. (Accordi di programma).

     1. Per gli atti disciplinati dalla presente legge, possono essere promossi, ai sensi dell'art. 27 della l. 142/1990, accordi di programma.

     2. L'approvazione dell'accordo determina effetti modificativi o abrogativi degli atti della programmazione regionale o infraregionale.

 

     Art. 30 bis. (Strumentazione e assistenza tecnica). [24]

     1. Nell'ambito dell'attività di programmazione generale la Giunta regionale si può avvalere dell'apporto dell'Università, dell'ILRES, della FILSE o di altri qualificati istituti di ricerca, nonché di organismi ed esperti di elevata capacità professionale in materia sociale, economica e territoriale, al fine di assicurare, in stretta intesa con la struttura competente in materia di Programmazione e pur nell'autonomia dell'attività di ricerca del soggetto incaricato:

     a) la strumentazione tecnica per l'espletamento dei compiti dell'OSE di cui all'articolo 19 bis;

     b) la funzione di assistenza tecnica generale, nonché con riferimento alla gestione dello strumento della valutazione di efficacia di cui all'articolo 8.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 31. (Finanziamento del Programma regionale).

     1. All'attuazione del programma regionale si provvede attraverso il bilancio annuale e pluriennale della Regione e degli enti locali.

     2. Gli atti di programmazione regionale previsti dalla presente legge indicano le quote di spesa a carico dei diversi soggetti pubblici e privati, necessarie per l'attuazione degli obiettivi della programmazione.

     3. I bilanci annuali e pluriennali della Regione, delle province e della città metropolitana tengono conto delle previsioni finanziarie, di cui al comma 2.

 

     Art. 31 bis. (Fondo per l'attuazione del Piano annuale degli interventi). [25]

     1. Per l'attuazione del Piano degli interventi è istituto il "Fondo per l'attuazione del Piano annuale degli interventi".

     2. Per l'attuazione del Piano annuale degli interventi possono concorrere Stato, Province, Comuni e altri Enti locali, Enti pubblici e soggetti privati, in attuazione del principio di cofinanziamento.

     3. I programmi di intervento contenuti nel "Piano annuale degli interventi" possono essere cofinanziati anche attraverso gli strumenti di programmazione negoziata di cui al comma 203 e seguenti dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

     4. Alla struttura competente in materia di programmazione spetta la funzione di elaborazione del Piano annuale degli interventi e di coordinamento delle strutture operative competenti all'attuazione dei singoli programmi di intervento.

     5. Per il finanziamento della quota regionale del "Fondo per l'attuazione del piano annuale degli interventi" è iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1998 il "Fondo regionale per l'attuazione del piano annuale degli interventi" [26].

     6. Il fondo regionale per l'attuazione del Piano annuale degli interventi è determinato annualmente con la legge finanziaria [27].

     7. La deliberazione consiliare di approvazione del Piano annuale degli interventi di cui all'articolo 21 dispone il riparto del fondo tra gli interventi approvati. La legge di bilancio autorizza le conseguenti variazioni da apportare in corso di esercizio in via amministrativa, mediante prelevamento dal fondo di cui al comma 5 e contestuale iscrizione dei finanziamenti in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio, corrispondenti agli interventi approvati [28].

 

     Art. 32. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 33. (Disposizioni transitorie).

     1. Fino al momento dell’approvazione del Quadro di riferimento del Programma Regionale di Sviluppo, il Documento di programmazione economico finanziaria regionale vigente costituisce quadro di riferimento programmatico regionale [29].

     2. Le province e la città metropolitana, in attesa dell'approvazione del Programma regionale, nell'elaborazione del proprio Programma pluriennale tengono conto del documento programmatico della Giunta regionale; in tal caso, a seguito dell'approvazione del Programma regionale, i programmi pluriennali delle Province e della città metropolitana devono essere aggiornati.

     3. Fino al momento della costituzione del Comitato scientifico per la programmazione di cui all'articolo 16, le funzioni ad esso assegnate sono svolte dal Segretario Generale coadiuvato dal Comitato di direzione [30].

 

     Art. 34. [31]

     (Omissis).

 

     Art. 35. (Scambio e diffusione dei dati per sistemi informativi integrati).

     1. Il piano delle informatizzazioni delle strutture regionali costituisce supporto strumentale e di elaborazione alle attività di programmazione.

     2. La Regione, le province, la città metropolitana, i comuni singoli o associati, le comunità montane sono tenuti a fornirsi, reciprocamente informazioni e dati, anche su supporti informatici, inerenti la programmazione ed ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni in materia.

     3. In questo quadro, al fine di ottenere sistemi informativi integranti, necessari alla programmazione ai vari livelli di competenza, la Regione, le province, la città metropolitana, i comuni singoli o associati, le comunità montane definiscono, di comune intesa, le modalità per lo scambio reciproco delle informazioni attinenti la normalizzazione e la elaborazione dei dati di interesse.

 

     Art. 36. (Disposizioni finali).

     1. Entro tre anni dall'approvazione del Programma regionale, la Regione adegua le proprie leggi di intervento alla previsione che i finanziamenti o i contributi siano assegnati in via prioritaria ai comuni, secondo le indicazioni del Programma regionale.

     2. Entro lo stesso termine, la Regione provvede alla revisione e all'adeguamento della legislazione regionale di spesa, introducendo criteri di valutazione del rapporto costi-benefici.

     3. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone modifiche alle leggi regionali istitutive di comitati partecipativi delle componenti economico-sociali, al fine di concentrare nel Comitato di cui all'art. 17, eventualmente integrato in relazione a specifiche materie, tutte le funzioni di partecipazione alla formazione degli strumenti di programmazione della Regione.

     4. La l.r. 16 dicembre 1988 n. 71 è abrogata.

 

 


[1] La denominazione del capo e della rubrica è stata così sostituita dall'art. 1 della L.R. 8 marzo 1996, n. 12.

[2] La denominazione del capo e della rubrica è stata così sostituita dall'art. 1 della L.R. 8 marzo 1996, n. 12.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 13 dicembre 1999, n. 39.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 8 marzo 1996, n. 12.

[5] Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 8 marzo 1996, n. 12 e modificato dall'art. 5 della L.R. 13 dicembre 1999, n. 39.

[6] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 8 marzo 1996, n. 12.

[7] L'art. 1 della L.R. 16 dicembre 1997, n. 48 ha sostituito il comma 2 ed aggiunto i commi 2 bis e ter.

[8] L'art. 1 della L.R. 16 dicembre 1997, n. 48 ha sostituito il comma 2 ed aggiunto i commi 2 bis e ter.

[9] L'art. 1 della L.R. 16 dicembre 1997, n. 48 ha sostituito il comma 2 ed aggiunto i commi 2 bis e ter.

[10] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 13 dicembre 1999, n. 39 e abrogato dall’art. 85 della L.R. 26 marzo 2002, n. 15.

[11] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 8 marzo 1996, n. 12.

[12] Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 13 dicembre 1999, n. 39.

[13] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 8 marzo 1996, n. 12.

[14] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 8 marzo 1996, n. 12.

[15] Il comma sostituisce per effetto dell'art. 4 della L.R. 8 marzo 1996, n. 12 gli originari commi 7 e 8.

[16] Il comma sostituisce l'originario comma 9 per effetto dell'art. 4 della L.R. 8 marzo 1996, n. 12.

[17] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 8 marzo 1996, n. 12.

[18] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 8 marzo 1996, n. 12.

[19] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 8 marzo 1996, n. 12.

[20] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 1997, n. 48.

[21] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 8 marzo 1996, n. 12.

[22] Numero così sostituito dall'art. 7 della L.R. 8 marzo 1996, n. 12.

[23] Articolo aggiunto dall'art. 8 della L.R. 8 marzo 1996, n. 12 e modificato dall'art. 8 della L.R. 13 dicembre 1999, n. 39.

[24] Articolo aggiunto dall'art. 9 della L.R. 8 marzo 1996, n. 12.

[25] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 16 dicembre 1997, n. 48.

[26] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 febbraio 1998, n. 7.

[27] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 febbraio 1998, n. 7 e così modificato dall’art. 12 della L.R. 7 maggio 2002, n. 20.

[28] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 febbraio 1998, n. 7.

[29] Comma così sostituito dall’art. 20 della L.R. 9 maggio 2003, n. 13.

[30] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 8 marzo 1996, n. 12, e poi sostituito dall'art. 4 della L.R. 16 dicembre 1997, n. 48.

[31] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 8 marzo 1996, n. 12.